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Sentenza 2 settembre 2025
Sentenza 2 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 02/09/2025, n. 801 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 801 |
| Data del deposito : | 2 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. 5615/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TIVOLI in composizione monocratica, nella persona del G.O.P. dott. Eugenio Gagliano, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 5615 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, posta in decisione il dì 04/03/2025 e vertente
IG.ra , rappresentata e difesa dall'Avv. Bartolomeo Spaziano;
_1
“attrice”
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Paolo Gelli;
“convenuta”
in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo Gelli;
“convenuto – terzo chiamato in causa”
Oggetto: Risarcimento danni per responsabilità ex artt. 2051 o 2043 c.c.
*****
All'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni i procuratori delle parti rassegnavano le conclusioni, come da rispettive note di trattazione scritta.
FATTO E DIRITTO
L'attrice IG.ra conviene in giudizio dapprima _1 Controparte_1 così concludendo: “In via principale, accertare e dichiarare la responsabilità extracontrattuale ex art. 2051 c.c. di nella causazione dell'evento lesivo occorso alla sig.ra Controparte_1 _1
in data 27/01/2014 per tutto quanto sopra esposto. Conseguentemente, condannare parte convenuta
[...] al risarcimento di tutti i danni cagionati in conseguenza dell'evento lesivo descritto in premessa per la somma ritenuta equa e/o provata dal Giudice. - In via subordinata, accertare e dichiarare la responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c. delle nella causazione dell'evento lesivo Controparte_1 occorso alla sig.ra in data 27/01/2014 per tutto quanto sopra dedotto. Conseguentemente, _1 condannare parte conventa al risarcimento di tutti i danni cagionati in conseguenza dell'evento lesivo descritto in premessa per la somma ritenuta equa e/o provata dal Giudice. - In ogni caso vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore nella qualità di anticipatario.”.
Esponeva l'attrice a sostegno della domanda che in data 27/01/2014 verso le 12,45 si accingeva ad entrare in Stazione per prendere il treno delle 13,00; nello scendere le scale della stazione per avvicinarsi ai binari, a causa della anomalia e della sconnessione del nastro antiscivolo dei gradini, scivolava sul marmo viscido e cadeva rovinosamente a terra riportando danni alla gamba sinistra;
precisava che le condizioni atmosferiche erano pessime: c'era nevischio ed era molto freddo e che la carenza di idoneo nastro antiscivolo sui gradini di marmo rendeva pericolosa la scala di marmo;
veniva quindi trasportata presso la Clinica Villa Del Sole di
Caserta ove in data 03/02/2014 veniva operata di riduzione e sintesi con fissatore esterno Hoffmann II.
Nelle more della prima udienza, comunicava al di fuori del giudizio che la Controparte_1 gestione e la manutenzione delle Infrastrutture ferroviarie era di competenza di RFI S.p.A. Pertanto, pur non essendosi costituita in prima udienza la convenuta, l'istante chiedeva l'integrazione del contraddittorio nei confronti di RFI S.p.A., cosicché il Giudice, preso atto, autorizzava parte attrice alla ridetta integrazione nei confronti di RFI S.p.A. fissando all'uopo udienza per la comparizione delle parti per il 24/03/2021.
Si costituiva in giudizio eccependo la prescrizione per Controparte_2 decorso del termine quinquennale e la infondatezza della domanda attrice, così conclude: “in via pregiudiziale, accertare e dichiarare la legittimazione passiva della odierna comparente a contraddire nel presente giudizio e, per l'effetto, estromettere dal presente giudizio per i Controparte_1 motivi ut sopra argomentati;
- In via preliminare, accertare e dichiarare la prescrizione del diritto vantato dall'odierna attrice per tutti i motivi ut supra argomentato;
- in via principale e nel merito respingere tutte le domande ex adverso proposte perché infondate e non provate sia in punto an sia in punto quantum per tutto quanto sopra esposto;
- in via subordinata, limitare la misura della deprecata condanna alle voci di danno puntalmente provate e comunque detraendo quanto percepito dalla per l'occorso dall'INAIL, _1 facendo applicazione della normativa di cui agli artt. 1206-1207 e 1227 c.c. a carico della IG.ra _1
. - Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.”.
[...]
In corso di causa si procedeva all'interpello dell'attrice e all'escussione dei testi, e disposta CTU medico legale per la valutazione delle lesioni subite dall'attrice in conseguenza dell'evento verificatosi il giorno 27/01/2014.
All'udienza del giorno 25/07/2022, escussa la teste IG.ra , il Giudice già assegnatario Testimone_1 rinviava per l'escussione del teste di parte attrice , in contraddittorio delle parti, al 19/10/22 ore Testimone_2
11.15; dopo diversi rinvii per sopravvenuti impedimenti del Giudice dott.ssa Adriana Mazzacane, in data 21/04/2023 questo giudice diveniva assegnatario del giudizio e all'udienza del 23/05/2023, escusso il teste IG. ES
, rinviava al 27/06/2023 per il conferimento dell'incarico al CTU Dr. e infine, all'esito
[...] Persona_1 del deposito della relazione peritale, in data 04/03/2025 tratteneva la causa in decisione.
La domanda attrice appare suffragata da riscontri probatori certi e attendibili acquisiti agli atti e in particolare le deposizioni dei testimoni. Il teste di parte attrice ha, tra l'altro, dichiarato: “vero Testimone_1 mancavano delle parti dei gradini e le strisce antiscivolo erano danneggiate, ed in alcuni tratti mancanti;
tutta la scala era danneggiata ed in particolare il gradino dove è scivolata la mia collega”; il secondo teste
[...]
sul Cap. 17 ha dichiarato: “Confermo la circostanza, nel punto dove la attingeva il gradino ES _1 non vi era alcun materiale antiscivolo. Riconosco lo stato dei luoghi nelle foto, depositate nel fascicolo di parte attrice nn. da 1 a 6, che mi si rammostrano e che sottoscrivo;
”.
Osservato che, in materia di responsabilità ex art. 2051 cod. civ., a carico del soggetto danneggiato sussiste l'onere di provare soltanto la derivazione del danno dalla cosa e la custodia della stessa da parte del preteso responsabile, non pure la propria assenza di colpa nel relazionarsi con essa (Cassazione civile sez. III, 08/07/2024, n.18528); Nel caso di specie sussiste la responsabilità della convenuta Controparte_3 ella determinazione dell'evento dannoso ai sensi dell'art. 2051 c.p.c., non avendo la stessa provato
[...] la sussistenza del causo fortuito e/o la corresponsabilità della danneggiata;
Va dichiarata pertanto la responsabilità della convenuta Controparte_3 ex artt. 2051 e conseguentemente liquidato il danno subito dall'attrice IG.ra la quale _1 che per il danno biologico subito ha percepito dall'Inail l'importo di euro 8.098,03, che andrà defalcato da quello quivi liquidabile al detto titolo di danno biologico, nella complessiva somma di € 24.822,97, così determinata -secondo la Tabelle del Tribunale di Milano del 2024- sulla scorta delle risultanze della relazione peritale del CTU Dr. e tenuto conto dell'età dell'attrice al momento del sinistro (31 anni): Persona_1 invalidità temporanea totale per 40 giorni € 4.600,00; invalidità temporanea al 50% per 60 giorni € 3.450,00; danno biologico 9% differenziale € 10.554,97 (€ 18.653,00 meno € 8.098,03) e danno morale € 6.218,00.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in favore dell'Avv. Bartolomeo Spaziano, dichiaratosi antistatario, in € 6.518,00, di cui € 518,00 per spese (C.U.) ed € 6.000,00, comprensivi di Rimborso spese e
C.P.A., oltre IVA se dovuta, per onorari;
Ritenuto altresì che le spese per la CTU vanno poste definitivamente a carico della convenuta
[...]
Controparte_2
Ritenuta la carenza di legittimazione passiva della convenuta Controparte_1 dapprima evocata un giudizio dall'attrice, di talché ne va dichiarata la estromissione dal giudizio;
Ritenuto che va pertanto condannata l'attrice IG.ra alla rifusione delle spese di lite in _1 favore della convenuta nella misura di € 2.500,00, comprensivi di Controparte_1
Rimborso spese, IVA e C.P.A.;
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, definitivamente pronunciando:
1) Dichiara la estromissione della convenuta Controparte_1
2) Dichiara la responsabilità della convenuta in Controparte_3 persona del legale rappresentante pro tempore, nella causazione dei danni subiti dall'attrice;
3) Condanna la convenuta in persona del legale Controparte_3 rappresentante pro tempore, al pagamento in favore dell'attrice IG.ra della _1 somma di € 24.822,97, oltre agli interessi legali a far data da gennaio 2024 fino al saldo;
4) Condanna la convenuta in persona del legale Controparte_3 rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore dell'Avv. dell'Avv. Bartolomeo Spaziano, dichiaratosi antistatario, nella misura di € 6.518,00, di cui € 518,00 per spese (C.U.) ed € 6.000,00, comprensivi di Rimborso spese e C.P.A., oltre IVA se dovuta, per onorari;
oltre € 976,00 per spese di CTU, poste definitivamente a carico della convenuta;
5) Condanna l'attrice IG.ra al pagamento delle spese processuali in favore della _1 convenuta in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, della somma di € 2.500,00, comprensivi di Rimborso spese, IVA e C.P.A..
Così deciso in Tivoli, 02/09/2025
Il Giudice
dott. Eugenio Gagliano
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TIVOLI in composizione monocratica, nella persona del G.O.P. dott. Eugenio Gagliano, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 5615 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, posta in decisione il dì 04/03/2025 e vertente
IG.ra , rappresentata e difesa dall'Avv. Bartolomeo Spaziano;
_1
“attrice”
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Paolo Gelli;
“convenuta”
in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo Gelli;
“convenuto – terzo chiamato in causa”
Oggetto: Risarcimento danni per responsabilità ex artt. 2051 o 2043 c.c.
*****
All'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni i procuratori delle parti rassegnavano le conclusioni, come da rispettive note di trattazione scritta.
FATTO E DIRITTO
L'attrice IG.ra conviene in giudizio dapprima _1 Controparte_1 così concludendo: “In via principale, accertare e dichiarare la responsabilità extracontrattuale ex art. 2051 c.c. di nella causazione dell'evento lesivo occorso alla sig.ra Controparte_1 _1
in data 27/01/2014 per tutto quanto sopra esposto. Conseguentemente, condannare parte convenuta
[...] al risarcimento di tutti i danni cagionati in conseguenza dell'evento lesivo descritto in premessa per la somma ritenuta equa e/o provata dal Giudice. - In via subordinata, accertare e dichiarare la responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c. delle nella causazione dell'evento lesivo Controparte_1 occorso alla sig.ra in data 27/01/2014 per tutto quanto sopra dedotto. Conseguentemente, _1 condannare parte conventa al risarcimento di tutti i danni cagionati in conseguenza dell'evento lesivo descritto in premessa per la somma ritenuta equa e/o provata dal Giudice. - In ogni caso vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore nella qualità di anticipatario.”.
Esponeva l'attrice a sostegno della domanda che in data 27/01/2014 verso le 12,45 si accingeva ad entrare in Stazione per prendere il treno delle 13,00; nello scendere le scale della stazione per avvicinarsi ai binari, a causa della anomalia e della sconnessione del nastro antiscivolo dei gradini, scivolava sul marmo viscido e cadeva rovinosamente a terra riportando danni alla gamba sinistra;
precisava che le condizioni atmosferiche erano pessime: c'era nevischio ed era molto freddo e che la carenza di idoneo nastro antiscivolo sui gradini di marmo rendeva pericolosa la scala di marmo;
veniva quindi trasportata presso la Clinica Villa Del Sole di
Caserta ove in data 03/02/2014 veniva operata di riduzione e sintesi con fissatore esterno Hoffmann II.
Nelle more della prima udienza, comunicava al di fuori del giudizio che la Controparte_1 gestione e la manutenzione delle Infrastrutture ferroviarie era di competenza di RFI S.p.A. Pertanto, pur non essendosi costituita in prima udienza la convenuta, l'istante chiedeva l'integrazione del contraddittorio nei confronti di RFI S.p.A., cosicché il Giudice, preso atto, autorizzava parte attrice alla ridetta integrazione nei confronti di RFI S.p.A. fissando all'uopo udienza per la comparizione delle parti per il 24/03/2021.
Si costituiva in giudizio eccependo la prescrizione per Controparte_2 decorso del termine quinquennale e la infondatezza della domanda attrice, così conclude: “in via pregiudiziale, accertare e dichiarare la legittimazione passiva della odierna comparente a contraddire nel presente giudizio e, per l'effetto, estromettere dal presente giudizio per i Controparte_1 motivi ut sopra argomentati;
- In via preliminare, accertare e dichiarare la prescrizione del diritto vantato dall'odierna attrice per tutti i motivi ut supra argomentato;
- in via principale e nel merito respingere tutte le domande ex adverso proposte perché infondate e non provate sia in punto an sia in punto quantum per tutto quanto sopra esposto;
- in via subordinata, limitare la misura della deprecata condanna alle voci di danno puntalmente provate e comunque detraendo quanto percepito dalla per l'occorso dall'INAIL, _1 facendo applicazione della normativa di cui agli artt. 1206-1207 e 1227 c.c. a carico della IG.ra _1
. - Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.”.
[...]
In corso di causa si procedeva all'interpello dell'attrice e all'escussione dei testi, e disposta CTU medico legale per la valutazione delle lesioni subite dall'attrice in conseguenza dell'evento verificatosi il giorno 27/01/2014.
All'udienza del giorno 25/07/2022, escussa la teste IG.ra , il Giudice già assegnatario Testimone_1 rinviava per l'escussione del teste di parte attrice , in contraddittorio delle parti, al 19/10/22 ore Testimone_2
11.15; dopo diversi rinvii per sopravvenuti impedimenti del Giudice dott.ssa Adriana Mazzacane, in data 21/04/2023 questo giudice diveniva assegnatario del giudizio e all'udienza del 23/05/2023, escusso il teste IG. ES
, rinviava al 27/06/2023 per il conferimento dell'incarico al CTU Dr. e infine, all'esito
[...] Persona_1 del deposito della relazione peritale, in data 04/03/2025 tratteneva la causa in decisione.
La domanda attrice appare suffragata da riscontri probatori certi e attendibili acquisiti agli atti e in particolare le deposizioni dei testimoni. Il teste di parte attrice ha, tra l'altro, dichiarato: “vero Testimone_1 mancavano delle parti dei gradini e le strisce antiscivolo erano danneggiate, ed in alcuni tratti mancanti;
tutta la scala era danneggiata ed in particolare il gradino dove è scivolata la mia collega”; il secondo teste
[...]
sul Cap. 17 ha dichiarato: “Confermo la circostanza, nel punto dove la attingeva il gradino ES _1 non vi era alcun materiale antiscivolo. Riconosco lo stato dei luoghi nelle foto, depositate nel fascicolo di parte attrice nn. da 1 a 6, che mi si rammostrano e che sottoscrivo;
”.
Osservato che, in materia di responsabilità ex art. 2051 cod. civ., a carico del soggetto danneggiato sussiste l'onere di provare soltanto la derivazione del danno dalla cosa e la custodia della stessa da parte del preteso responsabile, non pure la propria assenza di colpa nel relazionarsi con essa (Cassazione civile sez. III, 08/07/2024, n.18528); Nel caso di specie sussiste la responsabilità della convenuta Controparte_3 ella determinazione dell'evento dannoso ai sensi dell'art. 2051 c.p.c., non avendo la stessa provato
[...] la sussistenza del causo fortuito e/o la corresponsabilità della danneggiata;
Va dichiarata pertanto la responsabilità della convenuta Controparte_3 ex artt. 2051 e conseguentemente liquidato il danno subito dall'attrice IG.ra la quale _1 che per il danno biologico subito ha percepito dall'Inail l'importo di euro 8.098,03, che andrà defalcato da quello quivi liquidabile al detto titolo di danno biologico, nella complessiva somma di € 24.822,97, così determinata -secondo la Tabelle del Tribunale di Milano del 2024- sulla scorta delle risultanze della relazione peritale del CTU Dr. e tenuto conto dell'età dell'attrice al momento del sinistro (31 anni): Persona_1 invalidità temporanea totale per 40 giorni € 4.600,00; invalidità temporanea al 50% per 60 giorni € 3.450,00; danno biologico 9% differenziale € 10.554,97 (€ 18.653,00 meno € 8.098,03) e danno morale € 6.218,00.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in favore dell'Avv. Bartolomeo Spaziano, dichiaratosi antistatario, in € 6.518,00, di cui € 518,00 per spese (C.U.) ed € 6.000,00, comprensivi di Rimborso spese e
C.P.A., oltre IVA se dovuta, per onorari;
Ritenuto altresì che le spese per la CTU vanno poste definitivamente a carico della convenuta
[...]
Controparte_2
Ritenuta la carenza di legittimazione passiva della convenuta Controparte_1 dapprima evocata un giudizio dall'attrice, di talché ne va dichiarata la estromissione dal giudizio;
Ritenuto che va pertanto condannata l'attrice IG.ra alla rifusione delle spese di lite in _1 favore della convenuta nella misura di € 2.500,00, comprensivi di Controparte_1
Rimborso spese, IVA e C.P.A.;
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, definitivamente pronunciando:
1) Dichiara la estromissione della convenuta Controparte_1
2) Dichiara la responsabilità della convenuta in Controparte_3 persona del legale rappresentante pro tempore, nella causazione dei danni subiti dall'attrice;
3) Condanna la convenuta in persona del legale Controparte_3 rappresentante pro tempore, al pagamento in favore dell'attrice IG.ra della _1 somma di € 24.822,97, oltre agli interessi legali a far data da gennaio 2024 fino al saldo;
4) Condanna la convenuta in persona del legale Controparte_3 rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore dell'Avv. dell'Avv. Bartolomeo Spaziano, dichiaratosi antistatario, nella misura di € 6.518,00, di cui € 518,00 per spese (C.U.) ed € 6.000,00, comprensivi di Rimborso spese e C.P.A., oltre IVA se dovuta, per onorari;
oltre € 976,00 per spese di CTU, poste definitivamente a carico della convenuta;
5) Condanna l'attrice IG.ra al pagamento delle spese processuali in favore della _1 convenuta in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, della somma di € 2.500,00, comprensivi di Rimborso spese, IVA e C.P.A..
Così deciso in Tivoli, 02/09/2025
Il Giudice
dott. Eugenio Gagliano