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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 20/03/2025, n. 981 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 981 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1406/2025 V.G,
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Cattaneo Presidente Rel. Est.
Dott. Chiara Delmonte Giudice
Dott. Valentina Maderna Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 4.2.2025 da
1) Parte_1
nato a [...] il [...] cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...] con l'Avv. Adriana Ciccarone ( ) C.F._2
presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2
nata a [...] il [...] cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._3
residente in [...] con l'Avv. Elena Crespi ( C.F._4 pagina 1 di 4 presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Milano in data 08.09.1997
Anno 1997 Numero 0944 Registro 01 Parte 1
In separazione legale dei beni. con la seguente figlia:
(C.F. ), nata a [...] il [...] Persona_1 C.F._5
economicamente autosufficiente
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 4 febbraio 2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti
CONDIZIONI:
1) Le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti.
2) Il sig. continuerà a pagare i servizi nonché le rate del 2° mutuo ipotecario Pt_1 Email_1
n. 3611817 del 31.05.2017 - sino alla sua estinzione - ad oggi attivo sull'abitazione di Arconate con rata mensile al 31.01.2025 di € 213,07; con riferimento al suddetto mutuo ipotecario n. 3611817, il signor bonificherà sul conto corrente della signora entro il 29 di ogni mese – e sino alla sua Pt_1 Pt_2
estinzione - l'importo di € 213,07, da conguagliare mensilmente sulla base dei calcoli della banca di cui al contratto di mutuo a mani di entrambe le parti.
3) Studioerre Centro Servizi S,n.c,, la società di cui i coniugi sono soci al 50%, pagherà le restanti rate, circa una ventina, del finanziamento sull'auto intestata a , per € 241,50 circa cadauna. Pt_2
4) Spese compensate.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
pagina 2 di 4 La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
che hanno contratto matrimonio in Milano in data 08.09.1997, trascritto nei Registri
[...]
dello Stato Civile- Anno 1997 Numero 0944 Registro 01 Parte 1 Serie;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Compensa tra le parti le spese di procedura;
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
7) Così deciso in Milano, il 12.3.2024
Il Presidente
Dott. Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
pagina 3 di 4 pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Cattaneo Presidente Rel. Est.
Dott. Chiara Delmonte Giudice
Dott. Valentina Maderna Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 4.2.2025 da
1) Parte_1
nato a [...] il [...] cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...] con l'Avv. Adriana Ciccarone ( ) C.F._2
presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2
nata a [...] il [...] cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._3
residente in [...] con l'Avv. Elena Crespi ( C.F._4 pagina 1 di 4 presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Milano in data 08.09.1997
Anno 1997 Numero 0944 Registro 01 Parte 1
In separazione legale dei beni. con la seguente figlia:
(C.F. ), nata a [...] il [...] Persona_1 C.F._5
economicamente autosufficiente
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 4 febbraio 2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti
CONDIZIONI:
1) Le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti.
2) Il sig. continuerà a pagare i servizi nonché le rate del 2° mutuo ipotecario Pt_1 Email_1
n. 3611817 del 31.05.2017 - sino alla sua estinzione - ad oggi attivo sull'abitazione di Arconate con rata mensile al 31.01.2025 di € 213,07; con riferimento al suddetto mutuo ipotecario n. 3611817, il signor bonificherà sul conto corrente della signora entro il 29 di ogni mese – e sino alla sua Pt_1 Pt_2
estinzione - l'importo di € 213,07, da conguagliare mensilmente sulla base dei calcoli della banca di cui al contratto di mutuo a mani di entrambe le parti.
3) Studioerre Centro Servizi S,n.c,, la società di cui i coniugi sono soci al 50%, pagherà le restanti rate, circa una ventina, del finanziamento sull'auto intestata a , per € 241,50 circa cadauna. Pt_2
4) Spese compensate.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
pagina 2 di 4 La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
che hanno contratto matrimonio in Milano in data 08.09.1997, trascritto nei Registri
[...]
dello Stato Civile- Anno 1997 Numero 0944 Registro 01 Parte 1 Serie;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Compensa tra le parti le spese di procedura;
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
7) Così deciso in Milano, il 12.3.2024
Il Presidente
Dott. Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
pagina 3 di 4 pagina 4 di 4