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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 15/10/2025, n. 2529 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2529 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE LAVORO
La dott.ssa Francesca Costa, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del 8.10.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 4777/2024 R.G., promossa da:
, rappresentato e difeso con mandato in atti dagli Avv.ti De Leo Parte_1
LE e AT LO
Ricorrente
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Salvo Riccardo CP_1
e RI TE CC, come da procura generale indicata nella memoria difensiva
Resistente
OGGETTO: Ripetizione di indebito
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 17.04.2024, adiva il Giudice del Lavoro di Lecce Parte_1 chiedendo che fosse riconosciuto il suo diritto a non dover subire il recupero di somme asseritamente corrispostegli dall' a titolo di una prestazione di invalidità civile Controparte_2 non spettante.
A sostegno del ricorso, l'istante esponeva: di essere titolare di pensione cat. INVCIV n. 07120553; che con nota del 5.08.2020 l' gli aveva comunicato che “per il periodo dal 1.08.2019 al CP_1
30.11.2019, ha ricevuto un pagamento non dovuto per un importo complessivo di € 2.071,36 per i seguenti motivi: “E' stata corrisposta una prestazione di invalidità civile non spettante”; che tale indebito sarebbe scaturito a causa dell'assenza ingiustificata alla visita medica del 22.07.2019, la cui convocazione non aveva mai ricevuto.
L' regolarmente citato si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto del ricorso, sostenendo che CP_1 la comunicazione di invito a visita medica del 22.07.2019 riportava l'indirizzo estratto da procedura telematica AR (Via Trento n. 51, Campi Salentina).
La causa veniva istruita in via documentale, quindi all'esito dell'udienza del 8.10.2025, previo deposito di note di trattazione scritta, la causa viene decisa con separata sentenza.
* * *
1 Preliminarmente giova riportare il contenuto dell'art. 80, comma 3, d.l. n.112/2008, conv. in l.
n.133/2008, il quale stabilisce che “Nei procedimenti di verifica, compresi quelli in corso, finalizzati ad accertare, nei confronti di titolari di trattamenti economici di invalidità civile, la permanenza dei requisiti sanitari necessari per continuare a fruire dei benefici stessi, l' dispone la sospensione dei relativi pagamenti qualora CP_1
l'interessato, a cui sia stata notificata la convocazione, non si presenti a visita medica senza giustificato motivo. Se
l'invalido, entro novanta giorni dalla data di notifica della sospensione ovvero della richiesta di giustificazione nel caso in cui tale sospensione sia stata già disposta, non fornisce idonee motivazioni circa la mancata presentazione a visita, l' provvede alla revoca della provvidenza a decorrere dalla data della sospensione medesima. Ove, CP_1 invece, siano ritenute valide le giustificazioni addotte, verrà comunicata la nuova data di visita medica alla quale
l'interessato non potrà sottrarsi, pena la revoca del beneficio economico dalla data di sospensione, salvo i casi di visite domiciliari richieste dagli interessati o disposte dall'amministrazione (...)”.
Ciò premesso, il ricorso è fondato e va accolto per i motivi che di seguito si espongono.
A sostegno di quanto richiesto, il ricorrente ha invocato l'illegittimità della pretesa dell non CP_1
CP_ avendo mai ricevuto la convocazione alla visita di revisione del 22.07.2019 da parte di evidenziando che la nota con la quale veniva invitato a visita (prodotta con la memoria di costituzione) reca un numero civico differente (Via Trento n. 51) da quello della sua residenza (Via
Trento n. 41).
Nel caso di specie, non risulta che il ricorrente abbia ricevuto la notifica della convocazione a visita e pertanto non può ritenersi che l'erogazione indebita possa ascriversi ad una sua condotta.
Ed infatti, la nota del 4.07.2019, con il quale è stato convocato alla visita del 22.07.2019 non risulta regolarmente comunicato al ricorrente, che contesta la mancata notifica. Né, a fronte di ciò,
l' resistente ha fornito prova dell'avvenuta ricezione di tale comunicazione, non avendo CP_2 prodotto in giudizio la ricevuta di ritorno di detta missiva. CP_ A conferma della tesi del ricorrente vi è la circostanza che la nota del 4.07.2019 di convocazione a visita reca l'indirizzo errato (Via Trento n. 41) e non è stata ricevuta dal ricorrente, CP_ mentre la nota 5.08.2020 di richiesta restituzione somme indebite è stata inviata all'indirizzo corretto (Via Trento n. 51) ed è stata ricevuta dal ricorrente.
Pertanto, alla luce di tali risultanze documentali, deve ritenersi la irripetibilità dei ratei di pensione cat. INVCIV n. 07120553 richiesti in restituzione dall' con nota 5.08.2020 per il periodo dal CP_1
1.08.2019 al 30.11.2019.
Le spese processuali seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, con distrazione in favore dei procuratori costituiti di parte ricorrente dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., disattesa ogni diversa istanza od eccezione, così decide:
2 - dichiara l'irripetibilità della somma di € 2.071,36 corrisposta al sig. a titolo di Parte_1 ratei di pensione cat. INVCIV n. 07120553 erogati nel periodo dal 1.08.2019 al 30.11.2019 e chiesta con comunicazione del 5.08.2020;
- condanna l' al pagamento delle spese processuali sostenute dalla ricorrente, liquidate in € CP_1
1.500,00 oltre rimborso spese forfettario, iva e cpa, con distrazione in favore dei procuratori costituiti di parte ricorrente dichiaratisi antistatari.
Lecce, 15.10.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Francesca Costa
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE LAVORO
La dott.ssa Francesca Costa, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del 8.10.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 4777/2024 R.G., promossa da:
, rappresentato e difeso con mandato in atti dagli Avv.ti De Leo Parte_1
LE e AT LO
Ricorrente
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Salvo Riccardo CP_1
e RI TE CC, come da procura generale indicata nella memoria difensiva
Resistente
OGGETTO: Ripetizione di indebito
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 17.04.2024, adiva il Giudice del Lavoro di Lecce Parte_1 chiedendo che fosse riconosciuto il suo diritto a non dover subire il recupero di somme asseritamente corrispostegli dall' a titolo di una prestazione di invalidità civile Controparte_2 non spettante.
A sostegno del ricorso, l'istante esponeva: di essere titolare di pensione cat. INVCIV n. 07120553; che con nota del 5.08.2020 l' gli aveva comunicato che “per il periodo dal 1.08.2019 al CP_1
30.11.2019, ha ricevuto un pagamento non dovuto per un importo complessivo di € 2.071,36 per i seguenti motivi: “E' stata corrisposta una prestazione di invalidità civile non spettante”; che tale indebito sarebbe scaturito a causa dell'assenza ingiustificata alla visita medica del 22.07.2019, la cui convocazione non aveva mai ricevuto.
L' regolarmente citato si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto del ricorso, sostenendo che CP_1 la comunicazione di invito a visita medica del 22.07.2019 riportava l'indirizzo estratto da procedura telematica AR (Via Trento n. 51, Campi Salentina).
La causa veniva istruita in via documentale, quindi all'esito dell'udienza del 8.10.2025, previo deposito di note di trattazione scritta, la causa viene decisa con separata sentenza.
* * *
1 Preliminarmente giova riportare il contenuto dell'art. 80, comma 3, d.l. n.112/2008, conv. in l.
n.133/2008, il quale stabilisce che “Nei procedimenti di verifica, compresi quelli in corso, finalizzati ad accertare, nei confronti di titolari di trattamenti economici di invalidità civile, la permanenza dei requisiti sanitari necessari per continuare a fruire dei benefici stessi, l' dispone la sospensione dei relativi pagamenti qualora CP_1
l'interessato, a cui sia stata notificata la convocazione, non si presenti a visita medica senza giustificato motivo. Se
l'invalido, entro novanta giorni dalla data di notifica della sospensione ovvero della richiesta di giustificazione nel caso in cui tale sospensione sia stata già disposta, non fornisce idonee motivazioni circa la mancata presentazione a visita, l' provvede alla revoca della provvidenza a decorrere dalla data della sospensione medesima. Ove, CP_1 invece, siano ritenute valide le giustificazioni addotte, verrà comunicata la nuova data di visita medica alla quale
l'interessato non potrà sottrarsi, pena la revoca del beneficio economico dalla data di sospensione, salvo i casi di visite domiciliari richieste dagli interessati o disposte dall'amministrazione (...)”.
Ciò premesso, il ricorso è fondato e va accolto per i motivi che di seguito si espongono.
A sostegno di quanto richiesto, il ricorrente ha invocato l'illegittimità della pretesa dell non CP_1
CP_ avendo mai ricevuto la convocazione alla visita di revisione del 22.07.2019 da parte di evidenziando che la nota con la quale veniva invitato a visita (prodotta con la memoria di costituzione) reca un numero civico differente (Via Trento n. 51) da quello della sua residenza (Via
Trento n. 41).
Nel caso di specie, non risulta che il ricorrente abbia ricevuto la notifica della convocazione a visita e pertanto non può ritenersi che l'erogazione indebita possa ascriversi ad una sua condotta.
Ed infatti, la nota del 4.07.2019, con il quale è stato convocato alla visita del 22.07.2019 non risulta regolarmente comunicato al ricorrente, che contesta la mancata notifica. Né, a fronte di ciò,
l' resistente ha fornito prova dell'avvenuta ricezione di tale comunicazione, non avendo CP_2 prodotto in giudizio la ricevuta di ritorno di detta missiva. CP_ A conferma della tesi del ricorrente vi è la circostanza che la nota del 4.07.2019 di convocazione a visita reca l'indirizzo errato (Via Trento n. 41) e non è stata ricevuta dal ricorrente, CP_ mentre la nota 5.08.2020 di richiesta restituzione somme indebite è stata inviata all'indirizzo corretto (Via Trento n. 51) ed è stata ricevuta dal ricorrente.
Pertanto, alla luce di tali risultanze documentali, deve ritenersi la irripetibilità dei ratei di pensione cat. INVCIV n. 07120553 richiesti in restituzione dall' con nota 5.08.2020 per il periodo dal CP_1
1.08.2019 al 30.11.2019.
Le spese processuali seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, con distrazione in favore dei procuratori costituiti di parte ricorrente dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., disattesa ogni diversa istanza od eccezione, così decide:
2 - dichiara l'irripetibilità della somma di € 2.071,36 corrisposta al sig. a titolo di Parte_1 ratei di pensione cat. INVCIV n. 07120553 erogati nel periodo dal 1.08.2019 al 30.11.2019 e chiesta con comunicazione del 5.08.2020;
- condanna l' al pagamento delle spese processuali sostenute dalla ricorrente, liquidate in € CP_1
1.500,00 oltre rimborso spese forfettario, iva e cpa, con distrazione in favore dei procuratori costituiti di parte ricorrente dichiaratisi antistatari.
Lecce, 15.10.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Francesca Costa
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