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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 11/09/2025, n. 504 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 504 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
Tribunale Ordinario di Prato
In Nome del Popolo Italiano il Giudice dott. Ssa Micaela Lunghi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. RG 2053 /2024 tra le parti: Attore intimante: ), rappresentato e CP_1 CodiceFiscale_1 difeso dall'avv. CHIARAMONTI ELEONORA
Convenuto intimato: ( ), CP_2 CodiceFiscale_2 rappresent
) CP_3 CodiceFiscale_3 non costit
Oggetto: Risoluzione del contratto di locazione per inadempimento uso abitativo
Decisa a Prato in data 11/09/2025 sulle seguenti conclusioni:
Attore intimante: come da note di trattazione scritta depositate in pct il 27.06.2025
Convenuto intimato:come da note di trattazione scritta depositate in pct il 30.06.2025
Motivi della decisione Con atto di intimazione e contestuale citazione per la convalida citava i soggetti intimati per sentire convalidare lo CP_1 sfratto per finita locazione dell'immobile situato a Prato in via S.
Antonio m. 6 di propiretà dell'intimante e condotto in locazione dagli intimati (cfr. doc. in atti) con condanna alle spese. aveva comprato dalla propriataria il CP_1 Persona_1 predetto immobile con atto del 02.11.2023, che era stato locato, con contratto registrato e datato 19.03.2012, ai sigg.ri e Per_2
e poi vi era stata una modifica del contratto dato che ai Per_3 due conduttori originari erano stati aggiunti gli intimati CP_2
e come si evince dalla documentazione
[...] CP_3 della Agenzia delle Entrate (cfr. doc. in atti).
La aveva inviato formale disdetta ex art. 2 L. 431/98 con Per_1 raccomandata del 22.02.2023 indirizzata ai due intimati e a atteso che aveva abbandonato la casa (cfr. doc. in Per_3 Per_2 atti). La notifica ai tre soggeti si era perfezionata e quindi la scadenza del contratto era da ritenersi maturata alla data del
29.02.2024.
Si costituiva il solo che si opponeva alla convalida CP_2
e chiedeva il rigetto delle domande con vittoria di spese.
Non era emessa l'ordinanza ex art. 665 c.p.c. e si disponeva il mutamento del rito con assegnazione del termine per la presentazione della procedura di mediazione e si giungeva, previo deposito delle memorie integrative, all'udienza ex art. 420 c.p.c. del 03.02.2025 e a quella in prosecuzione del 07.04.2025; erano emesse dal giudicante le ordinanze del 27.02.2025 e del
05.05.2025 da ritenersi qui integralmente richiamati;
era pertanto fissata l'udienza ex art. 429 c.p.c. sostituita con le note ex art. 127 ter c.p.c. ritualmente depositate dalle parti e, trasmesso il fascicolo in riserva il 01.07.2025 era emessa la presente sentenza, non ritenendo necessaria alcuna istruttoria della casua di matura documentale e ritenuto altresì superfluo alla decisione il termine ex art. 429 c.p.c. per note conclusive richiesto dalla parte intimata dato che le parti avevano ben sviscerato le questioni sottese alla vicenda che ci occupa nel pieno rispetto del contraddittorio.
Appare fondata la richiesta di risoluzione del contratto avanzata dalla parte attrice intimante che nelle memorie integrative aveva
2 avanzato anche richiesta ipotetica di accertamento di inadempimento al pagamento dei canoni di locazione con condanna ddegli intimati al pagamento della somma dovuta.
Dai documenti in atti non vi sono dubbi che il sia registrato CP_2 quale conduttore dell'immobile in oggetto e cià a fare data dal
15.03.2016 e la registrazione riguarda il contratto di locazione n.
001143 identificativo telematico TZ312L001143000BB stipulato il
19.03.2022 e registrato il 22.03.2012 e la cui copia è stata prodott ain giudizio dalla parte attrice intimante.
Peraltro in calce al contratto di locazione del 19.03.2012, la cui copia è in atti, vi è il timbro apposto dal funzionario dell'Agenzia delle Entrate ed ivi è riportato il numero 001143 e la data ell'operazione chge corrisponde a quanto suindicato. Quindi non vi sono dubbi che il convenuto intimato sia parte del contratto qui azionato;
mentre non vi è alcuna prova della esistenza di un diverso titolo che, ad oggi, non risutla documentato e non appare fondata la deduzione effettuata dalla parte convenuta per cui il sarebbe conduttore dell'immobile a decorrere dalla data CP_2 dell'11.08.2010 quando vi ha preso la residenza anagrafica. Tale circostanza non comporta necessariamente il fatto che l'uomo fosse un conduttore ma solo che in quel luogo aveva la residenza o era ospitato nella casa.
In atti vi è la prova della regolarità dell'invio della disdetta da parte della precedente proprietaria e ciò si desume dalla giurisprudenza di legittimutà sul punto che ammette la comunicazione da parte del locatore a uno solo dei conduttori dato che la prestazione dle rilascio del bene locato è indivisibile
( cfr. tra le tante: Cass., 16.03.2005 n. 5689).
Nel caso di specie la raccomandata inviata dalla al solo Per_1
è stata ritirata il 22.02.2023 negli uffici postali dove si Per_4 trovava in giacenza quindi appare regolare la disdetta inviata.
Non vi sono altresì dubbi sulla morosità dei convenuti intimati sia per canoni di locazione sia per oneri condominiali dato che il
3 medesimo intimato costituio in giudizio aveva avanzato richiesta di concessione di termine di grazia, da ritenersi incompatibile con la proposta opposizione alla convalida come deciso con provvedimento interlocutorio dalla scrivente.
Deve quindi accogliersi la domanda principale, previo accertamento dell'esistenza del contratto, della sua risoluzione per finita locazione maturata alla data del 29.02.2024 con fissazione del rilascio immediato dell'imobile e deve condannarsi altresì i convenuti intimati, in solido tra loro, al pagamento della somma di €. 4.427,68 di cui €. 3.600,00 a titolo di canoni di locazione e/o indennità di occupazione dal marzo 2024 a gennaio
2025 e €. 827,68 per oneri condominiali e fino all'effettivo rilascio dell'immobile; la debenza è provata dal prospetto condominiale e dai documenti in atti e anche dalla richiesta ri concessione del termine di grazia, effettuata ammettebndo che vi fosse la morosità intimata.
La parte conduttrice e qui convenuta intimata ha CP_2 provveduto, come emerge dalla documentazione inserita in consolle nelle note di trattazione scritta del 30.06.2025 a pagare una parte della somma relativa al canone di locazione in data
17.04.2025, 19.05.2025 e 17.06.2025 per un totale di €. 1.800,00 ma non ha sanato la morosità ancora susisstente.
I convenuti intimati devono altresì essere condannati alla refusione delle spese di lite sostenute dalla parte attrice intimante e che si liquidano, ex d.m. 147/22, in €.
5.077.00 per compensi, considerato il valore della causa e le fasi svolte, oltre a €.181,28 per spese vive e al 15% di rimborso forfettario, cpa e iva di legge.
Non vi sono gli estremi, a parere del giudicante, per addivenire ad una declaratoria ex art. 96 c.p.c. sulla base degli elementi prospettati in giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale di Prato, definitivamente pronunciando, così provvede: accoglie la domanda principale della parte attrice e per gli effetti;
4 accerta l'esistenza del rappporto di locazione tra le parti in virtà del contratto locatizio del 19.03.2012 e la validità e l'efficacia della disdetta dello stesso contratto;
dichiara la risoluzione del contratto per finita locazione e condanna gli intimati all'immediato rilascio dell'immobile meglio identificato in atti situato a Prato in via S. Antonio n. 6 nella piena disponibilità del propietario intimante, libero e vuoto da persone e cose;
accerta altresì l'inadempimento dei conduttori nel pagamento dei canoni di locazione e delle spese condominiali come meglio descritto in parte motiva e li condanna, in solido tra loro, al pagamento della somma di complessive €. 4.427,68; rigetta la richiesta ex art. 96 c.p.c. perchè infondata;
condanna, ex art. 91 c.p.c., la parte convenuta intimata alla refusione delle spese di lite sostenute dalla parte attrice intimante e che si liquidano, ex d.m. 147/22, in €.
5.077.00 per compensi, oltre a €.
181,28 per spese vive e al 15% di rimborso forfettario, cpa e iva di legge;
Prato, 11/09/2025
Il Giudice Dott.ssa Micaela Lunghi
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Tribunale Ordinario di Prato
In Nome del Popolo Italiano il Giudice dott. Ssa Micaela Lunghi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. RG 2053 /2024 tra le parti: Attore intimante: ), rappresentato e CP_1 CodiceFiscale_1 difeso dall'avv. CHIARAMONTI ELEONORA
Convenuto intimato: ( ), CP_2 CodiceFiscale_2 rappresent
) CP_3 CodiceFiscale_3 non costit
Oggetto: Risoluzione del contratto di locazione per inadempimento uso abitativo
Decisa a Prato in data 11/09/2025 sulle seguenti conclusioni:
Attore intimante: come da note di trattazione scritta depositate in pct il 27.06.2025
Convenuto intimato:come da note di trattazione scritta depositate in pct il 30.06.2025
Motivi della decisione Con atto di intimazione e contestuale citazione per la convalida citava i soggetti intimati per sentire convalidare lo CP_1 sfratto per finita locazione dell'immobile situato a Prato in via S.
Antonio m. 6 di propiretà dell'intimante e condotto in locazione dagli intimati (cfr. doc. in atti) con condanna alle spese. aveva comprato dalla propriataria il CP_1 Persona_1 predetto immobile con atto del 02.11.2023, che era stato locato, con contratto registrato e datato 19.03.2012, ai sigg.ri e Per_2
e poi vi era stata una modifica del contratto dato che ai Per_3 due conduttori originari erano stati aggiunti gli intimati CP_2
e come si evince dalla documentazione
[...] CP_3 della Agenzia delle Entrate (cfr. doc. in atti).
La aveva inviato formale disdetta ex art. 2 L. 431/98 con Per_1 raccomandata del 22.02.2023 indirizzata ai due intimati e a atteso che aveva abbandonato la casa (cfr. doc. in Per_3 Per_2 atti). La notifica ai tre soggeti si era perfezionata e quindi la scadenza del contratto era da ritenersi maturata alla data del
29.02.2024.
Si costituiva il solo che si opponeva alla convalida CP_2
e chiedeva il rigetto delle domande con vittoria di spese.
Non era emessa l'ordinanza ex art. 665 c.p.c. e si disponeva il mutamento del rito con assegnazione del termine per la presentazione della procedura di mediazione e si giungeva, previo deposito delle memorie integrative, all'udienza ex art. 420 c.p.c. del 03.02.2025 e a quella in prosecuzione del 07.04.2025; erano emesse dal giudicante le ordinanze del 27.02.2025 e del
05.05.2025 da ritenersi qui integralmente richiamati;
era pertanto fissata l'udienza ex art. 429 c.p.c. sostituita con le note ex art. 127 ter c.p.c. ritualmente depositate dalle parti e, trasmesso il fascicolo in riserva il 01.07.2025 era emessa la presente sentenza, non ritenendo necessaria alcuna istruttoria della casua di matura documentale e ritenuto altresì superfluo alla decisione il termine ex art. 429 c.p.c. per note conclusive richiesto dalla parte intimata dato che le parti avevano ben sviscerato le questioni sottese alla vicenda che ci occupa nel pieno rispetto del contraddittorio.
Appare fondata la richiesta di risoluzione del contratto avanzata dalla parte attrice intimante che nelle memorie integrative aveva
2 avanzato anche richiesta ipotetica di accertamento di inadempimento al pagamento dei canoni di locazione con condanna ddegli intimati al pagamento della somma dovuta.
Dai documenti in atti non vi sono dubbi che il sia registrato CP_2 quale conduttore dell'immobile in oggetto e cià a fare data dal
15.03.2016 e la registrazione riguarda il contratto di locazione n.
001143 identificativo telematico TZ312L001143000BB stipulato il
19.03.2022 e registrato il 22.03.2012 e la cui copia è stata prodott ain giudizio dalla parte attrice intimante.
Peraltro in calce al contratto di locazione del 19.03.2012, la cui copia è in atti, vi è il timbro apposto dal funzionario dell'Agenzia delle Entrate ed ivi è riportato il numero 001143 e la data ell'operazione chge corrisponde a quanto suindicato. Quindi non vi sono dubbi che il convenuto intimato sia parte del contratto qui azionato;
mentre non vi è alcuna prova della esistenza di un diverso titolo che, ad oggi, non risutla documentato e non appare fondata la deduzione effettuata dalla parte convenuta per cui il sarebbe conduttore dell'immobile a decorrere dalla data CP_2 dell'11.08.2010 quando vi ha preso la residenza anagrafica. Tale circostanza non comporta necessariamente il fatto che l'uomo fosse un conduttore ma solo che in quel luogo aveva la residenza o era ospitato nella casa.
In atti vi è la prova della regolarità dell'invio della disdetta da parte della precedente proprietaria e ciò si desume dalla giurisprudenza di legittimutà sul punto che ammette la comunicazione da parte del locatore a uno solo dei conduttori dato che la prestazione dle rilascio del bene locato è indivisibile
( cfr. tra le tante: Cass., 16.03.2005 n. 5689).
Nel caso di specie la raccomandata inviata dalla al solo Per_1
è stata ritirata il 22.02.2023 negli uffici postali dove si Per_4 trovava in giacenza quindi appare regolare la disdetta inviata.
Non vi sono altresì dubbi sulla morosità dei convenuti intimati sia per canoni di locazione sia per oneri condominiali dato che il
3 medesimo intimato costituio in giudizio aveva avanzato richiesta di concessione di termine di grazia, da ritenersi incompatibile con la proposta opposizione alla convalida come deciso con provvedimento interlocutorio dalla scrivente.
Deve quindi accogliersi la domanda principale, previo accertamento dell'esistenza del contratto, della sua risoluzione per finita locazione maturata alla data del 29.02.2024 con fissazione del rilascio immediato dell'imobile e deve condannarsi altresì i convenuti intimati, in solido tra loro, al pagamento della somma di €. 4.427,68 di cui €. 3.600,00 a titolo di canoni di locazione e/o indennità di occupazione dal marzo 2024 a gennaio
2025 e €. 827,68 per oneri condominiali e fino all'effettivo rilascio dell'immobile; la debenza è provata dal prospetto condominiale e dai documenti in atti e anche dalla richiesta ri concessione del termine di grazia, effettuata ammettebndo che vi fosse la morosità intimata.
La parte conduttrice e qui convenuta intimata ha CP_2 provveduto, come emerge dalla documentazione inserita in consolle nelle note di trattazione scritta del 30.06.2025 a pagare una parte della somma relativa al canone di locazione in data
17.04.2025, 19.05.2025 e 17.06.2025 per un totale di €. 1.800,00 ma non ha sanato la morosità ancora susisstente.
I convenuti intimati devono altresì essere condannati alla refusione delle spese di lite sostenute dalla parte attrice intimante e che si liquidano, ex d.m. 147/22, in €.
5.077.00 per compensi, considerato il valore della causa e le fasi svolte, oltre a €.181,28 per spese vive e al 15% di rimborso forfettario, cpa e iva di legge.
Non vi sono gli estremi, a parere del giudicante, per addivenire ad una declaratoria ex art. 96 c.p.c. sulla base degli elementi prospettati in giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale di Prato, definitivamente pronunciando, così provvede: accoglie la domanda principale della parte attrice e per gli effetti;
4 accerta l'esistenza del rappporto di locazione tra le parti in virtà del contratto locatizio del 19.03.2012 e la validità e l'efficacia della disdetta dello stesso contratto;
dichiara la risoluzione del contratto per finita locazione e condanna gli intimati all'immediato rilascio dell'immobile meglio identificato in atti situato a Prato in via S. Antonio n. 6 nella piena disponibilità del propietario intimante, libero e vuoto da persone e cose;
accerta altresì l'inadempimento dei conduttori nel pagamento dei canoni di locazione e delle spese condominiali come meglio descritto in parte motiva e li condanna, in solido tra loro, al pagamento della somma di complessive €. 4.427,68; rigetta la richiesta ex art. 96 c.p.c. perchè infondata;
condanna, ex art. 91 c.p.c., la parte convenuta intimata alla refusione delle spese di lite sostenute dalla parte attrice intimante e che si liquidano, ex d.m. 147/22, in €.
5.077.00 per compensi, oltre a €.
181,28 per spese vive e al 15% di rimborso forfettario, cpa e iva di legge;
Prato, 11/09/2025
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