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Sentenza 1 settembre 2025
Sentenza 1 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 01/09/2025, n. 4109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 4109 |
| Data del deposito : | 1 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4895 /2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Silvia Barison Presidente relatore dott.ssa Federica Benvenuti Giudice dott. Carlo Azzolini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4895/2025 avente ad oggetto: separazione personale promossa da
TE
Con l'avv. ALESSANDRA TUSSET ricorrente contro
RO
Con l'avv. MARIKA STIGLIANO MESSUTI e l'avv. MAURO PAPANDREA resistente
E con l'intervento del P.M.
Posta in decisione sulle conclusioni congiunte delle parti: “il Tribunale di Venezia OMOLOGHI con sentenza la separazione personale dei coniugi, sposati con matrimonio concordatario, contratto tra le parti a Venezia il 4 settembre 2010 [il relativo atto è stato trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Venezia dell'anno 2010, Parte Seconda – Serie A, al n. 9], alle seguenti CONDIZIONI 1. I coniugi vivranno separati.
2. Le
1 parti concordano che la NO potrà continuare ad abitare e risiedere TE presso la casa coniugale sita a Venezia Lido, Via Dardanelli 32/B (Scala A – Int. 6), utilizzandola in modo pieno ed esclusivo, sino alla vendita dell'immobile.
3. I ORi
[...]
ed il OR si impegnano irrevocabilmente ad alienare TE RO
l'immobile in comproprietà, sito a Venezia Lido, Via Dardanelli 32/B (Scala A – Int. 6), ad un prezzo non inferiore ad Euro 390.000,00 (Euro trecentonovantamila,00) con possibilità, ove entro 12 mesi il bene in oggetto non venisse alienato, di riduzione del prezzo alla somma non inferiore ad Euro 370.000,00 (Euro trecentosettantamila,00), con facoltà delle parti di conferire mandato ad agenzia immobiliare sin dalla sottoscrizione del presente atto;
la NO si obbliga sin d'ora a rilasciare l'immobile libero da persone e TE cose entro la data del rogito per la vendita.
4. Il OR si obbliga a RO versare alla NO , entro il cinque di ogni mese in via anticipata e a TE decorrere dal mese di maggio 2025, la somma di Euro 1.000,00 (Euro mille,00) quale contributo al mantenimento della stessa, mediante bonifico bancario indicato dall'avente diritto;
detta somma dovrà essere rivalutata annualmente secondo gli indici Istat (a far data dal mese di maggio 2026); inteso tra le parti che fino alla vendita della casa il OR
potrà versare alla moglie una somma minore, compresa fra € 400,00 RO
e € 600,00 (con le modalità già indicate) e la differenza rispetto all'importo concordato pari ad Euro 1.000,00 sarà corrisposta al momento del versamento del saldo prezzo ricavato dalla vendita della casa coniugale di cui al punto 3). La predetta somma non potrà essere oggetto di revisione, modifica o revoca laddove la NO rinvenisse una TE attività lavorativa a fronte di un compenso /stipendio mensile inferiore o pari ad Euro 1.500,00 netti.
5. Il OR si obbliga a farsi carico di tutte le spese RO necessarie, alimentari, mediche e di veterinario, degli animali domestici (tre gatti ed un cane già presenti nella casa coniugale durante la convivenza matrimoniale) che resteranno in custodia alla NO , sin che saranno in vita;
con riferimento alle sole TE spese alimentari di detti animali, a decorrere dalla vendita della casa coniugale, verranno divisi a metà i costi tra le parti.
6. Nell'ottica di scioglimento dei beni comuni tra le parti e di riequilibrio degli assetti economici familiari conseguenti alla separazione, le parti pattuiscono concordemente e con reciproca soddisfazione, quanto segue: (A) Il prezzo ricavato dalla vendita dell'immobile in comproprietà, sito a Venezia Lido, Via Dardanelli 32/B (Scala A – Int. 6), che dovrà essere alienato ad un prezzo non inferiore ad Euro 390.000,00 (Euro trecentonovantamila,00) con possibilità, ove entro 12 mesi il bene in oggetto non venisse alienato, di riduzione del prezzo alla somma non inferiore ad Euro 370.000,00 (Euro trecentosettantamila,00), detratto (1) il mutuo in allora residuo, (2) l'eventuale compenso per la mediazione di agenzia e (3) la parte capitale delle rate di mutuo corrisposte, dal mese di maggio 2025 sino alla data di vendita ed estinzione del mutuo, dal OR (il quale dunque potrà trattenere per sé la somma dal ricavato RO prezzo residuo a tale titolo), resterà integralmente di pertinenza e di spettanza della NO
(e ciò a valere anche per eventuali acconti e/o caparre versate da parte TE
2 promissaria acquirente), rinunciando sin d'ora il OR ad ogni RO pretesa e richiesta su detto prezzo. (B) Sino al perfezionamento dell'atto di vendita dell'immobile in comproprietà (come da condizione n. 3), il OR si RO obbliga a pagare integralmente le rate del mutuo acceso dalle parti per l'acquisto e spese accessorie, rinunciando sin d'ora a qualsivoglia azione di restituzione e/o ripetizione nei confronti della NO , anche con riferimento alle somme da egli versate TE in misura maggiore a titolo di capitale ed interessi. (C) Sino al perfezionamento dell'atto di vendita dell'immobile in comproprietà (come da condizione n. 3), il OR
[...]
si obbliga a pagare integralmente tutte le bollette e costi delle utenze domestiche CP_1 relative all'abitazione sita in Via Dardanelli 32/B (Scala A – Int. 6), anche se intestate alla NO , nonché pagherà integralmente le spese condominiali. (D) Al TE perfezionamento dell'atto di vendita dell'immobile in comproprietà (come da condizione n. 3), le parti divideranno tra loro i beni ed arredi in comune [eccezion fatta per il letto, lampadari ed armadio che resteranno in proprietà alla NO ], mentre TE ciascuno asporterà i propri beni ed effetti personali. (E) Il OR RO concede in uso alla NO l'autovettura targata GJ 211 WB modello TE
Jeep Renegade sino al 1° ottobre 2025 con costi di leasing, polizza e bollo auto a carico del OR;
entro tale data la predetta autovettura dovrà essere restituita RO dalla NO al OR , salvo facoltà della NO TE RO
di acquistare l'autovettura per sé con pagamento della maxi-rata residua. TE
7. Le spese della procedura debbono ritenersi integralmente compensate tra le parti, con espressa rinuncia da parte dei rispettivi procuratori alla solidarietà prevista all'art. 13 dalla Legge professionale. Ω Ω Ω Ω All'esito del decorso del termine di legge e previo passaggio in giudicato della emananda sentenza di separazione personale, i ORi
[...]
e , come sopra rappresentati, difesi e TE RO domiciliati, ai sensi degli artt. 473 bis.49 c.p.c. ed art. 473 bis.51, c.p.c., ritenendo ammissibile la procedura congiunta con cumulo delle domande di separazione e di scioglimento del matrimonio anche a mente della sentenza della Corte di Cassazione n. 28727/2023 pubblicata in data 16 ottobre 2023, sin d'ora CHIEDONO che il Tribunale adìto: dichiari, con sentenza, la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, contratto tra le parti a Venezia il 4 settembre 2010 [il relativo atto è stato trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Venezia dell'anno 2010, Parte Seconda – Serie A, al n. 9], ordinando al competente Ufficiale di Stato Civile di procedere alla annotazione della sentenza e agli altri incombenti di rito, alle seguenti CONDIZIONI 1. Le parti concordano che la NO potrà continuare ad abitare e risiedere TE presso la casa coniugale sita a Venezia Lido, Via Dardanelli 32/B (Scala A – Int. 6), utilizzandola in modo pieno ed esclusivo, sino alla vendita dell'immobile, ove nelle more non ancora alienato.
2. Il OR si obbliga a versare alla NO RO [...]
, entro il cinque di ogni mese in via anticipata, la somma di Euro 1.000,00 (Euro TE mille,00) quale contributo al mantenimento della stessa, mediante bonifico bancario indicato
3 dall'avente diritto;
detta somma dovrà essere rivalutata;
inteso tra le parti che fino alla vendita della casa il OR potrà versare alla moglie una somma RO minore, compresa fra € 400,00 e € 600,00 (con le modalità già indicate) e la differenza rispetto all'importo concordato pari ad Euro 1.000,00 sarà corrisposta al momento del versamento del saldo prezzo ricavato dalla vendita della casa coniugale di cui al punto 3). La predetta somma verrà versata dal OR per 60 mensilità (sessanta RO mensilità), ivi incluse le mensilità già versate in sede separatizia con decorrenza da maggio 2025, e non potrà essere oggetto di revisione, modifica o revoca laddove la NO
[...]
rinvenisse una attività lavorativa a fronte di un compenso /stipendio mensile TE inferiore o pari ad Euro 1.500,00 netti.
3. I ORi ed il OR TE [...]
confermano l'impegno irrevocabile ad alienare l'immobile in comproprietà, sito CP_1
a Venezia Lido, Via Dardanelli 32/B (Scala A – Int. 6), ad un prezzo non inferiore ad Euro 390.000,00 (Euro trecentonovantamila,00) con possibilità, ove entro 12 mesi il bene in oggetto non venisse alienato, di riduzione del prezzo alla somma non inferiore ad Euro 370.000,00 (Euro trecentosettantamila,00), con facoltà delle parti di conferire mandato ad agenzia immobiliare sin dalla sottoscrizione del presente atto;
la NO TE si obbliga sin d'ora a rilasciare l'immobile libero da persone e cose entro la data del rogito per la vendita.
4. Il OR si obbliga a farsi carico di tutte le spese RO necessarie, alimentari, mediche e di veterinario, degli animali domestici (tre gatti ed un cane già presenti nella casa coniugale durante la convivenza matrimoniale) che resteranno in custodia alla NO , sin che essi saranno in vita;
con riferimento alle TE sole spese alimentari di detti animali, a decorrere dalla vendita della casa coniugale, verranno divisi a metà i costi tra le parti.
5. Le parti confermano anche in questa sede l'accordo raggiunto in sede separatizia, nell'ottica di scioglimento dei beni comuni tra le parti e di riequilibrio degli assetti economici familiari conseguenti alla separazione, secondo il quale: (A) Il prezzo ricavato dalla vendita dell'immobile in comproprietà, sito a Venezia Lido, Via Dardanelli 32/B (Scala A – Int. 6), che dovrà essere alienato ad un prezzo non inferiore ad Euro 390.000,00 (Euro trecentonovantamila,00) con possibilità, ove entro 12 mesi il bene in oggetto non venisse alienato, di riduzione del prezzo alla somma non inferiore ad Euro 370.000,00 (Euro trecentosettantamila,00), detratto (1) il mutuo in allora residuo, (2) l'eventuale compenso per la mediazione di agenzia e (3) la parte capitale delle rate di mutuo corrisposte, dal mese di maggio 2025 sino alla data di vendita ed estinzione del mutuo, dal OR (il quale dunque potrà trattenere per sé la somma dal RO ricavato prezzo residuo a tale titolo), resterà integralmente di pertinenza e di spettanza della NO (e ciò a valere anche per eventuali acconti e/ o caparre versate TE da parte promissaria acquirente), rinunciando sin d'ora il OR ad RO ogni pretesa e richiesta su detto prezzo. (B) Sino al perfezionamento dell'atto di vendita dell'immobile in comproprietà (come da condizione n. 2, già punto n. 3 dell'accordo separatizio), il OR si obbliga a pagare integralmente le rate del RO mutuo acceso dalle parti per l'acquisto e spese accessorie, rinunciando sin d'ora a
4 qualsivoglia azione di restituzione e/o ripetizione nei confronti della NO
[...]
, anche con riferimento alle somme da egli versate in misura maggiore a titolo di TE capitale ed interessi. (C) Sino al perfezionamento dell'atto di vendita dell'immobile in comproprietà (come da condizione n 2, già punto n. 3 dell'accordo separatizio), il OR
si obbliga a pagare integralmente tutte le bollette e costi relativi alle RO utenze domestiche dell'abitazione sita in Via Dardanelli 32/B (Scala A – Int. 6), anche se intestate alla NO , nonché pagherà integralmente le spese TE condominiali. (D) Al perfezionamento dell'atto di vendita dell'immobile in comproprietà (come da condizione n. 2, già punto n. 3 dell'accordo separatizio), le parti divideranno tra loro i beni ed arredi in comune [eccezion fatta per il letto, lampadari ed armadio che resteranno in proprietà alla NO ], mentre ciascuno asporterà i propri TE beni ed effetti personali. (E) Il OR concede in uso alla NO RO
l'autovettura targata GJ 211 WB modello Jeep Renegade sino al 1° TE ottobre 2025 con costi di leasing, polizza e bollo auto a carico del OR
[...]
; entro tale data la predetta autovettura dovrà essere restituita dalla NO CP_1
al OR , salvo facoltà della NO TE RO [...]
di acquistare l'autovettura per sé con pagamento della maxi-rata residua.
6. Le TE spese della procedura debbono ritenersi integralmente compensate tra le parti, con espressa rinuncia da parte dei rispettivi procuratori alla solidarietà prevista all'art. 13 dalla Legge professionale” per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con ricorso dep. 11/02/2025 , dopo aver premesso che in data TE
04/09/2010 ha contratto matrimonio concordatario a Venezia con
[...]
; che dalla loro unione non sono nati figli;
che la relazione coniugale nel CP_1 corso degli ultimi anni sempre è divenuta sempre più conflittuale;
tanto premesso, per i motivi e alle condizioni personali ed economiche di cui al proprio atto introduttivo, ha domandato la pronuncia della separazione personale dei coniugi, con richiesta di addebito della stessa al marito per violazione del dovere di fedeltà coniugale e di coabitazione.
Il resistente, costituitosi in giudizio, ha dato atto del raggiungimento di un accordo con la controparte al fine di addivenire alla separazione consensuale formulando contestuale domanda di cessazione effetti civili di matrimonio, nei termini di cui alle note di trattazione scritta a conclusioni congiunte depositate il 18/04/2025.
5 All'udienza del 3 giugno 2025, confermate dalle parti le conclusioni di cui sopra, anche in ordine al cumulo delle domande di separazione e divorzio, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione in punto separazione e per le successive determinazioni ai fini della prosecuzione del giudizio in punto cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Il P.M., con nota del 25/03/2025 ha rinunciato all'impugnazione.
La domanda di separazione personale è meritevole di accoglimento.
Difatti, ai sensi dell'art. 151 cod. civ. la separazione dei coniugi deve trovare causa e giustificazione in una situazione di intollerabilità della convivenza oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile;
a tal fine non è necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e di distacco spirituale di una sola delle parti, verificabile in base ai fatti obiettivi, come la presentazione stessa del ricorso ed il successivo comportamento processuale (e, in particolare alle negative risultanze del tentativo di conciliazione), dovendosi ritenere, in tali evenienze, venuto meno quel principio del consenso che, con la riforma attuata attraverso la legge 19 maggio 1975, n. 151, caratterizza ogni vicenda del rapporto coniugale (v. tra le altre, C. Cass. n 1164 del 21/01/2014).
Nella specie entrambi i coniugi hanno chiesto la separazione, adducendo che la prosecuzione della convivenza tra loro è ormai divenuta intollerabile e che è cessato ogni rapporto affettivo e di coabitazione tra gli stessi.
Sui provvedimenti accessori possono recepirsi gli accordi delle parti, non contrastando con l'ordine pubblico le condizioni tra loro pattuite.
Il tutto come da come da nota congiunta dep. in data 18/04/2025.
Si provvede con separata ordinanza alla prosecuzione del giudizio, rimettendo alla sentenza che valuterà ammissibilità e fondatezza della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio introdotta in fase di consensualizzazione della procedura anche la statuizione delle spese dell'intero giudizio.
Vanno disposte l'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenze di legge.
6
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, seconda sezione civile, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la separazione personale tra e TE [...]
, unitisi in matrimonio in data 04/09/2010 a Venezia, trascritto nel registro CP_1 degli atti di matrimonio del Comune di Venezia al n. 9, parte 2, serie A, dell'anno 2010;
- sui provvedimenti accessori provvede come da accordi delle parti, di cui al foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data 18/04/2025, da intendersi qui integralmente riprodotti e ritrascritti, e per l'effetto dispone che:
1. I coniugi vivranno separati.
2. Le parti concordano che la NO potrà continuare ad abitare e risiedere TE presso la casa coniugale sita a Venezia Lido, Via Dardanelli 32/B (Scala A – Int. 6), utilizzandola in modo pieno ed esclusivo, sino alla vendita dell'immobile.
3. I ORi ed il OR si impegnano TE RO irrevocabilmente ad alienare l'immobile in comproprietà, sito a Venezia Lido, Via Dardanelli
32/B (Scala A – Int. 6), ad un prezzo non inferiore ad Euro 390.000,00 (Euro trecentonovantamila,00) con possibilità, ove entro 12 mesi il bene in oggetto non venisse alienato, di riduzione del prezzo alla somma non inferiore ad Euro 370.000,00 (Euro trecentosettantamila,00), con facoltà delle parti di conferire mandato ad agenzia immobiliare sin dalla sottoscrizione del presente atto;
la NO si obbliga sin d'ora a TE rilasciare l'immobile libero da persone e cose entro la data del rogito per la vendita.
4. Il OR si obbliga a versare alla NO , entro il RO TE cinque di ogni mese in via anticipata e a decorrere dal mese di maggio 2025, la somma di
Euro 1.000,00 (Euro mille,00) quale contributo al mantenimento della stessa, mediante bonifico bancario indicato dall'avente diritto;
detta somma dovrà essere rivalutata annualmente secondo gli indici Istat (a far data dal mese di maggio 2026); inteso tra le parti che fino alla vendita della casa il OR potrà versare alla moglie una RO somma minore, compresa fra € 400,00 e € 600,00 (con le modalità già indicate) e la differenza rispetto all'importo concordato pari ad Euro 1.000,00 sarà corrisposta al momento del versamento del saldo prezzo ricavato dalla vendita della casa coniugale di cui al punto 3).
7 La predetta somma non potrà essere oggetto di revisione, modifica o revoca laddove la NO rinvenisse una attività lavorativa a fronte di un compenso TE
/stipendio mensile inferiore o pari ad Euro 1.500,00 netti.
5. Il OR si obbliga a farsi carico di tutte le spese necessarie, RO alimentari, mediche e di veterinario, degli animali domestici (tre gatti ed un cane già presenti nella casa coniugale durante la convivenza matrimoniale) che resteranno in custodia alla NO , sin che saranno in vita;
con riferimento alle sole spese alimentari TE di detti animali, a decorrere dalla vendita della casa coniugale, verranno divisi a metà i costi tra le parti.
6. Nell'ottica di scioglimento dei beni comuni tra le parti e di riequilibrio degli assetti economici familiari conseguenti alla separazione, le parti pattuiscono concordemente e con reciproca soddisfazione, quanto segue:
(A)
Il prezzo ricavato dalla vendita dell'immobile in comproprietà, sito a Venezia Lido, Via
Dardanelli 32/B (Scala A – Int. 6), che dovrà essere alienato ad un prezzo non inferiore ad
Euro 390.000,00 (Euro trecentonovantamila,00) con possibilità, ove entro 12 mesi il bene in oggetto non venisse alienato, di riduzione del prezzo alla somma non inferiore ad Euro
370.000,00 (Euro trecentosettantamila,00), detratto (1) il mutuo in allora residuo, (2)
l'eventuale compenso per la mediazione di agenzia e (3) la parte capitale delle rate di mutuo corrisposte, dal mese di maggio 2025 sino alla data di vendita ed estinzione del mutuo, dal OR (il quale dunque potrà trattenere per sé la somma dal ricavato RO prezzo residuo a tale titolo), resterà integralmente di pertinenza e di spettanza della NO
(e ciò a valere anche per eventuali acconti e/o caparre versate da parte TE promissaria acquirente), rinunciando sin d'ora il OR ad ogni pretesa RO
e richiesta su detto prezzo.
(B)
Sino al perfezionamento dell'atto di vendita dell'immobile in comproprietà (come da condizione n. 3), il OR si obbliga a pagare integralmente le rate del RO mutuo acceso dalle parti per l'acquisto e spese accessorie, rinunciando sin d'ora a qualsivoglia azione di restituzione e/o ripetizione nei confronti della NO Pt_1
8 , anche con riferimento alle somme da egli versate in misura maggiore a titolo di TE capitale ed interessi.
(C)
Sino al perfezionamento dell'atto di vendita dell'immobile in comproprietà (come da condizione n. 3), il OR si obbliga a pagare integralmente tutte le RO bollette e costi delle utenze domestiche relative all'abitazione sita in Via Dardanelli 32/B
(Scala A – Int. 6), anche se intestate alla NO , nonché pagherà TE integralmente le spese condominiali.
(D)
Al perfezionamento dell'atto di vendita dell'immobile in comproprietà (come da condizione n. 3), le parti divideranno tra loro i beni ed arredi in comune [eccezion fatta per il letto, lampadari ed armadio che resteranno in proprietà alla NO ], mentre TE ciascuno asporterà i propri beni ed effetti personali.
(E)
Il OR concede in uso alla NO l'autovettura RO TE targata GJ 211 WB modello Jeep Renegade sino al 1° ottobre 2025 con costi di leasing, polizza e bollo auto a carico del OR;
entro tale data la predetta RO autovettura dovrà essere restituita dalla NO al OR TE [...]
, salvo facoltà della NO di acquistare l'autovettura per sé CP_1 TE con pagamento della maxi-rata residua.
Spese alla definizione del giudizio, per la cui prosecuzione si provvede come da separata ordinanza.
Manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di
Stato Civile del Comune di Venezia per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in data 23 luglio 2025 dal Tribunale di Venezia.
Il Presidente relatore dott.ssa Silvia Barison
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Silvia Barison Presidente relatore dott.ssa Federica Benvenuti Giudice dott. Carlo Azzolini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4895/2025 avente ad oggetto: separazione personale promossa da
TE
Con l'avv. ALESSANDRA TUSSET ricorrente contro
RO
Con l'avv. MARIKA STIGLIANO MESSUTI e l'avv. MAURO PAPANDREA resistente
E con l'intervento del P.M.
Posta in decisione sulle conclusioni congiunte delle parti: “il Tribunale di Venezia OMOLOGHI con sentenza la separazione personale dei coniugi, sposati con matrimonio concordatario, contratto tra le parti a Venezia il 4 settembre 2010 [il relativo atto è stato trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Venezia dell'anno 2010, Parte Seconda – Serie A, al n. 9], alle seguenti CONDIZIONI 1. I coniugi vivranno separati.
2. Le
1 parti concordano che la NO potrà continuare ad abitare e risiedere TE presso la casa coniugale sita a Venezia Lido, Via Dardanelli 32/B (Scala A – Int. 6), utilizzandola in modo pieno ed esclusivo, sino alla vendita dell'immobile.
3. I ORi
[...]
ed il OR si impegnano irrevocabilmente ad alienare TE RO
l'immobile in comproprietà, sito a Venezia Lido, Via Dardanelli 32/B (Scala A – Int. 6), ad un prezzo non inferiore ad Euro 390.000,00 (Euro trecentonovantamila,00) con possibilità, ove entro 12 mesi il bene in oggetto non venisse alienato, di riduzione del prezzo alla somma non inferiore ad Euro 370.000,00 (Euro trecentosettantamila,00), con facoltà delle parti di conferire mandato ad agenzia immobiliare sin dalla sottoscrizione del presente atto;
la NO si obbliga sin d'ora a rilasciare l'immobile libero da persone e TE cose entro la data del rogito per la vendita.
4. Il OR si obbliga a RO versare alla NO , entro il cinque di ogni mese in via anticipata e a TE decorrere dal mese di maggio 2025, la somma di Euro 1.000,00 (Euro mille,00) quale contributo al mantenimento della stessa, mediante bonifico bancario indicato dall'avente diritto;
detta somma dovrà essere rivalutata annualmente secondo gli indici Istat (a far data dal mese di maggio 2026); inteso tra le parti che fino alla vendita della casa il OR
potrà versare alla moglie una somma minore, compresa fra € 400,00 RO
e € 600,00 (con le modalità già indicate) e la differenza rispetto all'importo concordato pari ad Euro 1.000,00 sarà corrisposta al momento del versamento del saldo prezzo ricavato dalla vendita della casa coniugale di cui al punto 3). La predetta somma non potrà essere oggetto di revisione, modifica o revoca laddove la NO rinvenisse una TE attività lavorativa a fronte di un compenso /stipendio mensile inferiore o pari ad Euro 1.500,00 netti.
5. Il OR si obbliga a farsi carico di tutte le spese RO necessarie, alimentari, mediche e di veterinario, degli animali domestici (tre gatti ed un cane già presenti nella casa coniugale durante la convivenza matrimoniale) che resteranno in custodia alla NO , sin che saranno in vita;
con riferimento alle sole TE spese alimentari di detti animali, a decorrere dalla vendita della casa coniugale, verranno divisi a metà i costi tra le parti.
6. Nell'ottica di scioglimento dei beni comuni tra le parti e di riequilibrio degli assetti economici familiari conseguenti alla separazione, le parti pattuiscono concordemente e con reciproca soddisfazione, quanto segue: (A) Il prezzo ricavato dalla vendita dell'immobile in comproprietà, sito a Venezia Lido, Via Dardanelli 32/B (Scala A – Int. 6), che dovrà essere alienato ad un prezzo non inferiore ad Euro 390.000,00 (Euro trecentonovantamila,00) con possibilità, ove entro 12 mesi il bene in oggetto non venisse alienato, di riduzione del prezzo alla somma non inferiore ad Euro 370.000,00 (Euro trecentosettantamila,00), detratto (1) il mutuo in allora residuo, (2) l'eventuale compenso per la mediazione di agenzia e (3) la parte capitale delle rate di mutuo corrisposte, dal mese di maggio 2025 sino alla data di vendita ed estinzione del mutuo, dal OR (il quale dunque potrà trattenere per sé la somma dal ricavato RO prezzo residuo a tale titolo), resterà integralmente di pertinenza e di spettanza della NO
(e ciò a valere anche per eventuali acconti e/o caparre versate da parte TE
2 promissaria acquirente), rinunciando sin d'ora il OR ad ogni RO pretesa e richiesta su detto prezzo. (B) Sino al perfezionamento dell'atto di vendita dell'immobile in comproprietà (come da condizione n. 3), il OR si RO obbliga a pagare integralmente le rate del mutuo acceso dalle parti per l'acquisto e spese accessorie, rinunciando sin d'ora a qualsivoglia azione di restituzione e/o ripetizione nei confronti della NO , anche con riferimento alle somme da egli versate TE in misura maggiore a titolo di capitale ed interessi. (C) Sino al perfezionamento dell'atto di vendita dell'immobile in comproprietà (come da condizione n. 3), il OR
[...]
si obbliga a pagare integralmente tutte le bollette e costi delle utenze domestiche CP_1 relative all'abitazione sita in Via Dardanelli 32/B (Scala A – Int. 6), anche se intestate alla NO , nonché pagherà integralmente le spese condominiali. (D) Al TE perfezionamento dell'atto di vendita dell'immobile in comproprietà (come da condizione n. 3), le parti divideranno tra loro i beni ed arredi in comune [eccezion fatta per il letto, lampadari ed armadio che resteranno in proprietà alla NO ], mentre TE ciascuno asporterà i propri beni ed effetti personali. (E) Il OR RO concede in uso alla NO l'autovettura targata GJ 211 WB modello TE
Jeep Renegade sino al 1° ottobre 2025 con costi di leasing, polizza e bollo auto a carico del OR;
entro tale data la predetta autovettura dovrà essere restituita RO dalla NO al OR , salvo facoltà della NO TE RO
di acquistare l'autovettura per sé con pagamento della maxi-rata residua. TE
7. Le spese della procedura debbono ritenersi integralmente compensate tra le parti, con espressa rinuncia da parte dei rispettivi procuratori alla solidarietà prevista all'art. 13 dalla Legge professionale. Ω Ω Ω Ω All'esito del decorso del termine di legge e previo passaggio in giudicato della emananda sentenza di separazione personale, i ORi
[...]
e , come sopra rappresentati, difesi e TE RO domiciliati, ai sensi degli artt. 473 bis.49 c.p.c. ed art. 473 bis.51, c.p.c., ritenendo ammissibile la procedura congiunta con cumulo delle domande di separazione e di scioglimento del matrimonio anche a mente della sentenza della Corte di Cassazione n. 28727/2023 pubblicata in data 16 ottobre 2023, sin d'ora CHIEDONO che il Tribunale adìto: dichiari, con sentenza, la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, contratto tra le parti a Venezia il 4 settembre 2010 [il relativo atto è stato trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Venezia dell'anno 2010, Parte Seconda – Serie A, al n. 9], ordinando al competente Ufficiale di Stato Civile di procedere alla annotazione della sentenza e agli altri incombenti di rito, alle seguenti CONDIZIONI 1. Le parti concordano che la NO potrà continuare ad abitare e risiedere TE presso la casa coniugale sita a Venezia Lido, Via Dardanelli 32/B (Scala A – Int. 6), utilizzandola in modo pieno ed esclusivo, sino alla vendita dell'immobile, ove nelle more non ancora alienato.
2. Il OR si obbliga a versare alla NO RO [...]
, entro il cinque di ogni mese in via anticipata, la somma di Euro 1.000,00 (Euro TE mille,00) quale contributo al mantenimento della stessa, mediante bonifico bancario indicato
3 dall'avente diritto;
detta somma dovrà essere rivalutata;
inteso tra le parti che fino alla vendita della casa il OR potrà versare alla moglie una somma RO minore, compresa fra € 400,00 e € 600,00 (con le modalità già indicate) e la differenza rispetto all'importo concordato pari ad Euro 1.000,00 sarà corrisposta al momento del versamento del saldo prezzo ricavato dalla vendita della casa coniugale di cui al punto 3). La predetta somma verrà versata dal OR per 60 mensilità (sessanta RO mensilità), ivi incluse le mensilità già versate in sede separatizia con decorrenza da maggio 2025, e non potrà essere oggetto di revisione, modifica o revoca laddove la NO
[...]
rinvenisse una attività lavorativa a fronte di un compenso /stipendio mensile TE inferiore o pari ad Euro 1.500,00 netti.
3. I ORi ed il OR TE [...]
confermano l'impegno irrevocabile ad alienare l'immobile in comproprietà, sito CP_1
a Venezia Lido, Via Dardanelli 32/B (Scala A – Int. 6), ad un prezzo non inferiore ad Euro 390.000,00 (Euro trecentonovantamila,00) con possibilità, ove entro 12 mesi il bene in oggetto non venisse alienato, di riduzione del prezzo alla somma non inferiore ad Euro 370.000,00 (Euro trecentosettantamila,00), con facoltà delle parti di conferire mandato ad agenzia immobiliare sin dalla sottoscrizione del presente atto;
la NO TE si obbliga sin d'ora a rilasciare l'immobile libero da persone e cose entro la data del rogito per la vendita.
4. Il OR si obbliga a farsi carico di tutte le spese RO necessarie, alimentari, mediche e di veterinario, degli animali domestici (tre gatti ed un cane già presenti nella casa coniugale durante la convivenza matrimoniale) che resteranno in custodia alla NO , sin che essi saranno in vita;
con riferimento alle TE sole spese alimentari di detti animali, a decorrere dalla vendita della casa coniugale, verranno divisi a metà i costi tra le parti.
5. Le parti confermano anche in questa sede l'accordo raggiunto in sede separatizia, nell'ottica di scioglimento dei beni comuni tra le parti e di riequilibrio degli assetti economici familiari conseguenti alla separazione, secondo il quale: (A) Il prezzo ricavato dalla vendita dell'immobile in comproprietà, sito a Venezia Lido, Via Dardanelli 32/B (Scala A – Int. 6), che dovrà essere alienato ad un prezzo non inferiore ad Euro 390.000,00 (Euro trecentonovantamila,00) con possibilità, ove entro 12 mesi il bene in oggetto non venisse alienato, di riduzione del prezzo alla somma non inferiore ad Euro 370.000,00 (Euro trecentosettantamila,00), detratto (1) il mutuo in allora residuo, (2) l'eventuale compenso per la mediazione di agenzia e (3) la parte capitale delle rate di mutuo corrisposte, dal mese di maggio 2025 sino alla data di vendita ed estinzione del mutuo, dal OR (il quale dunque potrà trattenere per sé la somma dal RO ricavato prezzo residuo a tale titolo), resterà integralmente di pertinenza e di spettanza della NO (e ciò a valere anche per eventuali acconti e/ o caparre versate TE da parte promissaria acquirente), rinunciando sin d'ora il OR ad RO ogni pretesa e richiesta su detto prezzo. (B) Sino al perfezionamento dell'atto di vendita dell'immobile in comproprietà (come da condizione n. 2, già punto n. 3 dell'accordo separatizio), il OR si obbliga a pagare integralmente le rate del RO mutuo acceso dalle parti per l'acquisto e spese accessorie, rinunciando sin d'ora a
4 qualsivoglia azione di restituzione e/o ripetizione nei confronti della NO
[...]
, anche con riferimento alle somme da egli versate in misura maggiore a titolo di TE capitale ed interessi. (C) Sino al perfezionamento dell'atto di vendita dell'immobile in comproprietà (come da condizione n 2, già punto n. 3 dell'accordo separatizio), il OR
si obbliga a pagare integralmente tutte le bollette e costi relativi alle RO utenze domestiche dell'abitazione sita in Via Dardanelli 32/B (Scala A – Int. 6), anche se intestate alla NO , nonché pagherà integralmente le spese TE condominiali. (D) Al perfezionamento dell'atto di vendita dell'immobile in comproprietà (come da condizione n. 2, già punto n. 3 dell'accordo separatizio), le parti divideranno tra loro i beni ed arredi in comune [eccezion fatta per il letto, lampadari ed armadio che resteranno in proprietà alla NO ], mentre ciascuno asporterà i propri TE beni ed effetti personali. (E) Il OR concede in uso alla NO RO
l'autovettura targata GJ 211 WB modello Jeep Renegade sino al 1° TE ottobre 2025 con costi di leasing, polizza e bollo auto a carico del OR
[...]
; entro tale data la predetta autovettura dovrà essere restituita dalla NO CP_1
al OR , salvo facoltà della NO TE RO [...]
di acquistare l'autovettura per sé con pagamento della maxi-rata residua.
6. Le TE spese della procedura debbono ritenersi integralmente compensate tra le parti, con espressa rinuncia da parte dei rispettivi procuratori alla solidarietà prevista all'art. 13 dalla Legge professionale” per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con ricorso dep. 11/02/2025 , dopo aver premesso che in data TE
04/09/2010 ha contratto matrimonio concordatario a Venezia con
[...]
; che dalla loro unione non sono nati figli;
che la relazione coniugale nel CP_1 corso degli ultimi anni sempre è divenuta sempre più conflittuale;
tanto premesso, per i motivi e alle condizioni personali ed economiche di cui al proprio atto introduttivo, ha domandato la pronuncia della separazione personale dei coniugi, con richiesta di addebito della stessa al marito per violazione del dovere di fedeltà coniugale e di coabitazione.
Il resistente, costituitosi in giudizio, ha dato atto del raggiungimento di un accordo con la controparte al fine di addivenire alla separazione consensuale formulando contestuale domanda di cessazione effetti civili di matrimonio, nei termini di cui alle note di trattazione scritta a conclusioni congiunte depositate il 18/04/2025.
5 All'udienza del 3 giugno 2025, confermate dalle parti le conclusioni di cui sopra, anche in ordine al cumulo delle domande di separazione e divorzio, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione in punto separazione e per le successive determinazioni ai fini della prosecuzione del giudizio in punto cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Il P.M., con nota del 25/03/2025 ha rinunciato all'impugnazione.
La domanda di separazione personale è meritevole di accoglimento.
Difatti, ai sensi dell'art. 151 cod. civ. la separazione dei coniugi deve trovare causa e giustificazione in una situazione di intollerabilità della convivenza oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile;
a tal fine non è necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e di distacco spirituale di una sola delle parti, verificabile in base ai fatti obiettivi, come la presentazione stessa del ricorso ed il successivo comportamento processuale (e, in particolare alle negative risultanze del tentativo di conciliazione), dovendosi ritenere, in tali evenienze, venuto meno quel principio del consenso che, con la riforma attuata attraverso la legge 19 maggio 1975, n. 151, caratterizza ogni vicenda del rapporto coniugale (v. tra le altre, C. Cass. n 1164 del 21/01/2014).
Nella specie entrambi i coniugi hanno chiesto la separazione, adducendo che la prosecuzione della convivenza tra loro è ormai divenuta intollerabile e che è cessato ogni rapporto affettivo e di coabitazione tra gli stessi.
Sui provvedimenti accessori possono recepirsi gli accordi delle parti, non contrastando con l'ordine pubblico le condizioni tra loro pattuite.
Il tutto come da come da nota congiunta dep. in data 18/04/2025.
Si provvede con separata ordinanza alla prosecuzione del giudizio, rimettendo alla sentenza che valuterà ammissibilità e fondatezza della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio introdotta in fase di consensualizzazione della procedura anche la statuizione delle spese dell'intero giudizio.
Vanno disposte l'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenze di legge.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, seconda sezione civile, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la separazione personale tra e TE [...]
, unitisi in matrimonio in data 04/09/2010 a Venezia, trascritto nel registro CP_1 degli atti di matrimonio del Comune di Venezia al n. 9, parte 2, serie A, dell'anno 2010;
- sui provvedimenti accessori provvede come da accordi delle parti, di cui al foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data 18/04/2025, da intendersi qui integralmente riprodotti e ritrascritti, e per l'effetto dispone che:
1. I coniugi vivranno separati.
2. Le parti concordano che la NO potrà continuare ad abitare e risiedere TE presso la casa coniugale sita a Venezia Lido, Via Dardanelli 32/B (Scala A – Int. 6), utilizzandola in modo pieno ed esclusivo, sino alla vendita dell'immobile.
3. I ORi ed il OR si impegnano TE RO irrevocabilmente ad alienare l'immobile in comproprietà, sito a Venezia Lido, Via Dardanelli
32/B (Scala A – Int. 6), ad un prezzo non inferiore ad Euro 390.000,00 (Euro trecentonovantamila,00) con possibilità, ove entro 12 mesi il bene in oggetto non venisse alienato, di riduzione del prezzo alla somma non inferiore ad Euro 370.000,00 (Euro trecentosettantamila,00), con facoltà delle parti di conferire mandato ad agenzia immobiliare sin dalla sottoscrizione del presente atto;
la NO si obbliga sin d'ora a TE rilasciare l'immobile libero da persone e cose entro la data del rogito per la vendita.
4. Il OR si obbliga a versare alla NO , entro il RO TE cinque di ogni mese in via anticipata e a decorrere dal mese di maggio 2025, la somma di
Euro 1.000,00 (Euro mille,00) quale contributo al mantenimento della stessa, mediante bonifico bancario indicato dall'avente diritto;
detta somma dovrà essere rivalutata annualmente secondo gli indici Istat (a far data dal mese di maggio 2026); inteso tra le parti che fino alla vendita della casa il OR potrà versare alla moglie una RO somma minore, compresa fra € 400,00 e € 600,00 (con le modalità già indicate) e la differenza rispetto all'importo concordato pari ad Euro 1.000,00 sarà corrisposta al momento del versamento del saldo prezzo ricavato dalla vendita della casa coniugale di cui al punto 3).
7 La predetta somma non potrà essere oggetto di revisione, modifica o revoca laddove la NO rinvenisse una attività lavorativa a fronte di un compenso TE
/stipendio mensile inferiore o pari ad Euro 1.500,00 netti.
5. Il OR si obbliga a farsi carico di tutte le spese necessarie, RO alimentari, mediche e di veterinario, degli animali domestici (tre gatti ed un cane già presenti nella casa coniugale durante la convivenza matrimoniale) che resteranno in custodia alla NO , sin che saranno in vita;
con riferimento alle sole spese alimentari TE di detti animali, a decorrere dalla vendita della casa coniugale, verranno divisi a metà i costi tra le parti.
6. Nell'ottica di scioglimento dei beni comuni tra le parti e di riequilibrio degli assetti economici familiari conseguenti alla separazione, le parti pattuiscono concordemente e con reciproca soddisfazione, quanto segue:
(A)
Il prezzo ricavato dalla vendita dell'immobile in comproprietà, sito a Venezia Lido, Via
Dardanelli 32/B (Scala A – Int. 6), che dovrà essere alienato ad un prezzo non inferiore ad
Euro 390.000,00 (Euro trecentonovantamila,00) con possibilità, ove entro 12 mesi il bene in oggetto non venisse alienato, di riduzione del prezzo alla somma non inferiore ad Euro
370.000,00 (Euro trecentosettantamila,00), detratto (1) il mutuo in allora residuo, (2)
l'eventuale compenso per la mediazione di agenzia e (3) la parte capitale delle rate di mutuo corrisposte, dal mese di maggio 2025 sino alla data di vendita ed estinzione del mutuo, dal OR (il quale dunque potrà trattenere per sé la somma dal ricavato RO prezzo residuo a tale titolo), resterà integralmente di pertinenza e di spettanza della NO
(e ciò a valere anche per eventuali acconti e/o caparre versate da parte TE promissaria acquirente), rinunciando sin d'ora il OR ad ogni pretesa RO
e richiesta su detto prezzo.
(B)
Sino al perfezionamento dell'atto di vendita dell'immobile in comproprietà (come da condizione n. 3), il OR si obbliga a pagare integralmente le rate del RO mutuo acceso dalle parti per l'acquisto e spese accessorie, rinunciando sin d'ora a qualsivoglia azione di restituzione e/o ripetizione nei confronti della NO Pt_1
8 , anche con riferimento alle somme da egli versate in misura maggiore a titolo di TE capitale ed interessi.
(C)
Sino al perfezionamento dell'atto di vendita dell'immobile in comproprietà (come da condizione n. 3), il OR si obbliga a pagare integralmente tutte le RO bollette e costi delle utenze domestiche relative all'abitazione sita in Via Dardanelli 32/B
(Scala A – Int. 6), anche se intestate alla NO , nonché pagherà TE integralmente le spese condominiali.
(D)
Al perfezionamento dell'atto di vendita dell'immobile in comproprietà (come da condizione n. 3), le parti divideranno tra loro i beni ed arredi in comune [eccezion fatta per il letto, lampadari ed armadio che resteranno in proprietà alla NO ], mentre TE ciascuno asporterà i propri beni ed effetti personali.
(E)
Il OR concede in uso alla NO l'autovettura RO TE targata GJ 211 WB modello Jeep Renegade sino al 1° ottobre 2025 con costi di leasing, polizza e bollo auto a carico del OR;
entro tale data la predetta RO autovettura dovrà essere restituita dalla NO al OR TE [...]
, salvo facoltà della NO di acquistare l'autovettura per sé CP_1 TE con pagamento della maxi-rata residua.
Spese alla definizione del giudizio, per la cui prosecuzione si provvede come da separata ordinanza.
Manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di
Stato Civile del Comune di Venezia per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in data 23 luglio 2025 dal Tribunale di Venezia.
Il Presidente relatore dott.ssa Silvia Barison
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