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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 02/07/2025, n. 1615 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1615 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott. Martino Casavola,
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1949 del
R.G. 2024, avente ad oggetto: accettazione tacita
dell'eredità,
T R A
elettivamente Parte_1
domiciliato presso l'avv. Armando Amendolito, dal quale,
unitamente all'avv. Giuseppe Di Maggio, è rappresentato e difeso, come da mandato in calce al ricorso,
ATTORE
E
, Controparte_1
CONVENUTA CONTUMACE
All'udienza del 26.03.2025 l'attore precisava le conclusioni.
1 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Il presente giudizio trae origine dalla necessità del di far accertare Parte_2
in capo alla convenuta , debitrice Controparte_1
nei suoi confronti in virtù dell'atto di precetto dell'1.12.2022, la qualità di erede testamentaria di deceduta il 15.3.1996, al fine di poter Controparte_2
procedere nell'esecuzione immobiliare iscritta al n. 68/2023
RGE avente ad oggetto beni a lei pervenuti per successione.
A tal proposito, occorre premettere che, così come ritenuto dalla giurisprudenza della Suprema Corte in una fattispecie applicabile ad ogni tipo di esecuzione, "qualora sia
sottoposto a pignoramento un diritto reale su un bene immobile
di provenienza ereditaria e l'accettazione dell'eredità non
sia stata trascritta a cura dell'erede-debitore esecutato,
l'agente della riscossione, prima di disporre la vendita ai
sensi del citato art. 78, può richiedere, a sua cura e spese,
la trascrizione dell'atto di accettazione tacita dell'eredità,
che risulti da sentenza, da atto pubblico o da scrittura
privata autenticata od accertata giudizialmente, mentre se
l'atto che presupponga la volontà di accettare non sia
trascrivibile, ovvero se l'acquisto della qualità di erede sia
seguito "ex lege" agli effetti degli artt. 485 o 527 cod. civ.,
la vendita potrà essere disposta soltanto dopo che la qualità
di erede del debitore esecutato sia stata accertata con
2 sentenza" (Cass. 11638/2014).
Ciò premesso, va osservato che il creditore ricorrente ha fornito in giudizio prova sufficiente della accettazione tacita della eredità della defunta da parte della CP_2
avendo provando la sussistenza in capo Controparte_1
a quest'ultima del possesso del bene ereditario costituito dall'appartamento sito in alla via Emilia n. 100, piano Pt_1
2, in catasto al fg. 254, p.lla 793, sub. 25.
Ed infatti, così come emerge dal certificato storico di residenza rilasciato dal Comune di , Servizio Anagrafe, Pt_1
in data 29.4.2024, la convenuta risulta risiedere continuativamente in tale immobile sin dal lontano 12.12.1961.
Vi è altresì prova che la convenuta abbia ricevuto dall'Ufficiale Giudiziario la notifica del precetto e del pignoramento posti a fondamento della procedura esecutiva n.
68/2023 RGE proprio presso tale medesimo immobile.
Dato atto del pacifico possesso dei beni ereditari, va poi evidenziato che se è vero che tale possesso da parte del chiamato all'eredità non presuppone di per sé la volontà di accettare l'eredità, potendo anche dipendere da un mero intento conservativo, è anche vero che lo stesso rappresenta circostanza valutabile dal giudice ai fini della prova,
soprattutto se protratto nel tempo (come nella fattispecie) e se collegato alla mancata redazione dell'inventario (Cass.
3 civ. 19.7.2006, n. 16507).
E nel caso di specie, anche in ragione della contumacia della convenuta, non vi è agli atti la prova della effettuazione dell'inventario ai sensi dell'art. 485 c.c., circostanza dalla quale appare corretto desumere un ulteriore indizio dell'accettazione tacita dell'eredità.
Alla luce di quanto sinora esposto, appare pertanto accertato che abbia tacitamente accettato ai Controparte_1
sensi dell'art. 476 c.c. l'eredità di . Persona_1
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, tenendo conto della natura della controversia e delle attività svolte, con istruttoria solo documentale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto in composizione monocratica, nella persona del Giudice dr. Martino Casavola, accoglie la domanda proposta dal nei Parte_2
confronti di e conseguentemente Controparte_1
così provvede:
-dichiara che nata a [...] il Controparte_1
25.4.1958, ha accettato tacitamente l'eredità di Persona_1
, nata a [...] [...] e deceduta in data
[...] Pt_1
15.3.1996;
-condanna la convenuta a rimborsare le spese di lite sostenute dalla parte attrice che si liquidano in € 1.200,00 per compensi
4 ed € 287,50 per spese;
oltre RSG, IVA e CAP.
Taranto, 26.6.25
Il Giudice
(Dr. Martino Casavola)
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