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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. VII, sentenza 03/02/2026, n. 1708 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1708 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1708/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 7, riunita in udienza il 04/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
AE FRANCESCO, Giudice monocratico in data 04/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 10531/2025 depositato il 05/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania Email_2 elettivamente domiciliato presso
Ag. Entrate - SS - Napoli - Via Giuseppe Grezar,14 00142 Roma RM
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_3 ed elettivamente domiciliato presso
Regione Campania - U.o.d. Tasse Automobilistiche Regionali - 03516070632
elettivamente domiciliato presso Regione Campania - U.o.d. Tasse Automobilistiche Regionali
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250069564184000 BOLLO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 21429/2025 depositato il 04/12/2025
Richieste delle parti: RICORRENTE: accoglimento del ricorso, annullamento dell'atto impugnato e condanna del resistente al pagamento delle spese di giudizio.
RESISTENTE: rigetto del ricorso e condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 5.6.2025 Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n.
07120250069564184000, notificata il 31.3.2025, emessa da Agenzia Entrate SS, relativa al mancato pagamento della tassa auto anno 2019.
Il ricorrente ha dedotto l'omessa notifica degli atti prodromici, e l'intervenuta prescrizione;
ha chiesto, pertanto, l'annullamento dell'atto impugnato e la condanna del resistente al pagamento delle spese di giudizio, con attribuzione al procuratore anticipatario.
Con atto del 31.7.2025 si è costituita Agenzia Entrate SS, che ha esposto le ragioni della infondatezza delle eccezioni mosse dal ricorrente, ha ribadito la legittimità dell'atto impugnato, concludendo, quindi, per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, ovvero il suo rigetto. Nessuno si è costituito per la regione Campania.
Con memoria del 20.11.2025 il ricorrente ha ribadito i motivi di cui sopra.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto.
Agenzia Entrate SS (unica ad essersi costituita) non ha provato l'avvenuta notifica dei prodromici avvisi di accertamento;
le eccezioni formulate sono, quindi, fondate.
Ne consegue che il ricorso va accolto, con annullamento della cartella di pagamento n.
07120250069564184000. Deve seguire la condanna dei resistenti, in solido, al pagamento delle spese di giudizio in favore del ricorrente, che si liquidano in euro 250,00 oltre c.u., Iva, cassa previdenza ed oneri accessori nella misura di legge, se dovuti;
importo da attribuire al procuratore anticipatario
P.Q.M.
accoglie il ricorso ed annulla la cartella di pagamento n. 07120250069564184000. Condanna la regione Campania al pagamento delle spese di giudizio in favore del ricorrente, che si liquidano in euro 250,00 oltre c.u., Iva, cassa previdenza ed oneri accessori nella misura di legge, se dovuti;
importo da attribuire al procuratore antistatario.
Così deciso in Napoli in data 4 dicembre 2025
Il G.M.
NC FF
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 7, riunita in udienza il 04/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
AE FRANCESCO, Giudice monocratico in data 04/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 10531/2025 depositato il 05/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania Email_2 elettivamente domiciliato presso
Ag. Entrate - SS - Napoli - Via Giuseppe Grezar,14 00142 Roma RM
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_3 ed elettivamente domiciliato presso
Regione Campania - U.o.d. Tasse Automobilistiche Regionali - 03516070632
elettivamente domiciliato presso Regione Campania - U.o.d. Tasse Automobilistiche Regionali
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250069564184000 BOLLO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 21429/2025 depositato il 04/12/2025
Richieste delle parti: RICORRENTE: accoglimento del ricorso, annullamento dell'atto impugnato e condanna del resistente al pagamento delle spese di giudizio.
RESISTENTE: rigetto del ricorso e condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 5.6.2025 Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n.
07120250069564184000, notificata il 31.3.2025, emessa da Agenzia Entrate SS, relativa al mancato pagamento della tassa auto anno 2019.
Il ricorrente ha dedotto l'omessa notifica degli atti prodromici, e l'intervenuta prescrizione;
ha chiesto, pertanto, l'annullamento dell'atto impugnato e la condanna del resistente al pagamento delle spese di giudizio, con attribuzione al procuratore anticipatario.
Con atto del 31.7.2025 si è costituita Agenzia Entrate SS, che ha esposto le ragioni della infondatezza delle eccezioni mosse dal ricorrente, ha ribadito la legittimità dell'atto impugnato, concludendo, quindi, per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, ovvero il suo rigetto. Nessuno si è costituito per la regione Campania.
Con memoria del 20.11.2025 il ricorrente ha ribadito i motivi di cui sopra.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto.
Agenzia Entrate SS (unica ad essersi costituita) non ha provato l'avvenuta notifica dei prodromici avvisi di accertamento;
le eccezioni formulate sono, quindi, fondate.
Ne consegue che il ricorso va accolto, con annullamento della cartella di pagamento n.
07120250069564184000. Deve seguire la condanna dei resistenti, in solido, al pagamento delle spese di giudizio in favore del ricorrente, che si liquidano in euro 250,00 oltre c.u., Iva, cassa previdenza ed oneri accessori nella misura di legge, se dovuti;
importo da attribuire al procuratore anticipatario
P.Q.M.
accoglie il ricorso ed annulla la cartella di pagamento n. 07120250069564184000. Condanna la regione Campania al pagamento delle spese di giudizio in favore del ricorrente, che si liquidano in euro 250,00 oltre c.u., Iva, cassa previdenza ed oneri accessori nella misura di legge, se dovuti;
importo da attribuire al procuratore antistatario.
Così deciso in Napoli in data 4 dicembre 2025
Il G.M.
NC FF