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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 20/10/2025, n. 4401 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4401 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona della
Giudice LA NO, nella causa iscritta al N. 961/2024 R.G.L., promossa
D A
, rappresentato e difeso dall'avv. MB SE e Parte_1
dall'avv. PALAZZOLO MONICA ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore predetto in INDIRIZZO TELEMATICO
- ricorrente -
C O N T R O in persona del legale Parte_2
rappresentate pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. CODIGLIONE MARIA
CONCETTA ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore predetto in INDIRIZZO TELEMATICO
- resistente -
A seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 17/09/2025, per la quale si dà atto che le parti costituite hanno tempestivamente ricevuto avviso e depositato note scritte, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
D I S P O S I T I V O
La Giudice, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite, ogni diversa domanda ed eccezione reietta, dichiara che
[...]
aveva diritto ad essere inquadrato nel 4° livello del CCNL di settore Pt_1
applicato al rapporto a decorrere dal 16/05/2016. Condanna la società convenuta Parte_2
all'inquadramento del ricorrente nel livello e con la decorrenza come sopra accertati e alla corresponsione delle relative differenze retributive a decorrere dal
16/01/2016, che liquida in complessivi € 15.106,85 sino al 31/07/2025, ivi inclusi rivalutazione monetaria e interessi legali sino al 31/07/2025 ed oltre ulteriori rivalutazione monetaria e interessi legali sul rivalutato da detta data al saldo effettivo.
Condanna la alla rifusione, in Parte_2
favore della parte ricorrente, delle spese di lite, che liquida in complessivi €
5.000,00, per compensi professionali, oltre rimborso spese generali 15%, IVA e
CPA, se dovute per legge, disponendone la distrazione in favore dell'avv.
MB SE e dell'avv. PALAZZOLO MONICA, antistatari.
Pone a carico della società resistente le spese di C.T.U. liquidate in separato decreto.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 23/01/2024 parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio deducendo: “L'odierno Parte_2
ricorrente è stato assunto alle dipendenze di a far data dal 24 luglio 2013 (cfr. CP_1
allegato 1 – busta paga), con rapporto di lavoro a tempo indeterminato full-time e con qualifica di impiegato amministrativo – Liv. 3A° CCNL Servizi Ambientali (cfr. allegato 2 – CCNL
Servizi Ambientali). Il lavoratore, a far data dal 16.01.2016, risulta in servizio presso la
Direzione/segreteria ove svolge mansioni di rilevanza Parte_3
aziendale, propedeutiche alla gestione del personale, e precipuamente consistenti nel rilevamento e nella lavorazione di ferie e permessi retribuiti e non, permessi L. 104/92, pagamenti festività, straordinari, lavoro domenicale e passaggio a paghe mensili. A partire dal maggio 2017, anche in collaborazione con il responsabile, il lavoratore effettua altresì il rilevamento, conteggio e compilazione modulistica relativa ai buoni pasto (cfr. allegato 3 - disposizione di trasferimento alla segreteria della Divisione Sud del 12.01.2016). A partire dal 24.06.2021, sempre in collaborazione con il responsabile d'ufficio, il Sig. si occupa della gestione del progetto Pt_1
denominato “doppio itinerario” relativo al settore della raccolta indifferenziata. Salvo quanto specificato in precedenza, tutte le suddette mansioni vengono espletate dal in Pt_1
autonomia, anche avvalendosi di strumenti informatici, nella fattispecie del sistema denominato
“AREAS” per il quale il ricorrente è dotato di apposite credenziali di accesso e di mail aziendale
(cfr. allegati 4 – mail aziendale)
Peraltro, il ricorrente ha in carico un'apposita utenza telefonica e un pc aziendale (cfr. allegato 5
- moduli di consegna beni aziendali e utenza sistema Edoc). Va ulteriormente precisato che il ricorrente si interfaccia direttamente con i vari responsabili / capi area delle sedi periferiche al fine di ottenere informazioni dettagliate sulle attività svolte dai lavoratori, segnalando altresì eventuali omissioni/inesattezze che si fossero verificate a seguito di riscontri documentali. Del compimento delle attività descritte vi è abbondante prova documentale relativamente a tutti gli anni di servizio e sino al corrente periodo (cfr. allegato 6 e 6b). Ad ulteriore riprova che l'attività del ricorrente non si è mai limitata alla semplice stesura della documentazione vi è la circostanza che, anch'esso, vi ha sempre apposto la propria firma, insieme a quella del responsabile. Appare evidente che, le mansioni effettivamente espletate dal Sig. non possano certamente Pt_1
assimilarsi a quelle, meramente esecutive, tipiche di un terzo livello contrattuale essendo, invece, caratterizzate da un certo grado di autonomia discrezionale e responsabilità, sicché non è alieno affermare che EG ha certamente maturato, negli anni, il diritto al superiore inquadramento, nei termini che verranno meglio chiariti in seguito. Ed invero, la legittima richiesta di un avanzamento di carriera è stata, dal già posta più volte all'attenzione dell'Azienda, da Pt_1
ultimo con formale nota a mezzo pec (cfr. allegato 7 - nota a mezzo pec del 24.10.2023), rimasta ad oggi inesitata.”.
Concludeva, quindi, chiedendo: “In via principale riconoscere in capo al ricorrente, per i motivi esposti in premessa, il superiore inquadramento nel livello V° amministrativi del vigente
CCNL Servizi Ambientali o, in subordine, del livello IV°, in ogni caso con contestuale adeguamento della retribuzione e con decorrenza dal mese di luglio 2013, o da quell'altra che risulterà in esito ad apposita istruttoria;
conseguentemente condannare la società resistente al pagamento, in favore del sig. delle differenze retributive spettanti per effetto del Parte_1
riconoscimento della nuova qualifica, pari ad € 35.834,38 o quell'altra somma maggiore o minore, che risulterà anche in esito ad espletanda CTU contabile, oltre ad interessi e rivalutazione come per legge dalle singole scadenze fino all'effettivo soddisfo;
In via subordinata, nella denegata e non temuta ipotesi che non venisse riconosciuta in capo al ricorrente la superiore qualifica professionale, condannare in ogni caso parte resistente al pagamento delle differenze retributive maturate in virtù delle superiori mansioni effettivamente espletate a far data dal mese di luglio 2013 o quell'altra che risulterà provata, da quantificarsi a mezzo di espletanda CTU, oltre ad interessi e rivalutazione come per legge dalle singole scadenze fino all'effettivo soddisfo”.
Si costituiva in giudizio parte convenuta eccependo l'infondatezza del ricorso, di cui chiedeva il rigetto, variamente argomentando. Deduceva: “l'addetto amministrativo di livello 3° collabora con il gruppo di lavoro afferente alla Segreteria di Pt_1
Igiene Ambientale, che fa capo al Responsabile d'ufficio Sig. il quale gestisce e Parte_4
coordina le attività di caricamento dati del personale della Raccolta Indifferenziata e non
Differenziata (come erroneamente indicato in ricorso) e che comprende circa 480 unità lavorative suddivise in tre turni: antimeridiano, pomeridiano e notturno, che sono dislocate presso le sedi societarie di , e Le attività di pertinenza dell'ufficio CP_2 Per_1 Parte_5 CP_3
Presenze dell'Area Igiene Ambientale prevedono un data-entry di tutti i giustificativi sia ordinari
(permessi vari) che per le remunerazioni accessorie (straordinario, ecc), per tutti i dipendenti dell'Area Igiene Ambientale Sud, comprendente circa 480 risorse ad essa afferenti. Il
Responsabile di livello 6° Sig. è stato assegnato alla Segreteria dall'anno 2016 (sostituendo il precedente responsabile d'ufficio di livello 6° ); egli coordina il gruppo Segreteria Persona_2
composto dalla Sig.ra di livello 4° (anch'ella attualmente in contenzioso con Parte_6
la Società ricorrente per mansioni superiori di livello 6°/5°) e dal Sig. di Parte_7
livello 4° addetto ufficio. L'attività lavorativa del ricorrente consiste unicamente nel caricamento dati nel sistema informatico aziendale, denominato Areas, sotto la direzione e il controllo dei suddetti superiori gerarchici”.
La causa veniva istruita mediante prove testimoniali e CTU contabile.
Nelle note conclusionali e sostitutive dell'udienza, i procuratori delle parti insistevano nei propri atti e argomentavano le loro conclusioni e richieste;
indi, la causa viene decisa con la presente sentenza completa di dispositivo e motivi della decisione, mediante il suo deposito nel fascicolo telematico.
Il ricorso è fondato e va accolto, per quanto di ragione. Relativamente alla domanda del ricorrente di inquadramento superiore e pagamento delle differenze retributive correlate all'espletamento delle superiori mansioni, deve osservarsi quanto segue.
Alla luce del costante orientamento della giurisprudenza di legittimità “nel procedimento logico diretto ad accertare, anche se limitatamente ai fini economici, la corrispondenza tra le mansioni effettive e quelle tipiche della qualifica superiore, il giudice del merito deve seguire tre fasi tra loro interdipendenti: egli deve dapprima procedere, in base all'interpretazione del contratto collettivo applicabile, all'individuazione delle categorie, qualifiche gradi previsti, tenendo conto degli elementi tipici che valgano a porre i criteri discriminatori di esse nell'ambito della struttura organizzativa dell'impresa; deve, poi, accertare - sulla base di tutte le risultanze probatorie - il concreto contenuto dell'attività lavorativa svolta;
infine, deve porre in rapporto con i testi della normativa contrattuale, secondo l'interpretazione datane senza modificarli o sostituirli con propri elementi determinativi, il risultato dell'indagine sull'effettiva attività lavorativa, al fine di ricondurre le mansioni di fatto nell'ambito della categoria, qualifica e grado, tipicizzati dal contratto collettivo secondo il principio di corrispondenza tra qualifica e mansioni, generalmente posto dall'art. 2103 cod. civ.” (ex plurimis: Cass. Civ., sez. lav., n.
30580/2019; Cass. Civ., sez. lav., n. 2972/2021).
Sulla scorta di tali indicazioni metodologiche è, quindi, opportuno partire dalla disamina delle declaratorie contrattuale relative al livello di appartenenza e di quello o quelli entro cui il ricorrente ha chiesto di essere inquadrato.
Il ricorrente è stato assunto presso la società convenuta in data 24/07/2013 con le mansioni di “impiegato amministrativo”, inquadrate al livello 3A del CCNL per i dipendenti di imprese e società esercenti servizi ambientali.
Orbene, secondo la declaratoria del CCNL rientrano nel 3° livello: “i lavoratori d'ordine che, con specifica collaborazione, svolgono attività esecutive, sia tecniche che amministrative, sulla base di procedure prestabilite, richiedenti preparazione professionale supportata da adeguate conoscenze di tecnica del lavoro, acquisibile anche mediante esperienza pratica, con autonomia operativa limitata all'esecuzione del proprio lavoro nell'ambito di istruzioni dettagliate. Profili esemplificativi: - lavoratore addetto alle attività di segreteria che, utilizzando anche mezzi informatici, svolge compiti vari, quali: dattilografia;
ricevimento, registrazione, archiviazione di documenti, fatture, corrispondenza;
trasmissione di documentazione, ecc. - lavoratore addetto ad attività amministrative/contabili che, utilizzando anche mezzi informatici, svolge attività di registrazione e tenuta della documentazione aziendale relativa alla gestione amministrativa del personale;
provvede alla raccolta dati e allo svolgimento di operazioni contabili (impostazione e registrazione dati su moduli, supporti informatici, totalizzazioni, elaborazioni statistiche, ecc); ecc.
Rientrano, invece, nel 4° livello, i: “Lavoratori d'ordine che, con specifica collaborazione, svolgono attività esecutive di carattere tecnico o amministrativo di particolare rilievo rispetto al livello inferiore, richiedenti una professionalità adeguata per l'applicazione di procedure e metodi operativi prestabiliti nonché specifiche conoscenze teoriche-pratiche, anche acquisite mediante addestramento o esperienze equivalenti, con autonomia operativa connessa ad istruzioni generali non necessariamente dettagliate.
Profili esemplificativi: - lavoratore che, in base a precise istruzioni, svolge compiti di segreteria, redige, secondo schemi usuali o avvalendosi di appunti stenografici, corrispondenza e documenti;
esamina per l'archiviazione e per il loro smistamento documenti e, ove richiesto, compila, su precise istruzioni e su schemi prefissati, prospetti e/o tabelle;
- lavoratore addetto ad attività amministrative/contabili che svolge attività connesse con la gestione amministrativa del personale: liquidazione stipendi;
controllo, secondo procedure definite, di tutti i documenti relativi alle attività di competenza (malattie, permessi, pratiche previdenziali, pratiche assicurative, pratiche assunzione, pratiche R.C. auto, ecc.). Provvede al completamento e all'elaborazione dei dati ivi contenuti con l'utilizzo di mezzi informatici;
ecc; - operatore EDP che, in base alla pianificazione del lavoro ed alle istruzioni ricevute, provvede al funzionamento dell'elaboratore centrale, al controllo ed alle istruzioni ricevute, provvede al funzionamento dell'elaboratore centrale, al controllo del sistema operativo e dei relativi output, effettuando anche le operazioni ausiliarie connesse;
effettua il caricamento dei programmi, controlla le segnalazioni di errore e interviene direttamente per individuare possibili soluzioni;
effettua operazione di salvataggio dei dati;
ecc.; - addetto allo sportello con il pubblico per il disbrigo pratiche relative all'applicazione della tariffa rifiuti;
ecc. Ed ancora, il medesimo CCNL stabilisce che appartengono al 5° livello
“Lavoratori di concetto che svolgono attività di elevato contenuto professionale tecniche/amministrative. In possesso di conoscenze teoriche derivanti da istruzione di grado superiore o conseguite con approfondita esperienza e formazione, nonché di capacità pratiche di elevata specializzazione professionale relative a tecniche, tecnologie e processi operativi, operano con autonomia nell'esecuzione delle attività assegnate e con discrezionalità definita nell'adattamento delle procedure e dei processi relativi alla propria attività. Operano individualmente o in concorso con altri lavoratori dei quali possono avere il coordinamento.
Profili esemplificativi:
- lavoratore che opera in area amministrativo-contabile-finanziaria, anche coordinando altri lavoratori. Predispone la raccolta, l'elaborazione e l'analisi dei dati per la redazione di documenti quali bilanci, situazioni contabili e/o finanziarie, ecc.; - lavoratore che, operando in area gestionale e/o amministrativa del personale, cura le attività che garantiscono il rispetto delle procedure e delle normative di legge e contrattuali, gli adempimenti contributivi e fiscali e la gestione e/o amministrazione del personale, anche coordinando l'attività di altri lavoratori;
segretario assistente: lavoratore che esamina e svolge pratiche amministrative complesse che richiedono specifiche procedure non standard. Svolge attività complementari a quelle del superiore, che implicano contatti con enti esterni. Gestisce l'attività di segreteria anche attraverso il coordinamento e il controllo di altro personale;
- capo turno EDP: lavoratore che predispone l'assetto del sistema secondo priorità e classi assegnate alle varie procedure e ne gestisce le risorse.
Cura il rispetto delle norme operative attuando, ove necessario, le procedure di emergenza previste;
analizza e individua condizioni di errore sia hardware che software, verifica la completezza degli output. Coordina e controlla le attività del personale in turno e l'addestramento dei neo-inseriti;
- programmatore: lavoratore che definisce i mezzi e realizza l'analisi informatica di una procedura, sulla base dell'analisi funzionale, e programma secondo il linguaggio e gli standard definiti. Conduce le prove pratiche di funzionamento del programma eliminando eventuali errori ed effettuando la messa a punto finale. Mantiene e aggiorna i programmi già funzionanti;
- capo responsabile di circoscrizioni/coordinatore di più quartieri o settori cittadini: lavoratore che esplica mansioni relative al coordinamento funzionale di unità organizzative operanti su zone territoriali o su aree comprendenti più quartieri, per la realizzazione degli obiettivi di intervento aziendale e di sviluppo dei servizi;
- responsabile di centro di servizi o gestioni: lavoratore che assicura nelle zone, nei settori, nel comprensorio o nelle gestioni assegnate, il funzionale e corretto svolgimento dei servizi aziendali e la distribuzione del lavoro, compilando i rapporti periodici;
- ispettore ambientale che, in possesso delle necessarie autorizzazioni amministrative rilasciate dagli enti e/o dalle autorità competenti preposti, svolge compiti di verifica e controllo del rispetto delle disposizioni in materia di smaltimento dei rifiuti, igiene del suolo e tutela ambientale;
ecc.
Al fine di accertare l'attività in concreto svolta dal ricorrente, va evidenziato che i testimoni, ascoltati all'udienza del 15/11/2024, hanno dichiarato rispettivamente:
: Non parente, indifferente. Conosco i fatti perché Email_1 Ema_2
sono dipendente presso la sede di via Cappuccini come Capo Area
(parte di IV e V circoscrizione), il ricorrente lavora in Piazzetta Cairoli Parte_5
ed è la persona a cui io consegno i fogli firma, straordinario, ferie ecc. relativi al servizio del personale in servizio presso Via Cappuccini. A.D.R.:
Io so che il ricorrente si occupa della gestione amministrativa delle predette pratiche relative a permessi, ferie ecc del personale di via Cappuccini, perché se c'è qualcosa che non va, dopo che io gli ho consegnato come detto la documentazione, lui mi chiama per sistemare la questione dal punto di vista amministrativo. A.D.R.: Non so quale sia l'organizzazione del lavoro del ricorrente in Piazzetta Cairoli, se lui abbia o meno dei superiori cui risponde e che gli dicono cosa fare, io so che io ho in relazione a questo aspetto di cui ho parlato rapporti soltanto con il A.D.R.: Non so dire dei buoni pasto, perché noi in sede Pt_1
non abbiamo buoni pasto. A.D.R.: Non so dire nulla neppure del fatto se il Parte_5
ricorrente si occupi o meno del cd. “doppio itinerario” perché non riguarda la sede Parte_5
A.D.R.: Quando vado nell'ufficio del ricorrente a portare la documentazione di cui ho parlato lo vedo lavorare al computer, non so dire poi nulla in relazione alle modalità di accesso del ricorrente ai sistemi informatici aziendali. A.D.R.: Il ricorrente contatta direttamente me come capo area Cappuccini per chiedere e chiarire qualsiasi aspetto relativo a ferie, permessi, straordinario, mancate timbrature ecc. relativi alla personale sede Cappuccini. A.D.R.: Non so l'inquadramento contrattuale dei dipendenti che lavorano presso l'ufficio presenze. A.D.R. di parte convenuta: A volte io nella stanza del ricorrente incontravo i , altre volte no;
del resto, io dovevo parlare con il e quindi non prestavo attenzione agli Pt_1
altri dipendenti presenti presso il suo ufficio”.
: Non parente, indifferente. Sono dipendente RAP e sono Parte_4 CP_4
responsabile dell'Ufficio presenze dove lavora il ricorrente, dall'agosto del
2016. A.D.R.: Il ricorrente si occupa del caricamento di tutti i dati delle presenze dei dipendenti e quindi anche di giustificativi di assenza o ferie o permessi o straordinario e tutto ciò che è accessorio alla normale presenza giornaliera dei dipendenti della raccolta indifferenziata e dell'igiene del suolo per le cd. sedi sud dell'azienda, che sono 4 , e CP_2 Per_1 Parte_5
. A.D.R.: In relazione a eventuali problematiche che si presentino in relazione alla CP_3
documentazione presentata dai capi area dei settori di cui si occupa il ricorrente capita che contatti direttamente lui i capi area o venga contattato direttamente dai medesimi al fine di chiarire e sistemare ogni questione amministrativa;
ciò fa in modo autonomo. Naturalmente della raccolta indifferenziata egli si occupa insieme ad altri, che eravamo io, il ricorrente e altri due colleghi sino al pensionamento di uno di questi, avvenuto lo scorso 1 novembre. I colleghi del ricorrente che svolgono le medesime mansioni in relazione alla indifferenziata o ad altri settori dell'igiene del suolo sono tutti inquadrati al 4° livello del CCNL, impiegati d'ordine, tranne me che sono il responsabile di 6 livello e il ricorrente che è inquadrato al 3 livello. In questo tipo di lavoro il ricorrente e i colleghi svolgono le stesse mansioni, con le medesime modalità. A.D.R.: Il ricorrente dal 2017 è stato nominato referente per il ritiro e la distribuzione, tramite il collega che la effettuava materialmente, quando essi erano cartacei, dei buoni pasto, sempre limitatamente alla raccolta indifferenziata e all'igiene del suolo, essendo l'unico referente designato.
A.D.R.: Il ricorrente in quest'ambito raccoglieva la documentazione delle presenze dal sistema informatico aziendale AREAS – cui aveva accesso con le proprie credenziali personali – per verificare il diritto ai buoni pasto e ne effettuava la quantificazione, coadiuvandomi nel compito di controllo della loro contabilità. A.D.R.: Dal giugno 2021 fino a tutto il settembre 2024 (ora il progetto non c'è più), il ricorrente mi collaborava – insieme agli altri dipendenti dell'ufficio – nel progetto cd. “doppio itinerario”; si tratta in sostanza di un'attività analoga a quella relativa alle presenze, perché il progetto prevedeva l'erogazione di un'indennità per le squadre che effettuavano la raccolta indifferenziata facendo due itinerari nel medesimo turno di lavoro, con un lieve aumento del monte orario del turno rispetto al turno ordinario;
si trattava nelle relative giornate di un'indennità erogata in luogo di quella relativa al lavoro straordinario. La lavorazione di questo progetto prevedeva la raccolta e la lavorazione delle autorizzazioni al “doppio itinerario”, che il ricorrente e i suoi colleghi caricavano nel sistema AREAS al fine di far calcolare al sistema la relativa indennità mediante l'inserimento di un apposito codice, diverso rispetto a quello già utilizzato per il lavoro straordinario, per il quale in sostanza per il resto il lavoro del ricorrente era analogo”.
Orbene, dalle dichiarazioni dei testi - della cui genuinità e attendibilità non vi è motivo di dubitare, dal momento che esse provengono da soggetti che hanno avuto, in virtù della loro qualità e dei loro rapporti lavorativi con le parti, una diretta e puntuale conoscenza dei fatti di causa -, anche perché tutte sostanzialmente conformi, deve escludersi la riconducibilità delle mansioni svolte dal ricorrente al vantato 5° livello.
Detto inquadramento si caratterizza per lo svolgimento di “attività di elevato contenuto professionale tecniche/amministrative”, oltre che dall' “elevata specializzazione professionale relative a tecniche, tecnologie e processi operativi”, caratteristiche che non sono emerse dalle prove assunte, in relazione alle mansioni svolte dal ricorrente, al pari dell'utilizzo di procedure particolari e diverse da quelle standard, cui i profili esemplificativi del livello 5° fanno riferimento.
Se tanto esclude il chiesto 5° livello, tuttavia l'inquadramento posseduto dal ricorrente, nel 3° livello, deve ritenersi non adeguato rispetto alle mansioni svolte in concreto, come pienamente provate in corso di causa.
Da quanto riferito dai testi risulta, infatti, che, sin da quando è stato assegnato all'ufficio presenze dell'Area Igiene Ambientale (16/01/2016), il ricorrente si è sempre occupato di tutte le attività connesse alla rilevazione e caricamento dei dati del personale della società resistente (ferie, permessi retribuiti e non, permessi l.
104/92, festività, straordinari, lavoro domenicale ecc), nonché della lavorazione della documentazione per l'erogazione dei buoni pasto per il personale che ne ha maturato il diritto al godimento.
E' emerso, altresi, che, dal giugno 2021 fino a settembre 2024, il dipendente ha collaborato nel progetto c.d. “doppio itinerario” e si occupava di inserire nel sistema informatico aziendale i dati del personale del settore della raccolta che svolgeva attività lavorativa in doppi turni di servizio con duplici itinerari.
La suddetta attività, svolta continuativamente dal ricorrente, può senz'altro essere ricondotta nel 4° livello del CCNL di settore, trattandosi di attività che il lavoratore ha svolto con autonomia operativa connessa ad istruzioni generali non necessariamente dettagliate, quali sono invece quelle previste nella declaratoria del livello 3°, posseduto dal ricorrente.
A ulteriore conferma di quanto sopra, tra i profili esemplificativi del livello 4° è indicato proprio il lavoratore “addetto ad attività amministrative/contabili che svolge attività connesse con la gestione amministrativa del personale: liquidazione stipendi;
controllo, secondo procedure definite, di tutti i documenti relativi alle attività di competenza (malattie, permessi, pratiche previdenziali, pratiche assicurative, pratiche assunzione, pratiche R.C. auto, ecc.). Provvede al completamento e all'elaborazione dei dati ivi contenuti con l'utilizzo di mezzi informatici;
ecc;”.
Deve, quindi, ritenersi che la parte ricorrente, sin dal 16/01/2016, ha svolto mansioni che andavano inquadrate in quelle del 4° livello del CCNL di settore, rivendicato in subordine.
Il ricorrente ha quindi diritto ad essere inquadrata nel 4° livello contrattuale, ex art. 2103 c.c. e sulla scorta della previsione del CCNL di categoria, con decorrenza dal 16/05/2016 (art.16 CCNL: L'assegnazione nel superiore livello di inquadramento superiore, nella posizione parametrale B, diviene definitiva dopo un periodo di 4 mesi continuativi di effettivo servizio, fatto salvo quanto previsto dalla norma relativa ai lavoratori con la qualifica di quadro). Per l'effetto, la società convenuta va condannata al pagamento delle relative differenze retributive, per le superiori mansioni svolte di fatto, correttamente calcolate dal C.T.U. nella relazione in atti - che pienamente si condividono e richiamano attesa la correttezza dell'iter logico e dei calcoli -, non contestata dalle parti in relazione ai conteggi operati.
Vanno, quindi, emesse le statuizioni di cui alla parte dispositiva, anche con riferimento alle spese di lite e di C.T.U., che seguono la soccombenza della società convenuta.
P.Q.M.
Come sopra.
Così deciso in Palermo, lì 20/10/2025 - a seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 17/09/2025.
La Giudice
LA NO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona della
Giudice LA NO, nella causa iscritta al N. 961/2024 R.G.L., promossa
D A
, rappresentato e difeso dall'avv. MB SE e Parte_1
dall'avv. PALAZZOLO MONICA ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore predetto in INDIRIZZO TELEMATICO
- ricorrente -
C O N T R O in persona del legale Parte_2
rappresentate pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. CODIGLIONE MARIA
CONCETTA ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore predetto in INDIRIZZO TELEMATICO
- resistente -
A seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 17/09/2025, per la quale si dà atto che le parti costituite hanno tempestivamente ricevuto avviso e depositato note scritte, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
D I S P O S I T I V O
La Giudice, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite, ogni diversa domanda ed eccezione reietta, dichiara che
[...]
aveva diritto ad essere inquadrato nel 4° livello del CCNL di settore Pt_1
applicato al rapporto a decorrere dal 16/05/2016. Condanna la società convenuta Parte_2
all'inquadramento del ricorrente nel livello e con la decorrenza come sopra accertati e alla corresponsione delle relative differenze retributive a decorrere dal
16/01/2016, che liquida in complessivi € 15.106,85 sino al 31/07/2025, ivi inclusi rivalutazione monetaria e interessi legali sino al 31/07/2025 ed oltre ulteriori rivalutazione monetaria e interessi legali sul rivalutato da detta data al saldo effettivo.
Condanna la alla rifusione, in Parte_2
favore della parte ricorrente, delle spese di lite, che liquida in complessivi €
5.000,00, per compensi professionali, oltre rimborso spese generali 15%, IVA e
CPA, se dovute per legge, disponendone la distrazione in favore dell'avv.
MB SE e dell'avv. PALAZZOLO MONICA, antistatari.
Pone a carico della società resistente le spese di C.T.U. liquidate in separato decreto.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 23/01/2024 parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio deducendo: “L'odierno Parte_2
ricorrente è stato assunto alle dipendenze di a far data dal 24 luglio 2013 (cfr. CP_1
allegato 1 – busta paga), con rapporto di lavoro a tempo indeterminato full-time e con qualifica di impiegato amministrativo – Liv. 3A° CCNL Servizi Ambientali (cfr. allegato 2 – CCNL
Servizi Ambientali). Il lavoratore, a far data dal 16.01.2016, risulta in servizio presso la
Direzione/segreteria ove svolge mansioni di rilevanza Parte_3
aziendale, propedeutiche alla gestione del personale, e precipuamente consistenti nel rilevamento e nella lavorazione di ferie e permessi retribuiti e non, permessi L. 104/92, pagamenti festività, straordinari, lavoro domenicale e passaggio a paghe mensili. A partire dal maggio 2017, anche in collaborazione con il responsabile, il lavoratore effettua altresì il rilevamento, conteggio e compilazione modulistica relativa ai buoni pasto (cfr. allegato 3 - disposizione di trasferimento alla segreteria della Divisione Sud del 12.01.2016). A partire dal 24.06.2021, sempre in collaborazione con il responsabile d'ufficio, il Sig. si occupa della gestione del progetto Pt_1
denominato “doppio itinerario” relativo al settore della raccolta indifferenziata. Salvo quanto specificato in precedenza, tutte le suddette mansioni vengono espletate dal in Pt_1
autonomia, anche avvalendosi di strumenti informatici, nella fattispecie del sistema denominato
“AREAS” per il quale il ricorrente è dotato di apposite credenziali di accesso e di mail aziendale
(cfr. allegati 4 – mail aziendale)
Peraltro, il ricorrente ha in carico un'apposita utenza telefonica e un pc aziendale (cfr. allegato 5
- moduli di consegna beni aziendali e utenza sistema Edoc). Va ulteriormente precisato che il ricorrente si interfaccia direttamente con i vari responsabili / capi area delle sedi periferiche al fine di ottenere informazioni dettagliate sulle attività svolte dai lavoratori, segnalando altresì eventuali omissioni/inesattezze che si fossero verificate a seguito di riscontri documentali. Del compimento delle attività descritte vi è abbondante prova documentale relativamente a tutti gli anni di servizio e sino al corrente periodo (cfr. allegato 6 e 6b). Ad ulteriore riprova che l'attività del ricorrente non si è mai limitata alla semplice stesura della documentazione vi è la circostanza che, anch'esso, vi ha sempre apposto la propria firma, insieme a quella del responsabile. Appare evidente che, le mansioni effettivamente espletate dal Sig. non possano certamente Pt_1
assimilarsi a quelle, meramente esecutive, tipiche di un terzo livello contrattuale essendo, invece, caratterizzate da un certo grado di autonomia discrezionale e responsabilità, sicché non è alieno affermare che EG ha certamente maturato, negli anni, il diritto al superiore inquadramento, nei termini che verranno meglio chiariti in seguito. Ed invero, la legittima richiesta di un avanzamento di carriera è stata, dal già posta più volte all'attenzione dell'Azienda, da Pt_1
ultimo con formale nota a mezzo pec (cfr. allegato 7 - nota a mezzo pec del 24.10.2023), rimasta ad oggi inesitata.”.
Concludeva, quindi, chiedendo: “In via principale riconoscere in capo al ricorrente, per i motivi esposti in premessa, il superiore inquadramento nel livello V° amministrativi del vigente
CCNL Servizi Ambientali o, in subordine, del livello IV°, in ogni caso con contestuale adeguamento della retribuzione e con decorrenza dal mese di luglio 2013, o da quell'altra che risulterà in esito ad apposita istruttoria;
conseguentemente condannare la società resistente al pagamento, in favore del sig. delle differenze retributive spettanti per effetto del Parte_1
riconoscimento della nuova qualifica, pari ad € 35.834,38 o quell'altra somma maggiore o minore, che risulterà anche in esito ad espletanda CTU contabile, oltre ad interessi e rivalutazione come per legge dalle singole scadenze fino all'effettivo soddisfo;
In via subordinata, nella denegata e non temuta ipotesi che non venisse riconosciuta in capo al ricorrente la superiore qualifica professionale, condannare in ogni caso parte resistente al pagamento delle differenze retributive maturate in virtù delle superiori mansioni effettivamente espletate a far data dal mese di luglio 2013 o quell'altra che risulterà provata, da quantificarsi a mezzo di espletanda CTU, oltre ad interessi e rivalutazione come per legge dalle singole scadenze fino all'effettivo soddisfo”.
Si costituiva in giudizio parte convenuta eccependo l'infondatezza del ricorso, di cui chiedeva il rigetto, variamente argomentando. Deduceva: “l'addetto amministrativo di livello 3° collabora con il gruppo di lavoro afferente alla Segreteria di Pt_1
Igiene Ambientale, che fa capo al Responsabile d'ufficio Sig. il quale gestisce e Parte_4
coordina le attività di caricamento dati del personale della Raccolta Indifferenziata e non
Differenziata (come erroneamente indicato in ricorso) e che comprende circa 480 unità lavorative suddivise in tre turni: antimeridiano, pomeridiano e notturno, che sono dislocate presso le sedi societarie di , e Le attività di pertinenza dell'ufficio CP_2 Per_1 Parte_5 CP_3
Presenze dell'Area Igiene Ambientale prevedono un data-entry di tutti i giustificativi sia ordinari
(permessi vari) che per le remunerazioni accessorie (straordinario, ecc), per tutti i dipendenti dell'Area Igiene Ambientale Sud, comprendente circa 480 risorse ad essa afferenti. Il
Responsabile di livello 6° Sig. è stato assegnato alla Segreteria dall'anno 2016 (sostituendo il precedente responsabile d'ufficio di livello 6° ); egli coordina il gruppo Segreteria Persona_2
composto dalla Sig.ra di livello 4° (anch'ella attualmente in contenzioso con Parte_6
la Società ricorrente per mansioni superiori di livello 6°/5°) e dal Sig. di Parte_7
livello 4° addetto ufficio. L'attività lavorativa del ricorrente consiste unicamente nel caricamento dati nel sistema informatico aziendale, denominato Areas, sotto la direzione e il controllo dei suddetti superiori gerarchici”.
La causa veniva istruita mediante prove testimoniali e CTU contabile.
Nelle note conclusionali e sostitutive dell'udienza, i procuratori delle parti insistevano nei propri atti e argomentavano le loro conclusioni e richieste;
indi, la causa viene decisa con la presente sentenza completa di dispositivo e motivi della decisione, mediante il suo deposito nel fascicolo telematico.
Il ricorso è fondato e va accolto, per quanto di ragione. Relativamente alla domanda del ricorrente di inquadramento superiore e pagamento delle differenze retributive correlate all'espletamento delle superiori mansioni, deve osservarsi quanto segue.
Alla luce del costante orientamento della giurisprudenza di legittimità “nel procedimento logico diretto ad accertare, anche se limitatamente ai fini economici, la corrispondenza tra le mansioni effettive e quelle tipiche della qualifica superiore, il giudice del merito deve seguire tre fasi tra loro interdipendenti: egli deve dapprima procedere, in base all'interpretazione del contratto collettivo applicabile, all'individuazione delle categorie, qualifiche gradi previsti, tenendo conto degli elementi tipici che valgano a porre i criteri discriminatori di esse nell'ambito della struttura organizzativa dell'impresa; deve, poi, accertare - sulla base di tutte le risultanze probatorie - il concreto contenuto dell'attività lavorativa svolta;
infine, deve porre in rapporto con i testi della normativa contrattuale, secondo l'interpretazione datane senza modificarli o sostituirli con propri elementi determinativi, il risultato dell'indagine sull'effettiva attività lavorativa, al fine di ricondurre le mansioni di fatto nell'ambito della categoria, qualifica e grado, tipicizzati dal contratto collettivo secondo il principio di corrispondenza tra qualifica e mansioni, generalmente posto dall'art. 2103 cod. civ.” (ex plurimis: Cass. Civ., sez. lav., n.
30580/2019; Cass. Civ., sez. lav., n. 2972/2021).
Sulla scorta di tali indicazioni metodologiche è, quindi, opportuno partire dalla disamina delle declaratorie contrattuale relative al livello di appartenenza e di quello o quelli entro cui il ricorrente ha chiesto di essere inquadrato.
Il ricorrente è stato assunto presso la società convenuta in data 24/07/2013 con le mansioni di “impiegato amministrativo”, inquadrate al livello 3A del CCNL per i dipendenti di imprese e società esercenti servizi ambientali.
Orbene, secondo la declaratoria del CCNL rientrano nel 3° livello: “i lavoratori d'ordine che, con specifica collaborazione, svolgono attività esecutive, sia tecniche che amministrative, sulla base di procedure prestabilite, richiedenti preparazione professionale supportata da adeguate conoscenze di tecnica del lavoro, acquisibile anche mediante esperienza pratica, con autonomia operativa limitata all'esecuzione del proprio lavoro nell'ambito di istruzioni dettagliate. Profili esemplificativi: - lavoratore addetto alle attività di segreteria che, utilizzando anche mezzi informatici, svolge compiti vari, quali: dattilografia;
ricevimento, registrazione, archiviazione di documenti, fatture, corrispondenza;
trasmissione di documentazione, ecc. - lavoratore addetto ad attività amministrative/contabili che, utilizzando anche mezzi informatici, svolge attività di registrazione e tenuta della documentazione aziendale relativa alla gestione amministrativa del personale;
provvede alla raccolta dati e allo svolgimento di operazioni contabili (impostazione e registrazione dati su moduli, supporti informatici, totalizzazioni, elaborazioni statistiche, ecc); ecc.
Rientrano, invece, nel 4° livello, i: “Lavoratori d'ordine che, con specifica collaborazione, svolgono attività esecutive di carattere tecnico o amministrativo di particolare rilievo rispetto al livello inferiore, richiedenti una professionalità adeguata per l'applicazione di procedure e metodi operativi prestabiliti nonché specifiche conoscenze teoriche-pratiche, anche acquisite mediante addestramento o esperienze equivalenti, con autonomia operativa connessa ad istruzioni generali non necessariamente dettagliate.
Profili esemplificativi: - lavoratore che, in base a precise istruzioni, svolge compiti di segreteria, redige, secondo schemi usuali o avvalendosi di appunti stenografici, corrispondenza e documenti;
esamina per l'archiviazione e per il loro smistamento documenti e, ove richiesto, compila, su precise istruzioni e su schemi prefissati, prospetti e/o tabelle;
- lavoratore addetto ad attività amministrative/contabili che svolge attività connesse con la gestione amministrativa del personale: liquidazione stipendi;
controllo, secondo procedure definite, di tutti i documenti relativi alle attività di competenza (malattie, permessi, pratiche previdenziali, pratiche assicurative, pratiche assunzione, pratiche R.C. auto, ecc.). Provvede al completamento e all'elaborazione dei dati ivi contenuti con l'utilizzo di mezzi informatici;
ecc; - operatore EDP che, in base alla pianificazione del lavoro ed alle istruzioni ricevute, provvede al funzionamento dell'elaboratore centrale, al controllo ed alle istruzioni ricevute, provvede al funzionamento dell'elaboratore centrale, al controllo del sistema operativo e dei relativi output, effettuando anche le operazioni ausiliarie connesse;
effettua il caricamento dei programmi, controlla le segnalazioni di errore e interviene direttamente per individuare possibili soluzioni;
effettua operazione di salvataggio dei dati;
ecc.; - addetto allo sportello con il pubblico per il disbrigo pratiche relative all'applicazione della tariffa rifiuti;
ecc. Ed ancora, il medesimo CCNL stabilisce che appartengono al 5° livello
“Lavoratori di concetto che svolgono attività di elevato contenuto professionale tecniche/amministrative. In possesso di conoscenze teoriche derivanti da istruzione di grado superiore o conseguite con approfondita esperienza e formazione, nonché di capacità pratiche di elevata specializzazione professionale relative a tecniche, tecnologie e processi operativi, operano con autonomia nell'esecuzione delle attività assegnate e con discrezionalità definita nell'adattamento delle procedure e dei processi relativi alla propria attività. Operano individualmente o in concorso con altri lavoratori dei quali possono avere il coordinamento.
Profili esemplificativi:
- lavoratore che opera in area amministrativo-contabile-finanziaria, anche coordinando altri lavoratori. Predispone la raccolta, l'elaborazione e l'analisi dei dati per la redazione di documenti quali bilanci, situazioni contabili e/o finanziarie, ecc.; - lavoratore che, operando in area gestionale e/o amministrativa del personale, cura le attività che garantiscono il rispetto delle procedure e delle normative di legge e contrattuali, gli adempimenti contributivi e fiscali e la gestione e/o amministrazione del personale, anche coordinando l'attività di altri lavoratori;
segretario assistente: lavoratore che esamina e svolge pratiche amministrative complesse che richiedono specifiche procedure non standard. Svolge attività complementari a quelle del superiore, che implicano contatti con enti esterni. Gestisce l'attività di segreteria anche attraverso il coordinamento e il controllo di altro personale;
- capo turno EDP: lavoratore che predispone l'assetto del sistema secondo priorità e classi assegnate alle varie procedure e ne gestisce le risorse.
Cura il rispetto delle norme operative attuando, ove necessario, le procedure di emergenza previste;
analizza e individua condizioni di errore sia hardware che software, verifica la completezza degli output. Coordina e controlla le attività del personale in turno e l'addestramento dei neo-inseriti;
- programmatore: lavoratore che definisce i mezzi e realizza l'analisi informatica di una procedura, sulla base dell'analisi funzionale, e programma secondo il linguaggio e gli standard definiti. Conduce le prove pratiche di funzionamento del programma eliminando eventuali errori ed effettuando la messa a punto finale. Mantiene e aggiorna i programmi già funzionanti;
- capo responsabile di circoscrizioni/coordinatore di più quartieri o settori cittadini: lavoratore che esplica mansioni relative al coordinamento funzionale di unità organizzative operanti su zone territoriali o su aree comprendenti più quartieri, per la realizzazione degli obiettivi di intervento aziendale e di sviluppo dei servizi;
- responsabile di centro di servizi o gestioni: lavoratore che assicura nelle zone, nei settori, nel comprensorio o nelle gestioni assegnate, il funzionale e corretto svolgimento dei servizi aziendali e la distribuzione del lavoro, compilando i rapporti periodici;
- ispettore ambientale che, in possesso delle necessarie autorizzazioni amministrative rilasciate dagli enti e/o dalle autorità competenti preposti, svolge compiti di verifica e controllo del rispetto delle disposizioni in materia di smaltimento dei rifiuti, igiene del suolo e tutela ambientale;
ecc.
Al fine di accertare l'attività in concreto svolta dal ricorrente, va evidenziato che i testimoni, ascoltati all'udienza del 15/11/2024, hanno dichiarato rispettivamente:
: Non parente, indifferente. Conosco i fatti perché Email_1 Ema_2
sono dipendente presso la sede di via Cappuccini come Capo Area
(parte di IV e V circoscrizione), il ricorrente lavora in Piazzetta Cairoli Parte_5
ed è la persona a cui io consegno i fogli firma, straordinario, ferie ecc. relativi al servizio del personale in servizio presso Via Cappuccini. A.D.R.:
Io so che il ricorrente si occupa della gestione amministrativa delle predette pratiche relative a permessi, ferie ecc del personale di via Cappuccini, perché se c'è qualcosa che non va, dopo che io gli ho consegnato come detto la documentazione, lui mi chiama per sistemare la questione dal punto di vista amministrativo. A.D.R.: Non so quale sia l'organizzazione del lavoro del ricorrente in Piazzetta Cairoli, se lui abbia o meno dei superiori cui risponde e che gli dicono cosa fare, io so che io ho in relazione a questo aspetto di cui ho parlato rapporti soltanto con il A.D.R.: Non so dire dei buoni pasto, perché noi in sede Pt_1
non abbiamo buoni pasto. A.D.R.: Non so dire nulla neppure del fatto se il Parte_5
ricorrente si occupi o meno del cd. “doppio itinerario” perché non riguarda la sede Parte_5
A.D.R.: Quando vado nell'ufficio del ricorrente a portare la documentazione di cui ho parlato lo vedo lavorare al computer, non so dire poi nulla in relazione alle modalità di accesso del ricorrente ai sistemi informatici aziendali. A.D.R.: Il ricorrente contatta direttamente me come capo area Cappuccini per chiedere e chiarire qualsiasi aspetto relativo a ferie, permessi, straordinario, mancate timbrature ecc. relativi alla personale sede Cappuccini. A.D.R.: Non so l'inquadramento contrattuale dei dipendenti che lavorano presso l'ufficio presenze. A.D.R. di parte convenuta: A volte io nella stanza del ricorrente incontravo i , altre volte no;
del resto, io dovevo parlare con il e quindi non prestavo attenzione agli Pt_1
altri dipendenti presenti presso il suo ufficio”.
: Non parente, indifferente. Sono dipendente RAP e sono Parte_4 CP_4
responsabile dell'Ufficio presenze dove lavora il ricorrente, dall'agosto del
2016. A.D.R.: Il ricorrente si occupa del caricamento di tutti i dati delle presenze dei dipendenti e quindi anche di giustificativi di assenza o ferie o permessi o straordinario e tutto ciò che è accessorio alla normale presenza giornaliera dei dipendenti della raccolta indifferenziata e dell'igiene del suolo per le cd. sedi sud dell'azienda, che sono 4 , e CP_2 Per_1 Parte_5
. A.D.R.: In relazione a eventuali problematiche che si presentino in relazione alla CP_3
documentazione presentata dai capi area dei settori di cui si occupa il ricorrente capita che contatti direttamente lui i capi area o venga contattato direttamente dai medesimi al fine di chiarire e sistemare ogni questione amministrativa;
ciò fa in modo autonomo. Naturalmente della raccolta indifferenziata egli si occupa insieme ad altri, che eravamo io, il ricorrente e altri due colleghi sino al pensionamento di uno di questi, avvenuto lo scorso 1 novembre. I colleghi del ricorrente che svolgono le medesime mansioni in relazione alla indifferenziata o ad altri settori dell'igiene del suolo sono tutti inquadrati al 4° livello del CCNL, impiegati d'ordine, tranne me che sono il responsabile di 6 livello e il ricorrente che è inquadrato al 3 livello. In questo tipo di lavoro il ricorrente e i colleghi svolgono le stesse mansioni, con le medesime modalità. A.D.R.: Il ricorrente dal 2017 è stato nominato referente per il ritiro e la distribuzione, tramite il collega che la effettuava materialmente, quando essi erano cartacei, dei buoni pasto, sempre limitatamente alla raccolta indifferenziata e all'igiene del suolo, essendo l'unico referente designato.
A.D.R.: Il ricorrente in quest'ambito raccoglieva la documentazione delle presenze dal sistema informatico aziendale AREAS – cui aveva accesso con le proprie credenziali personali – per verificare il diritto ai buoni pasto e ne effettuava la quantificazione, coadiuvandomi nel compito di controllo della loro contabilità. A.D.R.: Dal giugno 2021 fino a tutto il settembre 2024 (ora il progetto non c'è più), il ricorrente mi collaborava – insieme agli altri dipendenti dell'ufficio – nel progetto cd. “doppio itinerario”; si tratta in sostanza di un'attività analoga a quella relativa alle presenze, perché il progetto prevedeva l'erogazione di un'indennità per le squadre che effettuavano la raccolta indifferenziata facendo due itinerari nel medesimo turno di lavoro, con un lieve aumento del monte orario del turno rispetto al turno ordinario;
si trattava nelle relative giornate di un'indennità erogata in luogo di quella relativa al lavoro straordinario. La lavorazione di questo progetto prevedeva la raccolta e la lavorazione delle autorizzazioni al “doppio itinerario”, che il ricorrente e i suoi colleghi caricavano nel sistema AREAS al fine di far calcolare al sistema la relativa indennità mediante l'inserimento di un apposito codice, diverso rispetto a quello già utilizzato per il lavoro straordinario, per il quale in sostanza per il resto il lavoro del ricorrente era analogo”.
Orbene, dalle dichiarazioni dei testi - della cui genuinità e attendibilità non vi è motivo di dubitare, dal momento che esse provengono da soggetti che hanno avuto, in virtù della loro qualità e dei loro rapporti lavorativi con le parti, una diretta e puntuale conoscenza dei fatti di causa -, anche perché tutte sostanzialmente conformi, deve escludersi la riconducibilità delle mansioni svolte dal ricorrente al vantato 5° livello.
Detto inquadramento si caratterizza per lo svolgimento di “attività di elevato contenuto professionale tecniche/amministrative”, oltre che dall' “elevata specializzazione professionale relative a tecniche, tecnologie e processi operativi”, caratteristiche che non sono emerse dalle prove assunte, in relazione alle mansioni svolte dal ricorrente, al pari dell'utilizzo di procedure particolari e diverse da quelle standard, cui i profili esemplificativi del livello 5° fanno riferimento.
Se tanto esclude il chiesto 5° livello, tuttavia l'inquadramento posseduto dal ricorrente, nel 3° livello, deve ritenersi non adeguato rispetto alle mansioni svolte in concreto, come pienamente provate in corso di causa.
Da quanto riferito dai testi risulta, infatti, che, sin da quando è stato assegnato all'ufficio presenze dell'Area Igiene Ambientale (16/01/2016), il ricorrente si è sempre occupato di tutte le attività connesse alla rilevazione e caricamento dei dati del personale della società resistente (ferie, permessi retribuiti e non, permessi l.
104/92, festività, straordinari, lavoro domenicale ecc), nonché della lavorazione della documentazione per l'erogazione dei buoni pasto per il personale che ne ha maturato il diritto al godimento.
E' emerso, altresi, che, dal giugno 2021 fino a settembre 2024, il dipendente ha collaborato nel progetto c.d. “doppio itinerario” e si occupava di inserire nel sistema informatico aziendale i dati del personale del settore della raccolta che svolgeva attività lavorativa in doppi turni di servizio con duplici itinerari.
La suddetta attività, svolta continuativamente dal ricorrente, può senz'altro essere ricondotta nel 4° livello del CCNL di settore, trattandosi di attività che il lavoratore ha svolto con autonomia operativa connessa ad istruzioni generali non necessariamente dettagliate, quali sono invece quelle previste nella declaratoria del livello 3°, posseduto dal ricorrente.
A ulteriore conferma di quanto sopra, tra i profili esemplificativi del livello 4° è indicato proprio il lavoratore “addetto ad attività amministrative/contabili che svolge attività connesse con la gestione amministrativa del personale: liquidazione stipendi;
controllo, secondo procedure definite, di tutti i documenti relativi alle attività di competenza (malattie, permessi, pratiche previdenziali, pratiche assicurative, pratiche assunzione, pratiche R.C. auto, ecc.). Provvede al completamento e all'elaborazione dei dati ivi contenuti con l'utilizzo di mezzi informatici;
ecc;”.
Deve, quindi, ritenersi che la parte ricorrente, sin dal 16/01/2016, ha svolto mansioni che andavano inquadrate in quelle del 4° livello del CCNL di settore, rivendicato in subordine.
Il ricorrente ha quindi diritto ad essere inquadrata nel 4° livello contrattuale, ex art. 2103 c.c. e sulla scorta della previsione del CCNL di categoria, con decorrenza dal 16/05/2016 (art.16 CCNL: L'assegnazione nel superiore livello di inquadramento superiore, nella posizione parametrale B, diviene definitiva dopo un periodo di 4 mesi continuativi di effettivo servizio, fatto salvo quanto previsto dalla norma relativa ai lavoratori con la qualifica di quadro). Per l'effetto, la società convenuta va condannata al pagamento delle relative differenze retributive, per le superiori mansioni svolte di fatto, correttamente calcolate dal C.T.U. nella relazione in atti - che pienamente si condividono e richiamano attesa la correttezza dell'iter logico e dei calcoli -, non contestata dalle parti in relazione ai conteggi operati.
Vanno, quindi, emesse le statuizioni di cui alla parte dispositiva, anche con riferimento alle spese di lite e di C.T.U., che seguono la soccombenza della società convenuta.
P.Q.M.
Come sopra.
Così deciso in Palermo, lì 20/10/2025 - a seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 17/09/2025.
La Giudice
LA NO