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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 06/06/2025, n. 1539 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1539 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
Tribunale di Genova Sezione XI Civile - Stranieri
TRIBUNALE ORDINARIO DI GENOVA
SEZIONE XI CIVILE
VERBALE DI UDIENZA CON SENTENZA CONTESTUALE
EX ART. 281 SEXIES C.P.C.
Il Giudice della sezione XI Dott. Enzo Bucarelli
Visto il ricorso iscritto al N. 5920/2024 R. G.
proposto da:
, (C.F. con domicilio eletto presso lo Parte_1 C.F._1 studio dell'avv. ZENO ZENCOVICH VINCENZO, che lo rappresenta e difende in forza di procura/mandato in atti
Ed Altri
parte ricorrente
nei confronti di
difeso dall'Avvocatura dello Stato Controparte_1 parte resistente
visto il provvedimento che ha disposto che l'udienza del 5.6.2025 fosse sostituita dal deposito di note e documenti ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. come modificato dal D. L.vo 149/22;
atteso che le parti nulla hanno osservato in merito alla trattazione scritta della suddetta udienza condividendo che il Giudice potesse anche pronunciare sentenza, al termine della discussione, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
considerato che le parti hanno discusso depositando le note di cui all'art. 127 ter c.p.c. con cui hanno insistito nelle proprie deduzioni, contrastato quelle avverse e richiamato le rispettive conclusioni;
Ritenuto che, la causa, all'esito della trattazione scritta della stessa, possa essere definita, all'esito della camera di consiglio, pronunciando ex art. 281 sexies c.p.c., la seguente sentenza che, in luogo della lettura, viene depositata telematicamente.
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TRIBUNALE ORDINARIO DI GENOVA
SEZIONE XI CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Genova in composizione monocratica nella persona del dott. Enzo Bucarelli, nel procedimento semplificato di cognizione iscritto al N. 5920/2024 R. G.
promosso da:
1. (cognome materno nato a [...], Perù, il 23 agosto 1943 Persona_1 Per_2
2. (cognome materno nato a [...], Lima, Perù, il 13 maggio Persona_1 Per_3
1970
3. (cognome materno nato a [...], Lima, Perù, il 10 marzo Persona_4 Per_2
1959
4. (cognome materno nato a [...], Lima, Perù, il 10 marzo Persona_5 Per_2
1959
5. (cognome materno nato a [...], Brasile, il 9 gennaio CP_2 Per_6
1990 in proprio e n.q. esercente la potestà genitoriale sul figlio minore (cognome Persona_7 materno ) nato a [...], Lima, Perù, il 6 novembre 2019 Per_8
6. (cognome materno nato a [...], Florida, Stati Uniti d'America, il Persona_9 Per_6
12 giugno 1991
7. (cognome materno nata a [...], Perù, il 23 luglio 1960 Parte_1 Per_2
8. (cognome materno ) nata a [...], Lima, Perù, il 26 Persona_10 Pt_1 agosto 1989
9. (cognome materno ) nato a [...], Lima, Controparte_3 Pt_1
Perù, il 17 marzo 1991
10. (cognome materno ) nato a [...], Lima, Persona_11 Pt_1
Perù, il 22 agosto 1996
11. GU (cognome materno nato a [...], Perú il 27 luglio 1963 Persona_12 Per_2
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12. (cognome materno ) nata a [...], Lima, Perú l'11 CP_4 Per_13 gennaio 1991, in proprio e n.q. esercente la potestà genitoriale sul figlio minore Per_14
(cognome materno ) nato a [...], Lima, Perù, il 4 dicembre 2022
[...] Pt_1
13. (cognome materno ) nata a [...], Lima, Perù, l'8 giugno Persona_15 Per_13
1994
14. FL (cognome materno ) nata a [...], Lima, Perù, il Pt_1 Per_13
17 marzo 1998
15. (cognome materno nato a [...], Lima, Perú il 12 Persona_16 Per_3 aprile 1972, in proprio e n.q. esercente la potestà genitoriale sui figli minori Persona_17
(cognome materno nata a [...], EG Unito, il 30 settembre 2009; e Per_18 Persona_19
(cognome materno nata a [...], EG Unito, il 10 agosto 2012 Per_18
16. (cognome materno nata a [...], Lima, Perú il 21 Controparte_5 Per_3 giugno 1974
rappresentati e difesi, giusta procure speciali notarili in data 12/15.01.2024 autenticate dal Notaio del Collegio Notarile di Lima, legalizzate ed apostillate (docc. 1, 2, 3, 4, 5, Persona_20
6, 7), dall'avv. prof. Email_1
21, e presso il suo studio in Roma, vicolo Orbitelli 31, elettivamente domiciliati con espressa richiesta di ricevere ogni comunicazione e notificazione presso la PEC del suddetto difensore
parte ricorrente
nei confronti di
, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato ex lege presso Controparte_1
l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Genova, Via Brigate Partigiane n. 2, parte resistente costituita nonché
in persona del Ministro pro tempore, domiciliato ex lege Controparte_6 presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Genova, Via Brigate Partigiane n. 2 parte resistente costituita
in persona del Sindaco pro-tempore domiciliato presso la sede del Controparte_7
Comune, Piazza Nostra Signora dell'Orto 1, e domicilio digitale presso la PEC
Email_2 parte resistente non costituita
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – intervenuto
avente ad oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
PREMESSA DI FATTO
Con ricorso introduttivo promosso ex artt 281 decies, e 281 undecies c.p.c., gli odierni ricorrenti chiedevano il riconoscimento del loro status di cittadini italiani iure sanguinis e, per l'effetto, che venisse ordinato al e, per esso, all'ufficiale di Stato civile, di procedere Controparte_1 alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge.
Deducevano di essere, ognuno per il proprio rapporto familiare, tutti discendenti di
[...]
, nato a [...], il [...] da e Questa Persona_21 Persona_22 Per_23
(doc. 9) italiano emigrato all'estero in Perù.
Nel dettaglio ricostruivano la linea genealogica, allegando specifica documentazione e in particolare certificati (o loro estratti) - muniti di apostille e traduzioni asseverate in lingua italiana - rilasciati da Autorità civili o religiose. In particolare, in relazione ad ogni avo e ascendente, nonché ai ricorrenti stessi, la difesa allegava i certificati (o estratti di essi) documentanti la nascita e/o il battesimo, il matrimonio e, per gli ascendenti defunti, la morte.
In forza di suddetta documentazione delineavano la linea genealogica della famiglia, anche predisponendo un appositi alberi genealogici per stirpe, a cui sul punto integralmente si rinvia.
Nello specifico deducevano che:
a) L'avo dei ricorrenti, , nato a [...] il [...] da Persona_21 Per_24
e Questa (doc. 8), fa parte di quella nutrita schiera di liguri emigrati ai primi del
[...] Per_23
'900 nelle Americhe.
b) Emigrato in Perù, in data 21 luglio 1888 contraeva matrimonio in Parte_2
Huacho, Perù con (doc. 9). Persona_25
c) Da tale unione, il 3 marzo 1890, in Monsefù, , Perù nasceva una figlia Per_26 Persona_27
(cognome materno ) (doc. 10).
[...] Per_25
d) In data 30 gennaio 1919 in Callao, Perù, (cognome materno Persona_27
) contraeva matrimonio con (doc. 11). Per_25 Persona_28
e) Da tale unione nasceva una figlia, (cognome materno ), Persona_29 Per_27 nata il [...] in [...], Perù (doc. 12).
f) In data 29 ottobre 1942, in Callao, Perù, (cognome materno Persona_29
) contraeva matrimonio con (doc. 13). Per_27 Persona_30
g) Da tale unione venivano alla luce cinque figli, i qui ricorrenti
• (cognome materno nato a [...], Callao, Perù, il 23 Persona_1 Per_2 agosto 1943 (doc. 14);
• (cognome materno , nato a [...], Perù, il 10 marzo 1959 (doc. Persona_4 Per_2
15);
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• (cognome materno , nato a [...], Perù, il 10 marzo 1959 Persona_5 Per_2
(doc. 16);
• (cognome materno , nata a [...], Perù, il 23 luglio 1960 Parte_1 Per_2
(doc. 17);
• GU (cognome materno nato a [...], Perù, il 27 luglio 1963 (doc. Persona_12 Per_2
18).
Stirpe di (cognome materno Persona_1 Per_2
h) In data 24 maggio 1969 in Pueblo Libre, Perù, il qui ricorrente Persona_1
(cognome materno contraeva matrimonio con (doc. 19). Per_2 Persona_31
i) Da tale matrimonio nascevano tre figli, i qui ricorrenti • (cognome materno Persona_1
nato il [...] a [...], Lima, Perù (doc. 20); Per_3
• (cognome materno nato il [...] a [...], Persona_16 Per_3
Lima, Perù (doc. 21);
• (cognome materno nata a [...], Perù, il 21 giugno 1974 Controparte_5 Per_3
(doc. 22);
j) In data 17 dicembre 2005, in San Isidro, Lima, Perù, (cognome materno Persona_1
contraeva matrimonio con (doc. 23). Per_3 Persona_32
k) Da tale unione venivano alla luce due figlie, le qui ricorrenti (cognome Parte_3 materno ) nata a [...], Lima, Perù il 15 giugno 2007 (doc. 24); e Per_32 Pt_4
(cognome materno ) nata a [...], Lima, Perù, il 12 aprile 2010 (doc.
[...] Per_32
25).
l) In data 2 aprile 2004, in Lima, Perù, (cognome materno Persona_16 Per_3 contraeva matrimonio con (doc. 26). Persona_33
m) Da tale unione venivano alla luce due figlie, le qui ricorrenti, (cognome Persona_17 materno nata a [...], EG Unito, il 30 settembre 2009 (doc. 27); e Per_18 Persona_19
(cognome materno nata a [...], EG Unito, il 10 agosto 2012 (doc. 28). Per_18
Stirpe di (cognome materno Persona_5 Per_2
n) In data 25 aprile 1986 in La Molina, Lima, Perù, (cognome materno Parte_5
contraeva matrimonio con (doc. 29). Per_2 Persona_34
o) Da tale unione venivano alla luce due figli, i qui ricorrenti (cognome materno CP_2
nato a [...], Brasile, il 9 gennaio 1990 (doc. 30); e Per_6 Persona_9
(cognome materno nato a [...], Florida, USA, il 12 giugno 1991 (doc. 31). Per_6
p) In data 10 giugno 2017 in La Molina, Lima, Perù, (cognome materno CP_2
contraeva matrimonio con (doc. 32). Per_6 Persona_35
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q) Da tale unione veniva alla luce un figlio, il qui ricorrente (cognome materno Persona_7
) nato a [...], Lima, Perù, il 6 novembre 2019 (doc. 33). Per_8
Stirpe di (cognome materno Parte_1 Per_2
r) In data 15 aprile 1988 in San Isidro, Lima, Perù, (cognome materno Parte_1
contraeva matrimonio con s) Da tale unione Per_2 Controparte_3 venivano alla luce tre figli, i qui ricorrenti (doc. 34).
• (cognome materno ) nata a [...], Lima, Perù, il 26 Persona_10 Pt_1 agosto 1989 (doc. 35);
• (cognome materno ) nato a [...], Lima, Perù, Controparte_3 Pt_1 il 17 marzo 1991 (doc. 36);
• (cognome materno ) nato a [...], Lima, Perù, il Persona_11 Pt_1
22 agosto 1996 (doc. 37).
Stirpe di (cognome materno Parte_5 Per_2
t) In data 16 agosto 1989 in Santiago de Surco, Lima, Perù, (cognome Parte_5 materno contraeva matrimonio con u) Da tale unione venivano alla luce Per_2 Persona_36 tre figlie, le qui ricorrenti (doc. 38). Per_13
• (cognome materno ) nata a [...], Lima, Perù, l'11 gennaio CP_4 Per_13
1991 (doc. 39); • (cognome materno ) nata a [...], Lima, Persona_15 Per_13
Perù, l'8 giugno 1994 (doc. 40); • (cognome materno ) nata a CP_8 Per_13
Santiago de Surco, Lima, Perù, il 17 marzo 1998 (doc. 41).
v) In data 4 dicembre 2002 in San Borja, Lima, Perù, dall'unione tra (cognome CP_4 materno ) e veniva alla luce un figlio, il qui ricorrente Per_13 Parte_6
(cognome materno (doc. 42). Persona_14 Pt_1
***
Ai fini della ricostruzione della cittadinanza sabauda/italiana del capostipite e della competenza di questo tribunale il ricorrente (oltre a citare in premessa, in modo arguto e ironico, un film del 1958 la legge e legge) ha evidenziato che l'avo capostipite, dopo che IZ era stata, il 24.3.1860 ceduta, dal EG di Sardegna, alla Francia(quale contropartita al sostegno militare offerto nella seconda guerra di indipendenza) aveva optato, come consentito, per mantenere la sudditanza sabauda con dichiarazione resa al (doc. 62 da Archivio di Stato di Torino) ove Controparte_7
i suoi genitori ( e ) erano nati Persona_22 Persona_37
**
il Comune ove era nato il capostipite emigrato non si costituiva in giudizio venendo dichiarato con la presente sentenza, contumace
Il si è costituito in giudizio Controparte_9 eccependo preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva in ragione dell'oggetto della
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domanda, che - attenendo unicamente l'accertamento dello status di cittadino italiano in capo agli attori - non coinvolgerebbe alcuna delle competenze di detto Dicastero.
In via preliminare deve essere rilevarsi che, come eccepito dall'Avvocatura dello Stato, il
[...] non ha alcuna competenza in materia, difatti l'autorità Consolare è competente Controparte_6 solo a ricevere la dichiarazione di cui all'art. 17 L. n. 91/92 ed a trasmetterla all'Ufficiale di Stato civile (artt. 10 e ss. DPR n. 572 del 1993), mentre nel caso di specie si tratta di domanda di cittadinanza di chi afferma di essere figlio di avo italiano e competente a riceverla è il
[...]
(cfr art 5 DPR cit.);. CP_1
D'altro canto, il soggetto contraddittore in materia di diritto di cittadinanza (oggetto della domanda di accertamento svolta nella presente causa) è senza dubbio il e l'ulteriore Controparte_1 domanda volta ad “ordinare al convenuto e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Controparte_1
Civile del Comune territorialmente competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza delle persone indicate (…),” è configurabile quale mera conseguenza della pronuncia di riconoscimento del diritto all'iscrizione anagrafica, domanda connessa a quella avente ad oggetto l'accertamento del diritto alla cittadinanza, attribuendo all'Ufficiale dello stato civile, in tale sua veste, un'attività vincolata, priva di autonomia e di discrezionalità.
Il si è costituito in giudizio, nel merito contestando la sussistenza dei Controparte_1 presupposti di fatto e di diritto posti a fondamento della domanda, in particolare evidenziando che l'avo era verosimilmente (attesa la sua data di nascita a IZ emigrato prima della proclamazione del EG di Italia e della entrata in vigore del codice civile del 1865 e che dunque l'avo capostipite non era mai divenuto, ai sensi della normativa ratione temporis applicabile, cittadino italiano (nel caso di specie l'art. 34 del codice Albertino del 1837 - vedi meglio infra) e chiedendo, comunque, in subordine, un'integrazione/acquisizione documentale ex artt. 210 (con ordine di esibizione) e/o 213 c.p.c. (con richiesta di informazioni alla P.A.) al fine di accertare l'assenza di cause di estinzione della cittadinanza italiana invocata e insistendo, in caso di accoglimento del ricorso, per la compensazione integrale delle spese di giudizio.
Con nota di trattazione il ricorrente contestava le controdeduzioni di parte resistente e insisteva nell'accoglimento del ricorso.
Il Pubblico Ministero, ritualmente avvisato, è intervenuto chiedendo l'accoglimento del ricorso.
All'esito dell'udienza di discussione ex art. 127 ter c.p.c., tenuto conto anche delle note di trattazione depositate dalle parti costituite, la causa veniva trattenuta in decisione ex art. 281 sexies c.p.c..
CONSIDERAZIONI DI DIRITTO
La competenza territoriale
Corretta è l'individuazione del Giudice territorialmente competente.
La competenza territoriale “diffusa” (rispetto alla precedente “concentrata” presso il Tribunale di Roma (in applicazione della regola del foro del convenuto ) è stata disposta Controparte_1 dall'art. 1, comma 36 della Legge 26 novembre 2021, n. 206 (Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle
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persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata) che ha modificato i criteri di ripartizione della competenza per territorio.
Il comma 36 prevede, infatti, che “All'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre
o dell'avo cittadini italiani»”.
In relazione alla vigenza temporale il comma 37 prevede che “Le disposizioni dei commi da 27 a 36 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge”.
Pertanto, a far data dal 22.06.22, in caso di ricorrenti residenti all'estero, la competenza del Tribunale si è spostata, dal Tribunale di Roma, al Tribunale del Distretto di Corte d'Appello ove ha sede il comune di nascita dell'avo capostipite.
Nell'ambito del Tribunale distrettuale, risultano competenti le Sezioni Specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea con la legge 13 aprile 2017, n. 46 presso i tribunali ordinari del luogo nel quale hanno sede le Corti d'Appello.
Dette Sezioni specializzate sono ora, infatti, competenti per territorio, in base all'art 4 comma 5 del Decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13 secondo cui “Le controversie di cui all'articolo 3, comma 2, sono assegnate secondo il criterio previsto dal comma 1, avendo riguardo al luogo in cui l'attore ha la dimora. Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre
o dell'avo cittadini italiani.”
Nel caso di specie l'avo, commerciante, era nato, come visto in premessa, a IZ, ma successivamente, ceduta IZ alla Francia, faceva dichiarazione di domicilio nel Comune di (ove peraltro erano nati i suoi genitori) e da ciò discende la competenza di questo CP_7
Tribunale, in composizione monocratica, sezione specializzata in materia di immigrazione e protezione internazionale.
***
L'interesse ad agire
Ciò precisato deve procedersi a verificare la sussistenza dell'interesse ad agire, in base al principio processuale sancito, anche, dall'articolo 100 c.p.c. che statuisce che “per proporre una domanda o per contraddire alla stessa è necessario avervi interesse”
Deve, innanzitutto, rammentarsi che la Suprema Corte (trattando della competenza del Tribunale ordinario sulle domande aventi ad oggetto l'accertamento dello status di cittadino in base alla riserva di legge contenuta nell'articolo 9 c.p.c.:) ha affermato che il diritto alla cittadinanza (che è un diritto soggettivo su cui si può pronunciare solo il Tribunale ordinario) è tutelabile immediatamente e incondizionatamente, indipendentemente da qualsiasi procedura amministrativa, tant'è che né la legge n. 91/1992, né i decreti applicativi della stessa, prevedono un obbligo da parte del soggetto interessato di presentare previamente una domanda amministrativa per il riconoscimento dell'acquisto della cittadinanza ex lege, né potrebbero farlo, in
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quanto ciò inciderebbe sulla possibilità da parte del soggetto interessato di chiedere immediatamente e in qualsivoglia momento – trattandosi di diritto imprescrittibile - il riconoscimento della suddetta situazione in sede giurisdizionale.
Alla luce di ciò è stato escluso che la presentazione della domanda in via amministrativa costituisca una condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale, vertendosi, per l'accertamento del diritto soggettivo alla cittadinanza, in un sistema a doppio binario (cfr. Cass SSUU, Sentenza n. 28873 del 2008 che ha affermato che “non può ritenersi che la presentazione della domanda in via amministrativa costituisca una condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale, trattandosi di accertare il diritto ad uno stato personale, non potendo l'assenza di certificazione amministrativa precludere il procedimento giurisdizionale di riconoscimento del diritto soggettivo perfetto, come tale oggetto della giurisdizione del giudice ordinario”).
In ossequio a tale principio la giurisprudenza di merito ha, più volte, statuito che sarebbe contrario al nostro ordinamento imporre al soggetto una scelta aprioristica sul mezzo da utilizzare per l'esercizio di un diritto soggettivo attinente a uno status della persona ed ha, quindi, affermato che: "La previsione di un apposito procedimento amministrativo disciplinato dal DPR n. 572/1993 non preclude la tutela davanti al giudice ordinario, essendo facoltà dell'interessato richiedere una certificazione dell'autorità amministrativa, ovvero una pronuncia del giudice ordinario che accerti il proprio status di cittadino, e che la legge n. 91/92 sulla cittadinanza, del quale il citato d.p.r. è attuativo, non impone affatto all'interessato una preventiva richiesta alla competente autorità consolare al fine del riconoscimento della condizione di cittadino (cfr. Tribunale Ordinario di Roma, Sez. XVIII Civile, ordinanza del 02.11.2018, nonchè del 23.10.2019).
Sul punto bisogna, inoltre, rammentare che, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del 7.08.1990, qualsiasi procedimento amministrativo deve essere concluso entro termini determinati e certi, e anche la mera incertezza in ordine alla sua definizione e/o il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto all'interesse vantato (nel caso di specie quello riguardante l'interesse a ottenere il riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis), comporta una implicita e concreta lesione dello stesso integrando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale.
In materia di riconoscimento di cittadinanza il termine per la conclusione del procedimento amministrativo è stabilito, dall'art. 3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana) in 730 giorni.
Nel dettaglio, in base all'art. 14 D.Lgs. 300/1999, richiamato dal D.P.R. 398/2001, il riconoscimento e la tutela dello status civitatis incombe sul , che, con Controparte_1 circolare n. K.28/1 dell'8 aprile 1991, ha previsto che i discendenti di cittadini italiani emigrati all'estero possano richiedere il riconoscimento della cittadinanza italiana presso le Autorità Consolari del paese straniero di residenza, sulla scorta della documentazione attestante la loro discendenza da un cittadino italiano.
Il termine di cui sopra è stato confermato con il D.P.C.M. del 17 gennaio 2014 n. 33 che ribadisce che la durata massima del procedimento amministrativo per l'accertamento del possesso della cittadinanza italiana iure sanguinis, da parte degli Uffici Consolari, è pari a 730 giorni.
In estrema sintesi le procedure di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis o di revoca dello status civitatis italiano sono le seguenti:
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- per i soggetti residenti all'estero (come nel caso in esame), sono di competenza dell'Autorità consolare, in relazione al luogo di residenza dell'interessato, ai sensi dell'art. 9 del D.P.R n. 200 del 05.01.1967;
- per i richiedenti che risiedano in Italia, l'eventuale possesso dello status civitatis italiano deve essere certificato, mediante attestazione, dal Sindaco del Comune italiano di residenza.
In entrambi i casi, la procedura si conclude con la certificazione di cittadinanza, rilasciata secondo le disposizioni dell'art. 16, comma 9, del D.P.R. 12 ottobre 1993, n. 572, senza adozione di alcun provvedimento da parte del , al quale è attribuita Controparte_1 esclusivamente l'attività di indirizzo, coordinamento e vigilanza sull'esatta applicazione delle norme concernenti l'acquisto, la perdita o il riacquisto della cittadinanza.
In relazione alla competenza amministrativa del deve osservarsi che lo Controparte_1 stesso è specificatamente competente nell'ambito della procedura finalizzata all'emanazione di un decreto, da adottarsi ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 5 febbraio 1992, n. 91 per l'attribuzione della cittadinanza nei confronti dello straniero che sia divenuto coniuge di un cittadino italiano e non ha un ruolo diretto nella procedura amministrativa per il riconoscimento del diritto soggettivo della cittadinanza per discendenza (pur restando, in questa sede giudiziaria, il contraddittore principale).
Deve rammentarsi che la giurisprudenza (tribunale di Roma Ordinanza 23/4/2020) ha affermato che “il decorso del termine di 730 giorni, in difetto di espressa previsione legislativa, non possa considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Si deve ritenere infatti che le ipotesi di improcedibilità non possano essere oggetto di applicazione analogica o estensiva, giacché costituiscono sanzioni processuali limitative del diritto di azione”.
Il principio invero è stato reiteratamente ribadito dalla Giurisprudenza secondo cui “deve ritenersi che, con riferimento alla disposizione dell'art.3 del D.P.R. del 18 aprile 1994, n. 362, il decorso del termine di 730 giorni, in difetto di espressa previsione legislativa, non possa considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Invero, muovendo dalla nozione di improcedibilità, quale conseguenza sanzionatoria di un comportamento procedurale omissivo, derivante dal mancato compimento di un atto espressamente configurato come necessario nella sequenza procedimentale, deve concludersi che detta sanzione debba essere espressamente prevista, giacché non si verte – in tema di sanzioni processuali – in materia suscettibile di applicazione analogica. Inoltre, poiché le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità o di ammissibilità, costituiscono una deroga all'esercizio del diritto di agire in giudizio garantito dall'art. 24 Cost., esse non possono neppure essere interpretate in senso estensivo” [cfr. sentenza Tribunale di Roma 14/02/2022; in senso conforme il costante orientamento del Tribunale di Roma, ex multis sentenze del 12/04/2022, del 31/01/2022, del 14/12/2021, del 23/04/2020, quest'ultima pubblicata sulla banca dati De Jure).
Ciò è la conseguenza del fatto che, secondo la Cassazione, il diritto soggettivo alla cittadinanza costituisce uno status permanente ed imprescrittibile (cfr. Cass. n. 6205/2014, Cass. N. 20870/2011; Cass. n. 18089/2009) e l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis ed il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto soggettivo, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale [cfr. il costante orientamento del Tribunale di Roma, ex multis sentenze del 11.01.2012, 28.06.2016, 08.03.2017, 24/02/2017, 11/07/2018, 17/04/2018, 15/11/2018, 3/07/2019,
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12839/2018, 29/01/2019, 12/06/2019 - Il Tribunale di Roma ha inoltre equiparato le azioni di stato di cui agli artt. 237 c.c. a quelle di accertamento della cittadinanza, concludendo nel senso di riconoscere anche per queste ultime la sussistenza dell'interesse ad agire quando si tratti di accertare una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (cfr. Trib. Roma 28/10/2016).
La giurisprudenza di legittimità ha, peraltro, affermato che, nelle azioni di mero accertamento,
“l'interesse ad agire (...) consiste nella rimozione della situazione di incertezza che senza l'intervento del giudice non potrebbe essere eliminata: il pregiudizio deve essere concreto ed attuale, anche sopravvenuto all'atto impugnato, ma non deve necessariamente implicare la lesione di un diritto (…); è sufficiente uno stato di incertezza oggettiva sull'esistenza di un rapporto giuridico o sull'esatta portata dei diritti e degli obblighi da esso scaturenti;
in tal caso la rimozione di tale incertezza rappresenta un risultato utile, giuridicamente rilevante e non conseguibile se non con l'intervento del giudice (…)” (Cass., 20.1.2010, n. 919).
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Se, pertanto, deve escludersi qualsiasi pregiudizialità amministrativa rispetto al ricorso alla tutela giudiziaria, resta comunque da valutare, in base ai generali principi processuali regolanti il procedimento contenzioso (non si verte, infatti, in una ipotesi di volontaria giurisdizione) la sussistenza, o meno, di un concreto ed attuale interesse ad agire in capo a parte ricorrente, definendo, quindi, quali siano i parametri per valutare la sussistenza o meno di detto interesse.
Deve, peraltro, evidenziarsi che l'assenza di interesse ad agire è rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, in quanto tale interesse costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda al fine di evitare un'inutile attività processuale.
Deve anche aggiungersi che, in linea generale, la sua esistenza può anche sopravvenire in corso di causa, purché sia presente al momento della decisione.
Per farlo è opportuno procedere alla disamina delle situazioni di fatto maggiormente ricorrenti.
1) L'interesse di agire è senza dubbio sussistente qualora la domanda amministrativa, volta al riconoscimento dello status di cittadino, sia stata rigettata dall'amministrazione competente a seguito dell'esperimento del relativo procedimento amministrativo. In questi casi, infatti, sussiste certamente l'interesse a provocare un sindacato giurisdizionale avente ad oggetto alla correttezza dell'operato dell'amministrazione interpellata e quindi, in sostanza, l'accertamento giudiziario dello status di cittadino che si assume essere stato ingiustamente non riconosciuto.
2) Allo stesso modo l'interesse ad agire sussiste qualora l'amministrazione non si sia espressa, ricevuta l'istanza di riconoscimento, nei termini normativamente previsti. In tal caso il cittadino è certamente legittimato a ricorrere all'autorità giudiziaria per far valere il proprio diritto leso dall'inerzia dell'organo amministrativo.
3) Parimenti sussistente l'interesse ad agire nel caso in cui la domanda non sia stata nemmeno presentata in quanto, per prassi costante e legislativamente supportata, sarebbe comunque stata rigettata dal Consolato competente. Questa è, innanzitutto, l'ipotesi per la quale i continuano a negare il Parte_7 riconoscimento della cittadinanza ai figli (e loro conseguenti discendenti) generati da donna cittadina italiana la quale abbia perso, prima del 1° gennaio 1948, la cittadinanza italiana per aver acquisito iure matrimonii (e senza concorso di volontà
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propria) la cittadinanza del marito, ovvero che non ha potuto trasmettere, sempre prima di tale data, la cittadinanza italiana alla propria prole. In tali ipotesi, infatti, le amministrazioni competenti dichiarano, anche nelle comunicazioni ufficiali, che tali donne, e soprattutto, per l'effetto, i loro discendenti, non hanno diritto alla cittadinanza italiana. Il legislatore, infatti, non ha ancora recepito i principi giurisprudenziali dettati dalle Sezioni Unite (più analiticamente riportate nei paragrafi successivi a cui si rinvia) e ha così precluso, in caso di trasmissione della cittadinanza (anche) per via materna prima del 1948, il riconoscimento della cittadinanza da parte degli organi amministrativi deputati. La Corte ha, come visto, evidenziato l'esistenza di un cosiddetto “doppio binario” in sede amministrativa e giurisdizionale per la tutela del diritto al riconoscimento della cittadinanza. Ha, infatti, precisato che la richiesta in via amministrativa incontra i vincoli procedimentali posti dalla normativa tutt'ora vigente e rappresentati in primo luogo dalla necessità di acquisire la richiamata dichiarazione della donna volta al riacquisto della cittadinanza italiana. Inoltre, pur sussistendo la suddetta dichiarazione, l'art. 15 della legge 91/1992 impedisce che, in assenza di una riforma legislativa, possa farsi luogo, in sede amministrativa, alla diretta applicazione dei principi introdotti dalla sentenza n. 4466/2009, disponendo tale norma che: “L'acquisto o il riacquisto della cittadinanza ha effetto…dal giorno successivo a quello in cui sono adempiute le condizioni e le formalità richieste”. In forza di tale dettato normativo, in sede amministrativa la dichiarazione volta al riacquisto della cittadinanza può dunque produrre effetti solo per il futuro, a decorrere dal giorno successivo a quello in cui venga effettuata, restando esclusa la possibilità, pacifica ed ammessa invece in sede giurisdizionale, che la sua efficacia possa retroagire fino alla data di entrata in vigore della Costituzione, in conformità a quanto sancito dalle Sezioni Unite della Cassazione. Si evidenzia, inoltre, che il richiamato limite di cui all'art. 15 della legge 91/1992, mentre permette, sulla base della ricordata dichiarazione, il riacquisto della cittadinanza ex nunc alla donna che l'aveva perduta in base all'art. 10, comma 3, della legge 555/1912, consente l'acquisto della cittadinanza italiana a decorrere dalla stessa data, per comunicazione di diritto ai sensi dell'art. 14 della legge 91/1992, solo ai figli ancora minori. Anche in questo caso la sussistenza dell'interesse ad agire appare evidente.
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Situazioni diverse sono, invece, quelle in cui non sussiste una contestazione, né preventiva, né successiva, né espressa né tacita, da parte dell'amministrazione in relazione al riconoscimento dello status di cittadino italiano.
Si tratta dei casi in cui i ricorrenti, ove avessero presentato idonea e completa documentazione all'Autorità amministrativa (il Consolato territorialmente competente) avrebbero, ragionevolmente, potuto ottenere il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis.
4) Il caso di trasmissione per via esclusivamente maschile/paterna, ovvero per via femminile/materna ma successiva al primo gennaio 1948, dal momento che, astrattamente e normativamente, nulla osta al riconoscimento, per via amministrativa, della cittadinanza, l'interesse ad agire non può ritenersi implicitamente e automaticamente sussistente, soprattutto se la parte resistente, costituendosi, non abbia contestato l'astratto fondamento della domanda (e non abbia, dunque, giudizialmente avversato la stessa) limitandosi solo a chiedere e invitare il Tribunale a esaminare la documentazione prodotta per accertarne la completezza, esaustività e regolarità.
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5) Ulteriore ipotesi è quella (invero tutt'altro che infrequente) riguardante i casi in cui gli interessati, anche e soprattutto nei casi di cui al precedente punto 4), asseriscono di non aver potuto depositare alcuna domanda di riconoscimento, per via di gravi e talvolta cronici ritardi nella gestione e definizione di detti procedimenti da parte di alcuni italiani. Parte_7
In relazione a tale ultima ipotesi la giurisprudenza di merito (Tribunale di Firenze Ordinanza dell'11 maggio 2023 n. 2982/2023) ha affermato, quantomeno limitatamente ai Consolati italiani siti in Brasile, Argentina e Venezuela, la sussistenza dell'interesse ad agire anche in assenza di prova del tentativo di prenotazione del turno per la presentazione dell'istanza: “essendovi prova, derivante dal notorio, che presso i consolati - quantomeno in Brasile Argentina e Venezuela-, le liste di attesa per il primo esame della domanda di cittadinanza superano anche i 10 anni. Sussiste quindi l'interesse ad agire, costituito dalla oggettiva situazione di incertezza derivante dal mancato esame della domanda nei termini previsti per legge, per il fatto strutturale e generalizzato che gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
Una simile conclusione non è, tuttavia, nella sua assolutezza, condivisibile, perlomeno se pretenda di superare qualsivoglia adempimento dell'onere probatorio gravante sul ricorrente, ritenendo, di fatti, l'interesse ad agire in re ipsa sussistente, nel caso in cui il ricorrente provenga da specifici Stati e in primis da Brasile, Argentina e Venezuela. Non possono infatti, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale fiorentino, ritenersi integrati i presupposti per ritenere processualmente sussistente il “fatto notorio”, con conseguente esonero dell'applicazione del principio generale dell'onere della prova (gravante sul ricorrente in relazione alla dimostrazione della sussistenza del proprio interesse ad agire). In linea generale, infatti “dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché il riconoscimento dello status civitatis incombe sul e i ricorrenti avrebbero dovuto chiedere il Controparte_1 rilascio del relativo certificato o comunque il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il Paese di residenza, nella specie l'Argentina, sulla scorta della documentazione attestante la loro discendenza da un cittadino italiano, senza la necessità di adire l'Autorità Giudiziaria.
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Così delineate le ipotesi maggiormente ricorrenti, deve procedersi – tenendo conto delle deduzioni, sul punto, di parte ricorrente ed anche a prescindere dalle eccezioni di parte resistente - alla valutazione dell'interesse ad agire nel caso oggetto del presente giudizio.
Nel caso in esame, si verte nell'ipotesi sub 3) di trasmissione avvenuta per via materna ante primo gennaio 1948 - data di entrata in vigore della Costituzione – (tramite la ascendente femmina la figlia del capostipite ) e dunque l'Autorità Persona_38 amministrativa (il Consolato territorialmente competente) non avrebbe, stante il perdurante divieto legislativo, riconosciuto la cittadinanza, ottenibile, dunque, solo per via giurisdizionale e ciò anche a prescindere dalle modifiche introdotte dal Decreto Legge n. 36 del 28.3.2025 entrato in vigore il 29.3.2025, e convertito in legge in data 20.3.2025, che ha sensibilmente riformato il riconoscimento della cittadinanza italiana, prevedendo, tra l'altro, che il reclamo della cittadinanza,
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per cittadini nati all'estero e con cittadinanza straniera, sia possibile solo nel caso in cui l'avo, nato in [...], ed emigrato all'estero, sia il genitore ovvero il nonno del richiedente.
L'interesse ad agire è, pertanto, come detto, evidentemente sussistente.
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La domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana
Passando al merito della controversia parte ricorrente chiede il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis, per essere discendenti di un cittadino italiano per nascita ex art. 1, lett
a) della Legge 5 febbraio 1992, n. 91.
Deve, innanzitutto, rammentarsi che, in base al c.d. principio di effettività (indiscusso nel diritto internazionale) spetta a ciascuno Stato determinare le condizioni che una persona deve soddisfare per essere considerata investita della sua cittadinanza (v. Cass. Sez. 1 n. 9377-11 citata dalla stessa corte territoriale, ma v. pure, in ambito unionale, C. giust. 19-10-2004, Zhu).
Ciò è stato specificatamente chiarito dalle Sezioni Unite della Cassazione nelle due sentenze del 24.8.2022, la n. 25317 e la n. 25318 (le c.d. sentenze gemelle sulla grande naturalizzazione brasiliana del 1889) che hanno affermato che il principio di effettività delinea, in modo negativo, il confine della libertà degli Stati di accordare l'acquisto della cittadinanza a chi non presenti alcun vero punto di collegamento con l'insieme di rapporti nei quali si esprime la cittadinanza effettiva (o sostanziale) con la specificazione che il nesso di cittadinanza non può mai esser fondato su una fictio, implicando l'esistenza di un vincolo reale tra lo Stato e l'individuo. In questo senso certamente non può considerarsi una mera fictio il vincolo di sangue.
In questo senso la Corte ha chiarito che il principio di effettività viene - di norma - richiamato per inibire le c.d. decadenze arbitrarie della cittadinanza ove permangano comunque vincoli reali tra l'individuo e la realtà del proprio paese (cfr. C. giust. 2-3-2010, , causa C-135/08, in Per_39 relazione alle conseguenze della determinazione delle modalità di acquisto e perdita della cittadinanza su situazioni coinvolgenti cittadini comunitari, come tali ricadenti nell'ambito del diritto della UE); ovvero per contenere gli effetti di possibili previsioni di diritto interno che, in modo discrezionale (come nel diritto del Paesi Bassi) contemplino casi di perdita della cittadinanza per i discendenti al venir meno di criteri di collegamento tra la persona e lo Stato.
Deve peraltro rammentarsi che le ipotesi (previste dalle singole legislazioni) di decadenze e perdite della cittadinanza sono e restano comunque teoricamente ammissibili, anche perché rispondenti a un significato più completo del concetto di cittadinanza, incentrato su una trama di rapporti concreti tra una persona e una comunità e per questo ritenute non incompatibili col diritto dell'Unione, purché nel rispetto dei limiti di proporzionalità e purché sia escluso il rischio di apolidia (v. C. giust. 12-3-2019, Tjebbes, causa C-221/17).
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I principi generali regolatori la materia
Ciò precisato deve affermarsi che la cittadinanza è una qualità (uno status), attribuita dalla legge, che indica l'appartenenza di un soggetto a uno Stato ed a essa corrisponde un patrimonio variabile di diritti e doveri di matrice pubblica e costituzionale.
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Sul punto la Corte di cassazione (nelle due già richiamate sentenze gemelle del 24.8.2022, la n. 25317 e la n. 25318) ha sottolineato che l'ordinamento giuridico italiano “mantiene per tradizione un approccio conservatore, senza alterazioni sostanziali rispetto al prevalente criterio di acquisizione della cittadinanza iure sanguinis, praticamente immutato fin dal cod. civ. del 1865 secondo un impianto ereditato prima dalla l. n. 555 del 1912 e poi dalla attuale l. n. 91 del 1992.
L'acquisto fondamentale è a titolo originario per nascita.
Fino al 1992 ciò equivaleva a dire che è cittadino italiano chi sia figlio di padre cittadino, oppure, quando il padre è ignoto (o apolide), chi sia figlio di madre cittadina.
Una tale formula ha nella sostanza caratterizzato le leggi nazionali nell'arco del divenire storico che qui rileva: artt. 4 e 7 del cod. civ. del 1865, art. 1 della l. n. 555 del 1912.
Il quadro è mutato solo con la legge n. 91 del 1992, frutto di una sopravvenuta maturazione costituzionale, ma semplicemente nel senso che è cittadino per nascita – oggi – chi sia figlio di padre o di madre cittadini, ovvero chi sia nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi (o se non segua la loro cittadinanza in base alla legge dello Stato di appartenenza).
Guardando alle prime manifestazioni della volontà legislativa esternata dalla legislazione precostituzionale, non è dubitabile che il legislatore italiano si sia espresso in termini di sostanziale continuità di scopo e di intenti;
ed è infatti comunemente accettata l'opinione che vede nella l. n. 555 del 1912 un semplice punto di perfezionamento della disciplina già insita nel codice civile del 1865.
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La normativa di riferimento
Antecedentemente all'entrata in vigore della Legge 5 febbraio 1992, n. 91 (“Nuove norme sulla cittadinanza”), la disciplina normativa che definiva il riconoscimento della cittadinanza italiana era stata regolata, nel EG di Sardegna, dal codice civile del 1837 (Codice Albertino), quindi dal Codice Civile del EG D'Italia del 25.06.1865 entrato in vigore il 1° gennaio 1866 (codice abrogato del 1865);
Successivamente, in considerazione del fenomeno della migrazione della fine del secolo XIX, la disciplina veniva trasfusa – come era prassi fare – in apposite leggi e segnatamente prima nella legge sulle migrazioni del 31 gennaio 1901 n. 23, poi nella legge 17 maggio 1906 n.217. e infine nella legge n. 555 del 13 giugno 1912 tutte in linea di assoluta continuità normativa.
L'impianto della disciplina della cittadinanza si è sempre fondato, come detto, sulla trasmissione jure sanguinis.
In particolare, all'art. 19 del Codice Albertino si dichiarava testualmente: “il figlio nato in [...] padre godente tuttora ne' Regni Stati de' diritti civili inerenti alla qualità di suddito è pure suddito, e ne gode tutti i diritti”.
Da ciò deriva che i figli dei cittadini del EG di Sardegna (cosiddetti regnicoli) nati all'estero mantenevano la cittadinanza regnicola.
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La circostanza della trasmissione jus sanguinis della cittadinanza veniva altresì riaffermata dall'art. 4 del Codice Civile del 1865 “E' cittadino il figlio di padre cittadino”.
Considerato inoltre che il è subentrato, in qualità di Stato successore, al EG CP_10 di Sardegna, quale Stato predecessore, tutti i cittadini appartenenti al EG di Sardegna hanno alla data del 17 marzo 1861 (Unità d'Italia) acquisito automaticamente la cittadinanza italiana anche in base ai principi di diritto internazionale consuetudinario (oggetto di successiva codificazione contenuta nell'art. 21 della risoluzione 63/118 adottata dall' Assemblea Generale delle Nazioni Unite l' 11 dicembre 2008 “lo Stato successore deve attribuire la propria nazionalità a tutte le persone che, alla data della successione degli Stati, possedevano la nazionalità dello Stato predecessore”)
Coloro che erano nati nell'allora EG di Sardegna, dunque prima dell'unificazione d'Italia, furono, dopo l'unificazione considerati automaticamente cittadini italiani, anche se emigrati, a condizione che, al momento in cui lo Stato preunitario di provenienza era entrato a far parte del
, non avessero perso la cittadinanza sabauda anche acquisendo una CP_10 cittadinanza straniera.
Un tale principio risulta confermato anche del Ministero dell'Interno nella pubblicazione “La Cittadinanza Italiana – La Normativa, Le Procedure, Le Circolari” dove alla pagina 9 viene espressamente riportato …“Può capitare, poi, che l'ascendente dante causa, sia emigrato dall'Italia antecedentemente alla costituzione dell'unità d'Italia, con passaporto di uno Stato preunitario. Tale circostanza può ritenersi non ostativa al riconoscimento della cittadinanza italiana. Infatti, il Codice Civile del 1865, che regolava la materia della cittadinanza antecedentemente alla legge 13.6.1912, n. 555, non escludeva dal possesso della cittadinanza italiana i soggetti emigrati prima della costituzione del . Tuttavia, è da sottolineare CP_10 che i nati prima del 1861 ed emigrati in uno Stato estero possono essere considerati cittadini italiani soltanto dal momento in cui lo Stato preunitario di provenienza risulti entrato a far parte del . Se, invece, al momento dell'eventuale naturalizzazione straniera, o alla CP_10 data del loro decesso, lo Stato preunitario di appartenenza non fosse stato ancora inglobato nel EG , costoro devono considerarsi non aver mai conseguito la cittadinanza italiana...”. CP_10
Tali concetti devono quindi ritenersi consolidati trovando il loro presupposto, come visto, nei principi del Codice Albertino del 1837 e del Codice Civile del EG d'Italia del 1865 e traendo, inoltre, la loro conferma dalla circostanza che l'art. 11 del Codice Civile del 1865, che regolava i casi di perdita di cittadinanza, non escludeva dal possesso della cittadinanza italiana i soggetti emigrati prima della costituzione del . CP_10
All'opposto, se l'avo emigrato si fosse naturalizzato straniero o fosse deceduto prima del 17 marzo del 1861, lo stesso non avrebbe mai potuto trasmettere la cittadinanza italiana ai propri discendenti non avendola mai posseduta nemmeno lui;
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Come detto, tutte le normative succedutesi nel tempo si fondavano sul principio della trasmissione iure sanguinis della cittadinanza italiana, ma solo per via paterna.
L'art. 1 della Legge n. 555 del 13 giugno 1912 ha confermato, infatti, come titolo principale e originario, di acquisizione della cittadinanza italiana, la trasmissione iure sanguinis solo per via paterna.
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Detta norma è stata dichiarata incostituzionale dalla Corte costituzionale con la sentenza del 9 febbraio 1983, n. 30 nella parte in cui “non prevede che fosse cittadino per nascita anche il figlio da madre cittadina”, riconducendo ai valori costituzionali la previgente disciplina legislativa sullo status civitatis, così consentendo la possibilità di acquisto della cittadinanza italiana per linea materna.
Invero, in precedenza, la medesima Corte Costituzionale- con la Sentenza n. 87 del 9 aprile 1975
– aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli art. 3 e 29 Cost., l'art. 10 L. 555/1912 nella parte in cui “prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna che si sposava con cittadino straniero”.
In particolare:
Con la sentenza n.87 del 1975, la Corte, dichiarando la illegittimità costituzionale della L. n. 555 del 1912, art. 10, comma 3, ha ritenuto tale disciplina discriminatoria dell'uguaglianza tra uomo e donna e violativa non solo dell'art. 3 Cost., ma anche del principio di uguaglianza dei coniugi e dell'unità familiare di cui all'art. 29 Cost., potendo indurre la donna, per non perdere il proprio stato di cittadina, "a non compiere l'atto giuridico del matrimonio o a sciogliere questo una volta compiuto", prevedendo la stessa norma, sul punto non dichiarata illegittima, il riacquisto della cittadinanza per il successivo scioglimento del vincolo coniugale, la cui permanenza era il presupposto giuridico del perdurare della perdita dello stato di cittadina, anche nel precedente regime.
Con la sentenza n.30 del 1983, dichiarando l'illegittimità dell'art.1 n.1 della L.555/1912, la Corte ha affermato che la norma, infatti, con il prevedere l'acquisto originario, da parte del figlio, soltanto della cittadinanza del padre, ledeva da più punti di vista la posizione giuridica della madre nei suoi rapporti con lo Stato e con la famiglia. In particolare, ha spiegato che non può contestarsi l'interesse, giuridicamente rilevante, di entrambi i genitori a che i loro figli siano cittadini, e cioè membri di quella stessa comunità statale di cui essi fanno parte e che possano godere della tutela collegata a tale appartenenza. Ha anche aggiunto che la disciplina di cui all'art. 1 della suddetta legge lede la posizione della madre nella famiglia, se si considera la parità nei doveri e nella responsabilità verso i figli ormai affermata negli ordinamenti giuridici del nostro tempo.
Sulla base di dette pronunce, recepite dalla nuova legge sulla cittadinanza, è stato, pertanto, stabilito il diritto della moglie a mantenere la cittadinanza italiana anche in caso di matrimonio con cittadino straniero, e il diritto del figlio di acquisire la cittadinanza della madre
In relazione agli ambiti applicativi di dette pronunce si formarono due orientamenti giurisprudenziali.
Secondo un primo orientamento gli effetti (“favorevoli”) delle due sentenze si potevano produrre solo a decorrere dalla data di entrata in vigore della Costituzione;
secondo altro opposto orientamento nessun limite temporale poteva essere fissato dalla approvazione della Carta costituzionale.
La Corte di Cassazione, con pronunce a Sezioni Unite n.4466 e 4467 del 2009, ha riconosciuto, come già accennato, che anche per le situazioni preesistenti all'entrata in vigore della Costituzione deve ritenersi che il diritto di cittadinanza sia uno status permanente e imprescrittibile,
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giustiziabile in ogni tempo se la sua illegittima privazione perdurasse anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione a causa di una norma discriminatoria dichiarata incostituzionale.
Le sentenze, pur condividendo il principio del primo orientamento dell'incostituzionalità sopravvenuta - secondo il quale le norme precostituzionali producono effetto soltanto sulle situazioni non ancora esaurite alla data del 1.1.1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione - ha affermato, appunto, che il diritto di cittadinanza in quantostatus permanente ed imprescrittibile (fatta salva l'estinzione per effetto della rinuncia dell'avente diritto) è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante, anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione, dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale.
Nello specifico le Sezioni Unite hanno affermato che “lo stato di cittadino è permanente ed ha effetti perduranti nel tempo che si manifestano nell'esercizio dei diritti conseguenti;
esso, come si è rilevato può perdersi solo per rinuncia, così anche nella legislazione previgente (art. 8 n. 2 L. 555/1912) (….) Perciò correttamente si afferma che lo stato di cittadino, effetto della condizione di figlio, come questa, costituisce una qualità essenziale della persona, con carattere di assolutezza, originarietà, indisponibilità ed imprescrittibilità, che lo rendono giustiziabile in ogni tempo e di regola non definibile come definito o chiuso, se non quando risulti denegato o riconosciuto con sentenza passata in giudicato”.
Ed ancora che “la titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi della L. n. 151 del 1975, art. 219, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della L. n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria”.
Le norme precostituzionali, riconosciute illegittime dalle sentenze di cui sopra sono, pertanto, inapplicabili e non hanno più effetto dal 1° gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale.
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Nel 1992 il legislatore ha abrogato la legge del 1912, riscrivendo l'intera normativa con la Legge 5 febbraio 1992, n. 91 (“Nuove norme sulla cittadinanza”).
L'art. 1 prevede che sia «cittadino per nascita: a) il figlio di padre o di madre cittadini […]».
Tale disposizione (confermando un principio già sancito dall'art. 1 della previgente Legge 15 giugno 1912, n. 555 e corretto dall'intervento della sentenza costituzionale del 9 febbraio 1983, n. 30), riconosce la cittadinanza iure sanguinis (ossia per nascita) in favore dei discendenti in linea retta di cittadini italiani, di sesso maschile o femminile, anche emigrati all'estero ( ovvero
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chi sia nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi o se non segua la loro cittadinanza in base alla legge dello Stato di appartenenza)-
Come affermato dalla Cassazione nelle “sentenze gemelle” del 2022, “il peso della scelta ispirata ai legami di sangue (per l'appunto iure sanguinis), rispetto ad altri indici di legame tra la persona e il territorio (iure loci o, come anche si dice, iure soli, più o meno temperati da requisiti e condizioni aggiunte), ha giustificato (e tuttora in parte giustifica, nella legge n. 91 del 1992) una decisa restrizione delle possibilità di acquisto della cittadinanza di chi non vanti ascendenti italiani, ma anche una altrettanto decisa restrizione delle possibilità di ravvisare fattispecie estintive della cittadinanza degli italiani all'estero.
È un fatto assolutamente ovvio, da quest'ultimo punto di vista, che l'istituto della perdita della cittadinanza italiana può dipendere solo dalla legislazione nazionale, secondo le previsioni in questa pro tempore rinvenibili, non mai invece da decisioni attuate in un ambito ordinamentale straniero.
Proprio da ciò è originato il riconoscimento dei fenomeni di doppia cittadinanza, d'altronde armonici con lo sviluppo e l'evoluzione del diritto internazionale. Fenomeni dei quali l'ordinamento attuale (con la citata l. n. 91 del 1992) tende semmai a risolvere le ipotetiche conseguenti situazioni di conflitto.
Peraltro la Cassazione ha rammentato che “della rilevanza di tali fenomeni di doppia cittadinanza abbia dato atto pure (e finanche all'epoca) la tanto evocata sentenza della Corte di cassazione di Napoli del 1907.
La possibilità di aversi nel tempo “una duplice nazionalità” venne già allora considerata una
“conseguenza inevitabile (..) del concetto della sovranità, che include necessariamente le note di autonomia ed indipendenza di ciascuna di esse nel proprio territorio”.
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I principi processuali sull'onere della prova
L'onere della prova di chi richiede il riconoscimento della cittadinanza italiana è, pertanto, incentrato sulla dimostrazione della linea – continua - di trasmissione, restando fatta salva solo l'estinzione per effetto di rinuncia (conformemente a Cass. Sez. U n. 4466-09).
Ove la cittadinanza sia rivendicata da un discendente, in base ai principi di ripartizione dell'onere della prova, spetta a lui dimostrare, soltanto, di essere (appunto) discendente di un cittadino italiano;
incombe, viceversa, sulla controparte statale, che ne abbia fatto specifica eccezione, la prova dell'evento interruttivo della linea di trasmissione.
Come sinteticamente spiegato dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite nel 2022:
La cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario.
Lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente ed è imprescrittibile.
Esso è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano.
Donde la prova è nella linea di trasmissione.
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Resta salva solo l'estinzione per effetto di rinuncia (v. già Cass. Sez. U n. 4466-09).
Ne segue che, ove la cittadinanza sia rivendicata da un discendente, null'altro – a legislazione invariata - spetta a lui di dimostrare salvo che questo: di essere appunto discendente di un cittadino italiano; mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'evento interruttivo della linea di trasmissione.
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Il caso in esame
Con la produzione dei certificati di nascita, matrimonio e morte di tutti gli avi e ascendenti, parte ricorrente ha adempiuto all'onere probatorio su di lei gravante comprovando la diretta discendenza dei ricorrenti dall'avo cittadino italiano emigrato in terra straniera.
Ha, infatti, documentato, con le allegazioni dei certificati e/o estratti di nascita, battesimo, matrimonio, morte, che i ricorrenti discendono tutti, tramite plurime linee di trasmissione, da
, capostipite nato a [...], successivamente nel 1860, domiciliato a Parte_2
e emigrato in Perù. CP_7
Alla luce della documentazione prodotta, pertanto, parte ricorrente ha comprovato la continuità della linea di discendenza e, quindi, di trasmissione iure sanguinis della cittadinanza italiana come sopra richiamata nella premessa della presente decisione.
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Parte resistente, dal canto suo, non ha contestato la ricostruzione genealogica di cui sopra (e nemmeno nulla ha osservato sulla nascita a IZ poi passata ai francesci, con dichiarazione di domicilio resa dal a e dunque la linea continua di trasmissione, essendosi Per_40 CP_7 limitata ad invitare il Tribunale a controllarla, anche con riferimento alla documentazione probatoria prodotta, limitandosi a chiedere, in caso di accoglimento della domanda, di compensare le spese di giudizio.
Invero parte resistente ha anche, come visto, chiesto di procedere ad effettuare una integrazione istruttoria ex artt. 210 e/o 213 c.p.c., ordinando a parte ricorrente di esibire documentazione ulteriore (o chiedendone comunque al giudice l'acquisizione agli atti).
L'Avvocatura dello Stato ha chiesto, infatti, l'acquisizione dell'estratto di leva (ovvero il documento equipollente nell'ordinamento estero) di tutti gli ascendenti (maschi) degli odierni ricorrenti (come pure degli odierni ricorrenti, in tanto in quanto nati entro l'abrogazione, per effetto della legge n. 92/1991, della l. n. 555/1912) e dell'estratto contributivo (ovvero il documento equipollente nell'ordinamento estero) degli ascendenti degli odierni ricorrenti (come pure degli odierni ricorrenti, in tanto in quanto nati entro l'abrogazione, per effetto della l.. n. 92/1991, della l. n. 555/1912);
A supporto della richiesta ha evidenziato la documentazione sollecitata assumeva rilievo alla luce del dato normativo per il quale la prestazione del servizio militare per paese estero si qualificava come ragione di perdita della cittadinanza italiana (ex art. 11 CC 1865 ed ex art. 8 l. n. 555/1912) al pari che per la assunzione di impieghi pubblici (da intendersi come incarichi alle dipendenze del Governo estero, come chiarito dalla pronuncia della Cassazione a Sezioni Unite del 2022 sulla grande naturalizzazione brasiliana).
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Prima di valutare l'ammissibilità della richiesta deve richiamarsi l'evoluzione normativa sul punto perdita e/o decadenza della cittadinanza italiana per un pubblico impiego o per aver svolto servizio militare all'estero.
L'Art. 11 del Codice civile 1865 disponeva che: “La cittadinanza si perde … da colui che, senza permissione del governo, abbia accettato impiego da un governo estero, o sia entrato al servizio militare di potenza estera”. Detta norma è stata successivamente abrogata dall'art. 35 della Legge 31 gennaio 1901, n. 23.
L'Art. 8 della legge 555/1912 disponeva che “Perde la cittadinanza … chi, avendo accettato impiego da un Governo estero od essendo entrato al servizio militare di potenza estera, vi persista nonostante l'intimazione del Governo italiano di abbandonare entro un termine fissato l'impiego o il servizio”;
L'Art. 12 Legge 91/1992 sancisce che “Il cittadino italiano perde la cittadinanza se, avendo accettato un impiego pubblico od una carica pubblica da uno Stato ovvero prestando servizio militare per uno Stato estero, non ottempera, nel termine fissato, all'intimazione che il Governo italiano può rivolgergli di abbandonare l'impiego, la carica o il servizio militare.”
Deve aggiungersi che sul punto la Corte di Cassazione a Sezioni Unite (n.25318/2022) ha rilevato che la ratio della norma del 1865, era da ricercarsi nella “tradizione nazionale francese (essendo l'origine della norma rinvenibile, come quasi tutte quelle del codice civile del 1865, nel codice napoleonico del 1804): una tradizione refrattaria a che il cittadino potesse svolgere pubbliche funzioni all'estero tali da imporre l'assunzione di obblighi di gerarchia e fedeltà verso lo Stato straniero, di natura stabile e tendenzialmente definitiva.
La ratio è esplicitata anche nei lavori preparatori del testo del progetto del codice dell'Italia unita, e in particolare nella parte della relazione con cui, a proposito della fattispecie estintiva, si scrisse che nessuno può “conciliare i doveri verso il proprio Governo col servire a Governo straniero, sia nella milizia, sia in uffici pubblici”.
Evidente, quindi, che la norma imponesse un forte limite restrittivo verso lo svolgimento, da parte del cittadino, di attività (quali il servizio militare o le cariche o gli uffici pubblici) necessariamente implicanti giuramenti di fedeltà a governi esteri in quanto tali;
sì che la cittadinanza si sarebbe perduta, in questi casi, ipso iure, salva “permissione” del governo nazionale.
Le normative successive a quella del 1865 (in vigore dal 1.1.1866) hanno attenuato detto “antico e tradizionale rigore” disponendo che la perdita/decadenza della cittadinanza italiana derivi non solamente dall'accettazione di un impiego pubblico presso uno Stato straniero o dall'effettuaizone del servizio militare, ma anche la mancata ottemperanza all'intimazione che il Governo italiano potrebbe rivolgere al proprio cittadino.
E' dunque evidente che, dopo l'abrogazione dell'art. 11 del codice del 1865, non sia sufficiente documentare l'impiego pubblico/carica pubblica o l'effettuazione del servizio militare (peraltro volontario) da parte di un avo, ma debba anche essere comprovata l'inottemperanza all'intimazione eventualmente ricevuta dal Governo Italiano.
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Altrettanto evidente che se possa ritenersi, per la parte resistente pubblica (il ) Controparte_1 immediato e agevole documentare l'eventuale professione degli avi, non così documentare le eventuali intimazioni governative notifcate
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Ciò precisato, deve osservarsi che in base alle regole di ripartizione dell'onere della prova come delineato anche dalle Sezioni Unite, sarebbe stato comunque onere di parte resistente – prima di sollecitare l'acquisizione ex officio o tramite invito al ricorrente, documentare, quantomeno, un principio di prova sul punto (relativo quantomeno alla professione degli avi riservandosi, in caso di prova del pubblico impiego o del servizio miliare, di produrre l'eventuale intimazione emessa dopo il 1901).
Richiedere l'esibizione della indicata documentazione pertinente e comprovante, se positiva, la sussistenza di possibili cause estintive del diritto di cittadinanza invocato, non può ritenersi istanza processualmente accoglibile, anche perché comporterebbe una inversione degli oneri probatori come delineati anche dalla giurisprudenza di legittimità, peraltro a Sezioni Unite.
Per far diversamente concludere non può nemmeno invocarsi il principio di vicinanza o prossimità della prova, in forza del quale, nel caso di specie, la esibizione e/o produzione spetterebbe a parte ricorrente in quanto, per essa, di più agevole disponibilità.
Invero non può con certezza affermarsi che una parte privata (parte ricorrente) rispetto ad una parte pubblica (l'Autorità Consolare opportunamente richiesta di collaborazione dal Ministero resistente, magari attraverso il , possa avere una reale maggiore Controparte_6 facilità, ad acquisire, da una Autorità straniera, la documentazione sollecitata dalla Avvocatura di Stato.
Parte resistente, per poter invocare l'applicazione del principio di vicinanza (peraltro non invocabile in relazione alla eventuale intimazione emessa dal Governo italiano) della prova avrebbe dovuto almeno documentare di aver tentato di adempiere al proprio onere della prova (rectius di allegazione), dimostrando di aver effettuato un tentativo di acquisizione diretta della documentazione presso l'Autorità estera competente anche tramite i canali consolari.
Peraltro non risultano esservi, nella linea di genealogica dedotta, ad eccezione del capostipite uomo e commerciante - per il quale è stato prodotto il certificato negativo di naturalizzazione -, ascendenti di sesso maschile (gli unici che avrebbero potuto ricoprire incarichi pubblici o militari che erano preclusi, a quell'epoca, al sesso femminile) antecedenti al 1912 e quindi vigente una normativa che prevedeva che ricoprire dette incarichi avrebbe comportato (con i limiti e le precisazioni dettate dalla Suprema Corte di Cassazione) la perdita automatica della cittadinanza, senza necessità di ricevere alcuna intimazione da parte del Governo Italiano a lasciare detti incarichi.
La richiesta di integrazione probatoria ex artt. 210 e/o 213 c.p.c. non può, pertanto, essere accolta.
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Documentata, pertanto la continuità della linea di trasmissione della cittadinanza, la questione da affrontare – tenuto conto anche delle controdeduzioni sul punto di parte resistente - riguarda la posizione giuridica dell'avo, nato prima della nascita del (17 marzo CP_10
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1861) e della vigenza del Codice Civile promulgato nel 1865 (dal 1° gennaio 1866) stabilendo se lo stesso sia emigrato primo o dopo a tali date.
Bisogna, infatti, considerare che, dalla documentazione prodotta dal ricorrente, emerge:
- che l'avo sia nato il 28.6.1945
- Che abbia optato per il domicilio a il 29.9.1860 CP_7
- che si sia sposato, in terra straniera il 21.7.1988
- che abbia procreato, all'estero, la figlia il 3.3.1890.
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Prima di stabilire quando il capostipite possa essere verosimilmente emigrato (non vi è sul punto prova documentale certa) e, di conseguenza, quale sia, nel caso di specie, la normativa ratione temporis applicabile all'avo emigrato (e di conseguenza alla sua discendenza) è opportuno riassumere la normativa vigente in Italia (e specificatamente in Liguria) nel periodo di emigrazione.
Prima della Codificazione del 1837, vigeva in Liguria – in materia di cittadinanza – una disciplina locale per la quale, secondo la (successiva) giurisprudenza del neo Stato italiano, per “il diritto ligure vigente nella repubblica ligure era lecito rinunziare di propria autorità la cittadinanza d'origine trasportando altrove il domicilio”. (Cass. Torino, 9 dicembre 1879, massima in Foro Italiano n. 5, 1880, voce cittadinanza, p. 209).
Dal punto di vista storico la Liguria venne annessa al EG di Sardegna con il protocollo del 12 dicembre 1814 (in precedenza vi fu una brevissima restaurazione della repubblica aristocratica per personale iniziativa dell'ammiraglio inglese , che liberò la città dai francesi e da Per_41 maggio a dicembre 1814 -nel periodo delle trattative diplomatiche tra l'Inghilterra e il regno sabaudo - costituì la Repubblica Genovese).
Invero anche dopo la capitolazione del tra il 1814 al 1838 (quando è entrato in Per_42 vigore il codice albertino) il Codice Civile napoleonico e le altre leggi vigenti nel territorio genovese e nella Repubblica Ligure istituita dal , sebbene formalmente abrogate (dopo CP_11
l'annessione al regno ), restarono in vigore con una serie di modificazioni e abrogazioni (in Per_43 relazione agli atti dello stato civile circa le formalità de' matrimoni », il divorzio e la comunione dei beni fra coniugi come regime patrimoniale legale della famiglia,) o sostituzioni (quelle riguardanti le successioni intestate e il diritto di legittima) unitamente a quelle contenute nei corrispondenti capitoli degli Statuti civili genovesi del 1588 (la cui parziale riviviscenza venne quindi confermata di fatto anche dal governo ) Per_43
Per quanto qui di rilevanza il Code civil napoleonico del 1804 in materia di perdita di cittadinanza all'art. 17, prevedeva, tra l'altro, che “la qualité de Français se perdra […] 4.° enfin, par tout établissement fait en pays etranger, sans esprit de retour” – normando quindi in modo sostanzialmente identico a quanto sarà poi stabilito dal Codice albertino del 1837 che all'art. 34 statuiva che il suddito che acquista la naturalità in paese straniero, o vi si stabilisce con animo di non più ritornare, perde il godimento dei diritti civili inerenti alla qualità di suddito” (come confermato anche dalla giurisprudenza per la quale “secondo il diritto ligure vigente nella repubblica ligure era lecito rinunziare di propria autorità la cittadinanza d'origine trasportando altrove il domicilio” (Cass. Torino, 9 dicembre 1879, massima in Foro Italiano n. 5, 1880, voce cittadinanza, p. 209).
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Tanto la legislazione napoleonica quanto la codificazione albertina prevedevano, quindi, come causa di perdita dei diritti di cittadinanza, l'emigrazione con animo di non più ritornare (il cui apprezzamento è rimesso pacificamente alla valutazione del giudice - in tal senso da Corte di Appello Lucca, 8 giugno 1880, massima in Foro Italiano n. 5, 1880, voce cittadinanza, p. 208 a Corte di Appello di Genova N. 940 del 28.6.2024) e ciò a differenza di quanto previsto dal Codice civile del 1865, che non prevedeva più analoga ipotesi di perdita della cittadinanza (l'art. 11 del codice civile del 1865 prevede infatti tre distinte ipotesi di perdita di cittadinanza: 1) la rinuncia con dichiarazione rese all'Ufficiale di Stato civile del proprio domicilio e il successivo trasferimento all'estero della residenza;
2) l'ottenimento della cittadinanza in un paese estero; 3) l'accettazione, senza permissione del governo, di un impiego da un governo estero o l'ingresso al servizio militare per una potenza estera).
Il passaggio tra la codificazione antecedente (napoleonica e sabauda) a quella del neonato stato italiano è stato peraltro regolato dal Regio decreto 30 novembre 1865, n. 2606 che all'art. 1 affermava che ≪Coloro che secondo le leggi anteriori hanno perduto la cittadinanza, possono riacquistarla uniformandosi al disposto dall'articolo 13 del nuovo codice civile≫ e all'art. 2 aggiungeva che ≪Coloro che secondo le leggi anteriori sono incorsi, indipendentemente da condanna penale, nella perdita del godimento dei diritti civili, ritenendo la qualità di suddito o cittadino, possono riacquistare il godimento di tali diritti adempiendo entro l'anno dall' attuazione del nuovo codice alle condizioni stabilite nell'articolo 13 del medesimo. Non adempiendo a tali condizioni nel detto termine, sono riputati stranieri dal giorno dell'attuazione dello stesso codice≫.
L'art. 13 del Codice civile del 1865 stabiliva che ≪Il cittadino che ha perduto la cittadinanza per alcuno dei motivi espressi nell'articolo 11, la ricupera, purchè
1. Rientri nel regno con permissione speciale del governo;
2. Rinunzi alla cittadinanza straniera, all'impiego od al servizio militare accettati in paese estero;
3 Dichiari davanti l'uffiziale dello stato civile di fissare e fissi realmente entro l'anno il suo domicilio nel regno≫.
Il combinato disposto degli artt. 1 e 2 del RD n. 2606/1865 e dell'art. 13 del Codice civile unitario del 1865 comportava, quindi, che, per ogni ipotesi di perdita della cittadinanza o del godimento dei diritti civili maturata nel regime preunitario, e quindi pure per il caso descritto dell'art. 34 del CC del 1837, come a maggior ragione nelle discipline ad esso anteriori, fosse Per_44 condizione necessaria per il recupero o l'attribuzione della cittadinanza italiana tenere le condotte prescritte dall'art. 13 del nuovo Codice civile (tra cui, il rientro in Italia); chi non vi avesse dato seguito è stato “riputato straniero dal giorno dell'attuazione” del nuovo Codice.
In forza di suddetta normativa, secondo parte resistente, avendo l'avo perduto il godimento dei diritti civili inerenti la qualità di suddito ex art. 34 (per il fatto di essersi stabilito in paese straniero con animo di non più ritornare - o, per usare l'espressione dell'art. 17 Code civile del 1804, sans esprit de retour), nessun discendente potrà mai essere (o diventare) cittadino del regno sabaudo prima e italiano dopo (invero secondo parte resistente il capostipite emigrato non è mai divenuto cittadino italiano e non ha quindi mai potuto trasmettere i propri diritti di cittadinanza).
*** Ciò precisato deve evidenziarsi come la questione sia stata, recentemente, affrontata dalla Corte di Appello di Genova con la sentenza N. 940 del 28.6.2024, che ha effettuato un preciso
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excursus normativo e giurisprudenziale sul riconoscimento di cittadinanza iure sanguinis da parte di discendenti di cittadini italiani emigrati a fine Ottocento.
La Corte ha rammentato, innanzitutto, che la Cassazione ha riconosciuto, nel caso in esame, l'applicabilità dell'art. 11 n. 2 del codice civile del 1865 (in linea con la successiva l. n. 555 del 1912), che stabilisce che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", e ha affermato che, a tal fine, occorre che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera. Per tali motivi, la Corte ha escluso la perdita della cittadinanza italiana da parte dell'avo che all'atto di contrarre matrimonio, aveva dichiarato di essere cittadino brasiliano (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 12894 del 11/05/2023) o che non aveva reagito ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione (come nel caso della grande naturalizzazione brasiliana) o che semplicemente aveva stabilito all'estero la residenza e/o la propria condizione di vita (Cass. Sez. U, Sentenza n. 25317 del 24/08/2022).
È principio consolidato, dunque, che a partire dal 1° gennaio 1866 (data di entrata in vigore del codice promulgato nel 1865), la cittadinanza italiana poteva essere persa soltanto attraverso un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera, essendo irrilevante che l'ascendente abbia stabilito all'estero la residenza o vi abbia stabilizzato la propria condizione di vita.
Nel caso oggetto del giudizio di Appello, il prospettava tuttavia (come nel caso di specie) CP_1
l'applicazione della normativa precedente al codice civile del 1865 (quella sopra riportata), essendosi l'avo trasferito in terra straniera prima del 1° gennaio 1866).
La Corte ha premesso che, dal punto di vista legislativo, l'Italia preunitaria e la neo-unita Italia assistettero ad un processo di unificazione giuridica definito “unificazione a vapore” per la velocità ed i metodi autoritari con cui l'Esecutivo aveva approntato ed esteso alcuni codici sardi alle nuove province. Per quanto riguarda il diritto civile, il codice civile del 1837 fu esteso alla province dell'Emilia, delle Marche e dell'Umbria tra il 1859 e il 1860; nel regno delle due Sicilie fu invece mantenuta in vigore la codificazione borbonica del 1819; nelle province lombarde il Governo decise di mantenere provvisoriamente in esecuzione il codice civile austriaco del 1811; per quanto riguarda la Toscana fu deciso che le province toscane potessero conservare temporaneamente la propria legislazione in tutte le materie. Il primo Codice civile dell'Italia unita fu promulgato con regio decreto 25 giugno 1865, n. 2358 (La nascita dello Stato unitario.pdf (camera.it), p. 29 – 3).
Ai fini del riconoscimento della cittadinanza italiana ai discendenti di cittadini emigrati prima dell'entrata in vigore del codice civile del 1865, occorrerà quindi verificare se, dalla data di emigrazione alla data di entrata in vigore del suddetto codice, sia intervenuta la perdita della cittadinanza ai sensi della normativa ratione temporis applicabile.
Per quanto riguarda Genova, essendo la Liguria stata annessa al regno di Sardegna con il Congresso di Vienna nel 1814, prima del 1866 trovava applicazione (come già detto) il Codice civile albertino del 1837 e, dunque, l'art. 34, il quale prevedeva (come anticipato) che “il suddito
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che acquista la naturalità in paese straniero, o vi si stabilisce con animo di non più ritornare, perde il godimento dei diritti civili inerenti alla qualità di suddito”. L'art 34 prevedeva dunque (come già detto) due casi di perdita della cittadinanza: l'ipotesi di naturalizzazione in un paese straniero (ipotesi nel caso di specie non sostenuta dal e CP_1 comunque smentita dal certificato negativo di naturalizzazione, allegato dai richiedenti e non contestato) e l'ipotesi del suddito che si stabilisce in un paese straniero con l'animo di non più tornare.
Quest'ultima fattispecie è quella - nel caso esaminato dalla Corte di Appello e anche nel presente - sostenuta dal , che prospetta la perdita di cittadinanza dell'ascendente CP_1 per il solo fatto di essere emigrato prima dell'entrata in vigore del codice del 1865, alla luce di un'interpretazione del concetto di “animo di non più tornare” fondata su precedenti giurisprudenziali risalenti al EG d'Italia (C. Appello Genova, 23 dicembre 1879, massima Foro Italiano n. 5, 1880, voce cittadinanza, p. 209).
Sul punto la Corte ha affermato, innanzitutto, che la circostanza che l'ascendente sia emigrato antecedentemente all'unità d'Italia, con passaporto di uno stato preunitario, non è automaticamente ostativa al riconoscimento della cittadinanza italiana. Infatti, come anche affermato dalla già richiamata circolare ministeriale, “i nati prima del 1861 ed emigrati in uno Stato estero possono essere considerati cittadini italiani soltanto dal momento in cui lo Stato preunitario di provenienza risulti entrato a far parte del EG . Se, invece, al CP_10 momento dell'eventuale naturalizzazione straniera, o alla data del loro decesso, lo Stato preunitario di appartenenza non fosse stato ancora inglobato nel EG , costoro devono CP_10 considerarsi non aver mai conseguito la cittadinanza italiana.” (cfr. “La cittadinanza italiana – normative, procedure e circolari” a cura del Prefetto D'Ascenzio, , p. 15 - Controparte_1 reperibile online sul sito dell'Asgi). Sulla base di quanto sopra citato, non solo si può affermare che il cittadino dello Stato preunitario emigrato ha acquistato la cittadinanza italiana a partire dal momento in cui lo Stato preunitario di provenienza risulti entrato a far parte del (purché non naturalizzato nello Stato CP_10 estero e non deceduto alla data dell'unità di Italia), ma anche che l'emigrazione prima dell'unità d'Italia o prima dell'entrata in vigore del codice del 1865 non determina in automatico la perdita della cittadinanza.
D'altronde, è lo stesso art. 34 del codice civile albertino che al terzo e quarto comma afferma che “il domicilio trasportato in paese straniero, qualunque ne sia la durata, non basterà da sé solo a far prova dell'intenzione di non più ritornare” e che “gli stabilimenti di commercio non potranno essere considerati come fatti con animo di non più ritornare”. In tal senso, inoltre, si segnala una remota sentenza della Corte d'Appello di Genova del 1857 (Giurisprudenza Degli Stati Sardi, Raccolta compilata dall'avvocato Filippo Bettini), che afferma che “dall'acquisto all'estero di stabili e dalla dimora in estero Stato non se ne può certamente indurre la intenzione di rinunziare al proprio paese coll'animo di non più ritornarvi, ove siffatta intenzione non sia provata da circostanze di fatto per sé stesse evidenti e non equivoche”.
L'onere di provare l'intenzione di abbandonare la propria patria con l'animo di non più ritornarvi sulla base di circostanze di fatto per sé stesse evidenti e non equivoche grava, del resto, sul (Cass. Sez. U, Sentenza n. 25317 del 24/08/2022) atteso che la CP_1 giurisprudenza di legittimità ha affermato che “la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario "iure sanguinis", e lo "status" di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è
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imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
ne consegue che a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 25317 del 24/08/2022)
La Corte di Appello, alla stregua di quanto sopra ha dunque affermato che, sebbene il CP_1 abbia correttamente sostenuto l'applicazione al caso di specie dell'art. 34 del codice civile albertino, non è tuttavia riuscito a fornire la prova dell'animo di non più tornare dell'avo emigrato e per l'effetto ha confermato a decisione di primo grado, secondo cui “le parti ricorrenti hanno provato la continuità della linea trasmissiva, come sopra indicata, mentre nessuno degli elementi connotanti una fattispecie estintiva della cittadinanza italiana risultano provati dal convenuto” (pag. 3 dell'ordinanza impugnata) (vds sentenza n. 940/2024 Corte Appella Genova).
Deve considerarsi, pertanto, pacifico, che l'onere della prova del fatto estintivo (la perdita della cittadinanza dell'avo) gravi sulla parte resistente ) e che non sia sufficiente documentare CP_1
(peraltro attraverso le produzioni di parte ricorrente) il mero trasferimento del domicilio per provare l'animo di non più ritornare.
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Nel caso in esame, tuttavia, non vi sono elementi certi, come detto, per poter affermare che il capostipite sia emigrato prima del 17 marzo 1861 ed anzi del 1° gennaio 1866 (data di entrata in vigore del codice del 1865), dovendosi, quindi, ritenere, per le considerazioni già sopra svolte (data di nascita del capostipite, data di matrimonio e di nascita del primogenito), ed anche in applicazione dei principi del “più probabile che non” e del favor, che l'emigrazione sia avvenuta in epoca successiva al 1866.
Peraltro, deve considerarsi che alla data di costituzione del EG d'Italia e di entrata in vigore del codice del 1865 il capostipite (nato, come visto, nel 1845) non aveva ancora compiuto 21 anni (e non era dunque maggiorenne) e, pertanto, anche volendo ipotizzare una sua emigrazione anteriore al 1861/1866 non aveva ancora la piena capacità di agire e dunque non solo non può affermarsi che avesse già maturato, pienamente, la scelta di non più tornare in Italia, ma soprattutto, al compimento della maggiore età (nel 1866), la normativa più restrittiva del codice Albertino non era più in vigore.
In considerazione di quanto sopra, pertanto, non può trovare applicazione, ratione temporis, la normativa, più restrittiva, del codice albertino del 1837 (che prevedeva, come visto, la perdita della cittadinanza per il trasferimento del domicilio con animo di non ritorno), ma quella del codice del 1865 che prevedeva, come visto, tre distinte causa di perdita della cittadinanza:
1) la rinuncia con dichiarazione rese all'Ufficiale di Stato civile del proprio domicilio e il successivo trasferimento all'estero della residenza;
2) l'ottenimento della cittadinanza in un paese estero;
3) l'accettazione, senza permissione del governo, di un impiego da un governo estero o l'ingresso al servizio militare per una potenza estera.
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Di conseguenza non deve valutarsi ed accertarsi la sussistenza, o meno, di un animo di non ritorno, ma solo la sussistenza di una rinuncia espressa, ovvero dell'ottenimento di altra cittadinanza (con rinuncia a quella italiana) o dell'impiego in un governo estero o l'effettuazione del servizio militare all'estero.
A tal fine è utile rammentare quanto statuito dalla Corte di Cassazione, a Sezioni Unite nelle già richiamate sentenze gemelle del 2022 sulla grande naturalizzazione brasiliana.
La Cassazione ha affermato (peraltro, in un caso non del tutto sovrapponibile dal momento che si verteva in un caso di naturalizzazione ope legis brasiliana del 1889) che, nell'accertare la sussistenza di ipotesi di perdita della cittadinanza, non si possono applicare le presunzioni. Nello specifico la Corte ha affermato che “il diritto di cittadinanza appartiene al novero dei diritti fondamentali, e non si addice ai diritti fondamentali l'estensione automatica di presunzioni che, come quelle dettate da un comportamento asseritamente concludente di ordine puramente negativo, possono assumere – a certe condizioni di legge - normale rilievo nel distinto settore dei diritti patrimoniali”.
Nel caso in esaminato dalla Suprema Corte ”la corte d'appello di Roma, discorrendo di tacita accettazione degli effetti del decreto di grande naturalizzazione in virtù della stabilizzazione di vita, di relazioni sociali e di affetti dell'emigrato nel territorio brasiliano unita alla mancata manifestazione di una condotta reattiva del tipo di quella prevista nel decreto medesimo, ha ritenuto integrato il requisito stabilito dall'art. 11, n. 2, cod. civ. abr. La Corte ha affermato che “la circostanza dell'accettazione – in qualche modo – degli effetti di un provvedimento di naturalizzazione di massa non avrebbe potuto (e non può) desumersi da un contegno solo passivo.
Nessun rilievo poteva essere attribuito al mero atteggiamento inerziale, eventualmente manutenuto nel tempo, rispetto alle facoltà concesse dall'ordinamento agli stranieri naturalizzati, per l'elementare ragione che solo una condotta efficiente e attiva, e dunque positiva, sarebbe valsa come manifestazione implicita di volontà tale da corrispondere alla nozione insita nell'espressione
“ottenere la cittadinanza” di cui alla fattispecie contemplata dal codice abrogato.
La Cassazione ha, quindi, dato atto che “un certo indirizzo interpretativo, di matrice dottrinale, consentiva, all'epoca del codice abrogato, e consente per certi versi anche attualmente, a che una rinuncia spontanea e volontaria alla cittadinanza potesse esser desunta – come praticamente assume la corte d'appello di Roma - da facta concludentia.”.
Per diversamente concludere (cassando la decisione) la Cassazione ha evidenziato che “dagli artt. 3, 4, 16 e seg. e 22 cost., dall'art. 15 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 10 dicembre 1948 e dal Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 si evince che ogni persona ha un diritto soggettivo permanente e imprescrittibile allo stato di cittadino, che congloba distinti ed egualmente fondamentali diritti e che può perdersi solo per rinuncia”.
Ha aggiunto che l'orientamento dominante della giurisprudenza “si è fin qui sempre collocato in posizione opposta a quella ritenuta dalla corte romana, e cioè nel senso che la perdita della cittadinanza può derivare solo da un atto consapevole e volontario, espresso in modo lineare al fine di incidere direttamente su un rapporto che, come quello sottostante, corrisponde a un diritto di primaria rilevanza costituzionale ed è contraddistinto da effetti perduranti nel tempo”.
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A sostegno viene “citata Cass. Sez. U n. 5250-79, a proposito della legge n. 555 del 1912 per i riflessi sulla giurisdizione italiana: “l'acquisto della cittadinanza straniera, pure se accompagnato dal trasferimento all'estero della residenza, non implica necessariamente la perdita della cittadinanza italiana, la quale richieda, ai sensi dell'art. 8 della legge 13 giugno 1912, n. 555, che detto acquisto sia avvenuto 'spontaneamente', ovvero se verificatosi 'senza concorso di volontà' dell'interessato che sia stato seguito da una dichiarazione di rinuncia alla cittadinanza italiana. Pertanto, il sopravvenuto acquisto della cittadinanza straniera non può essere di per sé invocato, anche al fine della giurisdizione, come causa della perdita della cittadinanza italiana, occorrendo l'allegazione e dimostrazione delle indicate circostanze”.
In egual senso può essere citata Cass. Sez. 3 n. 6220-81, sempre riferita alla l. sulla cittadinanza del 1912.
Identica è stata la posizione della Corte a proposito della disciplina di cui alla l. n. 91 del 1992.
Si veda Cass. Sez. 1 n. 22271-16, per la quale l'acquisto della cittadinanza straniera, pur se accompagnato dal trasferimento all'estero della residenza, non implica necessariamente la perdita della cittadinanza italiana, a meno che l'interessato non vi rinunci con un atto consapevole e volontario”.
La natura permanente e imprescrittibile del diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana è parsa in eguale rappresentazione valutata rispetto alle fattispecie di perdita della cittadinanza dei figli di donna italiana coniugata con cittadino straniero residente all'estero; perdita correlabile solo alla rinuncia spontanea e volontaria – e come tale esplicita - alla cittadinanza da parte della madre, anziché alla mera circostanza dell'acquisizione della cittadinanza del marito a causa del proprio matrimonio (Cass. Sez. 1 n. 6205-14).
E ciò sempre a motivo del fatto che la perdita della cittadinanza italiana presuppone una rinuncia del genere, per l'appunto spontanea e volontaria da parte del cittadino, mentre non può dirsi propriamente tale quella dettata dalla necessità, legislativamente imposta, di acquisire (per esempio) la cittadinanza del coniuge straniero, dovendo piuttosto la volontà abdicativa essere oggetto di approfondito accertamento istruttorio, anche officioso, da parte del giudice (v. Cass. Sez. 1 n. 22608-15, Cass. Sez. 1 n. 19428-17, Cass. Sez. 1 n. 41686-21).
Insomma, il formante giurisprudenziale si è nel tempo consolidato recependo le antiche e sempre valide opinioni della dottrina specialistica del secolo scorso, secondo le quali la rinunzia alla cittadinanza - anche se associata all'accettazione di quella straniera - suppone la volontarietà del fatto posto a suo fondamento, sicché la cittadinanza mai può dirsi perduta dal cittadino ove a questi sia stata semplicemente impartita una cittadinanza straniera non a seguito di una sua domanda ma per concessione spontanea dello Stato straniero in base a una legge in esso vigente.
Ed è appena il caso di sottolineare come una simile unitarietà di intenti sia maturata proprio sulla scia della condivisa posizione dottrinale occasionata dai provvedimenti di naturalizzazione degli emigranti della fine dell'Ottocento, come ben si sarebbe potuto comprende sol che si fossero allineate le diverse rationes decidendi in base al fattore tempo.”
Ha anche sottolineato che il problema “era stato da ogni punto di vista già valutato, approfondito e studiato nel dibattito culturale nel Paese.
Agli esiti di quel dibattito andavano associati i più consapevoli approdi in ordine agli effetti di provvedimenti, altrove attivati, di naturalizzazione di massa, ai fini della relativa accettazione e
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della contestuale rinuncia alla cittadinanza italiana degli emigrati che a diverso titolo ne fossero stati interessati”.
Alla stregua di quanto sopra le Sezioni Unite hanno affermato che “l'impugnata sentenza, attribuendo sbrigativa rilevanza a elementi generici onde presumere, contestualmente, e l'accettazione tacita degli effetti della naturalizzazione da parte di e la tacita Persona_45 rinuncia alla cittadinanza italiana sia da parte di questi che, poi, da parte del figlio , non CP_12 può considerarsi rispettosa dell'ambito di rilevanza del fenomeno infine integrato dalla perdita di un diritto come quello in esame, fondamentale e primario e acquisito a titolo originario per nascita.
Precisava che “La caratura del diritto supponeva di arrestarsi dinanzi al dato che la perdita della cittadinanza italiana non può dirsi perfezionata da una qualche forma di accettazione di quella straniera, impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione, desunta dal semplice silenzio, in quanto, in ossequio alla libertà individuale, la perdita della cittadinanza italiana non si può verificare se non per effetto di un atto volontario ed esplicito”.
Sottolineava che “Non potevano dunque rilevare i comportamenti meri, se non integrati da fatti positivi, equivalenti alla manifestazione di una volontà tesa scientemente ad acquisire la cittadinanza straniera, giacché il contraltare sarebbe stato quello di attribuire il significato di manifestazione di volontà a condotte indeterminate, e tramite questo di accettare il rischio di perdite della cittadinanza in qualche modo forzate o presunte o comunque automatiche, in chiara contraddizione non solo con le caratteristiche del diritto fondamentale ma anche con gli spunti di costituzionalità offerti – per quanto ad altro fine di rispetto dei principi di eguaglianza - dalle (pur richiamate) decisioni della Corte costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983”.
A riprova di ciò sottolineava che “Una considerazione pratica – e come tale anche logica - conforta quanto detto: un emigrato in terra straniera, spesso all'epoca analfabeta e privo di mezzi, niente normalmente sapeva degli effetti di normative ignote e dell'incidenza di codeste su ciò che invece garantiva l'ordinamento dello Stato di nascita;
sicché finanche in termini assoluti difficilmente si sarebbe potuto ascrivere alla sua inerzia il valore di un comportamento volontario concludente.
Concludeva affermando che “Vuoi che lo si intenda correlato al codice civile del 1865, vuoi che lo si connetta alla legge n. 555 del 1912, vuoi ancor più che lo si rapporti all'unitarietà dell'ordinamento dell'epoca come ricostruibile secondo integrazione delle normative citate, resta il fatto che il requisito della accettazione della cittadinanza brasiliana, da connettere a una conseguente rinuncia alla cittadinanza italiana, non poteva che risultare associato a una manifestazione esplicita e consapevole della volontà individuale;
manifestazione in ordine all'accertamento della quale non v'è traccia nella motivazione della sentenza impugnata.
Appare evidente che la Corte di cassazione si muova, nel caso esaminato, in un contesto fattuale e normativo sostanzialmente sovrapponibile a quello oggetto della presente decisione, essendo, anche nel caso all'attenzione delle Sezioni Unite, applicabile il codice del 1865 e la legge del 1912 e non del codice albertino, e disquisendosi di un provvedimento di naturalizzazione da parte di uno Stato straniero, con contestuale inerzia dell'emigrato italiano interessato. In tale contesto la Cassazione ha correttamente affermato che la rinuncia alla cittadinanza italiana - per acquisire quella straniera (nel caso di specie brasiliana) in forza, peraltro, di un provvedimento generalizzato e applicato senza alcuna manifestazione di volontà – debba essere manifesta ed espressa e come tale non possa essere desunta da comportamenti e dati presuntivi non espliciti, vertendosi in ambito di diritti fondamentali.
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*** In considerazione di quanto sopra, non dovendo, dunque, nel caso di specie, come già detto,, applicarsi la normativa previgente al codice del 1865 e segnatamente il codice albertino del 1837 - perché, come visto, può ritenersi più verosimile e probabile un'emigrazione successiva al 1866 - deve accertarsi solo se ricorra una delle condizioni (estintive del diritto di cittadinanza) stabilita dalla normativa del 1865 (all'art. 11) e da quelle successive (con le leggi sulle migrazioni del 31 gennaio 1901 n.23 del 17 maggio 1906 n.217. e infine del 13 giugno 1912 n. 555).
Il , tramite l'Avvocatura di Stato, non ha però sul punto nulla documentato (essendosi CP_1 limitata a richiedere, come visto, una integrazione probatoria non accolta per i motivi sopra indicati), mentre parte ricorrente, dal canto suo, ha documentato (con la produzione di certificati negativi) che nessuna cittadinanza straniera era stata chiesta e/o ottenuta dagli ascendenti dei ricorrenti e che gli stessi non erano inseriti nelle liste elettorali del paese straniero e che non avevano prestato servizio (anche militare) o ricoperto incarichi pubblici nel paese straniero.
***
Deve, peraltro, osservarsi che nella linea genealogica ricostruita da parte ricorrente si evidenzia quantomeno un passaggio per linea femminile intervenuto in epoca precostituzionale (segnatamente la ascendente la figlia del capostipite ), che, sulla base della Persona_27 legge al tempo vigente, determinava, come visto, l'interruzione della cittadinanza “iure sanguinis” (sia perché al tempo prevista – salvi casi marginali – unicamente per via paterna – sia perché l'art. 10, comma terzo, della legge 13 giugno 1912, n. 555 sanciva la perdita della cittadinanza italiana della donna italiana che si univa in matrimonio con cittadino straniero).
Come già visto dette ipotesi interruttive della linea di trasmissione della cittadinanza iure sanguinis sono state dichiarate incostituzionali nel 1975 e nel 1983 e l'efficacia della dichiarazione di incostituzionalità, per come statuito dalle Sezioni Unite della Cassazione, non muta tra prima e dopo l'entrata in vigore della Costituzione.
Nel dettaglio, come già visto in precedenza, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, riformando con la sentenza n. 4466 del 2009 il proprio precedente orientamento, ha ritenuto che, per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 9 aprile 1975 e n. 30 del 9 febbraio 1983, possano ottenere il riconoscimento iure sanguinis della cittadinanza italiana anche i figli o discendenti di donne che avevano perso lo status civitatis italiano ai sensi dell'art. 10, comma 3, della previgente legge 555/1912, a seguito del matrimonio con cittadino straniero contratto antecedentemente al 1° gennaio 1948.
Si ripercorrono, nuovamente in modo schematico - per comodità di lettura rispetto a quanto già scritto supra- gli interventi che hanno inciso in materia.
· Con la già richiamata pronuncia n. 87/1975 la Corte costituzionale dichiarò l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma 3, della legge n. 555/1912 nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana per la nostra connazionale, indipendentemente dalla sua volontà, a seguito di matrimonio con un cittadino straniero che le comunicava automaticamente il proprio status civitatis.
· Alcuni anni dopo, con la sentenza n. 30/83 la Corte sancì inoltre l'incostituzionalità dell'art. 1 della stessa legge 555/1912, nella parte in cui non prevedeva l'acquisto della cittadinanza italiana in derivazione materna.
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· A seguito della sentenza n. 87/75, la Legge di Riforma del Diritto di Famiglia n. 151 del 19.05.1975 stabilì che le donne che avevano perso la cittadinanza per matrimonio con un cittadino straniero o per le vicende di cittadinanza del marito, potevano riacquistarla tramite una espressa dichiarazione di volontà in tal senso.
Ma la discrasia sta nella circostanza che in sede amministrativa, a tutt'oggi, tale dichiarazione comporta il riconoscimento in favore della donna del possesso ininterrotto della cittadinanza italiana, nel caso di matrimonio contratto in vigenza della legge 555/1912, ma soltanto dopo il 1° gennaio 1948; nel caso in cui il matrimonio sia invece stato celebrato antecedentemente all'entrata in vigore della Costituzione, la suddetta dichiarazione consente il riacquisto della cittadinanza ma con efficacia ex nunc, con comunicazione dello status ai figli ancora minorenni al momento in cui la dichiarazione viene effettuata.
Con la sentenza n. 4466/2009, la Suprema Corte ha affermato che, in via giudiziaria ed in attesa dell'intervento del Legislatore:
- il riacquisto della cittadinanza è realizzato automaticamente alla data di entrata in vigore della Costituzione indipendentemente dalla data del matrimonio (ante o post 1948) ed incontra come unico ostacolo l'eventuale rinuncia alla cittadinanza da parte dell'avente diritto;
- che, sempre in sede giurisdizionale, il riconoscimento della cittadinanza nei confronti dei figli e discendenti non incontra vincoli particolari, essendo sufficiente dimostrare di essere nati da cittadina italiana che abbia perso la cittadinanza per effetto dell'art. 10, comma 3, della legge 555/1912, sempreché non venga eccepita e documentata dall'Amministrazione l'esistenza di una rinuncia alla cittadinanza da parte degli aventi diritto;
- che figli e discendenti della donna possono ottenere dal giudice il riconoscimento della cittadinanza italiana, a prescindere dal fatto che la madre (o l'ascendente) abbia reso la dichiarazione prevista dal citato art. 219 (e persino dalla sua stessa esistenza in vita).
In attuazione dei premessi principi, pertanto, alle donne che, in vigenza dell'art. 10 della legge 555/1912, hanno perso la cittadinanza italiana per effetto del matrimonio con cittadini stranieri, contratto anche antecedentemente al 1° gennaio 1948, può essere ora riconosciuto dall'Autorità giudiziaria il possesso della cittadinanza italiana a decorrere dalla data di entrata in vigore della Costituzione.
L'ostacolo normativo alla trasmissione della cittadinanza italiana sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo è dunque stato rimosso e la cittadinanza italiana può essere riconosciuta, avendo, come visto, le parti ricorrenti provato la continuità della linea trasmissiva, come sopra indicata, mentre nessuno degli elementi connotanti una fattispecie estintiva della cittadinanza italiana risultano provati dal convenuto (vds. in tal senso, Cassazione civile, Sezione I, 11 febbraio 2020 n. 3175; Cassazione Civile, Sezioni Unite, 24 agosto 2022 n. 25317) o emergono dagli atti di causa
In considerazione di quanto sopra deve concludersi che le parti ricorrenti hanno provato la continuità della linea trasmissiva (come sopra indicata), mentre nessuno degli elementi connotanti una fattispecie estintiva della cittadinanza italiana risulta provato dal convenuto (vds. in tal senso, Cassazione civile, Sezione I, 11 febbraio 2020 n. 3175; Cassazione Civile, Sezioni Unite, 24 agosto 2022 n. 25317) o emergono dagli atti di causa.
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In particolare, non risulta che i ricorrenti o i loro ascendenti abbiano mai rinunciato alla cittadinanza italiana interrompendo, in tal modo, la catena di trasmissione genealogica (sul punto si rinvia ai certificati rilasciati dalle competenti autorità diplomatico-consolari e legalizzati, della cui genuinità non si ha motivo di dubitare).
Pertanto, la domanda dei ricorrenti deve essere accolta e, per l'effetto, deve essere dichiarato che gli stessi sono cittadini italiani, disponendosi l'adozione da parte del dei Controparte_1 provvedimenti conseguenti.
Attesa la natura e peculiarità della controversia, la cui decisione discende anche dall'applicazione di principi giurisprudenziali non sempre uniformi, sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Genova, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:
▪ Dichiara il difetto di legittimazione passiva del Controparte_13
in persona del pro tempore;
[...] CP_14
▪ Dichiara che i ricorrenti, in epigrafe compiutamente identificati, sono cittadini italiani;
▪ Ordina, per l'effetto, al in persona del Ministro pro tempore e, per Controparte_1 esso, all'ufficiale dello stato civile competente - in particolare, l'Ufficiale di Stato Civile del Comune di di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, CP_7 nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti al fine di procedere, a loro volta, alle dovute iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge negli appositi registri
▪ dichiara le spese di lite integralmente compensate. Si comunichi alle parti e ai soggetti interessati.
Genova, 6 giugno 2025
IL GIUDICE Dott. Enzo BUCARELLI
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TRIBUNALE ORDINARIO DI GENOVA
SEZIONE XI CIVILE
VERBALE DI UDIENZA CON SENTENZA CONTESTUALE
EX ART. 281 SEXIES C.P.C.
Il Giudice della sezione XI Dott. Enzo Bucarelli
Visto il ricorso iscritto al N. 5920/2024 R. G.
proposto da:
, (C.F. con domicilio eletto presso lo Parte_1 C.F._1 studio dell'avv. ZENO ZENCOVICH VINCENZO, che lo rappresenta e difende in forza di procura/mandato in atti
Ed Altri
parte ricorrente
nei confronti di
difeso dall'Avvocatura dello Stato Controparte_1 parte resistente
visto il provvedimento che ha disposto che l'udienza del 5.6.2025 fosse sostituita dal deposito di note e documenti ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. come modificato dal D. L.vo 149/22;
atteso che le parti nulla hanno osservato in merito alla trattazione scritta della suddetta udienza condividendo che il Giudice potesse anche pronunciare sentenza, al termine della discussione, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
considerato che le parti hanno discusso depositando le note di cui all'art. 127 ter c.p.c. con cui hanno insistito nelle proprie deduzioni, contrastato quelle avverse e richiamato le rispettive conclusioni;
Ritenuto che, la causa, all'esito della trattazione scritta della stessa, possa essere definita, all'esito della camera di consiglio, pronunciando ex art. 281 sexies c.p.c., la seguente sentenza che, in luogo della lettura, viene depositata telematicamente.
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TRIBUNALE ORDINARIO DI GENOVA
SEZIONE XI CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Genova in composizione monocratica nella persona del dott. Enzo Bucarelli, nel procedimento semplificato di cognizione iscritto al N. 5920/2024 R. G.
promosso da:
1. (cognome materno nato a [...], Perù, il 23 agosto 1943 Persona_1 Per_2
2. (cognome materno nato a [...], Lima, Perù, il 13 maggio Persona_1 Per_3
1970
3. (cognome materno nato a [...], Lima, Perù, il 10 marzo Persona_4 Per_2
1959
4. (cognome materno nato a [...], Lima, Perù, il 10 marzo Persona_5 Per_2
1959
5. (cognome materno nato a [...], Brasile, il 9 gennaio CP_2 Per_6
1990 in proprio e n.q. esercente la potestà genitoriale sul figlio minore (cognome Persona_7 materno ) nato a [...], Lima, Perù, il 6 novembre 2019 Per_8
6. (cognome materno nato a [...], Florida, Stati Uniti d'America, il Persona_9 Per_6
12 giugno 1991
7. (cognome materno nata a [...], Perù, il 23 luglio 1960 Parte_1 Per_2
8. (cognome materno ) nata a [...], Lima, Perù, il 26 Persona_10 Pt_1 agosto 1989
9. (cognome materno ) nato a [...], Lima, Controparte_3 Pt_1
Perù, il 17 marzo 1991
10. (cognome materno ) nato a [...], Lima, Persona_11 Pt_1
Perù, il 22 agosto 1996
11. GU (cognome materno nato a [...], Perú il 27 luglio 1963 Persona_12 Per_2
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12. (cognome materno ) nata a [...], Lima, Perú l'11 CP_4 Per_13 gennaio 1991, in proprio e n.q. esercente la potestà genitoriale sul figlio minore Per_14
(cognome materno ) nato a [...], Lima, Perù, il 4 dicembre 2022
[...] Pt_1
13. (cognome materno ) nata a [...], Lima, Perù, l'8 giugno Persona_15 Per_13
1994
14. FL (cognome materno ) nata a [...], Lima, Perù, il Pt_1 Per_13
17 marzo 1998
15. (cognome materno nato a [...], Lima, Perú il 12 Persona_16 Per_3 aprile 1972, in proprio e n.q. esercente la potestà genitoriale sui figli minori Persona_17
(cognome materno nata a [...], EG Unito, il 30 settembre 2009; e Per_18 Persona_19
(cognome materno nata a [...], EG Unito, il 10 agosto 2012 Per_18
16. (cognome materno nata a [...], Lima, Perú il 21 Controparte_5 Per_3 giugno 1974
rappresentati e difesi, giusta procure speciali notarili in data 12/15.01.2024 autenticate dal Notaio del Collegio Notarile di Lima, legalizzate ed apostillate (docc. 1, 2, 3, 4, 5, Persona_20
6, 7), dall'avv. prof. Email_1
21, e presso il suo studio in Roma, vicolo Orbitelli 31, elettivamente domiciliati con espressa richiesta di ricevere ogni comunicazione e notificazione presso la PEC del suddetto difensore
parte ricorrente
nei confronti di
, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato ex lege presso Controparte_1
l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Genova, Via Brigate Partigiane n. 2, parte resistente costituita nonché
in persona del Ministro pro tempore, domiciliato ex lege Controparte_6 presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Genova, Via Brigate Partigiane n. 2 parte resistente costituita
in persona del Sindaco pro-tempore domiciliato presso la sede del Controparte_7
Comune, Piazza Nostra Signora dell'Orto 1, e domicilio digitale presso la PEC
Email_2 parte resistente non costituita
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – intervenuto
avente ad oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
PREMESSA DI FATTO
Con ricorso introduttivo promosso ex artt 281 decies, e 281 undecies c.p.c., gli odierni ricorrenti chiedevano il riconoscimento del loro status di cittadini italiani iure sanguinis e, per l'effetto, che venisse ordinato al e, per esso, all'ufficiale di Stato civile, di procedere Controparte_1 alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge.
Deducevano di essere, ognuno per il proprio rapporto familiare, tutti discendenti di
[...]
, nato a [...], il [...] da e Questa Persona_21 Persona_22 Per_23
(doc. 9) italiano emigrato all'estero in Perù.
Nel dettaglio ricostruivano la linea genealogica, allegando specifica documentazione e in particolare certificati (o loro estratti) - muniti di apostille e traduzioni asseverate in lingua italiana - rilasciati da Autorità civili o religiose. In particolare, in relazione ad ogni avo e ascendente, nonché ai ricorrenti stessi, la difesa allegava i certificati (o estratti di essi) documentanti la nascita e/o il battesimo, il matrimonio e, per gli ascendenti defunti, la morte.
In forza di suddetta documentazione delineavano la linea genealogica della famiglia, anche predisponendo un appositi alberi genealogici per stirpe, a cui sul punto integralmente si rinvia.
Nello specifico deducevano che:
a) L'avo dei ricorrenti, , nato a [...] il [...] da Persona_21 Per_24
e Questa (doc. 8), fa parte di quella nutrita schiera di liguri emigrati ai primi del
[...] Per_23
'900 nelle Americhe.
b) Emigrato in Perù, in data 21 luglio 1888 contraeva matrimonio in Parte_2
Huacho, Perù con (doc. 9). Persona_25
c) Da tale unione, il 3 marzo 1890, in Monsefù, , Perù nasceva una figlia Per_26 Persona_27
(cognome materno ) (doc. 10).
[...] Per_25
d) In data 30 gennaio 1919 in Callao, Perù, (cognome materno Persona_27
) contraeva matrimonio con (doc. 11). Per_25 Persona_28
e) Da tale unione nasceva una figlia, (cognome materno ), Persona_29 Per_27 nata il [...] in [...], Perù (doc. 12).
f) In data 29 ottobre 1942, in Callao, Perù, (cognome materno Persona_29
) contraeva matrimonio con (doc. 13). Per_27 Persona_30
g) Da tale unione venivano alla luce cinque figli, i qui ricorrenti
• (cognome materno nato a [...], Callao, Perù, il 23 Persona_1 Per_2 agosto 1943 (doc. 14);
• (cognome materno , nato a [...], Perù, il 10 marzo 1959 (doc. Persona_4 Per_2
15);
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• (cognome materno , nato a [...], Perù, il 10 marzo 1959 Persona_5 Per_2
(doc. 16);
• (cognome materno , nata a [...], Perù, il 23 luglio 1960 Parte_1 Per_2
(doc. 17);
• GU (cognome materno nato a [...], Perù, il 27 luglio 1963 (doc. Persona_12 Per_2
18).
Stirpe di (cognome materno Persona_1 Per_2
h) In data 24 maggio 1969 in Pueblo Libre, Perù, il qui ricorrente Persona_1
(cognome materno contraeva matrimonio con (doc. 19). Per_2 Persona_31
i) Da tale matrimonio nascevano tre figli, i qui ricorrenti • (cognome materno Persona_1
nato il [...] a [...], Lima, Perù (doc. 20); Per_3
• (cognome materno nato il [...] a [...], Persona_16 Per_3
Lima, Perù (doc. 21);
• (cognome materno nata a [...], Perù, il 21 giugno 1974 Controparte_5 Per_3
(doc. 22);
j) In data 17 dicembre 2005, in San Isidro, Lima, Perù, (cognome materno Persona_1
contraeva matrimonio con (doc. 23). Per_3 Persona_32
k) Da tale unione venivano alla luce due figlie, le qui ricorrenti (cognome Parte_3 materno ) nata a [...], Lima, Perù il 15 giugno 2007 (doc. 24); e Per_32 Pt_4
(cognome materno ) nata a [...], Lima, Perù, il 12 aprile 2010 (doc.
[...] Per_32
25).
l) In data 2 aprile 2004, in Lima, Perù, (cognome materno Persona_16 Per_3 contraeva matrimonio con (doc. 26). Persona_33
m) Da tale unione venivano alla luce due figlie, le qui ricorrenti, (cognome Persona_17 materno nata a [...], EG Unito, il 30 settembre 2009 (doc. 27); e Per_18 Persona_19
(cognome materno nata a [...], EG Unito, il 10 agosto 2012 (doc. 28). Per_18
Stirpe di (cognome materno Persona_5 Per_2
n) In data 25 aprile 1986 in La Molina, Lima, Perù, (cognome materno Parte_5
contraeva matrimonio con (doc. 29). Per_2 Persona_34
o) Da tale unione venivano alla luce due figli, i qui ricorrenti (cognome materno CP_2
nato a [...], Brasile, il 9 gennaio 1990 (doc. 30); e Per_6 Persona_9
(cognome materno nato a [...], Florida, USA, il 12 giugno 1991 (doc. 31). Per_6
p) In data 10 giugno 2017 in La Molina, Lima, Perù, (cognome materno CP_2
contraeva matrimonio con (doc. 32). Per_6 Persona_35
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q) Da tale unione veniva alla luce un figlio, il qui ricorrente (cognome materno Persona_7
) nato a [...], Lima, Perù, il 6 novembre 2019 (doc. 33). Per_8
Stirpe di (cognome materno Parte_1 Per_2
r) In data 15 aprile 1988 in San Isidro, Lima, Perù, (cognome materno Parte_1
contraeva matrimonio con s) Da tale unione Per_2 Controparte_3 venivano alla luce tre figli, i qui ricorrenti (doc. 34).
• (cognome materno ) nata a [...], Lima, Perù, il 26 Persona_10 Pt_1 agosto 1989 (doc. 35);
• (cognome materno ) nato a [...], Lima, Perù, Controparte_3 Pt_1 il 17 marzo 1991 (doc. 36);
• (cognome materno ) nato a [...], Lima, Perù, il Persona_11 Pt_1
22 agosto 1996 (doc. 37).
Stirpe di (cognome materno Parte_5 Per_2
t) In data 16 agosto 1989 in Santiago de Surco, Lima, Perù, (cognome Parte_5 materno contraeva matrimonio con u) Da tale unione venivano alla luce Per_2 Persona_36 tre figlie, le qui ricorrenti (doc. 38). Per_13
• (cognome materno ) nata a [...], Lima, Perù, l'11 gennaio CP_4 Per_13
1991 (doc. 39); • (cognome materno ) nata a [...], Lima, Persona_15 Per_13
Perù, l'8 giugno 1994 (doc. 40); • (cognome materno ) nata a CP_8 Per_13
Santiago de Surco, Lima, Perù, il 17 marzo 1998 (doc. 41).
v) In data 4 dicembre 2002 in San Borja, Lima, Perù, dall'unione tra (cognome CP_4 materno ) e veniva alla luce un figlio, il qui ricorrente Per_13 Parte_6
(cognome materno (doc. 42). Persona_14 Pt_1
***
Ai fini della ricostruzione della cittadinanza sabauda/italiana del capostipite e della competenza di questo tribunale il ricorrente (oltre a citare in premessa, in modo arguto e ironico, un film del 1958 la legge e legge) ha evidenziato che l'avo capostipite, dopo che IZ era stata, il 24.3.1860 ceduta, dal EG di Sardegna, alla Francia(quale contropartita al sostegno militare offerto nella seconda guerra di indipendenza) aveva optato, come consentito, per mantenere la sudditanza sabauda con dichiarazione resa al (doc. 62 da Archivio di Stato di Torino) ove Controparte_7
i suoi genitori ( e ) erano nati Persona_22 Persona_37
**
il Comune ove era nato il capostipite emigrato non si costituiva in giudizio venendo dichiarato con la presente sentenza, contumace
Il si è costituito in giudizio Controparte_9 eccependo preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva in ragione dell'oggetto della
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domanda, che - attenendo unicamente l'accertamento dello status di cittadino italiano in capo agli attori - non coinvolgerebbe alcuna delle competenze di detto Dicastero.
In via preliminare deve essere rilevarsi che, come eccepito dall'Avvocatura dello Stato, il
[...] non ha alcuna competenza in materia, difatti l'autorità Consolare è competente Controparte_6 solo a ricevere la dichiarazione di cui all'art. 17 L. n. 91/92 ed a trasmetterla all'Ufficiale di Stato civile (artt. 10 e ss. DPR n. 572 del 1993), mentre nel caso di specie si tratta di domanda di cittadinanza di chi afferma di essere figlio di avo italiano e competente a riceverla è il
[...]
(cfr art 5 DPR cit.);. CP_1
D'altro canto, il soggetto contraddittore in materia di diritto di cittadinanza (oggetto della domanda di accertamento svolta nella presente causa) è senza dubbio il e l'ulteriore Controparte_1 domanda volta ad “ordinare al convenuto e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Controparte_1
Civile del Comune territorialmente competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza delle persone indicate (…),” è configurabile quale mera conseguenza della pronuncia di riconoscimento del diritto all'iscrizione anagrafica, domanda connessa a quella avente ad oggetto l'accertamento del diritto alla cittadinanza, attribuendo all'Ufficiale dello stato civile, in tale sua veste, un'attività vincolata, priva di autonomia e di discrezionalità.
Il si è costituito in giudizio, nel merito contestando la sussistenza dei Controparte_1 presupposti di fatto e di diritto posti a fondamento della domanda, in particolare evidenziando che l'avo era verosimilmente (attesa la sua data di nascita a IZ emigrato prima della proclamazione del EG di Italia e della entrata in vigore del codice civile del 1865 e che dunque l'avo capostipite non era mai divenuto, ai sensi della normativa ratione temporis applicabile, cittadino italiano (nel caso di specie l'art. 34 del codice Albertino del 1837 - vedi meglio infra) e chiedendo, comunque, in subordine, un'integrazione/acquisizione documentale ex artt. 210 (con ordine di esibizione) e/o 213 c.p.c. (con richiesta di informazioni alla P.A.) al fine di accertare l'assenza di cause di estinzione della cittadinanza italiana invocata e insistendo, in caso di accoglimento del ricorso, per la compensazione integrale delle spese di giudizio.
Con nota di trattazione il ricorrente contestava le controdeduzioni di parte resistente e insisteva nell'accoglimento del ricorso.
Il Pubblico Ministero, ritualmente avvisato, è intervenuto chiedendo l'accoglimento del ricorso.
All'esito dell'udienza di discussione ex art. 127 ter c.p.c., tenuto conto anche delle note di trattazione depositate dalle parti costituite, la causa veniva trattenuta in decisione ex art. 281 sexies c.p.c..
CONSIDERAZIONI DI DIRITTO
La competenza territoriale
Corretta è l'individuazione del Giudice territorialmente competente.
La competenza territoriale “diffusa” (rispetto alla precedente “concentrata” presso il Tribunale di Roma (in applicazione della regola del foro del convenuto ) è stata disposta Controparte_1 dall'art. 1, comma 36 della Legge 26 novembre 2021, n. 206 (Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle
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persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata) che ha modificato i criteri di ripartizione della competenza per territorio.
Il comma 36 prevede, infatti, che “All'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre
o dell'avo cittadini italiani»”.
In relazione alla vigenza temporale il comma 37 prevede che “Le disposizioni dei commi da 27 a 36 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge”.
Pertanto, a far data dal 22.06.22, in caso di ricorrenti residenti all'estero, la competenza del Tribunale si è spostata, dal Tribunale di Roma, al Tribunale del Distretto di Corte d'Appello ove ha sede il comune di nascita dell'avo capostipite.
Nell'ambito del Tribunale distrettuale, risultano competenti le Sezioni Specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea con la legge 13 aprile 2017, n. 46 presso i tribunali ordinari del luogo nel quale hanno sede le Corti d'Appello.
Dette Sezioni specializzate sono ora, infatti, competenti per territorio, in base all'art 4 comma 5 del Decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13 secondo cui “Le controversie di cui all'articolo 3, comma 2, sono assegnate secondo il criterio previsto dal comma 1, avendo riguardo al luogo in cui l'attore ha la dimora. Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre
o dell'avo cittadini italiani.”
Nel caso di specie l'avo, commerciante, era nato, come visto in premessa, a IZ, ma successivamente, ceduta IZ alla Francia, faceva dichiarazione di domicilio nel Comune di (ove peraltro erano nati i suoi genitori) e da ciò discende la competenza di questo CP_7
Tribunale, in composizione monocratica, sezione specializzata in materia di immigrazione e protezione internazionale.
***
L'interesse ad agire
Ciò precisato deve procedersi a verificare la sussistenza dell'interesse ad agire, in base al principio processuale sancito, anche, dall'articolo 100 c.p.c. che statuisce che “per proporre una domanda o per contraddire alla stessa è necessario avervi interesse”
Deve, innanzitutto, rammentarsi che la Suprema Corte (trattando della competenza del Tribunale ordinario sulle domande aventi ad oggetto l'accertamento dello status di cittadino in base alla riserva di legge contenuta nell'articolo 9 c.p.c.:) ha affermato che il diritto alla cittadinanza (che è un diritto soggettivo su cui si può pronunciare solo il Tribunale ordinario) è tutelabile immediatamente e incondizionatamente, indipendentemente da qualsiasi procedura amministrativa, tant'è che né la legge n. 91/1992, né i decreti applicativi della stessa, prevedono un obbligo da parte del soggetto interessato di presentare previamente una domanda amministrativa per il riconoscimento dell'acquisto della cittadinanza ex lege, né potrebbero farlo, in
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quanto ciò inciderebbe sulla possibilità da parte del soggetto interessato di chiedere immediatamente e in qualsivoglia momento – trattandosi di diritto imprescrittibile - il riconoscimento della suddetta situazione in sede giurisdizionale.
Alla luce di ciò è stato escluso che la presentazione della domanda in via amministrativa costituisca una condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale, vertendosi, per l'accertamento del diritto soggettivo alla cittadinanza, in un sistema a doppio binario (cfr. Cass SSUU, Sentenza n. 28873 del 2008 che ha affermato che “non può ritenersi che la presentazione della domanda in via amministrativa costituisca una condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale, trattandosi di accertare il diritto ad uno stato personale, non potendo l'assenza di certificazione amministrativa precludere il procedimento giurisdizionale di riconoscimento del diritto soggettivo perfetto, come tale oggetto della giurisdizione del giudice ordinario”).
In ossequio a tale principio la giurisprudenza di merito ha, più volte, statuito che sarebbe contrario al nostro ordinamento imporre al soggetto una scelta aprioristica sul mezzo da utilizzare per l'esercizio di un diritto soggettivo attinente a uno status della persona ed ha, quindi, affermato che: "La previsione di un apposito procedimento amministrativo disciplinato dal DPR n. 572/1993 non preclude la tutela davanti al giudice ordinario, essendo facoltà dell'interessato richiedere una certificazione dell'autorità amministrativa, ovvero una pronuncia del giudice ordinario che accerti il proprio status di cittadino, e che la legge n. 91/92 sulla cittadinanza, del quale il citato d.p.r. è attuativo, non impone affatto all'interessato una preventiva richiesta alla competente autorità consolare al fine del riconoscimento della condizione di cittadino (cfr. Tribunale Ordinario di Roma, Sez. XVIII Civile, ordinanza del 02.11.2018, nonchè del 23.10.2019).
Sul punto bisogna, inoltre, rammentare che, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del 7.08.1990, qualsiasi procedimento amministrativo deve essere concluso entro termini determinati e certi, e anche la mera incertezza in ordine alla sua definizione e/o il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto all'interesse vantato (nel caso di specie quello riguardante l'interesse a ottenere il riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis), comporta una implicita e concreta lesione dello stesso integrando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale.
In materia di riconoscimento di cittadinanza il termine per la conclusione del procedimento amministrativo è stabilito, dall'art. 3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana) in 730 giorni.
Nel dettaglio, in base all'art. 14 D.Lgs. 300/1999, richiamato dal D.P.R. 398/2001, il riconoscimento e la tutela dello status civitatis incombe sul , che, con Controparte_1 circolare n. K.28/1 dell'8 aprile 1991, ha previsto che i discendenti di cittadini italiani emigrati all'estero possano richiedere il riconoscimento della cittadinanza italiana presso le Autorità Consolari del paese straniero di residenza, sulla scorta della documentazione attestante la loro discendenza da un cittadino italiano.
Il termine di cui sopra è stato confermato con il D.P.C.M. del 17 gennaio 2014 n. 33 che ribadisce che la durata massima del procedimento amministrativo per l'accertamento del possesso della cittadinanza italiana iure sanguinis, da parte degli Uffici Consolari, è pari a 730 giorni.
In estrema sintesi le procedure di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis o di revoca dello status civitatis italiano sono le seguenti:
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- per i soggetti residenti all'estero (come nel caso in esame), sono di competenza dell'Autorità consolare, in relazione al luogo di residenza dell'interessato, ai sensi dell'art. 9 del D.P.R n. 200 del 05.01.1967;
- per i richiedenti che risiedano in Italia, l'eventuale possesso dello status civitatis italiano deve essere certificato, mediante attestazione, dal Sindaco del Comune italiano di residenza.
In entrambi i casi, la procedura si conclude con la certificazione di cittadinanza, rilasciata secondo le disposizioni dell'art. 16, comma 9, del D.P.R. 12 ottobre 1993, n. 572, senza adozione di alcun provvedimento da parte del , al quale è attribuita Controparte_1 esclusivamente l'attività di indirizzo, coordinamento e vigilanza sull'esatta applicazione delle norme concernenti l'acquisto, la perdita o il riacquisto della cittadinanza.
In relazione alla competenza amministrativa del deve osservarsi che lo Controparte_1 stesso è specificatamente competente nell'ambito della procedura finalizzata all'emanazione di un decreto, da adottarsi ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 5 febbraio 1992, n. 91 per l'attribuzione della cittadinanza nei confronti dello straniero che sia divenuto coniuge di un cittadino italiano e non ha un ruolo diretto nella procedura amministrativa per il riconoscimento del diritto soggettivo della cittadinanza per discendenza (pur restando, in questa sede giudiziaria, il contraddittore principale).
Deve rammentarsi che la giurisprudenza (tribunale di Roma Ordinanza 23/4/2020) ha affermato che “il decorso del termine di 730 giorni, in difetto di espressa previsione legislativa, non possa considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Si deve ritenere infatti che le ipotesi di improcedibilità non possano essere oggetto di applicazione analogica o estensiva, giacché costituiscono sanzioni processuali limitative del diritto di azione”.
Il principio invero è stato reiteratamente ribadito dalla Giurisprudenza secondo cui “deve ritenersi che, con riferimento alla disposizione dell'art.3 del D.P.R. del 18 aprile 1994, n. 362, il decorso del termine di 730 giorni, in difetto di espressa previsione legislativa, non possa considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Invero, muovendo dalla nozione di improcedibilità, quale conseguenza sanzionatoria di un comportamento procedurale omissivo, derivante dal mancato compimento di un atto espressamente configurato come necessario nella sequenza procedimentale, deve concludersi che detta sanzione debba essere espressamente prevista, giacché non si verte – in tema di sanzioni processuali – in materia suscettibile di applicazione analogica. Inoltre, poiché le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità o di ammissibilità, costituiscono una deroga all'esercizio del diritto di agire in giudizio garantito dall'art. 24 Cost., esse non possono neppure essere interpretate in senso estensivo” [cfr. sentenza Tribunale di Roma 14/02/2022; in senso conforme il costante orientamento del Tribunale di Roma, ex multis sentenze del 12/04/2022, del 31/01/2022, del 14/12/2021, del 23/04/2020, quest'ultima pubblicata sulla banca dati De Jure).
Ciò è la conseguenza del fatto che, secondo la Cassazione, il diritto soggettivo alla cittadinanza costituisce uno status permanente ed imprescrittibile (cfr. Cass. n. 6205/2014, Cass. N. 20870/2011; Cass. n. 18089/2009) e l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis ed il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto soggettivo, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale [cfr. il costante orientamento del Tribunale di Roma, ex multis sentenze del 11.01.2012, 28.06.2016, 08.03.2017, 24/02/2017, 11/07/2018, 17/04/2018, 15/11/2018, 3/07/2019,
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12839/2018, 29/01/2019, 12/06/2019 - Il Tribunale di Roma ha inoltre equiparato le azioni di stato di cui agli artt. 237 c.c. a quelle di accertamento della cittadinanza, concludendo nel senso di riconoscere anche per queste ultime la sussistenza dell'interesse ad agire quando si tratti di accertare una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (cfr. Trib. Roma 28/10/2016).
La giurisprudenza di legittimità ha, peraltro, affermato che, nelle azioni di mero accertamento,
“l'interesse ad agire (...) consiste nella rimozione della situazione di incertezza che senza l'intervento del giudice non potrebbe essere eliminata: il pregiudizio deve essere concreto ed attuale, anche sopravvenuto all'atto impugnato, ma non deve necessariamente implicare la lesione di un diritto (…); è sufficiente uno stato di incertezza oggettiva sull'esistenza di un rapporto giuridico o sull'esatta portata dei diritti e degli obblighi da esso scaturenti;
in tal caso la rimozione di tale incertezza rappresenta un risultato utile, giuridicamente rilevante e non conseguibile se non con l'intervento del giudice (…)” (Cass., 20.1.2010, n. 919).
***
Se, pertanto, deve escludersi qualsiasi pregiudizialità amministrativa rispetto al ricorso alla tutela giudiziaria, resta comunque da valutare, in base ai generali principi processuali regolanti il procedimento contenzioso (non si verte, infatti, in una ipotesi di volontaria giurisdizione) la sussistenza, o meno, di un concreto ed attuale interesse ad agire in capo a parte ricorrente, definendo, quindi, quali siano i parametri per valutare la sussistenza o meno di detto interesse.
Deve, peraltro, evidenziarsi che l'assenza di interesse ad agire è rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, in quanto tale interesse costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda al fine di evitare un'inutile attività processuale.
Deve anche aggiungersi che, in linea generale, la sua esistenza può anche sopravvenire in corso di causa, purché sia presente al momento della decisione.
Per farlo è opportuno procedere alla disamina delle situazioni di fatto maggiormente ricorrenti.
1) L'interesse di agire è senza dubbio sussistente qualora la domanda amministrativa, volta al riconoscimento dello status di cittadino, sia stata rigettata dall'amministrazione competente a seguito dell'esperimento del relativo procedimento amministrativo. In questi casi, infatti, sussiste certamente l'interesse a provocare un sindacato giurisdizionale avente ad oggetto alla correttezza dell'operato dell'amministrazione interpellata e quindi, in sostanza, l'accertamento giudiziario dello status di cittadino che si assume essere stato ingiustamente non riconosciuto.
2) Allo stesso modo l'interesse ad agire sussiste qualora l'amministrazione non si sia espressa, ricevuta l'istanza di riconoscimento, nei termini normativamente previsti. In tal caso il cittadino è certamente legittimato a ricorrere all'autorità giudiziaria per far valere il proprio diritto leso dall'inerzia dell'organo amministrativo.
3) Parimenti sussistente l'interesse ad agire nel caso in cui la domanda non sia stata nemmeno presentata in quanto, per prassi costante e legislativamente supportata, sarebbe comunque stata rigettata dal Consolato competente. Questa è, innanzitutto, l'ipotesi per la quale i continuano a negare il Parte_7 riconoscimento della cittadinanza ai figli (e loro conseguenti discendenti) generati da donna cittadina italiana la quale abbia perso, prima del 1° gennaio 1948, la cittadinanza italiana per aver acquisito iure matrimonii (e senza concorso di volontà
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propria) la cittadinanza del marito, ovvero che non ha potuto trasmettere, sempre prima di tale data, la cittadinanza italiana alla propria prole. In tali ipotesi, infatti, le amministrazioni competenti dichiarano, anche nelle comunicazioni ufficiali, che tali donne, e soprattutto, per l'effetto, i loro discendenti, non hanno diritto alla cittadinanza italiana. Il legislatore, infatti, non ha ancora recepito i principi giurisprudenziali dettati dalle Sezioni Unite (più analiticamente riportate nei paragrafi successivi a cui si rinvia) e ha così precluso, in caso di trasmissione della cittadinanza (anche) per via materna prima del 1948, il riconoscimento della cittadinanza da parte degli organi amministrativi deputati. La Corte ha, come visto, evidenziato l'esistenza di un cosiddetto “doppio binario” in sede amministrativa e giurisdizionale per la tutela del diritto al riconoscimento della cittadinanza. Ha, infatti, precisato che la richiesta in via amministrativa incontra i vincoli procedimentali posti dalla normativa tutt'ora vigente e rappresentati in primo luogo dalla necessità di acquisire la richiamata dichiarazione della donna volta al riacquisto della cittadinanza italiana. Inoltre, pur sussistendo la suddetta dichiarazione, l'art. 15 della legge 91/1992 impedisce che, in assenza di una riforma legislativa, possa farsi luogo, in sede amministrativa, alla diretta applicazione dei principi introdotti dalla sentenza n. 4466/2009, disponendo tale norma che: “L'acquisto o il riacquisto della cittadinanza ha effetto…dal giorno successivo a quello in cui sono adempiute le condizioni e le formalità richieste”. In forza di tale dettato normativo, in sede amministrativa la dichiarazione volta al riacquisto della cittadinanza può dunque produrre effetti solo per il futuro, a decorrere dal giorno successivo a quello in cui venga effettuata, restando esclusa la possibilità, pacifica ed ammessa invece in sede giurisdizionale, che la sua efficacia possa retroagire fino alla data di entrata in vigore della Costituzione, in conformità a quanto sancito dalle Sezioni Unite della Cassazione. Si evidenzia, inoltre, che il richiamato limite di cui all'art. 15 della legge 91/1992, mentre permette, sulla base della ricordata dichiarazione, il riacquisto della cittadinanza ex nunc alla donna che l'aveva perduta in base all'art. 10, comma 3, della legge 555/1912, consente l'acquisto della cittadinanza italiana a decorrere dalla stessa data, per comunicazione di diritto ai sensi dell'art. 14 della legge 91/1992, solo ai figli ancora minori. Anche in questo caso la sussistenza dell'interesse ad agire appare evidente.
***
Situazioni diverse sono, invece, quelle in cui non sussiste una contestazione, né preventiva, né successiva, né espressa né tacita, da parte dell'amministrazione in relazione al riconoscimento dello status di cittadino italiano.
Si tratta dei casi in cui i ricorrenti, ove avessero presentato idonea e completa documentazione all'Autorità amministrativa (il Consolato territorialmente competente) avrebbero, ragionevolmente, potuto ottenere il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis.
4) Il caso di trasmissione per via esclusivamente maschile/paterna, ovvero per via femminile/materna ma successiva al primo gennaio 1948, dal momento che, astrattamente e normativamente, nulla osta al riconoscimento, per via amministrativa, della cittadinanza, l'interesse ad agire non può ritenersi implicitamente e automaticamente sussistente, soprattutto se la parte resistente, costituendosi, non abbia contestato l'astratto fondamento della domanda (e non abbia, dunque, giudizialmente avversato la stessa) limitandosi solo a chiedere e invitare il Tribunale a esaminare la documentazione prodotta per accertarne la completezza, esaustività e regolarità.
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5) Ulteriore ipotesi è quella (invero tutt'altro che infrequente) riguardante i casi in cui gli interessati, anche e soprattutto nei casi di cui al precedente punto 4), asseriscono di non aver potuto depositare alcuna domanda di riconoscimento, per via di gravi e talvolta cronici ritardi nella gestione e definizione di detti procedimenti da parte di alcuni italiani. Parte_7
In relazione a tale ultima ipotesi la giurisprudenza di merito (Tribunale di Firenze Ordinanza dell'11 maggio 2023 n. 2982/2023) ha affermato, quantomeno limitatamente ai Consolati italiani siti in Brasile, Argentina e Venezuela, la sussistenza dell'interesse ad agire anche in assenza di prova del tentativo di prenotazione del turno per la presentazione dell'istanza: “essendovi prova, derivante dal notorio, che presso i consolati - quantomeno in Brasile Argentina e Venezuela-, le liste di attesa per il primo esame della domanda di cittadinanza superano anche i 10 anni. Sussiste quindi l'interesse ad agire, costituito dalla oggettiva situazione di incertezza derivante dal mancato esame della domanda nei termini previsti per legge, per il fatto strutturale e generalizzato che gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
Una simile conclusione non è, tuttavia, nella sua assolutezza, condivisibile, perlomeno se pretenda di superare qualsivoglia adempimento dell'onere probatorio gravante sul ricorrente, ritenendo, di fatti, l'interesse ad agire in re ipsa sussistente, nel caso in cui il ricorrente provenga da specifici Stati e in primis da Brasile, Argentina e Venezuela. Non possono infatti, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale fiorentino, ritenersi integrati i presupposti per ritenere processualmente sussistente il “fatto notorio”, con conseguente esonero dell'applicazione del principio generale dell'onere della prova (gravante sul ricorrente in relazione alla dimostrazione della sussistenza del proprio interesse ad agire). In linea generale, infatti “dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché il riconoscimento dello status civitatis incombe sul e i ricorrenti avrebbero dovuto chiedere il Controparte_1 rilascio del relativo certificato o comunque il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il Paese di residenza, nella specie l'Argentina, sulla scorta della documentazione attestante la loro discendenza da un cittadino italiano, senza la necessità di adire l'Autorità Giudiziaria.
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Così delineate le ipotesi maggiormente ricorrenti, deve procedersi – tenendo conto delle deduzioni, sul punto, di parte ricorrente ed anche a prescindere dalle eccezioni di parte resistente - alla valutazione dell'interesse ad agire nel caso oggetto del presente giudizio.
Nel caso in esame, si verte nell'ipotesi sub 3) di trasmissione avvenuta per via materna ante primo gennaio 1948 - data di entrata in vigore della Costituzione – (tramite la ascendente femmina la figlia del capostipite ) e dunque l'Autorità Persona_38 amministrativa (il Consolato territorialmente competente) non avrebbe, stante il perdurante divieto legislativo, riconosciuto la cittadinanza, ottenibile, dunque, solo per via giurisdizionale e ciò anche a prescindere dalle modifiche introdotte dal Decreto Legge n. 36 del 28.3.2025 entrato in vigore il 29.3.2025, e convertito in legge in data 20.3.2025, che ha sensibilmente riformato il riconoscimento della cittadinanza italiana, prevedendo, tra l'altro, che il reclamo della cittadinanza,
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per cittadini nati all'estero e con cittadinanza straniera, sia possibile solo nel caso in cui l'avo, nato in [...], ed emigrato all'estero, sia il genitore ovvero il nonno del richiedente.
L'interesse ad agire è, pertanto, come detto, evidentemente sussistente.
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La domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana
Passando al merito della controversia parte ricorrente chiede il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis, per essere discendenti di un cittadino italiano per nascita ex art. 1, lett
a) della Legge 5 febbraio 1992, n. 91.
Deve, innanzitutto, rammentarsi che, in base al c.d. principio di effettività (indiscusso nel diritto internazionale) spetta a ciascuno Stato determinare le condizioni che una persona deve soddisfare per essere considerata investita della sua cittadinanza (v. Cass. Sez. 1 n. 9377-11 citata dalla stessa corte territoriale, ma v. pure, in ambito unionale, C. giust. 19-10-2004, Zhu).
Ciò è stato specificatamente chiarito dalle Sezioni Unite della Cassazione nelle due sentenze del 24.8.2022, la n. 25317 e la n. 25318 (le c.d. sentenze gemelle sulla grande naturalizzazione brasiliana del 1889) che hanno affermato che il principio di effettività delinea, in modo negativo, il confine della libertà degli Stati di accordare l'acquisto della cittadinanza a chi non presenti alcun vero punto di collegamento con l'insieme di rapporti nei quali si esprime la cittadinanza effettiva (o sostanziale) con la specificazione che il nesso di cittadinanza non può mai esser fondato su una fictio, implicando l'esistenza di un vincolo reale tra lo Stato e l'individuo. In questo senso certamente non può considerarsi una mera fictio il vincolo di sangue.
In questo senso la Corte ha chiarito che il principio di effettività viene - di norma - richiamato per inibire le c.d. decadenze arbitrarie della cittadinanza ove permangano comunque vincoli reali tra l'individuo e la realtà del proprio paese (cfr. C. giust. 2-3-2010, , causa C-135/08, in Per_39 relazione alle conseguenze della determinazione delle modalità di acquisto e perdita della cittadinanza su situazioni coinvolgenti cittadini comunitari, come tali ricadenti nell'ambito del diritto della UE); ovvero per contenere gli effetti di possibili previsioni di diritto interno che, in modo discrezionale (come nel diritto del Paesi Bassi) contemplino casi di perdita della cittadinanza per i discendenti al venir meno di criteri di collegamento tra la persona e lo Stato.
Deve peraltro rammentarsi che le ipotesi (previste dalle singole legislazioni) di decadenze e perdite della cittadinanza sono e restano comunque teoricamente ammissibili, anche perché rispondenti a un significato più completo del concetto di cittadinanza, incentrato su una trama di rapporti concreti tra una persona e una comunità e per questo ritenute non incompatibili col diritto dell'Unione, purché nel rispetto dei limiti di proporzionalità e purché sia escluso il rischio di apolidia (v. C. giust. 12-3-2019, Tjebbes, causa C-221/17).
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I principi generali regolatori la materia
Ciò precisato deve affermarsi che la cittadinanza è una qualità (uno status), attribuita dalla legge, che indica l'appartenenza di un soggetto a uno Stato ed a essa corrisponde un patrimonio variabile di diritti e doveri di matrice pubblica e costituzionale.
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Sul punto la Corte di cassazione (nelle due già richiamate sentenze gemelle del 24.8.2022, la n. 25317 e la n. 25318) ha sottolineato che l'ordinamento giuridico italiano “mantiene per tradizione un approccio conservatore, senza alterazioni sostanziali rispetto al prevalente criterio di acquisizione della cittadinanza iure sanguinis, praticamente immutato fin dal cod. civ. del 1865 secondo un impianto ereditato prima dalla l. n. 555 del 1912 e poi dalla attuale l. n. 91 del 1992.
L'acquisto fondamentale è a titolo originario per nascita.
Fino al 1992 ciò equivaleva a dire che è cittadino italiano chi sia figlio di padre cittadino, oppure, quando il padre è ignoto (o apolide), chi sia figlio di madre cittadina.
Una tale formula ha nella sostanza caratterizzato le leggi nazionali nell'arco del divenire storico che qui rileva: artt. 4 e 7 del cod. civ. del 1865, art. 1 della l. n. 555 del 1912.
Il quadro è mutato solo con la legge n. 91 del 1992, frutto di una sopravvenuta maturazione costituzionale, ma semplicemente nel senso che è cittadino per nascita – oggi – chi sia figlio di padre o di madre cittadini, ovvero chi sia nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi (o se non segua la loro cittadinanza in base alla legge dello Stato di appartenenza).
Guardando alle prime manifestazioni della volontà legislativa esternata dalla legislazione precostituzionale, non è dubitabile che il legislatore italiano si sia espresso in termini di sostanziale continuità di scopo e di intenti;
ed è infatti comunemente accettata l'opinione che vede nella l. n. 555 del 1912 un semplice punto di perfezionamento della disciplina già insita nel codice civile del 1865.
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La normativa di riferimento
Antecedentemente all'entrata in vigore della Legge 5 febbraio 1992, n. 91 (“Nuove norme sulla cittadinanza”), la disciplina normativa che definiva il riconoscimento della cittadinanza italiana era stata regolata, nel EG di Sardegna, dal codice civile del 1837 (Codice Albertino), quindi dal Codice Civile del EG D'Italia del 25.06.1865 entrato in vigore il 1° gennaio 1866 (codice abrogato del 1865);
Successivamente, in considerazione del fenomeno della migrazione della fine del secolo XIX, la disciplina veniva trasfusa – come era prassi fare – in apposite leggi e segnatamente prima nella legge sulle migrazioni del 31 gennaio 1901 n. 23, poi nella legge 17 maggio 1906 n.217. e infine nella legge n. 555 del 13 giugno 1912 tutte in linea di assoluta continuità normativa.
L'impianto della disciplina della cittadinanza si è sempre fondato, come detto, sulla trasmissione jure sanguinis.
In particolare, all'art. 19 del Codice Albertino si dichiarava testualmente: “il figlio nato in [...] padre godente tuttora ne' Regni Stati de' diritti civili inerenti alla qualità di suddito è pure suddito, e ne gode tutti i diritti”.
Da ciò deriva che i figli dei cittadini del EG di Sardegna (cosiddetti regnicoli) nati all'estero mantenevano la cittadinanza regnicola.
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La circostanza della trasmissione jus sanguinis della cittadinanza veniva altresì riaffermata dall'art. 4 del Codice Civile del 1865 “E' cittadino il figlio di padre cittadino”.
Considerato inoltre che il è subentrato, in qualità di Stato successore, al EG CP_10 di Sardegna, quale Stato predecessore, tutti i cittadini appartenenti al EG di Sardegna hanno alla data del 17 marzo 1861 (Unità d'Italia) acquisito automaticamente la cittadinanza italiana anche in base ai principi di diritto internazionale consuetudinario (oggetto di successiva codificazione contenuta nell'art. 21 della risoluzione 63/118 adottata dall' Assemblea Generale delle Nazioni Unite l' 11 dicembre 2008 “lo Stato successore deve attribuire la propria nazionalità a tutte le persone che, alla data della successione degli Stati, possedevano la nazionalità dello Stato predecessore”)
Coloro che erano nati nell'allora EG di Sardegna, dunque prima dell'unificazione d'Italia, furono, dopo l'unificazione considerati automaticamente cittadini italiani, anche se emigrati, a condizione che, al momento in cui lo Stato preunitario di provenienza era entrato a far parte del
, non avessero perso la cittadinanza sabauda anche acquisendo una CP_10 cittadinanza straniera.
Un tale principio risulta confermato anche del Ministero dell'Interno nella pubblicazione “La Cittadinanza Italiana – La Normativa, Le Procedure, Le Circolari” dove alla pagina 9 viene espressamente riportato …“Può capitare, poi, che l'ascendente dante causa, sia emigrato dall'Italia antecedentemente alla costituzione dell'unità d'Italia, con passaporto di uno Stato preunitario. Tale circostanza può ritenersi non ostativa al riconoscimento della cittadinanza italiana. Infatti, il Codice Civile del 1865, che regolava la materia della cittadinanza antecedentemente alla legge 13.6.1912, n. 555, non escludeva dal possesso della cittadinanza italiana i soggetti emigrati prima della costituzione del . Tuttavia, è da sottolineare CP_10 che i nati prima del 1861 ed emigrati in uno Stato estero possono essere considerati cittadini italiani soltanto dal momento in cui lo Stato preunitario di provenienza risulti entrato a far parte del . Se, invece, al momento dell'eventuale naturalizzazione straniera, o alla CP_10 data del loro decesso, lo Stato preunitario di appartenenza non fosse stato ancora inglobato nel EG , costoro devono considerarsi non aver mai conseguito la cittadinanza italiana...”. CP_10
Tali concetti devono quindi ritenersi consolidati trovando il loro presupposto, come visto, nei principi del Codice Albertino del 1837 e del Codice Civile del EG d'Italia del 1865 e traendo, inoltre, la loro conferma dalla circostanza che l'art. 11 del Codice Civile del 1865, che regolava i casi di perdita di cittadinanza, non escludeva dal possesso della cittadinanza italiana i soggetti emigrati prima della costituzione del . CP_10
All'opposto, se l'avo emigrato si fosse naturalizzato straniero o fosse deceduto prima del 17 marzo del 1861, lo stesso non avrebbe mai potuto trasmettere la cittadinanza italiana ai propri discendenti non avendola mai posseduta nemmeno lui;
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Come detto, tutte le normative succedutesi nel tempo si fondavano sul principio della trasmissione iure sanguinis della cittadinanza italiana, ma solo per via paterna.
L'art. 1 della Legge n. 555 del 13 giugno 1912 ha confermato, infatti, come titolo principale e originario, di acquisizione della cittadinanza italiana, la trasmissione iure sanguinis solo per via paterna.
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Detta norma è stata dichiarata incostituzionale dalla Corte costituzionale con la sentenza del 9 febbraio 1983, n. 30 nella parte in cui “non prevede che fosse cittadino per nascita anche il figlio da madre cittadina”, riconducendo ai valori costituzionali la previgente disciplina legislativa sullo status civitatis, così consentendo la possibilità di acquisto della cittadinanza italiana per linea materna.
Invero, in precedenza, la medesima Corte Costituzionale- con la Sentenza n. 87 del 9 aprile 1975
– aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli art. 3 e 29 Cost., l'art. 10 L. 555/1912 nella parte in cui “prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna che si sposava con cittadino straniero”.
In particolare:
Con la sentenza n.87 del 1975, la Corte, dichiarando la illegittimità costituzionale della L. n. 555 del 1912, art. 10, comma 3, ha ritenuto tale disciplina discriminatoria dell'uguaglianza tra uomo e donna e violativa non solo dell'art. 3 Cost., ma anche del principio di uguaglianza dei coniugi e dell'unità familiare di cui all'art. 29 Cost., potendo indurre la donna, per non perdere il proprio stato di cittadina, "a non compiere l'atto giuridico del matrimonio o a sciogliere questo una volta compiuto", prevedendo la stessa norma, sul punto non dichiarata illegittima, il riacquisto della cittadinanza per il successivo scioglimento del vincolo coniugale, la cui permanenza era il presupposto giuridico del perdurare della perdita dello stato di cittadina, anche nel precedente regime.
Con la sentenza n.30 del 1983, dichiarando l'illegittimità dell'art.1 n.1 della L.555/1912, la Corte ha affermato che la norma, infatti, con il prevedere l'acquisto originario, da parte del figlio, soltanto della cittadinanza del padre, ledeva da più punti di vista la posizione giuridica della madre nei suoi rapporti con lo Stato e con la famiglia. In particolare, ha spiegato che non può contestarsi l'interesse, giuridicamente rilevante, di entrambi i genitori a che i loro figli siano cittadini, e cioè membri di quella stessa comunità statale di cui essi fanno parte e che possano godere della tutela collegata a tale appartenenza. Ha anche aggiunto che la disciplina di cui all'art. 1 della suddetta legge lede la posizione della madre nella famiglia, se si considera la parità nei doveri e nella responsabilità verso i figli ormai affermata negli ordinamenti giuridici del nostro tempo.
Sulla base di dette pronunce, recepite dalla nuova legge sulla cittadinanza, è stato, pertanto, stabilito il diritto della moglie a mantenere la cittadinanza italiana anche in caso di matrimonio con cittadino straniero, e il diritto del figlio di acquisire la cittadinanza della madre
In relazione agli ambiti applicativi di dette pronunce si formarono due orientamenti giurisprudenziali.
Secondo un primo orientamento gli effetti (“favorevoli”) delle due sentenze si potevano produrre solo a decorrere dalla data di entrata in vigore della Costituzione;
secondo altro opposto orientamento nessun limite temporale poteva essere fissato dalla approvazione della Carta costituzionale.
La Corte di Cassazione, con pronunce a Sezioni Unite n.4466 e 4467 del 2009, ha riconosciuto, come già accennato, che anche per le situazioni preesistenti all'entrata in vigore della Costituzione deve ritenersi che il diritto di cittadinanza sia uno status permanente e imprescrittibile,
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giustiziabile in ogni tempo se la sua illegittima privazione perdurasse anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione a causa di una norma discriminatoria dichiarata incostituzionale.
Le sentenze, pur condividendo il principio del primo orientamento dell'incostituzionalità sopravvenuta - secondo il quale le norme precostituzionali producono effetto soltanto sulle situazioni non ancora esaurite alla data del 1.1.1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione - ha affermato, appunto, che il diritto di cittadinanza in quantostatus permanente ed imprescrittibile (fatta salva l'estinzione per effetto della rinuncia dell'avente diritto) è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante, anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione, dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale.
Nello specifico le Sezioni Unite hanno affermato che “lo stato di cittadino è permanente ed ha effetti perduranti nel tempo che si manifestano nell'esercizio dei diritti conseguenti;
esso, come si è rilevato può perdersi solo per rinuncia, così anche nella legislazione previgente (art. 8 n. 2 L. 555/1912) (….) Perciò correttamente si afferma che lo stato di cittadino, effetto della condizione di figlio, come questa, costituisce una qualità essenziale della persona, con carattere di assolutezza, originarietà, indisponibilità ed imprescrittibilità, che lo rendono giustiziabile in ogni tempo e di regola non definibile come definito o chiuso, se non quando risulti denegato o riconosciuto con sentenza passata in giudicato”.
Ed ancora che “la titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi della L. n. 151 del 1975, art. 219, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della L. n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria”.
Le norme precostituzionali, riconosciute illegittime dalle sentenze di cui sopra sono, pertanto, inapplicabili e non hanno più effetto dal 1° gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale.
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Nel 1992 il legislatore ha abrogato la legge del 1912, riscrivendo l'intera normativa con la Legge 5 febbraio 1992, n. 91 (“Nuove norme sulla cittadinanza”).
L'art. 1 prevede che sia «cittadino per nascita: a) il figlio di padre o di madre cittadini […]».
Tale disposizione (confermando un principio già sancito dall'art. 1 della previgente Legge 15 giugno 1912, n. 555 e corretto dall'intervento della sentenza costituzionale del 9 febbraio 1983, n. 30), riconosce la cittadinanza iure sanguinis (ossia per nascita) in favore dei discendenti in linea retta di cittadini italiani, di sesso maschile o femminile, anche emigrati all'estero ( ovvero
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chi sia nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi o se non segua la loro cittadinanza in base alla legge dello Stato di appartenenza)-
Come affermato dalla Cassazione nelle “sentenze gemelle” del 2022, “il peso della scelta ispirata ai legami di sangue (per l'appunto iure sanguinis), rispetto ad altri indici di legame tra la persona e il territorio (iure loci o, come anche si dice, iure soli, più o meno temperati da requisiti e condizioni aggiunte), ha giustificato (e tuttora in parte giustifica, nella legge n. 91 del 1992) una decisa restrizione delle possibilità di acquisto della cittadinanza di chi non vanti ascendenti italiani, ma anche una altrettanto decisa restrizione delle possibilità di ravvisare fattispecie estintive della cittadinanza degli italiani all'estero.
È un fatto assolutamente ovvio, da quest'ultimo punto di vista, che l'istituto della perdita della cittadinanza italiana può dipendere solo dalla legislazione nazionale, secondo le previsioni in questa pro tempore rinvenibili, non mai invece da decisioni attuate in un ambito ordinamentale straniero.
Proprio da ciò è originato il riconoscimento dei fenomeni di doppia cittadinanza, d'altronde armonici con lo sviluppo e l'evoluzione del diritto internazionale. Fenomeni dei quali l'ordinamento attuale (con la citata l. n. 91 del 1992) tende semmai a risolvere le ipotetiche conseguenti situazioni di conflitto.
Peraltro la Cassazione ha rammentato che “della rilevanza di tali fenomeni di doppia cittadinanza abbia dato atto pure (e finanche all'epoca) la tanto evocata sentenza della Corte di cassazione di Napoli del 1907.
La possibilità di aversi nel tempo “una duplice nazionalità” venne già allora considerata una
“conseguenza inevitabile (..) del concetto della sovranità, che include necessariamente le note di autonomia ed indipendenza di ciascuna di esse nel proprio territorio”.
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I principi processuali sull'onere della prova
L'onere della prova di chi richiede il riconoscimento della cittadinanza italiana è, pertanto, incentrato sulla dimostrazione della linea – continua - di trasmissione, restando fatta salva solo l'estinzione per effetto di rinuncia (conformemente a Cass. Sez. U n. 4466-09).
Ove la cittadinanza sia rivendicata da un discendente, in base ai principi di ripartizione dell'onere della prova, spetta a lui dimostrare, soltanto, di essere (appunto) discendente di un cittadino italiano;
incombe, viceversa, sulla controparte statale, che ne abbia fatto specifica eccezione, la prova dell'evento interruttivo della linea di trasmissione.
Come sinteticamente spiegato dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite nel 2022:
La cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario.
Lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente ed è imprescrittibile.
Esso è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano.
Donde la prova è nella linea di trasmissione.
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Resta salva solo l'estinzione per effetto di rinuncia (v. già Cass. Sez. U n. 4466-09).
Ne segue che, ove la cittadinanza sia rivendicata da un discendente, null'altro – a legislazione invariata - spetta a lui di dimostrare salvo che questo: di essere appunto discendente di un cittadino italiano; mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'evento interruttivo della linea di trasmissione.
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Il caso in esame
Con la produzione dei certificati di nascita, matrimonio e morte di tutti gli avi e ascendenti, parte ricorrente ha adempiuto all'onere probatorio su di lei gravante comprovando la diretta discendenza dei ricorrenti dall'avo cittadino italiano emigrato in terra straniera.
Ha, infatti, documentato, con le allegazioni dei certificati e/o estratti di nascita, battesimo, matrimonio, morte, che i ricorrenti discendono tutti, tramite plurime linee di trasmissione, da
, capostipite nato a [...], successivamente nel 1860, domiciliato a Parte_2
e emigrato in Perù. CP_7
Alla luce della documentazione prodotta, pertanto, parte ricorrente ha comprovato la continuità della linea di discendenza e, quindi, di trasmissione iure sanguinis della cittadinanza italiana come sopra richiamata nella premessa della presente decisione.
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Parte resistente, dal canto suo, non ha contestato la ricostruzione genealogica di cui sopra (e nemmeno nulla ha osservato sulla nascita a IZ poi passata ai francesci, con dichiarazione di domicilio resa dal a e dunque la linea continua di trasmissione, essendosi Per_40 CP_7 limitata ad invitare il Tribunale a controllarla, anche con riferimento alla documentazione probatoria prodotta, limitandosi a chiedere, in caso di accoglimento della domanda, di compensare le spese di giudizio.
Invero parte resistente ha anche, come visto, chiesto di procedere ad effettuare una integrazione istruttoria ex artt. 210 e/o 213 c.p.c., ordinando a parte ricorrente di esibire documentazione ulteriore (o chiedendone comunque al giudice l'acquisizione agli atti).
L'Avvocatura dello Stato ha chiesto, infatti, l'acquisizione dell'estratto di leva (ovvero il documento equipollente nell'ordinamento estero) di tutti gli ascendenti (maschi) degli odierni ricorrenti (come pure degli odierni ricorrenti, in tanto in quanto nati entro l'abrogazione, per effetto della legge n. 92/1991, della l. n. 555/1912) e dell'estratto contributivo (ovvero il documento equipollente nell'ordinamento estero) degli ascendenti degli odierni ricorrenti (come pure degli odierni ricorrenti, in tanto in quanto nati entro l'abrogazione, per effetto della l.. n. 92/1991, della l. n. 555/1912);
A supporto della richiesta ha evidenziato la documentazione sollecitata assumeva rilievo alla luce del dato normativo per il quale la prestazione del servizio militare per paese estero si qualificava come ragione di perdita della cittadinanza italiana (ex art. 11 CC 1865 ed ex art. 8 l. n. 555/1912) al pari che per la assunzione di impieghi pubblici (da intendersi come incarichi alle dipendenze del Governo estero, come chiarito dalla pronuncia della Cassazione a Sezioni Unite del 2022 sulla grande naturalizzazione brasiliana).
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Prima di valutare l'ammissibilità della richiesta deve richiamarsi l'evoluzione normativa sul punto perdita e/o decadenza della cittadinanza italiana per un pubblico impiego o per aver svolto servizio militare all'estero.
L'Art. 11 del Codice civile 1865 disponeva che: “La cittadinanza si perde … da colui che, senza permissione del governo, abbia accettato impiego da un governo estero, o sia entrato al servizio militare di potenza estera”. Detta norma è stata successivamente abrogata dall'art. 35 della Legge 31 gennaio 1901, n. 23.
L'Art. 8 della legge 555/1912 disponeva che “Perde la cittadinanza … chi, avendo accettato impiego da un Governo estero od essendo entrato al servizio militare di potenza estera, vi persista nonostante l'intimazione del Governo italiano di abbandonare entro un termine fissato l'impiego o il servizio”;
L'Art. 12 Legge 91/1992 sancisce che “Il cittadino italiano perde la cittadinanza se, avendo accettato un impiego pubblico od una carica pubblica da uno Stato ovvero prestando servizio militare per uno Stato estero, non ottempera, nel termine fissato, all'intimazione che il Governo italiano può rivolgergli di abbandonare l'impiego, la carica o il servizio militare.”
Deve aggiungersi che sul punto la Corte di Cassazione a Sezioni Unite (n.25318/2022) ha rilevato che la ratio della norma del 1865, era da ricercarsi nella “tradizione nazionale francese (essendo l'origine della norma rinvenibile, come quasi tutte quelle del codice civile del 1865, nel codice napoleonico del 1804): una tradizione refrattaria a che il cittadino potesse svolgere pubbliche funzioni all'estero tali da imporre l'assunzione di obblighi di gerarchia e fedeltà verso lo Stato straniero, di natura stabile e tendenzialmente definitiva.
La ratio è esplicitata anche nei lavori preparatori del testo del progetto del codice dell'Italia unita, e in particolare nella parte della relazione con cui, a proposito della fattispecie estintiva, si scrisse che nessuno può “conciliare i doveri verso il proprio Governo col servire a Governo straniero, sia nella milizia, sia in uffici pubblici”.
Evidente, quindi, che la norma imponesse un forte limite restrittivo verso lo svolgimento, da parte del cittadino, di attività (quali il servizio militare o le cariche o gli uffici pubblici) necessariamente implicanti giuramenti di fedeltà a governi esteri in quanto tali;
sì che la cittadinanza si sarebbe perduta, in questi casi, ipso iure, salva “permissione” del governo nazionale.
Le normative successive a quella del 1865 (in vigore dal 1.1.1866) hanno attenuato detto “antico e tradizionale rigore” disponendo che la perdita/decadenza della cittadinanza italiana derivi non solamente dall'accettazione di un impiego pubblico presso uno Stato straniero o dall'effettuaizone del servizio militare, ma anche la mancata ottemperanza all'intimazione che il Governo italiano potrebbe rivolgere al proprio cittadino.
E' dunque evidente che, dopo l'abrogazione dell'art. 11 del codice del 1865, non sia sufficiente documentare l'impiego pubblico/carica pubblica o l'effettuazione del servizio militare (peraltro volontario) da parte di un avo, ma debba anche essere comprovata l'inottemperanza all'intimazione eventualmente ricevuta dal Governo Italiano.
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Altrettanto evidente che se possa ritenersi, per la parte resistente pubblica (il ) Controparte_1 immediato e agevole documentare l'eventuale professione degli avi, non così documentare le eventuali intimazioni governative notifcate
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Ciò precisato, deve osservarsi che in base alle regole di ripartizione dell'onere della prova come delineato anche dalle Sezioni Unite, sarebbe stato comunque onere di parte resistente – prima di sollecitare l'acquisizione ex officio o tramite invito al ricorrente, documentare, quantomeno, un principio di prova sul punto (relativo quantomeno alla professione degli avi riservandosi, in caso di prova del pubblico impiego o del servizio miliare, di produrre l'eventuale intimazione emessa dopo il 1901).
Richiedere l'esibizione della indicata documentazione pertinente e comprovante, se positiva, la sussistenza di possibili cause estintive del diritto di cittadinanza invocato, non può ritenersi istanza processualmente accoglibile, anche perché comporterebbe una inversione degli oneri probatori come delineati anche dalla giurisprudenza di legittimità, peraltro a Sezioni Unite.
Per far diversamente concludere non può nemmeno invocarsi il principio di vicinanza o prossimità della prova, in forza del quale, nel caso di specie, la esibizione e/o produzione spetterebbe a parte ricorrente in quanto, per essa, di più agevole disponibilità.
Invero non può con certezza affermarsi che una parte privata (parte ricorrente) rispetto ad una parte pubblica (l'Autorità Consolare opportunamente richiesta di collaborazione dal Ministero resistente, magari attraverso il , possa avere una reale maggiore Controparte_6 facilità, ad acquisire, da una Autorità straniera, la documentazione sollecitata dalla Avvocatura di Stato.
Parte resistente, per poter invocare l'applicazione del principio di vicinanza (peraltro non invocabile in relazione alla eventuale intimazione emessa dal Governo italiano) della prova avrebbe dovuto almeno documentare di aver tentato di adempiere al proprio onere della prova (rectius di allegazione), dimostrando di aver effettuato un tentativo di acquisizione diretta della documentazione presso l'Autorità estera competente anche tramite i canali consolari.
Peraltro non risultano esservi, nella linea di genealogica dedotta, ad eccezione del capostipite uomo e commerciante - per il quale è stato prodotto il certificato negativo di naturalizzazione -, ascendenti di sesso maschile (gli unici che avrebbero potuto ricoprire incarichi pubblici o militari che erano preclusi, a quell'epoca, al sesso femminile) antecedenti al 1912 e quindi vigente una normativa che prevedeva che ricoprire dette incarichi avrebbe comportato (con i limiti e le precisazioni dettate dalla Suprema Corte di Cassazione) la perdita automatica della cittadinanza, senza necessità di ricevere alcuna intimazione da parte del Governo Italiano a lasciare detti incarichi.
La richiesta di integrazione probatoria ex artt. 210 e/o 213 c.p.c. non può, pertanto, essere accolta.
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Documentata, pertanto la continuità della linea di trasmissione della cittadinanza, la questione da affrontare – tenuto conto anche delle controdeduzioni sul punto di parte resistente - riguarda la posizione giuridica dell'avo, nato prima della nascita del (17 marzo CP_10
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1861) e della vigenza del Codice Civile promulgato nel 1865 (dal 1° gennaio 1866) stabilendo se lo stesso sia emigrato primo o dopo a tali date.
Bisogna, infatti, considerare che, dalla documentazione prodotta dal ricorrente, emerge:
- che l'avo sia nato il 28.6.1945
- Che abbia optato per il domicilio a il 29.9.1860 CP_7
- che si sia sposato, in terra straniera il 21.7.1988
- che abbia procreato, all'estero, la figlia il 3.3.1890.
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Prima di stabilire quando il capostipite possa essere verosimilmente emigrato (non vi è sul punto prova documentale certa) e, di conseguenza, quale sia, nel caso di specie, la normativa ratione temporis applicabile all'avo emigrato (e di conseguenza alla sua discendenza) è opportuno riassumere la normativa vigente in Italia (e specificatamente in Liguria) nel periodo di emigrazione.
Prima della Codificazione del 1837, vigeva in Liguria – in materia di cittadinanza – una disciplina locale per la quale, secondo la (successiva) giurisprudenza del neo Stato italiano, per “il diritto ligure vigente nella repubblica ligure era lecito rinunziare di propria autorità la cittadinanza d'origine trasportando altrove il domicilio”. (Cass. Torino, 9 dicembre 1879, massima in Foro Italiano n. 5, 1880, voce cittadinanza, p. 209).
Dal punto di vista storico la Liguria venne annessa al EG di Sardegna con il protocollo del 12 dicembre 1814 (in precedenza vi fu una brevissima restaurazione della repubblica aristocratica per personale iniziativa dell'ammiraglio inglese , che liberò la città dai francesi e da Per_41 maggio a dicembre 1814 -nel periodo delle trattative diplomatiche tra l'Inghilterra e il regno sabaudo - costituì la Repubblica Genovese).
Invero anche dopo la capitolazione del tra il 1814 al 1838 (quando è entrato in Per_42 vigore il codice albertino) il Codice Civile napoleonico e le altre leggi vigenti nel territorio genovese e nella Repubblica Ligure istituita dal , sebbene formalmente abrogate (dopo CP_11
l'annessione al regno ), restarono in vigore con una serie di modificazioni e abrogazioni (in Per_43 relazione agli atti dello stato civile circa le formalità de' matrimoni », il divorzio e la comunione dei beni fra coniugi come regime patrimoniale legale della famiglia,) o sostituzioni (quelle riguardanti le successioni intestate e il diritto di legittima) unitamente a quelle contenute nei corrispondenti capitoli degli Statuti civili genovesi del 1588 (la cui parziale riviviscenza venne quindi confermata di fatto anche dal governo ) Per_43
Per quanto qui di rilevanza il Code civil napoleonico del 1804 in materia di perdita di cittadinanza all'art. 17, prevedeva, tra l'altro, che “la qualité de Français se perdra […] 4.° enfin, par tout établissement fait en pays etranger, sans esprit de retour” – normando quindi in modo sostanzialmente identico a quanto sarà poi stabilito dal Codice albertino del 1837 che all'art. 34 statuiva che il suddito che acquista la naturalità in paese straniero, o vi si stabilisce con animo di non più ritornare, perde il godimento dei diritti civili inerenti alla qualità di suddito” (come confermato anche dalla giurisprudenza per la quale “secondo il diritto ligure vigente nella repubblica ligure era lecito rinunziare di propria autorità la cittadinanza d'origine trasportando altrove il domicilio” (Cass. Torino, 9 dicembre 1879, massima in Foro Italiano n. 5, 1880, voce cittadinanza, p. 209).
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Tanto la legislazione napoleonica quanto la codificazione albertina prevedevano, quindi, come causa di perdita dei diritti di cittadinanza, l'emigrazione con animo di non più ritornare (il cui apprezzamento è rimesso pacificamente alla valutazione del giudice - in tal senso da Corte di Appello Lucca, 8 giugno 1880, massima in Foro Italiano n. 5, 1880, voce cittadinanza, p. 208 a Corte di Appello di Genova N. 940 del 28.6.2024) e ciò a differenza di quanto previsto dal Codice civile del 1865, che non prevedeva più analoga ipotesi di perdita della cittadinanza (l'art. 11 del codice civile del 1865 prevede infatti tre distinte ipotesi di perdita di cittadinanza: 1) la rinuncia con dichiarazione rese all'Ufficiale di Stato civile del proprio domicilio e il successivo trasferimento all'estero della residenza;
2) l'ottenimento della cittadinanza in un paese estero; 3) l'accettazione, senza permissione del governo, di un impiego da un governo estero o l'ingresso al servizio militare per una potenza estera).
Il passaggio tra la codificazione antecedente (napoleonica e sabauda) a quella del neonato stato italiano è stato peraltro regolato dal Regio decreto 30 novembre 1865, n. 2606 che all'art. 1 affermava che ≪Coloro che secondo le leggi anteriori hanno perduto la cittadinanza, possono riacquistarla uniformandosi al disposto dall'articolo 13 del nuovo codice civile≫ e all'art. 2 aggiungeva che ≪Coloro che secondo le leggi anteriori sono incorsi, indipendentemente da condanna penale, nella perdita del godimento dei diritti civili, ritenendo la qualità di suddito o cittadino, possono riacquistare il godimento di tali diritti adempiendo entro l'anno dall' attuazione del nuovo codice alle condizioni stabilite nell'articolo 13 del medesimo. Non adempiendo a tali condizioni nel detto termine, sono riputati stranieri dal giorno dell'attuazione dello stesso codice≫.
L'art. 13 del Codice civile del 1865 stabiliva che ≪Il cittadino che ha perduto la cittadinanza per alcuno dei motivi espressi nell'articolo 11, la ricupera, purchè
1. Rientri nel regno con permissione speciale del governo;
2. Rinunzi alla cittadinanza straniera, all'impiego od al servizio militare accettati in paese estero;
3 Dichiari davanti l'uffiziale dello stato civile di fissare e fissi realmente entro l'anno il suo domicilio nel regno≫.
Il combinato disposto degli artt. 1 e 2 del RD n. 2606/1865 e dell'art. 13 del Codice civile unitario del 1865 comportava, quindi, che, per ogni ipotesi di perdita della cittadinanza o del godimento dei diritti civili maturata nel regime preunitario, e quindi pure per il caso descritto dell'art. 34 del CC del 1837, come a maggior ragione nelle discipline ad esso anteriori, fosse Per_44 condizione necessaria per il recupero o l'attribuzione della cittadinanza italiana tenere le condotte prescritte dall'art. 13 del nuovo Codice civile (tra cui, il rientro in Italia); chi non vi avesse dato seguito è stato “riputato straniero dal giorno dell'attuazione” del nuovo Codice.
In forza di suddetta normativa, secondo parte resistente, avendo l'avo perduto il godimento dei diritti civili inerenti la qualità di suddito ex art. 34 (per il fatto di essersi stabilito in paese straniero con animo di non più ritornare - o, per usare l'espressione dell'art. 17 Code civile del 1804, sans esprit de retour), nessun discendente potrà mai essere (o diventare) cittadino del regno sabaudo prima e italiano dopo (invero secondo parte resistente il capostipite emigrato non è mai divenuto cittadino italiano e non ha quindi mai potuto trasmettere i propri diritti di cittadinanza).
*** Ciò precisato deve evidenziarsi come la questione sia stata, recentemente, affrontata dalla Corte di Appello di Genova con la sentenza N. 940 del 28.6.2024, che ha effettuato un preciso
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excursus normativo e giurisprudenziale sul riconoscimento di cittadinanza iure sanguinis da parte di discendenti di cittadini italiani emigrati a fine Ottocento.
La Corte ha rammentato, innanzitutto, che la Cassazione ha riconosciuto, nel caso in esame, l'applicabilità dell'art. 11 n. 2 del codice civile del 1865 (in linea con la successiva l. n. 555 del 1912), che stabilisce che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", e ha affermato che, a tal fine, occorre che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera. Per tali motivi, la Corte ha escluso la perdita della cittadinanza italiana da parte dell'avo che all'atto di contrarre matrimonio, aveva dichiarato di essere cittadino brasiliano (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 12894 del 11/05/2023) o che non aveva reagito ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione (come nel caso della grande naturalizzazione brasiliana) o che semplicemente aveva stabilito all'estero la residenza e/o la propria condizione di vita (Cass. Sez. U, Sentenza n. 25317 del 24/08/2022).
È principio consolidato, dunque, che a partire dal 1° gennaio 1866 (data di entrata in vigore del codice promulgato nel 1865), la cittadinanza italiana poteva essere persa soltanto attraverso un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera, essendo irrilevante che l'ascendente abbia stabilito all'estero la residenza o vi abbia stabilizzato la propria condizione di vita.
Nel caso oggetto del giudizio di Appello, il prospettava tuttavia (come nel caso di specie) CP_1
l'applicazione della normativa precedente al codice civile del 1865 (quella sopra riportata), essendosi l'avo trasferito in terra straniera prima del 1° gennaio 1866).
La Corte ha premesso che, dal punto di vista legislativo, l'Italia preunitaria e la neo-unita Italia assistettero ad un processo di unificazione giuridica definito “unificazione a vapore” per la velocità ed i metodi autoritari con cui l'Esecutivo aveva approntato ed esteso alcuni codici sardi alle nuove province. Per quanto riguarda il diritto civile, il codice civile del 1837 fu esteso alla province dell'Emilia, delle Marche e dell'Umbria tra il 1859 e il 1860; nel regno delle due Sicilie fu invece mantenuta in vigore la codificazione borbonica del 1819; nelle province lombarde il Governo decise di mantenere provvisoriamente in esecuzione il codice civile austriaco del 1811; per quanto riguarda la Toscana fu deciso che le province toscane potessero conservare temporaneamente la propria legislazione in tutte le materie. Il primo Codice civile dell'Italia unita fu promulgato con regio decreto 25 giugno 1865, n. 2358 (La nascita dello Stato unitario.pdf (camera.it), p. 29 – 3).
Ai fini del riconoscimento della cittadinanza italiana ai discendenti di cittadini emigrati prima dell'entrata in vigore del codice civile del 1865, occorrerà quindi verificare se, dalla data di emigrazione alla data di entrata in vigore del suddetto codice, sia intervenuta la perdita della cittadinanza ai sensi della normativa ratione temporis applicabile.
Per quanto riguarda Genova, essendo la Liguria stata annessa al regno di Sardegna con il Congresso di Vienna nel 1814, prima del 1866 trovava applicazione (come già detto) il Codice civile albertino del 1837 e, dunque, l'art. 34, il quale prevedeva (come anticipato) che “il suddito
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che acquista la naturalità in paese straniero, o vi si stabilisce con animo di non più ritornare, perde il godimento dei diritti civili inerenti alla qualità di suddito”. L'art 34 prevedeva dunque (come già detto) due casi di perdita della cittadinanza: l'ipotesi di naturalizzazione in un paese straniero (ipotesi nel caso di specie non sostenuta dal e CP_1 comunque smentita dal certificato negativo di naturalizzazione, allegato dai richiedenti e non contestato) e l'ipotesi del suddito che si stabilisce in un paese straniero con l'animo di non più tornare.
Quest'ultima fattispecie è quella - nel caso esaminato dalla Corte di Appello e anche nel presente - sostenuta dal , che prospetta la perdita di cittadinanza dell'ascendente CP_1 per il solo fatto di essere emigrato prima dell'entrata in vigore del codice del 1865, alla luce di un'interpretazione del concetto di “animo di non più tornare” fondata su precedenti giurisprudenziali risalenti al EG d'Italia (C. Appello Genova, 23 dicembre 1879, massima Foro Italiano n. 5, 1880, voce cittadinanza, p. 209).
Sul punto la Corte ha affermato, innanzitutto, che la circostanza che l'ascendente sia emigrato antecedentemente all'unità d'Italia, con passaporto di uno stato preunitario, non è automaticamente ostativa al riconoscimento della cittadinanza italiana. Infatti, come anche affermato dalla già richiamata circolare ministeriale, “i nati prima del 1861 ed emigrati in uno Stato estero possono essere considerati cittadini italiani soltanto dal momento in cui lo Stato preunitario di provenienza risulti entrato a far parte del EG . Se, invece, al CP_10 momento dell'eventuale naturalizzazione straniera, o alla data del loro decesso, lo Stato preunitario di appartenenza non fosse stato ancora inglobato nel EG , costoro devono CP_10 considerarsi non aver mai conseguito la cittadinanza italiana.” (cfr. “La cittadinanza italiana – normative, procedure e circolari” a cura del Prefetto D'Ascenzio, , p. 15 - Controparte_1 reperibile online sul sito dell'Asgi). Sulla base di quanto sopra citato, non solo si può affermare che il cittadino dello Stato preunitario emigrato ha acquistato la cittadinanza italiana a partire dal momento in cui lo Stato preunitario di provenienza risulti entrato a far parte del (purché non naturalizzato nello Stato CP_10 estero e non deceduto alla data dell'unità di Italia), ma anche che l'emigrazione prima dell'unità d'Italia o prima dell'entrata in vigore del codice del 1865 non determina in automatico la perdita della cittadinanza.
D'altronde, è lo stesso art. 34 del codice civile albertino che al terzo e quarto comma afferma che “il domicilio trasportato in paese straniero, qualunque ne sia la durata, non basterà da sé solo a far prova dell'intenzione di non più ritornare” e che “gli stabilimenti di commercio non potranno essere considerati come fatti con animo di non più ritornare”. In tal senso, inoltre, si segnala una remota sentenza della Corte d'Appello di Genova del 1857 (Giurisprudenza Degli Stati Sardi, Raccolta compilata dall'avvocato Filippo Bettini), che afferma che “dall'acquisto all'estero di stabili e dalla dimora in estero Stato non se ne può certamente indurre la intenzione di rinunziare al proprio paese coll'animo di non più ritornarvi, ove siffatta intenzione non sia provata da circostanze di fatto per sé stesse evidenti e non equivoche”.
L'onere di provare l'intenzione di abbandonare la propria patria con l'animo di non più ritornarvi sulla base di circostanze di fatto per sé stesse evidenti e non equivoche grava, del resto, sul (Cass. Sez. U, Sentenza n. 25317 del 24/08/2022) atteso che la CP_1 giurisprudenza di legittimità ha affermato che “la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario "iure sanguinis", e lo "status" di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è
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imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
ne consegue che a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 25317 del 24/08/2022)
La Corte di Appello, alla stregua di quanto sopra ha dunque affermato che, sebbene il CP_1 abbia correttamente sostenuto l'applicazione al caso di specie dell'art. 34 del codice civile albertino, non è tuttavia riuscito a fornire la prova dell'animo di non più tornare dell'avo emigrato e per l'effetto ha confermato a decisione di primo grado, secondo cui “le parti ricorrenti hanno provato la continuità della linea trasmissiva, come sopra indicata, mentre nessuno degli elementi connotanti una fattispecie estintiva della cittadinanza italiana risultano provati dal convenuto” (pag. 3 dell'ordinanza impugnata) (vds sentenza n. 940/2024 Corte Appella Genova).
Deve considerarsi, pertanto, pacifico, che l'onere della prova del fatto estintivo (la perdita della cittadinanza dell'avo) gravi sulla parte resistente ) e che non sia sufficiente documentare CP_1
(peraltro attraverso le produzioni di parte ricorrente) il mero trasferimento del domicilio per provare l'animo di non più ritornare.
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Nel caso in esame, tuttavia, non vi sono elementi certi, come detto, per poter affermare che il capostipite sia emigrato prima del 17 marzo 1861 ed anzi del 1° gennaio 1866 (data di entrata in vigore del codice del 1865), dovendosi, quindi, ritenere, per le considerazioni già sopra svolte (data di nascita del capostipite, data di matrimonio e di nascita del primogenito), ed anche in applicazione dei principi del “più probabile che non” e del favor, che l'emigrazione sia avvenuta in epoca successiva al 1866.
Peraltro, deve considerarsi che alla data di costituzione del EG d'Italia e di entrata in vigore del codice del 1865 il capostipite (nato, come visto, nel 1845) non aveva ancora compiuto 21 anni (e non era dunque maggiorenne) e, pertanto, anche volendo ipotizzare una sua emigrazione anteriore al 1861/1866 non aveva ancora la piena capacità di agire e dunque non solo non può affermarsi che avesse già maturato, pienamente, la scelta di non più tornare in Italia, ma soprattutto, al compimento della maggiore età (nel 1866), la normativa più restrittiva del codice Albertino non era più in vigore.
In considerazione di quanto sopra, pertanto, non può trovare applicazione, ratione temporis, la normativa, più restrittiva, del codice albertino del 1837 (che prevedeva, come visto, la perdita della cittadinanza per il trasferimento del domicilio con animo di non ritorno), ma quella del codice del 1865 che prevedeva, come visto, tre distinte causa di perdita della cittadinanza:
1) la rinuncia con dichiarazione rese all'Ufficiale di Stato civile del proprio domicilio e il successivo trasferimento all'estero della residenza;
2) l'ottenimento della cittadinanza in un paese estero;
3) l'accettazione, senza permissione del governo, di un impiego da un governo estero o l'ingresso al servizio militare per una potenza estera.
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Di conseguenza non deve valutarsi ed accertarsi la sussistenza, o meno, di un animo di non ritorno, ma solo la sussistenza di una rinuncia espressa, ovvero dell'ottenimento di altra cittadinanza (con rinuncia a quella italiana) o dell'impiego in un governo estero o l'effettuazione del servizio militare all'estero.
A tal fine è utile rammentare quanto statuito dalla Corte di Cassazione, a Sezioni Unite nelle già richiamate sentenze gemelle del 2022 sulla grande naturalizzazione brasiliana.
La Cassazione ha affermato (peraltro, in un caso non del tutto sovrapponibile dal momento che si verteva in un caso di naturalizzazione ope legis brasiliana del 1889) che, nell'accertare la sussistenza di ipotesi di perdita della cittadinanza, non si possono applicare le presunzioni. Nello specifico la Corte ha affermato che “il diritto di cittadinanza appartiene al novero dei diritti fondamentali, e non si addice ai diritti fondamentali l'estensione automatica di presunzioni che, come quelle dettate da un comportamento asseritamente concludente di ordine puramente negativo, possono assumere – a certe condizioni di legge - normale rilievo nel distinto settore dei diritti patrimoniali”.
Nel caso in esaminato dalla Suprema Corte ”la corte d'appello di Roma, discorrendo di tacita accettazione degli effetti del decreto di grande naturalizzazione in virtù della stabilizzazione di vita, di relazioni sociali e di affetti dell'emigrato nel territorio brasiliano unita alla mancata manifestazione di una condotta reattiva del tipo di quella prevista nel decreto medesimo, ha ritenuto integrato il requisito stabilito dall'art. 11, n. 2, cod. civ. abr. La Corte ha affermato che “la circostanza dell'accettazione – in qualche modo – degli effetti di un provvedimento di naturalizzazione di massa non avrebbe potuto (e non può) desumersi da un contegno solo passivo.
Nessun rilievo poteva essere attribuito al mero atteggiamento inerziale, eventualmente manutenuto nel tempo, rispetto alle facoltà concesse dall'ordinamento agli stranieri naturalizzati, per l'elementare ragione che solo una condotta efficiente e attiva, e dunque positiva, sarebbe valsa come manifestazione implicita di volontà tale da corrispondere alla nozione insita nell'espressione
“ottenere la cittadinanza” di cui alla fattispecie contemplata dal codice abrogato.
La Cassazione ha, quindi, dato atto che “un certo indirizzo interpretativo, di matrice dottrinale, consentiva, all'epoca del codice abrogato, e consente per certi versi anche attualmente, a che una rinuncia spontanea e volontaria alla cittadinanza potesse esser desunta – come praticamente assume la corte d'appello di Roma - da facta concludentia.”.
Per diversamente concludere (cassando la decisione) la Cassazione ha evidenziato che “dagli artt. 3, 4, 16 e seg. e 22 cost., dall'art. 15 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 10 dicembre 1948 e dal Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 si evince che ogni persona ha un diritto soggettivo permanente e imprescrittibile allo stato di cittadino, che congloba distinti ed egualmente fondamentali diritti e che può perdersi solo per rinuncia”.
Ha aggiunto che l'orientamento dominante della giurisprudenza “si è fin qui sempre collocato in posizione opposta a quella ritenuta dalla corte romana, e cioè nel senso che la perdita della cittadinanza può derivare solo da un atto consapevole e volontario, espresso in modo lineare al fine di incidere direttamente su un rapporto che, come quello sottostante, corrisponde a un diritto di primaria rilevanza costituzionale ed è contraddistinto da effetti perduranti nel tempo”.
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A sostegno viene “citata Cass. Sez. U n. 5250-79, a proposito della legge n. 555 del 1912 per i riflessi sulla giurisdizione italiana: “l'acquisto della cittadinanza straniera, pure se accompagnato dal trasferimento all'estero della residenza, non implica necessariamente la perdita della cittadinanza italiana, la quale richieda, ai sensi dell'art. 8 della legge 13 giugno 1912, n. 555, che detto acquisto sia avvenuto 'spontaneamente', ovvero se verificatosi 'senza concorso di volontà' dell'interessato che sia stato seguito da una dichiarazione di rinuncia alla cittadinanza italiana. Pertanto, il sopravvenuto acquisto della cittadinanza straniera non può essere di per sé invocato, anche al fine della giurisdizione, come causa della perdita della cittadinanza italiana, occorrendo l'allegazione e dimostrazione delle indicate circostanze”.
In egual senso può essere citata Cass. Sez. 3 n. 6220-81, sempre riferita alla l. sulla cittadinanza del 1912.
Identica è stata la posizione della Corte a proposito della disciplina di cui alla l. n. 91 del 1992.
Si veda Cass. Sez. 1 n. 22271-16, per la quale l'acquisto della cittadinanza straniera, pur se accompagnato dal trasferimento all'estero della residenza, non implica necessariamente la perdita della cittadinanza italiana, a meno che l'interessato non vi rinunci con un atto consapevole e volontario”.
La natura permanente e imprescrittibile del diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana è parsa in eguale rappresentazione valutata rispetto alle fattispecie di perdita della cittadinanza dei figli di donna italiana coniugata con cittadino straniero residente all'estero; perdita correlabile solo alla rinuncia spontanea e volontaria – e come tale esplicita - alla cittadinanza da parte della madre, anziché alla mera circostanza dell'acquisizione della cittadinanza del marito a causa del proprio matrimonio (Cass. Sez. 1 n. 6205-14).
E ciò sempre a motivo del fatto che la perdita della cittadinanza italiana presuppone una rinuncia del genere, per l'appunto spontanea e volontaria da parte del cittadino, mentre non può dirsi propriamente tale quella dettata dalla necessità, legislativamente imposta, di acquisire (per esempio) la cittadinanza del coniuge straniero, dovendo piuttosto la volontà abdicativa essere oggetto di approfondito accertamento istruttorio, anche officioso, da parte del giudice (v. Cass. Sez. 1 n. 22608-15, Cass. Sez. 1 n. 19428-17, Cass. Sez. 1 n. 41686-21).
Insomma, il formante giurisprudenziale si è nel tempo consolidato recependo le antiche e sempre valide opinioni della dottrina specialistica del secolo scorso, secondo le quali la rinunzia alla cittadinanza - anche se associata all'accettazione di quella straniera - suppone la volontarietà del fatto posto a suo fondamento, sicché la cittadinanza mai può dirsi perduta dal cittadino ove a questi sia stata semplicemente impartita una cittadinanza straniera non a seguito di una sua domanda ma per concessione spontanea dello Stato straniero in base a una legge in esso vigente.
Ed è appena il caso di sottolineare come una simile unitarietà di intenti sia maturata proprio sulla scia della condivisa posizione dottrinale occasionata dai provvedimenti di naturalizzazione degli emigranti della fine dell'Ottocento, come ben si sarebbe potuto comprende sol che si fossero allineate le diverse rationes decidendi in base al fattore tempo.”
Ha anche sottolineato che il problema “era stato da ogni punto di vista già valutato, approfondito e studiato nel dibattito culturale nel Paese.
Agli esiti di quel dibattito andavano associati i più consapevoli approdi in ordine agli effetti di provvedimenti, altrove attivati, di naturalizzazione di massa, ai fini della relativa accettazione e
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della contestuale rinuncia alla cittadinanza italiana degli emigrati che a diverso titolo ne fossero stati interessati”.
Alla stregua di quanto sopra le Sezioni Unite hanno affermato che “l'impugnata sentenza, attribuendo sbrigativa rilevanza a elementi generici onde presumere, contestualmente, e l'accettazione tacita degli effetti della naturalizzazione da parte di e la tacita Persona_45 rinuncia alla cittadinanza italiana sia da parte di questi che, poi, da parte del figlio , non CP_12 può considerarsi rispettosa dell'ambito di rilevanza del fenomeno infine integrato dalla perdita di un diritto come quello in esame, fondamentale e primario e acquisito a titolo originario per nascita.
Precisava che “La caratura del diritto supponeva di arrestarsi dinanzi al dato che la perdita della cittadinanza italiana non può dirsi perfezionata da una qualche forma di accettazione di quella straniera, impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione, desunta dal semplice silenzio, in quanto, in ossequio alla libertà individuale, la perdita della cittadinanza italiana non si può verificare se non per effetto di un atto volontario ed esplicito”.
Sottolineava che “Non potevano dunque rilevare i comportamenti meri, se non integrati da fatti positivi, equivalenti alla manifestazione di una volontà tesa scientemente ad acquisire la cittadinanza straniera, giacché il contraltare sarebbe stato quello di attribuire il significato di manifestazione di volontà a condotte indeterminate, e tramite questo di accettare il rischio di perdite della cittadinanza in qualche modo forzate o presunte o comunque automatiche, in chiara contraddizione non solo con le caratteristiche del diritto fondamentale ma anche con gli spunti di costituzionalità offerti – per quanto ad altro fine di rispetto dei principi di eguaglianza - dalle (pur richiamate) decisioni della Corte costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983”.
A riprova di ciò sottolineava che “Una considerazione pratica – e come tale anche logica - conforta quanto detto: un emigrato in terra straniera, spesso all'epoca analfabeta e privo di mezzi, niente normalmente sapeva degli effetti di normative ignote e dell'incidenza di codeste su ciò che invece garantiva l'ordinamento dello Stato di nascita;
sicché finanche in termini assoluti difficilmente si sarebbe potuto ascrivere alla sua inerzia il valore di un comportamento volontario concludente.
Concludeva affermando che “Vuoi che lo si intenda correlato al codice civile del 1865, vuoi che lo si connetta alla legge n. 555 del 1912, vuoi ancor più che lo si rapporti all'unitarietà dell'ordinamento dell'epoca come ricostruibile secondo integrazione delle normative citate, resta il fatto che il requisito della accettazione della cittadinanza brasiliana, da connettere a una conseguente rinuncia alla cittadinanza italiana, non poteva che risultare associato a una manifestazione esplicita e consapevole della volontà individuale;
manifestazione in ordine all'accertamento della quale non v'è traccia nella motivazione della sentenza impugnata.
Appare evidente che la Corte di cassazione si muova, nel caso esaminato, in un contesto fattuale e normativo sostanzialmente sovrapponibile a quello oggetto della presente decisione, essendo, anche nel caso all'attenzione delle Sezioni Unite, applicabile il codice del 1865 e la legge del 1912 e non del codice albertino, e disquisendosi di un provvedimento di naturalizzazione da parte di uno Stato straniero, con contestuale inerzia dell'emigrato italiano interessato. In tale contesto la Cassazione ha correttamente affermato che la rinuncia alla cittadinanza italiana - per acquisire quella straniera (nel caso di specie brasiliana) in forza, peraltro, di un provvedimento generalizzato e applicato senza alcuna manifestazione di volontà – debba essere manifesta ed espressa e come tale non possa essere desunta da comportamenti e dati presuntivi non espliciti, vertendosi in ambito di diritti fondamentali.
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*** In considerazione di quanto sopra, non dovendo, dunque, nel caso di specie, come già detto,, applicarsi la normativa previgente al codice del 1865 e segnatamente il codice albertino del 1837 - perché, come visto, può ritenersi più verosimile e probabile un'emigrazione successiva al 1866 - deve accertarsi solo se ricorra una delle condizioni (estintive del diritto di cittadinanza) stabilita dalla normativa del 1865 (all'art. 11) e da quelle successive (con le leggi sulle migrazioni del 31 gennaio 1901 n.23 del 17 maggio 1906 n.217. e infine del 13 giugno 1912 n. 555).
Il , tramite l'Avvocatura di Stato, non ha però sul punto nulla documentato (essendosi CP_1 limitata a richiedere, come visto, una integrazione probatoria non accolta per i motivi sopra indicati), mentre parte ricorrente, dal canto suo, ha documentato (con la produzione di certificati negativi) che nessuna cittadinanza straniera era stata chiesta e/o ottenuta dagli ascendenti dei ricorrenti e che gli stessi non erano inseriti nelle liste elettorali del paese straniero e che non avevano prestato servizio (anche militare) o ricoperto incarichi pubblici nel paese straniero.
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Deve, peraltro, osservarsi che nella linea genealogica ricostruita da parte ricorrente si evidenzia quantomeno un passaggio per linea femminile intervenuto in epoca precostituzionale (segnatamente la ascendente la figlia del capostipite ), che, sulla base della Persona_27 legge al tempo vigente, determinava, come visto, l'interruzione della cittadinanza “iure sanguinis” (sia perché al tempo prevista – salvi casi marginali – unicamente per via paterna – sia perché l'art. 10, comma terzo, della legge 13 giugno 1912, n. 555 sanciva la perdita della cittadinanza italiana della donna italiana che si univa in matrimonio con cittadino straniero).
Come già visto dette ipotesi interruttive della linea di trasmissione della cittadinanza iure sanguinis sono state dichiarate incostituzionali nel 1975 e nel 1983 e l'efficacia della dichiarazione di incostituzionalità, per come statuito dalle Sezioni Unite della Cassazione, non muta tra prima e dopo l'entrata in vigore della Costituzione.
Nel dettaglio, come già visto in precedenza, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, riformando con la sentenza n. 4466 del 2009 il proprio precedente orientamento, ha ritenuto che, per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 9 aprile 1975 e n. 30 del 9 febbraio 1983, possano ottenere il riconoscimento iure sanguinis della cittadinanza italiana anche i figli o discendenti di donne che avevano perso lo status civitatis italiano ai sensi dell'art. 10, comma 3, della previgente legge 555/1912, a seguito del matrimonio con cittadino straniero contratto antecedentemente al 1° gennaio 1948.
Si ripercorrono, nuovamente in modo schematico - per comodità di lettura rispetto a quanto già scritto supra- gli interventi che hanno inciso in materia.
· Con la già richiamata pronuncia n. 87/1975 la Corte costituzionale dichiarò l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma 3, della legge n. 555/1912 nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana per la nostra connazionale, indipendentemente dalla sua volontà, a seguito di matrimonio con un cittadino straniero che le comunicava automaticamente il proprio status civitatis.
· Alcuni anni dopo, con la sentenza n. 30/83 la Corte sancì inoltre l'incostituzionalità dell'art. 1 della stessa legge 555/1912, nella parte in cui non prevedeva l'acquisto della cittadinanza italiana in derivazione materna.
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· A seguito della sentenza n. 87/75, la Legge di Riforma del Diritto di Famiglia n. 151 del 19.05.1975 stabilì che le donne che avevano perso la cittadinanza per matrimonio con un cittadino straniero o per le vicende di cittadinanza del marito, potevano riacquistarla tramite una espressa dichiarazione di volontà in tal senso.
Ma la discrasia sta nella circostanza che in sede amministrativa, a tutt'oggi, tale dichiarazione comporta il riconoscimento in favore della donna del possesso ininterrotto della cittadinanza italiana, nel caso di matrimonio contratto in vigenza della legge 555/1912, ma soltanto dopo il 1° gennaio 1948; nel caso in cui il matrimonio sia invece stato celebrato antecedentemente all'entrata in vigore della Costituzione, la suddetta dichiarazione consente il riacquisto della cittadinanza ma con efficacia ex nunc, con comunicazione dello status ai figli ancora minorenni al momento in cui la dichiarazione viene effettuata.
Con la sentenza n. 4466/2009, la Suprema Corte ha affermato che, in via giudiziaria ed in attesa dell'intervento del Legislatore:
- il riacquisto della cittadinanza è realizzato automaticamente alla data di entrata in vigore della Costituzione indipendentemente dalla data del matrimonio (ante o post 1948) ed incontra come unico ostacolo l'eventuale rinuncia alla cittadinanza da parte dell'avente diritto;
- che, sempre in sede giurisdizionale, il riconoscimento della cittadinanza nei confronti dei figli e discendenti non incontra vincoli particolari, essendo sufficiente dimostrare di essere nati da cittadina italiana che abbia perso la cittadinanza per effetto dell'art. 10, comma 3, della legge 555/1912, sempreché non venga eccepita e documentata dall'Amministrazione l'esistenza di una rinuncia alla cittadinanza da parte degli aventi diritto;
- che figli e discendenti della donna possono ottenere dal giudice il riconoscimento della cittadinanza italiana, a prescindere dal fatto che la madre (o l'ascendente) abbia reso la dichiarazione prevista dal citato art. 219 (e persino dalla sua stessa esistenza in vita).
In attuazione dei premessi principi, pertanto, alle donne che, in vigenza dell'art. 10 della legge 555/1912, hanno perso la cittadinanza italiana per effetto del matrimonio con cittadini stranieri, contratto anche antecedentemente al 1° gennaio 1948, può essere ora riconosciuto dall'Autorità giudiziaria il possesso della cittadinanza italiana a decorrere dalla data di entrata in vigore della Costituzione.
L'ostacolo normativo alla trasmissione della cittadinanza italiana sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo è dunque stato rimosso e la cittadinanza italiana può essere riconosciuta, avendo, come visto, le parti ricorrenti provato la continuità della linea trasmissiva, come sopra indicata, mentre nessuno degli elementi connotanti una fattispecie estintiva della cittadinanza italiana risultano provati dal convenuto (vds. in tal senso, Cassazione civile, Sezione I, 11 febbraio 2020 n. 3175; Cassazione Civile, Sezioni Unite, 24 agosto 2022 n. 25317) o emergono dagli atti di causa
In considerazione di quanto sopra deve concludersi che le parti ricorrenti hanno provato la continuità della linea trasmissiva (come sopra indicata), mentre nessuno degli elementi connotanti una fattispecie estintiva della cittadinanza italiana risulta provato dal convenuto (vds. in tal senso, Cassazione civile, Sezione I, 11 febbraio 2020 n. 3175; Cassazione Civile, Sezioni Unite, 24 agosto 2022 n. 25317) o emergono dagli atti di causa.
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In particolare, non risulta che i ricorrenti o i loro ascendenti abbiano mai rinunciato alla cittadinanza italiana interrompendo, in tal modo, la catena di trasmissione genealogica (sul punto si rinvia ai certificati rilasciati dalle competenti autorità diplomatico-consolari e legalizzati, della cui genuinità non si ha motivo di dubitare).
Pertanto, la domanda dei ricorrenti deve essere accolta e, per l'effetto, deve essere dichiarato che gli stessi sono cittadini italiani, disponendosi l'adozione da parte del dei Controparte_1 provvedimenti conseguenti.
Attesa la natura e peculiarità della controversia, la cui decisione discende anche dall'applicazione di principi giurisprudenziali non sempre uniformi, sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Genova, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:
▪ Dichiara il difetto di legittimazione passiva del Controparte_13
in persona del pro tempore;
[...] CP_14
▪ Dichiara che i ricorrenti, in epigrafe compiutamente identificati, sono cittadini italiani;
▪ Ordina, per l'effetto, al in persona del Ministro pro tempore e, per Controparte_1 esso, all'ufficiale dello stato civile competente - in particolare, l'Ufficiale di Stato Civile del Comune di di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, CP_7 nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti al fine di procedere, a loro volta, alle dovute iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge negli appositi registri
▪ dichiara le spese di lite integralmente compensate. Si comunichi alle parti e ai soggetti interessati.
Genova, 6 giugno 2025
IL GIUDICE Dott. Enzo BUCARELLI
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