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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 12/12/2025, n. 1088 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 1088 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice unico del Tribunale di Bergamo, in funzione di Giudice del Lavoro, dott. Raffaele Lapenta, all'esito dell'udienza del
23.10.2025 che si è svolta secondo le modalità della trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., esaminate le note di trattazione scritta pervenute, ha pronunciato, la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. R.G. 2653/2024
TRA in concordato preventivo, in persona del Parte_1 legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa come in atti dagli avv.ti Giuseppe Saia e Matteo Luzzana ricorrenti
E
rappresentato e difeso come in atti dall'avv. CP_1
ND RL resistenti
OGGETTO: Opposizione D.I. n. 430/2024
CONCLUSIONI: come in atti e verbali di causa
***
Con ricorso depositato in data 12.11.2024 e regolarmente notificato la società in concordato preventivo (di Parte_1 seguito anche solo ) agiva in giudizio in giudizio, innanzi Pt_1 all'intestato Tribunale di funzione di Giudice del Lavoro, nei confronti di , per sentir revocare il D.I. n. 430/2024 CP_1 del Tribunale di Bergamo del 18.10.2024, con cui le veniva ingiunto il pagamento in favore di dell'importo di € CP_1 5.723,17 a titolo di TFR maturato ante concordato, oltre somme accessorie e spese legali, contestandone la debenza.
La , in particolare, eccepiva l'insussistenza dell'interesse Parte_2 ad agire dell'ex dipendente, visto che il credito era riconosciuto dalla società che aveva rilasciato la documentazione di lavoro
(listini) e fiscale (certificazione unica).
L'opponente chiariva che il pagamento non era stato effettuato, trattandosi di un credito maturato ante concordato (in relazione agli anni 2003-2007, benché la cessazione del rapporto fosse avvenuta successivamente); rilevava come vi fossero specifici elementi di tutela, come la richiesta di pagamento al Fondo di Garanzia Inps;
ricordava, infine, il divieto di azioni esecutive nei confronti di società in procedura concordataria per crediti maturati prima del concordato. Concludeva, dunque, per l'accoglimento delle domande come formulate e la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
si costituiva regolarmente in giudizio, con memoria CP_1 depositata in data 16.12.2024, insistendo per il rigetto della domanda di parte opponente perché destituita di fondamento in fatto e in diritto.
L'opposto, in particolare, affermava di aver lavorato alle dipendenze della dal 03.02.2003 al 30.06.2022 e di aver Pt_1 aderito, dal 01.07.2007, al Fondo di Previdenza BYBLOS, destinandovi il proprio TFR;
chiariva che per le quote di TFR relative al periodo dal 01.07.2007 (adesione alla previdenza complementare) all'apertura del concordato (e per le quali Parte_1 aveva omesso di effettuare il versamento al Fondo di
[...]
Previdenza BYBLOS), riferiva di aver trasmesso alla procedura la precisazione del credito, consapevole di non poter poi procedere esecutivamente.
La tra la fine di dicembre 2024 e l'inizio del 2025, aveva Pt_1 provveduto spontaneamente al pagamento della somma capitale oggetto del decreto ingiuntivo, omettendo tuttavia di corrispondere interessi e rivalutazione monetaria, pure riconosciuto nel decreto ingiuntivo.
In merito all'opposizione, il lavoratore affermava il proprio interesse ad agire in via monitoria, evidenziando che l'ultimo aggiornamento dell'elenco delle passività del concordato era stato trasmesso ai vari creditori (lui compreso) il 22.10.2022 e non contemplava il credito per cui è causa.
Il convenuto rilevava, inoltre, come il credito per TFR del lavoratore cessato durante la procedura concordataria fosse da considerarsi credito posteriore al concordato, meritevole di essere soddisfatto in prededuzione e quindi estraneo al divieto di pagamento dei debiti anteriori.
In ordine alla possibilità di rivolgersi al Fondo di Garanzia Inps, il lavoratore evidenziava che sarebbe stato necessario provare dapprima l'insolvenza della Pt_1
Concludeva, pertanto, per il rigetto dell'opposizione e per la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
L'opposizione non può essere accolta per le ragioni di seguito indicate (come da sent. Trib. Bergamo in caso del tutto similare n.
759/2025 del 18.09.2025 di seguito rimessa nei suoi passaggi essenziali)
Il è stato assunto dalla (in precedenza CP_1 Parte_1 CP_2
dal 03.02.2003 ed ha aderito, dal 01.07.2007, al Fondo di
[...]
Previdenza BYBLOS, destinandovi, fra l'altro, il proprio TFR.
Nei confronti della datrice di lavoro è stata aperta, in data
19.08.2021, procedura di concordato preventivo in continuità, tant'è che il ha continuato a prestare attività lavorativa, CP_1 cessando il rapporto il 30.06.2022 (v. doc. 1 fasc. resistente).
Per le quote di TFR relative al periodo dal 01.07.2007 (adesione alla previdenza complementare) all'apertura del concordato e per le quali la aveva omesso di effettuare il versamento al Pt_1 Fondo di Previdenza BYBLOS, stante la natura concorsuale del credito, il convenuto non ha proposto domande in via monitoria.
Per le quote di TFR relative al periodo successivo all'apertura del concordato e per le quali la aveva parimenti omesso Parte_1 il versamento al Fondo di Previdenza BYBLOS, il dipendente ha agito avanti al Tribunale di Bergamo, ottenendo sentenza favorevole e, successivamente ad essa, ha ottenuto il pagamento di quanto spettante.
Il decreto ingiuntivo per cui è causa (emesso il 18.10.2024) è stato chiesto (ed ottenuto) per le quote di TFR relativo al periodo dall'inizio del rapporto all'apertura della posizione di previdenza complementare (30.06.2007), rimasto in azienda.
La datrice di lavoro, in data 20.12.2024, ha provveduto (senza riserve perché, secondo quanto riferito dall'opponente, ciò è avvenuto in ossequio alla proposta concordataria) al pagamento della quota di capitale di TFR ingiunto, omettendo però il pagamento di interessi e rivalutazione, pacificamente non contestati riconosciuti nell'ambito del decreto ingiuntivo opposto.
Fatte queste premesse, va preliminarmente chiarito che la Pt_1 nel ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo, non ha contestato la debenza di interessi e rivalutazione sulla somma capitale di cui al decreto ingiuntivo, che del resto sono dovuti ex lege ai sensi dell'art. 429 c.p.c., essendosi limitata ad eccepire il difetto di interesse ad agire del lavoratore nel richiedere l'emissione del decreto ingiuntivo.
In primo luogo, l'opponente ha dedotto che il credito del era CP_1 stato riconosciuto dalla società sia nei listini paga sia nella certificazione unica.
Tuttavia, come correttamente osservato dal convenuto, a fronte della cessazione del rapporto, nell'ultimo aggiornamento dell'elenco delle passività trasmesso ai creditori (in particolare all'ufficio vertenze CGIL) non risulta la posizione del CP_1 La per contro, non ha prodotto ulteriore documentazione Pt_1 da cui risultasse, in maniera incontrovertibile, l'accertamento del diritto dell'opposto ad ottenere, nell'ambito della procedura, il pagamento del TFR.
Peraltro, è noto che il diritto al trattamento di fine rapporto sorge alla cessazione del rapporto di lavoro, tant'è che solo da questa data decorre il termine di prescrizione, per cui il diritto al pagamento del TFR rimasto in azienda (anche se relativo ad accantonamenti effettuati prima dell'apertura del concordato preventivo) è sorto in costanza della procedura.
L'art. 6, coma 1, lett. d) del codice della crisi stabilisce che sono prededucibili, tra l'altro, “i crediti legalmente sorti, durante la procedura di liquidazione giudiziale o controllata oppure successivamente alla domanda di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi o dell'insolvenza, per la gestione del patrimonio del debitore e la continuazione dell'esercizio dell'impresa, il compenso degli organi preposti e le prestazioni professionali richieste dagli organi medesimi o dal debitore per il buon esito dello strumento”.
Deve, quindi, ritenersi che il TFR maturato dal dipendente, la cui cessazione del rapporto avvenga durante la procedura di concordato preventivo, rappresenti un credito legato alla continuazione dell'esercizio dell'impresa e conseguentemente sia prededucibile.
Tali elementi, ovvero la prededucibilità del credito ed il mancato novero dello stesso nell'ultimo aggiornamento dell'elenco delle passività dell'ottobre 2022, hanno determinato l'interesse ad agire del ad ottenere un provvedimento giudiziale di Pt_3 accertamento del credito, non essendo in contestazione tanto il suo ammontare (risultante appunto dai listini paga o dalla certificazione unica), ma la sua esigibilità nell'ambito della procedura, essendovi il rischio che in difetto di accertamento giudiziale il diritto non venisse tutelato.
Parimenti infondata è l'eccezione di difetto di interesse ad agire per la presenza di mezzi alternativi di tutela rappresentati, nello specifico, dal Fondo di Garanzia Inps, essendo noto che l'accesso al Fondo di Garanzia Inps presuppone l'insolvenza del debitore principale che non può essere ravvisata sic et simpliciter nell'apertura di una procedura concorsuale, ma che discende dall'infruttuosa azione esecutiva.
In definitiva, il resistente aveva interesse all'accertamento del suo credito e della sua esigibilità (che è presupposto per ottenere l'emissione di un decreto ingiuntivo), non avendo del resto l'opponente dimostrato in alcun modo che nell'ambito della procedura questo fosse stato riconosciuto (neppure in punto di esigibilità).
L'opposizione, fondata esclusivamente sull'asserito difetto di interesse ad agire del è quindi totalmente infondata, Pt_3 mentre l'avvenuto pagamento della somma capitale non determina la cessazione della materia del contendere, neppure parziale.
In proposito, la Suprema Corte, con specifico riferimento ai giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, ha chiarito che “nell'ipotesi di pagamento avvenuto nel corso del giudizio, non si verifica la cessazione della materia del contendere (che, presupponendo il venir meno delle ragioni di contrasto fra le parti, fa venir meno la necessità della pronuncia del giudice) allorché l'obbligato non rinunci alla domanda diretta all'accertamento dell'inesistenza del debito” (così, Cass. civ. n. 4855 del 2021).
Tale situazione non ricorre nel caso in esame, laddove la Parte_1 nelle conclusioni, ha insistito per la “revoca in ogni sua
[...] parte” dell'opposto decreto ingiuntivo.
Di conseguenza, l'opposizione va integralmente respinta, con conferma del decreto ingiuntivo opposto, e l'opponente dovrà ancora procedere al pagamento di interessi legali e rivalutazione monetaria sulla somma capitale, maturati dalla data di cessazione del rapporto.
In ordine alla rivalutazione ed agli interessi va infine chiarito che questi nelle procedure concorsuali spettano sino alla data di pubblicazione della sentenza di omologazione del concordato
(cass. civ. 8021/1995).
Le spese processuali del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- condanna la in concordato preventivo alla Parte_1 refusione delle spese di lite, liquidate, in complessivi €
1.800,00 per compensi professionali, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Bergamo, il 12.12.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Raffaele Lapenta
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice unico del Tribunale di Bergamo, in funzione di Giudice del Lavoro, dott. Raffaele Lapenta, all'esito dell'udienza del
23.10.2025 che si è svolta secondo le modalità della trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., esaminate le note di trattazione scritta pervenute, ha pronunciato, la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. R.G. 2653/2024
TRA in concordato preventivo, in persona del Parte_1 legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa come in atti dagli avv.ti Giuseppe Saia e Matteo Luzzana ricorrenti
E
rappresentato e difeso come in atti dall'avv. CP_1
ND RL resistenti
OGGETTO: Opposizione D.I. n. 430/2024
CONCLUSIONI: come in atti e verbali di causa
***
Con ricorso depositato in data 12.11.2024 e regolarmente notificato la società in concordato preventivo (di Parte_1 seguito anche solo ) agiva in giudizio in giudizio, innanzi Pt_1 all'intestato Tribunale di funzione di Giudice del Lavoro, nei confronti di , per sentir revocare il D.I. n. 430/2024 CP_1 del Tribunale di Bergamo del 18.10.2024, con cui le veniva ingiunto il pagamento in favore di dell'importo di € CP_1 5.723,17 a titolo di TFR maturato ante concordato, oltre somme accessorie e spese legali, contestandone la debenza.
La , in particolare, eccepiva l'insussistenza dell'interesse Parte_2 ad agire dell'ex dipendente, visto che il credito era riconosciuto dalla società che aveva rilasciato la documentazione di lavoro
(listini) e fiscale (certificazione unica).
L'opponente chiariva che il pagamento non era stato effettuato, trattandosi di un credito maturato ante concordato (in relazione agli anni 2003-2007, benché la cessazione del rapporto fosse avvenuta successivamente); rilevava come vi fossero specifici elementi di tutela, come la richiesta di pagamento al Fondo di Garanzia Inps;
ricordava, infine, il divieto di azioni esecutive nei confronti di società in procedura concordataria per crediti maturati prima del concordato. Concludeva, dunque, per l'accoglimento delle domande come formulate e la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
si costituiva regolarmente in giudizio, con memoria CP_1 depositata in data 16.12.2024, insistendo per il rigetto della domanda di parte opponente perché destituita di fondamento in fatto e in diritto.
L'opposto, in particolare, affermava di aver lavorato alle dipendenze della dal 03.02.2003 al 30.06.2022 e di aver Pt_1 aderito, dal 01.07.2007, al Fondo di Previdenza BYBLOS, destinandovi il proprio TFR;
chiariva che per le quote di TFR relative al periodo dal 01.07.2007 (adesione alla previdenza complementare) all'apertura del concordato (e per le quali Parte_1 aveva omesso di effettuare il versamento al Fondo di
[...]
Previdenza BYBLOS), riferiva di aver trasmesso alla procedura la precisazione del credito, consapevole di non poter poi procedere esecutivamente.
La tra la fine di dicembre 2024 e l'inizio del 2025, aveva Pt_1 provveduto spontaneamente al pagamento della somma capitale oggetto del decreto ingiuntivo, omettendo tuttavia di corrispondere interessi e rivalutazione monetaria, pure riconosciuto nel decreto ingiuntivo.
In merito all'opposizione, il lavoratore affermava il proprio interesse ad agire in via monitoria, evidenziando che l'ultimo aggiornamento dell'elenco delle passività del concordato era stato trasmesso ai vari creditori (lui compreso) il 22.10.2022 e non contemplava il credito per cui è causa.
Il convenuto rilevava, inoltre, come il credito per TFR del lavoratore cessato durante la procedura concordataria fosse da considerarsi credito posteriore al concordato, meritevole di essere soddisfatto in prededuzione e quindi estraneo al divieto di pagamento dei debiti anteriori.
In ordine alla possibilità di rivolgersi al Fondo di Garanzia Inps, il lavoratore evidenziava che sarebbe stato necessario provare dapprima l'insolvenza della Pt_1
Concludeva, pertanto, per il rigetto dell'opposizione e per la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
L'opposizione non può essere accolta per le ragioni di seguito indicate (come da sent. Trib. Bergamo in caso del tutto similare n.
759/2025 del 18.09.2025 di seguito rimessa nei suoi passaggi essenziali)
Il è stato assunto dalla (in precedenza CP_1 Parte_1 CP_2
dal 03.02.2003 ed ha aderito, dal 01.07.2007, al Fondo di
[...]
Previdenza BYBLOS, destinandovi, fra l'altro, il proprio TFR.
Nei confronti della datrice di lavoro è stata aperta, in data
19.08.2021, procedura di concordato preventivo in continuità, tant'è che il ha continuato a prestare attività lavorativa, CP_1 cessando il rapporto il 30.06.2022 (v. doc. 1 fasc. resistente).
Per le quote di TFR relative al periodo dal 01.07.2007 (adesione alla previdenza complementare) all'apertura del concordato e per le quali la aveva omesso di effettuare il versamento al Pt_1 Fondo di Previdenza BYBLOS, stante la natura concorsuale del credito, il convenuto non ha proposto domande in via monitoria.
Per le quote di TFR relative al periodo successivo all'apertura del concordato e per le quali la aveva parimenti omesso Parte_1 il versamento al Fondo di Previdenza BYBLOS, il dipendente ha agito avanti al Tribunale di Bergamo, ottenendo sentenza favorevole e, successivamente ad essa, ha ottenuto il pagamento di quanto spettante.
Il decreto ingiuntivo per cui è causa (emesso il 18.10.2024) è stato chiesto (ed ottenuto) per le quote di TFR relativo al periodo dall'inizio del rapporto all'apertura della posizione di previdenza complementare (30.06.2007), rimasto in azienda.
La datrice di lavoro, in data 20.12.2024, ha provveduto (senza riserve perché, secondo quanto riferito dall'opponente, ciò è avvenuto in ossequio alla proposta concordataria) al pagamento della quota di capitale di TFR ingiunto, omettendo però il pagamento di interessi e rivalutazione, pacificamente non contestati riconosciuti nell'ambito del decreto ingiuntivo opposto.
Fatte queste premesse, va preliminarmente chiarito che la Pt_1 nel ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo, non ha contestato la debenza di interessi e rivalutazione sulla somma capitale di cui al decreto ingiuntivo, che del resto sono dovuti ex lege ai sensi dell'art. 429 c.p.c., essendosi limitata ad eccepire il difetto di interesse ad agire del lavoratore nel richiedere l'emissione del decreto ingiuntivo.
In primo luogo, l'opponente ha dedotto che il credito del era CP_1 stato riconosciuto dalla società sia nei listini paga sia nella certificazione unica.
Tuttavia, come correttamente osservato dal convenuto, a fronte della cessazione del rapporto, nell'ultimo aggiornamento dell'elenco delle passività trasmesso ai creditori (in particolare all'ufficio vertenze CGIL) non risulta la posizione del CP_1 La per contro, non ha prodotto ulteriore documentazione Pt_1 da cui risultasse, in maniera incontrovertibile, l'accertamento del diritto dell'opposto ad ottenere, nell'ambito della procedura, il pagamento del TFR.
Peraltro, è noto che il diritto al trattamento di fine rapporto sorge alla cessazione del rapporto di lavoro, tant'è che solo da questa data decorre il termine di prescrizione, per cui il diritto al pagamento del TFR rimasto in azienda (anche se relativo ad accantonamenti effettuati prima dell'apertura del concordato preventivo) è sorto in costanza della procedura.
L'art. 6, coma 1, lett. d) del codice della crisi stabilisce che sono prededucibili, tra l'altro, “i crediti legalmente sorti, durante la procedura di liquidazione giudiziale o controllata oppure successivamente alla domanda di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi o dell'insolvenza, per la gestione del patrimonio del debitore e la continuazione dell'esercizio dell'impresa, il compenso degli organi preposti e le prestazioni professionali richieste dagli organi medesimi o dal debitore per il buon esito dello strumento”.
Deve, quindi, ritenersi che il TFR maturato dal dipendente, la cui cessazione del rapporto avvenga durante la procedura di concordato preventivo, rappresenti un credito legato alla continuazione dell'esercizio dell'impresa e conseguentemente sia prededucibile.
Tali elementi, ovvero la prededucibilità del credito ed il mancato novero dello stesso nell'ultimo aggiornamento dell'elenco delle passività dell'ottobre 2022, hanno determinato l'interesse ad agire del ad ottenere un provvedimento giudiziale di Pt_3 accertamento del credito, non essendo in contestazione tanto il suo ammontare (risultante appunto dai listini paga o dalla certificazione unica), ma la sua esigibilità nell'ambito della procedura, essendovi il rischio che in difetto di accertamento giudiziale il diritto non venisse tutelato.
Parimenti infondata è l'eccezione di difetto di interesse ad agire per la presenza di mezzi alternativi di tutela rappresentati, nello specifico, dal Fondo di Garanzia Inps, essendo noto che l'accesso al Fondo di Garanzia Inps presuppone l'insolvenza del debitore principale che non può essere ravvisata sic et simpliciter nell'apertura di una procedura concorsuale, ma che discende dall'infruttuosa azione esecutiva.
In definitiva, il resistente aveva interesse all'accertamento del suo credito e della sua esigibilità (che è presupposto per ottenere l'emissione di un decreto ingiuntivo), non avendo del resto l'opponente dimostrato in alcun modo che nell'ambito della procedura questo fosse stato riconosciuto (neppure in punto di esigibilità).
L'opposizione, fondata esclusivamente sull'asserito difetto di interesse ad agire del è quindi totalmente infondata, Pt_3 mentre l'avvenuto pagamento della somma capitale non determina la cessazione della materia del contendere, neppure parziale.
In proposito, la Suprema Corte, con specifico riferimento ai giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, ha chiarito che “nell'ipotesi di pagamento avvenuto nel corso del giudizio, non si verifica la cessazione della materia del contendere (che, presupponendo il venir meno delle ragioni di contrasto fra le parti, fa venir meno la necessità della pronuncia del giudice) allorché l'obbligato non rinunci alla domanda diretta all'accertamento dell'inesistenza del debito” (così, Cass. civ. n. 4855 del 2021).
Tale situazione non ricorre nel caso in esame, laddove la Parte_1 nelle conclusioni, ha insistito per la “revoca in ogni sua
[...] parte” dell'opposto decreto ingiuntivo.
Di conseguenza, l'opposizione va integralmente respinta, con conferma del decreto ingiuntivo opposto, e l'opponente dovrà ancora procedere al pagamento di interessi legali e rivalutazione monetaria sulla somma capitale, maturati dalla data di cessazione del rapporto.
In ordine alla rivalutazione ed agli interessi va infine chiarito che questi nelle procedure concorsuali spettano sino alla data di pubblicazione della sentenza di omologazione del concordato
(cass. civ. 8021/1995).
Le spese processuali del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- condanna la in concordato preventivo alla Parte_1 refusione delle spese di lite, liquidate, in complessivi €
1.800,00 per compensi professionali, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Bergamo, il 12.12.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Raffaele Lapenta