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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 29/09/2025, n. 1594 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1594 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 30160/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Daniela Culotta Giudice Rel./Est ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 30160/2024 promossa da:
, con il patrocinio degli avv.ti Gaetini Laura e Irenze Giulia, in virtù di Controparte_1 procura in atti e
, con il patrocinio dell'avv. Vercellone Emma, in virtù di procura in atti Controparte_2
ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in TORINO il Controparte_1 Controparte_2 12/05/2012.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 159 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2012).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 2.08.2011 e il 22.10.2013. Persona_1 Persona_2
Con ricorso depositato il 23/12/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
pagina 1 di 4 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla in punto spese di lite, attesa la proposizione di domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e Controparte_1 Controparte_2
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che i coniugi e vivranno separati nel reciproco rispetto;
Controparte_1 Controparte_2
DÀ ATTO che le parti concordano che nella casa coniugale sita in Moncalieri, Strada Preserasca n. 8 resterà a vivere il signor , il quale continuerà a corrispondere in via esclusiva le rate Controparte_1 del mutuo residuo gravanti sulla casa coniugale a partire dal mese di gennaio 2025;
DISPONE che i figli minori e siano affidati congiuntamente ad entrambi i Persona_1 Persona_2 genitori con residenza anagrafica presso la madre;
la responsabilità genitoriale sui figli minori sarà esercitata da entrambi i genitori che, di comune accordo, assumeranno le decisioni di maggiore interesse per i medesimi relative all'istruzione, all'educazione e alla salute tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. Per le questioni di ordinaria amministrazione i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente e si impegnano a comunicare preventivamente all'altro genitore eventuali viaggi o trasferte fuori città.
DÀ ATTO che le parti, di comune accordo, intendono regolamentare i tempi di permanenza dei figli minori e secondo le seguenti modalità, salvo migliori o diversi accordi: Persona_1 Persona_2
- nella prima e nella terza settimana di ogni mese, e si tratterranno presso il Persona_1 Persona_2 padre dal giovedì pomeriggio dopo la scuola alla domenica sera alle ore 21:00;
- nella seconda e nella quarta settimana di ogni mese, e si tratterranno presso Persona_1 Persona_2 il padre dal mercoledì pomeriggio dopo la scuola al venerdì pomeriggio dopo la scuola;
- durante il periodo natalizio di sospensione scolastica, e trascorreranno con Persona_1 Persona_2 il padre negli anni pari la Vigilia di Natale dalle 10:00 del 24 dicembre alle 10:00 del 25 dicembre ed il periodo dal 30 dicembre alla ripresa delle lezioni scolastiche, mentre trascorreranno con la madre il periodo dal 25 al 30 dicembre, mentre negli anni dispari faranno esattamente il contrario;
- durante il periodo di vacanza estiva i figli trascorreranno con il padre un periodo di tre settimane anche non consecutive con impegno a comunicare il periodo e il luogo di villeggiatura entro il 30 Aprile di ogni pagina 2 di 4 anno (in difetto di accordo, i minori trascorreranno con il padre i primi 15 giorni di agosto negli anni pari e gli ultimi 15 giorni di agosto negli anni dispari oltre ad un'altra settimana nei mesi di luglio o settembre)
- le vacanze Pasquali, da intendersi come il periodo di chiusura della scuola, salvo accordi diversi, verranno trascorse, ad anni alterni, con l'uno o con l'altro genitore: i genitori concordano che le vacanze pasquali 2025 verranno trascorse con il padre;
- durante le altre festività infrannuali, e trascorreranno con ciascun genitore Persona_1 Persona_2 in modalità turnaria il giorno festivo ed i relativi ponti (ad esempio 25 aprile 2025 con il padre e 25 aprile 2026 con la madre, 1° maggio 2025 con la madre 1°maggio 2026 con il padre), salvo migliori e/o diversi accordi.
DISPONE che, quale contributo al mantenimento dei figli minori e il IG. Persona_1 Persona_2
corrisponda alla IG.ra entro il giorno cinque di ogni mese, la somma di 400,00 euro CP_1 CP_2 complessivi (corrispondenti a 200,00 € per figlio), annualmente rivalutabili in base ad indici Istat;
DISPONE che le spese straordinarie scolastiche, sportive e ricreative per i figli siano suddivise tra i genitori nella misura del 50% secondo le regole e le modalità previste nel “Protocollo d'intesa fra magistrati e avvocati sulle spese per i figli in materia di separazione, divorzio e procedimenti ex artt. 316 cpc” del 15/03/2016 – Tribunale di Torino, già ricevuto in copia dalle parti e che le stesse si impegnano ad osservare;
DÀ ATTO che le parti concordano che le spese mediche e sanitarie per i figli e Persona_1 Per_2 saranno sostenute attivando l'assicurazione sanitaria CASAGIT pagata dal signor mentre
[...] CP_1 la IG.ra contribuirà nella misura del 50% soltanto alla quota eventualmente eccedente la franchigia CP_2
o comunque la parte non rimborsata dall'assicurazione;
DÀ ATTO che i genitori concordano che l'Assegno Unico Universale erogato dall'Inps sia percepito integralmente dalla IG.ra Controparte_2
DÀ ATTO che il IG. , entro la data dell'udienza, verserà alla IG.ra l'importo CP_1 CP_2 onnicomprensivo di 2.500,00 euro (duemilacinquecento euro) a titolo di contributo al reperimento di nuova soluzione abitativa;
DÀ ATTO che le parti concordano che l'autovettura modello Suzuki Baleno targata FL680AE intestata al signor ma in comproprietà tra le parti in quanto acquistata in regime di comunione Controparte_1 legale resterà nella proprietà piena ed esclusiva del signor il quale corrisponderà alla Controparte_1 signora entro la data dell'udienza, la somma di euro 2.515,00 Controparte_2 (duemilacinquecentoquindici euro) corrispondente alla metà della sua valutazione commerciale;
DÀ ATTO che le parti concordano che i conti correnti n. 1000/00136290 (conto ditta intestato a
[...]
) e n. IT 39 S 03069 09214 100000066804 (conto intestato a Controparte_3
sono dedicati in via esclusiva alle rispettive attività professionali e pertanto i risparmi Controparte_2 ivi giacenti non rientrano nella comunione legale dei beni e resteranno di proprietà esclusiva di ciascun intestatario di conto corrente;
DÀ ATTO che, con il puntuale ed integrale rispetto di tutte le condizioni di cui ai punti precedenti, le parti si dichiarano economicamente indipendenti e dichiarano di nulla avere a che pretendere reciprocamente a titolo di assegno di mantenimento e/o a nessun altro titolo e dichiarano di aver risolto ogni questione economico patrimoniale tra loro pendente;
DÀ ATTO che le parti dichiarano che le clausole contenute nel predetto accordo avranno validità dal momento della cessazione della convivenza coniugale;
NULLA sulle spese di lite. pagina 3 di 4 Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 26/09/2025
Il Giudice Rel./Est Il Presidente
Daniela Culotta Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Daniela Culotta Giudice Rel./Est ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 30160/2024 promossa da:
, con il patrocinio degli avv.ti Gaetini Laura e Irenze Giulia, in virtù di Controparte_1 procura in atti e
, con il patrocinio dell'avv. Vercellone Emma, in virtù di procura in atti Controparte_2
ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in TORINO il Controparte_1 Controparte_2 12/05/2012.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 159 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2012).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 2.08.2011 e il 22.10.2013. Persona_1 Persona_2
Con ricorso depositato il 23/12/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
pagina 1 di 4 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla in punto spese di lite, attesa la proposizione di domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e Controparte_1 Controparte_2
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che i coniugi e vivranno separati nel reciproco rispetto;
Controparte_1 Controparte_2
DÀ ATTO che le parti concordano che nella casa coniugale sita in Moncalieri, Strada Preserasca n. 8 resterà a vivere il signor , il quale continuerà a corrispondere in via esclusiva le rate Controparte_1 del mutuo residuo gravanti sulla casa coniugale a partire dal mese di gennaio 2025;
DISPONE che i figli minori e siano affidati congiuntamente ad entrambi i Persona_1 Persona_2 genitori con residenza anagrafica presso la madre;
la responsabilità genitoriale sui figli minori sarà esercitata da entrambi i genitori che, di comune accordo, assumeranno le decisioni di maggiore interesse per i medesimi relative all'istruzione, all'educazione e alla salute tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. Per le questioni di ordinaria amministrazione i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente e si impegnano a comunicare preventivamente all'altro genitore eventuali viaggi o trasferte fuori città.
DÀ ATTO che le parti, di comune accordo, intendono regolamentare i tempi di permanenza dei figli minori e secondo le seguenti modalità, salvo migliori o diversi accordi: Persona_1 Persona_2
- nella prima e nella terza settimana di ogni mese, e si tratterranno presso il Persona_1 Persona_2 padre dal giovedì pomeriggio dopo la scuola alla domenica sera alle ore 21:00;
- nella seconda e nella quarta settimana di ogni mese, e si tratterranno presso Persona_1 Persona_2 il padre dal mercoledì pomeriggio dopo la scuola al venerdì pomeriggio dopo la scuola;
- durante il periodo natalizio di sospensione scolastica, e trascorreranno con Persona_1 Persona_2 il padre negli anni pari la Vigilia di Natale dalle 10:00 del 24 dicembre alle 10:00 del 25 dicembre ed il periodo dal 30 dicembre alla ripresa delle lezioni scolastiche, mentre trascorreranno con la madre il periodo dal 25 al 30 dicembre, mentre negli anni dispari faranno esattamente il contrario;
- durante il periodo di vacanza estiva i figli trascorreranno con il padre un periodo di tre settimane anche non consecutive con impegno a comunicare il periodo e il luogo di villeggiatura entro il 30 Aprile di ogni pagina 2 di 4 anno (in difetto di accordo, i minori trascorreranno con il padre i primi 15 giorni di agosto negli anni pari e gli ultimi 15 giorni di agosto negli anni dispari oltre ad un'altra settimana nei mesi di luglio o settembre)
- le vacanze Pasquali, da intendersi come il periodo di chiusura della scuola, salvo accordi diversi, verranno trascorse, ad anni alterni, con l'uno o con l'altro genitore: i genitori concordano che le vacanze pasquali 2025 verranno trascorse con il padre;
- durante le altre festività infrannuali, e trascorreranno con ciascun genitore Persona_1 Persona_2 in modalità turnaria il giorno festivo ed i relativi ponti (ad esempio 25 aprile 2025 con il padre e 25 aprile 2026 con la madre, 1° maggio 2025 con la madre 1°maggio 2026 con il padre), salvo migliori e/o diversi accordi.
DISPONE che, quale contributo al mantenimento dei figli minori e il IG. Persona_1 Persona_2
corrisponda alla IG.ra entro il giorno cinque di ogni mese, la somma di 400,00 euro CP_1 CP_2 complessivi (corrispondenti a 200,00 € per figlio), annualmente rivalutabili in base ad indici Istat;
DISPONE che le spese straordinarie scolastiche, sportive e ricreative per i figli siano suddivise tra i genitori nella misura del 50% secondo le regole e le modalità previste nel “Protocollo d'intesa fra magistrati e avvocati sulle spese per i figli in materia di separazione, divorzio e procedimenti ex artt. 316 cpc” del 15/03/2016 – Tribunale di Torino, già ricevuto in copia dalle parti e che le stesse si impegnano ad osservare;
DÀ ATTO che le parti concordano che le spese mediche e sanitarie per i figli e Persona_1 Per_2 saranno sostenute attivando l'assicurazione sanitaria CASAGIT pagata dal signor mentre
[...] CP_1 la IG.ra contribuirà nella misura del 50% soltanto alla quota eventualmente eccedente la franchigia CP_2
o comunque la parte non rimborsata dall'assicurazione;
DÀ ATTO che i genitori concordano che l'Assegno Unico Universale erogato dall'Inps sia percepito integralmente dalla IG.ra Controparte_2
DÀ ATTO che il IG. , entro la data dell'udienza, verserà alla IG.ra l'importo CP_1 CP_2 onnicomprensivo di 2.500,00 euro (duemilacinquecento euro) a titolo di contributo al reperimento di nuova soluzione abitativa;
DÀ ATTO che le parti concordano che l'autovettura modello Suzuki Baleno targata FL680AE intestata al signor ma in comproprietà tra le parti in quanto acquistata in regime di comunione Controparte_1 legale resterà nella proprietà piena ed esclusiva del signor il quale corrisponderà alla Controparte_1 signora entro la data dell'udienza, la somma di euro 2.515,00 Controparte_2 (duemilacinquecentoquindici euro) corrispondente alla metà della sua valutazione commerciale;
DÀ ATTO che le parti concordano che i conti correnti n. 1000/00136290 (conto ditta intestato a
[...]
) e n. IT 39 S 03069 09214 100000066804 (conto intestato a Controparte_3
sono dedicati in via esclusiva alle rispettive attività professionali e pertanto i risparmi Controparte_2 ivi giacenti non rientrano nella comunione legale dei beni e resteranno di proprietà esclusiva di ciascun intestatario di conto corrente;
DÀ ATTO che, con il puntuale ed integrale rispetto di tutte le condizioni di cui ai punti precedenti, le parti si dichiarano economicamente indipendenti e dichiarano di nulla avere a che pretendere reciprocamente a titolo di assegno di mantenimento e/o a nessun altro titolo e dichiarano di aver risolto ogni questione economico patrimoniale tra loro pendente;
DÀ ATTO che le parti dichiarano che le clausole contenute nel predetto accordo avranno validità dal momento della cessazione della convivenza coniugale;
NULLA sulle spese di lite. pagina 3 di 4 Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 26/09/2025
Il Giudice Rel./Est Il Presidente
Daniela Culotta Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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