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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 18/12/2025, n. 1428 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1428 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI SIRACUSA SEZIONE CIVILE – LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Siracusa, in funzione di Giudice del Lavoro e in persona del Giudice
CE NA, dato atto che è stato comunicato alle parti il provvedimento con il quale è stata disposta la trattazione scritta dell'udienza 17/12/2025, lette le note depositate dall'avv. GALLO TI nell'interesse di e dall'avv. MARCEDONE Parte_1
IVANO nell'interesse di Controparte_1
, ritenuta la causa matura per la decisione, ha pronunciato la seguente
[...]
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5035/2024 R.G., promossa
DA
, (CF. ) rappresentata e difesa dall'avv. GALLO Parte_1 C.F._1
TI
RICORRENTE
CONTRO
, in Controparte_1 persona del suo legale rappresentante pro-tempore, , rappresentato e difeso P.IVA_1 dall'avv. MARCEDONE IVANO
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. con ricorso depositato in data 27.12.2024, contestava parzialmente le Parte_1 risultanze dell'accertamento tecnico preventivo espletato ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c. e, per l'effetto, conveniva in giudizio l' per sentire accogliere le seguenti conclusioni: CP_1
“ - Accogliere, previa comparizione delle parti, la presente domanda e per l'effetto dichiarare ed accertare la sussistenza in capo alla ricorrente, già riconosciuta invalida nella misura del 100% e non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, con decorrenza dal 9 ottobre 2024, sia dichiarata invalida nella misura del 100% e non in grado di compiere gli atti della vita, con decorrenza dalla domanda amministrativa, o dalla data accertata in corso di lite, oltre interessi legali dal 121° giorno successivo a tale data sino al soddisfo e rivalutazione monetaria. - Ammettere in via istruttoria la Consulenza Tecnica per
1 accertare la decorrenza dello stato invalidante della ricorrente, nominando apposito CTU. - Condannare
l' in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento delle spese, diritti ed onorari del CP_1 presente giudizio, da distrarsi a favore del procuratore antistatario”.
Resisteva in giudizio l' contestando la fondatezza del ricorso di cui chiedeva il CP_1 rigetto.
La causa è stata istruita con l'effettuazione di consulenza tecnica e, transitata sul ruolo dello scrivente magistrato, è stata decisa sulle conclusioni di cui alle note di trattazione scritta.
Il ricorso in opposizione è solo parzialmente fondato.
Il CTU nominato nel presente giudizio, con ragionamento completo e scevro da qualunque censura razionale, ha asseverato che la ricorrente, a causa delle patologie che la affliggono, ha necessità di assistenza continua, non essendo in grado di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita né di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore.
Il Consulente, infatti, ha riferito che la ricorrente è un “Soggetto obeso in carrozzina in scadenti condizioni generali con ossigeno a permanenza partecipa scarsamente al colloquio evidenziando segni di emotività” e ha riscontrato un apparato osteo articolare caratterizzato da rigidità del rachide per “contrattura dei muscoli paravertebrali cervicali” e da “Dolenti e limitati i movimenti delle grandi e piccole articolazioni, delle coxofemorali e delle ginocchia bilateralmente”; ha, successivamente, individuato la seguenti diagnosi: “INSUFFICIENZA RESPIRATORIA CRONICA,
IPOSSIEMICA NORMOCAPNICA PER SEVERA FIBROSI POLMONARE E BPCO
IN OSSIGENOTERAPIA A PERMANENZA IN SOGGETTO OBESO AFFETTO DA
CARDIOPATIA IPERTENSIVA, GOZZO MULTINODULARE E SINDROME
ANSIOSA”.
Il medico ha precisato che: a) “Il quadro clinico presentato dalla stessa è caratterizzato dal complesso sintomatologico grave che compromette in parte le autonomie deambulatorie, la possibilità di effettuare cambi posturali in modo autonomo e di svolgere in modo autonomo gli atti propri della vita quotidiana”; b) “il quadro clinico nel suo complesso sia grave e limita le autonomie delle persona in modo totale in quanto, la ricorrente presenta difficoltà deambulatorie ed una grave compromissione delle autonomie personali nella gestione dell'igieniche, dell'alimentazione e vestizione così come riscontrato in sede di operazioni peritali e sulla scorta di quanto riferito puntualmente dai familiari”; c) “le patologie espresse in diagnosi determinino una invalidità totale al 100% con necessità di assistenza continua, sussistendo, in atto, i requisiti medico legali per la concessione dell'indennità di accompagnamento in quanto la ricorrente non è in grado di compiere gli atti quotidiani della vita”.
2 Per quanto riguarda la decorrenza dello stato invalidante, va anzitutto esclusa in astratto la possibilità di individuare con assoluta certezza il momento iniziale da cui fare decorrere lo stato invalidante accertato in giudizio, dovendosi all'uopo ricorrere a criteri di ragionevolezza e/o di natura probabilistica. Ed invero, salvo le ipotesi in cui ricorrano specifici elementi traumatici tali da cagionare un immediato deficit in capo all'istante, normalmente il percorso fisiologico delle patologie lamentate impedisce l'individuazione di una data precisa cui correlare la situazione sanitaria riscontrata, dovendosi utilizzare i criteri di natura empirica di volta in volta forniti dall'istante ed emersi dalla valutazione medica acquisita al giudizio.
Nel caso di specie, questo giudicante, condivide le conclusioni del Consulente, il quale, ha precisato che “In risposta ai quesiti posti dal Sig. Giudice, in considerazione dell'esame obiettivo effettuato in sede di operazioni peritali ed alla luce della documentazione medica in atti che fa evidenziare un sicuro peggioramento delle capacità motorie e deambulatorie della perizianda rispetto alla data della visita da parte della Commissione medica preposta del 24.11.2023, sono dell'avviso che le condizioni patologiche di natura ingravescente della sig.ra possano essere considerate gravi tali da Parte_2 necessitare di assistenza continua sin dal mese di febbraio 2024 in quanto un referto di esame TAC del torace datato 29.01.2024 deponeva per un grave quadro di interstiziopatia diffusa che comportava una grave compromissione della capacità respiratoria con fame d'aria e dispnea persistente anche a riposo nonostante la ossigenoterapia H24 e quindi per un aggravamento delle condizioni cliniche generali della perizianda con conseguenti gravi limitazioni delle autonomie personali e della possibilità di compimento degli atti propri della vita quotidiana in modo senza aiuto di altra persona.
Si ritiene pertanto che la sig.ra sia invalida al 100% con necessità di assistenza continua, Parte_2 non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita così come giustamente ha valutato il CTU dott. e che la decorrenza di tale grado di invalidità possa farsi risalire al mese di febbraio Persona_1
2024”.
In definitiva, le conclusioni cui è pervenuto il ctu vanno condivise, perché immuni da vizi logico-giuridici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico-legali (cfr. relazione di consulenza in atti).
Conclusivamente va provveduto come in dispositivo.
Quanto alle spese di lite, esse vanno integralmente compensate tra le parti, tenuto conto della decorrenza della prestazione (febbraio 2024) successiva alla domanda amministrativa
(16.12.2022) e alla visita da parte della competente Commissione medica (24.11.2023). Sul punto, infatti, si precisa che “Ai fini del regolamento delle spese del processo civile, la soccombenza costituisce un'applicazione del principio di causalità, che vuole non esente da onere delle spese la parte che, col suo comportamento antigiuridico (per la trasgressione delle norme di diritto sostanziale) abbia provocato
3 la necessità del processo;
pertanto, con riferimento alle controversie in materia di assistenza e previdenza obbligatoria, sussiste parziale soccombenza della parte privata, idonea a giustificare la compensazione delle spese, sia nell'ipotesi in cui il requisito sanitario sia sopravvenuto alla domanda giudiziale, sia nell'ipotesi in cui, ancorché esso sia risultato sussistente da epoca anteriore a tale domanda, questa abbia avuto ad oggetto il conseguimento della prestazione da data anteriore a quella in cui l'anzidetto requisito risulta essersi perfezionato (ai sensi dell'art. 149 disp. att. c.p.c.) per effetto di aggravamento successivo alla domanda amministrativa, ma anteriore al procedimento giudiziale (Cassazione civile, sez. VI , n. 7307/2011:
v. anche Cassazione civile sez. VI, n. 26565/2016; Cassazione civile sez. VI, n. 5722/2021)
Pone, tuttavia, definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica già CP_1 liquidate con separati provvedimenti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, in parziale accoglimento del ricorso, dichiara che è Parte_1 in possesso dei requisiti sanitari richiesti dalla legge per fruire dell'indennità di accompagnamento con decorrenza dal mese di febbraio 2024.
Compensa le spese di lite.
Pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica, già liquidate. CP_1
Così deciso in Siracusa, il 18/12/2025
IL GIUDICE
CE NA
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Giudice Dott. CE NA, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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