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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 19/02/2025, n. 60 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 60 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
RG 567-1/2024 PROC. UNITARIO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Torino
- Sezione Sesta Civile-
Il Tribunale di Torino, Sezione Sesta Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott. Enrico ASTUNI Presidente dott.ssa Maurizia GIUSTA Giudice dott.ssa Carlotta PITTALUGA Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel proc. unitario n. 567-1/2024 avente ad oggetto il ricorso per l'apertura della liquidazione controllata proposto da
(CF residente a [...] C.F._1
San Mauro n.97 – Interno 3, con l'ausilio del gestore della crisi Avv. Benedetta Donzella nominato dall'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento “Giaveno”
- RICORRENTE IN PROPRIO-
***
Letto il ricorso per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata depositato da in data 24 Ottobre 2024, in proprio, quale debitrice;
Parte_1 letta la relazione redatta ex art. 269 CCII dall' Avv. Benedetta Donzella nominata dall'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento “Giaveno” (all. 3); letta l'integrazione depositata dal gestore della crisi in data 13.01.2025; sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
ritenuta la competenza del Tribunale adito ex art. 27 CCII, atteso che la debitrice risiede a
Torino, Strada San Mauro n.97 – Interno 3 (all.5); ritenuto che ricorrano i presupposti di cui agli artt. 268 e 269 CCII in quanto:
- la debitrice è persona fisica pensionata e non risulta assoggettabile a liquidazione giudiziale ovvero ad altra procedura di regolazione della crisi o dell'insolvenza;
- la ricorrente risulta essere in stato di sovraindebitamento, così come definito dall'art. 2 co
1 lett. c) d.lgs cit. Al riguardo, si osserva che dalla relazione dell'OCC emerge che:
o l'attivo di è costituito dal solo suo reddito mensile da Parte_1
pensione, pari a circa 2.000,00 euro lordi (all.7, pagg. 17-18), che appaiono accreditati sul conto corrente Intesa San Paolo n.1000/800865 quanto meno sino all'anno 2023 come sotot si dirà (all.14), conto cointestato con il marito;
Controparte_1
o i debiti già scaduti sono stati quantificati dall'OCC in complessivi euro 93.891,08 (all.
7 pag. 14);
o il raffronto tra reddito mensile (da cui devono detrarsi le somme indicate come necessarie alla contribuzione familiare pari ad euro 979,00 mensili) ed ammontare del passivo dimostrano che vi è una manifesta inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi, essendovi debiti già scaduti come sopra quantificati, e anche che la debitrice non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni;
-al ricorso è stata allegata una relazione, redatta dal gestore della crisi Avv. Benedetta
Donzella, con i contenuti di cui all'art. 269, co.1 CCII, quantomeno in ordine ai requisiti essenziali per la valutazione dei requisiti della domanda.
Sul punto occorre evidenziare che la relazione redatta dall'OCC, pur se strettamente sufficiente a far ritenere sussistenti i presupposti per l'accoglimento della domanda, appare in parte fondata su autocertificazioni prive di data (All.ti C,E,F e H-U, O) e per altro verso tralascia di reperire documentazione rilevante e di esaminare alcune circostanze che il nominando liquidatore dovrà aver cura di approfondire e in particolare difettando quanto segue:
- acquisizione di copia del contratto di lavoro subordinato di e Parte_2
buste paga;
- analisi degli estratti conti depositati (all.14) dai quali emergono: accrediti reciproci tra i coniugi (all. 14, pagg. 16,17,19), dei quali alcuni di ingente somma (all. 14, pag. 16, 17,18); ripetuti e cospicui versamenti “contanti su sportello automatico” (all. 14, pagg.
18,20,24,38,41,46,47,53,54,56,62,65,69,77,78); bonifici a favore dei coniugi disposti dal
2 figlio sebbene nella relazione venga specificato che del nucleo familiare della Persona_1 debitrice, composto da quattro persone, “solo 3 persone percepiscono reddito, cioè la figlia
, la ricorrente e il marito” (all. 7, pag. 15); il mancato accredito della Parte_2
pensione della debitrice sul c/c n.1000/800865 a far data dal Marzo 2023 (all. 14, pagg. 40 ss) rispetto al quale nulla è osservato nonostante dalla relazione la debitrice risulti essere titolare esclusivamente di tale conto cointestato (all. 7, pag.11); ritenuto pertanto che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata ex art. 268 ss. CCII;
ritenuto altresì che spetterà al liquidatore ogni verifica circa la consistenza del patrimonio liquidabile e che dalla liquidazione, allo stato, deve ritenersi esclusa la sola somma necessaria al mantenimento come sotto indicata;
ritenuto infine che la somma necessaria al mantenimento dei debitori deve essere determinata, allo stato, come segue:
- il nucleo familiare convivente risulta, sulla base delle risultanze dello stato di famiglia, composto dalla ricorrente, dal coniuge , dal figlio (nato il Controparte_1 Persona_1
22.06.1988 a Crotone) e dalla figlia (nata il [...] a [...]) Parte_2
(all.5);
- è stato ammesso alla procedura di liquidazione controllata con sentenza Controparte_1
del 06.02.2024 emessa dal Tribunale di Torino, con la quale è stato allo stesso consentito di poter trattenere la somma mensile di euro 921,00;
- , secondo le allegazioni del ricorso, è stata assunta come Parte_2
commessa part-time presso un esercizio commerciale in Settimo Torinese e dichiara di percepire un reddito netto pari a circa 1.000,00 euro mensili (circostanza che il liquidatore dovrà verificare), dei quali ha dichiarato di utilizzare circa 200,00 euro per le spese carburante e circa 300,00 euro per i pasti che vengono consumati fuori casa a causa degli orari di lavoro;
- le somme necessarie al mantenimento dell'intero nucleo devono stabilirsi, dunque, tenendo conto di un nucleo familiare composto da coppia con due figli (pari a euro 3.240,39
– spesa mediana ISTAT 2023-);
- dalla somma necessaria al mantenimento dell'intero nucleo, devono detrarsi le somme con cui contribuiscono i vari componenti (nel ricorso a pag. 3 si dichiara che solo tre componenti percepiscono reddito), nel caso di specie devono quindi detrarsi la somma di circa 1.000,00 euro percepita mensilmente a titolo di reddito da lavoro dipendente da Parte_2
3 , che non può essere esentata dalla contribuzione al nucleo famigliare con cui Pt_2
risiede, nonché la somma di euro 921,00 mensili con cui contribuisce il marito;
- la somma che la ricorrente ha chiesto di trattenere (euro 979,00 mensili -pag. 19 relazione) appare, dunque congrua in quanto all'incirca corrispondente con il terzo di sua spettanza;
- pertanto, la debitrice ricorrente potrà trattenere mensilmente euro 979,00, somma esclusa dalla liquidazione, mentre ogni altra somma percepita dovrà essere messa a disposizione del liquidatore. Tale somma, dovrà essere oggetto di apposita istanza di variazione in ipotesi di mutamento delle circostanze di fatto, delle quali occorrerà fornire adeguata prova e che verrà esaminata dal Giudice delegato;
ritenuto necessario, poiché il versamento delle somme eccedenti rispetto a quelle determinate dal Tribunale come necessarie al mantenimento, è circostanza che rileva poi in un eventuale procedimento di esdebitazione, che la debitrice provveda trimestralmente a inviare al liquidatore prova delle somme percepite in concreto (tramite estratto conto o altra documentazione ritenuta dal liquidatore necessaria) ed annualmente le C.U.; rilevato che il liquidatore dovrà tempestivamente segnalare al Tribunale la mancata prova di quanto sopra e la mancata corresponsione alla procedura delle somme eccedenti;
rilevato altresì che oggetto del procedimento di liquidazione è l'intero patrimonio salvo quanto espressamente escluso con la presente sentenza, così che il debitore dovrà mettere a disposizione del Liquidatore tutti i suoi beni, tra cui le giacenze di conto corrente, la differenza tra quanto mensilmente percepito e la somma indicata sopra come necessaria al mantenimento ed ogni altro bene, riservando, come si è detto, al liquidatore la valutazione circa l'antieconomicità dell'acquisizione all'attivo di taluni e l'eventuale esercizio di azioni;
rilevato che la durata della procedura è connessa a quanto indicato dall'art. 282 CCII;
rilevato infine che, stante il disposto dell'art. 6 CCII, il compenso per le prestazioni rese dall'OCC, nella misura di legge, potrà ritenersi spesa in prededuzione e sarà liquidata all'esito della procedura, tenuto conto dell'attivo e del passivo risultanti;
tenuto conto nella nomina del Liquidatore dei criteri indicati dall'art. 270 co 2 lett. b) CCII e ritenuto che non possa confermarsi quale Liquidatore l'Avv. Benedetta Donzella nominata dall'OCC “Giaveno”, che ha svolto le funzioni di OCC ex art. 269 CCII, per quanto sopra esposto in punto contenuto carenze della relazione e della documentazione allegata;
tenuto conto che nella procedura di liquidazione controllata dichiarata nei confronti di
, coniuge della ricorrente, è stato nominato Liquidatore il Dott. Controparte_1 Per_2
;
[...]
4
ritenuto che
sussistono esigenze di coordinamento atteso il rapporto di coniugio intercorrente tra e l'odierna debitrice;
Controparte_1
visti gli artt. 66, 268, 269 e 270 CCII;
dichiara
l'apertura della liquidazione controllata dei beni di (C.F. Parte_1
residente a [...] – Interno 3; C.F._1
nomina la dott.ssa Carlotta Pittaluga Giudice Delegato per la procedura;
nomina liquidatore il dott. , con invito ad accettare l'incarico entro due giorni Persona_2
dalla comunicazione della nomina;
ordina alla debitrice il deposito entro sette giorni dei bilanci, delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;
assegna ai terzi che vantano diritti sui beni della debitrice e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di 90 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201 CCII, con avvertimento che trova applicazione l'art.10 co. 3 CCII e dunque, in caso di mancata indicazione di indirizzo pec o delle sue variazioni o di mancata consegna del messaggio per cause imputabili al destinatario, le comunicazioni saranno eseguite mediante deposito nel fascicolo telematico;
ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
dispone che la debitrice possa trattenere le somme percepite nel limite sopra indicato, mettendo invece a disposizione della procedura tutte le somme eccedenti e depositando apposita istanza in ipotesi di mutamento delle circostanze fattuali sulla base delle quali tale somma
è stata stabilita dal Tribunale, sulla quale deciderà il GD;
invita la debitrice a inviare al liquidatore ogni tre mesi prova delle somme percepite in concreto
(tramite busta paga, estratto conto o altra documentazione ritenuta dal liquidatore
5 necessaria) e per ogni anno la certificazione dei redditi rilasciata dall'INPS c.d. C.U. pensione dispone che il liquidatore provveda tempestivamente a segnalare al Tribunale la mancata rendicontazione delle somme (o il mancato invio del C.U.) e la mancata corresponsione alla procedura delle somme eccedenti il fabbisogno mensile;
dispone
l'inserimento, ad opera del liquidatore, della sentenza del sito internet del Tribunale (con omissione dei dati dei terzi estranei nonché dei dati sensibili e sensibilissimi) e, nel caso in cui il debitore svolga attività di impresa, presso il registro delle imprese;
ordina qualora nel patrimonio vi siano beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti, a cura del liquidatore;
dispone
a cura del liquidatore, la notifica della sentenza ai debitori, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 13.02.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
(Carlotta Pittaluga) (Enrico Astuni)
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Torino
- Sezione Sesta Civile-
Il Tribunale di Torino, Sezione Sesta Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott. Enrico ASTUNI Presidente dott.ssa Maurizia GIUSTA Giudice dott.ssa Carlotta PITTALUGA Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel proc. unitario n. 567-1/2024 avente ad oggetto il ricorso per l'apertura della liquidazione controllata proposto da
(CF residente a [...] C.F._1
San Mauro n.97 – Interno 3, con l'ausilio del gestore della crisi Avv. Benedetta Donzella nominato dall'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento “Giaveno”
- RICORRENTE IN PROPRIO-
***
Letto il ricorso per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata depositato da in data 24 Ottobre 2024, in proprio, quale debitrice;
Parte_1 letta la relazione redatta ex art. 269 CCII dall' Avv. Benedetta Donzella nominata dall'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento “Giaveno” (all. 3); letta l'integrazione depositata dal gestore della crisi in data 13.01.2025; sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
ritenuta la competenza del Tribunale adito ex art. 27 CCII, atteso che la debitrice risiede a
Torino, Strada San Mauro n.97 – Interno 3 (all.5); ritenuto che ricorrano i presupposti di cui agli artt. 268 e 269 CCII in quanto:
- la debitrice è persona fisica pensionata e non risulta assoggettabile a liquidazione giudiziale ovvero ad altra procedura di regolazione della crisi o dell'insolvenza;
- la ricorrente risulta essere in stato di sovraindebitamento, così come definito dall'art. 2 co
1 lett. c) d.lgs cit. Al riguardo, si osserva che dalla relazione dell'OCC emerge che:
o l'attivo di è costituito dal solo suo reddito mensile da Parte_1
pensione, pari a circa 2.000,00 euro lordi (all.7, pagg. 17-18), che appaiono accreditati sul conto corrente Intesa San Paolo n.1000/800865 quanto meno sino all'anno 2023 come sotot si dirà (all.14), conto cointestato con il marito;
Controparte_1
o i debiti già scaduti sono stati quantificati dall'OCC in complessivi euro 93.891,08 (all.
7 pag. 14);
o il raffronto tra reddito mensile (da cui devono detrarsi le somme indicate come necessarie alla contribuzione familiare pari ad euro 979,00 mensili) ed ammontare del passivo dimostrano che vi è una manifesta inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi, essendovi debiti già scaduti come sopra quantificati, e anche che la debitrice non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni;
-al ricorso è stata allegata una relazione, redatta dal gestore della crisi Avv. Benedetta
Donzella, con i contenuti di cui all'art. 269, co.1 CCII, quantomeno in ordine ai requisiti essenziali per la valutazione dei requisiti della domanda.
Sul punto occorre evidenziare che la relazione redatta dall'OCC, pur se strettamente sufficiente a far ritenere sussistenti i presupposti per l'accoglimento della domanda, appare in parte fondata su autocertificazioni prive di data (All.ti C,E,F e H-U, O) e per altro verso tralascia di reperire documentazione rilevante e di esaminare alcune circostanze che il nominando liquidatore dovrà aver cura di approfondire e in particolare difettando quanto segue:
- acquisizione di copia del contratto di lavoro subordinato di e Parte_2
buste paga;
- analisi degli estratti conti depositati (all.14) dai quali emergono: accrediti reciproci tra i coniugi (all. 14, pagg. 16,17,19), dei quali alcuni di ingente somma (all. 14, pag. 16, 17,18); ripetuti e cospicui versamenti “contanti su sportello automatico” (all. 14, pagg.
18,20,24,38,41,46,47,53,54,56,62,65,69,77,78); bonifici a favore dei coniugi disposti dal
2 figlio sebbene nella relazione venga specificato che del nucleo familiare della Persona_1 debitrice, composto da quattro persone, “solo 3 persone percepiscono reddito, cioè la figlia
, la ricorrente e il marito” (all. 7, pag. 15); il mancato accredito della Parte_2
pensione della debitrice sul c/c n.1000/800865 a far data dal Marzo 2023 (all. 14, pagg. 40 ss) rispetto al quale nulla è osservato nonostante dalla relazione la debitrice risulti essere titolare esclusivamente di tale conto cointestato (all. 7, pag.11); ritenuto pertanto che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata ex art. 268 ss. CCII;
ritenuto altresì che spetterà al liquidatore ogni verifica circa la consistenza del patrimonio liquidabile e che dalla liquidazione, allo stato, deve ritenersi esclusa la sola somma necessaria al mantenimento come sotto indicata;
ritenuto infine che la somma necessaria al mantenimento dei debitori deve essere determinata, allo stato, come segue:
- il nucleo familiare convivente risulta, sulla base delle risultanze dello stato di famiglia, composto dalla ricorrente, dal coniuge , dal figlio (nato il Controparte_1 Persona_1
22.06.1988 a Crotone) e dalla figlia (nata il [...] a [...]) Parte_2
(all.5);
- è stato ammesso alla procedura di liquidazione controllata con sentenza Controparte_1
del 06.02.2024 emessa dal Tribunale di Torino, con la quale è stato allo stesso consentito di poter trattenere la somma mensile di euro 921,00;
- , secondo le allegazioni del ricorso, è stata assunta come Parte_2
commessa part-time presso un esercizio commerciale in Settimo Torinese e dichiara di percepire un reddito netto pari a circa 1.000,00 euro mensili (circostanza che il liquidatore dovrà verificare), dei quali ha dichiarato di utilizzare circa 200,00 euro per le spese carburante e circa 300,00 euro per i pasti che vengono consumati fuori casa a causa degli orari di lavoro;
- le somme necessarie al mantenimento dell'intero nucleo devono stabilirsi, dunque, tenendo conto di un nucleo familiare composto da coppia con due figli (pari a euro 3.240,39
– spesa mediana ISTAT 2023-);
- dalla somma necessaria al mantenimento dell'intero nucleo, devono detrarsi le somme con cui contribuiscono i vari componenti (nel ricorso a pag. 3 si dichiara che solo tre componenti percepiscono reddito), nel caso di specie devono quindi detrarsi la somma di circa 1.000,00 euro percepita mensilmente a titolo di reddito da lavoro dipendente da Parte_2
3 , che non può essere esentata dalla contribuzione al nucleo famigliare con cui Pt_2
risiede, nonché la somma di euro 921,00 mensili con cui contribuisce il marito;
- la somma che la ricorrente ha chiesto di trattenere (euro 979,00 mensili -pag. 19 relazione) appare, dunque congrua in quanto all'incirca corrispondente con il terzo di sua spettanza;
- pertanto, la debitrice ricorrente potrà trattenere mensilmente euro 979,00, somma esclusa dalla liquidazione, mentre ogni altra somma percepita dovrà essere messa a disposizione del liquidatore. Tale somma, dovrà essere oggetto di apposita istanza di variazione in ipotesi di mutamento delle circostanze di fatto, delle quali occorrerà fornire adeguata prova e che verrà esaminata dal Giudice delegato;
ritenuto necessario, poiché il versamento delle somme eccedenti rispetto a quelle determinate dal Tribunale come necessarie al mantenimento, è circostanza che rileva poi in un eventuale procedimento di esdebitazione, che la debitrice provveda trimestralmente a inviare al liquidatore prova delle somme percepite in concreto (tramite estratto conto o altra documentazione ritenuta dal liquidatore necessaria) ed annualmente le C.U.; rilevato che il liquidatore dovrà tempestivamente segnalare al Tribunale la mancata prova di quanto sopra e la mancata corresponsione alla procedura delle somme eccedenti;
rilevato altresì che oggetto del procedimento di liquidazione è l'intero patrimonio salvo quanto espressamente escluso con la presente sentenza, così che il debitore dovrà mettere a disposizione del Liquidatore tutti i suoi beni, tra cui le giacenze di conto corrente, la differenza tra quanto mensilmente percepito e la somma indicata sopra come necessaria al mantenimento ed ogni altro bene, riservando, come si è detto, al liquidatore la valutazione circa l'antieconomicità dell'acquisizione all'attivo di taluni e l'eventuale esercizio di azioni;
rilevato che la durata della procedura è connessa a quanto indicato dall'art. 282 CCII;
rilevato infine che, stante il disposto dell'art. 6 CCII, il compenso per le prestazioni rese dall'OCC, nella misura di legge, potrà ritenersi spesa in prededuzione e sarà liquidata all'esito della procedura, tenuto conto dell'attivo e del passivo risultanti;
tenuto conto nella nomina del Liquidatore dei criteri indicati dall'art. 270 co 2 lett. b) CCII e ritenuto che non possa confermarsi quale Liquidatore l'Avv. Benedetta Donzella nominata dall'OCC “Giaveno”, che ha svolto le funzioni di OCC ex art. 269 CCII, per quanto sopra esposto in punto contenuto carenze della relazione e della documentazione allegata;
tenuto conto che nella procedura di liquidazione controllata dichiarata nei confronti di
, coniuge della ricorrente, è stato nominato Liquidatore il Dott. Controparte_1 Per_2
;
[...]
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ritenuto che
sussistono esigenze di coordinamento atteso il rapporto di coniugio intercorrente tra e l'odierna debitrice;
Controparte_1
visti gli artt. 66, 268, 269 e 270 CCII;
dichiara
l'apertura della liquidazione controllata dei beni di (C.F. Parte_1
residente a [...] – Interno 3; C.F._1
nomina la dott.ssa Carlotta Pittaluga Giudice Delegato per la procedura;
nomina liquidatore il dott. , con invito ad accettare l'incarico entro due giorni Persona_2
dalla comunicazione della nomina;
ordina alla debitrice il deposito entro sette giorni dei bilanci, delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;
assegna ai terzi che vantano diritti sui beni della debitrice e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di 90 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201 CCII, con avvertimento che trova applicazione l'art.10 co. 3 CCII e dunque, in caso di mancata indicazione di indirizzo pec o delle sue variazioni o di mancata consegna del messaggio per cause imputabili al destinatario, le comunicazioni saranno eseguite mediante deposito nel fascicolo telematico;
ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
dispone che la debitrice possa trattenere le somme percepite nel limite sopra indicato, mettendo invece a disposizione della procedura tutte le somme eccedenti e depositando apposita istanza in ipotesi di mutamento delle circostanze fattuali sulla base delle quali tale somma
è stata stabilita dal Tribunale, sulla quale deciderà il GD;
invita la debitrice a inviare al liquidatore ogni tre mesi prova delle somme percepite in concreto
(tramite busta paga, estratto conto o altra documentazione ritenuta dal liquidatore
5 necessaria) e per ogni anno la certificazione dei redditi rilasciata dall'INPS c.d. C.U. pensione dispone che il liquidatore provveda tempestivamente a segnalare al Tribunale la mancata rendicontazione delle somme (o il mancato invio del C.U.) e la mancata corresponsione alla procedura delle somme eccedenti il fabbisogno mensile;
dispone
l'inserimento, ad opera del liquidatore, della sentenza del sito internet del Tribunale (con omissione dei dati dei terzi estranei nonché dei dati sensibili e sensibilissimi) e, nel caso in cui il debitore svolga attività di impresa, presso il registro delle imprese;
ordina qualora nel patrimonio vi siano beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti, a cura del liquidatore;
dispone
a cura del liquidatore, la notifica della sentenza ai debitori, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 13.02.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
(Carlotta Pittaluga) (Enrico Astuni)
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