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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 04/11/2025, n. 816 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 816 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MARSALA
SEZIONE CIVILE e LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1763 /2025
Oggi 04/11/2025, preso atto delle note sostitutive di udienza depositate
Il Giudice
dopo breve camera di consiglio, decide la causa come da sentenza che allega al presente verbale.
1
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MARSALA
SEZIONE CIVILE E LAVORO in composizione monocratica, nella persona del giudice Cinzia OR, all'esito della discussione scritta, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura di dispositivo e contestuale motivazione la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1763/2025 del Ruolo Generale Lavoro vertente
TRA
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) rappresentati e difesi dall'avv. Truglio Francesco C.F._2
( ) per procura in atti Email_1
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso, ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c. dalla dott.ssa Controparte_2
NA NT (C.F.: ), funzionario ministeriale in servizio presso C.F._3
l' provincia di Trapani Controparte_3
(C.F. ), sito in Via Castellammare, 14, presso il cui ufficio è domiciliato, pec- P.IVA_2
mail: Email_2
RESISTENTE
OGGETTO: indennità sostitutiva ferie non godute
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorrenti in epigrafe, premesso di far parte del personale docente e di aver prestato attività lavorativa in virtù di contratti di lavoro a tempo determinato, ed entrambi in
2 particolare per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024 in cui sono stati assunti con contratti sino al termine della attività didattiche, ha adito l'intestato Tribunale chiedendo di: “-
ACCERTARE E DICHIARARE l'illegittimità della condotta dell'amministrazione resistente con
conseguente disapplicazione della L. 228/2012 in violazione del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegata alla direttiva n.
1999/70/CE e dell'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE; - ACCERTARE E DICHIARARE il
diritto dei ricorrenti meglio sopra indicati al riconoscimento, relativamente al periodo in cui ha
Cont prestato servizi in virtù di contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il , della monetizzazione delle ferie maturate e non godute ai sensi dell'art. 35 CCNL Scuola per gli anni meglio sopra specificati;
per l'effetto CONDANNARE le Amministrazioni resistenti al pagamento dell'indennità sostitutiva ferie maturate e non godute in favore dei ricorrenti per l'importo meglio di seguito specificato: • € 3.696,17 o al pagamento della maggiore o minore Parte_1
somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e/o rivalutazione di legge;
• € Parte_2
3.852,50 o al pagamento della maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e/o
rivalutazione di legge”.
Cont Il nel costituirsi ha chiesto il rigetto del ricorso.
Il ricorso merita accoglimento nei termini di cui appresso, condividendosi la distinzione
(cfr., Tribunale di Ancona n. 1449/2025, Tribunale di Torino n. 2004/2025, Tribunale di
Milano n. 2704/2025) tra i periodi di sospensione compresi tra l'inizio della scuola e la fine delle lezioni e quello che va dalla fine delle lezioni al 30 giugno, data di cessazione delle attività didattiche.
Pare opportuna una ricognizione della normativa e della giurisprudenza in materia.
Va premesso che nella disciplina vigente sino all'anno scolastico 2012/2013 vi era un trattamento differenziato sulle ferie per i docenti di ruolo e per il personale a tempo determinato.
In particolare, per i docenti di ruolo l'art. 13 del CCNL 2006/2009 al comma 9 sanciva che
“Le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività
didattiche; durante la rimanente parte dell'anno, la fruizione delle ferie è consentita al personale
docente per un periodo non superiore a sei giornate lavorative. Per il personale docente la fruibilità
3 dei predetti sei giorni è subordinata alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale con altro
personale in servizio nella stessa sede e, comunque, alla condizione che non vengano a determinarsi
oneri aggiuntivi anche per l'eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti”. Per il personale a termine l'art. 19 comma 2 stabiliva che “La fruizione delle ferie nei periodi di
sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico non è obbligatoria. Pertanto, per il personale
docente a tempo determinato che, durante il rapporto di impiego, non abbia chiesto di fruire delle ferie
durante i periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico, si dà luogo al pagamento
sostitutivo delle stesse al momento della cessazione del rapporto”. Nella vigenza, dunque, di tali disposizioni, il personale a termine non era obbligato a fruire delle ferie nei periodi di sospensione e, ove non avesse richiesto di goderne in tali periodi, poteva accedere alla cessazione del rapporto al pagamento dell'indennità sostitutiva.
La legge n. 228/2012 ai commi 54, 55, 56 dell'art. 1 modifica tale impianto,
omogeneizzando il trattamento delle ferie delle due categorie di docenti. In particolare, il comma 54 prevede che “Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei
giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli
destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte
dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative
subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a
determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica”.
La Corte di Cassazione, occupandosi di diritto intertemporale, ha valorizzato il comma
56 dell'art. 1 citato, laddove sancisce che le disposizioni dei commi precedenti non sono derogabili dai contratti collettivi e che dal 1.9.2013 sono disapplicate le disposizioni previgenti ove incompatibili, giungendo alla conclusione che la nuova disciplina entrata in vigore il 1 gennaio 2013 si applica a decorrere dall'a.s. 2013/2014 (Cass. 14268/2022 con orientamenti ribadito da Cass. 13440/2024, 13447/2024 e 15415/2024): ne deriva che da tale annualità l'art. 19 CCNL 2006/2009 non può più trovare applicazione, sicché nella presente controversia che riguarda tutte annualità successiva all'a.s. 2013/2014 non possono trovare applicazione neppure i principi che la Suprema Corte ha elaborato con riferimento a fattispecie cui la clausola contrattuale era applicabile, affermando che “il personale docente a
4 termine non è obbligato a fruire delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni che si verificano tra
il primo e l'ultimo giorno di scuola— come fissati dal calendario regionale— dovendo intendersi in
questo senso la locuzione «periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico».
Pertanto, diversamente dal personale di ruolo, il docente a termine non è tenuto a chiedere le ferie né
può essere messo in ferie d'ufficio durante il periodo dell'anno scolastico in cui, secondo il calendario
regionale, si svolgono le lezioni. Le ferie non godute vengono liquidate alla cessazione del rapporto a
termine.” (Cass. 14268/2022).
Concordando con quanto argomentato dalle pronunce citate in fattispecie analoghe,
anche questo Giudice ritiene che debbano tenersi distinti i periodi di chiusura della scuola previsti dai calendari scolastici regionali e il periodo che va dalla fine delle lezioni al 30
giugno, data di cessazione delle attività didattiche.
Occorre preliminarmente ribadire che, come chiarito dalla Suprema Corte nelle pronunce sopra riportate, l'espressione contenuta all'art. 1 comma 54 “giorni di sospensione delle lezioni
definiti dai calendari scolastici regionali” va riferita ai giorni di sospensione delle lezioni collocati tra la data di inizio e la data di termine delle lezioni individuati dalla Giunta
Regionale, solitamente coincidenti con le festività natalizie, i giorni di carnevale, i giorni in prossimità della Pasqua ed eventuali ulteriori ponti.
Orbene, l'art. 1 comma 54 a partire dall'a.s. 2013/2014 destina i suddetti giorni di sospensione delle lezioni al godimento delle ferie del personale docente, utilizzando l'indicativo presente “fruisce” che non lascia spazio ad alcuna scelta o discrezionalità nella sua attuazione, discostandosi dalla precedente disciplina contenuta nell'art. 19 CCNL
2006/2009, che escludeva per il persone precario l'obbligo di fruire delle ferie in questi periodi, rimettendo ad una sua scelta, da manifestarsi con apposita richiesta, tale possibilità
e prevedendo in mancanza il diritto all'indennità sostitutiva.
Da tale interpretazione della normativa vigente il Tribunale di Torino trae la conclusione,
condivisa da questo Giudice, che “il regime delle ferie applicabile ratione temporis al caso di specie
contiene la specifica destinazione a ferie dei giorni di sospensione delle lezioni individuati dal
calendario scolastico regionale tra il primo e l'ultimo giorno delle lezioni e ciò è di per sé sufficiente
5 ad esonerare i docenti dall'obbligo di svolgere la prestazione lavorativa ed autorizza i dirigenti a
considerarli in ferie senza necessità che venga presentata apposita richiesta”.
Diversa disciplina si ritiene, al contrario, applicabile ai giorni che vanno dal termine delle lezioni al 30 giugno, termine delle attività didattiche;
tali giorni non sono automaticamente destinati alla fruizione delle ferie dal legislatore, ma, al contrario, diversi provvedimenti ministeriali sanciscono che in tali periodi il docente deve tenersi a disposizione della scuola soprattutto nel periodo di svolgimento degli esami per eventuali sostituzioni. Ne deriva che con riferimento a tale lasso temporale risultano pienamente validi i principi sanciti dalla
Suprema Corte, laddove afferma che il dirigente scolastico “è segnatamente tenuto ad
assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore effettivamente in grado di fruire
delle ferie annuali retribuite, invitandolo - se necessario formalmente - a farlo, e, nel contempo,
informandolo - in modo accurato e in tempo utile a garantire che tali ferie siano ancora idonee ad
apportare all'interessato il riposo e il relax cui esse sono volte a contribuire - del fatto che, se egli non
ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto
autorizzato o, ancora, alla cessazione del rapporto di lavoro se quest'ultima si verifica nel corso di un
simile periodo. Inoltre, l'onere della prova, in proposito, incombe al datore di lavoro” (Cass.
14268/2022, così riportata in ricorso).
Si ricorda che il docente svolge anche attività funzionali all'insegnamento che non richiedono la presenza fisica a scuola e che possono essere gestite con significativi margini di autonomia anche spazio-temporale (Cass. 23934/2020), mentre in alcuni periodi è
espressamente tenuto ad essere a disposizione, ad esempio per eventuali sostituzioni durante il periodo di svolgimento degli esami di Stato. Pertanto, al di fuori dei periodi che per legge sono destinati alla fruizione delle ferie, il docente è considerato in servizio anche nei periodi di sospensione, perché impegnato in attività diverse dall'insegnamento o comunque a disposizione del datore di lavoro, salvo espressa richiesta di fruizione del congedo ordinario, in quanto è solo durante il periodo di ferie, richiesto e concesso, che il docente, al pari di ogni altro dipendente, può ritenersi libero di organizzare il proprio tempo, laddove nel periodo di sospensione delle attività didattiche, ma non delle ulteriori
6 attività connesse alla funzione docente (come gli scrutini, la programmazione ecc.), lo stesso docente potrebbe essere richiamato in servizio (Cass. 28587/2024).
Ridotta, dunque, unicamente alle sospensioni previste dai calendari regionali tra il primo e l'ultimo giorno di scuola i periodi in cui i lavoratori del comparto scuola sono posti in ferie per disposto normativo viene superata l'obiezione sollevata dalla Suprema Corte in riferimento a fattispecie che riguardavano il periodo dalla fine delle lezioni al 30 giugno,
laddove si afferma che “i periodi di sospensione delle attività scolastiche ammontano ad un numero
di giorni superiore all'entità complessiva delle ferie annuali disponibili, di talché, ove si ritenesse
operante un automatismo quale quello propugnato nel ricorso, l'effetto conclusivo sarebbe la totale
consumazione delle ferie, impedendo al docente la minima fruizione delle stesse durante l'anno
scolastico” (Cass. 28587/2024). Ed infatti, come si evince dai calendari scolastici reperibili, i periodi di sospensione indicati dal calendario regionale sono sempre ampiamente inferiori alle ferie maturate in un anno scolastico, solitamente attestandosi intorno ai 15 giorni.
Come ben sottolineato dal Tribunale di Torino nella sentenza più volte citata, si ritiene che i principi affermati dalla Suprema Corte nelle sentenze richiamate in ricorso non possano inficiare quanto sinora esposto dovendo tenersi conto che alcune di esse (Cass.
14268/2022, 13440/2024, 13447/2024, 15415/2024, 11968/2025) attengono ad anni scolastici precedenti al 2013/2014 e fanno applicazione del regime normativo previsto dall'art. 19
CCNL 2006/2009 non invocabile ratio temporis al caso di specie, mentre altre (Cass.
16715/2024, 28587/2024), pur attenendo agli anni scolastici successivi, riguardano il periodo dalla fine delle lezioni al 30 giugno, sicché gli obiter dicta in esse contenuti non si ritiene possano portare a conclusioni diverse da quelle sinora sostenute.
Alla luce di quanto sinora esposto può, dunque, concludersi che la destinazione dei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali alla fruizione delle ferie come disciplinata dall'art. 1 comma 54 fonda una presunzione relativa di godimento delle ferie in detti periodi da parte del personale docente che può essere superata solo da prova contraria specifica, ossia dalla prova che il docente e il dirigente scolastico abbiano concordato che uno o più giorni di sospensione fossero destinati allo svolgimento di attività
7 lavorativa o per lo meno che il docente sia stato obbligato a svolgere attività lavorativa in tale periodo in quanto non differibile.
Come osservato dal Tribunale di Torino, poiché alcune prestazioni lavorative dei docenti non hanno una collocazione temporale esse “possono essere svolte – e vengono talvolta svolte -
dal lavoratore anche nei momenti deputati tradizionalmente al riposo, come i giorni festivi, le ore
notturne o le ferie.
94. Ciò dipende, tuttavia, da una libera decisione del lavoratore il quale, evidentemente,
nell'ambito della sua complessiva organizzazione di vita, preferisce essere libero in altri momenti in
cui potrebbe lavorare e, pertanto, non gli attribuisce alcun diritto ulteriore rispetto a quelli che
scaturiscono dallo svolgimento di tali prestazioni nei momenti tradizionalmente ad esse destinati: chi
svolge tale attività lavorativa di notte o di domenica, dunque, non ha diritto ad un'indennità di lavoro
notturno o ad una maggiorazione per lavoro festivo, né ha diritto all'indennità sostitutiva delle ferie
non godute se, per sua scelta, compie tali attività durante i giorni deputati a ferie.
95. Ciò vale per qualunque lavoratore che abbia la possibilità di scegliere quando svolgere le
prestazioni lavorative che non hanno una collocazione temporale necessitata ed anche per il docente.
96. A fronte di tali considerazioni, non appare sufficiente ad escludere la fruizione delle ferie da
parte del personale docente nei periodi ad esse deputati dall'articolo 1 comma 54 (e cioè i periodi di
sospensione delle lezioni previsti dal calendario scolastico) il fatto che il docente possa allegare e
dimostrare che in quei giorni, ad esempio, ha corretto i compiti o preparato le lezioni.
97. Per poter vincere la presunzione di fruizione delle ferie in detti periodi, infatti, è necessario
allegare e dimostrare lo svolgimento di attività che siano state specificamente richieste dal dirigente
scolastico proprio per quei giorni come, ad esempio, la partecipazione ad una riunione.
98. Il discorso, a ben vedere, sotto questo profilo non è diverso da quello relativo allo svolgimento
di lavoro straordinario che, nell'ambito del pubblico impiego, dà diritto al relativo compenso soltanto
se vengono rispettate rigorose condizioni, tra cui il fatto di essere stato richiesto o comunque
preventivamente autorizzato dal datore di lavoro”.
In maniera solo parzialmente diversa, il Tribunale di Milano nella pronuncia citata evidenzia che nei periodi di sospensione delle lezioni la scuola risulta chiusa al pari di quanto avviene la domenica e le altre festività, sicché deve ritenersi che il docente abbia
8 fruito del riposo spettante che va a compensare l'eventuale mancata fruizione delle ferie, in quanto, in caso contrario, si realizzerebbe un ingiusto arricchimento dell'interessato che potrebbe da un lato fruire del riposo spettante e dall'altro lucrare l'indennità sostitutiva di ferie non godute. Anche in tale caso la pronuncia ritiene che il docente potrebbe fornire prova contraria relativa all'avvenuta prestazione lavorativa durante il periodo di sospensione e alla ragione per la quale non era stato possibile svolgere tale attività in periodi diversi da quello destinato per legge alla fruizione delle ferie.
In ordine alla prescrizione, la giurisprudenza è consolidata nel ritenere che “l'indennità
sostitutiva delle ferie non godute ha natura mista, sia risarcitoria che retributiva, a fronte della quale
si deve ritenere prevalente, ai fini della verifica della prescrizione, il carattere risarcitorio, volto a
compensare il danno derivante dalla perdita del diritto al riposo, cui va assicurata la più ampia tutela
applicando il termine ordinario decennale” (Cass. 3021/2020).
Alla luce dei principi sopra illustrati parte ricorrente avrà diritto alla indennità sostitutiva di ferie non godute nella misura dei giorni risultanti dalla differenza tra i giorni maturati per ciascun anno scolastico (come individuati dall'amministrazione con calcolo non oggetto di contestazione da parte del ricorrente) e i giorni di ferie fruiti a richiesta (individuati dal e non oggetto di specifica contestazione dal parte del ricorrente) o fruiti in CP_1
corrispondenza della sospensione delle lezioni come previsti dal calendario regionale tra il primo e l'ultimo giorno di lezioni (individuati dal e non oggetto di specifica CP_1
contestazione dal parte del ricorrente), con applicazione dell'indennità giornaliera come calcolata dal ricorrente con importo debitamente motivato e non contestato dal . CP_1
Alla luce dei principi sopra illustrati, la quantificazione della indennità in discorso si articola nei seguenti passaggi.
Con riferimento ad ogni annualità scolastica di cui si chiede l'indennità in discorso si deve, innanzitutto, considerare il numero di giorni di servizio monetizzabili: tale dato si ricava considerando il numero di giorni intercorrenti tra la data inizio del singolo contratto di lavoro e quella di fine lezione, così come prevista dal Calendario scolastico regionale.
9 A tale dato vanno sottratti sia i giorni di ferie goduti a richiesta del docente che i giorni di ferie goduti per sospensione lezioni (così come previsti dal Calendario scolastico regionale).
Quanto al numero di ferie spettanti ad ogni lavoratore, l'art. 13, comma 2, del CCNL
Scuola 2007 sancisce che: “Il dipendente ha diritto, per ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie
retribuito, non inferiore a trenta giorni lavorativi”. Conseguentemente, per conoscere il numero di giorni di ferie maturati dal lavoratore in ogni mensilità è necessario dividere il numero totale di giorni di ferie di cui ha diritto in una annualità, cioè 30, per il numero di mesi che compongono un anno solare, cioè 12. Il risultato che si ottiene, ovvero 2,5, è dunque il numero di giornate di ferie maturate dal lavoratore in ogni mese di lavoro prestato.
Per individuare il numero di giorni di ferie maturati dalla parte ricorrente è quindi necessario dividere il numero di giorni come sopra calcolato per il numero di giorni che compongono un mese e, successivamente, moltiplicare il risultato ottenuto per 2,5.
Il risultato così ottenuto deve poi essere moltiplicato per la retribuzione giornaliera lorda.
Su tale importo sarà, poi, dovuta la maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dovuto al saldo ai sensi del disposto dell'art. 22 legge 724/1994,
applicabile anche ai crediti di natura risarcitoria riferibili al rapporto di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione (Cass. 13624/2020).
Passando alla disamina del caso di specie si consideri innanzitutto la domanda del ricorrente Pt_1
Con riferimento alla annualità scolastica 2022/2023, innanzitutto, il totale dei giorni da monetizzare risulta dalla differenza tra i giorni maturati per ciascun anno scolastico, quelli di ferie fruiti a richiesta (4) e i giorni fruiti in corrispondenza della sospensione delle lezioni come previsti dal calendario regionale tra il primo e l'ultimo giorno di lezioni. In relazione a tali giorni, parte ricorrente ha maturato n. 19,91 giorni di ferie. Tale dato deve essere moltiplicato per la retribuzione giornaliera lorda. Inoltre, il totale delle giornate da monetizzare, così come sopra individuato, deve necessariamente essere adeguato al numero di ore settimanali previste dal contratto di lavoro e messo in relazione con il monte ore previsto dal CCNL comparto scuola, ovvero 24. Posto che lo stipendio lordo annuo
10 ammonta ad € 21819,63 (come risultante dall'allegato 1 al presente ricorso) e che parte ricorrente ha lavorato per n. 16 ore a settimana, il quantum della indennità in discorso ammonta ad € 804,76.
Con riferimento alla annualità scolastica 2023/2024, come evidenziato con le note di
Cont trattazione di parte ricorrente, non assume rilevanza l'eccezione del relativa alle circolari dell''I.C. “Sturzo- Asta” di Marsala (doc. 3 fascicolo resistente), poiché parte ricorrente ha richiesto la monetizzazione delle ferie maturate e non godute per la prestazione lavorativa resa presso il diverso I.C. “Alcide de Gasperi” di Marsala. Pertanto,
la indennità in discorso spetta nella misura che segue.
In primo luogo, il totale dei giorni da monetizzare risulta dalla differenza tra i giorni maturati per ciascun anno scolastico, quelli di ferie fruiti a richiesta (n. 3) e i giorni fruiti in corrispondenza della sospensione delle lezioni come previsti dal calendario regionale tra il primo e l'ultimo giorno di lezioni. In relazione a tali giorni, parte ricorrente ha maturato n.
21,3 giorni di ferie. Inoltre, il totale delle giornate da monetizzare, così come sopra individuato, deve necessariamente essere adeguato al numero di ore settimanali previste dal contratto di lavoro e messo in relazione con il monte ore previsto dal CCNL comparto scuola, ovvero 24. Posto che lo stipendio lordo annuo ammonta ad € 22857,29 (come risultante dall'allegato 1 al presente ricorso) e che parte ricorrente ha lavorato per n. 11 ore a settimana, il quantum della indennità in discorso ammonta ad € 620,79.
Il quantum dell'indennità di cui si discute, dunque, spetta al ricorrente nella Pt_1
misura di € 1425,55.
Si passi ora alla disamina delle domande della ricorrente . Pt_2
Anzitutto va disattesa la censura di parte convenuta relativa alla sottrazione dei giorni in cui parte ricorrente è stata assente per malattia da quelli da utili per il calcolo del quantum della indennità in discorso. Invero, si ricordi che: “Le assenze per malattia parzialmente
retribuite non interrompono la maturazione dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti” (art. 19,
comma 6, del CCNL 2007) e “Il periodo di ferie non è riducibile per assenze per malattia o per
assenze parzialmente retribuite, anche se tali assenze si siano protratte per l'intero anno scolastico”
(art. 13, comma 14, del CCNL 2007 richiamato dall'art. 19 del CCNL 2007).
11 Pertanto, con riferimento alla annualità scolastica 2022/2023, innanzitutto, il totale dei giorni da monetizzare risulta dalla differenza tra i giorni maturati per ciascun anno scolastico, quelli di ferie fruiti a richiesta (n. 1) e i giorni fruiti in corrispondenza della sospensione delle lezioni come previsti dal calendario regionale tra il primo e l'ultimo giorno di lezioni. In relazione a tali giorni, parte ricorrente ha maturato n. 21,25 giorni di ferie. Tale dato deve essere moltiplicato per la retribuzione giornaliera lorda. Posto che lo stipendio lordo annuo ammonta ad € 23671,4 (come risultante dall'allegato 3 al presente ricorso), il quantum della indennità in discorso ammonta ad € 1397,18.
Cont Con riferimento all'a.s. 2023/2024 risulta insufficiente la circolare prodotta in atti dal convenuto (doc. n. 5 fascicolo resistente). Sotto una prima ottica visuale, la circolare n. 125
del 28 maggio 2024, pur sollecitando la fruizione delle ferie, non avvisa che in mancanza i giorni di riposo verranno perduti senza possibilità di monetizzazione ma si limita ad avvertire che esse “andranno perse”. Inoltre, tale circolare porta come data di protocollo il 24
maggio 2024, allorquando per la ricorrente, che terminava il proprio servizio il 30 giugno
2024, non sarebbe stato possibile chiedere ed ottenere l'autorizzazione alla fruizione di giorni di ferie residui.
Si passi quindi alla quantificazione della indennità spettante.
Innanzitutto, il totale dei giorni da monetizzare risulta dalla differenza tra i giorni maturati per ciascun anno scolastico, quelli di ferie fruiti a richiesta (2) e i giorni fruiti in corrispondenza della sospensione delle lezioni come previsti dal calendario regionale tra il primo e l'ultimo giorno di lezioni.
In relazione a tali giorni, parte ricorrente ha maturato n. 21,41 giorni di ferie. Tale dato deve essere moltiplicato per la retribuzione giornaliera lorda. Posto che lo stipendio lordo annuo ammonta ad € 23671,4 (come risultante dall'allegato 3 al presente ricorso), il quantum
della indennità in discorso ammonta ad € 1408,14.
Il quantum dell'indennità di cui si discute, dunque, spetta alla ricorrente nella Pt_2
misura di € 2805,32.
Con riferimento, infine, alla domanda avente ad oggetto le festività soppresse, si rileva che tali riposi hanno una regolamentazione specifica diversa e distinta da quella delle ferie
12 e non possono, pertanto, essere ad esse parificate quanto alle conseguenze del mancato godimento.
A tale proposito, l'art. 1 legge 937/1977 statuisce che le festività soppresse in numero di 4
giornate vanno richieste dal lavoratore e fruite esclusivamente nel periodo tra termine delle lezioni e degli esami e inizio delle lezioni dell'anno successivo o durante i periodi di sospensione delle lezioni;
ove non fruite per fatto derivante da esigenze inerenti all'organizzazione del servizio sono compensate forfettariamente con una specifica indennità giornaliera.
Al fine di accedere, dunque, all'indennità sostitutiva è necessario che tali giornate siano state richieste e non siano state concesse per ragioni organizzative.
A tale proposito non vale richiamare la giurisprudenza di legittimità (Cass. 8926/2024) e amministrativa (Consiglio di Stato 802/1986) che ha riconosciuto l'assimilabilità delle festività soppresse al congedo ordinario per ferie, avendo rilevato tali pronunce una identità
di funzione, natura e possibilità di ottenere un'indennità sostitutiva in caso di mancata fruizione per fatto non imputabile al dipendente, senza, però, disconoscere la sussistenza di una differente disciplina che implica presupposti diversi per la fruizione del beneficio e del diritto all'indennità sostitutiva.
Nel caso di specie, parte ricorrente non prova in alcun modo di avere richiesto i giorni di riposo per festività soppresse, con conseguente perdita del diritto, non potendo trovare applicazione (come sostenuto in ricorso) né i principi stabiliti in materia di obblighi del datore di lavoro e di riparto dell'onere probatorio dalla giurisprudenza comunitaria e nazionale in relazione alle ferie, né la direttiva 2003/88/CE che espressamente si applica ai periodi minimi di riposo giornaliero, settimanale e ferie annuali pari ad almeno quattro settimane, garantite dalla normativa vigente ai docenti a prescindere dai giorni di festività
soppresse.
Ne deriva che la domanda in esame non può essere accolta.
In ragione del parziale accoglimento del ricorso e della novità del pronunciamento del
Tribunale, le spese vanno integralmente compensate.
13
P.Q.M.
1) Accerta e dichiara il diritto del ricorrente alla percezione dell'indennità per Pt_1
ferie non godute in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati negli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024;
2) Condanna parte resistente al pagamento, in favore del ricorrente della Pt_1
somma di € 1425,55 oltre interessi e rivalutazione come per legge dal dovuto al saldo;
3) Accerta e dichiara il diritto della ricorrente alla percezione dell'indennità per Pt_2
ferie non godute in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati negli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024;
4) Condanna parte resistente al pagamento, in favore della ricorrente , della Pt_2
somma di € 2805,32 oltre interessi e rivalutazione come per legge dal dovuto al saldo;
5) rigetta la domanda relative al pagamento delle festività soppresse;
6) compensa integralmente le spese di lite.
Marsala, 4.11.2025
IL GIUDICE
ZI OR
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice Cinzia
OR in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
14