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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 05/02/2025, n. 235 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 235 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3506/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Foggia
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Sciscioli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3506/2020 promossa da:
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. ), con il patrocinio C.F._2 Parte_3 C.F._3 dell'avv. DE SANCTIS FRANCESCO PAOLO
OPPONENTI contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LANZA Controparte_1 P.IVA_1 CALOGERO e dell'avv. GIARRATANA MATTEO
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'opposizione è infondata e va pertanto rigettata.
quale cessionaria dei crediti originariamente maturati in capo ad Controparte_1 CP_2
ha chiesto ed ottenuto l'emissione di ingiunzione solidale a carico di
[...] Parte_4 Parte_1
, e , la prima quale debitrice principale e gli altri quali
[...] Parte_3 Parte_2 fideiussori, per il pagamento della somma complessiva di euro 164.542,24 oltre interessi, di cui:
€ 84.482,48 quale saldo debitore del c/c n. 401418030 acceso in data 12.08.2010 con Controparte_3
filiale di Barletta - incorporata per atto di fusione da;
[...] Controparte_2
€ 50.556,92 quale saldo debitore del c/c n. 10915749;
€ 20.830,40 quale saldo debitore del finanziamento chirografario n. 3932134;
€ 8.672,44 quale saldo debitore del finanziamento chirografario n. n. 4262058.
I fideiussori ingiunti hanno proposto la presente opposizione eccependo: la violazione del dovere di buona fede da parte della banca e la liberazione dalla fideiussione ai sensi dell'art. 1956 c.c.; la nullità delle fideiussioni per violazione dell'art. 2 comma lett. a) L. n. 287 del 1990, in relazione al pagina 1 di 3 provvedimento n. 55 del 2005 della Banca D'Italia, in quanto contenenti una clausola di deroga all'art. 1957 c.c.
ha chiesto il rigetto dell'opposizione. Controparte_1
Orbene l'eccezione sollevata agli opponenti ai sensi dell'art. 1956 c.c. va disattesa. Al riguardo, per l'interpretazione della norma codicistica sopra citata, vanno richiamati i seguenti principi recentemente affermati – invero ribaditi – dalla Suprema Corte nell'ordinanza del 05-10-2021,
n. 26947:
“non è coerente con i principi di corretta e buona fede nell'esecuzione del contratto il fatto che "la nuova concessione di credito sia avvenuta nonostante il peggioramento delle condizioni economiche e finanziarie del debitore, sì che possa ritenersi che la banca abbia agito nella consapevolezza di un'irreversibile situazione di insolvenza e, quindi, senza la dovuta attenzione anche all'interesse del fideiussore" (cfr. anche Cass., 9 agosto 2016, n. 16827; Cass., 16 maggio 2013, n. 11979; Cass., 11 gennaio 2006, n. 394)….
"è onere della parte, che deduca la violazione del canone della buona fede dimostrare, non solo che la nuova concessione di credito sia avvenuta nonostante il peggioramento della condizioni economiche e finanziarie del debitore principale, ma anche che la banca abbia agito nella consapevolezza di una irreversibile situazione di insolvenza" del debitore principale (cfr., Cass., n. 394/2006).”
Nel caso di specie gli opponenti fideiussori, gravati dell'onere di tenersi al corrente delle condizioni patrimoniali del debitore (cfr. art. 4 atti di fideiussione) non hanno affatto provato i presupposti, oggettivo e soggettivo, richiesti dalla sopra richiamata giurisprudenza di legittimità ai fini dell'operatività della tutela di cui all'art. 1956 c.c., vale a dire la nuova concessione di credito da parte della banca nonostante la consapevolezza del sopravvenuto peggioramento delle condizioni economiche e patrimoniali del debitore principale.
Anche l'eccezione di nullità delle fideiussioni in relazione al provvedimento n. 55 del 2005 della Banca D'Italia è infondata.
Le Sezioni Unite della Cassazione, con la nota sentenza n. 41994 del 30 dicembre 2021, hanno affermato la nullità parziale (e non integrale) delle fideiussioni che riproducano determinate clausole incluse nel modello di fideiussione omnibus predisposto dall'ABI ed oggetto di censura da parte della nella qualità di Autorità Antitrust, e specificamente: la clausola che prevede la rinuncia ai termini Pt_5 di cui all'art. 1957 cod. civ.; la clausola nota come "clausola di reviviscenza", secondo la quale il fideiussore è tenuto a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo;
la clausola che estende la garanzia anche agli obblighi di restituzione del debitore derivanti dall'invalidità del rapporto principale.
Ora, nel caso di specie le fideiussioni omnibus sottoscritte dagli opponenti non contengono clausole del tutto corrispondenti a quelle oggetto di censura da parte della Banca d'Italia.
Inoltre, quanto alla clausola di deroga all'art. 1957 c.c. contenuta negli stessi atti di fideiussione, va osservato che l'eventuale invalidità di detta deroga non esclude l'operatività della clausola di pagamento a “semplice richiesta scritta” (art. 6), con la quale le parti hanno inteso comunque esonerare il creditore dall'onere di proporre un'azione giudiziaria entro il termine previsto da detta norma, rendendo sufficiente, al fine di evitare la decadenza, l'inoltro di una tempestiva richiesta scritta pagina 2 di 3 stragiudiziale ai fideiussori, come in effetti avvenuto (all. 21, 22 e 23 fascicolo monitorio;
cfr. Cass.
5598/20, Cass. 5423/22).
Per contro la società opposta ha allegato i contratti di conto corrente e di finanziamento, contenenti la specifica previsione delle condizioni economiche regolanti i rapporti. A fronte di tale produzione documentale gli opponenti non hanno in alcun modo contestato la validità di detti rapporti giuridici, né l'esistenza e l'ammontare dei crediti ingiunti in forza dei medesimi rapporti.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in base ai valori medi di cui al d.m. 147/22, con esclusione della fase istruttoria in ragione della natura documentale della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara definitivo ed esecutivo il decreto ingiuntivo opposto;
condanna gli opponenti in solido a rimborsare alla controparte le spese di lite, che si liquidano in €
8400,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali.
Foggia, 5.2.2025
Il Giudice
dott. Giuseppe Sciscioli
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Foggia
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Sciscioli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3506/2020 promossa da:
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. ), con il patrocinio C.F._2 Parte_3 C.F._3 dell'avv. DE SANCTIS FRANCESCO PAOLO
OPPONENTI contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LANZA Controparte_1 P.IVA_1 CALOGERO e dell'avv. GIARRATANA MATTEO
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'opposizione è infondata e va pertanto rigettata.
quale cessionaria dei crediti originariamente maturati in capo ad Controparte_1 CP_2
ha chiesto ed ottenuto l'emissione di ingiunzione solidale a carico di
[...] Parte_4 Parte_1
, e , la prima quale debitrice principale e gli altri quali
[...] Parte_3 Parte_2 fideiussori, per il pagamento della somma complessiva di euro 164.542,24 oltre interessi, di cui:
€ 84.482,48 quale saldo debitore del c/c n. 401418030 acceso in data 12.08.2010 con Controparte_3
filiale di Barletta - incorporata per atto di fusione da;
[...] Controparte_2
€ 50.556,92 quale saldo debitore del c/c n. 10915749;
€ 20.830,40 quale saldo debitore del finanziamento chirografario n. 3932134;
€ 8.672,44 quale saldo debitore del finanziamento chirografario n. n. 4262058.
I fideiussori ingiunti hanno proposto la presente opposizione eccependo: la violazione del dovere di buona fede da parte della banca e la liberazione dalla fideiussione ai sensi dell'art. 1956 c.c.; la nullità delle fideiussioni per violazione dell'art. 2 comma lett. a) L. n. 287 del 1990, in relazione al pagina 1 di 3 provvedimento n. 55 del 2005 della Banca D'Italia, in quanto contenenti una clausola di deroga all'art. 1957 c.c.
ha chiesto il rigetto dell'opposizione. Controparte_1
Orbene l'eccezione sollevata agli opponenti ai sensi dell'art. 1956 c.c. va disattesa. Al riguardo, per l'interpretazione della norma codicistica sopra citata, vanno richiamati i seguenti principi recentemente affermati – invero ribaditi – dalla Suprema Corte nell'ordinanza del 05-10-2021,
n. 26947:
“non è coerente con i principi di corretta e buona fede nell'esecuzione del contratto il fatto che "la nuova concessione di credito sia avvenuta nonostante il peggioramento delle condizioni economiche e finanziarie del debitore, sì che possa ritenersi che la banca abbia agito nella consapevolezza di un'irreversibile situazione di insolvenza e, quindi, senza la dovuta attenzione anche all'interesse del fideiussore" (cfr. anche Cass., 9 agosto 2016, n. 16827; Cass., 16 maggio 2013, n. 11979; Cass., 11 gennaio 2006, n. 394)….
"è onere della parte, che deduca la violazione del canone della buona fede dimostrare, non solo che la nuova concessione di credito sia avvenuta nonostante il peggioramento della condizioni economiche e finanziarie del debitore principale, ma anche che la banca abbia agito nella consapevolezza di una irreversibile situazione di insolvenza" del debitore principale (cfr., Cass., n. 394/2006).”
Nel caso di specie gli opponenti fideiussori, gravati dell'onere di tenersi al corrente delle condizioni patrimoniali del debitore (cfr. art. 4 atti di fideiussione) non hanno affatto provato i presupposti, oggettivo e soggettivo, richiesti dalla sopra richiamata giurisprudenza di legittimità ai fini dell'operatività della tutela di cui all'art. 1956 c.c., vale a dire la nuova concessione di credito da parte della banca nonostante la consapevolezza del sopravvenuto peggioramento delle condizioni economiche e patrimoniali del debitore principale.
Anche l'eccezione di nullità delle fideiussioni in relazione al provvedimento n. 55 del 2005 della Banca D'Italia è infondata.
Le Sezioni Unite della Cassazione, con la nota sentenza n. 41994 del 30 dicembre 2021, hanno affermato la nullità parziale (e non integrale) delle fideiussioni che riproducano determinate clausole incluse nel modello di fideiussione omnibus predisposto dall'ABI ed oggetto di censura da parte della nella qualità di Autorità Antitrust, e specificamente: la clausola che prevede la rinuncia ai termini Pt_5 di cui all'art. 1957 cod. civ.; la clausola nota come "clausola di reviviscenza", secondo la quale il fideiussore è tenuto a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo;
la clausola che estende la garanzia anche agli obblighi di restituzione del debitore derivanti dall'invalidità del rapporto principale.
Ora, nel caso di specie le fideiussioni omnibus sottoscritte dagli opponenti non contengono clausole del tutto corrispondenti a quelle oggetto di censura da parte della Banca d'Italia.
Inoltre, quanto alla clausola di deroga all'art. 1957 c.c. contenuta negli stessi atti di fideiussione, va osservato che l'eventuale invalidità di detta deroga non esclude l'operatività della clausola di pagamento a “semplice richiesta scritta” (art. 6), con la quale le parti hanno inteso comunque esonerare il creditore dall'onere di proporre un'azione giudiziaria entro il termine previsto da detta norma, rendendo sufficiente, al fine di evitare la decadenza, l'inoltro di una tempestiva richiesta scritta pagina 2 di 3 stragiudiziale ai fideiussori, come in effetti avvenuto (all. 21, 22 e 23 fascicolo monitorio;
cfr. Cass.
5598/20, Cass. 5423/22).
Per contro la società opposta ha allegato i contratti di conto corrente e di finanziamento, contenenti la specifica previsione delle condizioni economiche regolanti i rapporti. A fronte di tale produzione documentale gli opponenti non hanno in alcun modo contestato la validità di detti rapporti giuridici, né l'esistenza e l'ammontare dei crediti ingiunti in forza dei medesimi rapporti.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in base ai valori medi di cui al d.m. 147/22, con esclusione della fase istruttoria in ragione della natura documentale della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara definitivo ed esecutivo il decreto ingiuntivo opposto;
condanna gli opponenti in solido a rimborsare alla controparte le spese di lite, che si liquidano in €
8400,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali.
Foggia, 5.2.2025
Il Giudice
dott. Giuseppe Sciscioli
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