Sentenza 27 ottobre 2022
Massime • 1
In tema di atto affetto da nullità generale a regime intermedio, va esclusa ogni sanatoria della stessa laddove, immediatamente dopo il compimento di esso, la parte interessata abbia fatto espressa riserva di impugnazione, così tenendo un comportamento incompatibile con l'accettazione degli effetti dell'atto stesso. (Fattispecie di nullità rappresentata dal rigetto della richiesta dell'imputato di rendere interrogatorio nel giudizio abbreviato).
Commentario • 1
- 1. Art. 180 c.p.p. - Regime delle altre nullità di ordine generale.https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 27/10/2022, n. 5431 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5431 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2022 |
Testo completo
05431-23 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA TA Composta da Sent. n. 1+62 sez. Luigi Marini - Presidente - UP 27/10/2022 Relatore - Vito Di Nicola R.G.N. 17855/2022 Claudio Cerroni Alessio Scarcella Fabio Zunica In caso di diffusione del presente provvedimento omettere u n ità e gillarida a nore dilan. 32 d.lgs. 19 . ☐ d et ☐ richiesa di parte ha pronunciato la seguente ☐ imposto dalla legge SENTENZA IL FUNZIONARIO GIU LIARIO Luana Mariani sui ricorsi proposti da P.G. nato a [...] in data [...] nato a [...] il [...] G.S. avverso la sentenza del 19-01-2022 della Corte di appello di Messina;
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso trattato ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137 del 2020; udita la relazione del Consigliere Vito Di Nicola;
Letta la requisitoria del Procuratore generale, Domenico Seccia, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi;
Lette le conclusioni dell'avv. Alberto Calzavara in difesa di G.S. che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
P.G. che ha Lette le conclusioni dell'avv. Alessandro Mirabile in difesa di concluso per l'accoglimento del ricorso. M RITENUTO IN FATTO 1. È impugnata la sentenza emessa in data 19 gennaio 2022 dalla Corte d'appello di Messina che ha confermato quella resa dal Tribunale in data 17 novembre 2020, che aveva condannato i ricorrenti, per quanto qui interessa, alla pena, diminuita per la scelta del rito, di anni uno e mesi quattro di reclusione ed € 1.400,00 di multa ciascuno. P.G. è stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 600-bis M.R. minorecomma 2, cod. pen., per avere compiuto atti sessuali con di età compresa tra i quattordici ed i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro;
con la recidiva di cui all'art. 99, comma 1, cod. pen. In Mazzarà Sant'Andrea o altre località limitrofe, in epoca compresa tra il 16 novembre 2015 ed il 15 febbraio 2016. G.S. è stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 600-bis comma 2, cod. pen., per avere compiuto atti sessuali con M.R. minore di età compresa trai quattordici ed i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro;
con la recidiva specifica di cui all'art. 99 commi, 1 e 2 n.
1. cod. pen. in Mazzarà Sant'Andrea o altre località limitrofe, in epoca compresa s a tra il 16 novembre 2015 ed il 15 febbraio 2016. v 2. I ricorsi, presentati dai difensori di fiducia dei ricorrenti, sono affidati ai seguenti motivi, di seguito riassunti ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. è sostenuto da un unico,G.S.
2.1. Il ricorso proposto da complesso, motivo, con il quale il ricorrente lamenta il vizio di motivazione (art. 606, cornma 1, lettera e), cod. proc. pen.), dolendosi della mancanza della prova certa della colpevolezza in ordine alla commissione del reato e alla sua identificazione come autore del fatto addebitatogli. Si duole, inoltre, del rigetto della richiesta di applicazione della scriminante dell'ignoranza dell'età della persona offesa prevista dall'art. 602-quater cod. pen.
2.2. Il ricorso proposto da P.G. è sostenuto sulla base di cinque motivi con i quali il ricorrente denuncia la violazione della legge processuale (art. 606, comma 1, lettera c), cod. proc. pen.) in relazione agli artt. 181, comma 4, e 182, comma 2, stesso codice e all'art. 111 Cost., commi 1 e 3, per violazione del diritto di difesa per mancata assunzione dell'interrogatorio richiesto dall'imputato (primo motivo); lamenta vizio della motivazione (art. 606, comma 1, lettera e), cod. proc. pen.) per aver la Corte territoriale omesso di rispondere alle specifiche doglianze sollevate con i motivi di appello (secondo motivo); deduce violazione di legge penale e processuale nonché vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lettere 2 b), c) ed e), cod. proc. pen.) sulla ritenuta attendibilità della persona offesa (terzo motivo); prospetta la violazione della legge penale e il vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lettere b) ed e), cod. proc. pen.), con riferimento alla ritenuta configurabilità del delitto di prostituzione minorile (quarto motivo); censura la sentenza impugnata per violazione di legge e vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lettere b) ed e), cod. proc. pen.) in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche (quinto motivo).
3. Il Procuratore generale ha concluso, con requisitoria scritta, per l'inammissibilità dei ricorsi in presenza di una congrua e logica motivazione della sentenza impugnata, che si sottrae, pertanto, alla censura dei vizi denunciati.
4. I ricorrenti hanno presentato conclusioni scritte con le quali, riportandosi ai ricorsi, hanno chiesto l'accoglimento delle rispettive impugnazioni. h vá CONSIDERATO IN DIRITTO è inammissibile, mentre è G.S.
1. Il ricorso presentato da sulla base delle considerazioni che fondato il ricorso presentato da P.G. seguono. G.S.
2. Iniziando dal ricorso occorre premettere che, con accertamento di fatto adeguatamente e logicamente motivato per come risulta dal testo della sentenza impugnata, i giudici di merito, con doppia e conforme pronuncia, hanno evidenziato che, in data 15 febbraio 2016, la minore M.R. persona offesa, denunciò che a seguito del suo trasferimento a - Mazzarà Sant'Andrea presso la casa della sorella per darle assistenza, mentre era G.C. l'aveva obbligata a in gravidanza - il convivente della stessa, prostituirsi dicendo che diversamente l'avrebbe picchiata e, alle rimostranze della sorella, il G.C. picchiò anche quest'ultima. Riferì di essere stata costretta ad avere circa sei-sette rapporti sessuali al giorno con uomini che le venivano indicati, di volta in volta, dal convivente della sorella e con i quali lo stesso aveva contrattato il prezzo, che la vittima dovette interamente versargli. Spiegò, ancora, che, non essendo pratica del posto, veniva accompagnata dai vari clienti da B.G. madre del G.C. la quale assisteva alla consumazione dei rapporti sessuali. La vittima, inoltre, indicò alcuni dei nominativi degli uomini con i quali aveva avuto rapporti sessuali e, riguardo al ricorrente, la persona offesa, pur non 3 conoscendo il nome dell'imputato, si limitò ad indicare l'utenza telefonica al medesimo intestata, fornendo dettagli specifici in ordine alla sua famiglia anagrafica ed al mezzo utilizzato da costui per recarsi agli incontri concordati. La persona offesa, infatti, in sede di denuncia-querela, se per un verso dichiarò di non conoscere il nome del cliente corrispondente all'utenza telefonica n. omissis riferì di sapere con certezza che lo stesso abitava a Mazzarrà, che aveva un figlio di nome omissis ed una Fiat omissis Tali circostanze-tutte riscontrate dalla polizia giudiziaria, unitamente alla accertata esistenza di 45 contatti registrati con l'utenza della persona offesa, 825 G.C. e 116 contatti con l'utenza di B.G. contatti con quella in uso al (madre di G.C. condussero, secondo la Corte di merito, con assoluta certezza all'identificazione dell'imputato.
2.1. Al cospetto di tali precise risultanze, le doglianze sollevate dal ricorrente (secondo cui era la persona offesa a prostituirsi, offrendosi ai clienti;
egli era afflitto da una grave patologia che impediva la consumazione di rapporti sessuali) si risolvono in censure di merito, le quali - in presenza, come nella specie, di una congrua motivazione priva di vizi si manifesta illogicità come in precedenza riassunta si sottraggono al controllo di legittimità, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato per espressa volontà del - legislatore a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali (ex multis, Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794-01). Le doglianze, inoltre, si connotano per la loro aspecificità (il ricorrente non ha preso posizione sulle ragioni specifiche in forza delle quali è stata ritenuta la penale responsabilità) e manifestamente infondate (avendo la Corte territoriale correttamente desunto dalle precise indicazioni della persona offesa l'identificazione del ricorrente).
2.2. Generica e manifestamente infondata è anche la doglianza con la quale il ricorrente ha eccepito di non essere a conoscenza della minore età della vittima. A questo proposito, la Corte d'appello, uniformandosi ai principi più volte stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità, ha precisato che - gravando su chi invoca l'errore sull'età della vittima l'onere di dimostrare di avere attivato tutti gli accorgimenti per verificare di non trovarsi al cospetto di una persona minore - il ricorrente, nel caso di specie, non aveva dedotto alcun elemento sufficiente ad escludere una tale consapevolezza. La motivazione è corretta posto che, in tema di prostituzione minorile, il fatto tipico scusante previsto dall'art. 602-quater cod. pen. in relazione all'ignoranza inevitabile circa l'età della persona offesa, è configurabile solo se emerga che nessun rimprovero, neppure di semplice leggerezza, possa essere rivolto all'agente, per avere egli fatto tutto il possibile al fine di uniformarsi ai suoi doveri di attenzione, di conoscenza, di informazione e di controllo, attenendosi a uno standard di diligenza direttamente proporzionale alla rilevanza dell'interesse per il libero sviluppo psicofisico dei minori (Sez. 3, n. 3651 del 10/12/2013, dep. 2014, R., Rv. 259089-01). La Corte d'appello ha motivatamente escluso che il ricorrente avesse concretamente dedotto di essersi conformato a tali standard.
3. E', invece, fondato il primo motivo del ricorso presentato da G.S. pregiudiziale, all'evidenza, rispetto ai restanti motivi.
3.1. Con esso il ricorrente si duole del fatto che la Corte di merito, nonostante fosse stata specificatamente investita della questione di nullità della sentenza, per grave violazione del diritto di difesa, abbia, con una motivazione carente e solo apparentemente motivata, ritenuto che la nullità fosse stata sanata. Sul punto, la Corte d'appello, come risulta dal testo della sentenza impugnata, ha affermato che - sebbene l'imputato, nell'ambito del giudizio abbreviato, abbia diritto a rendere dichiarazioni spontanee e ad essere sottoposto ad esame, anche se la relativa domanda non sia stata da lui formulata al momento della scelta del rito in questione il rigetto della richiesta determina una nullità relativa, e non - assoluta, cosicché la stessa deve essere immediatamente eccepita ai sensi dell'art. 182, comma 2, cod. proc. pen. Ha poi aggiunto che, essendosi limitata la difesa, nell'immediatezza del rigetto, a "riservarsi di impugnare" - come desumibile dal verbale di udienza del 20 ottobre 2020 la nullità doveva ritenersi sanata, non essendosi, in concreto, realizzata alcuna lesione del diritto di difesa. Obietta il ricorrente che, proprio in ossequio al principio di cui all'art. 182 comma 2, cod. proc. pen., la difesa aveva espressamente fatto riserva di impugnazione dell'ordinanza di rigetto alla richiesta di interrogatorio dell'imputato, impugnazione che, secondo quanto tassativamente previsto dall'ultimo comma dell'art. 181 cod. proc. pen. doveva essere proposta unitamente all'impugnazione della sentenza.
3.2. La tesi del ricorrente è fondata nei limiti di seguito precisati. Egli come risulta dal riepilogo del motivo di appello che la Corte territoriale ha riportato nella sentenza impugnata - aveva eccepito la nullità insanabile della 5 sentenza di primo grado per violazione del diritto di difesa perché, all'udienza del 20 ottobre 2020, aveva, con richiesta scritta reiterata in udienza, avanzato al giudice dell'udienza preliminare la richiesta di interrogatorio prima che le parti fossero invitate a concludere (e, quindi, prima della discussione), ma il giudice aveva rigettato l'istanza ritenendo l'interrogatorio non necessario al fini del decidere. La giurisprudenza di legittimità, superando un precedente indirizzo, è ormai ferma nel ritenere che, nel giudizio abbreviato, dovendosi fare applicazione, ai sensi dell'art. 441, comma primo, cod. proc. pen., delle disposizioni previste per l'udienza preliminare, ivi comprese, in difetto di espressa esclusione, quelle di cui all'art. 421 stesso codice, sussiste il diritto dell'imputato ad essere sottoposto ad interrogatorio, qualora egli ne faccia richiesta, nulla rilevando che questa non sia stata formulata all'atto della scelta del rito. È quindi illegittimo, e costituisce causa di nullità (da qualificarsi a regime cosiddetto "intermedio"), il mancato accoglimento di detta richiesta (Sez. 6, n. 46785 del 26/09/2017, Romano, Rv. 271509 01; Sez. 3, n. 15444 del 26/11/2014, dep. 2015, F., Rv. 263660 - 01; Sez. 5, n. 19103 del 10/03/2004, Pirro, Rv. 227755-01). Ciò posto, neppure la Corte d'appello dubita che il giudice di primo grado, rigettando la richiesta di interrogatorio ritualmente formulata dall'imputato nel corso del giudizio abbreviato e prima della discussione, sia incorso in una nullità (erroneamente definita relativa dalla Corte distrettuale ma invece di ordine generale a regime intermedio), ma afferma che detta nullità sarebbe stata sanata sul rilievo che la parte non l'abbia immediatamente eccepita, non attribuendo alcun valore alla circostanza che il difensore, immediatamente dopo la pronuncia dell'ordinanza di rigetto della richiesta di interrogatorio, avesse fatto riserva di Impugnazione. Siccome il ricorrente obietta il contrario, proprio sul presupposto che, dopo l'ordinanza di rigetto, ha fatto riserva di gravare l'atto, si tratta di stabilire quale sia l'ambito giuridico di operatività di una tale riserva. -La riserva di impugnazione che nel codice di rito previgente svolgeva, nei casi stabiliti, essenzialmente la funzione di evitare l'acquiescenza di un provvedimento interinale negativo per una parte processuale, alla quale era, perciò, consentito, una volta espressa la riserva, di impugnare il provvedimento (non autonomamente impugnabile) congiuntamente alla sentenza (art. 200 cod. proc. pen. abrogato) - è un istituto estraneo al vigente codice di rito. Ciò posto, osserva il Collegio come l'ordinamento processuale sia retto dal principio della libertà delle forme, che va declinato nel senso che, quando queste non siano tassativamente prescritte, la predetta regola riveste principio di 6 carattere generale ed esclude che la parte, nello svolgimento di una determinata attività processuale, debba osservare forme predeterminate o sacramentali, soprattutto quando si discute, come nella specie, di garanzie che l'ordinamento processuale appresta, come è il caso dell'interrogatorio dell'imputato, per l'esercizio del diritto di difesa, costituzionalmente definito inviolabile in ogni stato e grado del procedimento. Ne consegue che la riserva, sia pure impropriamente espressa, di impugnare un provvedimento produttivo di una nullità assume - in mancanza di forme prestabilite che la parte aveva l'onere di osservare il carattere di una → manifestazione di dissenso processualmente rilevante, idonea a radicare una eccezione (nella specie di nullità), perché con essa la parte si pone nei confronti dell'atto processuale in una posizione decisamente critica, che non deve essere affatto motivata, a seguito della quale, da un lato, innesca la possibilità immediata di revoca o di modifica ex officio del provvedimento contestato e, dall'altro, adotta un comportamento incompatibile con l'accettazione, anche tacita, degli effetti dell'atto invalido. La ragione per la quale la nullità di un atto deve essere eccepita prima del suo compimento o, se non è possibile, immediatamente dopo (quando la parte vi assista e, in tal senso, è errato il richiamo che il ricorrente opera all'art. 181, comma 4, cod. proc. pen., che è richiamato anche dall'art. 182 stesso codice, ma che presuppone che la parte non assista al compimento dell'atto nullo, per cui, in tal caso, se la nullità si verifica in giudizio può essere eccepita con l'impugnazione della sentenza e senza che sia necessario interporre alcuna riserva di gravame) si spiega con l'esigenza, comune a tutte le cause di sanatoria, per cui gli atti difformi dalle fattispecie legali astratte non sono necessariamente destinati ad essere invalidati, perché ragioni di economia processuale possono talvolta prevalere sull'interesse alla rigorosa osservanza delle regole previste per il compimento degli atti processuali. Perciò, in presenza di situazioni nelle quali la parte interessata alla nullità rinunzi espressamente ad eccepirla o accetti gli effetti dell'atto nullo (argumenta ex art. 183, comma 1, lettera a), cod. proc. pen.), l'ordinamento tollera il contrasto tra la regola e l'atto concretamente posto in essere, il quale, sebbene invalido, viene sanato, cosicché gli effetti si consolidano, rimanendone così purgato il vizio. Siffatto consolidamento deve essere, invece, escluso quando la parte interessata, reagendo immediatamente dopo il compimento dell'atto invalido, ponga in essere un comportamento incompatibile con la volontà di accettarne gli effetti, il che si verifica quando la parte alleghi di voler sottoporre la questione al 7 giudice dell'impugnazione, risolvendosi un tale comportamento in una manifestazione di volontà diretta a dedurre la nullità e, quindi, ad eccepirla. Il motivo va, pertanto, accolto.
4. In conseguenza dell'accoglimento del motivo, assorbiti gli altri, va dichiarata la nullità dell'ordinanza emessa in data 20 ottobre 2020 dal giudice dell'udienza preliminare e da ciò deriva, per propagazione, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e di quella di primo grado. Gli atti vanno, pertanto, trasmessi al Tribunale di Messina per l'ulteriore corso nei confronti di P.G.
5. Invece, come conseguenza della declaratoria di inammissibilità del ricorso presentato da il ricorrente va condannato, ai sensi G.S. dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso di sia stato presentato senza "versare in colpa nella G.S. determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
G.S. e Dichiara inammissibile il ricorso presentato da condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e quella emessa dal Tribunale di e dispone trasmettersi Messina il 17 novembre 2020 nei confronti di P.G. gli atti al Tribunale di Messina per l'ulteriore corso. Così deciso il 27/10/2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Luigi Matini Vito Di Nicola и пто сейча IL FUNZIONAN Luand M 8 In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'articolo 52 d.lgs. n.196/2003, in quanto imposto dalla legge. Il Presidente Luigi Matini M DE CETATA IN CANCELLE - 8 FEB 2023 IL FUNZIONARI ARIO Liana