Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bari, sez. V, sentenza 18/02/2026, n. 303
CGT1
Sentenza 18 febbraio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Inammissibile
    Mancata notifica degli atti propedeutici

    La Corte ha ritenuto che le cartelle esattoriali e le comunicazioni di irregolarità siano state ritualmente notificate e non opposte nei termini, diventando quindi definitive. Pertanto, le doglianze sulla mancata notifica degli atti presupposti sono inammissibili perché tardive.

  • Inammissibile
    Prescrizione quinquennale

    La Corte ha rigettato l'eccezione di prescrizione, ritenendo che la presentazione di un'istanza di rateazione, pur senza pagamento, dimostri la piena conoscenza del debito e che gli atti presupposti siano ormai definitivi. Le doglianze relative alla prescrizione sono considerate tardive.

  • Inammissibile
    Nullità dell'atto impugnato

    La Corte ha ritenuto che le doglianze relative alla nullità dell'atto, per le stesse ragioni delle eccezioni di mancata notifica e prescrizione, siano inammissibili perché tardive.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bari, sez. V, sentenza 18/02/2026, n. 303
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bari
    Numero : 303
    Data del deposito : 18 febbraio 2026

    Testo completo