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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 21/11/2025, n. 37945 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37945 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da Ercole IL - Presidente - Sent.n.sez.1298/2025 NG AN US AN IA LL UP - 13/11/2025 R.G.N. 25378/2025 LA CI ZI D’CA - Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CU LA, nato in [...] il [...] avverso la sentenza emessa in data 21 maggio 2025 dalla Corte di appello di Torino;
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere ZI D’CA; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Fabio Picuti, che ha chiesto il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Asti, con la sentenza emessa in data 15 giugno 2023, ha dichiarato LA CU responsabile dei reati di cui agli artt. 337 cod. pen. e di cui all’art. 13, comma 13-bis, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, commessi in Bra il 23 luglio 2020, e, riconosciuta la continuazione e applicate le attenuanti generiche con giudizio di equivalenza alla contestata recidiva, lo ha condannato alla pena di un anno di reclusione oltre al pagamento delle spese processuali. Penale Sent. Sez. 6 Num. 37945 Anno 2025 Presidente: APRILE ERCOLE Relatore: D'ARCANGELO FABRIZIO Data Udienza: 13/11/2025 2 2. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Torino, riqualificata la recidiva come reiterata e infraquinquennale, ha confermato la pronuncia di primo grado, condannando l’imputato appellante al pagamento delle spese del grado. 3. L’avvocato Basilio Foti, difensore di LA CU, ha impugnato questa sentenza e ne ha chiesto l’annullamento, proponendo un unico motivo di ricorso Il difensore ha dedotto l’inosservanza degli artt. 53 e 56-quater della legge 24 novembre n. 1981, n. 689, in quanto la Corte d’appello illegittimamente avrebbe rigettato la richiesta di sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria in ragione della mancata allegazione di documenti attestanti le condizioni reddituali dell’imputato compatibili con l’adempimento della sanzione pecuniaria sostitutiva. Il difensore ha rilevato, infatti, che all’udienza del 12 marzo 2025 ha depositato documentazione relativa alle condizioni reddituali e lavorative dell’imputato e questo, specificamente interpellato dalla Corte di appello, ha dichiarato di guadagnare circa trenta o quarantamila euro annui. Il ricorrente, dunque, a differenza di quanto sostenuto dalla Corte di appello nella sentenza impugnata, avrebbe ampiamente documentato la propria situazione reddituale, fornendo idonea garanzia di essere in grado di adempiere alla sanzione pecuniaria sostitutiva. 4. Con la requisitoria e le conclusioni scritte depositate in data 23 ottobre 2025, il Procuratore generale Fabio Picuti, ha chiesto di rigettare il ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 2. Il difensore ha dedotto l’inosservanza degli artt. 53 e 56-quater della legge 24 novembre n. 1981, n. 689, in quanto la Corte d’appello illegittimamente avrebbe rigettato la richiesta di sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria in ragione della mancata allegazione di documenti attestanti le condizioni reddituali dell’imputato. 3. Il motivo è inammissibile. 3.1. La Corte di appello ha rigettato la richiesta di applicazione della pena sostitutiva non solo per effetto della mancata documentazione delle condizioni 3 reddituali dell’imputato, ma anche in ragione dell’inidoneità della pena prospettata «sotto il profilo dissuasivo», in considerazione della personalità del condannato e dei suoi precedenti penali. In particolare, la Corte di appello, facendo applicazione dell’art. 58, comma 1, della legge 24 novembre n. 1981, n. 689, ha rilevato, sulla base delle risultanze del certificato del casellario, che il ricorrente con una prima condanna ha beneficiato della sospensione condizionale della pena;
con una seconda condanna è stato espulso dal territorio nazionale e ha violato il divieto di reingresso nel quinquennio successivo;
con una terza condanna ha scontato la pena in carcere, venendo successivamente sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale. Pertanto, il rigetto dell’istanza è stato congruamente motivato dai giudici di appello anche con riferimento alla personalità del ricorrente, ai propri precedenti penali e alla recidiva reiterata e infraquinquennale. Sulla base della valutazione sinergica di questi profili i giudici di appello hanno ritenuto che la sostituzione della pena detentiva non assicurasse la prevenzione del pericolo di commissione di altri reati e che vi fossero fondati motivi per ritenere che le prescrizioni non sarebbero state adempiute dal condannato. 3.2. Con questo argomento decisivo il ricorso non si è confrontato, risultando aspecifico. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, del resto, è inammissibile, per difetto di specificità, il ricorso per cassazione che si limiti alla critica di una sola delle rationes decidendi poste a fondamento della decisione, ove a fondamento della motivazione del provvedimento impugnato ne siano ravvisabili plurime, autonome ed autosufficienti (Sez. 3, n. 30021 del 14/07/2011, F., Rv. 250972, nella specie, l’ordinanza impugnata aveva motivato il permanere delle esigenze cautelari richiamando il pericolo di fuga e il pericolo di reiterazione dei reati, quest’ultima non investita con il ricorso per cassazione;
Sez. 3, n. 2754 del 06/12/2017, dep. 2018, Bimonte, Rv. 272448 – 01). 4. Alla stregua di tali rilievi, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso siano stato presentato senza «versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende. 4
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13/11/2025. Il Consigliere estensore Il Presidente ZI D’CA Ercole IL
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere ZI D’CA; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Fabio Picuti, che ha chiesto il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Asti, con la sentenza emessa in data 15 giugno 2023, ha dichiarato LA CU responsabile dei reati di cui agli artt. 337 cod. pen. e di cui all’art. 13, comma 13-bis, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, commessi in Bra il 23 luglio 2020, e, riconosciuta la continuazione e applicate le attenuanti generiche con giudizio di equivalenza alla contestata recidiva, lo ha condannato alla pena di un anno di reclusione oltre al pagamento delle spese processuali. Penale Sent. Sez. 6 Num. 37945 Anno 2025 Presidente: APRILE ERCOLE Relatore: D'ARCANGELO FABRIZIO Data Udienza: 13/11/2025 2 2. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Torino, riqualificata la recidiva come reiterata e infraquinquennale, ha confermato la pronuncia di primo grado, condannando l’imputato appellante al pagamento delle spese del grado. 3. L’avvocato Basilio Foti, difensore di LA CU, ha impugnato questa sentenza e ne ha chiesto l’annullamento, proponendo un unico motivo di ricorso Il difensore ha dedotto l’inosservanza degli artt. 53 e 56-quater della legge 24 novembre n. 1981, n. 689, in quanto la Corte d’appello illegittimamente avrebbe rigettato la richiesta di sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria in ragione della mancata allegazione di documenti attestanti le condizioni reddituali dell’imputato compatibili con l’adempimento della sanzione pecuniaria sostitutiva. Il difensore ha rilevato, infatti, che all’udienza del 12 marzo 2025 ha depositato documentazione relativa alle condizioni reddituali e lavorative dell’imputato e questo, specificamente interpellato dalla Corte di appello, ha dichiarato di guadagnare circa trenta o quarantamila euro annui. Il ricorrente, dunque, a differenza di quanto sostenuto dalla Corte di appello nella sentenza impugnata, avrebbe ampiamente documentato la propria situazione reddituale, fornendo idonea garanzia di essere in grado di adempiere alla sanzione pecuniaria sostitutiva. 4. Con la requisitoria e le conclusioni scritte depositate in data 23 ottobre 2025, il Procuratore generale Fabio Picuti, ha chiesto di rigettare il ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 2. Il difensore ha dedotto l’inosservanza degli artt. 53 e 56-quater della legge 24 novembre n. 1981, n. 689, in quanto la Corte d’appello illegittimamente avrebbe rigettato la richiesta di sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria in ragione della mancata allegazione di documenti attestanti le condizioni reddituali dell’imputato. 3. Il motivo è inammissibile. 3.1. La Corte di appello ha rigettato la richiesta di applicazione della pena sostitutiva non solo per effetto della mancata documentazione delle condizioni 3 reddituali dell’imputato, ma anche in ragione dell’inidoneità della pena prospettata «sotto il profilo dissuasivo», in considerazione della personalità del condannato e dei suoi precedenti penali. In particolare, la Corte di appello, facendo applicazione dell’art. 58, comma 1, della legge 24 novembre n. 1981, n. 689, ha rilevato, sulla base delle risultanze del certificato del casellario, che il ricorrente con una prima condanna ha beneficiato della sospensione condizionale della pena;
con una seconda condanna è stato espulso dal territorio nazionale e ha violato il divieto di reingresso nel quinquennio successivo;
con una terza condanna ha scontato la pena in carcere, venendo successivamente sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale. Pertanto, il rigetto dell’istanza è stato congruamente motivato dai giudici di appello anche con riferimento alla personalità del ricorrente, ai propri precedenti penali e alla recidiva reiterata e infraquinquennale. Sulla base della valutazione sinergica di questi profili i giudici di appello hanno ritenuto che la sostituzione della pena detentiva non assicurasse la prevenzione del pericolo di commissione di altri reati e che vi fossero fondati motivi per ritenere che le prescrizioni non sarebbero state adempiute dal condannato. 3.2. Con questo argomento decisivo il ricorso non si è confrontato, risultando aspecifico. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, del resto, è inammissibile, per difetto di specificità, il ricorso per cassazione che si limiti alla critica di una sola delle rationes decidendi poste a fondamento della decisione, ove a fondamento della motivazione del provvedimento impugnato ne siano ravvisabili plurime, autonome ed autosufficienti (Sez. 3, n. 30021 del 14/07/2011, F., Rv. 250972, nella specie, l’ordinanza impugnata aveva motivato il permanere delle esigenze cautelari richiamando il pericolo di fuga e il pericolo di reiterazione dei reati, quest’ultima non investita con il ricorso per cassazione;
Sez. 3, n. 2754 del 06/12/2017, dep. 2018, Bimonte, Rv. 272448 – 01). 4. Alla stregua di tali rilievi, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso siano stato presentato senza «versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende. 4
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13/11/2025. Il Consigliere estensore Il Presidente ZI D’CA Ercole IL