CASS
Sentenza 5 marzo 2024
Sentenza 5 marzo 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 05/03/2024, n. 9344 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9344 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da CI LF, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 26/09/2023 del Tribunale della Libertà di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere AN Corbetta;
letta la requisitoria redatta ai sensi dell'art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Gianluigi Pratola, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni dell'avv. Antonio Leone, che si riporta ai motivi di ricorso. Penale Sent. Sez. 3 Num. 9344 Anno 2024 Presidente: ACETO ALDO Relatore: CORBETTA STEFANO Data Udienza: 19/01/2024 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con l'ordinanza impugnata, in parziale accoglimento dell'appello cautelare proposto dal pubblico ministero avverso il provvedimento emesso dal G.i.p. del Tribunale di Benevento, che aveva rigettato la richiesta di misura cautelare in carcere nei confronti di LF CI, il Tribunale di Napoli, previa derubricazione dei fatti in contestazione ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, ha applicato nei confronti del CI la misura cautelare del divieto di dimora nella provincia di Benevento. 2. Avverso l'indicata ordinanza, l'imputato, tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi con cui si deduce: - la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione all'art. 273 cod. proc. pen., per avere il tribunale del riesame poggiato il proprio convincimento su elementi assenti;
- la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione all'art. 274 cod. proc. pen., non avendo il tribunale cautelare ravvisato l'attualità e la concretezza delle esigenze cautelari. 3. Il ricorso è inammissibile perché i motivi sono del tutto generici e non si confrontano con la motivazione del provvedimento impugnato. 4. Invero, quanto alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, il Tribunale cautelare l'ha desunta da una serie di elementi pienamente convergenti, quali: l'attività di osservazione effettuata dagli operanti il 5 luglio 2023 presso l'abitazione del CI e il controllo di AN IL e di ES LA, i quali, bloccati poco dopo essere usciti dall'abitazione del CI, erano stati trovati entrambi in possesso di eroina;
le dichiarazioni di LA, che aveva ammesso di avere comperato lo stupefacente dal CI, dichiarazioni confermate da PI RO, che era alla guida del veicolo a bordo del quale vi era il LA;
gli esiti della perquisizione presso l'abitazione del CI, nel corso della quale furono rinvenuti due pezzi di hashish, pari a 4,8 gr., e un coltello sulla cui lama vi erano evidenti tracce di eroina, nonché, sulla strada in corrispondenza del balcone dell'abitazione dell'indagato, un involucro contenenti altri 5,8 gr. di quella sostanza;
le dichiarazioni del CI, il quale ha riferito di avere messo l'eroina sul davanzale del balcone ma che poi era caduta, così assumendosi la titolarità di detta sostanza. Si tratta di una motivazione immune da profili di illogicità manifesta, rispetto alla quale il ricorrente confezionkmotivi generici e assertivi. 2 5. Quanto, poi, alla sussistenza delle esigenze cautelari, il Tribunale cautelare l'ha ravvisata evidenziando non solo le pregresse condanne a carico dell'indagato (per reati contro il patrimonio, per violazione della misura di prevenzione e per detenzione illecita di sostanze stupefacenti, con sentenze riportate negli anni dal 1998 al 2004), ma la circostanza che l'attività di spaccio è stata commessa mentre il CI si trovava in regime di arresti domiciliari sempre per la violazione dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990: elemento ritenuto indicativo di una pervicace inclinazione alla commissione di delitti in materia di stupefacenti, tale da rendere attuale e concreto il pericolo di recidivanza di analoghe condotte illecite. A fronte di tale motivazione, il ricorrente oppone, anche in tal caso, censure generiche, che, quindi, non superano il vaglio di ammissibilità. 7. Essendo il ricorso inammissibile e ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna4 ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. cod. proc. pen. Così deciso il 19/01/2024.
udita la relazione svolta dal consigliere AN Corbetta;
letta la requisitoria redatta ai sensi dell'art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Gianluigi Pratola, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni dell'avv. Antonio Leone, che si riporta ai motivi di ricorso. Penale Sent. Sez. 3 Num. 9344 Anno 2024 Presidente: ACETO ALDO Relatore: CORBETTA STEFANO Data Udienza: 19/01/2024 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con l'ordinanza impugnata, in parziale accoglimento dell'appello cautelare proposto dal pubblico ministero avverso il provvedimento emesso dal G.i.p. del Tribunale di Benevento, che aveva rigettato la richiesta di misura cautelare in carcere nei confronti di LF CI, il Tribunale di Napoli, previa derubricazione dei fatti in contestazione ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, ha applicato nei confronti del CI la misura cautelare del divieto di dimora nella provincia di Benevento. 2. Avverso l'indicata ordinanza, l'imputato, tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi con cui si deduce: - la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione all'art. 273 cod. proc. pen., per avere il tribunale del riesame poggiato il proprio convincimento su elementi assenti;
- la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione all'art. 274 cod. proc. pen., non avendo il tribunale cautelare ravvisato l'attualità e la concretezza delle esigenze cautelari. 3. Il ricorso è inammissibile perché i motivi sono del tutto generici e non si confrontano con la motivazione del provvedimento impugnato. 4. Invero, quanto alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, il Tribunale cautelare l'ha desunta da una serie di elementi pienamente convergenti, quali: l'attività di osservazione effettuata dagli operanti il 5 luglio 2023 presso l'abitazione del CI e il controllo di AN IL e di ES LA, i quali, bloccati poco dopo essere usciti dall'abitazione del CI, erano stati trovati entrambi in possesso di eroina;
le dichiarazioni di LA, che aveva ammesso di avere comperato lo stupefacente dal CI, dichiarazioni confermate da PI RO, che era alla guida del veicolo a bordo del quale vi era il LA;
gli esiti della perquisizione presso l'abitazione del CI, nel corso della quale furono rinvenuti due pezzi di hashish, pari a 4,8 gr., e un coltello sulla cui lama vi erano evidenti tracce di eroina, nonché, sulla strada in corrispondenza del balcone dell'abitazione dell'indagato, un involucro contenenti altri 5,8 gr. di quella sostanza;
le dichiarazioni del CI, il quale ha riferito di avere messo l'eroina sul davanzale del balcone ma che poi era caduta, così assumendosi la titolarità di detta sostanza. Si tratta di una motivazione immune da profili di illogicità manifesta, rispetto alla quale il ricorrente confezionkmotivi generici e assertivi. 2 5. Quanto, poi, alla sussistenza delle esigenze cautelari, il Tribunale cautelare l'ha ravvisata evidenziando non solo le pregresse condanne a carico dell'indagato (per reati contro il patrimonio, per violazione della misura di prevenzione e per detenzione illecita di sostanze stupefacenti, con sentenze riportate negli anni dal 1998 al 2004), ma la circostanza che l'attività di spaccio è stata commessa mentre il CI si trovava in regime di arresti domiciliari sempre per la violazione dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990: elemento ritenuto indicativo di una pervicace inclinazione alla commissione di delitti in materia di stupefacenti, tale da rendere attuale e concreto il pericolo di recidivanza di analoghe condotte illecite. A fronte di tale motivazione, il ricorrente oppone, anche in tal caso, censure generiche, che, quindi, non superano il vaglio di ammissibilità. 7. Essendo il ricorso inammissibile e ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna4 ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. cod. proc. pen. Così deciso il 19/01/2024.