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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 20/11/2025, n. 778 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 778 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale di Trapani
in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Federica
EL RI, all'esito della discussione orale svoltasi tramite lo scambio di note ex art. 127-ter cpc, ha pronunciato e pubblicato (la seguente
S E N T E N Z A
( e x art. 281 sexies c.p.c.)
nella causa iscritta al n. 481 dell'anno 2023
T R A
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dagli avv.ti Parte_1
IN GE e GI GE, elettivamente domiciliato in Trapani, nella Via Nicolò Riccio n. 15
Attore
Contro
, rappresentata in Italia per la Controparte_1 gestione dei sinistri dalla in persona del legale rappresentante pro CP_2 tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Davide Di Marzio ed elettivamente domiciliata all'indirizzo p.e.c. Email_1
Convenuta
E
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Controparte_3
IN GR ed elettivamente domiciliato in Trapani, nel Corso Italia n.
63
Convenuto R.G. n. 481/2023
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha agito in Parte_1 giudizio avverso i convenuti in epigrafe indicati chiedendo la condanna degli stessi al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, occorsigli a causa di un sinistro stradale, verificatosi (in tesi) per colpa esclusiva del convenuto In particolare, l'attore ha rappresentato al Tribunale che: CP_3
- in data 3.11.2020, alle ore 17:40 circa, mentre percorreva la S.P. 16 alla guida della propria autovettura (marca “IA”, modello “ND”, tg. GA388KS), all'altezza della via Asse dei Marmi ed in prossimità dell'intersezione che conduce a San Vito Lo Capo, sarebbe stato investito dal veicolo condotto dal convenuto;
Controparte_3
- più specificamente, alla guida della propria IA ND (tg. DY544TK), CP_3 avrebbe repentinamente invaso contromano l'opposta corsia di marcia – sulla quale procedeva l'attore - immettendosi nella predetta intersezione, omettendo di dare la precedenza e senza segnalazione alcuna della manovra, impedendo al di porre in essere qualsivoglia manovra di emergenza per evitare Pt_1
l'impatto;
- la dinamica del sinistro descritto e la colpa esclusiva del troverebbero CP_3 conferma nella relazione redatta dagli agenti della Polizia municipale del
Comune di Custonaci accorsi dopo il sinistro;
- all'esito del sinistro, oltre agli ingenti danni al mezzo, l'attore avrebbe patito gravi lesioni fisiche per le quali è stato trasportato presso il presidio ospedaliero
S. TO AB di Trapani, dove gli sono stati diagnosticati “trauma cranico e cervicale con frattura di C6- C7 – FRATTURA SCOMPOSTA POLSO SX”, con prognosi di gg. 21;
- in data 4.11.2020, il è stato ricoverato presso il reparto di Ortopedia Pt_1
e Traumatologia del locale nosocomio, con successiva sottoposizione ad intervento chirurgico di “osteosintesi con placca al polso sx”;
- in ragione degli eventi oggetto di causa, ha sostenuto esborsi per spese mediche e d'assistenza per l'importo di € 6.089,31, e conseguenze traumatiche
2 R.G. n. 481/2023
sia fisiche che psichiche, come diagnosticate dalle cc.tt.pp. allegate all'atto di citazione, complessivamente quantificando i patiti danni in € 175.337,93;
- vani sono stati i tentativi di addivenire ad un accordo stragiudiziale per la risoluzione della controversia.
Pertanto, ha chiesto al Tribunale di: “nel merito: ritenere e Parte_1 dichiarare che il sinistro di cui in narrativa si è verificato per fatto e colpa esclusiva o, in via del tutto subordinata, concorrente, nella misura che il giudice riterrà, del Sig.
[...]
proprietario e conducente della vettura antagonista di sua proprietà, modello CP_3
“IA ND”, targata DY544TK; conseguentemente, condannare i convenuti
[...]
(C.F. ), nato a [...], il [...], CP_3 C.F._1 residente in [...] e
[...]
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_4 P.IVA_1 con sede in Roma (RM), nella Via Arno n. 74, in qualità di rappresentante per la gestione dei sinistri ex art. 25 del Codice delle assicurazioni private, per conto di
[...] in persona del legale Controparte_5 rappresentante pro tempore, con sede in Sofia (Bulgaria), Controparte_6
1172, quale compagnia assicurativa responsabile civile per la circolazione stradale, in solido tra loro, al risarcimento in favore della parte attrice, della somma complessiva di Euro
175.337,93 o dell'importo maggiore o minore che sarà ritenuto di giustizia, anche a seguito degli eventuali ulteriori accertamenti istruttori che il Decidente dovesse ritenere opportuni e/o necessari, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria quantomeno dal presente atto e sino al soddisfo”.
Con comparsa di costituzione e risposta del 27.6.2023, ha Controparte_3 contestato la domanda attore sostenendone l'infondatezza, e sottolineando, in particolare, che il sinistro si sarebbe verificato per fatto e colpa esclusivi dello stesso attore.
Pertanto, ha chiesto al Tribunale di: “rigettare la domanda Controparte_3 formulata dall'attore, perché improponibile, inammissibile ed infondata in fatto e in diritto, pretestuosa e temeraria;
- in via subordinata e senza recesso alcuno, qualora l'attore riuscisse
a dimostrare la fondatezza della propria domanda, liquidare in suo favore quanto ritenuto
3 R.G. n. 481/2023
secondo i valori minimi delle vigenti tabelle, accertato nel corso del giudizio, tenendo conto sia del concorso di colpa sia del reale danno subito/dimostrato”.
Con comparsa di costituzione e risposta del 4.7.2023, si è costituita in giudizio la rappresentata da la Controparte_1 CP_2 quale ha chiesto il rigetto della domanda attorea deducendone l'infondatezza e la mancanza di prova sia nell'an che nel quantum, e ciò anche in ragione di quanto emergerebbe dal verbale della polizia municipale circa la condotta negligente ed imprudente tenuta dallo stesso . Parte_1
Pertanto, contestando l'ammissibilità dei mezzi istruttori richiesti in citazione nonché la abnormità dei danni come quantificati dall'attore,
[...]
ha chiesto al Tribunale di: “Dichiarare inammissibile in Controparte_1 rito, infondata nel merito e, comunque, rigettare le domanda attoree, per i motivi esposti nel presente atto;
In via gradata, nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande formulate da parte attrice, accertare e dichiarare che nel caso di specie vi è stato concorso di colpa nella causazione dell'evento dannoso, e per l'effetto ridurre congruamente il quantum della condanna al risarcimento dei pretesi danni sofferti da parte attrice, ai sensi e per gli effetti della disciplina di cui all'art. 2504, II comma c.c.; Nel merito, in via ulteriormente gradata, nella denegata ipotesi in cui il Giudice ritenesse sussistere la responsabilità anche parziale del conducente del veicolo presunto danneggiante, in ogni caso ridurre congruamente il quantum della condanna al risarcimento, per i motivi esposti in comparsa”.
La causa, previa concessione dei termini di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c.,
è stata istruita documentalmente, tramite interrogatorio formale del convenuto e a mezzo c.t.u. medico-legale, debitamente corredata delle risposte alle osservazioni critiche delle parti, depositata in data 17.2.2024.
Falliti i tentativi di conciliazione, la causa, ritenuta matura per la decisione, è stata rinviata per la discussione ex art. 281-sexies cpc previa concessione di termine per memorie conclusive.
*****
Nel merito, va osservato che è documentalmente dimostrato - in particolare mediante produzione del verbale della polizia municipale (cfr. all. 1 fascicolo
4 R.G. n. 481/2023
attore) - che, nelle circostanze di tempo e di luogo riferite in citazione, si è verificato uno scontro tra l'autovettura IA ND condotta da Parte_1
e la IA ND condotta da , con scontro frontale-
[...] Controparte_3 laterale tra i due citati veicoli in prossimità dell'intersezione che conduce a San
Vito Lo Capo lungo la SP 16. La verificazione del sinistro per cui è causa è stata anche confermata dal convenuto pure nel corso del disposto interpello. CP_3
Tanto premesso, è necessario procedere all'individuazione del soggetto cui imputare la responsabilità dell'accaduto, posto che l'attore la ascrive, in via esclusiva al convenuto mentre secondo la compagnia assicurativa CP_3 convenuta e lo stesso alla verificazione del sinistro avrebbe Controparte_3 dato causa esclusivamente, o comunque prevalentemente, la condotta colposa tenuta da . Pt_1
Al riguardo, giova premettere che, secondo la giurisprudenza della Suprema
Corte, “il rapporto di polizia fa piena prova, fino a querela di falso, solo delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesti come avvenuti in sua presenza mentre, per quanto riguarda le altre circostanze di fatto che egli segnali di avere accertato nel corso dell'indagine, per averle apprese da terzi o in seguito ad altri accertamenti, il verbale, per la sua natura di atto pubblico, ha pur sempre un'attendibilità intrinseca che può essere infirmata solo da una specifica prova contraria” (Cass. civ. n. 22662/2008, conf. Cass.
9037/2019).
Nella fattispecie in esame, il rapporto redatto dalla Polizia Municipale accorsa sui luoghi del sinistro dà conto della intervenuta violazione, da parte del convenuto, della norma di cui all'art. 145 co. 2, 10 e 11 c.d.s., con conseguente accertamento del dato circa la omessa concessione della precedenza da parte del al veicolo condotto dall'attore. CP_3
La ricostruzione dell'accaduto offerta dagli agenti di polizia accorsi sul luogo non risulta, peraltro, intaccata da alcun elemento probatorio di segno contrario.
Al contrario, la circostanza della grave violazione delle norme del codice della strada da parte del convenuto trova, infatti, conferma nelle dichiarazioni rese dal teste il quale, con dichiarazioni precise ed intrinsecamente Testimone_1 coerenti, ha riferito dell'avvenuta invasione della corsia di marcia dell'attore da
5 R.G. n. 481/2023
parte del convenuto e quindi della mancata concessione della dovuta precedenza al mezzo che proveniva dalla opposta carreggiata (“io ero dietro la fiat panda di mi precedevano però altre due o tre macchine, io ho Parte_1 visto chiaramente l'incidente, l'altra macchina ha invaso la corsia di marcia di prendendolo in pieno, parte anteriore con parte anteriore”). Né la Pt_1 genuinità di quanto narrato pare intaccata dalla circostanza che lo stesso teste abbia riferito che tra il veicolo dell'attore ed il proprio vi fossero altre due/tre macchine, posto che ciò non pare costituire ostacolo radicale alla visuale del teste, soprattutto rispetto alla condotta tenuta dal conducente del veicolo presente nell'opposta carreggiata.
Deve pertanto ritenersi – alla luce del rapporto di polizia municipale nonché degli esiti dell'istruttoria espletata – che l'incidente si sia verificato con le modalità sopra riportate, in base alle quali deve essere affermata una colpa in concreto (e non solo presunta ex art. 2054 c.c.) del consistente CP_3 nell'omessa concessione della precedenza ad altri in palese violazione dell'art. 145 co. 2 Codice della Strada (cfr. Cass. 33385/2008 secondo cui “In tema di circolazione stradale, il conducente del veicolo tenuto a cedere la precedenza nell'impegnare un crocevia deve usare la prudenza e diligenza necessarie ad eseguire in sicurezza la manovra di attraversamento, non potendo fare affidamento sul fatto che i veicoli favoriti siano a loro volta gravati dall'obbligo di rallentare in prossimità dell'incrocio, giacché l'eccessiva velocità di questi ultimi, se non costituisce un fatto sopravvenuto, può rappresentare soltanto una causa concorrente dell'incidente eventualmente occorso, di per sé non sufficiente ad escludere la responsabilità dello stesso conducente).
Va, peraltro, evidenziato che nel caso di specie la condotta colposa del convenuto si profila ancor più evidente in ragione sia delle buone condizioni di visibilità come riscontrate dagli accertatori, sia della stessa conformazione rettilinea della strada, sicchè il veicolo dell'attore, posto frontalmente a quello del convenuto, si profilava immediatamente percepibile dal convenuto.
E tuttavia, la suddetta responsabilità del seppur prevalente, non può CP_3 però ritenersi esclusiva giacché, nel caso di scontro tra veicoli, l'accertamento in concreto di responsabilità di uno dei conducenti non comporta il superamento
6 R.G. n. 481/2023
della presunzione di colpa concorrente sancito dall'art. 2054 c.c., essendo a tal fine necessario accertare che l'altro conducente si sia pienamente uniformato alle norme sulla circolazione stradale ed a quelle di comune prudenza ed abbia fatto tutto il possibile per evitare l'incidente.
Ed infatti, anche la grave infrazione, commessa da uno dei conducenti, dell'inosservanza del diritto di precedenza non dispensa il giudice dal verificare pure il comportamento dell'altro conducente, al fine di stabilire se, in rapporto alla situazione di fatto accertata, sussista un concorso di colpa nella determinazione dell'evento dannoso (cfr. in tal senso Cass. 21130/2013 “Nel caso di scontro tra veicoli, la presunzione di pari responsabilità prevista dall'art. 2054 cod. civ. ha carattere sussidiario, dovendosi applicare soltanto nel caso in cui sia impossibile accertare in concreto il grado di colpa di ciascuno dei conducenti coinvolti nel sinistro;
l'accertamento della intervenuta violazione, da parte di uno dei conducenti, dell'obbligo di dare la precedenza, non dispensa il giudice dal verificare il comportamento dell'altro conducente onde stabilire se quest'ultimo abbia a sua volta violato o meno le norme sulla circolazione stradale ed i normali precetti di prudenza, potendo l'eventuale inosservanza di dette norme comportare l'affermazione di una colpa concorrente”).
Ed invero, all'uopo occorre osservare che il conducente di un veicolo cui compete il diritto di precedenza, in corrispondenza con un'intersezione, ha comunque l'obbligo di attenersi a canoni di massima prudenza (cfr. Cass. civ. n. 15928/2006) e, in particolare, di accertarsi se sopraggiungano altri veicoli, di moderare la velocità ed eventualmente di arrestare la corsa.
Nella specie, non vi sono elementi che consentano di affermare che la condotta dell'attore si sia conformata al contenuto di tutte le citate regole di prudenza, potendo – anzi – desumersi argomenti di prova in senso contrario dalla espressa contestazione delle violazione dell'art 141 co. 2 codice della strada da parte della Polizia Municipale. Va, peraltro, sul punto precisato che l'annullamento in autotutela del verbale della polizia municipale, nella parte in cui ha sanzionato l'attore ai sensi
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dell'art. 141 co. 2 e 11 c.d.s., non preclude in questa sede una complessiva e globale valutazione delle evidenze probatorie, che conducono a ritenere che la condotta di guida dell'attore non sia stata integralmente improntata alle regole del codice della strada, e ciò tanto più che a fronte della mancata dimostrazione delle ragioni che hanno determinato l'annullamento in parte qua del citato verbale, pure ricollegabili astrattamente ai vizi formali di notifica allegati dall'istante in seno al ricorso (cfr. all. 2 memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 cpc parte attrice).
Si deve quindi presumere che anche abbia concorso a Parte_1 provocare lo scontro per cui è causa, in applicazione del secondo comma dell'art. 2054 c.c., seppur con contributo quantificabile nella ridotta misura del 20%, in considerazione del fatto che per
[...]
vigeva l'obbligo di dare la precedenza. CP_3
Alla luce di ciò, in parziale accoglimento delle richieste avanzate in citazione, e la compagnia assicurativa convenuta Controparte_3 devono esser condannati a risarcire l'attore dei danni dallo stesso sofferti in conseguenza dell'incidente, in ragione dell'80% della loro entità.
*****
Passando, ora, alla quantificazione dei danni patiti dall'attore, e ponendo in particolare mente al profilo del danno non patrimoniale, si osserva che la c.t.u. medico-legale redatta dimostra, anzitutto, alla luce dei criteri medico-legali che regolano l'accertamento del nesso di causalità,
l'esistenza di un preciso nesso eziologico tra l'evento dannoso (il sinistro) e i danni riportati dall'attore.
L'ausiliario nominato, in considerazione degli esiti invalidanti residuati all'attore (“trauma cranico e cervicale con frattura C6 C7, frattura scomposta polso sinistro”), ha stimato nella misura del 18% la corrispondente riduzione dell'integrità fisica dell'attore e quantificato la durata dell'invalidità temporanea totale in 15 giorni e l'inabilità temporanea parziale in
8 R.G. n. 481/2023
complessivi 180 giorni, dei quali 30 indennizzabili al 75%, 30 indennizzabili al 50% ed ulteriori 120 giorni indennizzabili al 25%.
Le valutazioni dell'ausiliario sull'incidenza globale permanente dell'attuale complesso menomativo e sul danno biologico temporaneo appaiono congrue tenuto conto dell'iter clinico resosi necessario per la guarigione e dei baremes correttamente utilizzati.
Occorre, a questo punto, rammentare che il danno biologico, quale lesione del diritto inviolabile alla salute (art. 32 Cost.), va ricondotto nell'alveo del danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c. (secondo l'interpretazione costituzionalmente orientata di cui alle note sentenze gemelle di San Martino;
Cass. SSUU nn. 26972, 26973, 26974 e 26975 del 2008) e ha una portata tendenzialmente omnicomprensiva, confermata dalla definizione normativa adottata dal D.Lgs. 209/2005, recante il Codice delle assicurazioni private (ai sensi degli artt. 138 e 139
“per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito”), suscettibile di essere adottata in via generale, anche in campi diversi da quelli propri delle sedes materiae in cui è stata dettata, avendo il legislatore recepito sul punto i risultati, ormai generalmente acquisiti e condivisi, di una lunga elaborazione dottrinale e giurisprudenziale. Come recentemente ribadito dalla Suprema Corte, il grado di invalidità permanente indicato da un "barème" medico legale esprime in misura percentuale la sintesi di tutte le conseguenze ordinarie che una determinata menomazione si presume riverberi sullo svolgimento delle attività comuni ad ogni persona;
tali conseguenze possono infatti distinguersi in due gruppi: quelle necessariamente comuni a tutte le persone che dovessero patire quel particolare grado di invalidità e quelle peculiari del caso concreto, che abbiano reso il pregiudizio patito dalla vittima diverso e maggiore rispetto ai casi
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consimili. Tanto le prime quanto le seconde costituiscono forme di manifestazione del danno non patrimoniale aventi identica natura che vanno tutte considerate in ossequio al principio dell'integralità del risarcimento, senza, tuttavia, incorrere in duplicazioni computando lo stesso aspetto due o più volte sulla base di diverse, meramente formali denominazioni.
Esclusa, dunque, la possibilità di un separato ed autonomo risarcimento di specifiche tipologie di sofferenza (danno morale, alla vita di relazione, estetico, esistenziale) patite dal danneggiato, che costituirebbero vere e proprie duplicazioni risarcitorie, delle peculiari e specifiche modalità di atteggiarsi del danno non patrimoniale nel singolo caso concreto il
Giudice ha il dovere di tener conto in sede di liquidazione della prestazione risarcitoria tramite l'eventuale incremento personalizzante della somma a tale titolo dovuta.
In applicazione di tali criteri, tenuto conto dell'iter clinico resosi necessario per la riabilitazione funzionale dell'arto interessato, della prolungata sottoposizione ad accertamenti specialistici, esami strumentali ed appropriate terapie, con riferimento al periodo di inabilità temporanea assoluta e relativa, come puntualmente accertato dal TU (il quale ha anche efficacemente risposto alle osservazioni mosse dal ctp di parte attrice), va equitativamente liquidata – in conformità ai valori della Tabella Unica Nazionale, posto che, anche al fine di garantire prioritarie esigenze di uniformità, e trattandosi di un dato normativo già in essere, la stessa può esser utilizzata anche rispetto sinistri occorsi prima del 5.3.25 - la somma totale di € 7.409,07 per i giorni di inabilità temporanea assoluta e parziale.
In applicazione degli enunciati criteri, tenuto conto dell'età dell'attore all'epoca del sinistro (64 anni), del grado di invalidità permanente (18%)
e del valore base per punto di danno non patrimoniale omnicomprensivo nel senso sopra chiarito, applicando la tabella comprensiva del danno morale con aumento medio, va liquidata la
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somma pari ad € 62.008,80. Va, inoltre, riconosciuto un incremento del
10% per la personalizzazione del danno in ragione del presumibile disagio di natura psicologica in considerazione delle negative ripercussioni (in termini di incapacità del compimento delle ordinarie attività quotidiane) correlate alla accertata persistente rigidità dell'arto leso e della mancata guarigione completa.
Il danno non patrimoniale è, quindi, pari a € 76.359,66, a cui vanno ad aggiungersi i danni patrimoniali correlati alle spese mediche documentate, giudicate congrue dal CTU nella misura di € 2.000,00.
In considerazione dell'accertato concorso colposo del danneggiato nella causazione del sinistro, ed operata quindi la consequenziale riduzione nella misura del 20%, il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale spettante all'attore ascende a complessivi € 62.687,00.
Tale importo, pur se determinato in valori attuali, non comprende l'ulteriore e diverso danno rappresentato dalla mancata disponibilità del denaro nel tempo intercorso tra la lesione e la sua liquidazione per equivalente monetario, danno derivante dal ritardo con cui viene liquidato al creditore danneggiato l'equivalente monetario del bene leso.
Pertanto, nei debiti di valore, come quelli di risarcimento da fatto illecito, possono essere corrisposti interessi (ad un tasso che, in difetto di altre allegazioni circa il maggior danno sofferto per l'indisponibilità della somma risarcitoria e tenuto conto della modesta entità dei tassi legali tempo per tempo vigenti, può appunto essere commisurato a quello legale), in modo da rimpiazzare il mancato godimento del denaro dovuto. Secondo un indirizzo ormai consolidato, tali interessi, cosiddetti compensativi, vanno calcolati non sulla somma rivalutata in un'unica soluzione alla data della sentenza, ma sulla somma capitale (determinata nel giorno dell'insorgenza del credito) via via rivalutata, conformemente all'insegnamento espresso nella nota pronuncia a Sezioni Unite della
Suprema Corte n. 1712/95 (conformi, tra le tante, Cass. 3666/96,
8459/96, 2745/97, 492/01; 18445/05). Nell'effettuare il relativo calcolo,
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bisogna tener presente che è necessaria una devalutazione nominale delle voci di danno liquidate in valuta attuale sì da rapportarle all'equivalente alla data di insorgenza del danno medesimo e procedere poi alla successiva rivalutazione delle stesse e delle voci espresse in valuta del tempo di insorgenza;
gli interessi vanno applicati sulle somme che progressivamente si incrementano per effetto della rivalutazione, con cadenza mensile alla stregua della variazione mensile degli indici
ISTAT; gli interessi così ottenuti vanno accantonati e cumulati tra loro senza rivalutazione. Inoltre, la decorrenza degli interessi va conteggiata nel seguente modo: sugli esborsi dalla data dell'effettiva spesa;
sul danno da invalidità permanente dalla data di cessazione della temporanea;
sulla temporanea dal dì del fatto.
Operati i conteggi secondo i criteri sopra indicati, la somma complessivamente dovuta all'attore per i risarcimento dei danni patiti ammonta ad € 69.131,47, al pagamento della quale vanno condannati i convenuti in solido, il tutto oltre gli interessi legali dalla data della presente e fino al soddisfo.
Le spese di c.t.u., già liquidate con separato decreto, vanno definitivamente poste a carico di dei convenuti in solido.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, ai sensi del D.M. 147/2022, da distrarsi in favore dei procuratori dell'attore, dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione respinta, definitivamente pronunciando:
condanna in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, e , in solido tra loro, al Controparte_3 pagamento della somma di euro € 69.131,47, oltre interessi legali dalla decisione al soddisfo;
pone le spese di c.t.u., liquidate con separato decreto, definitivamente a
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carico delle parti convenute, in solido tra loro;
condanna i convenuti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in € 7.052,00, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori dell'attore, dichiaratisi antistatari.
Trapani, 20.11.2025
Il Giudice
Federica EL RI
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