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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 15/10/2025, n. 3698 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3698 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 3945/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Sez. spec. in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'U.E., nella persona del Giudice AR AT all'udienza del
15/10/2025, disposta ai sensi degli artt. 281sexies e 281terdecies c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio avente ad oggetto il riconoscimento della cittadinanza italiana proposto da:
, nata a [...] - PR, Brasile, il 01/06/1951; Parte_1
, nato a [...] - PR, Brasile, il 16/01/1988; Controparte_1
, nato a [...] - PR, Brasile, il 30/04/1989; Controparte_2
, nata a [...] - PR, Brasile, il Controparte_3
26/11/1950; , nata a [...] - PR, Controparte_4
Brasile, il 11/06/1974; , nato a [...] - PR, Brasile, il Controparte_5
01/03/2002; , nato a [...] - PR, Brasile, il Controparte_6
18/06/2003; , nata a [...] - PR, Brasile, il Controparte_7
13/11/2000; , nata a [...] - PR, Brasile, il 08/06/1981; Parte_2
, nato a [...] - PR, Brasile, il 01/06/1953; Controparte_8
, nato a [...] - PR, Brasile, il 12/03/1976, in proprio e in Controparte_9 qualità di esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia Persona_1
, nata a [...] - PE, Brasile, il 27/05/2019;
[...] Controparte_10
, nato a [...] - PR, Brasile, il 13/02/1971;
[...] [...]
, nato a [...] - PR, Brasile, il 19/05/2006; tutti Controparte_11 rappresentati e difesi sia congiuntamente che disgiuntamente dall'avv. stabilito Maria
GA CA HO (C.F. ) e dall'avv. CP_12 C.F._1
CA AR (C.F. del Foro di Udine con domicilio eletto C.F._2 presso il suo Studio ivi, in Viale Ledra 108, giuste procure in atti;
Pag. 1 di 6 PARTE RICORRENTE contro
; Controparte_13
PARTE RESISTENTE con l'intervento del
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BARI;
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
I ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, esponendo di essere discendenti in linea diretta di , nato a [...] il Persona_2
28/07/1889.
FATTO
Il ricorso. Con atto depositato in data 28/03/2024, i ricorrenti hanno allegato che Per_2
è loro avo. La parte ricorrente ha quindi allegato e rappresentato il seguente albero
[...] genealogico a dimostrazione del proprio diritto di cittadinanza:
- è emigrato in Brasile e ha sposato nel Persona_2 Controparte_14
10/01/1921 e dalla loro unione sono nati in data 24/10/1921 Persona_3
e in data 17/04/1925. Persona_4
- si è unito in matrimonio con il 20/09/1947 e da Persona_3 Persona_5
tale unione sono nati i ricorrenti il 01/06/1951 e Persona_6 [...]
il 01/06/1953. CP_8
- ha contratto matrimonio con il 11/05/1946 e ha Persona_4 Persona_7
preso il nome e da questa unione è nata la ricorrente Persona_8 [...] il 26/11/1950. In data 26/03/1963 è morto Persona_9 Persona_2 in Brasile.
- La ricorrente si è unita in matrimonio con Persona_6 Persona_10
il 28/06/1984 e ha preso il nome e da questa unione
[...] Parte_1 sono nati i ricorrenti il 16/01/1988 e Persona_11 [...] il 30/04/1989. Controparte_2
Pag. 2 di 6 - Il ricorrente si è unito in matrimonio con Controparte_8 [...]
il 03/10/1975 e da questa unione sono nati i ricorrenti Persona_12 CP_9
il 12/03/1976 e il 08/06/1981.
[...] Parte_2
- La ricorrente si è unita in matrimonio con Persona_9 [...]
il 06/05/1970 e ha preso il nome , Controparte_10 Controparte_3 da questa unione sono nati il 08/12/1976 e i ricorrenti Persona_13 [...] il 13/02/1971 e il Controparte_10 Controparte_4
11/06/1974.
- Il ricorrente si è unito in matrimonio con da Controparte_9 Persona_14
IL LU il 17/04/2015 e da questa unione è nata la ricorrente Persona_1
il 27/05/2019.
[...]
- si è unito in matrimonio con il Persona_13 Controparte_15
27/10/2001 e da questa unione è nato il ricorrente il Controparte_5
01/03/2002.
- Il ricorrente si è unito in matrimonio con Controparte_10 [...]
il 04/06/2005 e da questa unione è nato il ricorrente Persona_15 [...]
il 19/05/2006. Controparte_11
- La ricorrente si è unita in matrimonio con Controparte_4 CP_16
il 24/10/1997 e ha preso il nome ,
[...] Parte_3
e da questa unione sono nati i ricorrenti il 13/11/2000 e Controparte_7
il 18/06/2003. Controparte_6
In definitiva, la parte ricorrente ha riferito che, avendo l'avo sempre mantenuto la cittadinanza italiana, egli l'ha trasmessa iure sanguinis a suoi successori e dunque ne ha chiesto l'accertamento giudiziale a seguito del silenzio perpetrato dalla P.A.
Il processo. Ritualmente evocata in giudizio, l'Amministrazione non si è costituita. Fissata
l'udienza di comparizione e omessa ogni attività istruttoria, la causa viene decisa ex artt.
281sexies e 281terdecies c.p.c. all'udienza odierna, con immediato deposito del dispositivo e dei motivi in quanto linearmente strutturata in fatto ed in diritto.
DIRITTO
La domanda è fondata.
Pag. 3 di 6 La competenza territoriale. In primo luogo, il Tribunale adito è territorialmente competente, poiché, ai sensi dell'art. 4 comma 5 del D. L. n. 13/2017, “quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”.
Nel caso di specie, l'avo cittadino italiano è nato a [...] in data [...], come risulta dall'estratto dell'atto di nascita rilasciato dal Comune il 18/07/2023 ed allegato al ricorso.
L'inquadramento della domanda. Nel merito, secondo la normativa in vigore prima dell'adozione del D.L. 36/25, applicabile alla fattispecie ratione temporis, l'accertamento della cittadinanza italiana nel caso di avo coniugato con cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948, nato prima di tale data e nel vigore della L. 255 del 1912, deve essere effettuato in via giudiziale, ai sensi di quanto stabilito con la sentenza della Corte di
Cassazione a Sezioni Unite del 25/02/2009, n.44661.
La sentenza sopra richiamata, facendo riferimento anche alle situazioni preesistenti all'entrata in vigore della Costituzione, ha riconosciuto che il diritto di cittadinanza è uno status permanente ed imprescrittibile, giustiziabile in ogni tempo se la sua illegittima privazione perdura anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione a causa di una norma discriminatoria dichiarata incostituzionale. La pronuncia citata è il risultato dell'evoluzione giurisprudenziale apportata da due pronunce della Corte costituzionale: in primo luogo, la sentenza n. 30 del 1983 con cui era stata dichiarata l'illegittimità dell'articolo 1 n. 1 della legge n.555 del 1912 nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina;
ancora prima, con la pronuncia n. 87 del 1975, la stessa Corte aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma terzo, della legge 13 giugno
1912, n. 555, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna che si sposava con cittadino straniero. In particolare, la Corte aveva ritenuto che la norma violasse palesemente anche l'art. 29 della
Pag. 4 di 6 Costituzione in quanto comminava una gravissima disuguaglianza morale, giuridica e politica dei coniugi e poneva la donna in uno stato di evidente inferiorità, privandola automaticamente, per il solo fatto del matrimonio, dei diritti del cittadino italiano.
L'accertamento della cittadinanza italiana. La linea di discendenza riportata in ricorso trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta ed apostillata.
Risulta infatti che l'avo non ha mai perso la cittadinanza italiana, trasmettendola alla parte ricorrente.
Peraltro, conformemente alla giurisprudenza innanzi citata, gli effetti prodotti da una legge ingiusta e discriminante nei rapporti di filiazione e coniugio e sullo stato di cittadinanza, che perdurino nel tempo, non possono che venire meno, anche in caso di morte di taluno degli ascendenti, con la cessazione di efficacia di tale legge, che decorre dal 1 gennaio 1948, data dalla quale la cittadinanza deve ritenersi automaticamente recuperata per coloro che l'hanno perduta o non l'hanno acquistata a causa di una norma ingiusta, ove non vi sia stata una espressa rinuncia allo status di cittadino degli aventi diritto.
Pertanto, deve essere accolta la domanda avanzata, dichiarando parte ricorrente cittadina italiana dalla nascita, ordinato l'adozione da parte del dei Controparte_13 provvedimenti conseguenti.
Le spese di lite. Le spese possono essere compensate alla luce del fatto che non v'è stato alcun reale contenzioso con l'Amministrazione, la quale è rimasta contumace. La scelta legittima di agire davanti al Giudice Ordinario per l'accertamento del diritto alla cittadinanza, anche di fronte al ritardo conclamato della P.A., non giustifica però la sua condanna alle spese.
La presente sentenza, che costituisce parte integrante del verbale dell'udienza odierna, nella quale viene pronunciata, si ha per pubblicata con la sottoscrizione, seguita dall'immediato deposito in cancelleria.
Il Cancelliere provvederà agli adempimenti di cui all'art. 35 disp. att. cpc.
P.Q.M.
il Tribunale di Bari, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea, in composizione monocratica, all'udienza del 15/10/2025, definitivamente pronunciando sulla domanda
Pag. 5 di 6 proposta da parte ricorrente, come in epigrafe identificata, nei confronti del
[...]
, così provvede: CP_13
1. DICHIARA la parte ricorrente , ordinando al Parte_4
e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile competente, Controparte_13 di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
2. COMPENSA le spese di lite.
Il Giudice
AR AT
Pag. 6 di 6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 In detta pronuncia è stato affermato che “la titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi della L. n. 151 del 1975, art. 219, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della L. n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria”.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Sez. spec. in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'U.E., nella persona del Giudice AR AT all'udienza del
15/10/2025, disposta ai sensi degli artt. 281sexies e 281terdecies c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio avente ad oggetto il riconoscimento della cittadinanza italiana proposto da:
, nata a [...] - PR, Brasile, il 01/06/1951; Parte_1
, nato a [...] - PR, Brasile, il 16/01/1988; Controparte_1
, nato a [...] - PR, Brasile, il 30/04/1989; Controparte_2
, nata a [...] - PR, Brasile, il Controparte_3
26/11/1950; , nata a [...] - PR, Controparte_4
Brasile, il 11/06/1974; , nato a [...] - PR, Brasile, il Controparte_5
01/03/2002; , nato a [...] - PR, Brasile, il Controparte_6
18/06/2003; , nata a [...] - PR, Brasile, il Controparte_7
13/11/2000; , nata a [...] - PR, Brasile, il 08/06/1981; Parte_2
, nato a [...] - PR, Brasile, il 01/06/1953; Controparte_8
, nato a [...] - PR, Brasile, il 12/03/1976, in proprio e in Controparte_9 qualità di esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia Persona_1
, nata a [...] - PE, Brasile, il 27/05/2019;
[...] Controparte_10
, nato a [...] - PR, Brasile, il 13/02/1971;
[...] [...]
, nato a [...] - PR, Brasile, il 19/05/2006; tutti Controparte_11 rappresentati e difesi sia congiuntamente che disgiuntamente dall'avv. stabilito Maria
GA CA HO (C.F. ) e dall'avv. CP_12 C.F._1
CA AR (C.F. del Foro di Udine con domicilio eletto C.F._2 presso il suo Studio ivi, in Viale Ledra 108, giuste procure in atti;
Pag. 1 di 6 PARTE RICORRENTE contro
; Controparte_13
PARTE RESISTENTE con l'intervento del
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BARI;
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
I ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, esponendo di essere discendenti in linea diretta di , nato a [...] il Persona_2
28/07/1889.
FATTO
Il ricorso. Con atto depositato in data 28/03/2024, i ricorrenti hanno allegato che Per_2
è loro avo. La parte ricorrente ha quindi allegato e rappresentato il seguente albero
[...] genealogico a dimostrazione del proprio diritto di cittadinanza:
- è emigrato in Brasile e ha sposato nel Persona_2 Controparte_14
10/01/1921 e dalla loro unione sono nati in data 24/10/1921 Persona_3
e in data 17/04/1925. Persona_4
- si è unito in matrimonio con il 20/09/1947 e da Persona_3 Persona_5
tale unione sono nati i ricorrenti il 01/06/1951 e Persona_6 [...]
il 01/06/1953. CP_8
- ha contratto matrimonio con il 11/05/1946 e ha Persona_4 Persona_7
preso il nome e da questa unione è nata la ricorrente Persona_8 [...] il 26/11/1950. In data 26/03/1963 è morto Persona_9 Persona_2 in Brasile.
- La ricorrente si è unita in matrimonio con Persona_6 Persona_10
il 28/06/1984 e ha preso il nome e da questa unione
[...] Parte_1 sono nati i ricorrenti il 16/01/1988 e Persona_11 [...] il 30/04/1989. Controparte_2
Pag. 2 di 6 - Il ricorrente si è unito in matrimonio con Controparte_8 [...]
il 03/10/1975 e da questa unione sono nati i ricorrenti Persona_12 CP_9
il 12/03/1976 e il 08/06/1981.
[...] Parte_2
- La ricorrente si è unita in matrimonio con Persona_9 [...]
il 06/05/1970 e ha preso il nome , Controparte_10 Controparte_3 da questa unione sono nati il 08/12/1976 e i ricorrenti Persona_13 [...] il 13/02/1971 e il Controparte_10 Controparte_4
11/06/1974.
- Il ricorrente si è unito in matrimonio con da Controparte_9 Persona_14
IL LU il 17/04/2015 e da questa unione è nata la ricorrente Persona_1
il 27/05/2019.
[...]
- si è unito in matrimonio con il Persona_13 Controparte_15
27/10/2001 e da questa unione è nato il ricorrente il Controparte_5
01/03/2002.
- Il ricorrente si è unito in matrimonio con Controparte_10 [...]
il 04/06/2005 e da questa unione è nato il ricorrente Persona_15 [...]
il 19/05/2006. Controparte_11
- La ricorrente si è unita in matrimonio con Controparte_4 CP_16
il 24/10/1997 e ha preso il nome ,
[...] Parte_3
e da questa unione sono nati i ricorrenti il 13/11/2000 e Controparte_7
il 18/06/2003. Controparte_6
In definitiva, la parte ricorrente ha riferito che, avendo l'avo sempre mantenuto la cittadinanza italiana, egli l'ha trasmessa iure sanguinis a suoi successori e dunque ne ha chiesto l'accertamento giudiziale a seguito del silenzio perpetrato dalla P.A.
Il processo. Ritualmente evocata in giudizio, l'Amministrazione non si è costituita. Fissata
l'udienza di comparizione e omessa ogni attività istruttoria, la causa viene decisa ex artt.
281sexies e 281terdecies c.p.c. all'udienza odierna, con immediato deposito del dispositivo e dei motivi in quanto linearmente strutturata in fatto ed in diritto.
DIRITTO
La domanda è fondata.
Pag. 3 di 6 La competenza territoriale. In primo luogo, il Tribunale adito è territorialmente competente, poiché, ai sensi dell'art. 4 comma 5 del D. L. n. 13/2017, “quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”.
Nel caso di specie, l'avo cittadino italiano è nato a [...] in data [...], come risulta dall'estratto dell'atto di nascita rilasciato dal Comune il 18/07/2023 ed allegato al ricorso.
L'inquadramento della domanda. Nel merito, secondo la normativa in vigore prima dell'adozione del D.L. 36/25, applicabile alla fattispecie ratione temporis, l'accertamento della cittadinanza italiana nel caso di avo coniugato con cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948, nato prima di tale data e nel vigore della L. 255 del 1912, deve essere effettuato in via giudiziale, ai sensi di quanto stabilito con la sentenza della Corte di
Cassazione a Sezioni Unite del 25/02/2009, n.44661.
La sentenza sopra richiamata, facendo riferimento anche alle situazioni preesistenti all'entrata in vigore della Costituzione, ha riconosciuto che il diritto di cittadinanza è uno status permanente ed imprescrittibile, giustiziabile in ogni tempo se la sua illegittima privazione perdura anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione a causa di una norma discriminatoria dichiarata incostituzionale. La pronuncia citata è il risultato dell'evoluzione giurisprudenziale apportata da due pronunce della Corte costituzionale: in primo luogo, la sentenza n. 30 del 1983 con cui era stata dichiarata l'illegittimità dell'articolo 1 n. 1 della legge n.555 del 1912 nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina;
ancora prima, con la pronuncia n. 87 del 1975, la stessa Corte aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma terzo, della legge 13 giugno
1912, n. 555, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna che si sposava con cittadino straniero. In particolare, la Corte aveva ritenuto che la norma violasse palesemente anche l'art. 29 della
Pag. 4 di 6 Costituzione in quanto comminava una gravissima disuguaglianza morale, giuridica e politica dei coniugi e poneva la donna in uno stato di evidente inferiorità, privandola automaticamente, per il solo fatto del matrimonio, dei diritti del cittadino italiano.
L'accertamento della cittadinanza italiana. La linea di discendenza riportata in ricorso trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta ed apostillata.
Risulta infatti che l'avo non ha mai perso la cittadinanza italiana, trasmettendola alla parte ricorrente.
Peraltro, conformemente alla giurisprudenza innanzi citata, gli effetti prodotti da una legge ingiusta e discriminante nei rapporti di filiazione e coniugio e sullo stato di cittadinanza, che perdurino nel tempo, non possono che venire meno, anche in caso di morte di taluno degli ascendenti, con la cessazione di efficacia di tale legge, che decorre dal 1 gennaio 1948, data dalla quale la cittadinanza deve ritenersi automaticamente recuperata per coloro che l'hanno perduta o non l'hanno acquistata a causa di una norma ingiusta, ove non vi sia stata una espressa rinuncia allo status di cittadino degli aventi diritto.
Pertanto, deve essere accolta la domanda avanzata, dichiarando parte ricorrente cittadina italiana dalla nascita, ordinato l'adozione da parte del dei Controparte_13 provvedimenti conseguenti.
Le spese di lite. Le spese possono essere compensate alla luce del fatto che non v'è stato alcun reale contenzioso con l'Amministrazione, la quale è rimasta contumace. La scelta legittima di agire davanti al Giudice Ordinario per l'accertamento del diritto alla cittadinanza, anche di fronte al ritardo conclamato della P.A., non giustifica però la sua condanna alle spese.
La presente sentenza, che costituisce parte integrante del verbale dell'udienza odierna, nella quale viene pronunciata, si ha per pubblicata con la sottoscrizione, seguita dall'immediato deposito in cancelleria.
Il Cancelliere provvederà agli adempimenti di cui all'art. 35 disp. att. cpc.
P.Q.M.
il Tribunale di Bari, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea, in composizione monocratica, all'udienza del 15/10/2025, definitivamente pronunciando sulla domanda
Pag. 5 di 6 proposta da parte ricorrente, come in epigrafe identificata, nei confronti del
[...]
, così provvede: CP_13
1. DICHIARA la parte ricorrente , ordinando al Parte_4
e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile competente, Controparte_13 di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
2. COMPENSA le spese di lite.
Il Giudice
AR AT
Pag. 6 di 6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 In detta pronuncia è stato affermato che “la titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi della L. n. 151 del 1975, art. 219, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della L. n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria”.