Sentenza 6 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 06/01/2025, n. 2 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 2 |
| Data del deposito : | 6 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 1976 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RIETI
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Carlo Sabatini Presidente
Dott. Gianluca Morabito Giudice
Dott. RB Vicario Giudice relatore/estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato da
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi elettivamente domiciliati in Rieti, Piazzale Arduino Angelucci n. 14, C.F._2 presso lo studio dell'Avv. Viviana Fiorani che li rappresenta e difende giusta procure speciali alle liti ricorrenti con l'intervento del PM
Fatto e diritto e , con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. depositato in data Parte_1 Parte_2
28.11.2024 contenente l'indicazione delle loro condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia , nata il [...] fuori dal matrimonio, Persona_1 alle seguenti condizioni:
“A) la figlia minore RB è affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori.
Entrambi i genitori dovranno esercitare in forma congiunta la responsabilità genitoriale sulla minore per le questioni di straordinaria amministrazione, con l'impegno ad adottare insieme tutte le decisioni di maggiore interesse che la riguardino e relative alla sua istruzione, educazione e salute, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia. Ciascun genitore, quando avrà presso di sé la figlia, eserciterà separatamente ed in via esclusiva la responsabilità genitoriale sulla medesima in ordine alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione.
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La settimana che la bambina non trascorre il weekend con il padre, quest'ultimo potrà vedere e tenere con sé la stessa (anziché il martedì ed il giovedì) il lunedì, il mercoledì ed il venerdì dall'uscita della scuola materna, alle ore 15,30, sino alle ore 21,00. Nei soli mesi di luglio ed agosto, il lunedì il padre terrà la bambina dalle ore 11 (anziché 15,30) sino alle ore 21,00, fermo il resto.
Il padre avrà altresì facoltà di tenere con sé RB durante le vacanze estive (luglio ed agosto) per un periodo di 6 gg. consecutivi un mese e 4 giorni consecutivi l'altro mese. Tale periodo dovrà essere concordato preventivamente con la madre entro e non oltre il mese di maggio di ciascun anno. La minore trascorrerà poi le festività Natalizie ( 24/12 - 25/12 -
26/12 -31/12 - 1/01- 6/01) a giorni alterni con l'uno o con l'altro genitore (con due pernotti presso il padre quando la bambina trascorre la giornata con lui, a scelta dei genitori); quelle Pasquali (Giorno di Pasqua e Lunedì dell'Angelo) ad anni alterni con l'uno o l'altro genitore. Il compleanno della bambina verrà festeggiato insieme ad entrambi i genitori, oppure in alternativa –in caso di disaccordo- il pranzo con uno e la cena con l'altro genitore, ad anni alterni.
C) Il padre, a titolo di concorso nel mantenimento della figlia, verserà all'altro genitore, entro il giorno 15 di ogni mese, la somma di € 250,00, da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT;
contribuirà altresì, nella misura del 50%, al pagamento delle seguenti spese straordinarie: scolastiche, ivi compresa la mensa scolastica, medico-sanitarie (non coperte dal S.S.N.O.), odontoiatriche, oculistiche, e sportive;
tali spese dovranno essere adeguatamente documentate, nonché di quelle ulteriori, preventivamente concordate con la madre e documentate.
L'assegno unico-universale INPS per la figlia spetterà alla madre”.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza i ricorrenti hanno confermato le condizioni concordate e il giudice ha rimesso al Collegio la decisione.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
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Il Collegio, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia non sono in contrasto con gli interessi della stessa, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Nulla sulle spese vista la domanda congiunta delle parti rappresentate da un medesimo difensore.
P.Q.M.
2 Il Tribunale definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da e Parte_1
: Parte_2
-recepisce le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni riportate in parte motiva e da intendersi qui trascritte;
-nulla sulle spese.
Così deciso in Rieti, il 12.12.2024
Il giudice rel.
Dott.ssa RB Vicario
Il Presidente
Dott. Carlo Sabatini
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