Articolo 6 della Legge 31 maggio 1975, n. 185
Articolo 5
Versione
27 giugno 1975
Art. 6.
All'onere di lire 5.700 milioni derivante dall'attuazione degli articoli 1 e 4 della presente legge, per l'anno finanziario 1975, si fa fronte mediante riduzione, rispettivamente per lire 5.000 milioni e per lire 700 milioni, del fondo speciale di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro e dello stanziamento del capitolo 1551 dello stato di previsione della spesa del Ministero del commercio con l'estero per l'anno finanziario predetto.
Alla spesa di lire 7.050 milioni per il contributo di cui al precedente articolo 2 si provvede con riduzione dello stanziamento del citato capitolo 1551 dello stato di previsione del predetto Ministero del commercio con l'estero.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 27 giugno 1975