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Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XVI, sentenza 06/02/2026, n. 1797 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1797 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1797/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 16, riunita in udienza il 05/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
NATALE GIGLIOLA, Presidente
IN EN, TO
FRANCAVILLA DANIELA, Giudice
in data 05/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9469/2024 depositato il 16/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240060880242 IVA-ALTRO 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 12827/2025 depositato il
15/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: come in atti
Resistente: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 S.r.l.s. (P.IVA_1), in data 30.05.2024, in persona del legale rappresentante pro tempore Sig. Nominativo_1 (CF_1), con sede in Roma, rappresentata e difesa nel presente giudizio dall'Avv. Difensore_1, (CF_Difensore_1) ed elettivamente domiciliato nel suo studio in Roma, Indirizzo_1 , 00192 giusta procura stesa in calce al presente atto con indirizzo pec Email_1 e numero di fax Telefono_1 avverso la cartella di pagamento n. 09720240060880242000 per un importo pari a € 152.515,39 relativa a Liquidazioni periodiche Iva per l'anno
2022, presentava ricorso
contro
:
- Agenzia delle Entrate – Riscossione in persona del Dirigente/Funzionario pro tempore con sede in Roma, in Indirizzo_2, 00142;
- Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Roma in persona del Dirigente/Funzionario pro tempore con sede in Roma, in Indirizzo_3, 00153
- Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale II di Roma in persona del Dirigente/Funzionario pro tempore, con sede in Roma.
La ricorrente eccepiva diverse doglianze. In particolare riteneva le somme richieste inesigibili per diversi motivi. Carenza dei requisiti previsti dalla legge - Violazione del diritto alla difesa - Carenza di motivazione –
Violazione del principio di trasparenza – Decadenza.
Chiedeva altresì a parte resistente l'esibizione di tutta la documentazione comprovante l'iscrizione a ruolo delle somme richieste. Da ultimo lamentava la mancanza di indicazioni delle procedure di calcolo degli interessi e l'errato calcolo degli interessi e delle sanzioni in periodo di emergenza sanitaria non dovuti.
Concludeva chiedendo a queta Corte disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in via principale:
- accertare e/o dichiarare per i motivi di cui al presente ricorso, provvedendo ad annullare la cartella esattoriale ed accertando che nulla è dovuto da parte ricorrente;
- in via subordinata, dichiarare e accertare la nullità e/o annullabilità della cartella opposta e disporne l'annullamento per i motivi di cui al presente ricorso accertando che nulla è dovuto da parte della società ricorrente;
- in via alternativa, riformare al ribasso gli importi eventualmente accertati come dovuti dalla odierna società opponente sulla scorta dei motivi di doglianza rappresentati. Con vittoria di spese, competenze e onorari da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Inoltre in data 25.11.2024 presentava ulteriori memorie con le quali chiedeva la n via preliminare la nullità della comparsa di costituzione e risposta dell'Agenzia delle Entrate Riscossione per carenza di potere e mancata prova di delega dei poteri.
Si costituiva in data 30.05.2024 l'Agenzia delle Entrate-Riscossione di Roma che in persona di Nicola Pullano, quale Responsabile Nominativo_2 del Giudizio Lazio, a ciò autorizzato per procura speciale, autenticata per Atto Notaio Nominativo_3 – Roma Repertorio n. 181515 raccolta nr 12772 del 25/07/2024, rappresentata difesa elettivamente dall'avv. Difensore_2 (CF_Difensore_2) elettivamente domiciliata presso il di cui studio in Napoli alla Indirizzo_4 p.e.c : Email_5 al cui indirizzo chiedeva l'invio di ogni comunicazione giusta procura in atti.
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione contrariis reiectis, per le motivazioni spiegate in atto di costituzione chiedeva il rigetto di ogni avversa doglianza ritenuta inammissibile, atteso a il suo difetto di legittimazione passiva alla formazione dei ruoli oggetto dell'atto impugnato.
In via gradata chiedeva comunque di tenere indenne la suddetta con vittoria in ogni caso delle spese di lite.
Si costituiva altresì in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Roma II si costituiva in giudizio in data 11.06.2024 in giudizio in persona del suo Direttore pro-tempore , ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
Anche l'Agenzia delle Entrate rigetta ogni avversa eccezione di parte ricorrente evidenziando che l'atto impugnato era scaturito da mera attività di liquidazione delle comunicazioni liquidazioni periodiche Iva relative al I e II trimestre (escluso il III) dell'anno 2022, ai sensi dell'art. 54-bis del D.P.R. 633/1972. La cartella di pagamento se pur portava a conoscenza la prima volta al ricorrente gli importi richiesti, gli stessi era di conoscenza dello stesso in quanto ricavati dalle proprie dichiarazioni periodiche. Per questa ragione e per tutte le altre conseguenti spiegate nel proprio atto di costituzione chiedeva il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
Da ultimo si costituiva in giudizio in data 10.07.2024 l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale I di Roma, in persona del suo Direttore pro-tempore , ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
Evidenziato che la sua competenza era riferita solo alla liquidazione periodica del III Trimestre derivante dal controllo automatizzato, ex art. 36 bis DPR 600/1973, delle liquidazioni periodiche IVA presentate per l'anno d'imposta 2022. La suddetta Direzione per quanto di sua competenza evidenziava al contrario di quanto asserito dal ricorrente che i dati contenuti nella cartella impugnata erano di sua piena conoscenza non solo perché dallo stesso dichiarati, bensì per la circostanza che se pur non obbligati a farlo era stato trasmesso avviso di liquidazione contenente il dettaglio della pretesa tributario sfociata nella cartella di pagamento impugnata.
Ne chiedeva pertanto anch'essa il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia di Primo Grado di Roma, sez. 16, in seduta collegiale, letti gli atti di giudizio ritiene il ricorso non meritevole di essere accolto per le motivazioni appresso riportate. Sulla eccezione preliminare di nullità della costituzione dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione l'eccezione
è infondata.
La resistente ha depositato in atti regolare copia di procura speciale conferita al Responsabile Nominativo_2 del Giudizio Lazio, a firma Società_1 notaio in Roma. Pertanto, la Corte ritiene che ai sensi dell'art. 1, comma 8, D.L. 193/2016 e dell'art. 39 D. Lgs. 112/1999, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione può stare in giudizio mediante propri funzionari appositamente delegati.
Costante giurisprudenza ritiene sufficiente la produzione della delega, senza necessità di ulteriori formalità
Fondata è invece l'eccezione sulla legittimazione passiva dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione
La cartella impugnata ha avuto origine da attività di liquidazione e controllo automatizzato ex artt. 54-bis
DPR 633/1972 e 36-bis DPR 600/1973, attività di esclusiva competenza dell'Agenzia delle Entrate.
L'Ente preposto alla riscossione è mero esecutore del ruolo, privo di poteri valutativi sulla pretesa tributaria.
Compito affidato alla Riscossione è solo quello di provvedere all'attività esecutiva della riscossione.
L'impugnazione non ha riguardato i vizi propri della notifica della cartella. Più volte la giurisprudenza di merito ha asserito che l'Agente non è legittimato a contraddire sulle questioni attinenti la formazione della pretesa tributaria, bensì è responsabile solo dell'attività della riscossione ad essa affidata e agli atti emessa nell'ambito dell'azione esecutiva attivata.
Pertanto, nei confronti dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione la Corte dichiara il ricorso inammissibile.
Nel merito le censure sulle doglianze relative alla motivazione della cartelle sono infondate.
La liquidazione automatizzata o il controllo formale eseguito dall'Agenzia delle Entrate è sfociato nella cartella che poteva essere motivata per relationem con i dati dichiarati dallo stesso contribuente.
L'art. 36-bis DPR 600/1973 e l'art. 54-bis DPR 633/1972 prevedono che l'Amministrazione possa iscrivere a ruolo le somme risultanti dai controlli automatici senza necessità alcuna di preventivo avviso, essendo il contribuente già a conoscenza dei dati da lui stesso dichiarati (cfr. Ordinanza n. 15654 Corte di Cass.
22.07.2020)
Nel caso de quo l'atto impugnato riporta gli importi derivanti dalle liquidazioni periodiche IVA presentate dalla ricorrente, e pertanto risulta adeguatamente motivata ai sensi dell'art. 7 L. 212/2000.
Sulla dedotta inesigibilità delle somme e sulla richiesta di esibizione documentale la Corte dichiara anche questa doglianza priva di pregio perché l'Agenzia delle Entrate ha ben documentato che la cartella impugnata contiene la pretesa tributaria derivante da dati dichiarati dal ricorrente. Pertanto, non era necessaria ulteriore documentazione, essendo sufficiente il richiamo alle dichiarazioni presentate. Irrilevante è quindi risultata la richiesta di esibizione documentale che non ha inciso sulla legittimità dell'atto.
Sulla decadenza invocata va detto che per i controlli automatizzati, il termine di decadenza per l'iscrizione a ruolo è quello previsto dall'art. 25 D.P.R. 602/1973, ovvero il 31 dicembre del terzo anno successivo alla presentazione della dichiarazione.
La cartella impugnata relativa all'anno d'imposta 2022 è risultata notificata a mezzo p.e.c. all'indirizzo del ricorrente entro i termini di legge. Per questo la censura è infondata e va rigettata.
Per tutte queste ragioni assorbita ogni altra doglianza il ricorso risulta essere infondato e deve essere rigettato nei confronti delle Agenzie delle Entrate – DP I e DP II di Roma, mentre deve essere dichiarato inammissibile nei confronti dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione e il ricorrente condannato al pagamento delle spese di giudizio.
P.Q.M.
a Corte di Giustizia Tributaria di Primo grado di Roma, sez. 16, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori come per legge per ciascuna parte costituita.
Così deciso in Roma li, 05.12.2025
Il TO Il Presidente
Dott. Vincenzo Sarcina Dott.ssa Gigliola Natale
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 16, riunita in udienza il 05/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
NATALE GIGLIOLA, Presidente
IN EN, TO
FRANCAVILLA DANIELA, Giudice
in data 05/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9469/2024 depositato il 16/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240060880242 IVA-ALTRO 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 12827/2025 depositato il
15/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: come in atti
Resistente: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 S.r.l.s. (P.IVA_1), in data 30.05.2024, in persona del legale rappresentante pro tempore Sig. Nominativo_1 (CF_1), con sede in Roma, rappresentata e difesa nel presente giudizio dall'Avv. Difensore_1, (CF_Difensore_1) ed elettivamente domiciliato nel suo studio in Roma, Indirizzo_1 , 00192 giusta procura stesa in calce al presente atto con indirizzo pec Email_1 e numero di fax Telefono_1 avverso la cartella di pagamento n. 09720240060880242000 per un importo pari a € 152.515,39 relativa a Liquidazioni periodiche Iva per l'anno
2022, presentava ricorso
contro
:
- Agenzia delle Entrate – Riscossione in persona del Dirigente/Funzionario pro tempore con sede in Roma, in Indirizzo_2, 00142;
- Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Roma in persona del Dirigente/Funzionario pro tempore con sede in Roma, in Indirizzo_3, 00153
- Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale II di Roma in persona del Dirigente/Funzionario pro tempore, con sede in Roma.
La ricorrente eccepiva diverse doglianze. In particolare riteneva le somme richieste inesigibili per diversi motivi. Carenza dei requisiti previsti dalla legge - Violazione del diritto alla difesa - Carenza di motivazione –
Violazione del principio di trasparenza – Decadenza.
Chiedeva altresì a parte resistente l'esibizione di tutta la documentazione comprovante l'iscrizione a ruolo delle somme richieste. Da ultimo lamentava la mancanza di indicazioni delle procedure di calcolo degli interessi e l'errato calcolo degli interessi e delle sanzioni in periodo di emergenza sanitaria non dovuti.
Concludeva chiedendo a queta Corte disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in via principale:
- accertare e/o dichiarare per i motivi di cui al presente ricorso, provvedendo ad annullare la cartella esattoriale ed accertando che nulla è dovuto da parte ricorrente;
- in via subordinata, dichiarare e accertare la nullità e/o annullabilità della cartella opposta e disporne l'annullamento per i motivi di cui al presente ricorso accertando che nulla è dovuto da parte della società ricorrente;
- in via alternativa, riformare al ribasso gli importi eventualmente accertati come dovuti dalla odierna società opponente sulla scorta dei motivi di doglianza rappresentati. Con vittoria di spese, competenze e onorari da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Inoltre in data 25.11.2024 presentava ulteriori memorie con le quali chiedeva la n via preliminare la nullità della comparsa di costituzione e risposta dell'Agenzia delle Entrate Riscossione per carenza di potere e mancata prova di delega dei poteri.
Si costituiva in data 30.05.2024 l'Agenzia delle Entrate-Riscossione di Roma che in persona di Nicola Pullano, quale Responsabile Nominativo_2 del Giudizio Lazio, a ciò autorizzato per procura speciale, autenticata per Atto Notaio Nominativo_3 – Roma Repertorio n. 181515 raccolta nr 12772 del 25/07/2024, rappresentata difesa elettivamente dall'avv. Difensore_2 (CF_Difensore_2) elettivamente domiciliata presso il di cui studio in Napoli alla Indirizzo_4 p.e.c : Email_5 al cui indirizzo chiedeva l'invio di ogni comunicazione giusta procura in atti.
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione contrariis reiectis, per le motivazioni spiegate in atto di costituzione chiedeva il rigetto di ogni avversa doglianza ritenuta inammissibile, atteso a il suo difetto di legittimazione passiva alla formazione dei ruoli oggetto dell'atto impugnato.
In via gradata chiedeva comunque di tenere indenne la suddetta con vittoria in ogni caso delle spese di lite.
Si costituiva altresì in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Roma II si costituiva in giudizio in data 11.06.2024 in giudizio in persona del suo Direttore pro-tempore , ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
Anche l'Agenzia delle Entrate rigetta ogni avversa eccezione di parte ricorrente evidenziando che l'atto impugnato era scaturito da mera attività di liquidazione delle comunicazioni liquidazioni periodiche Iva relative al I e II trimestre (escluso il III) dell'anno 2022, ai sensi dell'art. 54-bis del D.P.R. 633/1972. La cartella di pagamento se pur portava a conoscenza la prima volta al ricorrente gli importi richiesti, gli stessi era di conoscenza dello stesso in quanto ricavati dalle proprie dichiarazioni periodiche. Per questa ragione e per tutte le altre conseguenti spiegate nel proprio atto di costituzione chiedeva il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
Da ultimo si costituiva in giudizio in data 10.07.2024 l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale I di Roma, in persona del suo Direttore pro-tempore , ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
Evidenziato che la sua competenza era riferita solo alla liquidazione periodica del III Trimestre derivante dal controllo automatizzato, ex art. 36 bis DPR 600/1973, delle liquidazioni periodiche IVA presentate per l'anno d'imposta 2022. La suddetta Direzione per quanto di sua competenza evidenziava al contrario di quanto asserito dal ricorrente che i dati contenuti nella cartella impugnata erano di sua piena conoscenza non solo perché dallo stesso dichiarati, bensì per la circostanza che se pur non obbligati a farlo era stato trasmesso avviso di liquidazione contenente il dettaglio della pretesa tributario sfociata nella cartella di pagamento impugnata.
Ne chiedeva pertanto anch'essa il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia di Primo Grado di Roma, sez. 16, in seduta collegiale, letti gli atti di giudizio ritiene il ricorso non meritevole di essere accolto per le motivazioni appresso riportate. Sulla eccezione preliminare di nullità della costituzione dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione l'eccezione
è infondata.
La resistente ha depositato in atti regolare copia di procura speciale conferita al Responsabile Nominativo_2 del Giudizio Lazio, a firma Società_1 notaio in Roma. Pertanto, la Corte ritiene che ai sensi dell'art. 1, comma 8, D.L. 193/2016 e dell'art. 39 D. Lgs. 112/1999, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione può stare in giudizio mediante propri funzionari appositamente delegati.
Costante giurisprudenza ritiene sufficiente la produzione della delega, senza necessità di ulteriori formalità
Fondata è invece l'eccezione sulla legittimazione passiva dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione
La cartella impugnata ha avuto origine da attività di liquidazione e controllo automatizzato ex artt. 54-bis
DPR 633/1972 e 36-bis DPR 600/1973, attività di esclusiva competenza dell'Agenzia delle Entrate.
L'Ente preposto alla riscossione è mero esecutore del ruolo, privo di poteri valutativi sulla pretesa tributaria.
Compito affidato alla Riscossione è solo quello di provvedere all'attività esecutiva della riscossione.
L'impugnazione non ha riguardato i vizi propri della notifica della cartella. Più volte la giurisprudenza di merito ha asserito che l'Agente non è legittimato a contraddire sulle questioni attinenti la formazione della pretesa tributaria, bensì è responsabile solo dell'attività della riscossione ad essa affidata e agli atti emessa nell'ambito dell'azione esecutiva attivata.
Pertanto, nei confronti dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione la Corte dichiara il ricorso inammissibile.
Nel merito le censure sulle doglianze relative alla motivazione della cartelle sono infondate.
La liquidazione automatizzata o il controllo formale eseguito dall'Agenzia delle Entrate è sfociato nella cartella che poteva essere motivata per relationem con i dati dichiarati dallo stesso contribuente.
L'art. 36-bis DPR 600/1973 e l'art. 54-bis DPR 633/1972 prevedono che l'Amministrazione possa iscrivere a ruolo le somme risultanti dai controlli automatici senza necessità alcuna di preventivo avviso, essendo il contribuente già a conoscenza dei dati da lui stesso dichiarati (cfr. Ordinanza n. 15654 Corte di Cass.
22.07.2020)
Nel caso de quo l'atto impugnato riporta gli importi derivanti dalle liquidazioni periodiche IVA presentate dalla ricorrente, e pertanto risulta adeguatamente motivata ai sensi dell'art. 7 L. 212/2000.
Sulla dedotta inesigibilità delle somme e sulla richiesta di esibizione documentale la Corte dichiara anche questa doglianza priva di pregio perché l'Agenzia delle Entrate ha ben documentato che la cartella impugnata contiene la pretesa tributaria derivante da dati dichiarati dal ricorrente. Pertanto, non era necessaria ulteriore documentazione, essendo sufficiente il richiamo alle dichiarazioni presentate. Irrilevante è quindi risultata la richiesta di esibizione documentale che non ha inciso sulla legittimità dell'atto.
Sulla decadenza invocata va detto che per i controlli automatizzati, il termine di decadenza per l'iscrizione a ruolo è quello previsto dall'art. 25 D.P.R. 602/1973, ovvero il 31 dicembre del terzo anno successivo alla presentazione della dichiarazione.
La cartella impugnata relativa all'anno d'imposta 2022 è risultata notificata a mezzo p.e.c. all'indirizzo del ricorrente entro i termini di legge. Per questo la censura è infondata e va rigettata.
Per tutte queste ragioni assorbita ogni altra doglianza il ricorso risulta essere infondato e deve essere rigettato nei confronti delle Agenzie delle Entrate – DP I e DP II di Roma, mentre deve essere dichiarato inammissibile nei confronti dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione e il ricorrente condannato al pagamento delle spese di giudizio.
P.Q.M.
a Corte di Giustizia Tributaria di Primo grado di Roma, sez. 16, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori come per legge per ciascuna parte costituita.
Così deciso in Roma li, 05.12.2025
Il TO Il Presidente
Dott. Vincenzo Sarcina Dott.ssa Gigliola Natale