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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 25/11/2025, n. 1317 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1317 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione Prima civile
Settore Lavoro e Previdenza
VERBALE DI UDIENZA della causa n. 2876/2023 R.G.
Tra
Parte_1
E
CP_1
All'udienza del 25/11/2025 alle ore 9:00 e ss., avanti al Giudice dott.ssa Giovanna
Pedalino, è comparso per la parte ricorrente l'Avv. Bongiovanni Giuseppe , il Parte_1 quale insiste in atti, e per l' l'avv. Alaimo Doriana in sostituzione dell'avv. CP_1
NE AN, la quale insiste in atti.
Il Giudice invita le parti a discutere la causa e a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti discutano la causa insistendo in quanto dedotto e richiesto in atti verbali di causa e note conclusive e precisano le conclusioni riportandosi ai propri scritti difensivi.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio per la decisione autorizzando i difensori ad allontanarsi dall'aula
Il Giudice all'esito della camera di consiglio, alle ore 19:50 rientrata in aula decide ex art. 429 c.p.c. con l'allegata sentenza a verbale con motivazione contestuale dandone integrale lettura in pubblica udienza in assenza delle parti che si sono allontanate.
Il Giudice Onorario Dott.ssa Giovanna Pedalino
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione Prima Civile -Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice Onorario dott.ssa Giovanna Pedalino, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato all'udienza di discussione del 25.11.2025 ex art. 429 c.p.c., dandone pubblica e integrale lettura, la seguente
SENTENZA nella causa di previdenza iscritta al n. 2876 /2023 R.G. vertente
TRA
(codice fiscale ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 congiuntamente e disgiuntamente, dagli avvocati Giuseppe Bongiovanni e Valentina
Marino, per procura in calce al ricorso introduttivo,
- ricorrente
E
, (cod. fisc. ), in persona Controparte_2 P.IVA_1 del presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato
AN NE per procura generale alle liti,
- resistente
OGGETTO: indebito PI
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 29/09/2023 il signor ha rappresentato che, Parte_1 cessato il rapporto di lavoro subordinato per avvenuta conciliazione sindacale, in data
10/03/2022 ha presentato all' domanda di indennità di disoccupazione PI, che la CP_1 domanda è stata accolta con decorrenza dal 17/03/2022; che con lettera raccomandata datata 9 marzo 2023 l' gli ha comunicato che la indennità PI percepita non era CP_1 spettante perché “post decorrenza teorica della pensione: 01/07/2021” e ha chiesto la restituzione del dell'importo di euro 11.026,47 indebitamente percepita a tale titolo dal
17/03/2022 al 28/02/2023; che contro il provvedimento è stato esperito ricorso amministrativo evidenziando che la pensione era stata percepita con decorrenza dal
1/04/2023 ma il Comitato provinciale lo ha rigettato. CP_1
2 Ciò premesso ha chiesto al tribunale accertare e dichiarare il suo diritto a percepire la indennità PI ingiustamente revocata e accertare e dichiarare che nulla il ricorrente è tenuto a restituire di quanto percepito a tale titolo.
A sostegno della richiesta ha evidenziato che la prima domanda di pensione anticipata quota 100 presentata in data 1/07/2021 era stata respinta perché non risultavano raggiunti i
38 anni contributivi, la seconda domanda di pensione anticipata quota 100 presentata il
28.02.2022 era stata respinta perché non risultavano i contributi settimanali utili al diritto e la terza domanda di pensione anzianità/anticipata addetti ai lavori faticosi e pesanti è stata accolta con decorrenza 1.04.2023. E ha sostenuto che, essendo la procedura di pensionamento dei lavoratori “addetti ai lavori faticosi e pesanti del tutto simile a quella dei lavoratori precoci, potesse applicarsi quanto previsto per tale categoria di lavoratori nella
Circolare n. 88 del 12/06/2019 e cioè, la possibilità di fruire dell'indennità di CP_1 disoccupazione NASpI in caso di raggiungimento dei requisiti per il trattamento pensionistico anticipato, nelle more del completamento e della definizione dell'iter di riconoscimento delle condizioni per l'accesso al beneficio.
Costituitosi ritualmente, l' ha sostenuto la legittimità della richiesta di restituzione CP_1 della indennità PI percepita indebitamente per aver il ricorrente raggiunto i requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato in data 01/07/2021, la inapplicabilità al caso in esame delle disposizioni di cui all'art. 6 della circolare n. 88/2019, argomentando che la pensione di “anzianità addetti ai lavori faticosi e pesanti” non rientra nella casistica contemplata nella suddetta circolare.
La causa è stata istruita documentalmente.
Dopo lo scambio di note autorizzate, la causa all'udienza odierna all'esito della discussione viene decisa con la presente sentenza a verbale dando lettura integrale del dispositivo e della motivazione
Il ricorso è fondato e va accolto per quanto di ragione.
La Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI) è una indennità mensile di disoccupazione, istituita dall'articolo 1 del d. lgs 4 marzo 2015, n. 22 – che sostituisce le precedenti prestazioni di disoccupazione ASpI e MiniASpI – in relazione agli eventi di disoccupazione involontaria che si sono verificati a decorrere dal 1° maggio 2015.
La normativa in materia di decadenza della indennità PI, ovvero l'art. 2 co. 40 e 41 della
L. n. 92/2012 dispone che "si decade dalla fruizione delle indennità di cui al presente articolo nei seguenti casi: a) perdita dello stato di disoccupazione;
b) inizio di un'attività in forma autonoma senza che il lavoratore effettui la comunicazione di cui al comma 17; c)
3 raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato;
d) acquisizione del diritto all'assegno ordinario di invalidità, sempre che il lavoratore non opti per l'indennità erogata dall'Aspi. La decadenza si realizza dal momento in cui si verifica l'evento che la determina, con obbligo di restituire l'indennità che eventualmente si sia continuato a percepire".
L'art. 2 citato prevede, pertanto, alla lettera c) la decadenza della indennità PI al raggiungimento dei requisiti pe ril pensionamento anticipato.
Dall'istruttoria è emerso che il ricorrente ha raggiunto in data 01/07/2021 i requisiti utili per la pensione anticipata (decorrenza teorica) ma che di fatto egli ha potuto ottenere la pensione anticipata soltanto dal 01/04/2023 ( decorrenza calcolata) .
Secondo un orientamento giurisprudenziale meno recente “in tema di anzianità, la domanda amministrativa costituisce, insieme alle altre condizioni di legge (cessazione del rapporto di lavoro, provvista assicurativa e contributiva) requisito costitutivo del diritto alla pensione, non potendosi procedere ad alcuna liquidazione prima della domanda”.
Secondo tale indirizzo l'evento indicato nel citato art. 2 comma 41 legge 92/2012 non può che essere individuato nell'insorgenza effettiva (e non teorica) del diritto a percepire la pensione di anzianità. E cioè soltanto nel momento di effettivo godimento del trattamento pensionistico a seguito di una domanda amministrativa presentata. Tale orientamento è stato superato dalla recente pronuncia della Suprema Corte che con ordinanza n.11965 del
03/05/2024 ha statuito che: “ l'interpretazione letterale dell'art. 2, comma 40, lett. c), cit., pone come limite per la fruizione dell' ASpI o Mini ASpI non la data di decorrenza, in concreto, del diritto a pensione, bensì il “raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato” e la chiara e precisa disposizione normativa sopra ricordata, che dispone la decadenza dal trattamento di disoccupazione (con correlato obbligo di restituire quanto a tale titolo eventualmente percepito), non lascia spazio alcuno ad un'interpretazione diversa da quella letterale”. In particolare, la ratio della normativa in materia risiederebbe nella considerazione che l'ordinamento previdenziale non deve lasciare l'interessato senza fonti di sostentamento come previsto dall'art. 38 della Costituzione, ma, al contempo, non è possibile rimettere direttamente allo stesso la scelta della fonte di reddito da percepire (indennità di disoccupazione o pensione).
I giudici di legittimità hanno affermato pertanto che si decade dal diritto a percepire la
PI dal momento in cui si raggiungono i requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato e non dalla data di decorrenza effettiva della pensione.
4 Venendo al caso in esame, dagli atti di causa emerge che le domande presentate dal ricorrente in data 07/07/2021 e 28/02/2022 sono state rigettate per mancanza dei necessari requisiti pensionistici. Solo dopo la presentazione della domanda di pensionamento del
06/10/2022, a seguito dell'accertamento di 1873 settimane di contributi (pari a 36 anni),
l' ha riconosciuto al sig. in data 27/02/2023, i requisiti per l'accesso alla CP_1 Pt_1 pensione anticipata di cui al D. lgs. 67/2011, concretizzando, quindi, a quella data il suo diritto al trattamento pensionistico. Ne consegue che, applicato il dato normativo secondo la interpretazione letteralmente orientata e avallata dalla Suprema Corte con le pronunce più recenti, il ricorrente è decaduto dalla fruizione dell'indennità PI il 28/02/2023, ovverosia dal momento in cui, come riconosciuto dall' che ha accolto la domanda, CP_1 egli ha raggiunto i requisiti per l'accesso alla pensione di anzianità. Le due prestazioni
PI e pensione di anzianità si siano mai sovrapposte, essendo state erogate in periodo diversi.
Alla luce delle considerazioni che precedono, restando assorbita ogni altra questione, il ricorso deve essere accolto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo tenuto conto del valore della causa, compensi secondo i valori minimi in considerazione della istruttoria documentale e della limitata attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, così statuisce:
- In accoglimento del ricorso accerta e dichiara che diritto del ricorrente alla indennità
PI percepita, l'insussistenza dell'indebito e l'illegittimità della richiesta di restituzione,
e , per l'effetto, condanna l' in persona del legale rappresentante pro tempore, alla CP_1 restituzione di eventuali somme trattenute a tale titolo, oltre interessi legali.
- Condanna l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento CP_1 delle spese processuali, che si liquidano in complessivi € 2.697,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA ove dovute per legge, da distrarre in favore degli avvocati Giuseppe Bongiovanni e Valentina Marino, dichiaratisi antistatari.
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c. pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Siracusa, 25/11/2025
IL GIUDICE Dott.ssa Giovanna Pedalino
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