Sentenza 3 dicembre 2025
Ordinanza cautelare 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. I, sentenza 03/12/2025, n. 1724 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 1724 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01724/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00740/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 740 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Giordano Art Collections S.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Gianluigi Pellegrino, Daniele Rosato, Francesco Emanuele Salamone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Cultura, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino, nelle persone del Ministro e del Soprintendente pro-tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;
per l'annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- del provvedimento prot. n. MIC|MIC_SABAP-TO_UO3|21/01/2025|0001170-P, trasmesso via p.e.c. il 23/1/2025, recante diniego al rilascio dell’attestato di libera circolazione e contestuale avvio del procedimento per la dichiarazione di interesse culturale in relazione a dodici piatti decorativi, di manifattura francese in rame smaltato, e della relazione storico-artistica allegata:
- di ogni atto, anche non conosciuto, preparatorio, presupposto, conseguente e/o comunque collegato o connesso, ivi compresi, ove occorrer possa, il preavviso di diniego prot. 20828-P del 25/10/2024, la nota prot. n. 157 del 10/01/2025 trasmessa via p.e.c. in data 23/1/2025 recante “controsservazioni”, il verbale della Commissione dell’Ufficio Esportazione, le relazioni e gli altri atti allegati e richiamati nei predetti atti e con cui sono stati trasmessi, se ed in quanto lesivi;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da GIORDANO ART COLLECTIONS S.R.L. l’11 luglio 2025:
l’annullamento
- del provvedimento di dichiarazione di interesse artistico e storico particolarmente importante emesso in data 23/05/2025, ai sensi degli artt. 10, co. 3, lett. a) e art. 13, co. 1, del d. lgs. n. 42 del 2004, con riferimento a “Dodici piatti calendariali in rame smaltato raffiguranti i Mesi” di proprietà della ricorrente, notificato in data 23 maggio 2025 (doc. 1);
-per quanto occorrer possa, della relazione storico-artistica ad esso allegata (doc. 1), nonché delle determinazioni della Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale del Piemonte prese nella seduta n. 7 del 22/05/2025, della nota prot. n. 10460 del 20/05/2025 della Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Torino e della “Trasmissione di dettagliato rapporto” (atti non conosciuti) e di tutti gli altri atti richiamati nel suddetto provvedimento, della nota prot. 3053 del 23/5/2025 di notifica del suddetto provvedimento (doc. 2) e degli altri atti con cui essi sono stati trasmessi e notificati, se e per quanto di interesse;
-di ogni altro, ancorché non conosciuto, ad essi atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Cultura e della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 novembre 2025 il dott. EL RI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso proposto dinanzi a questo tribunale amministrativo notificato il 18 marzo 2025 la Giordano Art Collections S.R.L. impugnava, chiedendone l’annullamento, il provvedimento prot. n. MIC|MIC_SABAP-TO_UO3|21/01/2025|0001170-P, trasmesso via p.e.c. il 23/1/2025, con cui la Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Torino, Ufficio esportazione di Torino, aveva negato il rilascio dell’attestato di libera circolazione e contestuale avvio del procedimento per la dichiarazione di interesse culturale in relazione a Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Torino, e della relazione storico-artistica allegata o ad una serie di atti connessi.
La ricorrente esponeva in fatto di essere proprietaria di dodici piatti decorativi, in rame smaltato, di manifattura francese di Limoges, realizzati nel XVI secolo e sempre rimasti all’estero fino a quando, nell’ottobre 2022, li aveva acquistati in un’asta parigina e portati in Italia. Dopo circa due anni la ricorrente chiedeva all’Ufficio esportazione della Soprintendenza di Torino il rilascio dell’attestato di libera circolazione ex art. 68 del d. lgs. n. 42 del 2004, indicando per gli stessi il valore economico complessivo riconosciuto congruo dall’Amministrazione di €. 185.000.
Sopraggiungeva il preavviso di diniego, accompagnato da lunga giustificazione sulla pregiata qualità e sul particolare interesse culturale, determinato anche dal fatto che le opere in questione costituivano la serie più antica del genere e che l’autore era conosciuto; la Giordano s.r.l. inviava allora memoria sull’assenza del necessario legame significativo tra i beni in questione di matrice esclusivamente straniera e il patrimonio culturale italiano e contestando l’attribuzione dell’opera e la completezza della serie, ma ciò non impediva l’emanazione del provvedimento qui impugnato per i seguenti motivi:
1.Violazione degli artt. 9 e 42 Cost. e degli artt. 1, 10, 13, 14 e 68 del d. lgs. n. 42 del 2004. Inosservanza della circolare della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio n. 28 del 2024. Carenza dei presupposti. Travisamento ed erronea valutazione dei fatti. Irragionevolezza manifesta. In sintesi si desumeva che secondo la legge italiana così come interpretata in linea generale un’opera d’arte può essere sottoposta a tutela al fine di non depauperare il patrimonio nazionale con la dispersione di opere che, pur essendo “straniere”, esprimano, tuttavia, una sostanziale contiguità culturale con lo sviluppo della storia artistica del nostro Paese o che abbiano comunque contribuito in modo attivo a tale sviluppo: da ciò la necessaria sussistenza del presupposto della presenza di un legame significativo con il patrimonio culturale della Nazione da individuare secondo specifici collegamenti. Nel caso di specie è innegabile la provenienza dei piatti dalla bottega del pittore francese RE ON, il quale è nato, vissuto e morto in Francia, attivo a Limoges - che nel XVI secolo era un centro specializzato nella produzione di smalti - sviluppando il suo stile nel contesto locale, è ancora innegabile che gli stessi piatti siano rimasti per 500 anni in Francia laddove sono stati prodotti, né hanno alcuna attinenza con il contesto storico-artistico e culturale italiano. Nemmeno sono indicate relazioni tra la bottega di ON con l’arte italiana, del tempo e successiva, e si cita solamente l’interesse nel contesto delle corti italiane nei secoli che sono seguiti nei confronti delle produzioni limosine.
2.Violazione degli artt. 68, 10, 13 e 14 del d. lgs. n. 42 del 2004, degli artt. 6 e 10-bis della legge n. 241 del 1990, del D.M. n. 537 del 2017. Carenza ed erroneità del presupposto. Erronea valutazione dei fatti. Difetto di istruttoria. Irragionevolezza manifesta. Le tre relazioni trasmesse dalla ricorrente in sede di preavviso di diniego dimostrano, che i dodici piatti in questione non costituiscono la serie completa originale, non sono opera “autografa” del pittore francese RE ON e il loro stato di conservazione è tutt’altro che ottimale: da un lato la censura indica una serie di elementi decorativi dai quali si evincono qualità artistiche differenti e presenza di diverse mani nel procedimento di fattura dei piatti, differenze dalle raffigurazioni che solo in certi casi umane ed in altri animali ed anche la firma dell’autore non è con evidenza sempre la stessa; ancora, ed è del tutto differente tra un pezzo e l’altro, tanto da far dubitare dell’asserita omogeneità della collezione. Altro elemento che fa dubitare sul valore delle opere, valore che giustificherebbe il provvedimento impugnato, sta nel fatto che mai l’amministrazione francese dei beni culturali abbia esercitato il diritto di prelazione nelle aste che hanno visto passare di proprietà la collezione.
La ricorrente concludeva per l’accoglimento del ricorso con vittoria di spese.
Si è costituito regolarmente il Ministero della Cultura depositando alcuni documenti.
Il 4 luglio 2025 la Giordano Art Collections notificava motivi aggiunti avverso il provvedimento di dichiarazione di interesse artistico e storico particolarmente importante emesso il 23 maggio 2025 e notificato in pari data, ai sensi degli artt. 10, co. 3, lett. a) e art. 13, co. 1, del d. lgs. n. 42 del 2004 in relazione alla collezione di piatti di cui in causa e quindi deduceva in diritto in via derivata le censure già rassegnate a proposito del diniego di rilascio dell’attestato di libera circolazione.
La domanda cautelare proposta insieme al ricorso principale veniva rinunciata in attesa di una prossima udienza di merito, che si è appunto tenuta in data di oggi.
DIRITTO
Oggetto del ricorso principale è il diniego di rilascio dell’attestato di libera circolazione emesso dalla Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Torino riguardo a dodici piatti decorativi, in rame smaltato, di manifattura francese di Limoges, realizzati nel XVI secolo, acquistati dalla Società ricorrente nel 2022 a Parigi a seguito di una vendita all’asta; tale diniego è giunto allorché l’interessata aveva deciso di trasferire tali beni all’estero.
Nel dettaglio, riprendendo il provvedimento, i piatti sono in maiolica dipinta a grisaille su fondo scuro con le rappresentazioni allegoriche dei Dodici Mesi, ritenuti una testimonianza di qualità e di particolare interesse culturale riconducibili all’opera RE ON (Limoges, 1503-1584), uno dei massimi pittori-scultori della scuola limosina del XVI secolo; di tali piatti cosiddetti calendariali, la serie in questione viene ritenuta dalla Soprintendenza una testimonianza autografa, confermata dalla presenza del monogramma “PR” su tutti gli esemplari e, in un caso specifico, della firma estesa “P. REXMON” e dovrebbe essere, per quanto conosciuto, la serie più antica esistente datata 1559 (fatta eccezione per altra serie del 1548, oggi di ubicazione peraltro sconosciuta). L’omogeneità di stile va rilevata con quella di un piatto datato dal 1562 presente ad una mostra del South Kensington Museum di Londra. Di rilievo sarebbe lo stato conservativo dei dodici piatti, oggetti particolarmente sensibili in particolare nella parte in smalto, preservati in condizioni buone nonostante le traversie affrontate nel corso dei secoli, soprattutto al confronto con altre serie più tarde del maestro che sono conservate in importanti musei internazionali, né sono rilevabili interventi di restauro fruiscano sul pregio artistico della serie, interventi comparati di metodi da sempre seguiti dalle scuole date rinascimentale nell’intento di preservare l’opera.
Gli studi condotti da varie istituzioni hanno consentito di definire tali opere come uno degli esempi più raffinati della produzione limosina, ma hanno avuto un'influenza significativa sullo sviluppo della maiolica in Italia, in particolare nelle aree di Pisa e di Firenze, maiolica della stessa tipologia di quella italiana, tanto da potersi parlare di una sorta di contaminazione stilistica e di raffinatezza artistica che ha superato le barriere geografiche e temporali, restando una delle testimonianze più alte della maiolica rinascimentale.
Gli stessi smalti limosini sono stati frequenti regali nei matrimoni dell’epoca in Casa Savoia e sono stati altresì oggetto di grande interesse nelle corti europee nei secoli successivi e oggetto di collezionismo negli ultimi due secoli.
Fin qui le ragioni dell’Amministrazione.
Con il primo motivo la ricorrente si duole della violazione complessiva di una serie del codice dei beni culturali – d. lgs. n. 42 del 2004 -per cui un’opera d’arte può essere sottoposta a tutela al fine di non depauperare il patrimonio nazionale con la dispersione di opere che, pur essendo “straniere”, nel caso in cui queste vengano ad esprimere una sostanziale contiguità culturale con lo sviluppo della storia artistica del nostro Paese o che abbiano comunque contribuito in modo attivo a tale sviluppo: quindi presupposto fondamentale è la presenza di un legame significativo con il patrimonio culturale della Nazione da individuare secondo specifici collegamenti: nel caso di specie tali collegamenti non sarebbero sussistenti, visto che la provenienza dei piatti dal bottega del pittore francese RE ON, nato, vissuto e morto in Francia, attivo in specie a Limoges – tuttora ben nota come centro specializzato nella produzione di smalti - sviluppando il suo stile nel contesto locale; è innegabile che gli stessi piatti siano rimasti per 500 anni in Francia dove sono stati prodotti, né hanno alcuna attinenza con il contesto storico-artistico e culturale italiano del tempo, contesto con cui il ON non ha avuto un contatto e si cita solamente l’interesse nel contesto delle corti italiane nei secoli che sono seguiti nei confronti delle produzioni limosine.
Ancora parte ricorrente richiama in proprio favore la circolare n. 28 del 2024, la quale in esplicito richiamo dell’art. 68 del d. lgs 42 del 2004 e del d.m. 537 del 2017 sulla circolazione dei beni stranieri richiama innanzitutto quale presupposto per trattenere un bene straniero entro i confini nazionali la presenza di un legame significativo con il patrimonio culturale della Nazione, legame che va verificato in relazione alla loro natura o al contesto storico-culturale di cui fanno parte, più in particolare se esse presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico, a termini dell'articolo 10. Nel compiere tale valutazione gli uffici di esportazione si attengono a indirizzi di carattere generale stabiliti con decreto del Ministro, sentito il competente organo consultivo ed in più in particolare il d.m. 537 del 2017 richiede per il diniego alla circolazione la presenza di almeno due dei criteri che vengono così indicati: 1. qualità artistica dell'opera; 2. rarità (in senso qualitativo e/o quantitativo); 3. rilevanza della rappresentazione; 4. appartenenza a un complesso e/o contesto storico, artistico, archeologico, monumentale; 5. testimonianza particolarmente significativa per la storia del collezionismo; 6. testimonianza rilevante, sotto il profilo archeologico, artistico, storico, etnografico, di relazioni significative tra diverse aree culturali.
Il tutto con l’importante precisazione che è necessario evidenziare in via preliminare il legame del bene straniero con Italia che deve emergere tramite i criteri di collegamento prima indicati.
Il motivo è fondato.
Ed effettivamente non si individuano legami della collezione di piatti con il contesto artistico prettamente italiano, così come sostenuto dalla censura.
I piatti in questione provengono senza alcuna smentita dalla produzione della bottega del pittore francese RE ON, il quale è nato, vissuto e morto in Francia, attivo a Limoges nel XVI secolo; tale città aveva la produzione di ceramiche smaltate in modo del tutto fiorente, tanto da esserne tuttora cordata per questo nella cultura - al pari di EN per la Germania o di NZ per l’Italia, rimanendo per questo un centro del tutto esclusivo, ma limitato al contesto locale dove appunto nacque e visse il ON, tra l’altro senza alcun contatto con l’arte italiana, contatto che era invece frequente in tutta Europa ad esempio nel campo della pittura.
Ad abundantiam hanno rilevanza dirimente le ulteriori argomentazioni circa la mancata presenza in Italia delle opere sin dall’epoca della loro creazione: si rammenti che il codice dei beni culturali richiede per le opere straniere da trattenere anche la presenza in Italia di settant’anni, mentre nel caso in esame le opere sono entrati in Italia per la prima volta nel 2022, così come dettagliatamente relazionato da ER MB, in cui si possono rilevare i passaggi di proprietà dei piatti negli ultimi 65 anni, per lo più il tramite di note case d’asta.
Per completezza la presenza di produzioni limosine in musei italiani di importanza rilevante come il Museo Nazionale del Bargello a Firenze o i Musei Reali di Torino non può modificare la situazione giuridica sottoposta, in quanto la presenza di opere straniere presso raccolte italiane non può legittimare il trattenimento nel territorio nazionale di qualsiasi opera d’arte anche rilevante che ivi transiti.
Appare poi del tutto dirimente l’indicazione di due episodi recenti in materia di esportazione al di fuori del territorio nazionale di opere d’arte.
Il primo consiste nella restituzione alla Grecia, sia pure temporanea, dell’unico pezzo del fregio del Partenone che si trova sul territorio nazionale, precisamente in Sicilia: è il cosiddetto “Reperto AG, un frammento in marmo pentelico che raffigura il piede di una Dea, finora stato conservato al Museo archeologico regionale Salinas di Palermo. Il reperto fa parte della collezione archeologica del console inglese BE FA, acquistata dalla Regia Università di Palermo nel 1820, è stato sdemanializzato - e si badi bene che si tratta di una proprietà pubblica non privata come nel caso in esame. Va rilevato come l’intera Italia meridionale nel mondo antico o almeno nell’epoca pre-imperiale romana, è stata un territorio di cultura greca, come testimoniano principalmente i templi di Agrigento, di Selinunte e di Segesta, gli innumerevoli teatri, tra cui principalmente quello di Siracusa, gli agglomerati di Velia, Sibari o Metaponto. Quindi il collegamento della penisola italiana è del tutto reale, ce lo afferma il nome di Magna Grecia dato all’Italia meridionale ove il greco antico fu per secoli lingua prevalente rispetto al latino.
Ma vi è di più.
Altro fatto da richiamare risale allo scorso mese di settembre e riguarda il caso della “Pala della Madonna col Bambino" di TT CA, traslocata presso la chiesa di San Francesco a Pirano, attualmente in Slovenia. Si tratta perciò di un bene privato, appartenente ai Frati Minori Conventuali, trasferito durante la seconda guerra mondiale in luoghi ritenuti più sicuri, dapprima la Villa Manin di Passariano in Friuli e poi al Museo Antoniano preso gli stessi Frati della Provincia di Padova.
Ora CA è un nome fondamentale del primo Rinascimento veneto e lo spostamento di un’opera tanto significativa in territorio divenuto estero in seguito alle spoliazioni territoriali del 1947, sebbene ora all’interno dell’Unione Europea, desta quanto meno sorpresa allorché l’Amministrazione italiana pretende di trattenere all’interno del territorio nazionale beni che, come si è avuto modo di vedere, sono del tutto privi di collegamenti con lo sviluppo delle arti nel nostro Paese ed hanno un “peso” artistico del tutto secondario di fronte ad un grande e noto quadro del Rinascimento.
Il secondo motivo appare inammissibile, poiché muove una serie di rilievi sullo stato e sulle qualità dei piatti e muove critiche di fato che attingono le valutazioni tecniche della Soprintendenza, senza però riuscire a tacciarle di irrazionalità oppure di travisamento del fatto.
La fondatezza piena del primo motivo è comunque assorbente ed è causa dell’accoglimento del ricorso e dell’annullamento del diniego impugnato.
Le stesse considerazioni vanno espresse sui motivi aggiunti, espressi in via sostanzialmente derivata, sulla dichiarazione di interesse artistico e storico, che va parimenti annullata.
Spese come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li accoglie nei sensi di cui in motivazione e per l’effetto annulla i provvedimenti con essi impugnati.
Condanna la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino al pagamento delle spese di giudizio liquidate in complessivi €. 2.500,00 oltre agli accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
EL RI, Presidente, Estensore
Paola Malanetto, Consigliere
Luca Pavia, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| EL RI |
IL SEGRETARIO