CGT1
Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bari, sez. V, sentenza 18/02/2026, n. 303 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bari |
| Numero : | 303 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 303/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 5, riunita in udienza il 20/11/2025 alle ore
11:00 in composizione monocratica:
EPICOCO ANNAMARIA, Giudice monocratico in data 20/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 514/2025 depositato il 05/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bari
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Bari
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01420249027989820000 IRPEF-ALTRO 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01420249027989820000 IVA-ALTRO 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Resistente. si riporta agli atti di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Avverso l'intimazione di pagamento n° 01420249027989820000 notificata il 20 dicembre 2024 dall'Agenzia Entrate Riscossione Bari portante due cartelle esattoriali ritenute non notificate o, comunque prescritte e/o nulle con a ruolo le imposte IVA, IRPEF e ADD. IRPEF relative all'anno 2015, la ricorrente
Ricorrente_1 Ricorrente_1, rappresentata e difesa come in atti, propone opposizione per la presunta prescrizione quinquennale ex art. 2953 di taluni tributi, delle sanzioni e degli interessi e per la mancata notifica degli atti propedeutici.
Conclude con la richiesta in via preliminare di accoglimento dei motivi di cui alla narrativa per annullare integralmente tutti i ruoli e le pretese portati dalla intimazione di pagamento impugnata per insussistenza della pretesa tributaria, per nullità dell'atto impugnato in quanto carente della notifica degli atti prodromici e per intervenuta prescrizione.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate-Riscossione che impugna e contesta l'asserita prescrizione della pretesa creditoria e delle sanzioni e interessi, l'asserita omessa notifica dei titoli sottesi ed eccepisce l'assoluta inammissibilità ai sensi del combinato disposto degli articoli 19, comma 3 e 21 del D.lgs n.
546/92 chiedendo, in via preliminare ed assorbente, l'inammissibilità del ricorso come formulato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 21 primo comma D. Lgs. n.546/1992, poiché tardivo.
Aggiunge inoltre che, contrariamente a quanto sostenuto da parte avversa nel proprio ricorso,
l'atto impugnato è stato preceduto non solo dalla tempestiva e rituale notifica delle cartelle esattoriali in esso indicate, ma anche dalla notifica di ulteriori e successivi atti interruttivi della prescrizione, tutti mai impugnati e, pertanto, irrimediabilmente definitivi.
Quanto ai crediti erariali, in contestazione, evidenzia che gli stessi si prescrivono nel termine di dieci anni, ex art. 2946 c.c., a decorrere dal giorno in cui il tributo è dovuto o dal giorno dell'ultimo atto interruttivo rivolto al contribuente, mentre con l'Ordinanza n. 10549/2019 la Suprema Corte ha ribadito un fondamentale principio in tema di prescrizione degli accessori del tributo il cui termine di prescrizione entro il quale deve essere fatta valere l'obbligazione tributaria principale e quella accessoria relativa alle sanzioni non può che essere di tipo unitario.
Evidenzia infine che la mancata tempestiva reazione giudiziale ai succitati atti “intermedi” ha comportato la definitività della pretesa con la stessa intimata, l'irrilevanza del decorso prescrizionale eventualmente già maturato ha dato avvio al decorso di un nuovo termine di prescrizione in ragione del fatto che l'eccezione di prescrizione, come ogni altra eccezione in senso stretto, va opposta dalla parte interessata nei termini e modi di cui agli artt. 19 e 21 D.Lgs. 546/1992, con il “primo atto utile” che nel nostro caso era, giustappunto, l'atto intermedio.
In conclusione chiede di accertare e dichiarare l'avverso ricorso, comunque, inammissibile, infondato in fatto e diritto per l'effetto, rigettare lo stesso.
Con atto di controdeduzioni, la Direzione Provinciale dell'Agenzia delle Entrate di Bari, si costituisce in giudizio ed eccepisce in via preliminare, ai sensi dell'articolo 10 del d.lgs. n. 546 del 1992, la propria carenza di legittimazione passiva evidenziando che sulle eccezioni sollevate da controparte e che attengono all'attività tipica e propria dell'Agente della riscossione (come la notifica delle cartelle e altri atti riscossivi), quest'ultimo provvederà ad autonoma difesa.
Per gli atti di propria competenza, tutti ritualmente notificati, ed ormai resisi definitivi in assenza di impugnazione come anche le cartelle erariali e le comunicazione di irregolarità regolarmente notificati e non opposti nei termini, con conseguente definitività della pretesa erariale.
Chiede dichiararsi il ricorso inammissibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19, comma 3, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, proprio per la preventiva sussistenza degli atti prodromici, non oggetto a suo tempo di contestazione giudiziale resisi definitivi.
Dichiara infondato il secondo motivo di impugnazione relativo alla prescrizione delle somme iscritte a ruolo relativamente alle cartelle portate dall'atto impugnato con inesigibilità della pretesa e il terzo con il quale la società censura l'intimazione per intervenuta decadenza e violazione dell'art. 25 DPR 602/73 ed il quarto con il quale la società lamenta il difetto di motivazione dall'intimazione opposta.
Chiede in conclusione di rigettare l'istanza di sospensione dell'atto per mancanza dei requisiti previsti dalla legge, di dichiarare inammissibile il ricorso per violazione dell'articolo 21 del decreto legislativo n.
546 del 31 dicembre 1992 per decorso del termine utile per l'impugnazione degli atti erariali prodromici all'atto impugnato, di dichiarare il difetto di legittimazione passiva in relazione ai ruoli emessi da altri enti impositori e, in ogni caso, confermare la piena legittimità dell'operato di questo Ufficio in relazione all'attività di propria competenza con conseguente rigetto del ricorso, il tutto, con vittoria di spese e competenze di giudizio come da nota spese.
All'odierna udienza il G.M. sentite le parti e letti gli atti trattiene la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte rileva che l'atto impugnato è stato preceduto non solo dalla tempestiva e rituale notifica delle cartelle esattoriali in esso indicate, ma anche dalla notifica di precedenti e ulteriori e successivi atti interruttivi della prescrizione come puntualmente documentato dall'Agenzia delle Entrate Riscossione e dalla Direzione Provinciale dell'Agenzia delle Entrate di Bari per le comunicazione di irregolarità resisi definitivi per omessa impugnazione.
Risulta per tabulas che dopo la notifica delle predette cartelle la Contribuente ha presentato – per entrambe – in data 17 ottobre 2019, istanza di rateazione all'Agente della Riscossione senza tuttavia provvedere al versamento di alcuna rata ciò a dimostrazione che la ricorrente fosse pienamente a conoscenza del debito erariale.
Le cartelle erariali e le comunicazione di irregolarità sono atti ormai incontestabili e definiti, poiché ritualmente notificati, non opposti nei termini, con conseguente definitività della pretesa erariale con gli stessi resa manifesta, non più suscettibili di contestazioni con la conseguenza che le doglianze sollevate in merito alla inesistenza della notifica dei prodromici atti presupposti, all'intimazione per intervenuta prescrizione delle somme iscritte a ruolo relativamente alle cartelle portate dall'atto impugnato e, quindi,
l'inesigibilità della pretesa, alla intervenuta decadenza con violazione dell'art 25 del d.P.R. 602/73, sono eccezioni inammissibili perché tardive. Il ricorso risulta pertanto infondato con la conseguenza che è da rigettare.
In merito alle spese di giudizio questa Corte di Giustizia Tributaria di I° Grado di Bari ritiene di dover condannare il ricorrente alla refusione delle competenze ed onorari in favore di entrambe le Agenzie resistenti che liquida in €. 300,00 ciascuno oltre accessori se dovuti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I° Grado di Bari in composizione monocratica rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla refusione delle competenze ed onorari in favore di entrambe le Agenzie resistenti che liquida in €. 300,00 ciascuno oltre accessori se dovuti.
Bari 20 Novembre 2025
Il Giudice Monocratico
(Dr. Annamaria Epicoco)
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 5, riunita in udienza il 20/11/2025 alle ore
11:00 in composizione monocratica:
EPICOCO ANNAMARIA, Giudice monocratico in data 20/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 514/2025 depositato il 05/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bari
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Bari
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01420249027989820000 IRPEF-ALTRO 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01420249027989820000 IVA-ALTRO 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Resistente. si riporta agli atti di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Avverso l'intimazione di pagamento n° 01420249027989820000 notificata il 20 dicembre 2024 dall'Agenzia Entrate Riscossione Bari portante due cartelle esattoriali ritenute non notificate o, comunque prescritte e/o nulle con a ruolo le imposte IVA, IRPEF e ADD. IRPEF relative all'anno 2015, la ricorrente
Ricorrente_1 Ricorrente_1, rappresentata e difesa come in atti, propone opposizione per la presunta prescrizione quinquennale ex art. 2953 di taluni tributi, delle sanzioni e degli interessi e per la mancata notifica degli atti propedeutici.
Conclude con la richiesta in via preliminare di accoglimento dei motivi di cui alla narrativa per annullare integralmente tutti i ruoli e le pretese portati dalla intimazione di pagamento impugnata per insussistenza della pretesa tributaria, per nullità dell'atto impugnato in quanto carente della notifica degli atti prodromici e per intervenuta prescrizione.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate-Riscossione che impugna e contesta l'asserita prescrizione della pretesa creditoria e delle sanzioni e interessi, l'asserita omessa notifica dei titoli sottesi ed eccepisce l'assoluta inammissibilità ai sensi del combinato disposto degli articoli 19, comma 3 e 21 del D.lgs n.
546/92 chiedendo, in via preliminare ed assorbente, l'inammissibilità del ricorso come formulato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 21 primo comma D. Lgs. n.546/1992, poiché tardivo.
Aggiunge inoltre che, contrariamente a quanto sostenuto da parte avversa nel proprio ricorso,
l'atto impugnato è stato preceduto non solo dalla tempestiva e rituale notifica delle cartelle esattoriali in esso indicate, ma anche dalla notifica di ulteriori e successivi atti interruttivi della prescrizione, tutti mai impugnati e, pertanto, irrimediabilmente definitivi.
Quanto ai crediti erariali, in contestazione, evidenzia che gli stessi si prescrivono nel termine di dieci anni, ex art. 2946 c.c., a decorrere dal giorno in cui il tributo è dovuto o dal giorno dell'ultimo atto interruttivo rivolto al contribuente, mentre con l'Ordinanza n. 10549/2019 la Suprema Corte ha ribadito un fondamentale principio in tema di prescrizione degli accessori del tributo il cui termine di prescrizione entro il quale deve essere fatta valere l'obbligazione tributaria principale e quella accessoria relativa alle sanzioni non può che essere di tipo unitario.
Evidenzia infine che la mancata tempestiva reazione giudiziale ai succitati atti “intermedi” ha comportato la definitività della pretesa con la stessa intimata, l'irrilevanza del decorso prescrizionale eventualmente già maturato ha dato avvio al decorso di un nuovo termine di prescrizione in ragione del fatto che l'eccezione di prescrizione, come ogni altra eccezione in senso stretto, va opposta dalla parte interessata nei termini e modi di cui agli artt. 19 e 21 D.Lgs. 546/1992, con il “primo atto utile” che nel nostro caso era, giustappunto, l'atto intermedio.
In conclusione chiede di accertare e dichiarare l'avverso ricorso, comunque, inammissibile, infondato in fatto e diritto per l'effetto, rigettare lo stesso.
Con atto di controdeduzioni, la Direzione Provinciale dell'Agenzia delle Entrate di Bari, si costituisce in giudizio ed eccepisce in via preliminare, ai sensi dell'articolo 10 del d.lgs. n. 546 del 1992, la propria carenza di legittimazione passiva evidenziando che sulle eccezioni sollevate da controparte e che attengono all'attività tipica e propria dell'Agente della riscossione (come la notifica delle cartelle e altri atti riscossivi), quest'ultimo provvederà ad autonoma difesa.
Per gli atti di propria competenza, tutti ritualmente notificati, ed ormai resisi definitivi in assenza di impugnazione come anche le cartelle erariali e le comunicazione di irregolarità regolarmente notificati e non opposti nei termini, con conseguente definitività della pretesa erariale.
Chiede dichiararsi il ricorso inammissibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19, comma 3, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, proprio per la preventiva sussistenza degli atti prodromici, non oggetto a suo tempo di contestazione giudiziale resisi definitivi.
Dichiara infondato il secondo motivo di impugnazione relativo alla prescrizione delle somme iscritte a ruolo relativamente alle cartelle portate dall'atto impugnato con inesigibilità della pretesa e il terzo con il quale la società censura l'intimazione per intervenuta decadenza e violazione dell'art. 25 DPR 602/73 ed il quarto con il quale la società lamenta il difetto di motivazione dall'intimazione opposta.
Chiede in conclusione di rigettare l'istanza di sospensione dell'atto per mancanza dei requisiti previsti dalla legge, di dichiarare inammissibile il ricorso per violazione dell'articolo 21 del decreto legislativo n.
546 del 31 dicembre 1992 per decorso del termine utile per l'impugnazione degli atti erariali prodromici all'atto impugnato, di dichiarare il difetto di legittimazione passiva in relazione ai ruoli emessi da altri enti impositori e, in ogni caso, confermare la piena legittimità dell'operato di questo Ufficio in relazione all'attività di propria competenza con conseguente rigetto del ricorso, il tutto, con vittoria di spese e competenze di giudizio come da nota spese.
All'odierna udienza il G.M. sentite le parti e letti gli atti trattiene la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte rileva che l'atto impugnato è stato preceduto non solo dalla tempestiva e rituale notifica delle cartelle esattoriali in esso indicate, ma anche dalla notifica di precedenti e ulteriori e successivi atti interruttivi della prescrizione come puntualmente documentato dall'Agenzia delle Entrate Riscossione e dalla Direzione Provinciale dell'Agenzia delle Entrate di Bari per le comunicazione di irregolarità resisi definitivi per omessa impugnazione.
Risulta per tabulas che dopo la notifica delle predette cartelle la Contribuente ha presentato – per entrambe – in data 17 ottobre 2019, istanza di rateazione all'Agente della Riscossione senza tuttavia provvedere al versamento di alcuna rata ciò a dimostrazione che la ricorrente fosse pienamente a conoscenza del debito erariale.
Le cartelle erariali e le comunicazione di irregolarità sono atti ormai incontestabili e definiti, poiché ritualmente notificati, non opposti nei termini, con conseguente definitività della pretesa erariale con gli stessi resa manifesta, non più suscettibili di contestazioni con la conseguenza che le doglianze sollevate in merito alla inesistenza della notifica dei prodromici atti presupposti, all'intimazione per intervenuta prescrizione delle somme iscritte a ruolo relativamente alle cartelle portate dall'atto impugnato e, quindi,
l'inesigibilità della pretesa, alla intervenuta decadenza con violazione dell'art 25 del d.P.R. 602/73, sono eccezioni inammissibili perché tardive. Il ricorso risulta pertanto infondato con la conseguenza che è da rigettare.
In merito alle spese di giudizio questa Corte di Giustizia Tributaria di I° Grado di Bari ritiene di dover condannare il ricorrente alla refusione delle competenze ed onorari in favore di entrambe le Agenzie resistenti che liquida in €. 300,00 ciascuno oltre accessori se dovuti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I° Grado di Bari in composizione monocratica rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla refusione delle competenze ed onorari in favore di entrambe le Agenzie resistenti che liquida in €. 300,00 ciascuno oltre accessori se dovuti.
Bari 20 Novembre 2025
Il Giudice Monocratico
(Dr. Annamaria Epicoco)