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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltagirone, sentenza 09/12/2025, n. 615 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltagirone |
| Numero : | 615 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 320/2018
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Caltagirone
Sezione Civile
Il Tribunale di Caltagirone, nella persona del Giudice Monocratico, Dott. Vincenzo Alfio
Filippello, nella causa civile iscritta al n. 320/2018 R.G. promossa da:
D A
, nato a [...] il [...] (Cod. Fisc. Parte_1 C.F._1
) ed ivi residente in [...], ammesso al Patrocinio a spese dello Stato
[...] giusta deliberazione n° 163 adottata dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di
Caltagirone il 01.03.2018, rappresentato e difeso dall'Avv. Orazio Francesco Lo Giudice
A T T O R E
C O N T R O
(P.IVA ), in persona del legale Parte_2 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, corrente in Bologna, via Stalingrado n° 45, quale società designata a norma dell'art. 283 DLGS 7 settembre 2005 n° 209 per la liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, rappresentata e difesa dall'Avv. Santo Spagnolo del Foro di Catania
C O N V E N U T A
Ha emesso la seguente
SENTENZA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione, notificato a mezzo del servizio postale il 21/03/2018, il Pt_1 chiamava in giudizio l' quale Società designata dal Parte_2
F.G.V.S., al fine di sentirla condannare al risarcimento di tutti i danni dallo stesso subiti a seguito del sinistro occorsogli, in qualità di pedone, essendo stato investito da auto pirata, in territorio dl DI EA in data 29 gennaio 2016.
1 Asseriva il che, in data 29.01.2016, alle ore 17:50 circa, unitamente al fratello Pt_1
, dopo essere giunto a bordo di un pullman della Etna Trasporti presso l'area di Parte_3
CP_ servizio sulla SS. 514 al km. 33+100, si sarebbe incamminato verso la propria abitazione a DI EA, procedendo in fila indiana, sul margine della carreggiata ed oltre la linea che delimita la carreggiata;
percorsi circa due chilometri, sempre sulla SS
514, giunti alla progressiva 34+850, una autovettura, transitando a forte velocità, avrebbe investito il Sig. scaraventandolo a terra;
detta autovettura avrebbe Parte_1 proseguito la sua corsa senza fermarsi e senza prestare soccorso, il fratello , Parte_3 comminava dietro non sarebbe riuscito a distinguere il modello né il numero di Pt_1 targa;
gravemente ferito e sanguinante, sarebbe stato soccorso dal Parte_1 fratello e da altri utenti della strada che avrebbero allertato i soccorsi e le Parte_3
Autorità. Sul posto sarebbero intervenuti l'Ambulanza del Servizio 118 e i Carabinieri della
Stazione di ZI, i quali redigevano un rilevamento tecnico descrittivo dell'accaduto.
A seguito del sinistro, il avrebbe riportato: “ un politrauma con multipli focolai Pt_1 emorragici intraparenchimali in sede frontale bilateralmente, falda ematica subdurale fronto-parietale destra e frattura della diafisi omerale sinistra”. Inizialmente, ricoverato in prognosi riservata presso l'Ospedale Gravina di Caltagirone e sarebbe stato, successivamente, trasferito al reparto di Neurorianimazione del Policlinico Universitario di
Messina, dove subiva un intervento chirurgico per la riduzione della frattura.
Successivamente il avrebbe, manifestato disturbi cognitivi e del comportamento Pt_1 dovuti al trauma cranio-frontale . Formalizzata richiesta di risarcimento alla
[...] quale Impresa designata dal Fondo di Garanzia Vittime della Parte_4
Strada (FGVS), la stessa avrebbe comunicato il rifiuto di ogni richiesta risarcitoria, ritenendo non provato il coinvolgimento di un veicolo.
Costituitasi con propria comparsa di riposta la contestava la fondatezza della Parte_2 domanda attore e l'assenza di qualsivoglia prova ed in ogni caso, qualora il giudice avesse ritenuti provati i fatti, dichiarare il concorso di colpa del ai sensi dell'art. 190 Pt_1 codice della Strada.
La causa veniva istruita, sentito il teste , con la nomina di CTU medico Testimone_1 legale nella persona della Dott.ssa e mediante l'ampia Persona_1 documentazione allegata dalle parti.
Il Presente Giudizio ha subito il passaggio di vari Giudici solo in data 21 ottobre 2024, veniva dinanzi l'odierno decidente, quando già la fase istruttoria era già stata definita.
2 Con successiva ordinanza del maggio 2025, a seguito di udienza ex art.127ter, veniva assunta per la decisione, assegnando alle parti i termini ex art. 190cpc.
Nelle rispettive comparse conclusionali le parti così concludevano:
Parte Attrce: “…chiede a Codesto Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione
e deduzione disattesa:
1. Accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del conducente dell'autovettura rimasta ignota nella causazione del sinistro del 29.01.2016; 2. Per
l'effetto, condannare la quale Impresa designata dal Parte_2
Fondo di Garanzia Vittime della Strada, in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento di tutti i danni subiti dal Sig. quantificati in Parte_1 complessivi € 215.465,00, o in quella diversa somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali sulla somma rivalutata anno per anno dalla data del sinistro all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese e compensi di lite, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario”.
Parte Convenuta: “… piaccia all'Ill.mo Sig. Giudice Istruttore adito, rigettata ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e difesa, così statuire: - rigettare la domanda, poiché infondata in fatto ed in diritto;
- in subordine, data la prova della presenza e responsabilità del conducente rimasto non identificato, ridurre la pretesa attorea per quanto di ragione, entro i limiti di quanto dimostrato, in esito alle risultanze istruttorie ed alle evidenze probatorie se ed in quanto concretamente opponibili alla Parte_2 nella spiegata qualità, sancendo in percentuale espressa il maggioritario concorso colposo di ex art. 1227 comma primo c.c., per aver violato la Parte_1 disposizione di cui al primo comma dell'art. 190 C. Strada;
- dire non dovuto, per i motivi di cui sopra, il cumulo tra interessi legali e rivalutazione monetaria;
Con vittoria di spese
e compensi”.
**********************
La domanda attorea va accolta per le ragioni che seguono:
Da una attenta lettura dei verbali di causa emerge, a parere di questo decidente, che gli elementi probatori raccolti sono sufficienti a sancire la responsabilità esclusiva del conducente del veicolo investitore.
L'istruttoria espletata ha, infatti, offerto motivi di convincimento idonei ad integrare la prova della responsabilità del solo conducente dell'auto pirata.
Il caso di specie attiene alla tematica dell'investimento del pedone e della disciplina ad essa applicabile.
3 È vero che, in caso di scontro tra veicoli, l'orientamento costante della Giurisprudenza di legittimità è nel senso di ritenere che l'accertamento della colpa di uno dei conducenti non comporta il superamento della presunzione di responsabilità dell'altro, occorrendo, a tal fine, che costui fornisca prova liberatoria dimostrando di essersi uniformato alle norme sulla circolazione ed a quelle di comune prudenza (Cass. 1198/97). Ed è altresì vero che, analogamente, nelle ipotesi in cui l'incidente avvenga tra un veicolo ed un pedone, la
Cassazione ritiene che il fatto che il conducente del veicolo non abbia fornito la prova idonea a vincere la suddetta presunzione, non preclude al giudice l'indagine sull'eventuale concorso di colpa del pedone (Cassazione civile sentenza 2216/87).
Si applica, alla fattispecie concreta, il primo comma dell'art. 2054 c.c., in quanto vige in materia di investimento di pedone una vera e propria inversione dell'onere della prova, che impone al veicolo investitore di provare, superando la presunzione di cui al primo comma della norma citata, di aver fatto tutto il possibile per evitare lo scontro;
detta presunzione può essere superata dalla prova concreta dell'esclusiva responsabilità del pedone che escluda ogni apporto causale al comportamento del conducente, o ancora può essere limitata quantitativamente dalla dimostrazione del concorso casuale del pedone (per tutte:
Cassazione civile, sez. 3, n. 5982 del 16/06/1998).
Applicando i principi richiamati al caso di specie, si ritiene che alcuna colpa possa essere attribuita al pedone in ordine all'investimento di cui è rimasto vittima. Parte_1
Invero, il teste , che seguiva il fratello, della cui attendibilità non vi è Testimone_1 motivo alcuno di dubitare, ha riferito circa la dinamica che fatti perché quel giorno viaggiavo con il pullman insieme a mio fratello. … ci siamo incamminati a piedi … Mio fratello è stato investito di fianco e l'ho subito visto cadere a terra sbalzato oltre la linea bianca, a questo punto io l'ho trascinato di nuovo sul margine destro della strada” .
La testimonianza del Sig. ha trovato pieno riscontro oggettivo nelle Testimone_1 annotazioni di servizio redatte nell'immediatezza dei fatti dai Carabinieri della Stazione di
ZI e dal personale del 118 intervenuto sul posto, si precisa margine della SS 514. Si precisa che al momento del sopraggiungere di Carabinieri e ambulanza del 118, il Pt_1
ferito, si trovava sul posto del dichiarato incidente.
[...]
Pertanto la dinamica è chiara e alcun elemento colposo può essere ravvisato nel comportamento dei pedoni, non potendosi ravvisare nel comportamento del Pt_1 la violazione dell'art. 190 del codice della strada.
[...]
Pertanto, atteso che alcuna prova è stata fornita, in ordine alla possibile sussistenza di un
4 concorso di colpa a carico del pedone, né dagli atti emerge una qualche forma di concorso colposo del pedone nel sinistro di cui è causa (cfr Cassazione civile, sentenza 2127/2006), la responsabilità del sinistro va scritta in via esclusiva alla condotta di guida del conducente del veicolo investitore.
In ordine alla determinazione dei danni, la scrivente condivide le conclusioni del ctu
Dott.ssa in sia relativamente al nesso eziologico e la compatibilità degli stessi con Per_1 la ricostruzione data del sinistro nell'atto di citazione e quant'altro ampiamente e logicamente motivato, e non oggetto di specifiche contestazioni.
Per la liquidazione di siffatto danno questo giudice farà ricorso alle tabelle di liquidazione previste in caso di macropermanenti.
Come più volte chiarito dalla giurisprudenza, ai fini del risarcimento, il danno biologico deve essere apprezzato con riferimento alla complessità delle conseguenze pregiudizievoli sofferte e pertanto deve essere liquidato tenendo in debita considerazione tutte le attività, le situazioni e i rapporti in cui la persona esplica la propria personalità e ciò non solo con riferimento alla sfera produttiva, ma con riferimento più complessivo alla sfera spirituale, culturale, affettiva, sociale, sportiva ed a ogni altro ambito in cui il soggetto esprime comunemente sé stesso (così la Corte Costituzionale n. 356/1991 e n. 184/1986).
Inoltre, la Cassazione, pronunciandosi a Sez. unite (sentenza n. 26972/2008), ha avuto modo di chiarire che, nell'ambito del danno non patrimoniale, il riferimento a determinati tipi di pregiudizi, in vario modo denominati (danno morale, danno biologico, danno da perdita del rapporto parentale), risponde ad esigenze descrittive, ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno. Secondo il Supremo Consesso, è, dunque, compito del giudice accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli, e provvedere alla riparazione integrale di tutte le ripercussioni negative subite dalla persona complessivamente identificata.
Per questo, il giudice anziché procedere alla separata liquidazione del danno morale in termini di una percentuale del danno biologico (procedimento che determina una duplicazione delle voci di danno da risarcire in favore della vittima), deve provvedere ad un'adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, così da pervenire al ristoro del danno nella sua interezza.
Tenuto conto dell'accertata invalidità accertata dalla CTU Dott.ssa al 26%, Persona_1 dell'età del al momento del fatto al momento del fatto (anni 56), dell'entità delle Pt_1 lesioni patite, dell'accertata invalidità temporanea totale giorni 43 e parziale al 50 giorni
5 20(come da elaborato peritale in atti), rilevate le risultanze probatorie, la sofferenza normalmente conseguente ad una lesione del genere, appare equo liquidare, per il complessivo risarcimento del danno non patrimoniale da lesione al diritto alla salute, comprensivo, altresì del danno morale, la somma di Euro 141.800,00..
Alla luce dei detti criteri, per il danno non patrimoniale (permanente e temporaneo) da lesione al diritto alla salute e patrimoniale sofferto dal deve liquidarsi Parte_1
l'importo complessivo di euro 141.800,00, al cui pagamento va condannata la convenuta nella qualità di impresa designata per la Regione Sicilia al F.G.V.S.
Essendo stata effettuata la liquidazione di cui sopra all'attualità, sulla somma anzidetta
(euro 141.800,00), la stessa va devalutata alla data del sinistro (29 gennaio 2016) e sull'importo così determinato vanno calcolati gli interessi legali maturati ad oggi( S.U. n.
1712/1995 ) che si quantificano in ulteriori €. 14.082,70. Per cui, la somma complessiva dovuta al Sig. va definitivamente quantificata in complessivi €. Parte_1
155.882,70. Spettano, ovviamente, gli ulteriori interessi legali sulla suindicata somma liquidata dalla data di pubblicazione della presente pronuncia sino al soddisfo effettivo.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo tenendo conto del valore della causa (da determinare secondo il decisum) e dell'attività svolta, facendo applicazione dei criteri medi di cui al dm 55/2014.
Le spese vanno distratte in favore del procuratore costituito che ha dichiarato di aver anticipato le spese e di non aver riscosso gli onorari, per cui le stesse non potranno essere erogato dall'Erario.
Le spese di ctu vanno poste definitivamente a carico della convenuta, in virtù della sua soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Caltagirone nella persona del Giudice Monocratico, dott. Vincenzo Alfio
Filippello, definitivamente pronunziando nella causa in epigrafe,
Accoglie la dimanda di parte attrice;
condanna (P.IVA ), in persona del Parte_2 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, corrente in Bologna, via Stalingrado n° 45, quale società designata a norma dell'art. 283 DLGS 7 settembre 2005 n° 209 per la liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, a pagare a favore di
, per le causali di cui sopra, la complessiva somma di €. 155.882,70, oltre Parte_1 ulteriori interessi legali da oggi sino all'effettivo soddisfo;
6 condanna (P.IVA ), in persona del Parte_2 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, corrente in Bologna, via Stalingrado n° 45, quale società designata a norma dell'art. 283 DLGS 7 settembre 2005 n° 209 per la liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, a pagare a favore dell'Avv. Orazio Francesco Lo Giudice, dichiaratosi antistatario, le spese di lite che si liquidano in complessivi €. 14.103,00 per compensi, oltre il 15%, sui compensi, per spese generali ed iva e C.P.A come per legge.
Pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese di CTU.
Così deciso
Caltagirone 09.12.2025
Il G.O.P.
Avv. Vincenzo Alfio Filippello
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REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Caltagirone
Sezione Civile
Il Tribunale di Caltagirone, nella persona del Giudice Monocratico, Dott. Vincenzo Alfio
Filippello, nella causa civile iscritta al n. 320/2018 R.G. promossa da:
D A
, nato a [...] il [...] (Cod. Fisc. Parte_1 C.F._1
) ed ivi residente in [...], ammesso al Patrocinio a spese dello Stato
[...] giusta deliberazione n° 163 adottata dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di
Caltagirone il 01.03.2018, rappresentato e difeso dall'Avv. Orazio Francesco Lo Giudice
A T T O R E
C O N T R O
(P.IVA ), in persona del legale Parte_2 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, corrente in Bologna, via Stalingrado n° 45, quale società designata a norma dell'art. 283 DLGS 7 settembre 2005 n° 209 per la liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, rappresentata e difesa dall'Avv. Santo Spagnolo del Foro di Catania
C O N V E N U T A
Ha emesso la seguente
SENTENZA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione, notificato a mezzo del servizio postale il 21/03/2018, il Pt_1 chiamava in giudizio l' quale Società designata dal Parte_2
F.G.V.S., al fine di sentirla condannare al risarcimento di tutti i danni dallo stesso subiti a seguito del sinistro occorsogli, in qualità di pedone, essendo stato investito da auto pirata, in territorio dl DI EA in data 29 gennaio 2016.
1 Asseriva il che, in data 29.01.2016, alle ore 17:50 circa, unitamente al fratello Pt_1
, dopo essere giunto a bordo di un pullman della Etna Trasporti presso l'area di Parte_3
CP_ servizio sulla SS. 514 al km. 33+100, si sarebbe incamminato verso la propria abitazione a DI EA, procedendo in fila indiana, sul margine della carreggiata ed oltre la linea che delimita la carreggiata;
percorsi circa due chilometri, sempre sulla SS
514, giunti alla progressiva 34+850, una autovettura, transitando a forte velocità, avrebbe investito il Sig. scaraventandolo a terra;
detta autovettura avrebbe Parte_1 proseguito la sua corsa senza fermarsi e senza prestare soccorso, il fratello , Parte_3 comminava dietro non sarebbe riuscito a distinguere il modello né il numero di Pt_1 targa;
gravemente ferito e sanguinante, sarebbe stato soccorso dal Parte_1 fratello e da altri utenti della strada che avrebbero allertato i soccorsi e le Parte_3
Autorità. Sul posto sarebbero intervenuti l'Ambulanza del Servizio 118 e i Carabinieri della
Stazione di ZI, i quali redigevano un rilevamento tecnico descrittivo dell'accaduto.
A seguito del sinistro, il avrebbe riportato: “ un politrauma con multipli focolai Pt_1 emorragici intraparenchimali in sede frontale bilateralmente, falda ematica subdurale fronto-parietale destra e frattura della diafisi omerale sinistra”. Inizialmente, ricoverato in prognosi riservata presso l'Ospedale Gravina di Caltagirone e sarebbe stato, successivamente, trasferito al reparto di Neurorianimazione del Policlinico Universitario di
Messina, dove subiva un intervento chirurgico per la riduzione della frattura.
Successivamente il avrebbe, manifestato disturbi cognitivi e del comportamento Pt_1 dovuti al trauma cranio-frontale . Formalizzata richiesta di risarcimento alla
[...] quale Impresa designata dal Fondo di Garanzia Vittime della Parte_4
Strada (FGVS), la stessa avrebbe comunicato il rifiuto di ogni richiesta risarcitoria, ritenendo non provato il coinvolgimento di un veicolo.
Costituitasi con propria comparsa di riposta la contestava la fondatezza della Parte_2 domanda attore e l'assenza di qualsivoglia prova ed in ogni caso, qualora il giudice avesse ritenuti provati i fatti, dichiarare il concorso di colpa del ai sensi dell'art. 190 Pt_1 codice della Strada.
La causa veniva istruita, sentito il teste , con la nomina di CTU medico Testimone_1 legale nella persona della Dott.ssa e mediante l'ampia Persona_1 documentazione allegata dalle parti.
Il Presente Giudizio ha subito il passaggio di vari Giudici solo in data 21 ottobre 2024, veniva dinanzi l'odierno decidente, quando già la fase istruttoria era già stata definita.
2 Con successiva ordinanza del maggio 2025, a seguito di udienza ex art.127ter, veniva assunta per la decisione, assegnando alle parti i termini ex art. 190cpc.
Nelle rispettive comparse conclusionali le parti così concludevano:
Parte Attrce: “…chiede a Codesto Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione
e deduzione disattesa:
1. Accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del conducente dell'autovettura rimasta ignota nella causazione del sinistro del 29.01.2016; 2. Per
l'effetto, condannare la quale Impresa designata dal Parte_2
Fondo di Garanzia Vittime della Strada, in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento di tutti i danni subiti dal Sig. quantificati in Parte_1 complessivi € 215.465,00, o in quella diversa somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali sulla somma rivalutata anno per anno dalla data del sinistro all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese e compensi di lite, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario”.
Parte Convenuta: “… piaccia all'Ill.mo Sig. Giudice Istruttore adito, rigettata ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e difesa, così statuire: - rigettare la domanda, poiché infondata in fatto ed in diritto;
- in subordine, data la prova della presenza e responsabilità del conducente rimasto non identificato, ridurre la pretesa attorea per quanto di ragione, entro i limiti di quanto dimostrato, in esito alle risultanze istruttorie ed alle evidenze probatorie se ed in quanto concretamente opponibili alla Parte_2 nella spiegata qualità, sancendo in percentuale espressa il maggioritario concorso colposo di ex art. 1227 comma primo c.c., per aver violato la Parte_1 disposizione di cui al primo comma dell'art. 190 C. Strada;
- dire non dovuto, per i motivi di cui sopra, il cumulo tra interessi legali e rivalutazione monetaria;
Con vittoria di spese
e compensi”.
**********************
La domanda attorea va accolta per le ragioni che seguono:
Da una attenta lettura dei verbali di causa emerge, a parere di questo decidente, che gli elementi probatori raccolti sono sufficienti a sancire la responsabilità esclusiva del conducente del veicolo investitore.
L'istruttoria espletata ha, infatti, offerto motivi di convincimento idonei ad integrare la prova della responsabilità del solo conducente dell'auto pirata.
Il caso di specie attiene alla tematica dell'investimento del pedone e della disciplina ad essa applicabile.
3 È vero che, in caso di scontro tra veicoli, l'orientamento costante della Giurisprudenza di legittimità è nel senso di ritenere che l'accertamento della colpa di uno dei conducenti non comporta il superamento della presunzione di responsabilità dell'altro, occorrendo, a tal fine, che costui fornisca prova liberatoria dimostrando di essersi uniformato alle norme sulla circolazione ed a quelle di comune prudenza (Cass. 1198/97). Ed è altresì vero che, analogamente, nelle ipotesi in cui l'incidente avvenga tra un veicolo ed un pedone, la
Cassazione ritiene che il fatto che il conducente del veicolo non abbia fornito la prova idonea a vincere la suddetta presunzione, non preclude al giudice l'indagine sull'eventuale concorso di colpa del pedone (Cassazione civile sentenza 2216/87).
Si applica, alla fattispecie concreta, il primo comma dell'art. 2054 c.c., in quanto vige in materia di investimento di pedone una vera e propria inversione dell'onere della prova, che impone al veicolo investitore di provare, superando la presunzione di cui al primo comma della norma citata, di aver fatto tutto il possibile per evitare lo scontro;
detta presunzione può essere superata dalla prova concreta dell'esclusiva responsabilità del pedone che escluda ogni apporto causale al comportamento del conducente, o ancora può essere limitata quantitativamente dalla dimostrazione del concorso casuale del pedone (per tutte:
Cassazione civile, sez. 3, n. 5982 del 16/06/1998).
Applicando i principi richiamati al caso di specie, si ritiene che alcuna colpa possa essere attribuita al pedone in ordine all'investimento di cui è rimasto vittima. Parte_1
Invero, il teste , che seguiva il fratello, della cui attendibilità non vi è Testimone_1 motivo alcuno di dubitare, ha riferito circa la dinamica che fatti perché quel giorno viaggiavo con il pullman insieme a mio fratello. … ci siamo incamminati a piedi … Mio fratello è stato investito di fianco e l'ho subito visto cadere a terra sbalzato oltre la linea bianca, a questo punto io l'ho trascinato di nuovo sul margine destro della strada” .
La testimonianza del Sig. ha trovato pieno riscontro oggettivo nelle Testimone_1 annotazioni di servizio redatte nell'immediatezza dei fatti dai Carabinieri della Stazione di
ZI e dal personale del 118 intervenuto sul posto, si precisa margine della SS 514. Si precisa che al momento del sopraggiungere di Carabinieri e ambulanza del 118, il Pt_1
ferito, si trovava sul posto del dichiarato incidente.
[...]
Pertanto la dinamica è chiara e alcun elemento colposo può essere ravvisato nel comportamento dei pedoni, non potendosi ravvisare nel comportamento del Pt_1 la violazione dell'art. 190 del codice della strada.
[...]
Pertanto, atteso che alcuna prova è stata fornita, in ordine alla possibile sussistenza di un
4 concorso di colpa a carico del pedone, né dagli atti emerge una qualche forma di concorso colposo del pedone nel sinistro di cui è causa (cfr Cassazione civile, sentenza 2127/2006), la responsabilità del sinistro va scritta in via esclusiva alla condotta di guida del conducente del veicolo investitore.
In ordine alla determinazione dei danni, la scrivente condivide le conclusioni del ctu
Dott.ssa in sia relativamente al nesso eziologico e la compatibilità degli stessi con Per_1 la ricostruzione data del sinistro nell'atto di citazione e quant'altro ampiamente e logicamente motivato, e non oggetto di specifiche contestazioni.
Per la liquidazione di siffatto danno questo giudice farà ricorso alle tabelle di liquidazione previste in caso di macropermanenti.
Come più volte chiarito dalla giurisprudenza, ai fini del risarcimento, il danno biologico deve essere apprezzato con riferimento alla complessità delle conseguenze pregiudizievoli sofferte e pertanto deve essere liquidato tenendo in debita considerazione tutte le attività, le situazioni e i rapporti in cui la persona esplica la propria personalità e ciò non solo con riferimento alla sfera produttiva, ma con riferimento più complessivo alla sfera spirituale, culturale, affettiva, sociale, sportiva ed a ogni altro ambito in cui il soggetto esprime comunemente sé stesso (così la Corte Costituzionale n. 356/1991 e n. 184/1986).
Inoltre, la Cassazione, pronunciandosi a Sez. unite (sentenza n. 26972/2008), ha avuto modo di chiarire che, nell'ambito del danno non patrimoniale, il riferimento a determinati tipi di pregiudizi, in vario modo denominati (danno morale, danno biologico, danno da perdita del rapporto parentale), risponde ad esigenze descrittive, ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno. Secondo il Supremo Consesso, è, dunque, compito del giudice accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli, e provvedere alla riparazione integrale di tutte le ripercussioni negative subite dalla persona complessivamente identificata.
Per questo, il giudice anziché procedere alla separata liquidazione del danno morale in termini di una percentuale del danno biologico (procedimento che determina una duplicazione delle voci di danno da risarcire in favore della vittima), deve provvedere ad un'adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, così da pervenire al ristoro del danno nella sua interezza.
Tenuto conto dell'accertata invalidità accertata dalla CTU Dott.ssa al 26%, Persona_1 dell'età del al momento del fatto al momento del fatto (anni 56), dell'entità delle Pt_1 lesioni patite, dell'accertata invalidità temporanea totale giorni 43 e parziale al 50 giorni
5 20(come da elaborato peritale in atti), rilevate le risultanze probatorie, la sofferenza normalmente conseguente ad una lesione del genere, appare equo liquidare, per il complessivo risarcimento del danno non patrimoniale da lesione al diritto alla salute, comprensivo, altresì del danno morale, la somma di Euro 141.800,00..
Alla luce dei detti criteri, per il danno non patrimoniale (permanente e temporaneo) da lesione al diritto alla salute e patrimoniale sofferto dal deve liquidarsi Parte_1
l'importo complessivo di euro 141.800,00, al cui pagamento va condannata la convenuta nella qualità di impresa designata per la Regione Sicilia al F.G.V.S.
Essendo stata effettuata la liquidazione di cui sopra all'attualità, sulla somma anzidetta
(euro 141.800,00), la stessa va devalutata alla data del sinistro (29 gennaio 2016) e sull'importo così determinato vanno calcolati gli interessi legali maturati ad oggi( S.U. n.
1712/1995 ) che si quantificano in ulteriori €. 14.082,70. Per cui, la somma complessiva dovuta al Sig. va definitivamente quantificata in complessivi €. Parte_1
155.882,70. Spettano, ovviamente, gli ulteriori interessi legali sulla suindicata somma liquidata dalla data di pubblicazione della presente pronuncia sino al soddisfo effettivo.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo tenendo conto del valore della causa (da determinare secondo il decisum) e dell'attività svolta, facendo applicazione dei criteri medi di cui al dm 55/2014.
Le spese vanno distratte in favore del procuratore costituito che ha dichiarato di aver anticipato le spese e di non aver riscosso gli onorari, per cui le stesse non potranno essere erogato dall'Erario.
Le spese di ctu vanno poste definitivamente a carico della convenuta, in virtù della sua soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Caltagirone nella persona del Giudice Monocratico, dott. Vincenzo Alfio
Filippello, definitivamente pronunziando nella causa in epigrafe,
Accoglie la dimanda di parte attrice;
condanna (P.IVA ), in persona del Parte_2 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, corrente in Bologna, via Stalingrado n° 45, quale società designata a norma dell'art. 283 DLGS 7 settembre 2005 n° 209 per la liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, a pagare a favore di
, per le causali di cui sopra, la complessiva somma di €. 155.882,70, oltre Parte_1 ulteriori interessi legali da oggi sino all'effettivo soddisfo;
6 condanna (P.IVA ), in persona del Parte_2 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, corrente in Bologna, via Stalingrado n° 45, quale società designata a norma dell'art. 283 DLGS 7 settembre 2005 n° 209 per la liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, a pagare a favore dell'Avv. Orazio Francesco Lo Giudice, dichiaratosi antistatario, le spese di lite che si liquidano in complessivi €. 14.103,00 per compensi, oltre il 15%, sui compensi, per spese generali ed iva e C.P.A come per legge.
Pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese di CTU.
Così deciso
Caltagirone 09.12.2025
Il G.O.P.
Avv. Vincenzo Alfio Filippello
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