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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 12/03/2025, n. 1139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1139 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
UDIENZA DEL 12.03.2025 N. 11969/24 R.G.L.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Chiara COLOSIMO, ha pronunciato la seguente TRIBUNALE DI MILANO SEZIONE LAVORO
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
(C.F. ) Parte_1 CodiceFiscale_1 con l'Avv. G. Pelazza del Foro di Milano e l'Avv. M. Pelazza, elettivamente domiciliato presso lo Studio del difensore in Milano, via Melzi d'Eril n. 38
- RICORRENTE -
contro
C.F./P.IVA ) Controparte_1 P.IVA_1 con l'Avv. Tradati e l'Avv. Farina del Foro di Milano, elettivamente domiciliata presso lo Studio Gatti Pavesi Bianchi Ludovici di Milano in Milano, piazza Borromeo n. 8
- RESISTENTE -
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, accerta e dichiara l'illegittimità del licenziamento intimato a e, per Parte_1
l'effetto, ordina ad l'immediata Controparte_1 reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro di cui in precedenza.
Condanna la convenuta a pagare al ricorrente l'indennità risarcitoria determinata in tutte le retribuzioni globali di fatto (pari a € 2.502,79 lordi mensili) maturate dalla data del licenziamento a quella della presente decisione, nei limiti delle 12 mensilità, detratto l'aliunde perceptum, oltre le ulteriori dalla pronunzia sino alla reintegrazione, e oltre interessi e rivalutazione.
Condanna versare i contributi Controparte_1 previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione, maggiorati degli interessi nella misura legale senza applicazione di sanzioni per omessa o ritardata contribuzione, per un importo pari al differenziale contributivo esistente tra la contribuzione che sarebbe maturata nel rapporto di lavoro per cui è causa e quella eventualmente accreditata al ricorrente in conseguenza dello svolgimento di altre attività lavorative. Rigetta, per il resto, il ricorso.
Compensa, per un quinto, le spese di lite tra le parti.
Condanna alla rifusione delle Controparte_1 restanti spese che liquida in complessivi € 5.000,00 oltre spese generali e accessori come per legge.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Riserva a 60 giorni il deposito della motivazione.
Milano, 12 marzo 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott.ssa Chiara COLOSIMO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Chiara COLOSIMO, ha pronunciato la seguente TRIBUNALE DI MILANO SEZIONE LAVORO
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
(C.F. ) Parte_1 CodiceFiscale_1 con l'Avv. G. Pelazza del Foro di Milano e l'Avv. M. Pelazza, elettivamente domiciliato presso lo Studio del difensore in Milano, via Melzi d'Eril n. 38
- RICORRENTE -
contro
C.F./P.IVA ) Controparte_1 P.IVA_1 con l'Avv. Tradati e l'Avv. Farina del Foro di Milano, elettivamente domiciliata presso lo Studio Gatti Pavesi Bianchi Ludovici di Milano in Milano, piazza Borromeo n. 8
- RESISTENTE -
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, accerta e dichiara l'illegittimità del licenziamento intimato a e, per Parte_1
l'effetto, ordina ad l'immediata Controparte_1 reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro di cui in precedenza.
Condanna la convenuta a pagare al ricorrente l'indennità risarcitoria determinata in tutte le retribuzioni globali di fatto (pari a € 2.502,79 lordi mensili) maturate dalla data del licenziamento a quella della presente decisione, nei limiti delle 12 mensilità, detratto l'aliunde perceptum, oltre le ulteriori dalla pronunzia sino alla reintegrazione, e oltre interessi e rivalutazione.
Condanna versare i contributi Controparte_1 previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione, maggiorati degli interessi nella misura legale senza applicazione di sanzioni per omessa o ritardata contribuzione, per un importo pari al differenziale contributivo esistente tra la contribuzione che sarebbe maturata nel rapporto di lavoro per cui è causa e quella eventualmente accreditata al ricorrente in conseguenza dello svolgimento di altre attività lavorative. Rigetta, per il resto, il ricorso.
Compensa, per un quinto, le spese di lite tra le parti.
Condanna alla rifusione delle Controparte_1 restanti spese che liquida in complessivi € 5.000,00 oltre spese generali e accessori come per legge.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Riserva a 60 giorni il deposito della motivazione.
Milano, 12 marzo 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott.ssa Chiara COLOSIMO