Art. 7. Attribuzioni del presidente e dei presidenti delle sezioni e della giunta
Il presidente del Consiglio:
convoca e presiede l'adunanza generale;
assegna le questioni all'adunanza generale, alle singole sezioni o alla giunta, in relazione alla competenza per materia stabilita dal precedente articolo 3;
designa i relatori per le questioni deferite all'esame dell'adunanza generale;
puo' richiedere, per determinati affari, il parere congiunto di due sezioni, assumendo la presidenza della riunione convocata allo scopo;
puo' investire l'adunanza generale, sentiti i presidenti delle sezioni, dell'esame di questioni che rientrano nella competenza di una singola sezione;
puo' invitare alle riunioni da lui presiedute i rappresentanti degli uffici istituzionalmente preposti alla trattazione delle questioni in esame;
puo' proporre al Ministro per le poste e le telecomunicazioni di chiamare a partecipare ai lavori del Consiglio gli esperti di cui al penultimo comma del precedente articolo 4.
I presidenti delle sezioni:
convocano e presiedono le riunioni della sezione;
coordinano l'attivita' ed i lavori della sezione;
designano i relatori per le singole questioni deferite all'esame della sezione;
possono invitare alle riunioni i rappresentanti degli uffici istituzionalmente preposti alla trattazione delle questioni demandate alla sezione.
Il presidente della giunta esercita le stesse attribuzioni dei presidenti delle sezioni.
Il presidente del Consiglio:
convoca e presiede l'adunanza generale;
assegna le questioni all'adunanza generale, alle singole sezioni o alla giunta, in relazione alla competenza per materia stabilita dal precedente articolo 3;
designa i relatori per le questioni deferite all'esame dell'adunanza generale;
puo' richiedere, per determinati affari, il parere congiunto di due sezioni, assumendo la presidenza della riunione convocata allo scopo;
puo' investire l'adunanza generale, sentiti i presidenti delle sezioni, dell'esame di questioni che rientrano nella competenza di una singola sezione;
puo' invitare alle riunioni da lui presiedute i rappresentanti degli uffici istituzionalmente preposti alla trattazione delle questioni in esame;
puo' proporre al Ministro per le poste e le telecomunicazioni di chiamare a partecipare ai lavori del Consiglio gli esperti di cui al penultimo comma del precedente articolo 4.
I presidenti delle sezioni:
convocano e presiedono le riunioni della sezione;
coordinano l'attivita' ed i lavori della sezione;
designano i relatori per le singole questioni deferite all'esame della sezione;
possono invitare alle riunioni i rappresentanti degli uffici istituzionalmente preposti alla trattazione delle questioni demandate alla sezione.
Il presidente della giunta esercita le stesse attribuzioni dei presidenti delle sezioni.