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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 28/07/2025, n. 3892 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3892 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
TERZA SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario di Tribunale Dott. Salvatore
Gentile, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 918 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, vertente
TRA
(C.F. ), nato a [...] il [...], ivi residente in [...] C.F._1
Palermo n. 330 ed elettivamente domiciliato in Via Alberto Mario n. 87, presso lo studio dell'avv.
Maria Tornabene, da cui è rappresentato e difeso per procura come in atti
- ATTORE -
E
(CF ), nato a [...] il [...], residente in [...]Controparte_1 C.F._2
(CT) via Martiri D'Ungheria 28
- CONVENUTO CONTUMACE–
OGGETTO: Usucapione.
CONCLUSIONI: come da verbale in atti.
CONSIDERATO IN FATTO
La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi del combinato disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., e pertanto si indicano le ragioni di fatto e di diritto della decisione, intendendosi integralmente richiamati dalla presente pronuncia sia l'atto introduttivo, sia gli altri scritti difensivi delle parti ed i verbali di causa.
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 29.1.2021, l'attore conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Catania, e premetteva di avere posseduto e di possedere, Controparte_1 uti dominus, a far data dal 1973, e in ogni caso da oltre 20 anni, in maniera pubblica, pacifica, ininterrotta, indisturbata ed esclusiva, il bene immobile sito nel comune di Catania, via Piombai nn.
10/14, piano T, distinto al NCEU del comune di Catania rispettivamente: 1) foglio 69 particella 1849 subalterno 4, oggi laboratorio artigianale-unità collabente, in precedenza sub.1, cat C/3, esteso 163 mq;
2) foglio 69 particella 1849 subalterno 5, oggi laboratorio artigianale-unità collabente, in precedenza sub.2, cat C/3, esteso 113 mq;
3) foglio 69 particella 1849 subalterno 6, oggi magazzino-unità collabente, in precedenza sub.3, cat
C/2, esteso 112 mq.
Deduceva, inoltre, che, detto immobile era stato posseduto a partire dalla fine degli anni 1950 dalla famiglia di esso attore, prima dal di lui padre (nato a [...] il [...]) Persona_1
e poi dal 1973, dall'iscrizione quale artigiano dall'attore . Parte_1
Evidenziava che tale possesso si era sempre concretizzato non solo nell'avervi fissato l'ubicazione ed esercizio della propria attività di artigiano, e precisamente del laboratorio, magazzino destinati alla propria attività lavorativa di artigiano cementista, ma anche nel fatto di averne curato la manutenzione, pagato le relative imposte ed utenze ivi presenti.
Aggiungeva, poi, che, a seguito della comunicazione a cura del del crollo Persona_1 parziale del tetto posto a copertura dei predetti locali, occorso nel 1971, – all'epoca Persona_2 proprietario ed intestatario dei beni in questione -, inviava in data 21.6. un telegramma recante il seguente testo “IN SEGUITO CROLLO TETTO LOCALI PIOMBAI 12 INVITOVI RILASCIO
IMMOBILE ESCLUDENDO MIA RESPONSABILITÀ PERSONE ET COSE – Per_2
e che, dal 21.6.1971, nessuna ulteriore comunicazione e/o richiesta era mai pervenuta
[...] al in relazione ai predetti locali a cura del rilevando altresì che tali Parte_1 Persona_2 immobili catastalmente risultavano essere intestati, alla data della citazione, a Controparte_1
(CF ), nato a [...] il [...], erede di (CF C.F._2 Persona_2
), nato a [...] il [...], deceduto in data 11.3.2008, a seguito della C.F._3 pubblicazione del testamento olografo di quest'ultimo.
Asseriva, ancora, parte attrice che, , fino al 2011, aveva, nei predetti locali, Parte_1 esercitato la propria attività e che, a tutt'oggi, egli era nel pieno ed indisturbato possesso e godimento esclusivo dei predetti locali.
Sulla scorta di tali circostanze di fatto, essendo interesse dell'attore ottenere il riconoscimento dell'avvenuto acquisto della proprietà dell'intero immobile a titolo originario per maturata usucapione acquisitiva, avendo riunito il suo possesso a quello dei suoi genitori, il Parte_1 rassegnava a questo Tribunale le seguenti conclusioni ”…1. accertare e dichiarare che i seguenti beni immobili, siti in Catania via Piombai nn.10/14, identificati al NCEU del suddetto Comune a foglio 69 part.lla
1849 sub 4, 5 e 6 (già subalterni 1, 2 e 3) ed intestai a nato a [...] il [...]8, Controparte_1
CF , sono stati nel continuo, pubblico e indisturbato possesso e godimento del Sig. C.F._2
, nato a [...] il [...], Cod. Fisc. che ne è diventato Parte_1 C.F._1
2 proprietario esclusivo per maturata usucapione acquisitiva dei predetti immobili;
2. per quanto al punto che precede, visti gli artt. 1158 e ss del C.C, dichiarare l'intervenuta usucapione dei beni di cui è causa come sopra identificati a favore del ricorrente sig. , nato a [...] il [...], Cod. Fisc. Parte_1
, con tutte le conseguenze di legge circa la proprietà e conseguentemente ordinare alla C.F._1
Conservatoria dei Registri Immobiliari, di provvedere alle necessarie variazioni ipotecarie e catastali, con esonero del conservatore da ogni responsabilità. Con vittoria di spese e compensi, in caso di ingiusta opposizione…”.
Il convenuto sebbene ritualmente citato riteneva di non costituirsi in giudizio.
Instaurato quindi il contraddittorio la causa veniva istruita solo a mezzo della scarna produzione documentale attorea atteso che parte attrice, non avendo neppure articolato prova per testi, all'udienza del 14.12.2023, dava atto di avere depositato la relazione notarile ultraventennale e chiedeva che la causa venisse rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Pertanto, in forza di tale richiesta di parte attrice, il procedimento veniva rinviato per la precisazione delle conclusioni e, all'udienza del 17.4.2025, sulle conclusioni precisate a verbale da parte attrice, la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di sessanta giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di successivi venti giorni per il deposito delle memorie di replica.
Parte attrice non svolgeva alcuna attività difensiva in sede di fase decisionale.
RITENUTO IN DIRITTO
Preliminarmente va dichiarata la contumacia del convenuto, il quale sebbene, come detto, citato ritualmente in causa non si è costituito in giudizio.
L'attore ha proposto domanda di usucapione del diritto di proprietà di immobili, ai sensi dell'art. 1158 c.c..
Sempre in via preliminare, si deve osservare che la domanda è da ritenersi procedibile, atteso che, all'esito della prima udienza, questo Giudice ordinava a parte attrice di esperire il tentativo obbligatorio di mediazione che si concludeva con esito negativo per come documentato in atti da parte dell'attore.
Ancora preliminarmente va osservato che parte attrice ha correttamente individuato il proprio contraddittore nel convenuto meglio indicato in epigrafe per come comprovato anche dalla relazione notarile ipocatastale versata in atti.
Nel merito, tuttavia, la domanda attorea è risultata essere del tutto infondata e quindi non meritevole di accoglimento perché totalmente sfornita di prova.
Com'è noto, ai fini dell'acquisto della proprietà a titolo originario per intervenuta usucapione, i fatti costitutivi della configurabilità del possesso ad usucapionem ai sensi dell'art. 1158
c.c. sono integrati dalla necessaria sussistenza di un comportamento possessorio continuo e non
3 interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo previsto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprietario, manifestato con il compimento di atti conformi alla qualità e alla destinazione del bene e tali da evidenziare in modo univoco la volontà di possedere uti dominus.
Ed infatti, la Suprema Corte, con diverse pronunce, ha ribadito che “per la configurabilità del possesso "ad usucapionem", è necessaria la sussistenza di un comportamento continuo, e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo all'uopo previsto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno "ius in re aliena" ( "ex plurimis" Cass. 9 agosto
2001 n.11000, Cass. n. 18392/2006, Cass.n. 362/2017), un potere di fatto, corrispondente al diritto reale posseduto, manifestato con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rilevare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto (Cass. N. 25498/2014, Cass. n. 10894/2013, Cass. 11 maggio 1996 n. 4436,
Cass. 13 dicembre 1994 n. 10652).” (Ord. Sez. 6 n. 8866/2018).
Secondo consolidata giurisprudenza (cfr. Cass. n.15145/2004 e Cass. n.14092/2010) chi agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene affermando di averlo usucapito, deve dare la prova rigorosa di tutti gli elementi costituitivi della detta fattispecie acquisitiva e, quindi, non solo del “corpus” ma anche dell'“animus”, elemento quest'ultimo che può essere desunto, in via presuntiva, dal primo se vi è stato svolgimento di attività corrispondenti all'esercizio del diritto di proprietà: “chi agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e, quindi, non solo del corpus, ma anche dell'animus; nella specie, quest'ultimo elemento poteva essere desunto in via presuntiva dal primo, essendo dimostrato lo svolgimento di attività corrispondenti all'esercizio del diritto di proprietà, senza che fosse stato per contro provato che la disponibilità del bene era stata conseguita dal mediante un CP_2 titolo che gli conferiva un diritto di carattere soltanto personale, ovvero in forza di una convenzione ad effetti obbligatori, in maniera da vincere la presunzione di possesso di cui al primo comma dell'art. 1141 c.c. (Cass.
Sez. 2, 27/09/2017, n. 22667; Cass. Sez. 2, 11/06/2010, n. 14092; Cass. Sez. 2, 06/08/2004, n. 15145).”
(Cassazione Sent. Sez. 2 n. 2054/2019).
In buona sostanza la giurisprudenza ha consolidato il principio che, ai sensi dell'art. 1141 comma 1 c.c., l'animus possidendi si presume in colui che esercita il potere di fatto sulla cosa corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà e non è escluso dalla consapevolezza del possessore di non avere un valido titolo che legittimi il potere, posto che l'animus possidendi consiste unicamente nell'intento di tenere la cosa come propria mediante l'attività corrispondente all'esercizio della proprietà, indipendentemente dall'effettiva esistenza del relativo diritto o della conoscenza del diritto altrui.
4 Va ancora rilevato che è ormai principio consolidato in giurisprudenza quello secondo il quale, in tema di usucapione, l'assolvimento dell'onere probatorio gravante su chi invoca l'acquisto a titolo originario della proprietà, come detto, debba essere apprezzato con particolare rigore e ciò anche in correlazione con i precetti comunitari atteso che “…in tema di usucapione, l'esigenza di un attento bilanciamento dei valori in conflitto, tutelati dall'art. 1 del Protocollo Addizionale n. 1 alla CEDU, come interpretato dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo, impone al giudice nazionale l'impiego di un particolare rigore nell'apprezzamento - anche sul piano probatorio della sussistenza dei presupposti per
l'acquisto a titolo originario della proprietà, prevalente sul precedente titolo dominicale.” (Cass. Civ. n. 3487 del 06/02/2019).
Orbene, facendo applicazione dei superiori principi nel presente procedimento può concludersi che la domanda attorea non può trovare accoglimento stante che la stessa è rimasta del tutto sfornita di qualsiasi elemento probatorio che potesse darne fondamento.
A tal riguardo va osservato che l'attore non hanno adempiuto all'onere probatorio su di esso gravante né sotto il profilo della prova documentale, atteso che esso attore si è limitato alla produzione di un paio di vecchi pagamenti della tassa rifiuti ed IRPEF e di una visura camerale dalla quale risultava emergere la sede dell'attività imprenditoriale dell'attore nei locali de quibus;
nonché di un telegramma inviato – su sollecitazione del padre di esso attore – dal padre del convenuto con il quale – in data 21.6.1971 il padre del convenuto invitava il padre dell'attore a liberare l'immobile in questione, in tal modo fornendo – diversamente da quanto sostenuto dall'attore - una chiara prova di esercitare il suo potere dominicale su detti beni immobili.
In buona sostanza, l'attore non ha adempiuto all'onere probatorio su di esso gravante, atteso che non ha fornito alcun elemento nè documentale, né a mezzo prova orale – peraltro neppure articolata dal - che potessero dimostrare – in modo rigoroso - l'avvenuto effettivo esercizio Pt_1 del possesso uti dominus sull'immobile oggetto della domanda da parte di esso attore.
Il tutto con la conseguenza che le affermazioni di cui all'atto di citazione secondo le quali il avrebbe esercitato un possesso pacifico, continuo, non contestato ultraventennale sui beni Pt_1 oggetto di causa sono rimaste mere affermazioni labiali del tutto generiche, prive di qualsiasi elemento di prova a sostegno della domanda giudiziale incoata.
Ne consegue che, nella fattispecie, non si è raggiunta la prova nè della disponibilità materiale degli immobili oggetto di domanda, né, a maggior ragione, in relazione all'animus rem sibi habendi: elemento questo indispensabile affinchè si possa parlare di intervenuto acquisto della proprietà ad usucapionem.
Inoltre, deve rilevarsi che, in assenza, come nel caso che occupa, di qualsiasi prova di atti, posti in essere dall'attore, idonei a fondare l'esistenza del requisito oggettivo dell'usucapione,
5 nessun rilievo può conferirsi, per finalità probatorie, alla contumacia del convenuto, posto che la disciplina della contumacia ex art. 290 ss. c.p.c. non attribuisce a questo istituto alcun significato sul piano probatorio, salva previsione espressa, con la conseguenza che si deve escludere non solo che essa sollevi la controparte dall'onere della prova, ma anche che rappresenti un comportamento valutabile, ai sensi dell'art. 116, primo comma, c.p.c., per trarne argomenti di prova in danno del contumace, potendo solo concorrere, insieme ad altri elementi, a formare il convincimento del giudice (in tal senso, tra le altre, CASS., 13.6.2013, n. 14860; CASS., 14.10.2010, n. 21251), elementi nel caso di specie non sussistenti, alla luce delle totale assenza di ogni seppur minimo principio di prova sia sotto il profilo della prova documentale che sotto quello della prova orale.
Ciò posto, la domanda attorea non può che ritenersi infondata e va pertanto respinta.
Avuto riguardo alla regolazione delle spese di lite, tenuto conto del fatto che il convenuto non si è costituito in giudizio, le stesse non sono ripetibili.
P. Q. M.
Il Tribunale di Catania, Terza sezione civile, in composizione monocratica, disattesa ed assorbita ogni diversa istanza eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa n. 918/2021, così provvede:
DICHIARA la contumacia di;
Controparte_1
RIGETTA, per le ragioni di cui in parte motiva, la domanda proposta da;
Parte_1
DICHIARA irripetibili le spese di lite.
Così deciso in Catania, il 26 Luglio 2025.
IL G.O.T.
SALVATORE GENTILE
ATTO DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011 E S.M.I.
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
TERZA SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario di Tribunale Dott. Salvatore
Gentile, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 918 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, vertente
TRA
(C.F. ), nato a [...] il [...], ivi residente in [...] C.F._1
Palermo n. 330 ed elettivamente domiciliato in Via Alberto Mario n. 87, presso lo studio dell'avv.
Maria Tornabene, da cui è rappresentato e difeso per procura come in atti
- ATTORE -
E
(CF ), nato a [...] il [...], residente in [...]Controparte_1 C.F._2
(CT) via Martiri D'Ungheria 28
- CONVENUTO CONTUMACE–
OGGETTO: Usucapione.
CONCLUSIONI: come da verbale in atti.
CONSIDERATO IN FATTO
La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi del combinato disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., e pertanto si indicano le ragioni di fatto e di diritto della decisione, intendendosi integralmente richiamati dalla presente pronuncia sia l'atto introduttivo, sia gli altri scritti difensivi delle parti ed i verbali di causa.
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 29.1.2021, l'attore conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Catania, e premetteva di avere posseduto e di possedere, Controparte_1 uti dominus, a far data dal 1973, e in ogni caso da oltre 20 anni, in maniera pubblica, pacifica, ininterrotta, indisturbata ed esclusiva, il bene immobile sito nel comune di Catania, via Piombai nn.
10/14, piano T, distinto al NCEU del comune di Catania rispettivamente: 1) foglio 69 particella 1849 subalterno 4, oggi laboratorio artigianale-unità collabente, in precedenza sub.1, cat C/3, esteso 163 mq;
2) foglio 69 particella 1849 subalterno 5, oggi laboratorio artigianale-unità collabente, in precedenza sub.2, cat C/3, esteso 113 mq;
3) foglio 69 particella 1849 subalterno 6, oggi magazzino-unità collabente, in precedenza sub.3, cat
C/2, esteso 112 mq.
Deduceva, inoltre, che, detto immobile era stato posseduto a partire dalla fine degli anni 1950 dalla famiglia di esso attore, prima dal di lui padre (nato a [...] il [...]) Persona_1
e poi dal 1973, dall'iscrizione quale artigiano dall'attore . Parte_1
Evidenziava che tale possesso si era sempre concretizzato non solo nell'avervi fissato l'ubicazione ed esercizio della propria attività di artigiano, e precisamente del laboratorio, magazzino destinati alla propria attività lavorativa di artigiano cementista, ma anche nel fatto di averne curato la manutenzione, pagato le relative imposte ed utenze ivi presenti.
Aggiungeva, poi, che, a seguito della comunicazione a cura del del crollo Persona_1 parziale del tetto posto a copertura dei predetti locali, occorso nel 1971, – all'epoca Persona_2 proprietario ed intestatario dei beni in questione -, inviava in data 21.6. un telegramma recante il seguente testo “IN SEGUITO CROLLO TETTO LOCALI PIOMBAI 12 INVITOVI RILASCIO
IMMOBILE ESCLUDENDO MIA RESPONSABILITÀ PERSONE ET COSE – Per_2
e che, dal 21.6.1971, nessuna ulteriore comunicazione e/o richiesta era mai pervenuta
[...] al in relazione ai predetti locali a cura del rilevando altresì che tali Parte_1 Persona_2 immobili catastalmente risultavano essere intestati, alla data della citazione, a Controparte_1
(CF ), nato a [...] il [...], erede di (CF C.F._2 Persona_2
), nato a [...] il [...], deceduto in data 11.3.2008, a seguito della C.F._3 pubblicazione del testamento olografo di quest'ultimo.
Asseriva, ancora, parte attrice che, , fino al 2011, aveva, nei predetti locali, Parte_1 esercitato la propria attività e che, a tutt'oggi, egli era nel pieno ed indisturbato possesso e godimento esclusivo dei predetti locali.
Sulla scorta di tali circostanze di fatto, essendo interesse dell'attore ottenere il riconoscimento dell'avvenuto acquisto della proprietà dell'intero immobile a titolo originario per maturata usucapione acquisitiva, avendo riunito il suo possesso a quello dei suoi genitori, il Parte_1 rassegnava a questo Tribunale le seguenti conclusioni ”…1. accertare e dichiarare che i seguenti beni immobili, siti in Catania via Piombai nn.10/14, identificati al NCEU del suddetto Comune a foglio 69 part.lla
1849 sub 4, 5 e 6 (già subalterni 1, 2 e 3) ed intestai a nato a [...] il [...]8, Controparte_1
CF , sono stati nel continuo, pubblico e indisturbato possesso e godimento del Sig. C.F._2
, nato a [...] il [...], Cod. Fisc. che ne è diventato Parte_1 C.F._1
2 proprietario esclusivo per maturata usucapione acquisitiva dei predetti immobili;
2. per quanto al punto che precede, visti gli artt. 1158 e ss del C.C, dichiarare l'intervenuta usucapione dei beni di cui è causa come sopra identificati a favore del ricorrente sig. , nato a [...] il [...], Cod. Fisc. Parte_1
, con tutte le conseguenze di legge circa la proprietà e conseguentemente ordinare alla C.F._1
Conservatoria dei Registri Immobiliari, di provvedere alle necessarie variazioni ipotecarie e catastali, con esonero del conservatore da ogni responsabilità. Con vittoria di spese e compensi, in caso di ingiusta opposizione…”.
Il convenuto sebbene ritualmente citato riteneva di non costituirsi in giudizio.
Instaurato quindi il contraddittorio la causa veniva istruita solo a mezzo della scarna produzione documentale attorea atteso che parte attrice, non avendo neppure articolato prova per testi, all'udienza del 14.12.2023, dava atto di avere depositato la relazione notarile ultraventennale e chiedeva che la causa venisse rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Pertanto, in forza di tale richiesta di parte attrice, il procedimento veniva rinviato per la precisazione delle conclusioni e, all'udienza del 17.4.2025, sulle conclusioni precisate a verbale da parte attrice, la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di sessanta giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di successivi venti giorni per il deposito delle memorie di replica.
Parte attrice non svolgeva alcuna attività difensiva in sede di fase decisionale.
RITENUTO IN DIRITTO
Preliminarmente va dichiarata la contumacia del convenuto, il quale sebbene, come detto, citato ritualmente in causa non si è costituito in giudizio.
L'attore ha proposto domanda di usucapione del diritto di proprietà di immobili, ai sensi dell'art. 1158 c.c..
Sempre in via preliminare, si deve osservare che la domanda è da ritenersi procedibile, atteso che, all'esito della prima udienza, questo Giudice ordinava a parte attrice di esperire il tentativo obbligatorio di mediazione che si concludeva con esito negativo per come documentato in atti da parte dell'attore.
Ancora preliminarmente va osservato che parte attrice ha correttamente individuato il proprio contraddittore nel convenuto meglio indicato in epigrafe per come comprovato anche dalla relazione notarile ipocatastale versata in atti.
Nel merito, tuttavia, la domanda attorea è risultata essere del tutto infondata e quindi non meritevole di accoglimento perché totalmente sfornita di prova.
Com'è noto, ai fini dell'acquisto della proprietà a titolo originario per intervenuta usucapione, i fatti costitutivi della configurabilità del possesso ad usucapionem ai sensi dell'art. 1158
c.c. sono integrati dalla necessaria sussistenza di un comportamento possessorio continuo e non
3 interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo previsto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprietario, manifestato con il compimento di atti conformi alla qualità e alla destinazione del bene e tali da evidenziare in modo univoco la volontà di possedere uti dominus.
Ed infatti, la Suprema Corte, con diverse pronunce, ha ribadito che “per la configurabilità del possesso "ad usucapionem", è necessaria la sussistenza di un comportamento continuo, e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo all'uopo previsto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno "ius in re aliena" ( "ex plurimis" Cass. 9 agosto
2001 n.11000, Cass. n. 18392/2006, Cass.n. 362/2017), un potere di fatto, corrispondente al diritto reale posseduto, manifestato con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rilevare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto (Cass. N. 25498/2014, Cass. n. 10894/2013, Cass. 11 maggio 1996 n. 4436,
Cass. 13 dicembre 1994 n. 10652).” (Ord. Sez. 6 n. 8866/2018).
Secondo consolidata giurisprudenza (cfr. Cass. n.15145/2004 e Cass. n.14092/2010) chi agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene affermando di averlo usucapito, deve dare la prova rigorosa di tutti gli elementi costituitivi della detta fattispecie acquisitiva e, quindi, non solo del “corpus” ma anche dell'“animus”, elemento quest'ultimo che può essere desunto, in via presuntiva, dal primo se vi è stato svolgimento di attività corrispondenti all'esercizio del diritto di proprietà: “chi agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e, quindi, non solo del corpus, ma anche dell'animus; nella specie, quest'ultimo elemento poteva essere desunto in via presuntiva dal primo, essendo dimostrato lo svolgimento di attività corrispondenti all'esercizio del diritto di proprietà, senza che fosse stato per contro provato che la disponibilità del bene era stata conseguita dal mediante un CP_2 titolo che gli conferiva un diritto di carattere soltanto personale, ovvero in forza di una convenzione ad effetti obbligatori, in maniera da vincere la presunzione di possesso di cui al primo comma dell'art. 1141 c.c. (Cass.
Sez. 2, 27/09/2017, n. 22667; Cass. Sez. 2, 11/06/2010, n. 14092; Cass. Sez. 2, 06/08/2004, n. 15145).”
(Cassazione Sent. Sez. 2 n. 2054/2019).
In buona sostanza la giurisprudenza ha consolidato il principio che, ai sensi dell'art. 1141 comma 1 c.c., l'animus possidendi si presume in colui che esercita il potere di fatto sulla cosa corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà e non è escluso dalla consapevolezza del possessore di non avere un valido titolo che legittimi il potere, posto che l'animus possidendi consiste unicamente nell'intento di tenere la cosa come propria mediante l'attività corrispondente all'esercizio della proprietà, indipendentemente dall'effettiva esistenza del relativo diritto o della conoscenza del diritto altrui.
4 Va ancora rilevato che è ormai principio consolidato in giurisprudenza quello secondo il quale, in tema di usucapione, l'assolvimento dell'onere probatorio gravante su chi invoca l'acquisto a titolo originario della proprietà, come detto, debba essere apprezzato con particolare rigore e ciò anche in correlazione con i precetti comunitari atteso che “…in tema di usucapione, l'esigenza di un attento bilanciamento dei valori in conflitto, tutelati dall'art. 1 del Protocollo Addizionale n. 1 alla CEDU, come interpretato dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo, impone al giudice nazionale l'impiego di un particolare rigore nell'apprezzamento - anche sul piano probatorio della sussistenza dei presupposti per
l'acquisto a titolo originario della proprietà, prevalente sul precedente titolo dominicale.” (Cass. Civ. n. 3487 del 06/02/2019).
Orbene, facendo applicazione dei superiori principi nel presente procedimento può concludersi che la domanda attorea non può trovare accoglimento stante che la stessa è rimasta del tutto sfornita di qualsiasi elemento probatorio che potesse darne fondamento.
A tal riguardo va osservato che l'attore non hanno adempiuto all'onere probatorio su di esso gravante né sotto il profilo della prova documentale, atteso che esso attore si è limitato alla produzione di un paio di vecchi pagamenti della tassa rifiuti ed IRPEF e di una visura camerale dalla quale risultava emergere la sede dell'attività imprenditoriale dell'attore nei locali de quibus;
nonché di un telegramma inviato – su sollecitazione del padre di esso attore – dal padre del convenuto con il quale – in data 21.6.1971 il padre del convenuto invitava il padre dell'attore a liberare l'immobile in questione, in tal modo fornendo – diversamente da quanto sostenuto dall'attore - una chiara prova di esercitare il suo potere dominicale su detti beni immobili.
In buona sostanza, l'attore non ha adempiuto all'onere probatorio su di esso gravante, atteso che non ha fornito alcun elemento nè documentale, né a mezzo prova orale – peraltro neppure articolata dal - che potessero dimostrare – in modo rigoroso - l'avvenuto effettivo esercizio Pt_1 del possesso uti dominus sull'immobile oggetto della domanda da parte di esso attore.
Il tutto con la conseguenza che le affermazioni di cui all'atto di citazione secondo le quali il avrebbe esercitato un possesso pacifico, continuo, non contestato ultraventennale sui beni Pt_1 oggetto di causa sono rimaste mere affermazioni labiali del tutto generiche, prive di qualsiasi elemento di prova a sostegno della domanda giudiziale incoata.
Ne consegue che, nella fattispecie, non si è raggiunta la prova nè della disponibilità materiale degli immobili oggetto di domanda, né, a maggior ragione, in relazione all'animus rem sibi habendi: elemento questo indispensabile affinchè si possa parlare di intervenuto acquisto della proprietà ad usucapionem.
Inoltre, deve rilevarsi che, in assenza, come nel caso che occupa, di qualsiasi prova di atti, posti in essere dall'attore, idonei a fondare l'esistenza del requisito oggettivo dell'usucapione,
5 nessun rilievo può conferirsi, per finalità probatorie, alla contumacia del convenuto, posto che la disciplina della contumacia ex art. 290 ss. c.p.c. non attribuisce a questo istituto alcun significato sul piano probatorio, salva previsione espressa, con la conseguenza che si deve escludere non solo che essa sollevi la controparte dall'onere della prova, ma anche che rappresenti un comportamento valutabile, ai sensi dell'art. 116, primo comma, c.p.c., per trarne argomenti di prova in danno del contumace, potendo solo concorrere, insieme ad altri elementi, a formare il convincimento del giudice (in tal senso, tra le altre, CASS., 13.6.2013, n. 14860; CASS., 14.10.2010, n. 21251), elementi nel caso di specie non sussistenti, alla luce delle totale assenza di ogni seppur minimo principio di prova sia sotto il profilo della prova documentale che sotto quello della prova orale.
Ciò posto, la domanda attorea non può che ritenersi infondata e va pertanto respinta.
Avuto riguardo alla regolazione delle spese di lite, tenuto conto del fatto che il convenuto non si è costituito in giudizio, le stesse non sono ripetibili.
P. Q. M.
Il Tribunale di Catania, Terza sezione civile, in composizione monocratica, disattesa ed assorbita ogni diversa istanza eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa n. 918/2021, così provvede:
DICHIARA la contumacia di;
Controparte_1
RIGETTA, per le ragioni di cui in parte motiva, la domanda proposta da;
Parte_1
DICHIARA irripetibili le spese di lite.
Così deciso in Catania, il 26 Luglio 2025.
IL G.O.T.
SALVATORE GENTILE
ATTO DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011 E S.M.I.
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