Art. 1.
Le opere per la salvaguardia del carattere storico, monumentale, artistico e paesistico della citta' di Siena nonche' per il risanamento civico e per il restauro urbanistico, a norma della presente legge, sono eseguite a totale carico dello Stato, ovvero a carico del comune, delle storiche contrade e dei privati che beneficeranno dei contributi previsti dalla presente legge.
Le opere per la salvaguardia del carattere storico, monumentale, artistico e paesistico della citta' di Siena nonche' per il risanamento civico e per il restauro urbanistico, a norma della presente legge, sono eseguite a totale carico dello Stato, ovvero a carico del comune, delle storiche contrade e dei privati che beneficeranno dei contributi previsti dalla presente legge.