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Sentenza 12 luglio 2025
Sentenza 12 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 12/07/2025, n. 403 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 403 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2025 |
Testo completo
R.G.Aff.Cont. n. 1193/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
Sezione Civile
Il Tribunale di Locri, in composizione collegiale, composto dai seguenti magistrati:
- dott. Andrea Amadei Presidente
- dott.ssa Mariagrazia Galati Giudice
- dott.ssa Valentina Andrizzi Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1193 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024, riservata in decisione con ordinanza del 22.05.2025, sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio, vertente
TRA
, nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata in Locri Parte_1
(RC), alla via S. Furfaro n. 31, presso lo studio dell'Avv. Vincenza Corasaniti, che la rappresenta e difende, in virtù di procura alle liti in atti;
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...], ivi residente in C.da Caruso n. 102; CP_1
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Locri
INTERVENTORE EX LEGE
Pag. 1 di 7 Conclusioni: come da verbali ed atti di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. Con ricorso depositato il giorno 18.12.2024, ha Parte_1
introdotto ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data
25.04.1987 con , sulla premessa dall'intervenuta separazione giudiziale CP_1
tra i coniugi, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni “1) Pronunci la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data 25/04/1987 con atto trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Locri al n. 9 P.II Serie A ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Locri di procedere all'annotazione della sentenza. 2) La casa coniugale sita nel Comune di Locri in C.da Saitta n.18 (ora C.da Caruso n.102) di proprietà della SI.ra , madre della ricorrente, alla stessa, completa di arredi e corredi Persona_1
rimane assegnata alla SInora;
3) Disporre che sia tenuto a Parte_1 CP_1
corrispondere entro il 5 di ogni mese, a titolo di assegno divorzile per il mantenimento della moglie la somma di €.350,00 da aggiornarsi annualmente secondo gli indici Istat.”
Il resistente, nonostante la regolarità della notifica non si è costituito in giudizio, per cui ne va dichiarata la contumacia.
All'udienza del giorno 05.05.2025, è stata sentita dal Giudice delegato la sola ricorrente, la quale ha escluso la possibilità di una riconciliazione con il resistente, concludendo per l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni contenute nel ricorso introduttivo. Il Giudice delegato, dunque, con provvedimento del 22.05.2025, a scioglimento della riserva assunta, ritenendo che non vi fossero provvedimenti temporanei e urgenti da assumere e ritenendo la causa matura per la decisione, ha rimesso la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
Il P.M. nulla ha opposto all'accoglimento del ricorso.
§ 2. Sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Pag. 2 di 7 È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, ovverosia la separazione personale dei coniugi omologata con decreto n. 3128/2019 del 23.05.2019 (i coniugi sono comparsi dinanzi al Presidente del Tribunale all'udienza del 07.05.2019) e che da allora perdura lo stato di separazione, senza che i coniugi si siano mai riconciliati.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nel termine di legge anteriore alla proposizione della domanda, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita dalla parte convenuta, ai sensi dell'art. 5 L. n. 74/1987.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dall'art. 5 della citata legge n. 74/1987 e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
§ 3. Sull'assegno divorzile richiesto dalla ricorrente.
La domanda è infondata e va pertanto rigetta, previa ricostruzione dell'elaborazione giurisprudenziale maturata in materia.
È noto, infatti, che «per quasi trent'anni, la giurisprudenza di legittimità ha interpretato la L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, ritenendo che l'assegno divorzile dovesse consentire all'avente diritto di mantenere lo stesso tenore di vita di cui godeva in costanza di matrimonio.
Sulla scia delle critiche di vasti settori dottrinari, che ravvisavano in tale indirizzo interpretativo il rischio di garantire ingiustificate rendite di posizione, [la S.C.], con la sentenza n. 11504 del
2017 (e quella, in senso sostanzialmente conforme, n. 23602 del 2017), ebbe a ribaltare
l'orientamento in questione, negando il riconoscimento dell'assegno di divorzio tutte le volte che il richiedente dovesse considerarsi economicamente autosufficiente. Il descritto revirement ha suscitato un acceso dibattito, tanto in dottrina, quanto in giurisprudenza, che inevitabilmente
è sfociato nell'intervento nomofilattico delle Sezioni Unite [della S.C.], la cui recente sentenza dell'11 luglio 2018, n. 18287, può essere condensata nelle seguenti asserzioni: a) abbandono dei vecchi automatismi che avevano dato vita ai due orientamenti contrapposti: da un lato il tenore di vita (cfr. Cass., SU, n. 11490 del 1990), dall'altro il criterio dell'autosufficienza (cfr.
Cass. n. 11504 del 2017); b) abbandono della concezione bifasica del procedimento di determinazione dell'assegno divorzile, fondata sulla distinzione tra criteri attributivi e criteri determinativi;
c) abbandono della concezione che riconosce la natura meramente assistenziale
Pag. 3 di 7 dell'assegno di divorzio a favore di quella che gli attribuisce natura composita (assistenziale e perequativa/compensativa); d) equiordinazione dei criteri previsti dalla L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6; e) abbandono di una concezione assolutistica ed astratta del criterio
"adeguatezza/inadeguatezza dei mezzi" a favore di una visione che propende per la causa concreta e lo contestualizza nella specifica vicenda coniugale;
f) necessità della valutazione dell'intera storia coniugale e di una prognosi futura che tenga conto delle condizioni dell'avente diritto all'assegno (età, salute, etc.) e della durata del matrimonio;
g) importanza del profilo perequativo-compensativo dell'assegno e necessità di un accertamento rigoroso del nesso di causalità tra scelte endofamiliari e situazione dell'avente diritto al momento dello scioglimento del vincolo coniugale. In definitiva, appare evidente la ratio ispiratrice della decisione, individuabile nell'abbandono della tesi individualista fatta propria da Cass. n. 11504 del
2017 per la vigorosa riaffermazione del principio di solidarietà postconiugale, agganciato ai parametri costituzionali ex artt. 2 e 29 Cost.. Muovendo da tali presupposti, dunque, le Sezioni
Unite hanno sancito che, al fine di stabilire se, ed eventualmente in quale entità, debba essere riconoscersi l'invocato assegno divorzile, il giudice: a) procede, anche a mezzo dell'esercizio dei poteri ufficiosi, alla comparazione delle condizioni economico-patrimoniali delle parti;
b) qualora risulti l'inadeguatezza dei mezzi del richiedente, o, comunque, l'impossibilità di procurarseli per ragioni obiettive, deve accertarne rigorosamente le cause, alla stregua dei parametri indicati dalla L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, prima parte, e, in particolare, se quella sperequazione sia, o meno, la conseguenza del contributo fornito dal richiedente medesimo alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei due, con sacrificio delle proprie aspettative professionali e reddituali, in relazione all'età dello stesso ed alla durata del matrimonio;
c) quantifica l'assegno rapportandolo non al pregresso tenore di vita familiare, né al parametro della autosufficienza economica, ma in misura tale da garantire all'avente diritto un livello reddituale adeguato al contributo sopra richiamato» (così in motivazione Cass. sez. I Civile, sentenza 15 marzo – 23 aprile 2019,
n. 11178).
Sulla base di tali acquisizioni, anche di recente è stato affermato il seguente principio di diritto: «L' assegno divorzile, che va attribuito e quantificato facendo applicazione in posizione pari ordinata dei parametri di cui all'art. 5, comma 6, prima parte, della l. n. 898 del 1970, senza riferimenti al tenore di vita goduto durante il matrimonio, deve assicurare all'ex coniuge richiedente, in ragione della sua finalità composita - assistenziale, perequativa e compensativa -, un livello reddituale adeguato al contributo dallo stesso fornito
Pag. 4 di 7 in ogni ambito di rilevanza declinato tramite i suddetti parametri, mediante complessiva ponderazione dell'intera storia coniugale e della prognosi futura, tenendo conto anche delle eventuali attribuzioni o degli introiti che abbiano compensato il sacrificio delle aspettative professionali del richiedente e realizzato l'eSIenza perequativa.» (Cass. Sez. 1, Ordinanza n.
4215 del 17/02/2021).
A ben vedere, quindi, l'assegno divorzile non ha mai perso la sua funzionale assistenziale, per acquisire invece, nell'elaborazione più recente, anche una funzione perequativa/compensativa, ogniqualvolta il caso concreto sottoponga all'attenzione del giudicante la necessità di valutare l'intera storia coniugale, il concreto contributo offerto da ciascuno dei coniugi alla realizzazione della vita familiare, ferma restando la prospettiva di prognosi futura, declinata nell'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive
(il principio appare consolidato nel tempo, se solo si considera quanto statuito da
Cass. Sez. 1, Sentenza n. 3398 del 12/02/2013, secondo cui: «La valutazione della debenza dell' assegno divorzile deve essere incentrata su un criterio assistenziale che non soffre limitazioni temporali, in quanto l'obbligo di solidarietà post-coniugale non viene meno per il mero decorso del tempo ovvero sulla base della considerazione dell'intervallo temporale (nella specie vent'anni) intercorso tra la separazione e la domanda di divorzio, ancorché tra le parti non vi sia stato alcun rapporto neanche di natura economica.»).
§ 3.1 Ciò posto, venendo al caso di specie, ritiene il Tribunale che parte ricorrente non ha provato di trovarsi in una condizione di impossibilità oggettiva di produrre reddito, né ha in alcun modo offerto elementi utili a dare corpo alla funzione perequativo/compensativa dell'assegno divorzile.
Invero, non è stato allegato alcun elemento né prodotta documentazione da cui valutare l'esistenza di una sperequazione tra la posizione economico patrimoniale delle parti (la ricorrente ha dichiarato di effettuare dei lavori saltuari e di non essere a conoscenza se il resistente svolga o meno attività lavorativa).
Emerge, dunque, che non sussiste l'impossibilità oggettiva per la ricorrente di produrre reddito (non potendo tale circostanza evincersi dal certificato di disoccupazione in atti e atteso che la stessa ha dichiarato di svolgere lavori saltuari),
Pag. 5 di 7 con la conseguenza che alcuna somma a titolo di assegno divorzile può essere riconosciuto in favore della stessa.
§ 4. Sull'assegnazione della casa coniugale
La domanda avanzata da parte ricorrente deve essere rigettata, atteso che la stessa ha allegato che i figli sono ormai maggiorenni ed economicamente autosufficienti e non convivono con la stessa, sicché non si giustifica il provvedimento di assegnazione della casa coniugale ai sensi dell'art. 337 sexies c.c., siccome previsto dalla legge nell'interesse dei figli a conservare l'ambiente domestico al quale sono abituati. Il godimento della casa coniugale resta pertanto regolato dalle ordinarie norme civilistiche in materia di proprietà.
§ 5. Sulle spese di lite.
Nulla per le spese, attesa la contumacia del resistente (cfr. Cass. Sez. 6 - 3,
Ordinanza n. 16174 del 19/06/2018, nonché Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 7361 del
14/03/2023 per cui: «la condanna alle spese processuali, a norma dell'art. 91 c.p.c., ha il suo fondamento nell'eSIenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto;
sicché essa non può essere pronunziata in favore del contumace vittorioso, poiché questi, non avendo espletato alcuna attività processuale, non ha sopportato spese al cui rimborso abbia diritto»).
P. Q. M.
Il Tribunale di Locri, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
a. dichiara la contumacia di;
CP_1
b. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Locri in data 25.04.1987, da , nata a [...] il [...], e Parte_1 [...]
, nato a [...] il [...]; CP_1
c. rigetta le ulteriori domande;
d. nulla per le spese del giudizio;
Pag. 6 di 7 e. manda all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Locri (RC) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (anno 1987 al Numero 9 P.II Serie A).
Così deciso nella camera di conSIlio del giorno 11.07.2025 tenutasi tramite l'applicativo Microsoft Teams.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Valentina Andrizzi Dott. Andrea Amadei
Pag. 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
Sezione Civile
Il Tribunale di Locri, in composizione collegiale, composto dai seguenti magistrati:
- dott. Andrea Amadei Presidente
- dott.ssa Mariagrazia Galati Giudice
- dott.ssa Valentina Andrizzi Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1193 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024, riservata in decisione con ordinanza del 22.05.2025, sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio, vertente
TRA
, nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata in Locri Parte_1
(RC), alla via S. Furfaro n. 31, presso lo studio dell'Avv. Vincenza Corasaniti, che la rappresenta e difende, in virtù di procura alle liti in atti;
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...], ivi residente in C.da Caruso n. 102; CP_1
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Locri
INTERVENTORE EX LEGE
Pag. 1 di 7 Conclusioni: come da verbali ed atti di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. Con ricorso depositato il giorno 18.12.2024, ha Parte_1
introdotto ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data
25.04.1987 con , sulla premessa dall'intervenuta separazione giudiziale CP_1
tra i coniugi, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni “1) Pronunci la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data 25/04/1987 con atto trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Locri al n. 9 P.II Serie A ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Locri di procedere all'annotazione della sentenza. 2) La casa coniugale sita nel Comune di Locri in C.da Saitta n.18 (ora C.da Caruso n.102) di proprietà della SI.ra , madre della ricorrente, alla stessa, completa di arredi e corredi Persona_1
rimane assegnata alla SInora;
3) Disporre che sia tenuto a Parte_1 CP_1
corrispondere entro il 5 di ogni mese, a titolo di assegno divorzile per il mantenimento della moglie la somma di €.350,00 da aggiornarsi annualmente secondo gli indici Istat.”
Il resistente, nonostante la regolarità della notifica non si è costituito in giudizio, per cui ne va dichiarata la contumacia.
All'udienza del giorno 05.05.2025, è stata sentita dal Giudice delegato la sola ricorrente, la quale ha escluso la possibilità di una riconciliazione con il resistente, concludendo per l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni contenute nel ricorso introduttivo. Il Giudice delegato, dunque, con provvedimento del 22.05.2025, a scioglimento della riserva assunta, ritenendo che non vi fossero provvedimenti temporanei e urgenti da assumere e ritenendo la causa matura per la decisione, ha rimesso la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
Il P.M. nulla ha opposto all'accoglimento del ricorso.
§ 2. Sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Pag. 2 di 7 È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, ovverosia la separazione personale dei coniugi omologata con decreto n. 3128/2019 del 23.05.2019 (i coniugi sono comparsi dinanzi al Presidente del Tribunale all'udienza del 07.05.2019) e che da allora perdura lo stato di separazione, senza che i coniugi si siano mai riconciliati.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nel termine di legge anteriore alla proposizione della domanda, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita dalla parte convenuta, ai sensi dell'art. 5 L. n. 74/1987.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dall'art. 5 della citata legge n. 74/1987 e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
§ 3. Sull'assegno divorzile richiesto dalla ricorrente.
La domanda è infondata e va pertanto rigetta, previa ricostruzione dell'elaborazione giurisprudenziale maturata in materia.
È noto, infatti, che «per quasi trent'anni, la giurisprudenza di legittimità ha interpretato la L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, ritenendo che l'assegno divorzile dovesse consentire all'avente diritto di mantenere lo stesso tenore di vita di cui godeva in costanza di matrimonio.
Sulla scia delle critiche di vasti settori dottrinari, che ravvisavano in tale indirizzo interpretativo il rischio di garantire ingiustificate rendite di posizione, [la S.C.], con la sentenza n. 11504 del
2017 (e quella, in senso sostanzialmente conforme, n. 23602 del 2017), ebbe a ribaltare
l'orientamento in questione, negando il riconoscimento dell'assegno di divorzio tutte le volte che il richiedente dovesse considerarsi economicamente autosufficiente. Il descritto revirement ha suscitato un acceso dibattito, tanto in dottrina, quanto in giurisprudenza, che inevitabilmente
è sfociato nell'intervento nomofilattico delle Sezioni Unite [della S.C.], la cui recente sentenza dell'11 luglio 2018, n. 18287, può essere condensata nelle seguenti asserzioni: a) abbandono dei vecchi automatismi che avevano dato vita ai due orientamenti contrapposti: da un lato il tenore di vita (cfr. Cass., SU, n. 11490 del 1990), dall'altro il criterio dell'autosufficienza (cfr.
Cass. n. 11504 del 2017); b) abbandono della concezione bifasica del procedimento di determinazione dell'assegno divorzile, fondata sulla distinzione tra criteri attributivi e criteri determinativi;
c) abbandono della concezione che riconosce la natura meramente assistenziale
Pag. 3 di 7 dell'assegno di divorzio a favore di quella che gli attribuisce natura composita (assistenziale e perequativa/compensativa); d) equiordinazione dei criteri previsti dalla L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6; e) abbandono di una concezione assolutistica ed astratta del criterio
"adeguatezza/inadeguatezza dei mezzi" a favore di una visione che propende per la causa concreta e lo contestualizza nella specifica vicenda coniugale;
f) necessità della valutazione dell'intera storia coniugale e di una prognosi futura che tenga conto delle condizioni dell'avente diritto all'assegno (età, salute, etc.) e della durata del matrimonio;
g) importanza del profilo perequativo-compensativo dell'assegno e necessità di un accertamento rigoroso del nesso di causalità tra scelte endofamiliari e situazione dell'avente diritto al momento dello scioglimento del vincolo coniugale. In definitiva, appare evidente la ratio ispiratrice della decisione, individuabile nell'abbandono della tesi individualista fatta propria da Cass. n. 11504 del
2017 per la vigorosa riaffermazione del principio di solidarietà postconiugale, agganciato ai parametri costituzionali ex artt. 2 e 29 Cost.. Muovendo da tali presupposti, dunque, le Sezioni
Unite hanno sancito che, al fine di stabilire se, ed eventualmente in quale entità, debba essere riconoscersi l'invocato assegno divorzile, il giudice: a) procede, anche a mezzo dell'esercizio dei poteri ufficiosi, alla comparazione delle condizioni economico-patrimoniali delle parti;
b) qualora risulti l'inadeguatezza dei mezzi del richiedente, o, comunque, l'impossibilità di procurarseli per ragioni obiettive, deve accertarne rigorosamente le cause, alla stregua dei parametri indicati dalla L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, prima parte, e, in particolare, se quella sperequazione sia, o meno, la conseguenza del contributo fornito dal richiedente medesimo alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei due, con sacrificio delle proprie aspettative professionali e reddituali, in relazione all'età dello stesso ed alla durata del matrimonio;
c) quantifica l'assegno rapportandolo non al pregresso tenore di vita familiare, né al parametro della autosufficienza economica, ma in misura tale da garantire all'avente diritto un livello reddituale adeguato al contributo sopra richiamato» (così in motivazione Cass. sez. I Civile, sentenza 15 marzo – 23 aprile 2019,
n. 11178).
Sulla base di tali acquisizioni, anche di recente è stato affermato il seguente principio di diritto: «L' assegno divorzile, che va attribuito e quantificato facendo applicazione in posizione pari ordinata dei parametri di cui all'art. 5, comma 6, prima parte, della l. n. 898 del 1970, senza riferimenti al tenore di vita goduto durante il matrimonio, deve assicurare all'ex coniuge richiedente, in ragione della sua finalità composita - assistenziale, perequativa e compensativa -, un livello reddituale adeguato al contributo dallo stesso fornito
Pag. 4 di 7 in ogni ambito di rilevanza declinato tramite i suddetti parametri, mediante complessiva ponderazione dell'intera storia coniugale e della prognosi futura, tenendo conto anche delle eventuali attribuzioni o degli introiti che abbiano compensato il sacrificio delle aspettative professionali del richiedente e realizzato l'eSIenza perequativa.» (Cass. Sez. 1, Ordinanza n.
4215 del 17/02/2021).
A ben vedere, quindi, l'assegno divorzile non ha mai perso la sua funzionale assistenziale, per acquisire invece, nell'elaborazione più recente, anche una funzione perequativa/compensativa, ogniqualvolta il caso concreto sottoponga all'attenzione del giudicante la necessità di valutare l'intera storia coniugale, il concreto contributo offerto da ciascuno dei coniugi alla realizzazione della vita familiare, ferma restando la prospettiva di prognosi futura, declinata nell'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive
(il principio appare consolidato nel tempo, se solo si considera quanto statuito da
Cass. Sez. 1, Sentenza n. 3398 del 12/02/2013, secondo cui: «La valutazione della debenza dell' assegno divorzile deve essere incentrata su un criterio assistenziale che non soffre limitazioni temporali, in quanto l'obbligo di solidarietà post-coniugale non viene meno per il mero decorso del tempo ovvero sulla base della considerazione dell'intervallo temporale (nella specie vent'anni) intercorso tra la separazione e la domanda di divorzio, ancorché tra le parti non vi sia stato alcun rapporto neanche di natura economica.»).
§ 3.1 Ciò posto, venendo al caso di specie, ritiene il Tribunale che parte ricorrente non ha provato di trovarsi in una condizione di impossibilità oggettiva di produrre reddito, né ha in alcun modo offerto elementi utili a dare corpo alla funzione perequativo/compensativa dell'assegno divorzile.
Invero, non è stato allegato alcun elemento né prodotta documentazione da cui valutare l'esistenza di una sperequazione tra la posizione economico patrimoniale delle parti (la ricorrente ha dichiarato di effettuare dei lavori saltuari e di non essere a conoscenza se il resistente svolga o meno attività lavorativa).
Emerge, dunque, che non sussiste l'impossibilità oggettiva per la ricorrente di produrre reddito (non potendo tale circostanza evincersi dal certificato di disoccupazione in atti e atteso che la stessa ha dichiarato di svolgere lavori saltuari),
Pag. 5 di 7 con la conseguenza che alcuna somma a titolo di assegno divorzile può essere riconosciuto in favore della stessa.
§ 4. Sull'assegnazione della casa coniugale
La domanda avanzata da parte ricorrente deve essere rigettata, atteso che la stessa ha allegato che i figli sono ormai maggiorenni ed economicamente autosufficienti e non convivono con la stessa, sicché non si giustifica il provvedimento di assegnazione della casa coniugale ai sensi dell'art. 337 sexies c.c., siccome previsto dalla legge nell'interesse dei figli a conservare l'ambiente domestico al quale sono abituati. Il godimento della casa coniugale resta pertanto regolato dalle ordinarie norme civilistiche in materia di proprietà.
§ 5. Sulle spese di lite.
Nulla per le spese, attesa la contumacia del resistente (cfr. Cass. Sez. 6 - 3,
Ordinanza n. 16174 del 19/06/2018, nonché Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 7361 del
14/03/2023 per cui: «la condanna alle spese processuali, a norma dell'art. 91 c.p.c., ha il suo fondamento nell'eSIenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto;
sicché essa non può essere pronunziata in favore del contumace vittorioso, poiché questi, non avendo espletato alcuna attività processuale, non ha sopportato spese al cui rimborso abbia diritto»).
P. Q. M.
Il Tribunale di Locri, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
a. dichiara la contumacia di;
CP_1
b. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Locri in data 25.04.1987, da , nata a [...] il [...], e Parte_1 [...]
, nato a [...] il [...]; CP_1
c. rigetta le ulteriori domande;
d. nulla per le spese del giudizio;
Pag. 6 di 7 e. manda all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Locri (RC) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (anno 1987 al Numero 9 P.II Serie A).
Così deciso nella camera di conSIlio del giorno 11.07.2025 tenutasi tramite l'applicativo Microsoft Teams.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Valentina Andrizzi Dott. Andrea Amadei
Pag. 7 di 7