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Sentenza 8 dicembre 2025
Sentenza 8 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 08/12/2025, n. 1144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1144 |
| Data del deposito : | 8 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Venezia
II sezione civile
N. R.G. 3210/2025 V.G.
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei magistrati
Dott.ssa Lisa Micochero Presidente est.
Dott.ssa Tania Vettore Giudice
Dott. Alessandro Cabianca Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
esaminato il ricorso congiuntamente presentato da
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), difesi e rappresentati dall'Avv. THOMAS FEDERICA, presso la C.F._2
stessa elettivamente domiciliati, per mandato in calce al ricorso introduttivo,
Ricorrenti
con l'intervento del Pubblico Ministero,
In punto: Separazione consensuale Conclusioni
Per le parti congiuntamente:
“a) i coniugi vivranno separati di tetto e di mensa, con l'obbligo del reciproco rispetto;
b) gli immobili già adibiti a casa coniugale siti in Mestre (VE), via Motta n. 135b, così censiti al Catasto Fabbricati del Comune di Venezia, Fg. 136, particella 1624 sub 4, z.c. 9, cat. A/3, piano T-1, cl. 5, vani 7,5, rc. € 878,88 e Fg. 136, particella 1624 sub 3, z.c. 9, cat.
C/6, piano T, cl. 8, mq. 16, rc. € 165,27 (già Fg. 15, Particella 1624 sub. 4 e sub. 3) vengono assegnati alla sig.ra con gli arredi ivi esistenti affinché vi abiti insieme Parte_1
ai figli;
le spese riferite alle utenze nonché quelle di ordinaria manutenzione dell'immobile predetto verranno sostenute per il 66% dalla signora e per il 34% dal signor Pt_1
, mentre le spese di manutenzione straordinaria, concordate tra le parti, verranno Pt_2
ripartite tra i coniugi nella misura del 50% ciascuno;
sarà diviso al 50% anche il costo della polizza assicurativa sull'immobile Controparte_1
già casa coniugale n° polizza 079856114 Compagnia assicurativa e i successivi CP_1
rinnovi;
c) la casa di via Motta n. 135b, seppure al 50% di proprietà del SI , rimarrà Pt_2
assegnata alla signora fino a quando i figli trasferiranno la loro residenza Pt_1
altrove; quando entrambi i figli avranno trasferito la loro residenza altrove, la signora
potrà proporre al SI di acquistare la quota di sua proprietà, Pt_1 Pt_2
riconoscendogli il congruo valore oppure, di comune accordo, le parti potranno decidere di vendere l'immobile e allora divideranno al 50% l'introito; se invece la proprietà sarà
mantenuta al 50%, la signora è sin d'ora autorizzata ad abitarvi, impegnandosi Pt_1
ad effettuare a favore del signor un versamento mensile corrispondente al 50% di Pt_2
un canone di locazione di mercato in atto in quel momento;
d) il sig. manterrà la propria residenza in via Catullo;
Pt_2 e) la figlia minore, , resta affidata ad entrambi i genitori, secondo l'istituto Persona_1
dell'affido condiviso, che eserciteranno congiuntamente la potestà genitoriale;
avrà Per_1
collocazione prevalente presso la madre, con diritto di visita del padre secondo le seguenti
modalità: 1) un fine settimana a settimane alterne, che sia comunque compatibile con gli impegni scolastico-ricreativi, previo accordo con la sig.ra ; 2) il mercoledì di ogni Pt_1
settimana dopo la scuola, con pernotto presso il padre;
3) metà delle festività natalizie e
pasquali, con ciascun genitore secondo accordi da definirsi tra i genitori almeno tre settimane prima;
4) durante le vacanze estive due/tre settimane anche frazionate con ciascun genitore, in periodi da concordare tra i genitori entro il 28 febbraio di ogni anno, precisandosi che ogni genitore avrà autonomia nel decidere i luoghi della villeggiatura con
i figli, con oneri a proprio carico;
5) i genitori si impegnano a collaborare nel rapporto educativo, impegnandosi nella reciproca consultazione relativamente alle questioni fondamentali quali la salute, l'istruzione e l'educazione dei figli, nel rispetto delle loro inclinazioni e aspirazioni;
f) considerate le rispettive condizioni reddituali il sig. verserà, entro il Parte_2
giorno 10 di ogni mese, la somma di Euro 700,00 alla signora a titolo di Parte_1
concorso nel mantenimento della figlia minorenne e del figlio maggiorenne Per_1 Per_2
non autonomo economicamente;
tali somme saranno aggiornate automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione;
g) i genitori contribuiranno in ragione del 50%, alle spese straordinarie per i figli,
previamente concordate, così come previsto dal protocollo adottato da questo Tribunale che si richiama integralmente;
h) al fine di regolare e gestire con più razionalità ed efficacia le spese di mantenimento e le spese straordinarie per i figli, nonché le spese per l'immobile di cui al punto b), i signori e manterranno attivo il conto corrente cointestato a firme disgiunte n. c/c Pt_2 Pt_1
004749 presso la banca BPM Filiale di Via Olivi Mestre;
il signor verserà Parte_2
quindi mediante bonifico su tale conto corrente le somme dovute secondo i punti b), f) e g),
versando mensilmente la somma di Euro 1.200,00 di cui Euro 700,00 a titolo di contributo per il mantenimento dei figli ed Euro 500,00 a titolo di acconto sulle spese di cui ai punti
b) e g); del pari, la signora verserà mensilmente la somma di Euro 500 a titolo di Pt_1
acconto sulle spese di cui ai punti b) e g); il sig. e la sig.ra , procederanno Pt_2 Pt_1
a conguagli periodici mensili, da effettuarsi sul medesimo conto corrente, in base alle somme rispettivamente dovute;
qualora le spese per i figli risultino superiori alle previsioni, i coniugi si impegnano ad aumentare gli acconti mensili;
qualora viceversa
risultino inferiori lasceranno il residuo nel conto;
i) le parti convengono che le detrazioni fiscali verranno ripartite equamente;
l) nulla è chiesto e dovuto dai coniugi a titolo di contributo al proprio mantenimento, stante la reciproca indipendenza economica;
m) i coniugi si concedono il reciproco assenso al rilascio o al rinnovo del passaporto e degli altri documenti di espatrio anche relativamente alla figlia minore;
n) per quanto non espressamente convenuto, valgono le norme del codice civile e le leggi
speciali che regolano la materia;
o) i coniugi si danno reciprocamente atto che, con il puntuale adempimento delle obbligazioni ivi assunte, ritengono di aver definito i propri rapporti patrimoniali e di non avere null'altro a pretendere l'uno dall'altra;
p) i coniugi chiedono l'omologa.”
Per il Pubblico Ministero:
“Esprime parere favorevole” MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 17.07.2025 i ricorrenti esponevano di aver contratto matrimonio, mediante rito concordatario, in data 01.09.2002 a Casale sul Sile, regolarmente trascritto nel Registro degli atti di matrimonio al n. 27, Parte II, Serie B, anno 2002, del
Comune di Venezia;
che da tale unione nascevano i figli a Venezia il Persona_3
08.06.2004, maggiorenne non economicamente autosufficiente, e a Venezia Persona_1
il 31.03.2008, minore;
che gli stessi ponevano la residenza familiare presso l'immobile sito in Venezia-Mestre, Via Motta 135/b.
Ciò premesso, rappresentato il venir meno dell'affectio coniugalis, i ricorrenti proponevano domanda al fine di ottenere la pronuncia di separazione consensuale, indicandone nell'atto introduttivo le condizioni. Contestualmente chiedevano che l'udienza di comparizione delle parti, in seguito fissata con decreto del 12.09.2025 per il 25.11.2025, fosse sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c. Accolta la richiesta, lette le note depositate dalle parti in data 18.11.2025 in cui le stesse insistevano per l'accoglimento della domanda alle condizioni rassegnate nel ricorso, il Giudice con decreto del 25.11.2025 tratteneva la causa in decisione riservandosi di riferire al collegio. Il Pubblico Ministero, ritualmente intervenuto nel procedimento, concludeva come in epigrafe.
La domanda formulata dai coniugi merita accoglimento.
Alla luce delle dichiarazioni rese dalle parti e degli altri elementi desumibili dagli atti, non vi è dubbio circa l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza. Le condizioni concordate come sopra indicate appaiono conformi alla legge, prive di profili di illegittimità
e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata. In particolare, quelle relative alla figlia minore, la cui audizione è stata omessa in quanto sarebbe stata manifestamente superflua alla luce del raggiunto accordo, sono conformi all'interesse morale e materiale della stessa;
la regolamentazione degli interessi del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente ex art. 337 septies c.c. non presenta profili di illegittimità.
visto il parere favorevole del PM
P.Q.M.
Visti gli artt. 158 cod. civ. e 473 bis.51 cod. proc. civ.,
OMOLOGA
la separazione consensuale dei coniugi, alle seguenti condizioni pattuite tra i coniugi:
a) i coniugi vivranno separati di tetto e di mensa, con l'obbligo del reciproco rispetto;
b) gli immobili già adibiti a casa coniugale siti in Mestre (VE), via Motta n. 135b, così censiti al Catasto Fabbricati del Comune di Venezia, Fg. 136, particella 1624 sub 4, z.c. 9, cat. A/3,
piano T-1, cl. 5, vani 7,5, rc. € 878,88 e Fg. 136, particella 1624 sub 3, z.c. 9, cat. C/6, piano
T, cl. 8, mq. 16, rc. € 165,27 (già Fg. 15, Particella 1624 sub. 4 e sub. 3) vengono assegnati alla sig.ra con gli arredi ivi esistenti affinché vi abiti insieme ai figli;
le spese Parte_1
riferite alle utenze nonché quelle di ordinaria manutenzione dell'immobile predetto verranno sostenute per il 66% dalla signora e per il 34% dal signor , mentre Pt_1 Pt_2
le spese di manutenzione straordinaria, concordate tra le parti, verranno ripartite tra i coniugi nella misura del 50% ciascuno;
sarà diviso al 50% anche il costo della polizza assicurativa sull'immobile già casa Controparte_1
coniugale n° polizza 079856114 Compagnia assicurativa e i successivi rinnovi;
CP_1
c) la casa di via Motta n. 135b, seppure al 50% di proprietà del SI , rimarrà Pt_2
assegnata alla signora fino a quando i figli trasferiranno la loro residenza altrove;
Pt_1
quando entrambi i figli avranno trasferito la loro residenza altrove, la signora potrà Pt_1
proporre al SI di acquistare la quota di sua proprietà, riconoscendogli il congruo Pt_2
valore oppure, di comune accordo, le parti potranno decidere di vendere l'immobile e allora divideranno al 50% l'introito; se invece la proprietà sarà mantenuta al 50%, la signora
è sin d'ora autorizzata ad abitarvi, impegnandosi ad effettuare a favore del signor Pt_1
un versamento mensile corrispondente al 50% di un canone di locazione di mercato Pt_2
in atto in quel momento;
d) il sig. manterrà la propria residenza in via Catullo;
Pt_2
e) la figlia minore, , resta affidata ad entrambi i genitori, secondo l'istituto Persona_1
dell'affido condiviso, che eserciteranno congiuntamente la potestà genitoriale;
avrà Per_1
collocazione prevalente presso la madre, con diritto di visita del padre secondo le seguenti modalità: 1) un fine settimana a settimane alterne, che sia comunque compatibile con gli impegni scolastico-ricreativi, previo accordo con la sig.ra ; 2) il mercoledì di ogni Pt_1
settimana dopo la scuola, con pernotto presso il padre;
3) metà delle festività natalizie e pasquali, con ciascun genitore secondo accordi da definirsi tra i genitori almeno tre settimane prima;
4) durante le vacanze estive due/tre settimane anche frazionate con ciascun genitore, in periodi da concordare tra i genitori entro il 28 febbraio di ogni anno,
precisandosi che ogni genitore avrà autonomia nel decidere i luoghi della villeggiatura con i figli, con oneri a proprio carico;
5) i genitori si impegnano a collaborare nel rapporto educativo, impegnandosi nella reciproca consultazione relativamente alle questioni fondamentali quali la salute, l'istruzione e l'educazione dei figli, nel rispetto delle loro inclinazioni e aspirazioni;
f) considerate le rispettive condizioni reddituali il sig. verserà, entro il Parte_2
giorno 10 di ogni mese, la somma di Euro 700,00 alla signora a titolo di Parte_1
concorso nel mantenimento della figlia minorenne e del figlio maggiorenne Per_1 Per_2
non autonomo economicamente;
tali somme saranno aggiornate automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione;
g) i genitori contribuiranno in ragione del 50%, alle spese straordinarie per i figli, previamente concordate, così come previsto dal protocollo adottato da questo Tribunale che si richiama integralmente;
h) al fine di regolare e gestire con più razionalità ed efficacia le spese di mantenimento e le spese straordinarie per i figli, nonché le spese per l'immobile di cui al punto b), i signori e manterranno attivo il conto corrente cointestato a firme disgiunte n. c/c Pt_2 Pt_1
004749 presso la banca BPM Filiale di Via Olivi Mestre;
il signor verserà Parte_2
quindi mediante bonifico su tale conto corrente le somme dovute secondo i punti b), f) e g), versando mensilmente la somma di Euro 1.200,00 di cui Euro 700,00 a titolo di contributo per il mantenimento dei figli ed Euro 500,00 a titolo di acconto sulle spese di cui ai punti b)
e g); del pari, la signora verserà mensilmente la somma di Euro 500 a titolo di Pt_1
acconto sulle spese di cui ai punti b) e g); il sig. e la sig.ra , procederanno a Pt_2 Pt_1
conguagli periodici mensili, da effettuarsi sul medesimo conto corrente, in base alle somme rispettivamente dovute;
qualora le spese per i figli risultino superiori alle previsioni, i coniugi si impegnano ad aumentare gli acconti mensili;
qualora viceversa risultino inferiori lasceranno il residuo nel conto;
i) le parti convengono che le detrazioni fiscali verranno ripartite equamente;
l) nulla è chiesto e dovuto dai coniugi a titolo di contributo al proprio mantenimento, stante la reciproca indipendenza economica;
m) i coniugi si concedono il reciproco assenso al rilascio o al rinnovo del passaporto e degli altri documenti di espatrio anche relativamente alla figlia minore;
n) per quanto non espressamente convenuto, valgono le norme del codice civile e le leggi speciali che regolano la materia;
o) i coniugi si danno reciprocamente atto che, con il puntuale adempimento delle obbligazioni ivi assunte, ritengono di aver definito i propri rapporti patrimoniali e di non avere null'altro a pretendere l'uno dall'altra.
ORDINA
che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto.
Nulla sulle spese di lite.
Venezia, 6.12.2025
La Presidente est.
Dott.ssa Lisa Micochero
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Venezia
II sezione civile
N. R.G. 3210/2025 V.G.
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei magistrati
Dott.ssa Lisa Micochero Presidente est.
Dott.ssa Tania Vettore Giudice
Dott. Alessandro Cabianca Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
esaminato il ricorso congiuntamente presentato da
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), difesi e rappresentati dall'Avv. THOMAS FEDERICA, presso la C.F._2
stessa elettivamente domiciliati, per mandato in calce al ricorso introduttivo,
Ricorrenti
con l'intervento del Pubblico Ministero,
In punto: Separazione consensuale Conclusioni
Per le parti congiuntamente:
“a) i coniugi vivranno separati di tetto e di mensa, con l'obbligo del reciproco rispetto;
b) gli immobili già adibiti a casa coniugale siti in Mestre (VE), via Motta n. 135b, così censiti al Catasto Fabbricati del Comune di Venezia, Fg. 136, particella 1624 sub 4, z.c. 9, cat. A/3, piano T-1, cl. 5, vani 7,5, rc. € 878,88 e Fg. 136, particella 1624 sub 3, z.c. 9, cat.
C/6, piano T, cl. 8, mq. 16, rc. € 165,27 (già Fg. 15, Particella 1624 sub. 4 e sub. 3) vengono assegnati alla sig.ra con gli arredi ivi esistenti affinché vi abiti insieme Parte_1
ai figli;
le spese riferite alle utenze nonché quelle di ordinaria manutenzione dell'immobile predetto verranno sostenute per il 66% dalla signora e per il 34% dal signor Pt_1
, mentre le spese di manutenzione straordinaria, concordate tra le parti, verranno Pt_2
ripartite tra i coniugi nella misura del 50% ciascuno;
sarà diviso al 50% anche il costo della polizza assicurativa sull'immobile Controparte_1
già casa coniugale n° polizza 079856114 Compagnia assicurativa e i successivi CP_1
rinnovi;
c) la casa di via Motta n. 135b, seppure al 50% di proprietà del SI , rimarrà Pt_2
assegnata alla signora fino a quando i figli trasferiranno la loro residenza Pt_1
altrove; quando entrambi i figli avranno trasferito la loro residenza altrove, la signora
potrà proporre al SI di acquistare la quota di sua proprietà, Pt_1 Pt_2
riconoscendogli il congruo valore oppure, di comune accordo, le parti potranno decidere di vendere l'immobile e allora divideranno al 50% l'introito; se invece la proprietà sarà
mantenuta al 50%, la signora è sin d'ora autorizzata ad abitarvi, impegnandosi Pt_1
ad effettuare a favore del signor un versamento mensile corrispondente al 50% di Pt_2
un canone di locazione di mercato in atto in quel momento;
d) il sig. manterrà la propria residenza in via Catullo;
Pt_2 e) la figlia minore, , resta affidata ad entrambi i genitori, secondo l'istituto Persona_1
dell'affido condiviso, che eserciteranno congiuntamente la potestà genitoriale;
avrà Per_1
collocazione prevalente presso la madre, con diritto di visita del padre secondo le seguenti
modalità: 1) un fine settimana a settimane alterne, che sia comunque compatibile con gli impegni scolastico-ricreativi, previo accordo con la sig.ra ; 2) il mercoledì di ogni Pt_1
settimana dopo la scuola, con pernotto presso il padre;
3) metà delle festività natalizie e
pasquali, con ciascun genitore secondo accordi da definirsi tra i genitori almeno tre settimane prima;
4) durante le vacanze estive due/tre settimane anche frazionate con ciascun genitore, in periodi da concordare tra i genitori entro il 28 febbraio di ogni anno, precisandosi che ogni genitore avrà autonomia nel decidere i luoghi della villeggiatura con
i figli, con oneri a proprio carico;
5) i genitori si impegnano a collaborare nel rapporto educativo, impegnandosi nella reciproca consultazione relativamente alle questioni fondamentali quali la salute, l'istruzione e l'educazione dei figli, nel rispetto delle loro inclinazioni e aspirazioni;
f) considerate le rispettive condizioni reddituali il sig. verserà, entro il Parte_2
giorno 10 di ogni mese, la somma di Euro 700,00 alla signora a titolo di Parte_1
concorso nel mantenimento della figlia minorenne e del figlio maggiorenne Per_1 Per_2
non autonomo economicamente;
tali somme saranno aggiornate automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione;
g) i genitori contribuiranno in ragione del 50%, alle spese straordinarie per i figli,
previamente concordate, così come previsto dal protocollo adottato da questo Tribunale che si richiama integralmente;
h) al fine di regolare e gestire con più razionalità ed efficacia le spese di mantenimento e le spese straordinarie per i figli, nonché le spese per l'immobile di cui al punto b), i signori e manterranno attivo il conto corrente cointestato a firme disgiunte n. c/c Pt_2 Pt_1
004749 presso la banca BPM Filiale di Via Olivi Mestre;
il signor verserà Parte_2
quindi mediante bonifico su tale conto corrente le somme dovute secondo i punti b), f) e g),
versando mensilmente la somma di Euro 1.200,00 di cui Euro 700,00 a titolo di contributo per il mantenimento dei figli ed Euro 500,00 a titolo di acconto sulle spese di cui ai punti
b) e g); del pari, la signora verserà mensilmente la somma di Euro 500 a titolo di Pt_1
acconto sulle spese di cui ai punti b) e g); il sig. e la sig.ra , procederanno Pt_2 Pt_1
a conguagli periodici mensili, da effettuarsi sul medesimo conto corrente, in base alle somme rispettivamente dovute;
qualora le spese per i figli risultino superiori alle previsioni, i coniugi si impegnano ad aumentare gli acconti mensili;
qualora viceversa
risultino inferiori lasceranno il residuo nel conto;
i) le parti convengono che le detrazioni fiscali verranno ripartite equamente;
l) nulla è chiesto e dovuto dai coniugi a titolo di contributo al proprio mantenimento, stante la reciproca indipendenza economica;
m) i coniugi si concedono il reciproco assenso al rilascio o al rinnovo del passaporto e degli altri documenti di espatrio anche relativamente alla figlia minore;
n) per quanto non espressamente convenuto, valgono le norme del codice civile e le leggi
speciali che regolano la materia;
o) i coniugi si danno reciprocamente atto che, con il puntuale adempimento delle obbligazioni ivi assunte, ritengono di aver definito i propri rapporti patrimoniali e di non avere null'altro a pretendere l'uno dall'altra;
p) i coniugi chiedono l'omologa.”
Per il Pubblico Ministero:
“Esprime parere favorevole” MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 17.07.2025 i ricorrenti esponevano di aver contratto matrimonio, mediante rito concordatario, in data 01.09.2002 a Casale sul Sile, regolarmente trascritto nel Registro degli atti di matrimonio al n. 27, Parte II, Serie B, anno 2002, del
Comune di Venezia;
che da tale unione nascevano i figli a Venezia il Persona_3
08.06.2004, maggiorenne non economicamente autosufficiente, e a Venezia Persona_1
il 31.03.2008, minore;
che gli stessi ponevano la residenza familiare presso l'immobile sito in Venezia-Mestre, Via Motta 135/b.
Ciò premesso, rappresentato il venir meno dell'affectio coniugalis, i ricorrenti proponevano domanda al fine di ottenere la pronuncia di separazione consensuale, indicandone nell'atto introduttivo le condizioni. Contestualmente chiedevano che l'udienza di comparizione delle parti, in seguito fissata con decreto del 12.09.2025 per il 25.11.2025, fosse sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c. Accolta la richiesta, lette le note depositate dalle parti in data 18.11.2025 in cui le stesse insistevano per l'accoglimento della domanda alle condizioni rassegnate nel ricorso, il Giudice con decreto del 25.11.2025 tratteneva la causa in decisione riservandosi di riferire al collegio. Il Pubblico Ministero, ritualmente intervenuto nel procedimento, concludeva come in epigrafe.
La domanda formulata dai coniugi merita accoglimento.
Alla luce delle dichiarazioni rese dalle parti e degli altri elementi desumibili dagli atti, non vi è dubbio circa l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza. Le condizioni concordate come sopra indicate appaiono conformi alla legge, prive di profili di illegittimità
e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata. In particolare, quelle relative alla figlia minore, la cui audizione è stata omessa in quanto sarebbe stata manifestamente superflua alla luce del raggiunto accordo, sono conformi all'interesse morale e materiale della stessa;
la regolamentazione degli interessi del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente ex art. 337 septies c.c. non presenta profili di illegittimità.
visto il parere favorevole del PM
P.Q.M.
Visti gli artt. 158 cod. civ. e 473 bis.51 cod. proc. civ.,
OMOLOGA
la separazione consensuale dei coniugi, alle seguenti condizioni pattuite tra i coniugi:
a) i coniugi vivranno separati di tetto e di mensa, con l'obbligo del reciproco rispetto;
b) gli immobili già adibiti a casa coniugale siti in Mestre (VE), via Motta n. 135b, così censiti al Catasto Fabbricati del Comune di Venezia, Fg. 136, particella 1624 sub 4, z.c. 9, cat. A/3,
piano T-1, cl. 5, vani 7,5, rc. € 878,88 e Fg. 136, particella 1624 sub 3, z.c. 9, cat. C/6, piano
T, cl. 8, mq. 16, rc. € 165,27 (già Fg. 15, Particella 1624 sub. 4 e sub. 3) vengono assegnati alla sig.ra con gli arredi ivi esistenti affinché vi abiti insieme ai figli;
le spese Parte_1
riferite alle utenze nonché quelle di ordinaria manutenzione dell'immobile predetto verranno sostenute per il 66% dalla signora e per il 34% dal signor , mentre Pt_1 Pt_2
le spese di manutenzione straordinaria, concordate tra le parti, verranno ripartite tra i coniugi nella misura del 50% ciascuno;
sarà diviso al 50% anche il costo della polizza assicurativa sull'immobile già casa Controparte_1
coniugale n° polizza 079856114 Compagnia assicurativa e i successivi rinnovi;
CP_1
c) la casa di via Motta n. 135b, seppure al 50% di proprietà del SI , rimarrà Pt_2
assegnata alla signora fino a quando i figli trasferiranno la loro residenza altrove;
Pt_1
quando entrambi i figli avranno trasferito la loro residenza altrove, la signora potrà Pt_1
proporre al SI di acquistare la quota di sua proprietà, riconoscendogli il congruo Pt_2
valore oppure, di comune accordo, le parti potranno decidere di vendere l'immobile e allora divideranno al 50% l'introito; se invece la proprietà sarà mantenuta al 50%, la signora
è sin d'ora autorizzata ad abitarvi, impegnandosi ad effettuare a favore del signor Pt_1
un versamento mensile corrispondente al 50% di un canone di locazione di mercato Pt_2
in atto in quel momento;
d) il sig. manterrà la propria residenza in via Catullo;
Pt_2
e) la figlia minore, , resta affidata ad entrambi i genitori, secondo l'istituto Persona_1
dell'affido condiviso, che eserciteranno congiuntamente la potestà genitoriale;
avrà Per_1
collocazione prevalente presso la madre, con diritto di visita del padre secondo le seguenti modalità: 1) un fine settimana a settimane alterne, che sia comunque compatibile con gli impegni scolastico-ricreativi, previo accordo con la sig.ra ; 2) il mercoledì di ogni Pt_1
settimana dopo la scuola, con pernotto presso il padre;
3) metà delle festività natalizie e pasquali, con ciascun genitore secondo accordi da definirsi tra i genitori almeno tre settimane prima;
4) durante le vacanze estive due/tre settimane anche frazionate con ciascun genitore, in periodi da concordare tra i genitori entro il 28 febbraio di ogni anno,
precisandosi che ogni genitore avrà autonomia nel decidere i luoghi della villeggiatura con i figli, con oneri a proprio carico;
5) i genitori si impegnano a collaborare nel rapporto educativo, impegnandosi nella reciproca consultazione relativamente alle questioni fondamentali quali la salute, l'istruzione e l'educazione dei figli, nel rispetto delle loro inclinazioni e aspirazioni;
f) considerate le rispettive condizioni reddituali il sig. verserà, entro il Parte_2
giorno 10 di ogni mese, la somma di Euro 700,00 alla signora a titolo di Parte_1
concorso nel mantenimento della figlia minorenne e del figlio maggiorenne Per_1 Per_2
non autonomo economicamente;
tali somme saranno aggiornate automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione;
g) i genitori contribuiranno in ragione del 50%, alle spese straordinarie per i figli, previamente concordate, così come previsto dal protocollo adottato da questo Tribunale che si richiama integralmente;
h) al fine di regolare e gestire con più razionalità ed efficacia le spese di mantenimento e le spese straordinarie per i figli, nonché le spese per l'immobile di cui al punto b), i signori e manterranno attivo il conto corrente cointestato a firme disgiunte n. c/c Pt_2 Pt_1
004749 presso la banca BPM Filiale di Via Olivi Mestre;
il signor verserà Parte_2
quindi mediante bonifico su tale conto corrente le somme dovute secondo i punti b), f) e g), versando mensilmente la somma di Euro 1.200,00 di cui Euro 700,00 a titolo di contributo per il mantenimento dei figli ed Euro 500,00 a titolo di acconto sulle spese di cui ai punti b)
e g); del pari, la signora verserà mensilmente la somma di Euro 500 a titolo di Pt_1
acconto sulle spese di cui ai punti b) e g); il sig. e la sig.ra , procederanno a Pt_2 Pt_1
conguagli periodici mensili, da effettuarsi sul medesimo conto corrente, in base alle somme rispettivamente dovute;
qualora le spese per i figli risultino superiori alle previsioni, i coniugi si impegnano ad aumentare gli acconti mensili;
qualora viceversa risultino inferiori lasceranno il residuo nel conto;
i) le parti convengono che le detrazioni fiscali verranno ripartite equamente;
l) nulla è chiesto e dovuto dai coniugi a titolo di contributo al proprio mantenimento, stante la reciproca indipendenza economica;
m) i coniugi si concedono il reciproco assenso al rilascio o al rinnovo del passaporto e degli altri documenti di espatrio anche relativamente alla figlia minore;
n) per quanto non espressamente convenuto, valgono le norme del codice civile e le leggi speciali che regolano la materia;
o) i coniugi si danno reciprocamente atto che, con il puntuale adempimento delle obbligazioni ivi assunte, ritengono di aver definito i propri rapporti patrimoniali e di non avere null'altro a pretendere l'uno dall'altra.
ORDINA
che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto.
Nulla sulle spese di lite.
Venezia, 6.12.2025
La Presidente est.
Dott.ssa Lisa Micochero