Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XVI, sentenza 06/02/2026, n. 1797
CGT1
Sentenza 6 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Carenza dei requisiti previsti dalla legge

    La Corte ritiene che la cartella sia adeguatamente motivata per relationem con i dati dichiarati dal contribuente, ai sensi dell'art. 7 L. 212/2000.

  • Rigettato
    Violazione del diritto alla difesa

    La Corte ritiene che la cartella sia adeguatamente motivata per relationem con i dati dichiarati dal contribuente, ai sensi dell'art. 7 L. 212/2000.

  • Rigettato
    Carenza di motivazione

    La Corte ritiene che la cartella sia adeguatamente motivata per relationem con i dati dichiarati dal contribuente, ai sensi dell'art. 7 L. 212/2000.

  • Rigettato
    Violazione del principio di trasparenza

    La Corte ritiene che la cartella sia adeguatamente motivata per relationem con i dati dichiarati dal contribuente, ai sensi dell'art. 7 L. 212/2000.

  • Rigettato
    Decadenza

    Per i controlli automatizzati, il termine di decadenza per l'iscrizione a ruolo è il 31 dicembre del terzo anno successivo alla presentazione della dichiarazione. La cartella è stata notificata entro i termini di legge.

  • Rigettato
    Mancanza indicazioni procedure calcolo interessi e errato calcolo interessi e sanzioni

    La Corte ritiene che la cartella sia adeguatamente motivata per relationem con i dati dichiarati dal contribuente, ai sensi dell'art. 7 L. 212/2000.

  • Rigettato
    Richiesta esibizione documentazione comprovante iscrizione a ruolo

    L'Agenzia delle Entrate ha documentato che la cartella contiene la pretesa tributaria derivante da dati dichiarati dal ricorrente, rendendo non necessaria ulteriore documentazione.

  • Rigettato
    Carenza di potere e mancata prova di delega dei poteri dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione

    L'eccezione è infondata poiché l'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha depositato regolare procura speciale conferita al proprio funzionario delegato.

  • Inammissibile
    Difetto di legittimazione passiva dell'Agente della Riscossione

    La Corte dichiara il ricorso inammissibile nei confronti dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, in quanto l'impugnazione non ha riguardato vizi propri della notifica della cartella ma questioni attinenti la formazione della pretesa tributaria, di competenza esclusiva dell'Agenzia delle Entrate.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XVI, sentenza 06/02/2026, n. 1797
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma
    Numero : 1797
    Data del deposito : 6 febbraio 2026

    Testo completo