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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 28/05/2025, n. 898 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 898 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
N. V.G. 21526/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Isabella Messina Giudice dott. Chantal Dameglio Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n.v.g. 21526/2024 promossa da:
Parte_1
e
Parte_2
entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. MEREGAGLIA ALESSANDRO che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito civile Parte_3 Parte_2 in SAN SEBASTIANO DA PO il 01/09/2016.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di SAN SEBASTIANO DA PO (atto n. 23 parte II serie C del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2016).
Dal matrimonio è nato un figlio: il 12/04/2013. Persona_1
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di sentenza emessa dal Tribunale di Torino in data
17/11/2023 e pubblicata il 23/11/2023.
Con ricorso depositato il 13/09/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge
1/12/1970 n. 898, successivamente modificata. I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di una sentenza passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale ovvero dalla scadenza del termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c. per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Parte_3 [...]
i cui estremi di iscrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in Parte_2 motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di SAN SEBASTIANO DA PO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che i coniugi vivranno separati con reciproco rispetto;
DISPONE che il figlio minore sarà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, Persona_1 con stabile residenza e dimora abituale presso la madre. I genitori continueranno ad esercitare congiuntamente la responsabilità genitoriale sul figlio minore in relazione alle questioni di straordinaria amministrazione, mentre eserciteranno disgiuntamente la responsabilità genitoriale in relazione alle questioni di ordinaria amministrazione;
DISPONE che il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio secondo gli accordi tra i genitori ed in mancanza:
- tutti i martedì e giovedì il minore starà con il padre, tutti i lunedì, mercoledì e venerdì il minore starà con la madre;
- sabato e domenica alternati;
- per quanto riguarda le vacanze natalizie, il padre potrà trascorrere con il figlio alternativamente o il periodo decorrente dall'inizio delle vacanze scolastiche (secondo quanto previsto dal calendario regionale) sino alle ore 21:00 del 30 dicembre, ovvero quello decorrente dalle ore 10:00 del 31 dicembre sino alle ore 21:00 del giorno precedente al rientro a scuola (secondo quanto previsto dal calendario regionale);
- nelle vacanze pasquali il minore trascorrerà ad anni alterni con ciascuno dei genitori metà delle vacanze scolastiche pasquali, alternando un anno Pasqua e l'anno successivo il Lunedì dell'Angelo;
- nelle festività infrannuali, ovvero 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 1 novembre e 8 dicembre, il minore starà in alternanza con il padre o con la madre;
- per quanto riguarda le vacanze estive, il padre trascorrerà con il figlio due settimane anche non consecutive in periodo ricadente nelle vacanze scolastiche estive del minore, così come la madre. Le predette settimane verranno comunque concordate tra i Sig.ri e entro il 31 maggio Parte_2 Pt_3 di ogni anno sulla base delle reciproche esigenze lavorative.
DISPONE che i Sig.ri e provvederanno ciascuno al Parte_2 Parte_3 mantenimento del minore per il periodo in cui lo avranno con loro.
DISPONE inoltre, il Sig. verserà alla Sig.ra entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo Pt_3 Parte_2 di contributo al mantenimento a favore del figlio, l'importo pari ad € 200,00 mensili, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT.
DISPONE che i Sig.ri e provvederanno al 50% ciascuno alle Parte_2 Parte_3 spese mediche non coperte dal S.S.N., di quelle scolastiche, ludiche, sportive e ricreative necessitate o concordate e successivamente documentate a favore del figlio (specificamente individuate con riferimento al Protocollo di Intesa del 15.03.2016)
DÀ ATTO che i coniugi danno atto di aver disciplinato separatamente ogni altro aspetto di tipo patrimoniale e dichiarano di null'altro avere a pretendere, l'uno dall'altro dal punto di vista patrimoniale.
DÀ ATTO che i coniugi si danno reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta di identità valida anche per l'espatrio
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
09/05/2025
Il Giudice Rel. Il Presidente
Chantal Dameglio Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Isabella Messina Giudice dott. Chantal Dameglio Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n.v.g. 21526/2024 promossa da:
Parte_1
e
Parte_2
entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. MEREGAGLIA ALESSANDRO che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito civile Parte_3 Parte_2 in SAN SEBASTIANO DA PO il 01/09/2016.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di SAN SEBASTIANO DA PO (atto n. 23 parte II serie C del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2016).
Dal matrimonio è nato un figlio: il 12/04/2013. Persona_1
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di sentenza emessa dal Tribunale di Torino in data
17/11/2023 e pubblicata il 23/11/2023.
Con ricorso depositato il 13/09/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge
1/12/1970 n. 898, successivamente modificata. I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di una sentenza passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale ovvero dalla scadenza del termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c. per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Parte_3 [...]
i cui estremi di iscrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in Parte_2 motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di SAN SEBASTIANO DA PO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che i coniugi vivranno separati con reciproco rispetto;
DISPONE che il figlio minore sarà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, Persona_1 con stabile residenza e dimora abituale presso la madre. I genitori continueranno ad esercitare congiuntamente la responsabilità genitoriale sul figlio minore in relazione alle questioni di straordinaria amministrazione, mentre eserciteranno disgiuntamente la responsabilità genitoriale in relazione alle questioni di ordinaria amministrazione;
DISPONE che il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio secondo gli accordi tra i genitori ed in mancanza:
- tutti i martedì e giovedì il minore starà con il padre, tutti i lunedì, mercoledì e venerdì il minore starà con la madre;
- sabato e domenica alternati;
- per quanto riguarda le vacanze natalizie, il padre potrà trascorrere con il figlio alternativamente o il periodo decorrente dall'inizio delle vacanze scolastiche (secondo quanto previsto dal calendario regionale) sino alle ore 21:00 del 30 dicembre, ovvero quello decorrente dalle ore 10:00 del 31 dicembre sino alle ore 21:00 del giorno precedente al rientro a scuola (secondo quanto previsto dal calendario regionale);
- nelle vacanze pasquali il minore trascorrerà ad anni alterni con ciascuno dei genitori metà delle vacanze scolastiche pasquali, alternando un anno Pasqua e l'anno successivo il Lunedì dell'Angelo;
- nelle festività infrannuali, ovvero 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 1 novembre e 8 dicembre, il minore starà in alternanza con il padre o con la madre;
- per quanto riguarda le vacanze estive, il padre trascorrerà con il figlio due settimane anche non consecutive in periodo ricadente nelle vacanze scolastiche estive del minore, così come la madre. Le predette settimane verranno comunque concordate tra i Sig.ri e entro il 31 maggio Parte_2 Pt_3 di ogni anno sulla base delle reciproche esigenze lavorative.
DISPONE che i Sig.ri e provvederanno ciascuno al Parte_2 Parte_3 mantenimento del minore per il periodo in cui lo avranno con loro.
DISPONE inoltre, il Sig. verserà alla Sig.ra entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo Pt_3 Parte_2 di contributo al mantenimento a favore del figlio, l'importo pari ad € 200,00 mensili, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT.
DISPONE che i Sig.ri e provvederanno al 50% ciascuno alle Parte_2 Parte_3 spese mediche non coperte dal S.S.N., di quelle scolastiche, ludiche, sportive e ricreative necessitate o concordate e successivamente documentate a favore del figlio (specificamente individuate con riferimento al Protocollo di Intesa del 15.03.2016)
DÀ ATTO che i coniugi danno atto di aver disciplinato separatamente ogni altro aspetto di tipo patrimoniale e dichiarano di null'altro avere a pretendere, l'uno dall'altro dal punto di vista patrimoniale.
DÀ ATTO che i coniugi si danno reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta di identità valida anche per l'espatrio
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
09/05/2025
Il Giudice Rel. Il Presidente
Chantal Dameglio Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.