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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 15/12/2025, n. 468 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 468 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Avellino, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio: dott.ssa Francesca Spena Presidente dott. Raffaele Califano giudice dott.ssa Paola Beatrice giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al R.G. n. 1419/2025 avente ad oggetto separazione personale dei coniugi azionato, con domanda congiunta, da nata ad [...] Parte_1
il 5.03.1973, C.F. , rappresentata e difesa, come da procura in atti, C.F._1
dall'avv. Maria Carmela Picariello ed elettivamente domiciliata come in atti e Parte_2
nato a [...] il [...], C.F. , rappresentato e
[...] C.F._2
difeso, come da procura in atti, dall'avv. Sergio Acone ed elettivamente domiciliato come in atti;
RICORRENTI
Con il parere reso dal P.M. in data 31.07.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 7.07.2025 i ricorrenti hanno chiesto al Tribunale di Avellino di pronunciare la separazione personale alle condizioni ivi indicate. Le parti, dopo aver premesso di aver contratto matrimonio il 24.06.2012 e che dalla loro unione è nata la figlia il 21.12.2013, hanno esposto che a causa di incompatibilità caratteriali e dissidi è Per_1
venuta meno l'unione affettiva e sentimentale.
Con note scritte depositate per l'udienza del 30.10.2025 le parti si sono riportate alle condizioni rassegnate in ricorso e la causa è stata rimessa alla decisione collegiale.
1/2 Orbene, la domanda di separazione deve essere accolta alle condizioni di cui al ricorso introduttivo del presente procedimento non risultando contrarie alle norme imperative e all'interesse della figlia con compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda di separazione proposta dalle parti, così provvede:
- omologa la separazione dei coniugi sopra generalizzati alle condizioni di cui al ricorso;
- compensa interamente le spese di lite tra le parti;
- manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza;
- dispone che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 196/2003.
Così deciso nella camera di consiglio del 4.12.2025
Il giudice estensore dott.ssa Paola Beatrice
La Presidente dott.ssa Francesca Spena
2/2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Avellino, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio: dott.ssa Francesca Spena Presidente dott. Raffaele Califano giudice dott.ssa Paola Beatrice giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al R.G. n. 1419/2025 avente ad oggetto separazione personale dei coniugi azionato, con domanda congiunta, da nata ad [...] Parte_1
il 5.03.1973, C.F. , rappresentata e difesa, come da procura in atti, C.F._1
dall'avv. Maria Carmela Picariello ed elettivamente domiciliata come in atti e Parte_2
nato a [...] il [...], C.F. , rappresentato e
[...] C.F._2
difeso, come da procura in atti, dall'avv. Sergio Acone ed elettivamente domiciliato come in atti;
RICORRENTI
Con il parere reso dal P.M. in data 31.07.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 7.07.2025 i ricorrenti hanno chiesto al Tribunale di Avellino di pronunciare la separazione personale alle condizioni ivi indicate. Le parti, dopo aver premesso di aver contratto matrimonio il 24.06.2012 e che dalla loro unione è nata la figlia il 21.12.2013, hanno esposto che a causa di incompatibilità caratteriali e dissidi è Per_1
venuta meno l'unione affettiva e sentimentale.
Con note scritte depositate per l'udienza del 30.10.2025 le parti si sono riportate alle condizioni rassegnate in ricorso e la causa è stata rimessa alla decisione collegiale.
1/2 Orbene, la domanda di separazione deve essere accolta alle condizioni di cui al ricorso introduttivo del presente procedimento non risultando contrarie alle norme imperative e all'interesse della figlia con compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda di separazione proposta dalle parti, così provvede:
- omologa la separazione dei coniugi sopra generalizzati alle condizioni di cui al ricorso;
- compensa interamente le spese di lite tra le parti;
- manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza;
- dispone che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 196/2003.
Così deciso nella camera di consiglio del 4.12.2025
Il giudice estensore dott.ssa Paola Beatrice
La Presidente dott.ssa Francesca Spena
2/2