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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 07/11/2025, n. 4164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4164 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
Il giudice della Sezione Lavoro del Tribunale di Bari, dott. Vincenzo Maria
Tedesco, ha pronunziato all'udienza del 7.11.2025 la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio iscritto al n. 3325 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2025 vertente
TRA
nata a [...] il [...], Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Roberto Giglio;
Ricorrente
E
- in Controparte_1 persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Francesca
Mastrorilli;
Resistente
OGGETTO: opposizione atp
*******
Con ricorso depositato in data 7.3.2025 ha Parte_1 premesso: di aver promosso un ricorso per ottenere, ex art. 445 bis c.p.c.,
l'accertamento sanitario del diritto all'assegno ordinario invalidità ex lege
222/1984; che il giudice assegnava al consulente tecnico l'incarico di verificare la sussistenza delle condizioni sanitarie per poter accedere ai benefici connessi allo stato invalidante sopra detto;
che, espletato l'incarico, aveva espresso il proprio motivato dissenso ex art. 445 bis, co. 4 c.p.c.
Tanto premesso, ha adito il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, perché – verificate le incongruità della consulenza tecnica - dichiarasse il proprio stato patologico tale da integrare i presupposti dei benefici richiesti.
Ricostituitosi il contraddittorio il convenuto ha contestato l'avverso dedotto, riportandosi alle argomentazioni di cui alla consulenza tecnica in atti.
Espletata una nuova consulenza tecnica, all'odierna udienza la causa è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Il c.t.u. della presente fase di giudizio, a conclusione delle accurate indagini effettuate e dopo articolate e complete considerazioni medico-legali, ha riscontrato la ricorrenza di: “Ipoacusia bilaterale protesizzata;
Sindrome fibromialgica;
Osteoporosi a rischio fratturativo;
Osteoartrosi; Ipotiroidismo post-attinico; Sindrome depressiva reattiva”.
Rispetto a tale quadro patologico, con riferimento alla capacità lavorativa in occupazioni confacenti alle attitudini della lavoratrice istante, il perito nominato ha osservato che un soggetto affetto da una sintomatologia algica poliarticolare lungamente documentata “non può che risultare solo minimamente idoneo allo svolgimento di un'attività ad impegno fisico certamente medio o medio-pesante, quale quella abitualmente prestata” dalla ricorrente.
L'ausiliario del giudice, dunque, facendo riferimento alle mansioni di Operaia pulitrice in grandi ambienti lavorativi, ha rimarcato come esse espongano ad una intensa utilizzazione non solo del rachide, ma anche delle anche, delle ginocchia e degli arti superiori: tutti i settori interessati – nel caso della ricorrente - dalla sinergia tra manifestazioni artrosiche (correlabili all'età
Pag. 2 di 4 biologica e dall'attività svolta) e le localizzazioni sintomatologiche della fibromialgia.
Quanto poi ad altre eventuali occupazioni diverse, il dott. ha – del CP_2 tutto condivisibilmente – rimarcato come l'odierna istante abbia raggiunto ormai un'età lavorativa certamente avanzata perché possa essere prospettato un mutamento (alleggerimento) nelle sue attività, che non comporti “demansionamento” o “dequalificazione” (e che riguarderebbe comunque un inserimento in un ambito lavorativo a carattere manuale, non dissimile dall'attuale).
Sulla scorta di quanto documentato, dunque, sussistono i presupposti medico-legali per il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità ex lege 222/84 con decorrenza dalla data della domanda amministrativa.
In ordine alle spese di lite, esse seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell' , sia per quanto riguarda il presente giudizio, sia per quanto CP_1 riguarda il giudizio di accertamento tecnico preventivo.
Anche i compensi del perito nominato nel presente giudizio sono posti a definitivo carico dell' . CP_1
P. Q. M.
Il giudice della Sezione lavoro del Tribunale di Bari, definitivamente pronunziando nel giudizio iscritto al n. 3325 del ruolo generale lavoro dell'anno 2025, così provvede:
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara che la ricorrente ha capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, ridotta in modo permanente a meno di un terzo, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa di conferma (21.4.2023);
2) condanna l' , in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento, in CP_1 favore della ricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in complessivi € 1.400,00 per il giudizio di accertamento tecnico preventivo ed in complessivi € 3.900,00 per il presente giudizio, oltre
Pag. 3 di 4 rimborso spese generali nella misura del 15%, iva e c.p.a. come per legge, con attribuzione in favore del procuratore antistatario;
3) pone a definitivo carico dell' , come rappresentato, le spese della CP_1 consulenza tecnica liquidate come da separato decreto.
Bari, 7.11.2025
Il Giudice della Sezione lavoro dott. Vincenzo Maria Tedesco
Pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
Il giudice della Sezione Lavoro del Tribunale di Bari, dott. Vincenzo Maria
Tedesco, ha pronunziato all'udienza del 7.11.2025 la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio iscritto al n. 3325 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2025 vertente
TRA
nata a [...] il [...], Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Roberto Giglio;
Ricorrente
E
- in Controparte_1 persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Francesca
Mastrorilli;
Resistente
OGGETTO: opposizione atp
*******
Con ricorso depositato in data 7.3.2025 ha Parte_1 premesso: di aver promosso un ricorso per ottenere, ex art. 445 bis c.p.c.,
l'accertamento sanitario del diritto all'assegno ordinario invalidità ex lege
222/1984; che il giudice assegnava al consulente tecnico l'incarico di verificare la sussistenza delle condizioni sanitarie per poter accedere ai benefici connessi allo stato invalidante sopra detto;
che, espletato l'incarico, aveva espresso il proprio motivato dissenso ex art. 445 bis, co. 4 c.p.c.
Tanto premesso, ha adito il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, perché – verificate le incongruità della consulenza tecnica - dichiarasse il proprio stato patologico tale da integrare i presupposti dei benefici richiesti.
Ricostituitosi il contraddittorio il convenuto ha contestato l'avverso dedotto, riportandosi alle argomentazioni di cui alla consulenza tecnica in atti.
Espletata una nuova consulenza tecnica, all'odierna udienza la causa è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Il c.t.u. della presente fase di giudizio, a conclusione delle accurate indagini effettuate e dopo articolate e complete considerazioni medico-legali, ha riscontrato la ricorrenza di: “Ipoacusia bilaterale protesizzata;
Sindrome fibromialgica;
Osteoporosi a rischio fratturativo;
Osteoartrosi; Ipotiroidismo post-attinico; Sindrome depressiva reattiva”.
Rispetto a tale quadro patologico, con riferimento alla capacità lavorativa in occupazioni confacenti alle attitudini della lavoratrice istante, il perito nominato ha osservato che un soggetto affetto da una sintomatologia algica poliarticolare lungamente documentata “non può che risultare solo minimamente idoneo allo svolgimento di un'attività ad impegno fisico certamente medio o medio-pesante, quale quella abitualmente prestata” dalla ricorrente.
L'ausiliario del giudice, dunque, facendo riferimento alle mansioni di Operaia pulitrice in grandi ambienti lavorativi, ha rimarcato come esse espongano ad una intensa utilizzazione non solo del rachide, ma anche delle anche, delle ginocchia e degli arti superiori: tutti i settori interessati – nel caso della ricorrente - dalla sinergia tra manifestazioni artrosiche (correlabili all'età
Pag. 2 di 4 biologica e dall'attività svolta) e le localizzazioni sintomatologiche della fibromialgia.
Quanto poi ad altre eventuali occupazioni diverse, il dott. ha – del CP_2 tutto condivisibilmente – rimarcato come l'odierna istante abbia raggiunto ormai un'età lavorativa certamente avanzata perché possa essere prospettato un mutamento (alleggerimento) nelle sue attività, che non comporti “demansionamento” o “dequalificazione” (e che riguarderebbe comunque un inserimento in un ambito lavorativo a carattere manuale, non dissimile dall'attuale).
Sulla scorta di quanto documentato, dunque, sussistono i presupposti medico-legali per il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità ex lege 222/84 con decorrenza dalla data della domanda amministrativa.
In ordine alle spese di lite, esse seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell' , sia per quanto riguarda il presente giudizio, sia per quanto CP_1 riguarda il giudizio di accertamento tecnico preventivo.
Anche i compensi del perito nominato nel presente giudizio sono posti a definitivo carico dell' . CP_1
P. Q. M.
Il giudice della Sezione lavoro del Tribunale di Bari, definitivamente pronunziando nel giudizio iscritto al n. 3325 del ruolo generale lavoro dell'anno 2025, così provvede:
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara che la ricorrente ha capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, ridotta in modo permanente a meno di un terzo, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa di conferma (21.4.2023);
2) condanna l' , in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento, in CP_1 favore della ricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in complessivi € 1.400,00 per il giudizio di accertamento tecnico preventivo ed in complessivi € 3.900,00 per il presente giudizio, oltre
Pag. 3 di 4 rimborso spese generali nella misura del 15%, iva e c.p.a. come per legge, con attribuzione in favore del procuratore antistatario;
3) pone a definitivo carico dell' , come rappresentato, le spese della CP_1 consulenza tecnica liquidate come da separato decreto.
Bari, 7.11.2025
Il Giudice della Sezione lavoro dott. Vincenzo Maria Tedesco
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