CA
Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 04/02/2025, n. 352 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 352 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
33
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
La Corte, composta dai signori magistrati:
- dott. Glauco Zaccardi Presidente rel
- dott. Isabella Parolari Consigliere
- dott. Sara Foderaro Consigliere all'udienza del 28/01/2025 ha pronunciato la presente SENTENZA nella causa iscritta al n. 2220/2023 R.G. vertente
TRA
parte rappresentata e difesa dall'Avv. MAGNANI Parte_1
GIANLUCA APPELLANTE
E
contumace Controparte_1 parte rappresentata e difesa dall'Avv. GRANATA MARIA FRANCESCA CP_2
APPELLATI
avente ad oggetto: appello avverso la sentenza 2241/2023 del Tribunale di Velletri, pubblicata il 3.3.2023
P.Q.M.
In parziale riforma della sentenza appellata, ferma per il resto, condanna il Controparte_1
alla regolarizzazione contributiva dell'appellante in relazione a tutte le differenze
[...] retributive riconosciute in favore di con la sentenza 2241/2023 del Tribunale Parte_1 di Velletri. Condanna il al pagamento in favore dell'appellante delle spese di entrambi Controparte_3
i gradi di giudizio, che si liquidano in euro 3.000 oltre Cpa e Iva per il primo grado e in euro 3.500 oltre Cpa e Iva per il presente grado, con distrazione in favore del procuratore dell'appellante, dichiaratosi antistatario. Compensa integralmente le spese di entrambi i gradi tra e . Controparte_1 CP_2
Roma, lì 28/01/2025
Il Presidente
Dr. Glauco Zaccardi FATTO E DIRITTO
Con ricorso al Tribunale di Velletri, depositato il 19.4.2019, ha dedotto di Parte_1
essere collaboratrice scolastica (ATA), di essere stata assunta con contratto a tempo indeterminato da settembre 2011 e di avere svolto regolarmente, dopo l'assunzione a tempo indeterminato, l'anno di prova, all'esito del quale ella aveva poi presentato domanda di ricostruzione di carriera rendendo all'uopo la dichiarazione di tutti i servizi pre-ruolo prestati ex art. 145del T.U. approvato con DPR n.
1092/73 e dell'art. 3 del DPR n.351/98.
La ricorrente attuale appellante, in particolare, aveva prestato servizio, prima dell'immissione in ruolo, in virtù dei seguenti contratti di lavoro a tempo determinato:
• • dal 26.09.2000 al 31.08.2001 per un totale di n. 335 giorni con orario full-time;
• • dal 22.09.2001 al 19.11.2001 per un totale di n. 58 giorni con orario full-time;
• • dal 10.04.2003 al 30.06.2003 per un totale di n. 81 giorni con orario full-time;
• • dal 08.10.2003 al 30.06.2004 per un totale cumulativo di n. 259 giorni con orario full-time;
• • dal 24.09.2004 al 31.08.2005 per un totale di n. 337 giorni con orario full-time;
• • dal 09.09.2005 al 30.06.2006 per un totale di n. 292 giorni con orario full-time;
• • dal 08.09.2006 al 31.08.2007 per un totale di n. 353 giorni con orario full-time;
• • dal 11.09.2007 al 31.08.2008 per un totale di n. 350 giorni con orario full-time;
• • dal 01.09.2008 al 31.08.2009 per un totale di n. 360 giorni con orario full-time;
• • dal 01.09.2009 al 31.08.2010 per un totale di n. 360 giorni con orario full-time;
• • dal 01.09.2010 al 31.08.2011 per un totale di n. 360 giorni con orario full-time;
Senonché l'Amministrazione, con decreto di ricostruzione della carriera n. 5363 del 3.4.2015, le aveva riconosciuto soltanto, quale anzianità di servizio per il periodo precedente l'immissione in ruolo, ai soli fini economici, l'anzianità derivante dall'applicazione dell'art. 569 del d.lgs. 297/1994,
a norma del quale l'anzianità pre – ruolo deve essere considerata, ai fini giuridici per l'intero nei primi
4 anni e per 2/3 per i successivi e, ai fini economici, nella sola misura di 1/3 per il periodo eccedente il quadriennio.
Lamentato che siffatta tipologia di ricostruzione di carriera determinava una evidente discriminazione nei suoi confronti a mente della direttiva 1999/70/CE, procurandole un ingiusto danno nella sua sfera patrimoniale atteso che gli anni di pre-ruolo riconosciuti incidevano sugli inquadramenti economici a lei dovuti a decorrere dalla data di assunzione e, il mancato computo di uno o più di essi, risultava decisivo sulla tempistica di conseguimento delle diverse fasce stipendiali, la ricorrente attuale appellante ha aggiunto di avere costituito in mora l'Amministrazione con e ha rassegnato le conclusioni che di seguito si trascrivono:
“CAPOA):
IN VIA PRINCIPALE:
CAPO A:
1. Accertare e dichiarare il diritto della parte ricorrente a percepire in relazione all'intero periodo di servizio pre ruolo, gli incrementi stipendiali – cosiddetti gradoni – di cui al CCNL di comparto
Scuola applicato, riconosciuti al personale a tempo indeterminato;
2. Per l'effetto condannare il , in persona Controparte_4
del ministro p.t. al pagamento in favore di della somma complessiva Parte_1
lorda di € 2.022,49 per i titoli di cui in diritto ed all'allegato conteggio ovvero della diversa somma che risulterà dovuta in corso di causa anche in relazione al combinato disposto degli artt.2099 cod. civ, e 36 Cost. liquidando la somma dovuta alla parte ricorrente, se del caso con valutazione equitativa e/o previa CTU contabile, a mente dell'art.432 cod. proc. civ., ed ai titoli di cui in diritto
e all'allegato conteggio;
3. Ordinare al la regolarizzazione Controparte_4
contributiva e previdenziale della parte ricorrente in seguito al riconoscimento delle differenze di retribuzione riconosciute;
4. In ogni caso con gli interessi legali dalla data di maturazione dei crediti al saldo;
CAPO B):
1. previa disapplicazione della normativa interna nazionale (art. 3 co. 3 del D.L. 370/1970 conv. in legge 576/70, come modificato dall'art. 81 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, poi trasfuso nell'art.
485 D.Lgs 297/1994 nonché art. 4 co. 13 DPR 399/1988) accertare e dichiarare il diritto della parte ricorrente ad una ricostruzione integrale della carriera (dunque ai fini sia giuridici che economici) con pieno computo, ai fini giuridici ed economici, di tutti i servizi non di ruolo utilmente svolti;
2. per l'effetto, annullare i decreti di ricostruzione di carriera già emessi con cui l'anzianità pre ruolo utilmente valutabile della parte ricorrente è stata riconosciuta come servizio di ruolo solo in misura parziale (primi 4 anni per intero + 2/3 del restante periodo pre ruolo);
3. condannare quindi l'amministrazione scolastica ad adottare in favore della parte ricorrente nuovi decreti di ricostruzione carriera, che in sostituzione dei precedenti, riconoscano utile ai fini sia giuridici che economici (dunque come servizio di ruolo) l'intero servizio svolto con contratti a termine nel profilo di appartenenza, senza limitazione alcuna;
4. per l'effetto, condannare l'Amministrazione scolastica convenuta a collocare immediatamente parte ricorrente nella classe stipendiale corrispondente all'anzianità di servizio (di ruolo e non di ruolo) complessivamente maturata ed utilmente valutabile (classe stipendiale 15-20 e con anzianità di permanenza nella stessa pari a mesi 2 alla data del 01.1.2019) nonché al pagamento in suo favore di tutte le differenze retributive maturate e maturande dalla data di assunzione a tempo indeterminato
(6.12.2011), pari ad € 5.037,53 ovvero alla diversa somma che risulterà dovuta in corso di causa anche in relazione al combinato disposto degli artt.2099 cod. civ, e 36 Cost. liquidando la somma dovuta alla parte ricorrente, se del caso, con valutazione equitativa e/o previa CTU contabile, a mente dell'art.432 cod. proc. civ., ed ai titoli di cui in diritto e all'allegato conteggio;
5. Ordinare al la regolarizzazione Controparte_4
contributiva e previdenziale della parte ricorrente in seguito al pieno riconoscimento, ai fini della carriera, di tutto il servizio sinora svolto nel profilo di appartenenza;
6. In ogni caso con gli interessi legali dalla data di maturazione dei crediti al saldo;
Con vittoria di spese, onorari e diritti, da distrarsi.”.
Costituitosi il , il quale ha contestato la fondatezza in fatto e in diritto degli assunti del ricorso CP_5 ex art. 414 c.p.c. ed integrato il contraddittorio nei confronti dell' , il Tribunale di Velletri, in CP_2
parziale accoglimento del ricorso, ha accertato il diritto della ricorrente attuale appellante al riconoscimento dell'intero servizio pre-ruolo e al conseguente pagamento delle differenze retributive dovute in relazione all'anzianità spettante, ha accertato il diritto alla ricostruzione della carriera della sulla base del servizio effettivo prestato, ha condannato il al pagamento di euro Parte_1 CP_5
7.060,02 per le relative differenze retributive, ma ha respinto la domanda di condanna del CP_4
alla regolarizzazione contributiva.
Per quel che ancora rileva nel presente giudizio, il primo giudice ha fondato la propria statuizione di parziale rigetto sull'accoglimento dell'eccezione di prescrizione quinquennale ai sensi dell'art. 3, commi 9 e 10 della legge 335/1995 sollevata dall' , perché i contributi oggetto di domanda nel CP_2
presente giudizio afferirebbero a retribuzioni spettanti tra il 2000 e il 2011, mentre il presente giudizio, in difetto di atti interruttivi precedenti, era stato introdotto nel 2019.
Ha proposto appello la , affidandosi alle seguenti censure: Parte_1 1) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 3, comma 10-bis, della legge
335/1995, per non avere tenuto conto il Tribunale della sospensione della prescrizione prevista dall'art. 9 del d.l. 198/2022 e, precedentemente, dall'art. 11, comma 5, del d.l. 162/2019;
2) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 2935 C.C., per non avere tenuto conto il primo giudice ha la prescrizione, anche ove non interessata dalla sospensione, in ogni caso avrebbe potuto iniziare a decorrere solo dalla pubblicazione della sentenza appellata, posto che, prima, non sussisteva alcun titolo dell'appellante medesima al versamento dei contributi, non essendo riconosciuto il suo diritto alle differenze retributive.
3) IN SUBORDINE, l'atto di appello censura l'erroneità della sentenza appellata che avrebbe considerato interamente prescritti i contributi derivanti dalle spettanze retributive liquidate alla lavoratrice;
il giudice a quo, però, non si sarebbe avveduto del fatto che quest'ultima aveva rivendicato spettanze retributive in buona parte maturate nel quinquennio precedente la data di costituzione dell' nel presente giudizio (09.06.2021). CP_2
Il , pur avendo ricevuto rituale notifica dell'appello, è rimasto contumace nel presente grado. CP_5
L' si è costituito e ha dedotto di essere litisconsorte necessario solo in relazione al versamento CP_2 dei contributi eventualmente dovuti e ha riproposto l'eccezione di prescrizione quinquennale dei contributi dovuti per il periodo precedente il quinquennio anteriore “al quinquennio”.
All'udienza odierna la causa è stata decisa come da dispositivo in epigrafe.
L'appello deve essere integralmente accolto.
E' fondato, con efficacia assorbente delle altre censure, il primo motivo di gravame, seppure con una qualificazione diversa, dell'istituto di cui al d.l. 162/2019, rispetto alla prospettazione dell'appellante.
Secondo il condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cassazione, sentenza 31160 del 4.12.2024), dal quale non si rivengono motivi per scostarsi, l''art. 3, comma 10-bis, l. n. 335 del
1995, introdotto dall'art. 9, d.l. n. 4 del 2019 (conv. con l. n. 26 del 2019) ratione temporis vigente, non ha disposto tanto la sospensione della prescrizione per le contribuzioni afferenti alle gestioni previdenziali esclusive e per i trattamenti dei pubblici dipendenti ivi previste, ma piuttosto, in relazione ai contributi dovuti a tali gestioni ha disposto proprio, con effetti retroattivi e con salvezza degli effetti di provvedimenti giurisdizionali passati in giudicato, il differimento dell'operatività della disciplina della prescrizione dettata dall'art. 3, commi 9 e 10, della stessa l. n. 335 del 1995, con la conseguenza che detto differimento è applicabile anche a contributi previdenziali già prescritti alla data di entrata in vigore della norma che lo ha previsto. Applicandosi tale principio al caso di specie, tutti i contributi dovuti sulle differenze retributive riconosciute dalla sentenza appellata non erano prescritti, a prescindere se si riferissero a periodi precedenti o successivi al quinquennio anteriore alla notifica del ricorso introduttivo del giudizio e senza che assuma rilievo la fissazione, ex art. 2935 c.c., del termine iniziale di un eventuale decorso della prescrizione.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, in parziale riforma della sentenza appellata, ferma per il resto, deve essere condannato il alla regolarizzazione Controparte_1 contributiva dell'appellante in relazione a tutte le differenze retributive riconosciute in favore della medesima con la sentenza 2241/2023 del Tribunale di Velletri.
In ragione della soccombenza in giudizio, il deve essere condannato al pagamento delle spese CP_5 del doppio grado in favore dell'appellante, mentre tra e può essere disposta l'integrale CP_4 CP_2 compensazione, atteso che l' appellato, eccependo la prescrizione quinquennale dei contributi, CP_6
ha assunto una posizione di sostanziale difesa delle ragioni del , il quale pertanto non può CP_4 essere considerato soccombente nel rapporto processuale con l' . CP_2
P.Q.M.
In parziale riforma della sentenza appellata, ferma per il resto, condanna il Controparte_1
alla regolarizzazione contributiva dell'appellante in relazione a tutte le differenze
[...] retributive riconosciute in favore di con la sentenza 2241/2023 del Tribunale Parte_1 di Velletri. Condanna il al pagamento in favore dell'appellante delle spese di entrambi Controparte_3
i gradi di giudizio, che si liquidano in euro 3.000 oltre Cpa e Iva per il primo grado e in euro 3.500 oltre Cpa e Iva per il presente grado, con distrazione in favore del procuratore dell'appellante, dichiaratosi antistatario. Compensa integralmente le spese di entrambi i gradi tra e . Controparte_1 CP_2
Roma, lì 28/01/2025
Il Presidente
Dr. Glauco Zaccardi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
La Corte, composta dai signori magistrati:
- dott. Glauco Zaccardi Presidente rel
- dott. Isabella Parolari Consigliere
- dott. Sara Foderaro Consigliere all'udienza del 28/01/2025 ha pronunciato la presente SENTENZA nella causa iscritta al n. 2220/2023 R.G. vertente
TRA
parte rappresentata e difesa dall'Avv. MAGNANI Parte_1
GIANLUCA APPELLANTE
E
contumace Controparte_1 parte rappresentata e difesa dall'Avv. GRANATA MARIA FRANCESCA CP_2
APPELLATI
avente ad oggetto: appello avverso la sentenza 2241/2023 del Tribunale di Velletri, pubblicata il 3.3.2023
P.Q.M.
In parziale riforma della sentenza appellata, ferma per il resto, condanna il Controparte_1
alla regolarizzazione contributiva dell'appellante in relazione a tutte le differenze
[...] retributive riconosciute in favore di con la sentenza 2241/2023 del Tribunale Parte_1 di Velletri. Condanna il al pagamento in favore dell'appellante delle spese di entrambi Controparte_3
i gradi di giudizio, che si liquidano in euro 3.000 oltre Cpa e Iva per il primo grado e in euro 3.500 oltre Cpa e Iva per il presente grado, con distrazione in favore del procuratore dell'appellante, dichiaratosi antistatario. Compensa integralmente le spese di entrambi i gradi tra e . Controparte_1 CP_2
Roma, lì 28/01/2025
Il Presidente
Dr. Glauco Zaccardi FATTO E DIRITTO
Con ricorso al Tribunale di Velletri, depositato il 19.4.2019, ha dedotto di Parte_1
essere collaboratrice scolastica (ATA), di essere stata assunta con contratto a tempo indeterminato da settembre 2011 e di avere svolto regolarmente, dopo l'assunzione a tempo indeterminato, l'anno di prova, all'esito del quale ella aveva poi presentato domanda di ricostruzione di carriera rendendo all'uopo la dichiarazione di tutti i servizi pre-ruolo prestati ex art. 145del T.U. approvato con DPR n.
1092/73 e dell'art. 3 del DPR n.351/98.
La ricorrente attuale appellante, in particolare, aveva prestato servizio, prima dell'immissione in ruolo, in virtù dei seguenti contratti di lavoro a tempo determinato:
• • dal 26.09.2000 al 31.08.2001 per un totale di n. 335 giorni con orario full-time;
• • dal 22.09.2001 al 19.11.2001 per un totale di n. 58 giorni con orario full-time;
• • dal 10.04.2003 al 30.06.2003 per un totale di n. 81 giorni con orario full-time;
• • dal 08.10.2003 al 30.06.2004 per un totale cumulativo di n. 259 giorni con orario full-time;
• • dal 24.09.2004 al 31.08.2005 per un totale di n. 337 giorni con orario full-time;
• • dal 09.09.2005 al 30.06.2006 per un totale di n. 292 giorni con orario full-time;
• • dal 08.09.2006 al 31.08.2007 per un totale di n. 353 giorni con orario full-time;
• • dal 11.09.2007 al 31.08.2008 per un totale di n. 350 giorni con orario full-time;
• • dal 01.09.2008 al 31.08.2009 per un totale di n. 360 giorni con orario full-time;
• • dal 01.09.2009 al 31.08.2010 per un totale di n. 360 giorni con orario full-time;
• • dal 01.09.2010 al 31.08.2011 per un totale di n. 360 giorni con orario full-time;
Senonché l'Amministrazione, con decreto di ricostruzione della carriera n. 5363 del 3.4.2015, le aveva riconosciuto soltanto, quale anzianità di servizio per il periodo precedente l'immissione in ruolo, ai soli fini economici, l'anzianità derivante dall'applicazione dell'art. 569 del d.lgs. 297/1994,
a norma del quale l'anzianità pre – ruolo deve essere considerata, ai fini giuridici per l'intero nei primi
4 anni e per 2/3 per i successivi e, ai fini economici, nella sola misura di 1/3 per il periodo eccedente il quadriennio.
Lamentato che siffatta tipologia di ricostruzione di carriera determinava una evidente discriminazione nei suoi confronti a mente della direttiva 1999/70/CE, procurandole un ingiusto danno nella sua sfera patrimoniale atteso che gli anni di pre-ruolo riconosciuti incidevano sugli inquadramenti economici a lei dovuti a decorrere dalla data di assunzione e, il mancato computo di uno o più di essi, risultava decisivo sulla tempistica di conseguimento delle diverse fasce stipendiali, la ricorrente attuale appellante ha aggiunto di avere costituito in mora l'Amministrazione con e ha rassegnato le conclusioni che di seguito si trascrivono:
“CAPOA):
IN VIA PRINCIPALE:
CAPO A:
1. Accertare e dichiarare il diritto della parte ricorrente a percepire in relazione all'intero periodo di servizio pre ruolo, gli incrementi stipendiali – cosiddetti gradoni – di cui al CCNL di comparto
Scuola applicato, riconosciuti al personale a tempo indeterminato;
2. Per l'effetto condannare il , in persona Controparte_4
del ministro p.t. al pagamento in favore di della somma complessiva Parte_1
lorda di € 2.022,49 per i titoli di cui in diritto ed all'allegato conteggio ovvero della diversa somma che risulterà dovuta in corso di causa anche in relazione al combinato disposto degli artt.2099 cod. civ, e 36 Cost. liquidando la somma dovuta alla parte ricorrente, se del caso con valutazione equitativa e/o previa CTU contabile, a mente dell'art.432 cod. proc. civ., ed ai titoli di cui in diritto
e all'allegato conteggio;
3. Ordinare al la regolarizzazione Controparte_4
contributiva e previdenziale della parte ricorrente in seguito al riconoscimento delle differenze di retribuzione riconosciute;
4. In ogni caso con gli interessi legali dalla data di maturazione dei crediti al saldo;
CAPO B):
1. previa disapplicazione della normativa interna nazionale (art. 3 co. 3 del D.L. 370/1970 conv. in legge 576/70, come modificato dall'art. 81 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, poi trasfuso nell'art.
485 D.Lgs 297/1994 nonché art. 4 co. 13 DPR 399/1988) accertare e dichiarare il diritto della parte ricorrente ad una ricostruzione integrale della carriera (dunque ai fini sia giuridici che economici) con pieno computo, ai fini giuridici ed economici, di tutti i servizi non di ruolo utilmente svolti;
2. per l'effetto, annullare i decreti di ricostruzione di carriera già emessi con cui l'anzianità pre ruolo utilmente valutabile della parte ricorrente è stata riconosciuta come servizio di ruolo solo in misura parziale (primi 4 anni per intero + 2/3 del restante periodo pre ruolo);
3. condannare quindi l'amministrazione scolastica ad adottare in favore della parte ricorrente nuovi decreti di ricostruzione carriera, che in sostituzione dei precedenti, riconoscano utile ai fini sia giuridici che economici (dunque come servizio di ruolo) l'intero servizio svolto con contratti a termine nel profilo di appartenenza, senza limitazione alcuna;
4. per l'effetto, condannare l'Amministrazione scolastica convenuta a collocare immediatamente parte ricorrente nella classe stipendiale corrispondente all'anzianità di servizio (di ruolo e non di ruolo) complessivamente maturata ed utilmente valutabile (classe stipendiale 15-20 e con anzianità di permanenza nella stessa pari a mesi 2 alla data del 01.1.2019) nonché al pagamento in suo favore di tutte le differenze retributive maturate e maturande dalla data di assunzione a tempo indeterminato
(6.12.2011), pari ad € 5.037,53 ovvero alla diversa somma che risulterà dovuta in corso di causa anche in relazione al combinato disposto degli artt.2099 cod. civ, e 36 Cost. liquidando la somma dovuta alla parte ricorrente, se del caso, con valutazione equitativa e/o previa CTU contabile, a mente dell'art.432 cod. proc. civ., ed ai titoli di cui in diritto e all'allegato conteggio;
5. Ordinare al la regolarizzazione Controparte_4
contributiva e previdenziale della parte ricorrente in seguito al pieno riconoscimento, ai fini della carriera, di tutto il servizio sinora svolto nel profilo di appartenenza;
6. In ogni caso con gli interessi legali dalla data di maturazione dei crediti al saldo;
Con vittoria di spese, onorari e diritti, da distrarsi.”.
Costituitosi il , il quale ha contestato la fondatezza in fatto e in diritto degli assunti del ricorso CP_5 ex art. 414 c.p.c. ed integrato il contraddittorio nei confronti dell' , il Tribunale di Velletri, in CP_2
parziale accoglimento del ricorso, ha accertato il diritto della ricorrente attuale appellante al riconoscimento dell'intero servizio pre-ruolo e al conseguente pagamento delle differenze retributive dovute in relazione all'anzianità spettante, ha accertato il diritto alla ricostruzione della carriera della sulla base del servizio effettivo prestato, ha condannato il al pagamento di euro Parte_1 CP_5
7.060,02 per le relative differenze retributive, ma ha respinto la domanda di condanna del CP_4
alla regolarizzazione contributiva.
Per quel che ancora rileva nel presente giudizio, il primo giudice ha fondato la propria statuizione di parziale rigetto sull'accoglimento dell'eccezione di prescrizione quinquennale ai sensi dell'art. 3, commi 9 e 10 della legge 335/1995 sollevata dall' , perché i contributi oggetto di domanda nel CP_2
presente giudizio afferirebbero a retribuzioni spettanti tra il 2000 e il 2011, mentre il presente giudizio, in difetto di atti interruttivi precedenti, era stato introdotto nel 2019.
Ha proposto appello la , affidandosi alle seguenti censure: Parte_1 1) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 3, comma 10-bis, della legge
335/1995, per non avere tenuto conto il Tribunale della sospensione della prescrizione prevista dall'art. 9 del d.l. 198/2022 e, precedentemente, dall'art. 11, comma 5, del d.l. 162/2019;
2) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 2935 C.C., per non avere tenuto conto il primo giudice ha la prescrizione, anche ove non interessata dalla sospensione, in ogni caso avrebbe potuto iniziare a decorrere solo dalla pubblicazione della sentenza appellata, posto che, prima, non sussisteva alcun titolo dell'appellante medesima al versamento dei contributi, non essendo riconosciuto il suo diritto alle differenze retributive.
3) IN SUBORDINE, l'atto di appello censura l'erroneità della sentenza appellata che avrebbe considerato interamente prescritti i contributi derivanti dalle spettanze retributive liquidate alla lavoratrice;
il giudice a quo, però, non si sarebbe avveduto del fatto che quest'ultima aveva rivendicato spettanze retributive in buona parte maturate nel quinquennio precedente la data di costituzione dell' nel presente giudizio (09.06.2021). CP_2
Il , pur avendo ricevuto rituale notifica dell'appello, è rimasto contumace nel presente grado. CP_5
L' si è costituito e ha dedotto di essere litisconsorte necessario solo in relazione al versamento CP_2 dei contributi eventualmente dovuti e ha riproposto l'eccezione di prescrizione quinquennale dei contributi dovuti per il periodo precedente il quinquennio anteriore “al quinquennio”.
All'udienza odierna la causa è stata decisa come da dispositivo in epigrafe.
L'appello deve essere integralmente accolto.
E' fondato, con efficacia assorbente delle altre censure, il primo motivo di gravame, seppure con una qualificazione diversa, dell'istituto di cui al d.l. 162/2019, rispetto alla prospettazione dell'appellante.
Secondo il condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cassazione, sentenza 31160 del 4.12.2024), dal quale non si rivengono motivi per scostarsi, l''art. 3, comma 10-bis, l. n. 335 del
1995, introdotto dall'art. 9, d.l. n. 4 del 2019 (conv. con l. n. 26 del 2019) ratione temporis vigente, non ha disposto tanto la sospensione della prescrizione per le contribuzioni afferenti alle gestioni previdenziali esclusive e per i trattamenti dei pubblici dipendenti ivi previste, ma piuttosto, in relazione ai contributi dovuti a tali gestioni ha disposto proprio, con effetti retroattivi e con salvezza degli effetti di provvedimenti giurisdizionali passati in giudicato, il differimento dell'operatività della disciplina della prescrizione dettata dall'art. 3, commi 9 e 10, della stessa l. n. 335 del 1995, con la conseguenza che detto differimento è applicabile anche a contributi previdenziali già prescritti alla data di entrata in vigore della norma che lo ha previsto. Applicandosi tale principio al caso di specie, tutti i contributi dovuti sulle differenze retributive riconosciute dalla sentenza appellata non erano prescritti, a prescindere se si riferissero a periodi precedenti o successivi al quinquennio anteriore alla notifica del ricorso introduttivo del giudizio e senza che assuma rilievo la fissazione, ex art. 2935 c.c., del termine iniziale di un eventuale decorso della prescrizione.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, in parziale riforma della sentenza appellata, ferma per il resto, deve essere condannato il alla regolarizzazione Controparte_1 contributiva dell'appellante in relazione a tutte le differenze retributive riconosciute in favore della medesima con la sentenza 2241/2023 del Tribunale di Velletri.
In ragione della soccombenza in giudizio, il deve essere condannato al pagamento delle spese CP_5 del doppio grado in favore dell'appellante, mentre tra e può essere disposta l'integrale CP_4 CP_2 compensazione, atteso che l' appellato, eccependo la prescrizione quinquennale dei contributi, CP_6
ha assunto una posizione di sostanziale difesa delle ragioni del , il quale pertanto non può CP_4 essere considerato soccombente nel rapporto processuale con l' . CP_2
P.Q.M.
In parziale riforma della sentenza appellata, ferma per il resto, condanna il Controparte_1
alla regolarizzazione contributiva dell'appellante in relazione a tutte le differenze
[...] retributive riconosciute in favore di con la sentenza 2241/2023 del Tribunale Parte_1 di Velletri. Condanna il al pagamento in favore dell'appellante delle spese di entrambi Controparte_3
i gradi di giudizio, che si liquidano in euro 3.000 oltre Cpa e Iva per il primo grado e in euro 3.500 oltre Cpa e Iva per il presente grado, con distrazione in favore del procuratore dell'appellante, dichiaratosi antistatario. Compensa integralmente le spese di entrambi i gradi tra e . Controparte_1 CP_2
Roma, lì 28/01/2025
Il Presidente
Dr. Glauco Zaccardi