Decreto cautelare 14 maggio 2025
Ordinanza cautelare 5 giugno 2025
Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VI, sentenza 29/12/2025, n. 8430 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 8430 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08430/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02366/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2366 del 2025, proposto da
HI El OU, rappresentato e difeso dall'avvocato Fabiola Poccetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Questura di Benevento, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'annullamento
del provvedimento prot. n.18/2025 del 18.03.2025 emesso dal Questore della Provincia di
Benevento di rigetto dell’istanza volta al rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Questura di Benevento;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 ottobre 2025 la dott.ssa AN TA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Rappresenta il ricorrente che lo stesso, a seguito del rilascio del nulla osta ai fini della sua assunzione, in data 25.01.2024, unitamente al legale rappresentante della società Thermo House, datore di lavoro, si recava presso il SUI di Avellino e sottoscriveva il contratto di soggiorno.
Sempre in data 25.01.2024 il ricorrente spediva tramite le Poste Italiane S.p.A. il kit consegnato dal SUI di Avellino per la richiesta del primo permesso di soggiorno e veniva convocato per il fotosegnalamento per il giorno 07.10.2024
2. In data 07.10.2024 il ricorrente si recava presso la Questura di Benevento per procedere al fotosegnalamento.
Successivamente, in data 31.01.2025, il legale rappresentante della “Thermo HouseS.r.l.”, sentito nell’ambito di una attività di verifica dei rapporti di lavoro riconducibili a detta società, dichiarava che il rapporto di lavoro con il ricorrente era cessato, a seguito di licenziamento, in data 15 ottobre 2024.
In ragione della accertata insussistenza del rapporto di lavoro, veniva adottato il provvedimento di rigetto impugnato con il ricorso in esame.
3. Dello stesso il ricorrente chiede l’annullamento per molteplici profili di violazione di legge ed eccesso di potere.
In particolare, il ricorrente deduce che, diversamente da quanto rilevato nell’atto impugnato, il rapporto di lavoro non avrebbe potuto essere ritenuto fittizio in quanto sottoscritto da un soggetto munito di potere rappresentativo.
Inoltre, a sostegno delle sue difese, il ricorrente rappresenta che, prima del diniego e prima della convocazione in Questura per il rilevo delle impronte digitali era già assunto presso altra azienda, la “Scafati Multiservizi srls”, e che di tale rapporto non è data evidenza nell’atto impugnato.
4. La domanda cautelare è stata accolta con l’ordinanza 1207 del 2025.
5. Nelle more della odierna udienza pubblica, l’Amministrazione ha depositato documentazione e memoria insistendo nelle proprie difese al fine di dimostrare la fittizietà del primigenio rapporto di lavoro.
Parte ricorrente ha depositato memoria di replica.
Il ricorso è trattenuto in decisione all’odierna udienza pubblica.
6. Il ricorso è fondato.
Le articolate difese dell’Amministrazione, volte a comprovare l’inesistenza di un effettivo rapporto di lavoro con la società che aveva richiesto il nulla osta per l’assunzione del ricorrente, si fondano su quanto emerge dalle banche dati dell’INPS da cui risulta che la prestazione lavorativa non sarebbe mai stata retribuita e che alcun versamento contributivo sarebbe stato effettuato per la posizione del lavoratore.
Questa circostanza, tuttavia, avrebbe dovuto essere valutata congiuntamente ad altre emergenze fattuali.
In primo luogo, dagli atti del giudizio, emerge che il contratto di soggiorno è stato sottoscritto, con firma autografa, da un soggetto che era munito di potere rappresentativo e, pertanto, il disconoscimento da parte di questi del rapporto di lavoro con il ricorrente, non può assumere rilevanza determinante ai fini della verifica della sussistenza dei presupposti per il rilascio del titolo di soggiorno.
Inoltre, il ricorrente ha dato prova del fatto che, nelle more, è stato assunto presso la società “Scafati Multiservizi srls” (cfr. scheda del Centro per l’Impiego di Sant’Agata de Goti rilasciato dal ricorrente l’11.04.2025), circostanza di cui alcun riferimento è fatto nel diniego impugnato e che, secondo la costante giurisprudenza, avrebbe dovuto indurre l’Amministrazione a valutare la sussistenza dei presupposti per il rilascio a favore del ricorrente di altro titolo di soggiorno.
7. Le peculiari connotazioni della controversia consentono di compensare tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla l’atto impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
TI CU, Presidente
AN TA, Consigliere, Estensore
CC Vampa, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN TA | TI CU |
IL SEGRETARIO