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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. VII, sentenza 28/01/2026, n. 623 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 623 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 623/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 7, riunita in udienza il 27/10/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
IPPOLITO SANTO, Giudice monocratico in data 27/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2334/2025 depositato il 23/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320230015024532000 BOLLO 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2650/2025 depositato il
28/10/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La contribuente ha impugnato la Comunicazione preventiva di fermo amministrativo n.
29380202500014160000, notificata in data 28/03/2025, limitatamente al mancato pagamento della cartella n. 29320230015024532 per tassa automobilistica anno 2020.
La ricorrente deduce:
– inesistenza o nullità della notifica della cartella;
– intervenuta prescrizione della pretesa tributaria;
– illegittimità del preavviso di fermo.
Si è costituita Regione Siciliana che oppone il difetto di legittimazione passiva.
ADER non risulta costituita in giudizio
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
1. Difetto di legittimazione passiva della Regione Siciliana
Dalla documentazione prodotta dalla Regione Siciliana risulta che:
– l'Ente impositore ha correttamente formato e consegnato il ruolo all'Agente della riscossione in data 25 aprile 2023 (ruolo 2023/2316 e 2023/2318);
– le attività di notifica della cartella e degli atti esecutivi, comprese le comunicazioni di fermo, sono di esclusiva competenza dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione e non dell'Ente impositore.
Ne deriva che tutte le doglianze della ricorrente relative a presunta mancata notifica della cartella, irregolarità della notifica, o prescrizione correlata a tale aspetto, non sono opponibili alla Regione Siciliana, con conseguente difetto di legittimazione passiva dell'Ente impositore.
2. Oggetto del giudizio
Il ricorso mira a contestare:
1. la pretesa prescrizione del tributo;
2. la mancata notifica della cartella.
1. la censura di prescrizione non può essere dedotta mediante ricorso avverso il preavviso di fermo, in quanto esso è un atto cautelare di garanzia scisso dalla sequenza riscossiva. In buona sostanza , il preavviso di fermo è autonomamente impugnabile solo per vizi propri. Secondo costante giurisprudenza, il contribuente può impugnare il preavviso di fermo solo per vizi propri, non per contestare atti precedenti i quali devono essere contestati attraverso impugnativa di atti ad essi conseguenziali (es intimazione di pagamento). Tra
l'altro la parte ricorrente si disinteressa degli altri carichi tributari contenuti nel preavviso.
2. L'omessa notifica delle cartella deve esssre fatta valere attraverso gli atti conseguenziali successivi
Nel caso di specie, nessun vizio proprio del preavviso di fermo è stato dedotto.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente alle spese del giudizio a favore della
Regione Siciliana nella misura di € 200,00. Palermo 27.10.25 IL GIUDICE MONOCRATICO Santo Ippolito
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 7, riunita in udienza il 27/10/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
IPPOLITO SANTO, Giudice monocratico in data 27/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2334/2025 depositato il 23/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320230015024532000 BOLLO 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2650/2025 depositato il
28/10/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La contribuente ha impugnato la Comunicazione preventiva di fermo amministrativo n.
29380202500014160000, notificata in data 28/03/2025, limitatamente al mancato pagamento della cartella n. 29320230015024532 per tassa automobilistica anno 2020.
La ricorrente deduce:
– inesistenza o nullità della notifica della cartella;
– intervenuta prescrizione della pretesa tributaria;
– illegittimità del preavviso di fermo.
Si è costituita Regione Siciliana che oppone il difetto di legittimazione passiva.
ADER non risulta costituita in giudizio
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
1. Difetto di legittimazione passiva della Regione Siciliana
Dalla documentazione prodotta dalla Regione Siciliana risulta che:
– l'Ente impositore ha correttamente formato e consegnato il ruolo all'Agente della riscossione in data 25 aprile 2023 (ruolo 2023/2316 e 2023/2318);
– le attività di notifica della cartella e degli atti esecutivi, comprese le comunicazioni di fermo, sono di esclusiva competenza dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione e non dell'Ente impositore.
Ne deriva che tutte le doglianze della ricorrente relative a presunta mancata notifica della cartella, irregolarità della notifica, o prescrizione correlata a tale aspetto, non sono opponibili alla Regione Siciliana, con conseguente difetto di legittimazione passiva dell'Ente impositore.
2. Oggetto del giudizio
Il ricorso mira a contestare:
1. la pretesa prescrizione del tributo;
2. la mancata notifica della cartella.
1. la censura di prescrizione non può essere dedotta mediante ricorso avverso il preavviso di fermo, in quanto esso è un atto cautelare di garanzia scisso dalla sequenza riscossiva. In buona sostanza , il preavviso di fermo è autonomamente impugnabile solo per vizi propri. Secondo costante giurisprudenza, il contribuente può impugnare il preavviso di fermo solo per vizi propri, non per contestare atti precedenti i quali devono essere contestati attraverso impugnativa di atti ad essi conseguenziali (es intimazione di pagamento). Tra
l'altro la parte ricorrente si disinteressa degli altri carichi tributari contenuti nel preavviso.
2. L'omessa notifica delle cartella deve esssre fatta valere attraverso gli atti conseguenziali successivi
Nel caso di specie, nessun vizio proprio del preavviso di fermo è stato dedotto.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente alle spese del giudizio a favore della
Regione Siciliana nella misura di € 200,00. Palermo 27.10.25 IL GIUDICE MONOCRATICO Santo Ippolito