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Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Liguria, sez. I, sentenza 20/02/2026, n. 159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria |
| Numero : | 159 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 159/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LIGURIA Sezione 1, riunita in udienza il
16/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CARDINO ALBERTO VINCENZO, Presidente e Relatore
RANALDI ALESSANDRO, Giudice
ASSANDRI PIETRO, Giudice
in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 560/2025 depositato il 14/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Genova - Via Fiume N. 2 16121 Genova GE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1088/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado GENOVA sez.
2 e pubblicata il 12/12/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TL301B401002-2023 IRPEF-REDDITI IMPRESA (REGIMI
SEMPLIFICATI) 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 126/2026 depositato il
18/02/2026 Richieste delle parti:
Appellante Ricorrente_1: disporre l'annullamento dell'Avviso di Accertamento n. TL301B401002/2023 per l'anno d'imposta 2016 emesso dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Genova, in quanto illegittimo essendo stato emesso in conseguenza di violazione dei termini perentori per il perfezionamento del preventivo procedimento di accertamento in adesione. Con vittoria di spese ed onorari, oltre ad I.V.A. e contributo per la Cassa Previdenza.
Appellata Agenzia delle Entrate: il rigetto dell'appello e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 (breviter: contribuente) impugnava l'avviso di accertamento TL301B401002/2023 per l'anno d'imposta 2016, con cui l'Agenzia delle Entrate determinava il reddito imponibile con metodo induttivo – stante l'assenza di dichiarazione dei redditi – ex art. 39, comma 2, d.p.r. 29.9.1973, n. 600. Per quel medesimo periodo di imposta 2016, il contribuente aveva, invece, presentato dichiarazione I.V.A.
Il contribuente lamentava la violazione dell'art. 8, comma 1, d.lgs. 10.9.1997, n. 218, in quanto l'Agenzia, in sede di proposta di accertamento con adesione, ex art.
5-ter, medesimo d.lgs., aveva concesso al contribuente il termine di giorni dieci per il pagamento del dovuto e non quello, previsto, di giorni venti.
La Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Genova, con la sentenza n. 1088 del 12.12.2024, accoglieva parzialmente il ricorso, eliminando la sanzione di € 1.000,00 per mancata tenuta delle scritture contabili, stante l'indeterminatezza della contestazione. Rigettava nel resto il ricorso, osservando che l'adesione non si era mai perfezionata per mancata accettazione da parte del contribuente che non poteva quindi lamentarsi di eventuali vizi della procedura. Le spese venivano compensate.
Propone appello il contribuente, riproponendo la medesima questione non accolta in primo grado.
Si costituisce l'Agenzia opponendosi all'appello del contribuente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito del contraddittorio instaurato fra Agenzia e contribuente e delle spiegazioni da questi fornite,
l'originaria contestazione di cui all'invito a comparire, emesso ex art.
5-ter, d.lgs. 218/1997, era stata ridotta, definendo un reddito complessivo pari ad € 80.691,00, rispetto agli originari € 97.199,00.
L'Agenzia aveva quindi invitato il contribuente ad aderire a tale proposta, definendo così il contenzioso. Il contribuente non aveva fornito nessuna risposta all'invito alla definizione emesso dall'Agenzia, la quale aveva quindi emesso l'avviso di accertamento oggi impugnato, assumendo come reddito quello, ridotto, di
€ 80.691,00, proposto nella procedura di adesione non perfezionatasi.
Vero è che l'Agenzia, nello stabilire il termine per il pagamento conseguente all'accertamento con adesione, aveva concesso un termine inferiore (10 giorni) a quello previsto dall'art. 8, comma 1, d.lgs. 218/1997.
Peraltro, unica conseguenza di tale violazione, sarebbe stata che il contribuente avrebbe potuto invocare il perfezionamento dell'accertamento con adesione, anche nel caso in cui avesse effettuato il pagamento non nel termine stabilito, erroneamente, dall'Agenzia, ma nel più lungo termine di cui all'art. 8, comma 1, d.lgs.
218/1997. Ma non avendo il contribuente accettato in alcun modo l'accertamento con adesione, tale evenienza non si è neppure verificata. L'oggettiva esistenza di un errore dell'Agenzia e la novità della questione inducono alla compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello. Spese compensate.
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LIGURIA Sezione 1, riunita in udienza il
16/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CARDINO ALBERTO VINCENZO, Presidente e Relatore
RANALDI ALESSANDRO, Giudice
ASSANDRI PIETRO, Giudice
in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 560/2025 depositato il 14/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Genova - Via Fiume N. 2 16121 Genova GE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1088/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado GENOVA sez.
2 e pubblicata il 12/12/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TL301B401002-2023 IRPEF-REDDITI IMPRESA (REGIMI
SEMPLIFICATI) 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 126/2026 depositato il
18/02/2026 Richieste delle parti:
Appellante Ricorrente_1: disporre l'annullamento dell'Avviso di Accertamento n. TL301B401002/2023 per l'anno d'imposta 2016 emesso dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Genova, in quanto illegittimo essendo stato emesso in conseguenza di violazione dei termini perentori per il perfezionamento del preventivo procedimento di accertamento in adesione. Con vittoria di spese ed onorari, oltre ad I.V.A. e contributo per la Cassa Previdenza.
Appellata Agenzia delle Entrate: il rigetto dell'appello e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 (breviter: contribuente) impugnava l'avviso di accertamento TL301B401002/2023 per l'anno d'imposta 2016, con cui l'Agenzia delle Entrate determinava il reddito imponibile con metodo induttivo – stante l'assenza di dichiarazione dei redditi – ex art. 39, comma 2, d.p.r. 29.9.1973, n. 600. Per quel medesimo periodo di imposta 2016, il contribuente aveva, invece, presentato dichiarazione I.V.A.
Il contribuente lamentava la violazione dell'art. 8, comma 1, d.lgs. 10.9.1997, n. 218, in quanto l'Agenzia, in sede di proposta di accertamento con adesione, ex art.
5-ter, medesimo d.lgs., aveva concesso al contribuente il termine di giorni dieci per il pagamento del dovuto e non quello, previsto, di giorni venti.
La Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Genova, con la sentenza n. 1088 del 12.12.2024, accoglieva parzialmente il ricorso, eliminando la sanzione di € 1.000,00 per mancata tenuta delle scritture contabili, stante l'indeterminatezza della contestazione. Rigettava nel resto il ricorso, osservando che l'adesione non si era mai perfezionata per mancata accettazione da parte del contribuente che non poteva quindi lamentarsi di eventuali vizi della procedura. Le spese venivano compensate.
Propone appello il contribuente, riproponendo la medesima questione non accolta in primo grado.
Si costituisce l'Agenzia opponendosi all'appello del contribuente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito del contraddittorio instaurato fra Agenzia e contribuente e delle spiegazioni da questi fornite,
l'originaria contestazione di cui all'invito a comparire, emesso ex art.
5-ter, d.lgs. 218/1997, era stata ridotta, definendo un reddito complessivo pari ad € 80.691,00, rispetto agli originari € 97.199,00.
L'Agenzia aveva quindi invitato il contribuente ad aderire a tale proposta, definendo così il contenzioso. Il contribuente non aveva fornito nessuna risposta all'invito alla definizione emesso dall'Agenzia, la quale aveva quindi emesso l'avviso di accertamento oggi impugnato, assumendo come reddito quello, ridotto, di
€ 80.691,00, proposto nella procedura di adesione non perfezionatasi.
Vero è che l'Agenzia, nello stabilire il termine per il pagamento conseguente all'accertamento con adesione, aveva concesso un termine inferiore (10 giorni) a quello previsto dall'art. 8, comma 1, d.lgs. 218/1997.
Peraltro, unica conseguenza di tale violazione, sarebbe stata che il contribuente avrebbe potuto invocare il perfezionamento dell'accertamento con adesione, anche nel caso in cui avesse effettuato il pagamento non nel termine stabilito, erroneamente, dall'Agenzia, ma nel più lungo termine di cui all'art. 8, comma 1, d.lgs.
218/1997. Ma non avendo il contribuente accettato in alcun modo l'accertamento con adesione, tale evenienza non si è neppure verificata. L'oggettiva esistenza di un errore dell'Agenzia e la novità della questione inducono alla compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello. Spese compensate.