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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 27/02/2025, n. 337 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 337 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANZARO
SECONDA SEZIONE CIVILE in persona del giudice onorario Dott.ssa Maura Fragale, a seguito discussione orale ex art 281 sexies c.p.c. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 2048 del RGAC dell'anno 2020 avente ad oggetto domanda di risarcimento danni e vertente
TRA
(c.f. in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Pietro Venerando, giusta procura a rogito Dott. Rep n. 49272 Racc. 24 293 del 14 novembre Parte_2
2014, ed elettivamente domiciliat o presso l'avv. Giovanni Arena con studio in
Lamezia Terme alla Via G.B. Caputi n. 2.
ATTORE
E
in persona del legale rappresentante liquidatore Controparte_1
p.t. sig. Controparte_2
CONVENUTO CONTUMACE
Oggetto: responsabilità per l'esercizio di attività pericolose ( ex art 2050 c.c.)
CONCLUSIONI
Come da atti e verbali di causa
FATTO E DIRITTO
1 ha citato in giudizio la Parte_3 Controparte_1 deducendo che , in data 09.02.2014, alle ore 17:39, la sua linea elettrica di media tensione sita in Località Iuzzolino del Comune di Sellia Marina subiva una improvvisa interruzione determinando la disalimentazione diffusa della clientela servita da . Controparte_3
Che i dipendenti della società attrice, recatisi in loco, avevano appurato un guasto alla linea di media tensione di sua proprietà, a causa di contatto della linea “ con materiali movimentati da mezzi meccanici” come da verbale segnalazione danni ( all. 1). Da tale verbale poteva evincersi che i conduttori aerei MT della Linea, si erano rotti a causa dei lavori condotti dalla società convenuta , la quale aveva eretto una impalcatura per la Controparte_1
1 costruzione di un edificio, non in conformità con le corrette distanze di sicurezza.
Peraltro avendo , necessità di d over provvedere in tempi Parte_3 rapidi al ripristino della Linea danneggiata, richiedeva l'intervento dei propri tecnici e del che provvedevano alle Controparte_4 riparazioni.
Che la società attrice aveva speso € 5.522,76 per riparare tali danni e che ritenendo sussistere i presupposti per ravvisare la responsabilità della società convenuta per i danni occorsi alla attrice, quest'ultima aveva sollecitato, inutilmente, la convenuta al pagamento del risarcimento dei danni conseguenti al sinistro sopra indicato.
Per questi motivi
, ha chiesto accertare la responsabilità della società convenuta per il sinistro indicato in narrativa e, per l'effetto, condannare la stessa al pagamento della somma di € 5.522,76 in favore dell'attrice, oltre rivalutazione ed interessi dal sinistro sino all'effettivo soddisfo.
La società convenuta è rimasta contumace.
All'udienza del 22.04.2021, il G.I., verificata la regolarità della notifica dell'atto di citazione alla parte convenuta , concedeva alle parti i termini di cui all'art 183
VI co. C.p.c. e quindi, ha ammesso la prova testimoniale articolata dall'attrice.
Escussi i testi ammessi, la causa è stata rinviata all'udienza del 22.06.2023 per la precisazione delle conclusioni, poi rinviata all'udienza del 27.02.2025 per essere discussa.
In via preliminare, si osserva che la domanda proposta deve essere ricondotta allo schema di responsabilità ex art. 2050 c.c., avendo l'attrice agito per ottenere, dalla società convenuta, il risarcimento del danno patrimoniale, sotto il profilo del c.d. danno emergente, subito i n conseguenza della condotta posta in essere da dipendenti della società convenuta nello svolgimento dei lavori di costruzione di un edificio, non rispettando le distanze di sicurezza che incautamente Contr avrebbero condotto le attività di movimentazione poste in essere della , danneggiando i cavi posti a poca distanza, non avendo il rappresentante Pt_3 Contr legale della sig. , richiesto la sospensione dell'energia Controparte_2
e la messa in sicurezza della per poter provvedere a proteggere il Pt_4 ponteggio. Tale richiesta veniva avanzata solo in data 13.02.2014 allorchè erano Contr già stati cagionati i danni e la avesse intimato alla già in Parte_1 data 28.03.2013, di ripristinare le distanze di sicurezza in quanto il fabb ricato in Contr corso di costruzione da parte di stessa era in prossimità della Linea e “ tale
2 costruzione causa una situazione di pericolo per l'incolumità di persone e cose
a causa della riduzione delle distanze di sicurezza del Vostro cantiere dal nostro elettrodotto ” ( cfr. doc. 4 diffida E distribuzione del 28.03.2013).
L'attività posta in essere dalla è infatti riconducibile, secondo CP_1
l'orientamento prevalente in giurisprudenza, all'esercizio di attività pericolose
(cfr. Cass. Civ., Sez. III, n. 3022/2001) con conseguente configurabilità in capo alla società convenuta della responsabilità ex art. 2050. Come osservato dalla
Suprema Corte, infatti, “l'esercente di un'attività di esecuzione di lavori sulla pubblica strada - da considerarsi pericolosa, ex art. 2050 cod. civ., costituendo i lavori stessi fonte di pericolo per gli utenti - è assoggettato alla presunzione di responsabilità di cui alla norma codicistica in relazione ai danni subiti dagli utenti della strada a causa e nello svolgimento dell'attività stessa, presunzione, peraltro, superabile mercè la dimostrazione di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno, in ordine alla scelta delle quali egli dispone di un margine di discrezionalità (da esercitare facendo uso della nor male prudenza e tenendo conto dello sviluppo della tecnica e delle condizioni pratiche in cui l'attività si svolge)” (Cass. Civ., Sez. III, n. 7298/2003), fermo l'onere del danneggiato di dare prova del nesso causale tra esercizio dell'attività e l'evento dannoso (Cass. Civ., Sez. III, n.19449/2008).
Ciò premesso, il teste escusso all'udienza del 27.06.2022 , sig. Tes_1
dipendente della società attrice, ha confermato che il guasto alla linea
[...] aerea di media tensione a 20 kv di era stato causato da Controparte_3 contatto della linea con materiali movimentati da mezzi meccanici di proprietà di precisando che “ il cavo Controparte_5 si trovava vicinissimo al ponteggio esistente intorno al palazzo” e confermando altresì che nel momento in cui era intervenuto presso la località Iuzzolino in Sellia Marina, aveva riscontrato che l'impalcatura e il fabbricato eretti da i trovavano a Controparte_6 ridosso della linea area di media tensione a 20 Kv di e -Distribuzione S.p.A, così come da verbale redatto in data 09.02.2014 allegato al fascicolo di parte attrice, sottoscritto dal responsabile della . Anche il teste Parte_1
escusso alla medesima udienza, ha confermato che l'impalcatura Testimone_2 eretta dalla i trovavano a ridosso della Controparte_5
e e che per eseguire Controparte_3 Parte_3
i lavori di riparazione del guasto, , si rendeva necessaria la messa in sicurezza della linea area di media tensione a 20 Kv di e -Distribuzione S.p.A in quanto
3 l'impalcatura e il fabbricato eretti da Controparte_5 si trovavano a ridosso della stessa. Tali lavori affermava che erano stati eseguiti sia dai tecnici di con l'ausilio anche dei tecnici del Parte_1 [...]
. Controparte_4
A ciò si aggiunga che la convenuta non ha fornito alcuna prova Controparte_1 liberatoria adeguata affinché potesse ritenersi vinta la circostanza allegata e dimostrata e superata, quindi, la presunzione di responsabilità civile extracontrattuale posta dall'art. 2050 c.c. .
Tale norma pone a carico dell'esercente l'attività pericolosa l'onere di dimostrare l'adozione di tutte le misure idonee ad evitare il danno non bastando dimostrare la prova negativa di non avere commesso alcuna violazione delle norme di legge o di comune prudenza, bensì occorre la prova positiva di avere impiegato ogni cura e misura atta ad impedire l'evento dannoso. Nella specie, la cautela doverosa omessa, o non diligentemente attuata, concerne proprio la prescrizione della richiesta di sospensione della linea elettrica previa autorizzazione ad essa.
Quindi i danni patiti dall'attore sono da attribuire all'esclusiva responsabilità di la quale non ha fornito alcuna prova di avere posto in Controparte_1 essere adeguate misure volte ad evitare i danni derivanti dall'esercizio della sua attività ed alla stessa insiti e/o strettamente connessi.
4. Così affermata la responsabilità di parte convenuta, deve scrutinarsi la domanda risarcitoria in relazione al quantum debeatur.
Il danno come sopra descritto, determinava, secondo la documentazione esibita da parte attrice, il costo per il materiale utilizzato per le ore di lavoro effettuate dal personale alle dipendenze di e dell'intervento di terzi Parte_1
, ammontante ad euro 5.522,76. Controparte_4
Tale ammontare veniva confermato dal teste che co rroborava le Testimone_2 fatture 9, 10 e 14 contenenti i corrispettivi del m ateriale delle ore di lavoro effettuate dal e dei tecnici di e . Controparte_4 CP_3
5. Alla parte così come individuata ovvero in persona Controparte_1 del legale rappresentante , spetta quindi, il risarcimento del danno così come quantificato, oltre che, trattandosi di debito di valore, la rivalutazione monetaria dalla data della proposizione della domanda ( 10.06.2020 ) e gli interessi legali fino al soddisfo.
6. Le spese di lite seguono la socc ombenza e vengono liquidate come in dispositivo secondo il D.M. 55/2014 aggiornato sulla base del D.M. n. 147 del
4 13/08/2022 per lo scaglione corrispondente al valore della causa, con diminuzione fino al cinquanta per cento per tutte le fasi di giudizio in ragione della contumacia di parte convenuta Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, in persona del giudice onorario Dott.ssa Maura Fragale, definitivamente pronunciand o sulla causa in oggetto, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Accoglie la domanda attorea e per l'effetto condanna Controparte_1 in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore di
[...]
in persona del legale rappresntante p.t. della somma di Parte_1 euro 5.522,765 oltre interessi e rivalutazione dalla dat a di proposizione della domanda (10.06.2020) fino al soddisfo;
2) Condanna in persona del legale rappresent ante Controparte_1
p.t. al pagamento delle spese di lite sostenute da in Controparte_3 persona del legale r.p.t. che liquida in complessive euro 1.270,00 oltre spese generali IVA e CAP come per legge.
Così deciso in Catanzaro, 27 febbraio 2025
IL GIUDICE ONORARIO
Dott.ssa Maura Fragale
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANZARO
SECONDA SEZIONE CIVILE in persona del giudice onorario Dott.ssa Maura Fragale, a seguito discussione orale ex art 281 sexies c.p.c. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 2048 del RGAC dell'anno 2020 avente ad oggetto domanda di risarcimento danni e vertente
TRA
(c.f. in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Pietro Venerando, giusta procura a rogito Dott. Rep n. 49272 Racc. 24 293 del 14 novembre Parte_2
2014, ed elettivamente domiciliat o presso l'avv. Giovanni Arena con studio in
Lamezia Terme alla Via G.B. Caputi n. 2.
ATTORE
E
in persona del legale rappresentante liquidatore Controparte_1
p.t. sig. Controparte_2
CONVENUTO CONTUMACE
Oggetto: responsabilità per l'esercizio di attività pericolose ( ex art 2050 c.c.)
CONCLUSIONI
Come da atti e verbali di causa
FATTO E DIRITTO
1 ha citato in giudizio la Parte_3 Controparte_1 deducendo che , in data 09.02.2014, alle ore 17:39, la sua linea elettrica di media tensione sita in Località Iuzzolino del Comune di Sellia Marina subiva una improvvisa interruzione determinando la disalimentazione diffusa della clientela servita da . Controparte_3
Che i dipendenti della società attrice, recatisi in loco, avevano appurato un guasto alla linea di media tensione di sua proprietà, a causa di contatto della linea “ con materiali movimentati da mezzi meccanici” come da verbale segnalazione danni ( all. 1). Da tale verbale poteva evincersi che i conduttori aerei MT della Linea, si erano rotti a causa dei lavori condotti dalla società convenuta , la quale aveva eretto una impalcatura per la Controparte_1
1 costruzione di un edificio, non in conformità con le corrette distanze di sicurezza.
Peraltro avendo , necessità di d over provvedere in tempi Parte_3 rapidi al ripristino della Linea danneggiata, richiedeva l'intervento dei propri tecnici e del che provvedevano alle Controparte_4 riparazioni.
Che la società attrice aveva speso € 5.522,76 per riparare tali danni e che ritenendo sussistere i presupposti per ravvisare la responsabilità della società convenuta per i danni occorsi alla attrice, quest'ultima aveva sollecitato, inutilmente, la convenuta al pagamento del risarcimento dei danni conseguenti al sinistro sopra indicato.
Per questi motivi
, ha chiesto accertare la responsabilità della società convenuta per il sinistro indicato in narrativa e, per l'effetto, condannare la stessa al pagamento della somma di € 5.522,76 in favore dell'attrice, oltre rivalutazione ed interessi dal sinistro sino all'effettivo soddisfo.
La società convenuta è rimasta contumace.
All'udienza del 22.04.2021, il G.I., verificata la regolarità della notifica dell'atto di citazione alla parte convenuta , concedeva alle parti i termini di cui all'art 183
VI co. C.p.c. e quindi, ha ammesso la prova testimoniale articolata dall'attrice.
Escussi i testi ammessi, la causa è stata rinviata all'udienza del 22.06.2023 per la precisazione delle conclusioni, poi rinviata all'udienza del 27.02.2025 per essere discussa.
In via preliminare, si osserva che la domanda proposta deve essere ricondotta allo schema di responsabilità ex art. 2050 c.c., avendo l'attrice agito per ottenere, dalla società convenuta, il risarcimento del danno patrimoniale, sotto il profilo del c.d. danno emergente, subito i n conseguenza della condotta posta in essere da dipendenti della società convenuta nello svolgimento dei lavori di costruzione di un edificio, non rispettando le distanze di sicurezza che incautamente Contr avrebbero condotto le attività di movimentazione poste in essere della , danneggiando i cavi posti a poca distanza, non avendo il rappresentante Pt_3 Contr legale della sig. , richiesto la sospensione dell'energia Controparte_2
e la messa in sicurezza della per poter provvedere a proteggere il Pt_4 ponteggio. Tale richiesta veniva avanzata solo in data 13.02.2014 allorchè erano Contr già stati cagionati i danni e la avesse intimato alla già in Parte_1 data 28.03.2013, di ripristinare le distanze di sicurezza in quanto il fabb ricato in Contr corso di costruzione da parte di stessa era in prossimità della Linea e “ tale
2 costruzione causa una situazione di pericolo per l'incolumità di persone e cose
a causa della riduzione delle distanze di sicurezza del Vostro cantiere dal nostro elettrodotto ” ( cfr. doc. 4 diffida E distribuzione del 28.03.2013).
L'attività posta in essere dalla è infatti riconducibile, secondo CP_1
l'orientamento prevalente in giurisprudenza, all'esercizio di attività pericolose
(cfr. Cass. Civ., Sez. III, n. 3022/2001) con conseguente configurabilità in capo alla società convenuta della responsabilità ex art. 2050. Come osservato dalla
Suprema Corte, infatti, “l'esercente di un'attività di esecuzione di lavori sulla pubblica strada - da considerarsi pericolosa, ex art. 2050 cod. civ., costituendo i lavori stessi fonte di pericolo per gli utenti - è assoggettato alla presunzione di responsabilità di cui alla norma codicistica in relazione ai danni subiti dagli utenti della strada a causa e nello svolgimento dell'attività stessa, presunzione, peraltro, superabile mercè la dimostrazione di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno, in ordine alla scelta delle quali egli dispone di un margine di discrezionalità (da esercitare facendo uso della nor male prudenza e tenendo conto dello sviluppo della tecnica e delle condizioni pratiche in cui l'attività si svolge)” (Cass. Civ., Sez. III, n. 7298/2003), fermo l'onere del danneggiato di dare prova del nesso causale tra esercizio dell'attività e l'evento dannoso (Cass. Civ., Sez. III, n.19449/2008).
Ciò premesso, il teste escusso all'udienza del 27.06.2022 , sig. Tes_1
dipendente della società attrice, ha confermato che il guasto alla linea
[...] aerea di media tensione a 20 kv di era stato causato da Controparte_3 contatto della linea con materiali movimentati da mezzi meccanici di proprietà di precisando che “ il cavo Controparte_5 si trovava vicinissimo al ponteggio esistente intorno al palazzo” e confermando altresì che nel momento in cui era intervenuto presso la località Iuzzolino in Sellia Marina, aveva riscontrato che l'impalcatura e il fabbricato eretti da i trovavano a Controparte_6 ridosso della linea area di media tensione a 20 Kv di e -Distribuzione S.p.A, così come da verbale redatto in data 09.02.2014 allegato al fascicolo di parte attrice, sottoscritto dal responsabile della . Anche il teste Parte_1
escusso alla medesima udienza, ha confermato che l'impalcatura Testimone_2 eretta dalla i trovavano a ridosso della Controparte_5
e e che per eseguire Controparte_3 Parte_3
i lavori di riparazione del guasto, , si rendeva necessaria la messa in sicurezza della linea area di media tensione a 20 Kv di e -Distribuzione S.p.A in quanto
3 l'impalcatura e il fabbricato eretti da Controparte_5 si trovavano a ridosso della stessa. Tali lavori affermava che erano stati eseguiti sia dai tecnici di con l'ausilio anche dei tecnici del Parte_1 [...]
. Controparte_4
A ciò si aggiunga che la convenuta non ha fornito alcuna prova Controparte_1 liberatoria adeguata affinché potesse ritenersi vinta la circostanza allegata e dimostrata e superata, quindi, la presunzione di responsabilità civile extracontrattuale posta dall'art. 2050 c.c. .
Tale norma pone a carico dell'esercente l'attività pericolosa l'onere di dimostrare l'adozione di tutte le misure idonee ad evitare il danno non bastando dimostrare la prova negativa di non avere commesso alcuna violazione delle norme di legge o di comune prudenza, bensì occorre la prova positiva di avere impiegato ogni cura e misura atta ad impedire l'evento dannoso. Nella specie, la cautela doverosa omessa, o non diligentemente attuata, concerne proprio la prescrizione della richiesta di sospensione della linea elettrica previa autorizzazione ad essa.
Quindi i danni patiti dall'attore sono da attribuire all'esclusiva responsabilità di la quale non ha fornito alcuna prova di avere posto in Controparte_1 essere adeguate misure volte ad evitare i danni derivanti dall'esercizio della sua attività ed alla stessa insiti e/o strettamente connessi.
4. Così affermata la responsabilità di parte convenuta, deve scrutinarsi la domanda risarcitoria in relazione al quantum debeatur.
Il danno come sopra descritto, determinava, secondo la documentazione esibita da parte attrice, il costo per il materiale utilizzato per le ore di lavoro effettuate dal personale alle dipendenze di e dell'intervento di terzi Parte_1
, ammontante ad euro 5.522,76. Controparte_4
Tale ammontare veniva confermato dal teste che co rroborava le Testimone_2 fatture 9, 10 e 14 contenenti i corrispettivi del m ateriale delle ore di lavoro effettuate dal e dei tecnici di e . Controparte_4 CP_3
5. Alla parte così come individuata ovvero in persona Controparte_1 del legale rappresentante , spetta quindi, il risarcimento del danno così come quantificato, oltre che, trattandosi di debito di valore, la rivalutazione monetaria dalla data della proposizione della domanda ( 10.06.2020 ) e gli interessi legali fino al soddisfo.
6. Le spese di lite seguono la socc ombenza e vengono liquidate come in dispositivo secondo il D.M. 55/2014 aggiornato sulla base del D.M. n. 147 del
4 13/08/2022 per lo scaglione corrispondente al valore della causa, con diminuzione fino al cinquanta per cento per tutte le fasi di giudizio in ragione della contumacia di parte convenuta Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, in persona del giudice onorario Dott.ssa Maura Fragale, definitivamente pronunciand o sulla causa in oggetto, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Accoglie la domanda attorea e per l'effetto condanna Controparte_1 in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore di
[...]
in persona del legale rappresntante p.t. della somma di Parte_1 euro 5.522,765 oltre interessi e rivalutazione dalla dat a di proposizione della domanda (10.06.2020) fino al soddisfo;
2) Condanna in persona del legale rappresent ante Controparte_1
p.t. al pagamento delle spese di lite sostenute da in Controparte_3 persona del legale r.p.t. che liquida in complessive euro 1.270,00 oltre spese generali IVA e CAP come per legge.
Così deciso in Catanzaro, 27 febbraio 2025
IL GIUDICE ONORARIO
Dott.ssa Maura Fragale
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