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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 17/07/2025, n. 5885 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5885 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
IL GIUDICE dott.ssa Manuela Fontana quale giudice del lavoro letto l'art. 127 ter c.p.c., lette le note scritte in sostituzione di udienza depositate dal ricorrente, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia individuale di previdenza ed assistenza obbligatorie iscritta al n. 28604/'24 del ruolo generale
T R A
rapp.to e dìfeso, in virtù di procura in atti, dall'avv. Huri Vaisshna Parte_1
Palumbo, presso il cui studio in Napoli, via Orazio, 20/22, elett.te domcilia
CONTRO
in persona del legale rapp.te p.t., in proprio e quale procuratore speciale di CP_1
rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti per atto notaio Controparte_2 di Roma del 21.7.2015, dall'avv. A. di Stefano, elettivamente Persona_1 domiciliato in Napoli, via A. De Gasperi n. 55
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 23.12.2024, l'istante in epigrafe proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n. 37120240015448914 con il quale, a seguito di controllo della posizione contributiva dell'istante relativamente al periodo 4/2022 al 12/202023, l'istituto aveva intimato il pagamento della complessiva somma di € 4.777,97 per le rate 3^ 2022- e da 1^ alla 3^ 2023 a seguito di iscrizione di ufficio alla gestione commercianti. Deduceva di aver rivestito la carica di socio non lavoratore e amministratore di senza partecipazione al lavoro aziendale. Controparte_3
Rassegnava le seguenti conclusioni: “in accoglimento della domanda, accertare e dichiarare, l'infondatezza della pretesa creditoria, la inesigibilità, l'Illegittimità, la nullità, l'annullabilità, l'inefficacia e l'irregolarità dell'atto qui impugnato e delle contenute pretese creditorie e comunque disporre la cancellazione dell'istante dalla gestione commercianti a far data dal momento della indebita iscrizione, con ordine all'istituto di provvedervi e provvedere alla regolarizzazione della posizione della scrivente ed allo storno della somme richieste ad a richiedersi;
accertare comunque l'insussistenza dell'obbligo dello scrivente nella suddetta gestione commercianti stante quanto suddetto e documentato;
vittoria di spese e competenze professionali con attribuzione al procuratore anticipante”. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva l' , deducendo che il ricorrente era stato iscritto alla gestione CP_1 commercianti (codice azienda dall'08/04/2022, a seguito di domanda P.IVA_1 presentata tramite Comunica per la società Cm & C Lab Società A Responsabilità Limitata Semplificata
Il ricorso va respinto.
Invero l'iscrizione alla gestione Commercianti era stata richiesta dalla stessa parte ricorrente quando, all'atto della iscrizione alla camera di Commercio inviato ad CP_1 tramite canale Comunica, aveva compilato il riquadro AC (cfr. relativo allegato al fascicolo , dichiarando la sussistenza dei presupposti di iscrizione CP_1 alla gestione commercianti per svolgere attività abituale e prevalente in favore della Società. Si osserva che il riquadro AC reca due modalità alternative di rendere la dichiarazione in termini espressamente affermativi, come avvenuto nella presente fattispecie ove parte ricorrente ha dichiarato testualmente “Dichiara di essere tenuto all'iscrizione alla Gestione speciale degli esercenti attività commerciali in quanto CP_1 partecipa direttamente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza con Data Inizio Attività 08.04.2022”, ovvero in termini negativi, dichiarandosi la insussistenza dei presupposti di iscrizione alla gestione commercianti.
Si osserva che l'iscrizione di un'impresa presso la Camera di commercio integra, per il fatto che si tratta di un dato formale conseguente ad una iniziativa degli interessati, tutti gli estremi per fondare una presunzione semplice - superabile solo con la prova contraria - di corrispondenza del dato formale alla realtà tenuto conto, inoltre, che, inerendo l'iscrizione ad un pubblico registro conoscibile dalla generalità delle persone, essa determina per i terzi, a carico dei soggetti indicati come soci, un importante elemento di riscontro circa l'assunzione da parte loro della responsabilità patrimoniale illimitata per le attività e le obbligazioni riferibili alla compagine sociale (cfr. c. App. Bari n. 1238/2016).
Nella specie, la presunzione di esercizio di attività con carattere di abitualità e prevalenza, riveniente dall'iscrizione nei registri presso la CCIAA, non è stata superata da prova contraria, per cui deve ritenersi la sussistenza dei presupposti di iscrizione alla gestione. Il ricorso va pertanto respinto.
La particolarità delle questioni esaminate giustifica la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
La dott.ssa M. Fontana, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1) Rigetta il ricorso;
2) Compensa le spese.
Napoli 15.7.2025
Il Giudice del lavoro