TRIB
Sentenza 5 settembre 2025
Sentenza 5 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 05/09/2025, n. 2641 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 2641 |
| Data del deposito : | 5 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
PRIMA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, giudice dott. Andrea Loffredo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al n. 2510/2016 del R.G.A.C., avente ad oggetto: appello avverso sentenza del giudice di pace – opposizione a cartella di pagamento
TRA già , Parte_1 Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppina De Pascale
APPELLANTE
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_2
Rosaria Esposito
APPELLATA
Controparte_3
APPELLATA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Quelle di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 20/02/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato l Parte_1
, già proponeva gravame avverso la sentenza n.
[...] Controparte_1
5340/2015 del Giudice di Pace di Nocera Inferiore, che aveva accolto l'opposizione della società indicata in epigrafe e annullato la cartella di pagamento n.10020140046867663000 emessa a seguito del mancato pagamento di sanzione amministrativa relativa a verbale di accertamento di violazione del Codice della Strada ( , anno 2013). Controparte_3 L'appellante chiedeva, dunque, la riforma dell'impugnata sentenza, insistendo nelle conclusioni rassegnate in atti ed anche in primo grado affinché il Tribunale, in accoglimento del proposto appello, annullasse la sentenza n. 5340/15 del Giudice di Pace di Nocera Inferiore e per l'effetto, in via preliminare, dichiarasse:
-l'inammissibilità della domanda di primo grado per inoppugnabilità della cartella – formazione del giudicato;
- il difetto di legittimazione passiva di , oggi Controparte_1 Parte_1
, in relazione alle eccezioni relative al merito della pretesa, ovvero alla
[...] mancata notifica degli atti presupposti.
In ogni caso l'appellante evidenziava che la prova della notifica dell'atto prodromico avrebbe dovuto produrla la , che era rimasta contumace. Controparte_3
Difatti, è tesi dell sostenere che fornire la prova Parte_1 della notifica dell'atto presupposto all'esecuzione sia onere solo dell'ente creditore, così ritenendosi esente da ogni onere di verifica rispetto al credito che le è stato affidato dall'ente stesso.
Nel merito l'appellante chiedeva fosse dichiarata l'infondatezza della domanda di primo grado per insussistenza dei presupposti, sia in rito che nel merito e, per l'effetto ne chiedeva il rigetto con condanna di controparte al risarcimento ex art 96 c.p.c. ed alla refusione delle spese e competenze dei due gradi di giudizio.
In via subordinata chiedeva la condanna dell'ente impositore al Controparte_3 pagamento delle spese dei due gradi di giudizio.
Si costituiva in giudizio la , la quale nel merito Controparte_2 chiedeva il rigetto dell'appello con la conferma dell'impugnata sentenza, in quanto correttamene motivata in fatto e in diritto.
Rimaneva contumace anche in appello la . Controparte_3
Precisate le conclusioni, il giudice riservava la causa in decisione.
L'appello non è fondato.
Nel merito l'appello va rigettato, atteso che in primo grado l'opponente ha proposto opposizione ex art. 615 c.p.c. chiedendo l'annullamento della sola cartella di pagamento notificatagli, sul presupposto del difetto di procedura e di motivazione della cartella di pagamento, atteso che l'emissione della stessa presupponeva la prova della valida notificazione del verbale di accertamento, senza la quale la cartella non poteva essere emessa.
L non ha prodotto agli atti alcun documento idoneo Parte_1
a superare la mancanza di prova della regolarità dell'atto presupposto alla pretesa avanzata con la cartella impugnata. Tale prova della notificazione dell'atto prodromico richiamato in cartella non è stata fornita in primo grado nè dalla , Controparte_3 rimasta contumace, né dalla concessionaria per la riscossione.
Orbene l agiva ed agisce per la riscossione come Parte_1 mandataria della e quindi era tenuta a procurarsi presso l'ente Controparte_3 mandante la prova della notifica dell'atto presupposto, per dimostrare la legittimità dell'emissione della cartella di pagamento. La legittimità sussiste quando il verbale di accertamento prodromico sia stato validamente notificato ed il destinatario non abbia pagato la sanzione e non abbia impugnato nel termine di legge il verbale. Senza la prova della notifica del verbale di accertamento, la cartella è dunque viziata e quindi annullabile sia per vizio di procedura sia per difetto di motivazione, non sussistendo la legale conoscenza nell'intimato del verbale di accertamento in essa richiamato e che avrebbe potuto giustificare la motivazione per relationem.
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'appellante, con liquidazione in relazione ad un valore della causa fra euro 1101,00 ed euro 5200,00, tariffe medie per studio, introduzione e fase conclusionale.
Nulla per le spese fra parte appellante e l'appellata rimasta peraltro CP_3 contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1) Rigetta l'appello e per l'effetto conferma l'impugnata sentenza.
2) Condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellata delle spese del giudizio, che liquida in euro 1701,00 per compensi di difesa, oltre rimborso spese generali, Cpa e Iva come per legge.
3) Dichiara la sussistenza dei presupposti per porre a carico dell'appellante il pagamento all'Erario di un ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto.
Così deciso in Nocera Inferiore il 5.09.2025
Il Giudice
dott. Andrea Loffredo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
PRIMA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, giudice dott. Andrea Loffredo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al n. 2510/2016 del R.G.A.C., avente ad oggetto: appello avverso sentenza del giudice di pace – opposizione a cartella di pagamento
TRA già , Parte_1 Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppina De Pascale
APPELLANTE
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_2
Rosaria Esposito
APPELLATA
Controparte_3
APPELLATA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Quelle di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 20/02/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato l Parte_1
, già proponeva gravame avverso la sentenza n.
[...] Controparte_1
5340/2015 del Giudice di Pace di Nocera Inferiore, che aveva accolto l'opposizione della società indicata in epigrafe e annullato la cartella di pagamento n.10020140046867663000 emessa a seguito del mancato pagamento di sanzione amministrativa relativa a verbale di accertamento di violazione del Codice della Strada ( , anno 2013). Controparte_3 L'appellante chiedeva, dunque, la riforma dell'impugnata sentenza, insistendo nelle conclusioni rassegnate in atti ed anche in primo grado affinché il Tribunale, in accoglimento del proposto appello, annullasse la sentenza n. 5340/15 del Giudice di Pace di Nocera Inferiore e per l'effetto, in via preliminare, dichiarasse:
-l'inammissibilità della domanda di primo grado per inoppugnabilità della cartella – formazione del giudicato;
- il difetto di legittimazione passiva di , oggi Controparte_1 Parte_1
, in relazione alle eccezioni relative al merito della pretesa, ovvero alla
[...] mancata notifica degli atti presupposti.
In ogni caso l'appellante evidenziava che la prova della notifica dell'atto prodromico avrebbe dovuto produrla la , che era rimasta contumace. Controparte_3
Difatti, è tesi dell sostenere che fornire la prova Parte_1 della notifica dell'atto presupposto all'esecuzione sia onere solo dell'ente creditore, così ritenendosi esente da ogni onere di verifica rispetto al credito che le è stato affidato dall'ente stesso.
Nel merito l'appellante chiedeva fosse dichiarata l'infondatezza della domanda di primo grado per insussistenza dei presupposti, sia in rito che nel merito e, per l'effetto ne chiedeva il rigetto con condanna di controparte al risarcimento ex art 96 c.p.c. ed alla refusione delle spese e competenze dei due gradi di giudizio.
In via subordinata chiedeva la condanna dell'ente impositore al Controparte_3 pagamento delle spese dei due gradi di giudizio.
Si costituiva in giudizio la , la quale nel merito Controparte_2 chiedeva il rigetto dell'appello con la conferma dell'impugnata sentenza, in quanto correttamene motivata in fatto e in diritto.
Rimaneva contumace anche in appello la . Controparte_3
Precisate le conclusioni, il giudice riservava la causa in decisione.
L'appello non è fondato.
Nel merito l'appello va rigettato, atteso che in primo grado l'opponente ha proposto opposizione ex art. 615 c.p.c. chiedendo l'annullamento della sola cartella di pagamento notificatagli, sul presupposto del difetto di procedura e di motivazione della cartella di pagamento, atteso che l'emissione della stessa presupponeva la prova della valida notificazione del verbale di accertamento, senza la quale la cartella non poteva essere emessa.
L non ha prodotto agli atti alcun documento idoneo Parte_1
a superare la mancanza di prova della regolarità dell'atto presupposto alla pretesa avanzata con la cartella impugnata. Tale prova della notificazione dell'atto prodromico richiamato in cartella non è stata fornita in primo grado nè dalla , Controparte_3 rimasta contumace, né dalla concessionaria per la riscossione.
Orbene l agiva ed agisce per la riscossione come Parte_1 mandataria della e quindi era tenuta a procurarsi presso l'ente Controparte_3 mandante la prova della notifica dell'atto presupposto, per dimostrare la legittimità dell'emissione della cartella di pagamento. La legittimità sussiste quando il verbale di accertamento prodromico sia stato validamente notificato ed il destinatario non abbia pagato la sanzione e non abbia impugnato nel termine di legge il verbale. Senza la prova della notifica del verbale di accertamento, la cartella è dunque viziata e quindi annullabile sia per vizio di procedura sia per difetto di motivazione, non sussistendo la legale conoscenza nell'intimato del verbale di accertamento in essa richiamato e che avrebbe potuto giustificare la motivazione per relationem.
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'appellante, con liquidazione in relazione ad un valore della causa fra euro 1101,00 ed euro 5200,00, tariffe medie per studio, introduzione e fase conclusionale.
Nulla per le spese fra parte appellante e l'appellata rimasta peraltro CP_3 contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1) Rigetta l'appello e per l'effetto conferma l'impugnata sentenza.
2) Condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellata delle spese del giudizio, che liquida in euro 1701,00 per compensi di difesa, oltre rimborso spese generali, Cpa e Iva come per legge.
3) Dichiara la sussistenza dei presupposti per porre a carico dell'appellante il pagamento all'Erario di un ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto.
Così deciso in Nocera Inferiore il 5.09.2025
Il Giudice
dott. Andrea Loffredo