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Decreto 10 aprile 2025
Decreto 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, decreto 10/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona del Consigliere Dott.ssa Paola Martorana, ha pronunciato il seguente
DECRETO
nel procedimento camerale V.G. n. 765/2025, avente ad oggetto: equa riparazione ex L. n.
89/2001, ad istanza
di
, C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
15.11.1955 ed ivi residente a[...], elettivamente domiciliato in
Caserta (CE), alla Piazza Aldo Moro n. 9, Parco del Corso, presso lo studio dell'Avv.
Domenico Stanga, C.F. socio della STAMA – società tra avvocati C.F._2
s.r.l., C.F. e P. IVA che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al P.IVA_1 ricorso di cui alla L. n. 89/2001;
RICORRENTE
CONTRO
, C.F. in persona del Controparte_1 P.IVA_2 Controparte_2
pro tempore, con sede in Roma alla Via Arenula n. 70;
[...]
RESISTENTE
La Corte, letto il ricorso presentato in data 07.02.2025 da , con il quale Parte_1 viene richiesto l'indennizzo per l'irragionevole durata del procedimento fallimentare della
Deiulemar Compagnia di Navigazione S.p.A., svoltosi dinanzi al Tribunale di Torre
Annunziata per il periodo intercorrente tra la data del deposito della domanda di ammissione al passivo (29.05.2012) e la data di chiusura del fallimento (decreto del
14.07.2024);
letto l'art. 4 della Legge n. 89 del 2001, alla cui stregua la domanda di riparazione può essere proposta, a pena di decadenza, entro sei mesi dal momento in cui la decisione che conclude il procedimento è divenuta definitiva (Cass. Sez. 6 - 2, sentenza n. 1091 del
21/01/2015);
1 vista la documentazione allegata e rilevato che il procedimento de quo ha avuto, dalla data della domanda di ammissione al passivo del credito dell'istante, che è stato solo parzialmente soddisfatto, alla chiusura del fallimento, una durata di 12 anni, 1 mese e 15 giorni;
ritenuto che, in considerazione della particolare complessità della procedura fallimentare, la durata ragionevole del procedimento possa essere determinata nel limite massimo di anni sette;
considerato, infatti, che, se la durata delle procedure fallimentari deve rispettare la soglia di sei anni, la Corte Europea ha pure precisato che la durata tollerabile delle procedure concorsuali è di cinque anni nel caso di media complessità e, in ogni caso, per quelle, come nella fattispecie, notevolmente complesse - a causa del numero dei creditori, della particolare natura o situazione giuridica dei beni da liquidare (partecipazioni societarie, beni indivisi e altro), della proliferazione di giudizi connessi o della pluralità di procedure concorsuali interdipendenti - non può superare la durata complessiva di sette anni;
ritenuto, pertanto, che la durata massima di sette anni - rispetto alla durata ragionevole ordinaria di sei anni stabilita dalla Legge n. 89 del 2001, articolo 2, comma 2-bis, per la procedura concorsuale - debba essere osservata anche in caso di proliferazione di giudizi connessi, inerenti alla liquidazione dell'attivo, atteso che nella durata complessiva delle procedure fallimentari devono essere inclusi anche i tempi impiegati per la risoluzione di vicende processuali parallele o incidentali (siano esse di natura cognitiva o esecutiva), che costituiscono fasi e attività processuali eventuali, che comunque ineriscono all'unico procedimento concorsuale, dovendosi la durata ulteriore ragionevolmente attribuire a disfunzioni o inadeguatezze del sistema giudiziario (Cass. 1286/2024).
Rilevato, quindi, che il giudizio in esame eccede di 5 anni, 1 mese e 15 giorni rispetto al predetto termine di sette anni;
letto l'art. 2 bis, comma 1, della Legge n. 89 del 2001, nella formulazione attualmente vigente, laddove prevede che “il giudice liquida a titolo di equa riparazione, di regola, una somma di denaro non inferiore a euro 400 e non superiore a euro 800 per ciascun anno, o frazione di anno superiore a sei mesi, che eccede il termine di durata ragionevole del processo. La somma liquidata può essere incrementata fino al 20 per cento per gli anni successivi al terzo e fino al 40 per cento per gli anni successivi al settimo”, nonché il comma 1 ter del medesimo art. 2 bis secondo cui “la somma può essere diminuita fino a un terzo nel caso di integrale rigetto delle richieste della parte ricorrente nel procedimento cui la domanda di equa riparazione si riferisce”;
considerato che, ai sensi dell'art. 2 bis, comma 3, della L. n. 89/2001, come modificato dal D.L. n. 83/2012, conv. in L. n. 134/2012, la misura dell'indennizzo, anche in deroga al comma 1, non può in ogni caso essere superiore al valore della causa;
2
ritenuto che
, in considerazione degli interessi coinvolti e del valore e della rilevanza della causa, ed in particolare dell'entità del credito in contestazione, sia equo ex art. 2056 c.c., riconoscere l'importo di € 400,00 per i crediti fino ad € 30.000,00, di € 450,00 per i crediti fino ad € 100.000,00 e di € 500,00 per i crediti di valore superiore ad € 100.000,00 (nei limiti di cui al citato art. 2 bis, comma 3) per ogni anno o frazione di anno superiore a sei mesi, che eccedono i termini citati;
ritenuto, pertanto, che nella fattispecie debba essere riconosciuto l'importo di euro 500,00 per ogni anno o frazione di anno superiore a sei mesi, che eccedono i termini citati, per un complessivo importo pari ad € 2.500,00 (euro 500,00 x 5 anni= 2.500,00).
Ritenuto che le spese debbano seguire la soccombenza e che debbano essere liquidate facendo applicazione del D.M. 10 marzo 2014 n. 55, come aggiornato dal D.M. n. 147 del
2022, con attribuzione in favore dell'Avv. Stanga Domenico, dichiaratosi anticipatario.
P.Q.M
La Corte di Appello di Napoli, II Sezione Civile, così provvede:
a) accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna il al pagamento, Controparte_1 senza dilazione, a titolo di equa riparazione, in favore di , della somma di € Parte_1
2.500,00, oltre interessi legali dal deposito del ricorso al soddisfo, autorizzando in mancanza la provvisoria esecuzione;
b) condanna, altresì, il al pagamento delle spese processuali in Controparte_1 favore di parte ricorrente che liquida in € 27,00 per spese ed in € 473,00 per compenso professionale, oltre 15% per rimborso spese generali, IVA e CPA, come per legge, con attribuzione all'Avv. Domenico Stanga, dichiaratosi anticipatario.
Così deciso in Napoli in data 09/04/2025
Il Consigliere
Dott.ssa Paola Martorana
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SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona del Consigliere Dott.ssa Paola Martorana, ha pronunciato il seguente
DECRETO
nel procedimento camerale V.G. n. 765/2025, avente ad oggetto: equa riparazione ex L. n.
89/2001, ad istanza
di
, C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
15.11.1955 ed ivi residente a[...], elettivamente domiciliato in
Caserta (CE), alla Piazza Aldo Moro n. 9, Parco del Corso, presso lo studio dell'Avv.
Domenico Stanga, C.F. socio della STAMA – società tra avvocati C.F._2
s.r.l., C.F. e P. IVA che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al P.IVA_1 ricorso di cui alla L. n. 89/2001;
RICORRENTE
CONTRO
, C.F. in persona del Controparte_1 P.IVA_2 Controparte_2
pro tempore, con sede in Roma alla Via Arenula n. 70;
[...]
RESISTENTE
La Corte, letto il ricorso presentato in data 07.02.2025 da , con il quale Parte_1 viene richiesto l'indennizzo per l'irragionevole durata del procedimento fallimentare della
Deiulemar Compagnia di Navigazione S.p.A., svoltosi dinanzi al Tribunale di Torre
Annunziata per il periodo intercorrente tra la data del deposito della domanda di ammissione al passivo (29.05.2012) e la data di chiusura del fallimento (decreto del
14.07.2024);
letto l'art. 4 della Legge n. 89 del 2001, alla cui stregua la domanda di riparazione può essere proposta, a pena di decadenza, entro sei mesi dal momento in cui la decisione che conclude il procedimento è divenuta definitiva (Cass. Sez. 6 - 2, sentenza n. 1091 del
21/01/2015);
1 vista la documentazione allegata e rilevato che il procedimento de quo ha avuto, dalla data della domanda di ammissione al passivo del credito dell'istante, che è stato solo parzialmente soddisfatto, alla chiusura del fallimento, una durata di 12 anni, 1 mese e 15 giorni;
ritenuto che, in considerazione della particolare complessità della procedura fallimentare, la durata ragionevole del procedimento possa essere determinata nel limite massimo di anni sette;
considerato, infatti, che, se la durata delle procedure fallimentari deve rispettare la soglia di sei anni, la Corte Europea ha pure precisato che la durata tollerabile delle procedure concorsuali è di cinque anni nel caso di media complessità e, in ogni caso, per quelle, come nella fattispecie, notevolmente complesse - a causa del numero dei creditori, della particolare natura o situazione giuridica dei beni da liquidare (partecipazioni societarie, beni indivisi e altro), della proliferazione di giudizi connessi o della pluralità di procedure concorsuali interdipendenti - non può superare la durata complessiva di sette anni;
ritenuto, pertanto, che la durata massima di sette anni - rispetto alla durata ragionevole ordinaria di sei anni stabilita dalla Legge n. 89 del 2001, articolo 2, comma 2-bis, per la procedura concorsuale - debba essere osservata anche in caso di proliferazione di giudizi connessi, inerenti alla liquidazione dell'attivo, atteso che nella durata complessiva delle procedure fallimentari devono essere inclusi anche i tempi impiegati per la risoluzione di vicende processuali parallele o incidentali (siano esse di natura cognitiva o esecutiva), che costituiscono fasi e attività processuali eventuali, che comunque ineriscono all'unico procedimento concorsuale, dovendosi la durata ulteriore ragionevolmente attribuire a disfunzioni o inadeguatezze del sistema giudiziario (Cass. 1286/2024).
Rilevato, quindi, che il giudizio in esame eccede di 5 anni, 1 mese e 15 giorni rispetto al predetto termine di sette anni;
letto l'art. 2 bis, comma 1, della Legge n. 89 del 2001, nella formulazione attualmente vigente, laddove prevede che “il giudice liquida a titolo di equa riparazione, di regola, una somma di denaro non inferiore a euro 400 e non superiore a euro 800 per ciascun anno, o frazione di anno superiore a sei mesi, che eccede il termine di durata ragionevole del processo. La somma liquidata può essere incrementata fino al 20 per cento per gli anni successivi al terzo e fino al 40 per cento per gli anni successivi al settimo”, nonché il comma 1 ter del medesimo art. 2 bis secondo cui “la somma può essere diminuita fino a un terzo nel caso di integrale rigetto delle richieste della parte ricorrente nel procedimento cui la domanda di equa riparazione si riferisce”;
considerato che, ai sensi dell'art. 2 bis, comma 3, della L. n. 89/2001, come modificato dal D.L. n. 83/2012, conv. in L. n. 134/2012, la misura dell'indennizzo, anche in deroga al comma 1, non può in ogni caso essere superiore al valore della causa;
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ritenuto che
, in considerazione degli interessi coinvolti e del valore e della rilevanza della causa, ed in particolare dell'entità del credito in contestazione, sia equo ex art. 2056 c.c., riconoscere l'importo di € 400,00 per i crediti fino ad € 30.000,00, di € 450,00 per i crediti fino ad € 100.000,00 e di € 500,00 per i crediti di valore superiore ad € 100.000,00 (nei limiti di cui al citato art. 2 bis, comma 3) per ogni anno o frazione di anno superiore a sei mesi, che eccedono i termini citati;
ritenuto, pertanto, che nella fattispecie debba essere riconosciuto l'importo di euro 500,00 per ogni anno o frazione di anno superiore a sei mesi, che eccedono i termini citati, per un complessivo importo pari ad € 2.500,00 (euro 500,00 x 5 anni= 2.500,00).
Ritenuto che le spese debbano seguire la soccombenza e che debbano essere liquidate facendo applicazione del D.M. 10 marzo 2014 n. 55, come aggiornato dal D.M. n. 147 del
2022, con attribuzione in favore dell'Avv. Stanga Domenico, dichiaratosi anticipatario.
P.Q.M
La Corte di Appello di Napoli, II Sezione Civile, così provvede:
a) accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna il al pagamento, Controparte_1 senza dilazione, a titolo di equa riparazione, in favore di , della somma di € Parte_1
2.500,00, oltre interessi legali dal deposito del ricorso al soddisfo, autorizzando in mancanza la provvisoria esecuzione;
b) condanna, altresì, il al pagamento delle spese processuali in Controparte_1 favore di parte ricorrente che liquida in € 27,00 per spese ed in € 473,00 per compenso professionale, oltre 15% per rimborso spese generali, IVA e CPA, come per legge, con attribuzione all'Avv. Domenico Stanga, dichiaratosi anticipatario.
Così deciso in Napoli in data 09/04/2025
Il Consigliere
Dott.ssa Paola Martorana
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