Art. 6. Modifica all'articolo 13 della legge costituzionale n. 1 del 1963 1. Il comma 2 dell'articolo 13 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 , e' sostituito dal seguente: «2. Il Consiglio regionale e' composto da quarantanove consiglieri». Note all'art. 6: - Si riporta il testo dell'articolo 13 della citata legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 , come modificato dalla presente legge: «Art. 13. - 1. Il Consiglio regionale e' eletto a suffragio universale diretto, uguale e segreto. 2. Il Consiglio regionale e' composto da quarantanove consiglieri».
Versione
24 febbraio 2026
24 febbraio 2026