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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 27/06/2025, n. 757 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 757 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale nella persona del giudice dr.ssa Donatella Oneto, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 849/2025 promossa da:
“ ( , con sede in Parte_1 P.IVA_1 Voghera, Via Matteotti n. 64, in persona degli amministratori e legali rappresentanti pro tempore ( ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2 ( ), C.F._2 rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanna Patafio ) C.F._3 ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Voghera (PV),Via Emilia n. 101
RICORRENTE contro
( ) CP_1 C.F._4
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: risoluzione contratto di cessione di azienda
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha così concluso:
Come in atti pagina 1 di 6 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 281 decies cpc ritualmente notificato Parte_1
ha adito il Tribunale Civile di Pavia esponendo :
[...]
1) che con scrittura privata autenticata del 4.9.2024 denominata “Cessione di azienda con riserva di proprietà” cedeva e vendeva con riserva Parte_1 di proprietà ad l'attività artigianale di pizzeria di asporto e commercio al CP_1 minuto di alimenti e bevande sita in Voghera, Via Matteotti n.64 di cui l'attrice è intestataria e proprietaria (doc.n.1);
- 2) che la cessione dell'azienda avveniva nello stato di fatto in cui si trovava e comprendeva gli elementi attivi costituiti dalle attrezzature in essa presenti e tutto quanto vi si trovava a corredo della stessa e precisamente: frigo bibite, registratore di cassa "Olivetti", bancone esposizione completo di frigo e vetrinetta porta alimenti "Forcar", consolle mensola completa di n. 4 sgabelli, cella frigorifero monoblocco "Maestro", tavolo da lavoro con affettatrice, cella frigorifera doppia "Maestro" banco freezer "Forcar", impastatrice da
30 Kg, banco da lavoro con sportelli, friggitrice doppia vasca a gas, cucina con 4 fornelli a gas, cappa con motore dotata di secondo motore complementare, n. 2 lavelli, canna fumaria per forno pizza, canna fumaria per cappa, forno a legna "Morello", armadietto a doppia anta per indumenti, n. 2 scaffali porta vivande, forno a microonde "Samsung", bidone aspiratutto, n. 3 pale in acciaio e titanio per pizza, n. 3 boxes porta pizza, n. 15 vaschette per impasto, come da riproduzioni fotografiche che si producono (docc.nn.2/10) nonché dal valore dell'avviamento commerciale;
- 3) che la vendita veniva effettuata senza subingresso nei debiti e nei crediti della cedente e con la previsione che una loro eventuale sussistenza sarebbe stata posta in compensazione con quanto ancora dovuto dalla cessionaria;
- 4) che il valore complessivo della cessione era convenuto in € 20.000,00 di cui €
15.000,00 a titolo di avviamento commerciale, € 4.500,00 per le attrezzature e gli arredi ed
€ 500,00 per le scorte;
pagina 2 di 6 - 5) che del prezzo convenuto (€ 20.000,00), € 8.000,00 erano stati versati prima della sottoscrizione della suddetta scrittura privata autenticata, mentre i residui € 12.000,00 dovevano essere pagati mediante n. 12 effetti cambiari da € 1.000,00 mensili, il primo scadente il 30.9.2024 e l'ultimo il 31.8.2025; i predetti effetti cambiari venivano contestualmente consegnati (docc. nn.11/16);
- 6) che il possesso legale dell'esercizio veniva trasferito in capo al cessionario a decorrere dalla data di stipula (4.9.2024) con tutte le conseguenze utili ed onerose;
- 7) che la cessione veniva stipulata con riserva di proprietà ai sensi e per gli effetti dell'Art. 1523 e seguenti c.c. e dell' Art. 1453 e seguenti c.c.; la cessionaria avrebbe acquistato la piena proprietà dell'azienda con l'integrale pagamento del prezzo;
- 8) che le parti stabilivano altresì che il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, del prezzo convenuto alla naturale scadenza, avrebbe comportato la risoluzione “ipso jure”della cessione dell'azienda per fatto e colpa della cessionaria e che le somme nel frattempo pagate restassero acquisite alla cedente a titolo di risarcimento danni e che quest'ultima sarebbe rientrata nel possesso dell'azienda ceduta;
- 9) che la parte cessionaria non ha provveduto al pagamento degli effetti CP_1 cambiari di cui al punto – 5) e precisamente non ha pagato gli effetti cambiari scaduti il
30.9.2024, il 30.11.2024, il 31.12.2024, il 31.1.2025 ed il 28.2.2025, divenendo debitrice per un ammontare complessivo – ad oggi – di € 5.000,00 rendendosi altresì inadempiente alla clausola n. 4 della cessione d'azienda de qua;
- 10) che con comunicazione via pec dell'11.2.2025 (docc. nn.17/19) Parte_1
contestando il mancato pagamento degli effetti cambiari già scaduti,
[...] dichiarava formalmente di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui al punto n. 9 della Cessione di azienda con riserva di proprietà e di voler rientrare nel pieno e libero possesso e godimento dell'azienda di sua proprietà nel termine di legge;
- 11) che, la fattispecie di cui è causa è regolamentata dall'art. 1456 c.c. - ed avendo l'attrice dichiarato alla convenuta di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui al punto n. 9 della scrittura datata 4.9.2024 - la risoluzione della cessione di azienda con pagina 3 di 6 riserva di proprietà deve ritenersi già avvenuta e l'emananda sentenza, sul punto, essere meramente dichiarativa;
- 12) che con la risoluzione del contratto la convenuta ha perduto il titolo in base al quale le è stata consegnata l'azienda ed è obbligata alla sua immediata restituzione;
- 13) che nella scrittura de qua le parti hanno stabilito che Pt_1 Parte_1 [...] in caso di risoluzione del contratto per il mancato pagamento di due rate del Parte_1 prezzo d'acquisto, abbia diritto di trattenere le rate già incassate - ammontanti ad €
8.000,00 - ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1526 c.c.;
-14) che nonostante l'intervenuta risoluzione, non ha ancora restituito CP_1
l'azienda in questione arrecando, in tal modo, un ulteriore danno all'attrice la quale non può né usarla direttamente, né locarla o cederla ad altri;
tale ulteriore danno - di cui sin da ora si chiede il risarcimento - si ritiene possa essere liquidato nella misura corrispondente alle rate mensili rimaste impagate alla data del presente atto (€ 6.000,00) oltre ad € 1.000,00 mensili decorrenti dall' 1.3.2025 fino al momento effettivo della restituzione dell'azienda e ciò anche a titolo di ulteriore risarcimento danno a causa del notevole decremento dell'avviamento.
Chiedeva pertanto darsi atto della avvenuta risoluzione del contratto “inter partes” con le conseguenze in atti specificate.
All'udienza del 5 giugno 2025 veniva dichiarata la contumacia della parte resistente.
Parte ricorrente,previa autorizzazione del Giudice , precisava le conclusioni rinunciando al risarcimento dei danni eventualmente causati alle attrezzature e al corredo dell'azienda e discuteva la causa che,veniva trattenuta in decisione alla medesima udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve essere accolto nei sensi di cui alla seguente motivazione:
Con comunicazione in data 11 febbraio 2025 ricevuta da a mezzo pec da CP_1 in pari data parte ricorrente si è avvalsa della clausola risolutiva espressa prevista dall'art. 9 del contratto di cessione di azienda con riserva di proprietà (doc. 1) nel caso di mancato pagina 4 di 6 pagamento di due rate anche non consecutive che erano state pattuite in n. 12 mensilità attraverso il pagamento di effetti cambiari di € 1000,00 il primo con scadenza in data 30 settembre 2024 e l'ultimo con scadenza in data 31 agosto 2024 .
La ricorrente ha lamentato il mancato pagamento degli effetti cambiari scaduti il 30.9.2024, il 30.11.2024, il 31.12.2024, il 31.1.2025 ed il 28.2.2025.
Parte resistente ,rimasta contumace,disinteressandosi del processo, non ha assolto l'onere posto a suo carico dall'art. 2697,c. 2 c.c. di provare l'adempimento delle proprie obbligazioni o l'esistenza di fatti impeditivi,estintivi o modificativi del credito avversario. Tenuto conto della documentazione prodotta da parte ricorrente e del comportamento processuale di parte convenuta, il Giudice ritiene provati i fatti dedotti in causa . Deve pertanto darsi atto della avvenuta risoluzione del contratto con le conseguenze meglio esplicitate nella parte dispositiva,ritenuta comprovato l'elenco degli arredi in base alle riproduzioni fotografiche in atti.. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1526 c.c. viene dichiarato il diritto della parte ricorrente a trattenere la somma di €8000,00 già versata con rigetto delle ulteriori domande risarcitorie in quanto non provate. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo a favore della società ricorrente .
P.Q.M.
Il Tribunale di Pavia ,definitivamente pronunciando,contrariis reiectis,
- Accertato e dichiarato il mancato pagamento di n. 5 rate del prezzo d'acquisto dell'azienda di cui è causa e dato atto dell'inoltro della comunicazione pec dell'11.2.2025 ricevuta da in pari data CP_1
DICHIARA
- per fatto e colpa di - l'intervenuta risoluzione, ex art. 1456 c.c., del contratto CP_1 di cessione d'azienda con riserva di proprietà datato 4.9.2024, Repertorio n. 78.934,
Raccolta n. 37.393, autenticato nelle firme dal Notaio di Voghera e ciò Persona_1 ai sensi e per gli effetti della clausola contrattuale n. 9 e, conseguentemente,
DICHIARA il diritto della ricorrente a ritenere la somma di € 8.000,00 già dalla stessa acquisita,ai sensi dell'art. 1526 c.c.
CONDANNA
pagina 5 di 6 - all'immediato rilascio e restituzione a CP_1 Parte_1
C, in persona degli amministratori e legali rappresentanti, dell'attività artigianale di pizzeria
[...] da asporto e commercio al minuto di alimenti e bevande ubicata in Voghera, Via Matteotti
n. 64 costituita dalle attrezzature in essa presenti e da quanto vi si trovava a suo corredo al momento del trasferimento del suo possesso (4.9.2024) e precisamente: frigo bibite, registratore di cassa "Olivetti", bancone esposizione completo di frigo e vetrinetta porta alimenti "Forcar", consolle mensola completa di n. 4 sgabelli, cella frigorifero monoblocco
"Maestro", tavolo da lavoro con affettatrice, cella frigorifera doppia "Maestro" banco freezer "Forcar", impastatrice da 30 Kg, banco da lavoro con sportelli, figgitrice doppia vasca a gas, cucina con 4 fornelli a gas, cappa con motore dotata di sercondo motore complementare, n. 2 lavelli, canna fumaria per forno pizza, canna fumaria per cappa, forno a legna "Morello", armadietto a doppia anta per indumenti, n. 2 scaffali porta vivande, forno a microonde "Samsung", bidone aspiratutto, n. 3 pale acciaio e titanio per pizza, n. 3 boxes porta pizza, n. 15 vaschette per impasto .
CONDANNA
La parte ricorrente a rifondere alla resistente ricorrente le spese di giudizio che liquida in
€264,00 per spese oltre €5077,00 per competenze oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15% oltre IVA e CPA
Pavia, 27 giugno 2025
Il Giudice
Dott.ssa Donatella Oneto
pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale nella persona del giudice dr.ssa Donatella Oneto, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 849/2025 promossa da:
“ ( , con sede in Parte_1 P.IVA_1 Voghera, Via Matteotti n. 64, in persona degli amministratori e legali rappresentanti pro tempore ( ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2 ( ), C.F._2 rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanna Patafio ) C.F._3 ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Voghera (PV),Via Emilia n. 101
RICORRENTE contro
( ) CP_1 C.F._4
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: risoluzione contratto di cessione di azienda
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha così concluso:
Come in atti pagina 1 di 6 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 281 decies cpc ritualmente notificato Parte_1
ha adito il Tribunale Civile di Pavia esponendo :
[...]
1) che con scrittura privata autenticata del 4.9.2024 denominata “Cessione di azienda con riserva di proprietà” cedeva e vendeva con riserva Parte_1 di proprietà ad l'attività artigianale di pizzeria di asporto e commercio al CP_1 minuto di alimenti e bevande sita in Voghera, Via Matteotti n.64 di cui l'attrice è intestataria e proprietaria (doc.n.1);
- 2) che la cessione dell'azienda avveniva nello stato di fatto in cui si trovava e comprendeva gli elementi attivi costituiti dalle attrezzature in essa presenti e tutto quanto vi si trovava a corredo della stessa e precisamente: frigo bibite, registratore di cassa "Olivetti", bancone esposizione completo di frigo e vetrinetta porta alimenti "Forcar", consolle mensola completa di n. 4 sgabelli, cella frigorifero monoblocco "Maestro", tavolo da lavoro con affettatrice, cella frigorifera doppia "Maestro" banco freezer "Forcar", impastatrice da
30 Kg, banco da lavoro con sportelli, friggitrice doppia vasca a gas, cucina con 4 fornelli a gas, cappa con motore dotata di secondo motore complementare, n. 2 lavelli, canna fumaria per forno pizza, canna fumaria per cappa, forno a legna "Morello", armadietto a doppia anta per indumenti, n. 2 scaffali porta vivande, forno a microonde "Samsung", bidone aspiratutto, n. 3 pale in acciaio e titanio per pizza, n. 3 boxes porta pizza, n. 15 vaschette per impasto, come da riproduzioni fotografiche che si producono (docc.nn.2/10) nonché dal valore dell'avviamento commerciale;
- 3) che la vendita veniva effettuata senza subingresso nei debiti e nei crediti della cedente e con la previsione che una loro eventuale sussistenza sarebbe stata posta in compensazione con quanto ancora dovuto dalla cessionaria;
- 4) che il valore complessivo della cessione era convenuto in € 20.000,00 di cui €
15.000,00 a titolo di avviamento commerciale, € 4.500,00 per le attrezzature e gli arredi ed
€ 500,00 per le scorte;
pagina 2 di 6 - 5) che del prezzo convenuto (€ 20.000,00), € 8.000,00 erano stati versati prima della sottoscrizione della suddetta scrittura privata autenticata, mentre i residui € 12.000,00 dovevano essere pagati mediante n. 12 effetti cambiari da € 1.000,00 mensili, il primo scadente il 30.9.2024 e l'ultimo il 31.8.2025; i predetti effetti cambiari venivano contestualmente consegnati (docc. nn.11/16);
- 6) che il possesso legale dell'esercizio veniva trasferito in capo al cessionario a decorrere dalla data di stipula (4.9.2024) con tutte le conseguenze utili ed onerose;
- 7) che la cessione veniva stipulata con riserva di proprietà ai sensi e per gli effetti dell'Art. 1523 e seguenti c.c. e dell' Art. 1453 e seguenti c.c.; la cessionaria avrebbe acquistato la piena proprietà dell'azienda con l'integrale pagamento del prezzo;
- 8) che le parti stabilivano altresì che il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, del prezzo convenuto alla naturale scadenza, avrebbe comportato la risoluzione “ipso jure”della cessione dell'azienda per fatto e colpa della cessionaria e che le somme nel frattempo pagate restassero acquisite alla cedente a titolo di risarcimento danni e che quest'ultima sarebbe rientrata nel possesso dell'azienda ceduta;
- 9) che la parte cessionaria non ha provveduto al pagamento degli effetti CP_1 cambiari di cui al punto – 5) e precisamente non ha pagato gli effetti cambiari scaduti il
30.9.2024, il 30.11.2024, il 31.12.2024, il 31.1.2025 ed il 28.2.2025, divenendo debitrice per un ammontare complessivo – ad oggi – di € 5.000,00 rendendosi altresì inadempiente alla clausola n. 4 della cessione d'azienda de qua;
- 10) che con comunicazione via pec dell'11.2.2025 (docc. nn.17/19) Parte_1
contestando il mancato pagamento degli effetti cambiari già scaduti,
[...] dichiarava formalmente di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui al punto n. 9 della Cessione di azienda con riserva di proprietà e di voler rientrare nel pieno e libero possesso e godimento dell'azienda di sua proprietà nel termine di legge;
- 11) che, la fattispecie di cui è causa è regolamentata dall'art. 1456 c.c. - ed avendo l'attrice dichiarato alla convenuta di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui al punto n. 9 della scrittura datata 4.9.2024 - la risoluzione della cessione di azienda con pagina 3 di 6 riserva di proprietà deve ritenersi già avvenuta e l'emananda sentenza, sul punto, essere meramente dichiarativa;
- 12) che con la risoluzione del contratto la convenuta ha perduto il titolo in base al quale le è stata consegnata l'azienda ed è obbligata alla sua immediata restituzione;
- 13) che nella scrittura de qua le parti hanno stabilito che Pt_1 Parte_1 [...] in caso di risoluzione del contratto per il mancato pagamento di due rate del Parte_1 prezzo d'acquisto, abbia diritto di trattenere le rate già incassate - ammontanti ad €
8.000,00 - ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1526 c.c.;
-14) che nonostante l'intervenuta risoluzione, non ha ancora restituito CP_1
l'azienda in questione arrecando, in tal modo, un ulteriore danno all'attrice la quale non può né usarla direttamente, né locarla o cederla ad altri;
tale ulteriore danno - di cui sin da ora si chiede il risarcimento - si ritiene possa essere liquidato nella misura corrispondente alle rate mensili rimaste impagate alla data del presente atto (€ 6.000,00) oltre ad € 1.000,00 mensili decorrenti dall' 1.3.2025 fino al momento effettivo della restituzione dell'azienda e ciò anche a titolo di ulteriore risarcimento danno a causa del notevole decremento dell'avviamento.
Chiedeva pertanto darsi atto della avvenuta risoluzione del contratto “inter partes” con le conseguenze in atti specificate.
All'udienza del 5 giugno 2025 veniva dichiarata la contumacia della parte resistente.
Parte ricorrente,previa autorizzazione del Giudice , precisava le conclusioni rinunciando al risarcimento dei danni eventualmente causati alle attrezzature e al corredo dell'azienda e discuteva la causa che,veniva trattenuta in decisione alla medesima udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve essere accolto nei sensi di cui alla seguente motivazione:
Con comunicazione in data 11 febbraio 2025 ricevuta da a mezzo pec da CP_1 in pari data parte ricorrente si è avvalsa della clausola risolutiva espressa prevista dall'art. 9 del contratto di cessione di azienda con riserva di proprietà (doc. 1) nel caso di mancato pagina 4 di 6 pagamento di due rate anche non consecutive che erano state pattuite in n. 12 mensilità attraverso il pagamento di effetti cambiari di € 1000,00 il primo con scadenza in data 30 settembre 2024 e l'ultimo con scadenza in data 31 agosto 2024 .
La ricorrente ha lamentato il mancato pagamento degli effetti cambiari scaduti il 30.9.2024, il 30.11.2024, il 31.12.2024, il 31.1.2025 ed il 28.2.2025.
Parte resistente ,rimasta contumace,disinteressandosi del processo, non ha assolto l'onere posto a suo carico dall'art. 2697,c. 2 c.c. di provare l'adempimento delle proprie obbligazioni o l'esistenza di fatti impeditivi,estintivi o modificativi del credito avversario. Tenuto conto della documentazione prodotta da parte ricorrente e del comportamento processuale di parte convenuta, il Giudice ritiene provati i fatti dedotti in causa . Deve pertanto darsi atto della avvenuta risoluzione del contratto con le conseguenze meglio esplicitate nella parte dispositiva,ritenuta comprovato l'elenco degli arredi in base alle riproduzioni fotografiche in atti.. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1526 c.c. viene dichiarato il diritto della parte ricorrente a trattenere la somma di €8000,00 già versata con rigetto delle ulteriori domande risarcitorie in quanto non provate. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo a favore della società ricorrente .
P.Q.M.
Il Tribunale di Pavia ,definitivamente pronunciando,contrariis reiectis,
- Accertato e dichiarato il mancato pagamento di n. 5 rate del prezzo d'acquisto dell'azienda di cui è causa e dato atto dell'inoltro della comunicazione pec dell'11.2.2025 ricevuta da in pari data CP_1
DICHIARA
- per fatto e colpa di - l'intervenuta risoluzione, ex art. 1456 c.c., del contratto CP_1 di cessione d'azienda con riserva di proprietà datato 4.9.2024, Repertorio n. 78.934,
Raccolta n. 37.393, autenticato nelle firme dal Notaio di Voghera e ciò Persona_1 ai sensi e per gli effetti della clausola contrattuale n. 9 e, conseguentemente,
DICHIARA il diritto della ricorrente a ritenere la somma di € 8.000,00 già dalla stessa acquisita,ai sensi dell'art. 1526 c.c.
CONDANNA
pagina 5 di 6 - all'immediato rilascio e restituzione a CP_1 Parte_1
C, in persona degli amministratori e legali rappresentanti, dell'attività artigianale di pizzeria
[...] da asporto e commercio al minuto di alimenti e bevande ubicata in Voghera, Via Matteotti
n. 64 costituita dalle attrezzature in essa presenti e da quanto vi si trovava a suo corredo al momento del trasferimento del suo possesso (4.9.2024) e precisamente: frigo bibite, registratore di cassa "Olivetti", bancone esposizione completo di frigo e vetrinetta porta alimenti "Forcar", consolle mensola completa di n. 4 sgabelli, cella frigorifero monoblocco
"Maestro", tavolo da lavoro con affettatrice, cella frigorifera doppia "Maestro" banco freezer "Forcar", impastatrice da 30 Kg, banco da lavoro con sportelli, figgitrice doppia vasca a gas, cucina con 4 fornelli a gas, cappa con motore dotata di sercondo motore complementare, n. 2 lavelli, canna fumaria per forno pizza, canna fumaria per cappa, forno a legna "Morello", armadietto a doppia anta per indumenti, n. 2 scaffali porta vivande, forno a microonde "Samsung", bidone aspiratutto, n. 3 pale acciaio e titanio per pizza, n. 3 boxes porta pizza, n. 15 vaschette per impasto .
CONDANNA
La parte ricorrente a rifondere alla resistente ricorrente le spese di giudizio che liquida in
€264,00 per spese oltre €5077,00 per competenze oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15% oltre IVA e CPA
Pavia, 27 giugno 2025
Il Giudice
Dott.ssa Donatella Oneto
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