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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 01/10/2025, n. 13457 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13457 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 61787/2020
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA SECONDA SEZIONE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Lucia Faraglia, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 61787/2020 promossa da:
, quale titolare dell'omonima ditta individuale, elettivamente Parte_1 domiciliata in Roma Via Vittorio Veneto, 7 presso lo studio dell'Avv. Gianluca Mignacca, dal quale è rappresentata e difesa, unitamente all'Avv. Luciano Montemitro, come da procura in atti;
ATTRICE contro
, in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura dello Stato e domiciliata ex lege presso gli uffici di questa in Roma, Via dei Portoghesi, 12; CONVENUTA CONCLUSIONI: come da verbale di udienza in data 9 maggio 2025
Ragioni di fatto e diritto della decisione Con atto di citazione ritualmente notificato la IG.ra ha adito Parte_1 l'intestato Tribunale per sentir accertare e dichiarare, in via preliminare, l'intervenuta prescrizione del preteso credito per il recupero e la CP_1 restituzione delle somme asseritamente percepite in modo indebito dalla medesima e/o comunque l'intervenuta decadenza di dalla relativa azione CP_1 restitutoria per mancato rispetto del termine di cui all'art.21 nonies L.n.241/1990 e, per l'effetto, dichiarare nulli e/o disapplicare i provvedimenti di recupero e di restituzione dell'asserito indebito ed accertare e dichiarare che l'attrice nulla deve all'amministrazione convenuta. Nel merito, previo accertamento e dichiarazione dell'illegittimità dei provvedimenti prot. n.2020.55456 e 2020.55457 con cui rispettivamente si CP_1
è accertato il credito definitivo nei confronti della IG.ra pari a € 23.536,04 Pt_1 e ne è stata ordinata la restituzione, nonché di ogni altro atto antecedente, presupposto, preparatorio, connesso o consequenziale, accertare e dichiarare l'insussistenza di qualsiasi violazione della normativa nazionale, regionale e/o comunitaria di settore da parte dell'attrice, l'insussistenza di qualsiasi indebita percezione di contributi/aiuti/premi comunitari e pertanto l'insussistenza del diritto di di richiedere la restituzione dei premi corrisposti per la campagna CP_1 2013.
1 A fondamento della domanda, parte attrice ha dedotto di aver svolto la propria attività nell'ambito agricolo e, nello specifico, nel settore dell'olivicoltura e che nella qualità di imprenditore agricolo, essendo in possesso, per l'anno 2013, di n. 70.68 ettari di superficie, ha chiesto con domanda n. 30830005127 presentata il 18.7.2013, l'accesso alla Riserva Titoli PAC e, con domanda n. 30808427022 presentata il 13.5.2013, il riconoscimento dell'aiuto previsto dall'art. 34 del Regolamento Comunitario n. 73/2009.
, determinata la superficie complessiva, ha ammesso l'aiuto per l'importo CP_1 di euro 23.536,04. Ha dedotto altresì che, a seguito di verifica effettuata dalla Guardia di Finanza, Tenenza di San Nicandro Garganico (FG), veniva contestata all'attrice (nonché ai sigg.ri , e la Parte_2 Parte_3 Parte_4 violazione degli artt. 2 e 3 della Legge 23.12.1986 n. 898, per aver percepito contributi economici sulla base di un'artificiosa dichiarazione circa la disponibilità dei terreni indicati nella domanda di aiuto ed in assenza di validi titoli civilistici riguardanti i predetti terreni. Per l'effetto adottava il provvedimento prot. n. 2020.55456 del 28.8.2020 CP_1 con cui accertava la sussistenza del credito pari a € 23.536,04 nei confronti dell'attrice per indebita percezione di contributi comunitari relativi al regime di pagamento unico per la campagna 2013 nonché provvedimento prot. n. 2020.55457 del 28.8.2020 con cui ha intimato all'odierna attrice la restituzione della somma suddetta. Tanto premesso ha dedotto l'illegittimità di tali provvedimenti perché la richiesta restitutoria è stata formulata successivamente al termine ultimo di 18 mesi previsto dall'art.21 nonies L.n.241/1990; nonché il difetto della prova dell'asserito indebito per non aver svolto alcuna indagine suppletiva rispetto all'ipotesi CP_1 formulata nel verbale della Guardia di Finanza le cui risultanze sono state, pertanto, accolte acriticamente. A tal riguardo ha contestato l'utilizzabilità ai fini che qui rilevano delle dichiarazioni rese dal IG. , legale rappresentante della società Testimone_1 proprietaria dei terreni in questione, ed ha dedotto che il contratto d'affitto deve esser considerato valido o quanto meno sottoscritto e posto in esecuzione in piena buona fede da parte dell'attrice. Ha aggiunto che la normativa comunitaria richiede, ai fini del riconoscimento degli aiuti in oggetto, l'indicazione dell'“uso” del terreno, ed ovvero della tipologia di utilizzazione agricola, nonché l'identificazione della particella, mentre non prevede alcun riferimento a “particolari tipologie del titolo di conduzione dei terreni e delle particelle poste a base delle domande di aiuti”. Nel caso di specie l'utilizzo sostanziale, da parte dell'attrice, del terreno oggetto di domanda di aiuto comunitario rappresenta un dato pacifico e non in contestazione. Infine, ha dedotto l'applicabilità al caso di specie della scriminante prevista dal D.M. Politiche Agricole n.1922 del 20.03.15 che all'art.9 stabilisce che, in assenza di opposizione da parte dei proprietari, il conduttore di fatto del terreno acquisisce il diritto a richiedere ed a ricevere il premio: non essendo stata posta in essere da parte della P.A. alcuna attività procedimentale di interpello nei confronti del proprietario dei terreni in questione, la pacifica disponibilità e l'utilizzo dei medesimi da parte dell'attrice vale ad escludere qualsivoglia carattere fraudolento delle domande presentate.
2 Con comparsa di costituzione e risposta contenente, in subordine, domanda riconvenzionale di accertamento dell'indebita percezione di contributi PAC, l' ha contestato le Controparte_2 argomentazioni di controparte rappresentando che:
- non può trovare applicazione il termine di cui all'art.21 nonies L.n.241/1990 che ha riguardo alla differente ipotesi in cui l'amministrazione decida in via di autotutela di eliminare un provvedimento ritenuto illegittimo, ed inoltre perché trova applicazione la lex specialis dettata dall'art.54 del Reg.UE n.1306/2013 che detta il termine di 18 mesi per la richiesta di restituzione dei contributi indebitamente percepiti dal momento in cui l'organismo pagatore riceva comunicazione di irregolarità;
- non può ritenersi prescritto il credito restitutorio di trovando CP_1 applicazione il termine ordinario decennale di cui all'art.2496 c.c. decorrente dal pagamento avvenuto in data 3.07.2014;
- sussiste la prova dell'indebito perché l' ha provveduto a verificare la CP_1 segnalazione della Guardia di Finanza, rilevante sotto un profilo fattuale, alla luce della normativa nazionale e comunitaria, ritenendo all'esito sussistenti le condizioni per disporre la revoca dei contributi e formulare la richiesta di restituzione. A tal fine, ed in subordine, propone domanda riconvenzionale volta all'accertamento dell'indebita percezione da parte della IG.ra Pt_1
dei contributi relativi alla domanda unica 2013 con condanna alla
[...] restituzione delle somme indebitamente percepite, quantificate in € 23.536,04, oltre interessi dalla data di percezione fino al soddisfo.
- Sotto il profilo probatorio devono ritenersi pienamente utilizzabili le dichiarazioni del IG. non essendo in discussione l'utilizzabilità delle Tes_1 stesse nel processo penale, bensì la loro valenza probatoria ai fini dell'accertamento in questione. Deve inoltre ritenersi pacificamente acclarato e non contestato che il contratto di affitto del fondo sia totalmente invalido, poiché sottoscritto da soggetto privo della titolarità a disporre del bene. Infine, che dagli accertamenti compiuti dalla Guardia di Finanza è emerso che l'attrice non utilizzasse i terreni in questione, neanche sine titulo.
- Non trova applicazione al caso di specie la scriminante di cui all'art.9 comma 2 del D.M. Ministero politiche agricole n.1922 del 20.03.2015, giacché questa si applica solo a terreni occupati sine titulo, mentre nel caso di specie emerge l'assenza di qualsiasi utilizzo degli stessi ed inoltre perché viene richiesto l'assenso del legittimo proprietario dei terreni, espressamente negato nel caso in esame. Concessi i termini di cui all'art.183 6 comma c.p.c., espletata la prova testimoniale richiesta da parte attrice, la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 9 maggio 2025, previa assegnazione dei termini di cui all'art.190 c.p.c.. La domanda attrice è infondata e pertanto deve essere respinta. Occorre premettere che la normativa in materia di aiuti comunitari a carico del Fondo Europeo Agricolo di Garanzia (FEAGA) prevede la presentazione di apposita istanza denominata Domanda Unica di Pagamento (DUP) al competente organismo pagatore, ed ovvero l' , nella quale occorre specificare sia il CP_1 numero di ettari posseduti, con indicazione del titolo giuridico di possesso, sia il numero dei “titoli” detenuti.
3 Tali titoli rappresentano il diritto all'aiuto e costituiscono pertanto un diritto soggettivo che si può ottenere mediante acquisto da parte di un altro agricoltore, con modalità analoghe a quelle dei beni mobili registrati, o mediante fornitura gratuita da parte della Riserva Nazionale gestita dall' . CP_1 Tale ultima modalità è però riservata, per una sola volta ed in numero pari agli ettari di terreno posseduti per l'avvio dell'attività, a coloro che rivestono la qualifica di «agricoltore che inizia a esercitare l'attività agricola» (art. 41, par. 2, reg.(CE)n. 73/2009) ed ovvero a persona fisica o giuridica che non ha esercitato in nome e per conto proprio alcuna attività agricola, né ha esercitato il controllo su una persona giuridica dedita a un'attività agricola nel corso dei cinque anni precedenti l'inizio della nuova attività. Nel caso di specie, sulla base del provvedimento prot.2020.55456 del CP_1 28.08.20, viene contestato alla IG.ra di aver presentato, al fine di entrare in Pt_1 possesso dei requisiti per l'ottenimento dei diritti all'aiuto comunitari relativi alla campagna agricola 2013, la domanda unica di pagamento per l'ottenimento gratuito di titoli dalla “Riserva nazionale” con la contestuale formalizzazione della domanda di accesso alla Riserva, mediante l'utilizzo di un falso titolo giuridico di conduzione di terreni di proprietà della ed Parte_5 ovvero mediante produzione di un contratto d'affitto sottoscritto dal IG.
[...] nella qualità, accertata come falsa, di legale rappresentante della Parte_3 società proprietaria dei terreni. Tanto premesso sulla contestazione, si rappresenta innanzitutto che non trova applicazione nella fattispecie in esame, il termine di cui all'art.21 nonies L.n.241/1990. Come noto, infatti, il potere di annullamento in autotutela presuppone l'accertamento da parte dell'amministrazione della illegittimità del provvedimento emesso, e dell'interesse pubblico concreto ed attuale alla rimozione dello stesso. Il termine di 18 mesi previsto per l'esercizio di tale potere di annullamento è un limite temporale oltre il quale l'Amministrazione non può più procedere, con la conseguenza che un eventuale annullamento in autotutela sarebbe anch' esso illegittimo e sindacabile in sede giurisdizionale. Ciò posto, tale norma dev'essere interpretata “nel senso che il superamento del rigido termine di diciotto mesi – entro il quale il provvedimento amministrativo illegittimo può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, è consentito: a) sia nel caso in cui la falsa attestazione, inerenti i presupposti per il rilascio del provvedimento ampliativo, abbia costituito il frutto di una condotta di falsificazione penalmente rilevante (indipendentemente dal fatto che siano state all'uopo rese dichiarazioni sostitutive): nel qual caso sarà necessario l'accertamento definitivo in sede penale;
b) sia nel caso in cui l'(acclarata) erroneità dei ridetti presupposti risulti comunque non imputabile (neanche a titolo di colpa concorrente) all'Amministrazione, ed imputabile, per contro, esclusivamente al dolo (equiparabile, per solito, alla colpa grave e corrispondente, nella specie, alla mala fede oggettiva) della parte: nel qual caso
– non essendo parimenti ragionevole pretendere dalla incolpevole Amministrazione il rispetto di una stringente tempistica nella gestione della iniziativa rimotiva – si dovrà esclusivamente far capo al canone di ragionevolezza per apprezzare e gestire la confliggente correlazione tra gli opposti interessi in gioco”. (Cons, St., 27 giugno 2018, n. 3940).
4 Nel caso di specie, a seguito dell'accertamento svolto dalla Guardia di Finanza e della successiva verifica di , è stato contestato alla di CP_1 Parte_6 aver percepito finanziamenti comunitari mediante l'esposizione di dati e notizie false in relazione ai titoli di conduzione del terreno, circostanza pertanto in nessun modo ascrivibile all'Amministrazione. Aggiungasi che, come correttamente posto in evidenza da parte convenuta, trova applicazione l'art.54, paragrafo 1 del Reg. UE n.1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, secondo il quale la richiesta di restituzione di qualsiasi pagamento indebito a seguito di irregolarità
o negligenza dev'essere formulata entro 18 mesi dal momento in cui l'organismo pagatore riceva una comunicazione della succitata irregolarità. Tale tempistica risulta soddisfatta nel caso in questione, posto che il provvedimento di richiesta di restituzione delle somme corrisposte è stato notificato in data 7.09.2020 mentre il rapporto della GdF, attestante l'irregolarità, risulta trasmesso in data 29.05.2019. Non sussiste, inoltre, la dedotta prescrizione del credito di in quanto CP_1 soggetto a termine decennale ex art.2946 c.c. decorrente dal 3.07.2014, data di erogazione delle somme. Non sembra revocabile in dubbio, infatti, che si verta in tema di ripetizione dell'indebito oggettivo disciplinato dagli artt.2033 segg c.c. il cui termine di prescrizione decorre dalla data dell'avvenuto pagamento. In ordine alla prova dell'indebita percezione ed al valore delle dichiarazioni rese nell'ambito della verifica fiscale deve osservarsi quanto segue. La contestata inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dal IG. legale Tes_1 rappresentante della società proprietaria dei terreni in Parte_7 questione, si basa su riferimenti normativi inconferenti al caso in esame. Le norme invocate, invero, hanno riguardo all'utilizzabilità nel dibattimento penale delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari agli organi di polizia giudiziaria. In più di una circostanza vengono poi citate norme (art.350 c.p.p., art.64 c.p.p., art.357 co.2 lett.b c.p.p.) che disciplinano le modalità di assunzione delle sommarie informazioni e di svolgimento degli interrogatori nei confronti della persona sottoposta ad indagini, qualità che il IG. non sembra aver Testimone_1 mai rivestito nella vicenda in esame. Tanto premesso, è nota la giurisprudenza circa il valore probatorio del processo verbale di constatazione, giusta la quale “…assume un valore probatorio diverso a seconda della natura dei fatti da esso attestati. Esso beneficia di fede privilegiata, ai sensi dell'art. 2700 cod. civ., solo per i fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza, nonché per la provenienza del documento, quanto alla veridicità sostanziale delle dichiarazioni a lui rese dalle parti o da terzi esso fa fede fino a prova contraria, mentre valutazioni o considerazioni logiche espresse dai verificatori costituiscono semplici elementi indiziari”. (Cass. Sez. V Ord. 16/12/2024 n.32732). Ne consegue che alla luce di tali criteri dovrà valutarsi la valenza probatoria degli accertamenti fiscali eseguiti dalla Guardia di Finanza, ivi comprese le dichiarazioni raccolte dagli Ufficiali di Polizia Giudiziaria, eventualmente da porre a confronto con le dichiarazioni testimoniali rese nel corso del processo dai IGg.ri e Parte_4 Testimone_2
5 Ebbene, risulta dimostrato documentalmente che la IG.ra ha presentato Pt_1 l'istanza per l'ottenimento gratuito dei titoli della “Riserva Nazionale” allegando il falso titolo giuridico di affitto dei terreni di proprietà della Parte_5
[...] In particolare, il contratto in atti, registrato il 13.05.2013, risulta sottoscritto dal IG. nella falsa qualità di procuratore della società Parte_3 proprietaria dei terreni. Parimenti risulta dagli accertamenti compiuti dalla Guardia di Finanza e dalla documentazione acquisita, che la IG.ra ha venduto nel 2014, dopo soltanto Pt_1 un anno dalla sottoscrizione del contratto di affitto, i titoli conseguiti con tre distinti contratti ed a prezzi irrisori (10 titoli per € 900,00 venduti al sig. Parte_8 ; 35 titoli per € 1000,00 venduti al sig. 25 titoli per
[...] Parte_2
€ 600,00 venduti alla società San Nicola Varano a r.l., rappresentata dal suo amministratore, sig. . Parte_9
Risulta altresì che i pagamenti degli ultimi due trasferimenti di titoli sono antecedenti alle scritture private di vendita. Emerge inoltre, dall'esame del conto corrente della odierna attrice che, ricevuta in data 3.07.2014 da parte di la somma di € 23.536,04, a titolo di aiuti per la CP_1 campagna agricola 2013, a distanza di pochi giorni ed ovvero in data 14.07.2014, veniva emesso assegno circolare per € 19.000,00 a favore del IG. Parte_2
legale rappresentante della società San Nicola Varano a r.l. al quale aveva
[...] già venduto i titoli summenzionati. Ulteriore accertamento di carattere documentale ha condotto la Guardia di Finanza a verificare che la società San Nicola Varano a r.l., a partire dall'anno 2014, ha dichiarato il possesso di tutte le particelle del terreno di proprietà della percependo indebiti aiuti comunitari. Parte_5 Risulta pertanto evidente che, anche a prescindere dall'utilizzo in questa sede delle dichiarazioni rese ai militari della Guardia di Finanza dal IG. Tes_1
legale rappresentante di che ha escluso ogni
[...] Parte_5 rapporto con il IG. e con l'odierna attrice, negando di aver mai Parte_3 affittato i terreni a quest'ultima, sussistono plurimi elementi probatori ed indiziari per ritenere che la IG.ra abbia consapevolmente partecipato ad un sistema Pt_1 di illecita percezione di aiuti e contributi economici dall' , fondato sulla CP_1 falsa attestazione di possesso dei terreni della società Parte_7
Non occorreva, dunque, che l' procedesse in via autonoma ad ulteriori CP_1 accertamenti di fatto, potendosi limitare alle valutazioni di competenza sulla sussistenza o meno, alla luce delle circostanze suindicate, dei presupposti per l'accesso ai contributi comunitari. Ne consegue che non si ritengono rilevanti ai fini della decisione le fatture depositate da parte attrice e le dichiarazioni rese dai testimoni Parte_4 affine alla attrice ed indagato nella sua qualità di operatore della società che ha curato le procedure per l'ottenimento degli aiuti in questione, e Testimone_2 volte a dimostrare che l'attrice coltivava il fondo ed aveva fatto eseguire sullo stesso dei lavori, in quanto anche qualora si ritenessero provate tali circostanze, la coltivazione e lavorazione del fondo agricolo non giustifica il diritto al relativo aiuto comunitario, quando risulti a seguito di verifiche l'illegittima acquisizione del titolo di conduzione del fondo (cfr. Cons. Stato, I parere n. 1847 del 2021; Cons. Stato, I, parere n. 2163 del 2020, T.A.R. Sicilia Catania, Sez. IV, Sent. 19/03/2025, n. 956).
6 Non può inoltre essere accolta la doglianza relativa alla mancata applicazione dell'art. 9, D.M. n. 1922 del 2015 per aver l'Agenzia omesso di verificare l'eventuale opposizione da parte dei proprietari dei terreni. Infatti, la disposizione in esame contiene “un meccanismo semplificato di verifica del possesso dei titoli mediante presunzione juris tantum della loro conduzione tuttavia destinata sempre a cadere in caso di accertamenti specificamente condotti che acclarino una realtà diversa, quali ad esempio quelli svolti dalla polizia giudiziaria richiamati dallo stesso provvedimento impugnato”. Cons. Stato, Sez. VI, Sent., (data ud. 11/01/2024) 31/01/2024, n. 1003. Nel caso di specie, la documentazione esaminata in precedenza, così come le dichiarazioni rese dal legale rappresentante della società Parte_7 che ha riferito, in sede di informativa della G.d.F., di non conoscere la sig.ra e di non averle mai concesso di utilizzare i terreni, rendono Parte_1 superfluo il procedimento di provocatio ad opponendum previsto dalla disposizione. Infine, parte attrice invoca la propria buona fede nella sottoscrizione del contratto di affitto dei terreni e nella pretesa conduzione degli stessi, ma ciò risulta smentito dalle numerose circostanze documentalmente accertate nel corso delle indagini condotte dalla Guardia di Finanza, dalle quali emerge la consapevole partecipazione ad un sistema consolidato, risalente ai primi anni del 2000, di fraudolenta indicazione dei terreni di cui trattasi, nelle richieste di aiuti e contributi dalla Comunità Europea. Trova pertanto applicazione l'art.30 del Reg. (CE) n.73/2009 (clausola di elusione), allora vigente, secondo cui: “Senza pregiudizio di eventuali disposizioni specifiche di singoli regimi di sostegno, non sono erogati pagamenti ai beneficiari che risultino aver creato artificialmente le condizioni necessarie per ottenere tali pagamenti al fine di trarne un vantaggio contrario agli obiettivi del regime di sostegno”. Alla luce di quanto esposto la domanda deve essere respinta con conseguente condanna alle spese di lite della parte soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone: rigetta la domanda proposta dalla IG.ra che condanna alla refusione Parte_1 delle spese di lite a favore di , liquidate in euro 5.077,00 oltre spese CP_1 generali ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, in data 01/10/2025
IL GIUDICE
dott.ssa Lucia Faraglia
7
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA SECONDA SEZIONE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Lucia Faraglia, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 61787/2020 promossa da:
, quale titolare dell'omonima ditta individuale, elettivamente Parte_1 domiciliata in Roma Via Vittorio Veneto, 7 presso lo studio dell'Avv. Gianluca Mignacca, dal quale è rappresentata e difesa, unitamente all'Avv. Luciano Montemitro, come da procura in atti;
ATTRICE contro
, in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura dello Stato e domiciliata ex lege presso gli uffici di questa in Roma, Via dei Portoghesi, 12; CONVENUTA CONCLUSIONI: come da verbale di udienza in data 9 maggio 2025
Ragioni di fatto e diritto della decisione Con atto di citazione ritualmente notificato la IG.ra ha adito Parte_1 l'intestato Tribunale per sentir accertare e dichiarare, in via preliminare, l'intervenuta prescrizione del preteso credito per il recupero e la CP_1 restituzione delle somme asseritamente percepite in modo indebito dalla medesima e/o comunque l'intervenuta decadenza di dalla relativa azione CP_1 restitutoria per mancato rispetto del termine di cui all'art.21 nonies L.n.241/1990 e, per l'effetto, dichiarare nulli e/o disapplicare i provvedimenti di recupero e di restituzione dell'asserito indebito ed accertare e dichiarare che l'attrice nulla deve all'amministrazione convenuta. Nel merito, previo accertamento e dichiarazione dell'illegittimità dei provvedimenti prot. n.2020.55456 e 2020.55457 con cui rispettivamente si CP_1
è accertato il credito definitivo nei confronti della IG.ra pari a € 23.536,04 Pt_1 e ne è stata ordinata la restituzione, nonché di ogni altro atto antecedente, presupposto, preparatorio, connesso o consequenziale, accertare e dichiarare l'insussistenza di qualsiasi violazione della normativa nazionale, regionale e/o comunitaria di settore da parte dell'attrice, l'insussistenza di qualsiasi indebita percezione di contributi/aiuti/premi comunitari e pertanto l'insussistenza del diritto di di richiedere la restituzione dei premi corrisposti per la campagna CP_1 2013.
1 A fondamento della domanda, parte attrice ha dedotto di aver svolto la propria attività nell'ambito agricolo e, nello specifico, nel settore dell'olivicoltura e che nella qualità di imprenditore agricolo, essendo in possesso, per l'anno 2013, di n. 70.68 ettari di superficie, ha chiesto con domanda n. 30830005127 presentata il 18.7.2013, l'accesso alla Riserva Titoli PAC e, con domanda n. 30808427022 presentata il 13.5.2013, il riconoscimento dell'aiuto previsto dall'art. 34 del Regolamento Comunitario n. 73/2009.
, determinata la superficie complessiva, ha ammesso l'aiuto per l'importo CP_1 di euro 23.536,04. Ha dedotto altresì che, a seguito di verifica effettuata dalla Guardia di Finanza, Tenenza di San Nicandro Garganico (FG), veniva contestata all'attrice (nonché ai sigg.ri , e la Parte_2 Parte_3 Parte_4 violazione degli artt. 2 e 3 della Legge 23.12.1986 n. 898, per aver percepito contributi economici sulla base di un'artificiosa dichiarazione circa la disponibilità dei terreni indicati nella domanda di aiuto ed in assenza di validi titoli civilistici riguardanti i predetti terreni. Per l'effetto adottava il provvedimento prot. n. 2020.55456 del 28.8.2020 CP_1 con cui accertava la sussistenza del credito pari a € 23.536,04 nei confronti dell'attrice per indebita percezione di contributi comunitari relativi al regime di pagamento unico per la campagna 2013 nonché provvedimento prot. n. 2020.55457 del 28.8.2020 con cui ha intimato all'odierna attrice la restituzione della somma suddetta. Tanto premesso ha dedotto l'illegittimità di tali provvedimenti perché la richiesta restitutoria è stata formulata successivamente al termine ultimo di 18 mesi previsto dall'art.21 nonies L.n.241/1990; nonché il difetto della prova dell'asserito indebito per non aver svolto alcuna indagine suppletiva rispetto all'ipotesi CP_1 formulata nel verbale della Guardia di Finanza le cui risultanze sono state, pertanto, accolte acriticamente. A tal riguardo ha contestato l'utilizzabilità ai fini che qui rilevano delle dichiarazioni rese dal IG. , legale rappresentante della società Testimone_1 proprietaria dei terreni in questione, ed ha dedotto che il contratto d'affitto deve esser considerato valido o quanto meno sottoscritto e posto in esecuzione in piena buona fede da parte dell'attrice. Ha aggiunto che la normativa comunitaria richiede, ai fini del riconoscimento degli aiuti in oggetto, l'indicazione dell'“uso” del terreno, ed ovvero della tipologia di utilizzazione agricola, nonché l'identificazione della particella, mentre non prevede alcun riferimento a “particolari tipologie del titolo di conduzione dei terreni e delle particelle poste a base delle domande di aiuti”. Nel caso di specie l'utilizzo sostanziale, da parte dell'attrice, del terreno oggetto di domanda di aiuto comunitario rappresenta un dato pacifico e non in contestazione. Infine, ha dedotto l'applicabilità al caso di specie della scriminante prevista dal D.M. Politiche Agricole n.1922 del 20.03.15 che all'art.9 stabilisce che, in assenza di opposizione da parte dei proprietari, il conduttore di fatto del terreno acquisisce il diritto a richiedere ed a ricevere il premio: non essendo stata posta in essere da parte della P.A. alcuna attività procedimentale di interpello nei confronti del proprietario dei terreni in questione, la pacifica disponibilità e l'utilizzo dei medesimi da parte dell'attrice vale ad escludere qualsivoglia carattere fraudolento delle domande presentate.
2 Con comparsa di costituzione e risposta contenente, in subordine, domanda riconvenzionale di accertamento dell'indebita percezione di contributi PAC, l' ha contestato le Controparte_2 argomentazioni di controparte rappresentando che:
- non può trovare applicazione il termine di cui all'art.21 nonies L.n.241/1990 che ha riguardo alla differente ipotesi in cui l'amministrazione decida in via di autotutela di eliminare un provvedimento ritenuto illegittimo, ed inoltre perché trova applicazione la lex specialis dettata dall'art.54 del Reg.UE n.1306/2013 che detta il termine di 18 mesi per la richiesta di restituzione dei contributi indebitamente percepiti dal momento in cui l'organismo pagatore riceva comunicazione di irregolarità;
- non può ritenersi prescritto il credito restitutorio di trovando CP_1 applicazione il termine ordinario decennale di cui all'art.2496 c.c. decorrente dal pagamento avvenuto in data 3.07.2014;
- sussiste la prova dell'indebito perché l' ha provveduto a verificare la CP_1 segnalazione della Guardia di Finanza, rilevante sotto un profilo fattuale, alla luce della normativa nazionale e comunitaria, ritenendo all'esito sussistenti le condizioni per disporre la revoca dei contributi e formulare la richiesta di restituzione. A tal fine, ed in subordine, propone domanda riconvenzionale volta all'accertamento dell'indebita percezione da parte della IG.ra Pt_1
dei contributi relativi alla domanda unica 2013 con condanna alla
[...] restituzione delle somme indebitamente percepite, quantificate in € 23.536,04, oltre interessi dalla data di percezione fino al soddisfo.
- Sotto il profilo probatorio devono ritenersi pienamente utilizzabili le dichiarazioni del IG. non essendo in discussione l'utilizzabilità delle Tes_1 stesse nel processo penale, bensì la loro valenza probatoria ai fini dell'accertamento in questione. Deve inoltre ritenersi pacificamente acclarato e non contestato che il contratto di affitto del fondo sia totalmente invalido, poiché sottoscritto da soggetto privo della titolarità a disporre del bene. Infine, che dagli accertamenti compiuti dalla Guardia di Finanza è emerso che l'attrice non utilizzasse i terreni in questione, neanche sine titulo.
- Non trova applicazione al caso di specie la scriminante di cui all'art.9 comma 2 del D.M. Ministero politiche agricole n.1922 del 20.03.2015, giacché questa si applica solo a terreni occupati sine titulo, mentre nel caso di specie emerge l'assenza di qualsiasi utilizzo degli stessi ed inoltre perché viene richiesto l'assenso del legittimo proprietario dei terreni, espressamente negato nel caso in esame. Concessi i termini di cui all'art.183 6 comma c.p.c., espletata la prova testimoniale richiesta da parte attrice, la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 9 maggio 2025, previa assegnazione dei termini di cui all'art.190 c.p.c.. La domanda attrice è infondata e pertanto deve essere respinta. Occorre premettere che la normativa in materia di aiuti comunitari a carico del Fondo Europeo Agricolo di Garanzia (FEAGA) prevede la presentazione di apposita istanza denominata Domanda Unica di Pagamento (DUP) al competente organismo pagatore, ed ovvero l' , nella quale occorre specificare sia il CP_1 numero di ettari posseduti, con indicazione del titolo giuridico di possesso, sia il numero dei “titoli” detenuti.
3 Tali titoli rappresentano il diritto all'aiuto e costituiscono pertanto un diritto soggettivo che si può ottenere mediante acquisto da parte di un altro agricoltore, con modalità analoghe a quelle dei beni mobili registrati, o mediante fornitura gratuita da parte della Riserva Nazionale gestita dall' . CP_1 Tale ultima modalità è però riservata, per una sola volta ed in numero pari agli ettari di terreno posseduti per l'avvio dell'attività, a coloro che rivestono la qualifica di «agricoltore che inizia a esercitare l'attività agricola» (art. 41, par. 2, reg.(CE)n. 73/2009) ed ovvero a persona fisica o giuridica che non ha esercitato in nome e per conto proprio alcuna attività agricola, né ha esercitato il controllo su una persona giuridica dedita a un'attività agricola nel corso dei cinque anni precedenti l'inizio della nuova attività. Nel caso di specie, sulla base del provvedimento prot.2020.55456 del CP_1 28.08.20, viene contestato alla IG.ra di aver presentato, al fine di entrare in Pt_1 possesso dei requisiti per l'ottenimento dei diritti all'aiuto comunitari relativi alla campagna agricola 2013, la domanda unica di pagamento per l'ottenimento gratuito di titoli dalla “Riserva nazionale” con la contestuale formalizzazione della domanda di accesso alla Riserva, mediante l'utilizzo di un falso titolo giuridico di conduzione di terreni di proprietà della ed Parte_5 ovvero mediante produzione di un contratto d'affitto sottoscritto dal IG.
[...] nella qualità, accertata come falsa, di legale rappresentante della Parte_3 società proprietaria dei terreni. Tanto premesso sulla contestazione, si rappresenta innanzitutto che non trova applicazione nella fattispecie in esame, il termine di cui all'art.21 nonies L.n.241/1990. Come noto, infatti, il potere di annullamento in autotutela presuppone l'accertamento da parte dell'amministrazione della illegittimità del provvedimento emesso, e dell'interesse pubblico concreto ed attuale alla rimozione dello stesso. Il termine di 18 mesi previsto per l'esercizio di tale potere di annullamento è un limite temporale oltre il quale l'Amministrazione non può più procedere, con la conseguenza che un eventuale annullamento in autotutela sarebbe anch' esso illegittimo e sindacabile in sede giurisdizionale. Ciò posto, tale norma dev'essere interpretata “nel senso che il superamento del rigido termine di diciotto mesi – entro il quale il provvedimento amministrativo illegittimo può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, è consentito: a) sia nel caso in cui la falsa attestazione, inerenti i presupposti per il rilascio del provvedimento ampliativo, abbia costituito il frutto di una condotta di falsificazione penalmente rilevante (indipendentemente dal fatto che siano state all'uopo rese dichiarazioni sostitutive): nel qual caso sarà necessario l'accertamento definitivo in sede penale;
b) sia nel caso in cui l'(acclarata) erroneità dei ridetti presupposti risulti comunque non imputabile (neanche a titolo di colpa concorrente) all'Amministrazione, ed imputabile, per contro, esclusivamente al dolo (equiparabile, per solito, alla colpa grave e corrispondente, nella specie, alla mala fede oggettiva) della parte: nel qual caso
– non essendo parimenti ragionevole pretendere dalla incolpevole Amministrazione il rispetto di una stringente tempistica nella gestione della iniziativa rimotiva – si dovrà esclusivamente far capo al canone di ragionevolezza per apprezzare e gestire la confliggente correlazione tra gli opposti interessi in gioco”. (Cons, St., 27 giugno 2018, n. 3940).
4 Nel caso di specie, a seguito dell'accertamento svolto dalla Guardia di Finanza e della successiva verifica di , è stato contestato alla di CP_1 Parte_6 aver percepito finanziamenti comunitari mediante l'esposizione di dati e notizie false in relazione ai titoli di conduzione del terreno, circostanza pertanto in nessun modo ascrivibile all'Amministrazione. Aggiungasi che, come correttamente posto in evidenza da parte convenuta, trova applicazione l'art.54, paragrafo 1 del Reg. UE n.1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, secondo il quale la richiesta di restituzione di qualsiasi pagamento indebito a seguito di irregolarità
o negligenza dev'essere formulata entro 18 mesi dal momento in cui l'organismo pagatore riceva una comunicazione della succitata irregolarità. Tale tempistica risulta soddisfatta nel caso in questione, posto che il provvedimento di richiesta di restituzione delle somme corrisposte è stato notificato in data 7.09.2020 mentre il rapporto della GdF, attestante l'irregolarità, risulta trasmesso in data 29.05.2019. Non sussiste, inoltre, la dedotta prescrizione del credito di in quanto CP_1 soggetto a termine decennale ex art.2946 c.c. decorrente dal 3.07.2014, data di erogazione delle somme. Non sembra revocabile in dubbio, infatti, che si verta in tema di ripetizione dell'indebito oggettivo disciplinato dagli artt.2033 segg c.c. il cui termine di prescrizione decorre dalla data dell'avvenuto pagamento. In ordine alla prova dell'indebita percezione ed al valore delle dichiarazioni rese nell'ambito della verifica fiscale deve osservarsi quanto segue. La contestata inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dal IG. legale Tes_1 rappresentante della società proprietaria dei terreni in Parte_7 questione, si basa su riferimenti normativi inconferenti al caso in esame. Le norme invocate, invero, hanno riguardo all'utilizzabilità nel dibattimento penale delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari agli organi di polizia giudiziaria. In più di una circostanza vengono poi citate norme (art.350 c.p.p., art.64 c.p.p., art.357 co.2 lett.b c.p.p.) che disciplinano le modalità di assunzione delle sommarie informazioni e di svolgimento degli interrogatori nei confronti della persona sottoposta ad indagini, qualità che il IG. non sembra aver Testimone_1 mai rivestito nella vicenda in esame. Tanto premesso, è nota la giurisprudenza circa il valore probatorio del processo verbale di constatazione, giusta la quale “…assume un valore probatorio diverso a seconda della natura dei fatti da esso attestati. Esso beneficia di fede privilegiata, ai sensi dell'art. 2700 cod. civ., solo per i fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza, nonché per la provenienza del documento, quanto alla veridicità sostanziale delle dichiarazioni a lui rese dalle parti o da terzi esso fa fede fino a prova contraria, mentre valutazioni o considerazioni logiche espresse dai verificatori costituiscono semplici elementi indiziari”. (Cass. Sez. V Ord. 16/12/2024 n.32732). Ne consegue che alla luce di tali criteri dovrà valutarsi la valenza probatoria degli accertamenti fiscali eseguiti dalla Guardia di Finanza, ivi comprese le dichiarazioni raccolte dagli Ufficiali di Polizia Giudiziaria, eventualmente da porre a confronto con le dichiarazioni testimoniali rese nel corso del processo dai IGg.ri e Parte_4 Testimone_2
5 Ebbene, risulta dimostrato documentalmente che la IG.ra ha presentato Pt_1 l'istanza per l'ottenimento gratuito dei titoli della “Riserva Nazionale” allegando il falso titolo giuridico di affitto dei terreni di proprietà della Parte_5
[...] In particolare, il contratto in atti, registrato il 13.05.2013, risulta sottoscritto dal IG. nella falsa qualità di procuratore della società Parte_3 proprietaria dei terreni. Parimenti risulta dagli accertamenti compiuti dalla Guardia di Finanza e dalla documentazione acquisita, che la IG.ra ha venduto nel 2014, dopo soltanto Pt_1 un anno dalla sottoscrizione del contratto di affitto, i titoli conseguiti con tre distinti contratti ed a prezzi irrisori (10 titoli per € 900,00 venduti al sig. Parte_8 ; 35 titoli per € 1000,00 venduti al sig. 25 titoli per
[...] Parte_2
€ 600,00 venduti alla società San Nicola Varano a r.l., rappresentata dal suo amministratore, sig. . Parte_9
Risulta altresì che i pagamenti degli ultimi due trasferimenti di titoli sono antecedenti alle scritture private di vendita. Emerge inoltre, dall'esame del conto corrente della odierna attrice che, ricevuta in data 3.07.2014 da parte di la somma di € 23.536,04, a titolo di aiuti per la CP_1 campagna agricola 2013, a distanza di pochi giorni ed ovvero in data 14.07.2014, veniva emesso assegno circolare per € 19.000,00 a favore del IG. Parte_2
legale rappresentante della società San Nicola Varano a r.l. al quale aveva
[...] già venduto i titoli summenzionati. Ulteriore accertamento di carattere documentale ha condotto la Guardia di Finanza a verificare che la società San Nicola Varano a r.l., a partire dall'anno 2014, ha dichiarato il possesso di tutte le particelle del terreno di proprietà della percependo indebiti aiuti comunitari. Parte_5 Risulta pertanto evidente che, anche a prescindere dall'utilizzo in questa sede delle dichiarazioni rese ai militari della Guardia di Finanza dal IG. Tes_1
legale rappresentante di che ha escluso ogni
[...] Parte_5 rapporto con il IG. e con l'odierna attrice, negando di aver mai Parte_3 affittato i terreni a quest'ultima, sussistono plurimi elementi probatori ed indiziari per ritenere che la IG.ra abbia consapevolmente partecipato ad un sistema Pt_1 di illecita percezione di aiuti e contributi economici dall' , fondato sulla CP_1 falsa attestazione di possesso dei terreni della società Parte_7
Non occorreva, dunque, che l' procedesse in via autonoma ad ulteriori CP_1 accertamenti di fatto, potendosi limitare alle valutazioni di competenza sulla sussistenza o meno, alla luce delle circostanze suindicate, dei presupposti per l'accesso ai contributi comunitari. Ne consegue che non si ritengono rilevanti ai fini della decisione le fatture depositate da parte attrice e le dichiarazioni rese dai testimoni Parte_4 affine alla attrice ed indagato nella sua qualità di operatore della società che ha curato le procedure per l'ottenimento degli aiuti in questione, e Testimone_2 volte a dimostrare che l'attrice coltivava il fondo ed aveva fatto eseguire sullo stesso dei lavori, in quanto anche qualora si ritenessero provate tali circostanze, la coltivazione e lavorazione del fondo agricolo non giustifica il diritto al relativo aiuto comunitario, quando risulti a seguito di verifiche l'illegittima acquisizione del titolo di conduzione del fondo (cfr. Cons. Stato, I parere n. 1847 del 2021; Cons. Stato, I, parere n. 2163 del 2020, T.A.R. Sicilia Catania, Sez. IV, Sent. 19/03/2025, n. 956).
6 Non può inoltre essere accolta la doglianza relativa alla mancata applicazione dell'art. 9, D.M. n. 1922 del 2015 per aver l'Agenzia omesso di verificare l'eventuale opposizione da parte dei proprietari dei terreni. Infatti, la disposizione in esame contiene “un meccanismo semplificato di verifica del possesso dei titoli mediante presunzione juris tantum della loro conduzione tuttavia destinata sempre a cadere in caso di accertamenti specificamente condotti che acclarino una realtà diversa, quali ad esempio quelli svolti dalla polizia giudiziaria richiamati dallo stesso provvedimento impugnato”. Cons. Stato, Sez. VI, Sent., (data ud. 11/01/2024) 31/01/2024, n. 1003. Nel caso di specie, la documentazione esaminata in precedenza, così come le dichiarazioni rese dal legale rappresentante della società Parte_7 che ha riferito, in sede di informativa della G.d.F., di non conoscere la sig.ra e di non averle mai concesso di utilizzare i terreni, rendono Parte_1 superfluo il procedimento di provocatio ad opponendum previsto dalla disposizione. Infine, parte attrice invoca la propria buona fede nella sottoscrizione del contratto di affitto dei terreni e nella pretesa conduzione degli stessi, ma ciò risulta smentito dalle numerose circostanze documentalmente accertate nel corso delle indagini condotte dalla Guardia di Finanza, dalle quali emerge la consapevole partecipazione ad un sistema consolidato, risalente ai primi anni del 2000, di fraudolenta indicazione dei terreni di cui trattasi, nelle richieste di aiuti e contributi dalla Comunità Europea. Trova pertanto applicazione l'art.30 del Reg. (CE) n.73/2009 (clausola di elusione), allora vigente, secondo cui: “Senza pregiudizio di eventuali disposizioni specifiche di singoli regimi di sostegno, non sono erogati pagamenti ai beneficiari che risultino aver creato artificialmente le condizioni necessarie per ottenere tali pagamenti al fine di trarne un vantaggio contrario agli obiettivi del regime di sostegno”. Alla luce di quanto esposto la domanda deve essere respinta con conseguente condanna alle spese di lite della parte soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone: rigetta la domanda proposta dalla IG.ra che condanna alla refusione Parte_1 delle spese di lite a favore di , liquidate in euro 5.077,00 oltre spese CP_1 generali ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, in data 01/10/2025
IL GIUDICE
dott.ssa Lucia Faraglia
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