TAR Roma, sez. V, sentenza 07/01/2026, n. 174
TAR
Ordinanza collegiale 14 luglio 2025
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Sentenza 7 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Violazione di legge – eccesso di potere per difetto di motivazione – carenza di istruttoria

    Il Tribunale ha ritenuto che la valutazione del requisito reddituale debba essere effettuata considerando sia i redditi pregressi che quelli successivi alla presentazione della domanda, e che l'amministrazione abbia correttamente applicato i parametri giurisprudenziali consolidati in materia. La soglia reddituale di € 8.263,31 annui, utilizzata dall'amministrazione, è considerata idonea a garantire l'autosufficienza economica e l'inserimento nella collettività nazionale. Il diniego è stato motivato sulla base dell'insussistenza del requisito reddituale per l'anno 2019, considerato ragionevole in relazione alla data di presentazione della domanda (2016) e all'adozione del provvedimento (2021).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. V, sentenza 07/01/2026, n. 174
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 174
    Data del deposito : 7 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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