Articolo 1 della Legge 9 marzo 1976, n. 75
Articolo 2
Versione
20 aprile 1976
Art. 1.
Le opere per la salvaguardia del carattere storico, monumentale, artistico e paesistico della citta' di Siena nonche' per il risanamento civico e per il restauro urbanistico, a norma della presente legge, sono eseguite a totale carico dello Stato, ovvero a carico del comune, delle storiche contrade e dei privati che beneficeranno dei contributi previsti dalla presente legge.
Entrata in vigore il 20 aprile 1976