Decreto cautelare 21 novembre 2025
Sentenza breve 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. I, sentenza breve 22/12/2025, n. 2185 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 2185 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02185/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01878/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1878 del 2025, proposto da
-OMISSIS- e -OMISSIS-, esercenti la responsabilità genitoriale sul minore -OMISSIS- rappresentati e difesi dall'avvocato Alessandro Lauretta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale Campania, Ambito per la Provincia di Salerno, Istituto Comprensivo -OMISSIS-, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale di Salerno, domiciliataria ex lege in Salerno, c.so Vittorio Emanuele, 58;
per l'annullamento
previa sospensione
1. del Piano Educativo Individualizzato, datato 04/11/2025, con cui il Dirigente Scolastico p.t. dell'Istituto Comprensivo “-OMISSIS-” di -OMISSIS- disponeva in favore del minore -OMISSIS- "l'assegnazione di n. 18 ore settimanali di sostegno alla classe -OMISSIS- frequentata dal minore”;
2. di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e/o consequenziali comunque lesivi degli interessi dei ricorrenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito e dell’Istituto Comprensivo -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 il dott. IO ND e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuta, preliminarmente, infondata l’eccezione di inammissibilità del ricorso per inesistenza dell’atto impugnato; diversamente da quanto eccepito dalla difesa statale non è stata impugnata una mera bozza preparatoria, ma il piano educativo individualizzato relativo allo studente interessato, redatto per l’anno scolastico 2025-2026 e debitamente sottoscritto, con firma digitale, da tutti i componenti del gruppo di lavoro operativo;
Considerato che il piano educativo individualizzato impugnato, con cui è stata prevista l’assegnazione all’alunno di 18 ore di sostegno, non tiene conto delle indicazioni provenienti dal gruppo di lavoro operativo che, in sede di verifica finale del piano educativo individualizzato per il precedente anno scolastico, 2024-2025, come risulta dal verbale del 6 maggio 2025, aveva ritenuto necessaria una copertura oraria da parte del docente di sostegno per l’intero monte orario, corrispondente a 30 ore;
Ritenuto quindi illegittimo, per difetto di motivazione, il piano educativo impugnato, non essendo spiegate le ragioni per le quali ci si è discostati dalle indicazioni fornite dal competente gruppo di lavoro operativo in sede di verifica finale per il precedente anno scolastico;
Ritenuto, pertanto, di dover accogliere il ricorso, in quanto palesemente fondato, definendo il contenzioso mediante sentenza in forma semplificata, deliberata nella camera di consiglio fissata per la decisione cautelare, essendone stato dato rituale avviso alle parti presenti, come da verbale d’udienza;
Ritenuto, infine, di dover disporre la compensazione delle spese processuali tra le parti, tenuto conto di tutte le circostanze;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, e all’articolo 2-septies, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AL ZZ, Presidente
IO ND, Consigliere, Estensore
Anna Saporito, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IO ND | AL ZZ |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.