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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 04/06/2025, n. 1379 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1379 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
N. 3574/2019 N. Cron.
N. Sent. Civ. Anno 2025 N. Rep.
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
REPUBBLlCA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario di Pace DE Tribunale di RR NU,
dr. Gianluigi Ciampa, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
(redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificati dalla
L. 18.06.2009 n. 69, nonché dal D.L. 69/2013);
nella causa civile di I° grado iscritta al n° 3574
DE ruolo degli affari contenziosi civili DEl'anno 2019
avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 486/19 (R.G. 1799/19)
TRA
(C.F. ), nato il [...] a Parte_1 C.F._1
RR DE RE (NA) e (C.F. ), nata il 9 Parte_2 C.F._2
ottobre 1971 a Pompei (NA), entrambi residenti in [...] II Vico, rappresentati e difesi, dall'avv. Gianfranco Telese (C.F.
) - PEC presso il cui studio C.F._3 Email_1
elett.te domiciliano in RR NU (NA) in Via P. Fusco n. 61,
-opponenti-
1 E
(C.F. ), con sede legale in Milano (MI) al Foro Buo- Controparte_1 P.IVA_1
naparte n. 12 e per essa quale procuratore (P.IVA Controparte_2 P.IVA_2
in persona DE legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa dagli avv.ti Raffaele Zurlo (C.F.
) – PEC ed Andrea Ornati (C.F. C.F._4 Email_2
– PEC ed elett.te dom.ta presso il loro C.F._5 Email_3
studio in La Spezia alla Via Paolo Emilio Taviani n. 170,
-opposta-
CONCLUSIONI
Come da atti DE giudizio, cui si fa espresso rinvio
FATTO E MOTIVI DI DIRITTO DELLA DECISIONE
In data 27.05.2019, con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo n.
486/2019 gli opponenti esponevano che:
-avevano stipulato con Consum.it s.p.a., poi fusasi per incorporazione in
[...]
“contratto di finanziamento n. 4184682; Controparte_3
-con ricorso per decreto ingiuntivo ex artt. 633, 642 e ss. c.p.c., Controparte_2
quale procuratrice di chiedeva al Tribunale adìto di ingiungere, il Controparte_1
pagamento, in solido tra loro ed in favore DEla ricorrente, DEla somma di € di €
65.955,17, oltre interessi legali sulla sorta capitale, fino all'effettivo soddisfo,
nonché le spese legali DE procedimento (Euro 406,50) e compensi professionali
(Euro 1.300,00) ammontanti a complessivi Euro 1.706,50, oltre spese generali, IVA
e CPA;
in data 27 aprile 2019, veniva notificato, ai sensi DEl'art. 140 c.p.c., agli opponenti il decreto ingiuntivo n.486/19 (R.G. 1799/19), emesso in data 7 aprile 2019.
2 Gli opponenti evidenziavano la: 1) carenza di legittimazione all'azione; 2)
mancanza DEle condizioni di cui agli artt. 633 e 634 c.p.c.; 3) nullità ai sensi
DEl'art. 1815, comma 2 c.p.c.; 4) nullità ai sensi DEl'art. 117 TUB.
Chiedevano, pertanto: (i) in via principale, di accogliere l'opposizione e dichiarare nullo il decreto ingiuntivo n. 486/2019 opposto;
(ii) dichiarare nullo, ai sensi
DEl'art. 1815 c.c., il contratto di finanziamento nella parte in cui fissava gli interessi corrispettivi, di mora, la clausola penale e qualsiasi altra voce ad essi assimilabile,
in misura eccedente rispetto al tasso soglia fissato ai sensi DEl'art. 2 legge
108/1996, accertando, per l'effetto, l'importo effettivamente dovuto da parte opponente;
(iii) dichiarare nulla ai sensi DEl'art. 117 TUB, la clausola in cui erano stabiliti gli interessi nel contratto;
(iv) la vittoria di spese e competenze DE giudizio,
con attribuzione al procuratore antistatario.
Si costituiva in giudizio l'istituto opposto che, nel contestare integralmente ogni avversa deduzione e conclusione, eccepiva: (i) la sussistenza DEla legittimazione ad agire, (ii) la ritualità DEla cessione DE credito, (iii) la sussistenza dei requisiti di cui agli artt. 633-634 c.p.c. per l'emissione DE decreto ingiuntivo, (iv) la legittimità
DEle clausole relative agli interessi compensativi e moratori.
Chiedeva, pertanto, in via preliminare, che venisse concessa la provvisoria esecutività DE decreto ingiuntivo, sussistendone i presupposti di legge, mentre, nel merito, il rigetto DEle domande ex adverso proposte, con conferma DE predetto o,
in via subordinata, la condanna degli opponenti al pagamento DEla somma che sarebbe risultata dovuta o provata in corso di causa.
Il 06.10.2021 veniva espletato il tentativo di mediazione che si concludeva con esito negativo stante la mancata partecipazione di parte opponente.
3 In data 02.10.2023 il Tribunale ammetteva la C.T.U. contabile al fine di verificare se: (i) il contratto di finanziamento dedotto in lite recasse la corretta indicazione DE
Par TAEG / ; (ii) il contratto di finanziamento fosse affetto da “usura originaria”
tenendo conto di tutti gli oneri collegati all'erogazione DE credito.
Il C.T.U. depositava la consulenza tecnica e in data 08.02.2025 il Tribunale
assegnava la causa a sentenza, concedendo alle parti i termini ex art 190 c.p.c..
In primis, si rileva l'avvenuto esperimento, da parte DEl'opposta DE tentativo di mediazione obbligatoria ex art. 5, comma 1, dlgs. 28/2010, convertito in L. 69/2013,
con esito negativo. Consegue l'assolvimento DEla condizione di procedibilità.
Nel merito, occorre preliminarmente soffermarsi sull'eventuale fondatezza DEla
pretesa avanzata dalla ricorrente ed infatti, per consolidato orientamento DEla
giurisprudenza di legittimità “l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un
ordinario giudizio di cognizione in cui il giudice non deve limitarsi a stabilire se
l'ingiunzione fu emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla
legge per l'emanazione DE provvedimento monitorio ma accertare il fondamento
DEla pretesa fatta valere col ricorso per l'ingiunzione e, ove il credito risulti
fondato, deve accogliere la domanda indipendentemente dalla circostanza DEla
regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori alla stregua dei quali
l'ingiunzione fu emessa, rimanendo irrilevanti, ai fini di tale accertamento,
eventuali vizi DEla procedura monitoria che non importino l'insussistenza DE
diritto fatto valere con tale procedura” (cfr. sul punto: Cass. civile, sez. II, 16
gennaio 2013, n. 951; Cass. civile, sez. III, 18 aprile 2006, n. 8955; Cass.
17.02.2004, n. 2997; Cass. 12.05.2003, n.7188; Cass. civile, sez. II, 4 gennaio 2002,
n. 67; Cass. civile, sez. lav., 13 gennaio 1992, n. 287).
4 Da tali premesse discende che l'oggetto DE giudizio di opposizione non è limitato al controllo di validità o merito DE decreto ingiuntivo opposto ma involge anche,
se non soprattutto, il merito, cioè la fondatezza DEla pretesa azionata dal creditore fin dal ricorso, devolvendo al Tribunale il completo esame DE rapporto giuridico controverso.
Orbene, come è noto, in tema di procedimento per ingiunzione, per effetto
DEl'opposizione non si verifica alcuna inversione DEla posizione sostanziale DEle
parti nel giudizio contenzioso, nel senso che il creditore mantiene la veste di attore,
l'opponente quella di convenuto, ciò che esplica i suoi effetti non solo nell'ambito
DEl'onere DEla prova, ma anche in ordine ai poteri ed alle preclusioni di ordine processuale rispettivamente previsti per ciascuna DEle due parti (Cass. civ. Sez. I,
27/06/2000, n. 8718).
Pertanto, va richiamato il principio per cui in tema di prova DEl'inadempimento di un'obbligazione, il creditore deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) DE
suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione DEla
circostanza DEl'inadempimento DEla controparte, mentre il debitore convenuto è
gravato DEl'onere DEla prova DE fatto estintivo DEla altrui pretesa, costituito dall'avvenuto esatto adempimento (Cass. civ., Sez. Unite, 06/04/2006, n. 7996).
Spetta dunque all'opposta dimostrare l'esistenza DE contratto indicato nel ricorso e l'ammontare DE debito, mentre all'opponente incombe l'onere di provare l'esistenza di circostanze impeditive, modificative o estintive DE credito.
Sul punto, l'opposta ha provato la sua legittimazione attiva producendo il relativo contratto di mutuo, nonché provando l'erogazione DEla somma finanziata.
5 Ciò posto, deve esaminarsi la quantificazione DE credito sulla quale vi è
contestazione da parte degli opponenti.
Sotto tale profilo il TAEG effettivo DE finanziamento è risultato essere DEl'11,22%,
leggermente superiore a quello indicato nel contratto (11,00%) mentre i tassi di interesse corrispettivi e di mora sono risultati conformi alla normativa antiusura.
Le conclusioni cui il CTU perviene, che vengono condivise e fatte proprie dal
Tribunale, essendo frutto di rigorosi accertamenti tecnici ed esenti da vizi logico-
giuridici e non avendo le parti presentato tempestive osservazioni, rideterminano l'importo dovuto dai sigg.ri e nell'importo di € 33.816,46, Parte_1 Pt_2
importo inferiore a quello richiesto da pari ad euro 65.955,17. Controparte_1
Consegue l'accoglimento parziale DEl'opposizione con conseguente revoca DE
D.I. n. 486/19 (R.G. 1799/19) DE 7 aprile 2019 e condanna degli opponenti, in solido fra loro, al pagamento, in favore DEl'opposta DEl'importo di € 33.816,46,
oltre interessi legali dalla data DEla domanda fino all'effettivo soddisfo.
Stante l'accoglimento parziale DEl'opposizione e la soccombenza reciproca rispetto ai diversi motivi, le spese di giudizio devono essere integralmente compensate fra le parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione di-
sattesa o assorbita, in parziale accoglimento DEl'opposizione, così dispone:
1) revoca il decreto ingiuntivo n. 486/19 (R.G. 1799/19) DE 7 aprile 2019;
2) condanna e in solido fra loro, al pagamento, in Parte_1 Parte_2
favore DEl'opposta, in persona DE l.r.p.t. DEl'importo di € 33.816,46, oltre interessi legali dalla data DEla domanda fino all'effettivo soddisfo;
6 3) compensa integralmente, tra le parti, le spese e competenze di lite.
Così deciso in RR NU il 29.05.2025.
Il G.O.P.
dr. Gianluigi Ciampa
7
N. Sent. Civ. Anno 2025 N. Rep.
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
REPUBBLlCA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario di Pace DE Tribunale di RR NU,
dr. Gianluigi Ciampa, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
(redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificati dalla
L. 18.06.2009 n. 69, nonché dal D.L. 69/2013);
nella causa civile di I° grado iscritta al n° 3574
DE ruolo degli affari contenziosi civili DEl'anno 2019
avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 486/19 (R.G. 1799/19)
TRA
(C.F. ), nato il [...] a Parte_1 C.F._1
RR DE RE (NA) e (C.F. ), nata il 9 Parte_2 C.F._2
ottobre 1971 a Pompei (NA), entrambi residenti in [...] II Vico, rappresentati e difesi, dall'avv. Gianfranco Telese (C.F.
) - PEC presso il cui studio C.F._3 Email_1
elett.te domiciliano in RR NU (NA) in Via P. Fusco n. 61,
-opponenti-
1 E
(C.F. ), con sede legale in Milano (MI) al Foro Buo- Controparte_1 P.IVA_1
naparte n. 12 e per essa quale procuratore (P.IVA Controparte_2 P.IVA_2
in persona DE legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa dagli avv.ti Raffaele Zurlo (C.F.
) – PEC ed Andrea Ornati (C.F. C.F._4 Email_2
– PEC ed elett.te dom.ta presso il loro C.F._5 Email_3
studio in La Spezia alla Via Paolo Emilio Taviani n. 170,
-opposta-
CONCLUSIONI
Come da atti DE giudizio, cui si fa espresso rinvio
FATTO E MOTIVI DI DIRITTO DELLA DECISIONE
In data 27.05.2019, con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo n.
486/2019 gli opponenti esponevano che:
-avevano stipulato con Consum.it s.p.a., poi fusasi per incorporazione in
[...]
“contratto di finanziamento n. 4184682; Controparte_3
-con ricorso per decreto ingiuntivo ex artt. 633, 642 e ss. c.p.c., Controparte_2
quale procuratrice di chiedeva al Tribunale adìto di ingiungere, il Controparte_1
pagamento, in solido tra loro ed in favore DEla ricorrente, DEla somma di € di €
65.955,17, oltre interessi legali sulla sorta capitale, fino all'effettivo soddisfo,
nonché le spese legali DE procedimento (Euro 406,50) e compensi professionali
(Euro 1.300,00) ammontanti a complessivi Euro 1.706,50, oltre spese generali, IVA
e CPA;
in data 27 aprile 2019, veniva notificato, ai sensi DEl'art. 140 c.p.c., agli opponenti il decreto ingiuntivo n.486/19 (R.G. 1799/19), emesso in data 7 aprile 2019.
2 Gli opponenti evidenziavano la: 1) carenza di legittimazione all'azione; 2)
mancanza DEle condizioni di cui agli artt. 633 e 634 c.p.c.; 3) nullità ai sensi
DEl'art. 1815, comma 2 c.p.c.; 4) nullità ai sensi DEl'art. 117 TUB.
Chiedevano, pertanto: (i) in via principale, di accogliere l'opposizione e dichiarare nullo il decreto ingiuntivo n. 486/2019 opposto;
(ii) dichiarare nullo, ai sensi
DEl'art. 1815 c.c., il contratto di finanziamento nella parte in cui fissava gli interessi corrispettivi, di mora, la clausola penale e qualsiasi altra voce ad essi assimilabile,
in misura eccedente rispetto al tasso soglia fissato ai sensi DEl'art. 2 legge
108/1996, accertando, per l'effetto, l'importo effettivamente dovuto da parte opponente;
(iii) dichiarare nulla ai sensi DEl'art. 117 TUB, la clausola in cui erano stabiliti gli interessi nel contratto;
(iv) la vittoria di spese e competenze DE giudizio,
con attribuzione al procuratore antistatario.
Si costituiva in giudizio l'istituto opposto che, nel contestare integralmente ogni avversa deduzione e conclusione, eccepiva: (i) la sussistenza DEla legittimazione ad agire, (ii) la ritualità DEla cessione DE credito, (iii) la sussistenza dei requisiti di cui agli artt. 633-634 c.p.c. per l'emissione DE decreto ingiuntivo, (iv) la legittimità
DEle clausole relative agli interessi compensativi e moratori.
Chiedeva, pertanto, in via preliminare, che venisse concessa la provvisoria esecutività DE decreto ingiuntivo, sussistendone i presupposti di legge, mentre, nel merito, il rigetto DEle domande ex adverso proposte, con conferma DE predetto o,
in via subordinata, la condanna degli opponenti al pagamento DEla somma che sarebbe risultata dovuta o provata in corso di causa.
Il 06.10.2021 veniva espletato il tentativo di mediazione che si concludeva con esito negativo stante la mancata partecipazione di parte opponente.
3 In data 02.10.2023 il Tribunale ammetteva la C.T.U. contabile al fine di verificare se: (i) il contratto di finanziamento dedotto in lite recasse la corretta indicazione DE
Par TAEG / ; (ii) il contratto di finanziamento fosse affetto da “usura originaria”
tenendo conto di tutti gli oneri collegati all'erogazione DE credito.
Il C.T.U. depositava la consulenza tecnica e in data 08.02.2025 il Tribunale
assegnava la causa a sentenza, concedendo alle parti i termini ex art 190 c.p.c..
In primis, si rileva l'avvenuto esperimento, da parte DEl'opposta DE tentativo di mediazione obbligatoria ex art. 5, comma 1, dlgs. 28/2010, convertito in L. 69/2013,
con esito negativo. Consegue l'assolvimento DEla condizione di procedibilità.
Nel merito, occorre preliminarmente soffermarsi sull'eventuale fondatezza DEla
pretesa avanzata dalla ricorrente ed infatti, per consolidato orientamento DEla
giurisprudenza di legittimità “l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un
ordinario giudizio di cognizione in cui il giudice non deve limitarsi a stabilire se
l'ingiunzione fu emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla
legge per l'emanazione DE provvedimento monitorio ma accertare il fondamento
DEla pretesa fatta valere col ricorso per l'ingiunzione e, ove il credito risulti
fondato, deve accogliere la domanda indipendentemente dalla circostanza DEla
regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori alla stregua dei quali
l'ingiunzione fu emessa, rimanendo irrilevanti, ai fini di tale accertamento,
eventuali vizi DEla procedura monitoria che non importino l'insussistenza DE
diritto fatto valere con tale procedura” (cfr. sul punto: Cass. civile, sez. II, 16
gennaio 2013, n. 951; Cass. civile, sez. III, 18 aprile 2006, n. 8955; Cass.
17.02.2004, n. 2997; Cass. 12.05.2003, n.7188; Cass. civile, sez. II, 4 gennaio 2002,
n. 67; Cass. civile, sez. lav., 13 gennaio 1992, n. 287).
4 Da tali premesse discende che l'oggetto DE giudizio di opposizione non è limitato al controllo di validità o merito DE decreto ingiuntivo opposto ma involge anche,
se non soprattutto, il merito, cioè la fondatezza DEla pretesa azionata dal creditore fin dal ricorso, devolvendo al Tribunale il completo esame DE rapporto giuridico controverso.
Orbene, come è noto, in tema di procedimento per ingiunzione, per effetto
DEl'opposizione non si verifica alcuna inversione DEla posizione sostanziale DEle
parti nel giudizio contenzioso, nel senso che il creditore mantiene la veste di attore,
l'opponente quella di convenuto, ciò che esplica i suoi effetti non solo nell'ambito
DEl'onere DEla prova, ma anche in ordine ai poteri ed alle preclusioni di ordine processuale rispettivamente previsti per ciascuna DEle due parti (Cass. civ. Sez. I,
27/06/2000, n. 8718).
Pertanto, va richiamato il principio per cui in tema di prova DEl'inadempimento di un'obbligazione, il creditore deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) DE
suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione DEla
circostanza DEl'inadempimento DEla controparte, mentre il debitore convenuto è
gravato DEl'onere DEla prova DE fatto estintivo DEla altrui pretesa, costituito dall'avvenuto esatto adempimento (Cass. civ., Sez. Unite, 06/04/2006, n. 7996).
Spetta dunque all'opposta dimostrare l'esistenza DE contratto indicato nel ricorso e l'ammontare DE debito, mentre all'opponente incombe l'onere di provare l'esistenza di circostanze impeditive, modificative o estintive DE credito.
Sul punto, l'opposta ha provato la sua legittimazione attiva producendo il relativo contratto di mutuo, nonché provando l'erogazione DEla somma finanziata.
5 Ciò posto, deve esaminarsi la quantificazione DE credito sulla quale vi è
contestazione da parte degli opponenti.
Sotto tale profilo il TAEG effettivo DE finanziamento è risultato essere DEl'11,22%,
leggermente superiore a quello indicato nel contratto (11,00%) mentre i tassi di interesse corrispettivi e di mora sono risultati conformi alla normativa antiusura.
Le conclusioni cui il CTU perviene, che vengono condivise e fatte proprie dal
Tribunale, essendo frutto di rigorosi accertamenti tecnici ed esenti da vizi logico-
giuridici e non avendo le parti presentato tempestive osservazioni, rideterminano l'importo dovuto dai sigg.ri e nell'importo di € 33.816,46, Parte_1 Pt_2
importo inferiore a quello richiesto da pari ad euro 65.955,17. Controparte_1
Consegue l'accoglimento parziale DEl'opposizione con conseguente revoca DE
D.I. n. 486/19 (R.G. 1799/19) DE 7 aprile 2019 e condanna degli opponenti, in solido fra loro, al pagamento, in favore DEl'opposta DEl'importo di € 33.816,46,
oltre interessi legali dalla data DEla domanda fino all'effettivo soddisfo.
Stante l'accoglimento parziale DEl'opposizione e la soccombenza reciproca rispetto ai diversi motivi, le spese di giudizio devono essere integralmente compensate fra le parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione di-
sattesa o assorbita, in parziale accoglimento DEl'opposizione, così dispone:
1) revoca il decreto ingiuntivo n. 486/19 (R.G. 1799/19) DE 7 aprile 2019;
2) condanna e in solido fra loro, al pagamento, in Parte_1 Parte_2
favore DEl'opposta, in persona DE l.r.p.t. DEl'importo di € 33.816,46, oltre interessi legali dalla data DEla domanda fino all'effettivo soddisfo;
6 3) compensa integralmente, tra le parti, le spese e competenze di lite.
Così deciso in RR NU il 29.05.2025.
Il G.O.P.
dr. Gianluigi Ciampa
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